Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 01-08-2011, n. 30499

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dell’11/2/2011 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha trasmesso gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto insorto con il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, essendosi entrambi i Tribunali dichiarati incompetenti a deliberare in ordine alla richiesta di misure alternative alla detenzione avanzate da M.G.. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma precisava che il M., collaboratore di giustizia già provvisoriamente ammesso al beneficio della detenzione domiciliare, aveva ottenuto la c.d. "capitalizzazione" delle misure tutorie con contestuale fuoriuscita dal programma di protezione, sicchè, scaduto nelle more della celebrazione dell’udienza collegiale dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma, il termine di due anni dalla delibera 26/10/2006 concernente la capitalizzazione, doveva prendersi atto che il domicilio del M., fino a tale termine di scadenza mantenuto presso la Commissione Centrale, era attualmente da individuarsi in quello effettivo ricadente nell’ambito di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

Il conflitto – sussistente, essendosi verificata una stasi processuale a seguito della negata propria competenza a deliberare sia da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma che da parte del Tribunale di Sorveglianza di Trieste in merito all’istanza di detenzione domiciliare avanzata da M.G. – deve essere risolto in senso difforme da quanto sostenuto dal giudice rimettente.

Osserva al proposito il Collegio che deve certamente convenirsi con il Tribunale di Sorveglianza di Roma laddove ha sostenuto che la competenza esclusiva di tale organo in materia di misure alternative in favore di collaboratori di Giustizia è ancorata alla elezione di domicilio "processuale" presso la Commissione Centrale in Roma, così come eletto al momento della sottoscrizione del programma di protezione; ne consegue che, allorquando venga meno tale domiciliazione per qualsiasi causa – fra esse compreso il decorso del periodo di due anni dalla c.d. "capitalizzazione" delle misure tutorie e la connessa fuoriuscita dal programma di protezione – di siffatta nuova situazione e del mutamento di domicilio deve tenersi conto per individuare il Giudice competente secondo le norme di rito.

Ma se, da un lato, tale impostazione della questione deve essere ritenuta in via generale corretta, dall’altro lato, avuto riguardo allo svilupparsi della vicenda processuale che interessa il M., deve escludersi, in ragione della situazione esistente al momento della presentazione della prima istanza di detenzione domiciliare per ragioni di salute avanzata dal M., che nella specie essa possa trovare accoglimento: in forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", infatti, la competenza del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della iniziale richiesta di misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire (cfr. Cass. sentenze n. 1137/2010, n. 24438/2008, n. 198/2005, n. 5070/1996 anche in conseguenza). E poichè nella specie risulta ex actis che nei confronti del M. la Magistratura di Sorveglianza di Roma ha da tempo e reiteratamente delibato circa l’ammissione del condannato alla detenzione domiciliare, via via prorogando il termine provvisorio di vigenza ed estendo la misura ai titoli sopraggiunti, deve concludersi per la ancora vigente competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in relazione alla delibazione definitiva, nulla rilevando gli intervenuti mutamenti – anche in punto di domicilio – della specifica posizione del Marino. Peraltro non può non sottolinearsi come il M. abbia nelle sue istanze e comunicazioni (di rinuncia a comparire alle udienze fissate) precisato, anche nel corso degli anni 2009 e 2010, di essere domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione e come nella delibera di massima del 30/7/2009 sia stato determinato il mantenimento del domicilio presso tale Servizio: circostanze tutte che valgono a corroborare ed a rendere rispondente a legge la prorogatio della competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma cui ordina trasmettersi gli atti.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-09-2011, n. 7651

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato, in esito alla verificazione disposta dal T.a.r., che il soggetto verificatore, alla luce delle risultanze della visita specialistica, si è espresso nel senso della non idoneità;

Considerato che ne risulta l’infondatezza della censura che, nel ricorso, sostiene il contrario;

Considerato che anche la censura la quale rileva che il ricorrente è vigile del fuoco discontinuo, e pertanto è stato riconosciuto idoneo al servizio, va respinta perché la prestazione di quel servizio non esclude di per sé la causa di inidoneità riscontrata;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che le spese di giudizio da parte vittoriosa possano liquidarsi in Euro 1500,00;

– che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio possa delegare il proprio Relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, del soggetto verificatore (cui la presente sentenza verrà comunicata a cura della Segreteria) e relativa a tutti i suoi membri.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-10-2011, n. 1336 Contratti e convenzioni

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Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 7.12.2010 e depositato in data 9.12.2010, la ricorrente società, operante nel settore della ristorazione collettiva, premetteva che, dopo aver ottenuto l’aggiudicazione in via provvisoria dell’appalto per l’espletamento del servizio di mensa scolastica nel Comune di Polia per l’anno 2010 – 2011, le perveniva l’epigrafato provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune n. 4002 del 11/11/2010, con cui si comunicava che, con Determina n. 58 del 2010, si era provveduto alla risoluzione del contratto, in quanto, a suo carico, era stata emanata la nota interdittiva della Prefettura di Vibo Valentia prot. 0024907 del 13.9.2010, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgvo 8.8.1994 n. 490 e dell’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.

A sostegno del proprio ricorso, con unico articolato motivo, deduceva:

– violazione della legge 7.8.1990 n. 241 e smi e violazione dell’art. 3, comma 1°, del D.M. 31.3.1995 e dell’art. 10, comma 7, del DP.R. 3.6.1998 n. 252, nonché degli art. 10 e segg. L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. e dell’art. 4 del D. Lgvo 8.8.1994 n. 490 e disposizioni connesse. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Illegittimità consequenziale e derivata.

Sarebbero state violate alcune prescrizioni della legge n. 241 del 1990, vi sarebbe deficit motivazionale e non sarebbero stati indicati i termini e l’autorità presso cui ricorrere. Quanto alla nota prefettizia, non sarebbe supportata da adeguata istruttoria, con conseguenti profili di illegittimità derivata sul provvedimento del comune.

In particolare, deduceva che non potrebbe essere considerata particolarmente significativa la circostanza secondo cui la ditta ricorrente avrebbe avuto alcuni dipendenti legati da vincoli di parentela con presunti mafiosi, trattandosi di soggetti non influenti in alcun modo nella conduzione dell’azienda e, soprattutto, tenendo conto del contesto di alta densità mafiosa in cui si sarebbe trovata ad operare. Evidenziava, inoltre, che il Piano Regionale d’Azione per l’Occupazione ed il Lavoro, con le sue finalità di reinserimento sociale, considererebbe con requisiti di ammissibilità privilegiata le "persone sottoposte ad esecuzione penale, detenuti/e, persone soggette a misura penale esterna o in semilibertà" (vedasi art. 4 dell’avviso pubblicato ex DDG n. 13757 del 29/9/2010).

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto del 23/12/2010, si costituiva la difesa erariale per l’Amministrazione dell’Interno intimata e depositava la documentazione del caso.

Con controricorso depositato in data 21.1.2011, si costituiva il Comune di Polia e, dopo aver evidenziato che il provvedimento comunale sarebbe vincolato dalla decisione amministrativa trasfusa nella epigrafata nota interdittiva della Prefettura, precisava che, nei confronti della ditta ricorrente sarebbe stata inviata la nota prot. 3193 del 5.11.2010 di comunicazione dell’avvio del procedimento e, successivamente, anche l’avvenuta rescissione del contratto tramite la Determina del Responsabile del Servizio n. 58 del 2010.

Deduceva l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica nei confronti della ditta "C. sas" di Acanfora Antonio, cui era stato affidato il servizio di mensa scolastica in questione con Determina n. 60 del 12.11.2010.

Nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Questa Sezione, con O.C.I. n. 123 del 28/01/2011, ordinava incombenti istruttori.

Con motivi aggiunti notificati in data 8.4.2011 alla difesa erariale ed al Comune di Polia e depositati in data 11.4.2011, la ricorrente società, a seguito della produzione della documentazione da parte della Prefettura di Vibo Valentia, evidenziava, in punto di fatto, che, pur essendo stata effettivamente costituita, con atto del 13.8.1998, una associazione temporanea di impresa tra la società "O." e la "R.CC." (cui era subentrata la ricorrente "OSMA srl’ nel 2007), le rispettive gestioni operative, i servizi ed il personale sarebbero rimasti sempre separati ed autonomi, come da espresse pattuizioni, per cui non si sarebbero verificate le lamentate infiltrazioni mafiose. Né, a suo avviso, potrebbero assumere rilievo determinante le circostanze indicate nella nota informativa.

Con memoria depositata in data 17.5.2011, il Comune di Polia insisteva nelle eccezioni e nelle deduzioni già sollevate.

Con memoria depositata in data 17.6.2011, la difesa erariale insisteva per la legittimità dell’operato della P.A..

Alla pubblica udienza del giorno 21 luglio 2011, il ricorso passava in decisione.

Motivi della decisione

1.1.Va preliminarmente esaminata l’eccezione con cui il Comune di Polia deduce inammissibilità del ricorso, per omessa notifica nei confronti della ditta "C. sas" di Acanfora Antonio, divenuta la nuova aggiudicataria in via definitiva dell’appalto per il servizio di mensa scolastica per cui è causa, per effetto della Determina n. 60 del 12.11.2010.

Non vi è dubbio che la precitata ditta "C. sas" di Acanfora Antonio, nelle qualità di destinataria del sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva, abbia una posizione di "controinteresse" rispetto a quella dedotta in giudizio, che la qualifica, di conseguenza, come litisconsorte necessaria, cui notificare l’impugnativa (ex plurimis: Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 923; Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2002, n. 2581).

Invero, nella specie, il ricorso principale risulta notificato in data 7.12.2010 e depositato in data 9.12.2010 ed il Comune di Polia deducente non indica alcun principio di prova, atto a dimostrare che parte ricorrente abbia avuto conoscenza di detta Determina n. 60 del 12.11.2010, prima del suo deposito in giudizio, avvenuto in data 4.1.2011, unitamente al controricorso.

Non risulta che, nei termini decadenziali, decorrenti da tale deposito, parte ricorrente abbia provveduto a chiedere di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio mediante la notifica alla precitata ditta contro interessata, né che abbia adempiuto spontaneamente a tale incombente processuale.

Conseguentemente, nella specie, l’omessa notifica nei confronti della ditta aggiudicataria della gara, che, così, non ha potuto partecipare e controdedurre nel presente giudizio, rende improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso principale, dovendosi ritenere che è venuta meno la possibilità per la ditta ricorrente di conseguire il bene della vita sperato, e cioè l’aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto di appalto.

1.2.Vanno, invece, dichiarati inammissibili i motivi aggiunti poiché non notificati alla precitata ditta "C. sas" di Acanfora Antonio, destinataria dell’aggiudicazione definitiva, disposta con la predetta Determina n. 60 del 12.11.2010, depositata in giudizio in data 4.1.2011 (unitamente all’atto di costituzione del Comune di Polia) e, quindi, già conosciuta e/o conoscibile dalla parte ricorrente alla data della notifica del 8.4.2011, effettuata soltanto nei confronti della difesa erariale e del Comune di Polia.

2.1. Ritiene, tuttavia, il Collegio di non poter escludere la persistenza di un interesse -quantomeno di natura morale- della ditta ricorrente all’accoglimento del gravame, nella parte in cui risulta interposto avverso la nota interdittiva della Prefettura di Vibo Valentia prot. 0024907 del 13.9.2010, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgvo 8.8.1994 n. 490 e dell’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252.

2.2. Al riguardo, possono essere esaminate congiuntamente le doglianze, svolte con il ricorso principale (con cui, in sostanza, si deduce difetto di istruttoria, di presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta) ed il motivo aggiunto, che ne costituisce ulteriore svolgimento.

Com’è noto, l’informativa antimafia costituisce una tipica misura di polizia, preventiva ed interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia e prescinde dall’accertamento. in sede penale, di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso.

Essa, quindi, non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivocautelare, con la conseguenza che elementi, che, in sede penale, non sono valsi ad accertare la sussistenza di un reato, possono ben essere suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa, al fine di fondare un giudizio di possibilità che l’attività considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata.

La sfera di discrezionalità attribuita all’Amministrazione in ordine al rilascio di informative antimafie, ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. c) d.P.R. 252/1998, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all’impresa (sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio), e si giustifica considerando il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi e indiziari, la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto.

Invero, il Prefetto, nel rendere le informazioni antimafia, non deve basarsi necessariamente su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di un quadro indiziario, nell’ambito del quale assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, il sindacato del giudice amministrativo non può impingere nel merito, ma resta circoscritto a verificare, sotto il profilo della logicità, il significato attribuito agli elementi di fatto e l’iter seguito per pervenire a certe conclusioni, la congruità della motivazione, la coerenza e/o l’attendibilità delle valutazioni effettuate dalla P.A.

Invero, se non è accettabile, in presenza di elementi indiziari evanescenti, che venga enfatizzato il rischio di infiltrazione mafiosa al fine di emettere una informativa antimafia, non è altrettanto accettabile che lo stesso rischio venga sottovalutato poiché, in sede penale, non sono stati accertati elementi sufficienti per affermare la responsabilità penale (conf.: Cons. di Stato: Sez. VI, 23.6.2008, n. 3155 e Sez. I, 27.9.2006 n. 3492).

Pertanto, va ritenuto che, ai fini dell’emanazione di un’informativa antimafia, non sono richiesti livelli di certezza e di definitività propri del giudizio penale, essendo sufficiente il mero supporto di elementi sintomatici e/o anche di mere presunzioni, che siano in grado di far emergere elementi di pericolosità presunta, nell’ambito di un quadro indiziario sintomatico e presuntivo, a prescindere dal momento in cui il fatto si è verificato, e dall’attualità del pericolo (Cons. Stato: Sez. VI 8.6. 2009 n. 3491 e 30.1.2007 n. 364).

2.3. Nel caso di specie, l’impugnata nota prefettizia interdittiva risulta fondata, prevalentemente, sulla nota "riservata" prot. n. 24/R del 25.01.2011 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nella quale è precisato che, nel corso di attività di indagine, condotta nel periodo dicembre 2007 – aprile 2008 su presunte infiltrazioni mafiose, con riferimento alla gestione delle mense scolastiche, era emerso che, nei Comuni di maggiore dimensione della Provincia di Vibo Valentia, le gare di appalto venivano aggiudicate, "quale unica partecipante, nelle quasi totalità dei casi", alla "O.S.M.A. srl’, il cui rappresentante legale è C.D., figlio di C.N., legale rappresentante della ditta "R.C.C. R.C.C. srl’.

Nella medesima nota "riservata" prot. n. 24/R del 25.01.2011, viene altresì precisato che la suddetta "R.C.C. R.C.C. srl’, con atto notarile del 20.7.2007, ha ceduto il ramo di azienda relativa alla gestione delle mense scolastiche, alla ricorrente "O.S.M.A. srl’, che, così, è subentrata in a.t.i. con la "Onama spa" (azienda con sede in Milano, rappresentata da Mario Bianchi) "per la gestione dell’appalto mensa dell’allora ASL n. 8 di Vibo Valentia, quale naturale prosecuzione della "R.C.C. R.C.C. srl’, oltre che in tutti gli altri appalti già in essere (tra i quali quelli con i Comuni di Vibo Valentia, Serra San Bruno, Fabrizia e Drapia e con l’ASL).

Nella suddetta nota "riservata" prot. n. 24/R del 2011 del Nucleo di Polizia Tributaria, viene altresì precisato che, in occasione della cessione del ramo di azienda, sono state cedute anche le relative attrezzature, oltre che un punto cottura, sito in San Gregorio di Ippona, di proprietà di F.C., sorella del capocosca F.R., in virtù di un contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato con scrittura privata tra F.C. e la "R.C.C. – R.C.C.", il quale prevede l’impegno, a carico della società locataria, di effettuare lavori in economia di sistemazione dell’immobile -in stato rustico- per un importo pari a Euro 37.500,00, da scomputare mensilmente come canone d’affitto dei locali.

Inoltre, nella ridetta nota riservata, viene dichiarato che "nel corso dell’attività d’indagine condotta dal predetto Nucleo di Polizia Tributaria per presunte infiltrazioni mafiose nell’aggiudicazione di appalti presso l’ASP di Vibo Valentia, è stato accertato che l’a.t.i. O. s.p.a.- R.C.C. R.C.C. s.r.l. si avvaleva di personale appartenente alla cosca F.- G. (Sig. C.G. nato a Vibo Valentia il 12.02.1983, figlio della predetta F.C.) o di soggetti comunque legati da vincoli di parentela con la predetta cosca (C.F., nato a San Gregorio d’Ippona il 29.11.1957, marito della predetta F.C.; G.N.A. nato a Vibo Valentia l’1.08.1973; G.P. nato a San Gregorio d’Ippona il 15.08.1970; G.P. nato a Vibo Valentia il 18.01.1974; G.V. nato a Torino il 15.07.1972 e R.F. nato a San Gregorio d’Ippona il 23.08.1957, nipote del boss F.R.), tutti prestanti servizio presso il citato punto cottura" (pag. 2, penultimo capoverso).

Infine, nella nota "riservata" prot. n. 24/R del 2011 del Nucleo di Polizia Tributaria, viene altresì evidenziato che "anche se alla scadenza del contratto con l’ASP (fine 2007) tale personale è stato assunto dalla ditta che si è aggiudicata il successivo appalto (S.I.A.R.C. s.r.l.. con sede a Catanzaro), dall’attività d’indagine successivamente condotta è emerso che alcuni dei predetti soggetti continuavano a prestare servizio presso la "OSMA s.r.l.", essendo stato accertato che utilizzavano automezzi intestati alla OSMA s.r.l.. o alla "R.C.C. R.C.C. s.r.l.", per il trasporto delle vivande presso i plessi scolastici" (pag. 3, I° capoverso).

La successiva nota "riservata" prot. n. 24/R del 25.01.2011 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia precisa: "Inoltre, in ordine ai procedimenti penali nell’ambito dei quali sono state sviluppate le notizie in possesso circa presunte infiltrazioni mafiose nella gestione delle mense scolastiche presso i comuni della provincia di Vibo Valentia, si rappresenta che sono state depositate presso la D.D.A. di Catanzaro apposite annotazioni di P.G. delle quali ad oggi non si conoscono gli esiti. Infine, relativamente alle osservazioni formulate dalla OSMA srl con la nota del 3.2.2011 inviata a codesta Prefettura, questo Nucleo non è in possesso di ulteriori notizie rispetto a quelle comunicate con pregressa corrispondenza, tali da permettere di esprimere valutazioni in merito a quanto evidenziato dalla predetta società. Ad ogni buon conto nella parte in cui viene evidenziato che il personale esecutivo è quello che l’azienda si è ritrovata anche dalle precedenti gestioni, si precisa che da quanto emerso nell’attività condotta da questo Nucleo il predetto personale proviene dalla società in Ati composta da R.C.C. e s.rl. e O. SPA e che ha gestito in passato la mensa presso i PP.OO. dell’ASP di Vibo Valentia. Tenuto conto che la OSMA SRL è da ritenersi la naturale prosecuzione della R.C.C. Srl, in virtù della cessione del ramo di azienda, appare logico presumere che il reclutamento e l’utilizzo del medesimo personale sia stato pienamente condiviso dalla società subentrante".

Nella specie, non risulta smentita la circostanza secondo cui la ditta ricorrente abbia assunto, sia pure per prestazioni di basso servizio, un certo numero di soggetti aventi collegamenti significativi con la cosca Fiarè e/o con quella, collegata, dei Gasparro, già trasmigrati dalle precedenti gestioni per la medesima attività e non risulta neanche smentita la circostanza secondo cui, alla scadenza del contratto con l’ASP (fine 2007), alcuni dei predetti soggetti, ancorchè assunti dalla ditta che si è aggiudicata il successivo appalto (S.I.A.R.C. s.r.l.. con sede a Catanzaro), abbiano continuato a prestare servizio presso la "OSMA s.r.l.".

Anche la doglianza con cui parte ricorrente deduce che gli accertamenti condotti dal Nucleo di Polizia Tributaria sarebbero stati non troppo approfonditi non appare sufficientemente comprovata, dal momento che non risulta sostanzialmente smentita la circostanza secondo cui, nella gestione delle mense scolastiche presso i comuni di Vibo Valentia, Tropea, Limbadi e Ricadi (rapporto informativo del Nucleo di PT della Guardia di Finanza n. 24/R del 25/01/2011, pag. 2), cioè di quelle più remunerative dei comuni di maggiori dimensioni, era spesso la ditta ricorrente, unica partecipante, a vincere le gare.

Del resto, la situazione di collegamento con l’azienda "R.C.C. s.rl." (che ha cogestito la mensa presso i PP.OO. dell’ASP di Vibo Valentia con la "O. spa") risulta piuttosto stretta sia sul piano soggettivo, essendo padre e figlio i rispettivi legali rappresentanti (C.D., figlio di C.N.), sia sul piano oggettivo, in quanto la ditta "R.C.C. R.C.C. srl’, con atto notarile del 20.7.2007, ha ceduto il ramo di azienda relativa alla gestione delle mense scolastiche, alla ricorrente "O.S.M.A. srl’, che, così, è subentrata in a.t.i. con la "Onama spa" (azienda con sede in Milano, rappresentata da Mario Bianchi) "per la gestione dell’appalto mensa dell’allora ASL n. 8 di Vibo Valentia, quale naturale prosecuzione della "R.C.C. R.C.C. srl’, oltre che in tutti gli altri appalti già in essere (tra i quali quelli con i Comuni di Vibo Valentia, Serra San Bruno, Fabrizia e Drapia e con l’ASL).

Ritiene, quindi, il Collegio, in coerente applicazione dei suesposti principi, che l’operato della Prefettura di Vibo si appalesi esente dai macroscopici vizi di illegittimità denunziati, giacchè, pur non risultando necessariamente stabili relazioni economiche con malavitosi, nella specie, non si possono escludere eventuali forme di contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata, nell’ottica delle finalità dell’informativa, avente carattere di tutela molto avanzata contro il fenomeno mafioso, che non necessariamente deve fondarsi su prove in senso tecnico o fatti assolutamente certi, quanto, piuttosto, su di un quadro di insieme, in base al quale non sia illogico od inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento dell’impresa da parte di queste.

Pertanto, ritiene il Collegio che, in definitiva, la nota prefettizia impugnata resiste a tutte le censure prospettate.

In conclusione, il ricorso principale va dichiarato improcedibile nella parte in cui avversa il provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune di Polia n. 4002 del 12/11/2010 ed infondato nella parte in cui avversa la nota della Prefettura di Vibo Valentia, prot. n. 0024907 del 13/9/2010, mentre il motivo aggiunto va dichiarato inammissibile nella parte in cui nella parte in cui avversa il provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune di Polia n. 4002 del 12/11/2010 ed infondato nella parte in cui avversa la nota della Prefettura di Vibo Valentia, prot. n. 0024907 del 13/9/2010.

La delicatezza delle questioni trattate costituisce particolare motivo per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

quanto al ricorso principale: lo dichiara improcedibile nella parte in cui avversa il provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune di Polia n. 4002 del 12/11/2010 e lo rigetta nella parte in cui avversa la nota della Prefettura di Vibo Valentia, prot. n. 0024907 del 13/9/2010;

quanto al motivo aggiunto: lo dichiara inammissibile nella parte in cui nella parte in cui avversa il provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune di Polia n. 4002 del 12/11/2010 e lo rigetta nella parte in cui avversa la nota della Prefettura di Vibo Valentia, prot. n. 0024907 del 13/9/2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 13-10-2011, n. 36912

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza n. 6462 del 6.10.2010 la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Roma del 23.10.2006 a P.P. per il delitto di cui all’art. 648 c.p., per essersi impossessato di un’autovettura sottratta al legittimo proprietario. Avverso la pronunzia della Corte di Appello l’imputato, a mezzo di avvocato, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi:

a) inosservanza ed erronea applicazione della legge, mancanza della prova in ordine alla responsabilità per i fatti ascritti e insufficienza e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di Appello ritenuta acclarata la identità del reo nella persona dell’imputato pur non risultando elementi probatori univoci in tal senso ed anzi emergendo risultanze in senso opposto;

b) inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all’art. 521 c.p.p., avendo la Corte di Appello erroneamente qualificato come ricettazione l’iniziale contestazione a titolo di furto con ciò stravolgendo l’onere probatorio a carico di accusa e difesa e violando inoltre il principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza pronunciata;

c) inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all’art. 157 c.p. per essere intervenuta la prescrizione sui fatti di causa, da qualificarsi ai sensi dell’art. 624 c.p., sin dal 6.10.2010;

d) inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p., per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

2. – Le censure sono manifestamente infondate; conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

Queste conclusioni restano ferme pur dopo la L. n. 46 del 2000, che, innovando sul punto l’art. 606 c.p.c., lett. e), consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo"; alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito, (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803).

Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546;

Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380).

La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale assenza, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate del requisito della decisività (Cass. 17 giugno 2009, n. 35918). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie.

Il giudice di appello ha esposto un ragionamento coerente, completo e privo di discontinuità logiche attribuendo, previa specifica motivazione immune da vizi logici, rilevanza a fatti dichiarati come accertati nella istruttoria appropriatamente collegati nella ricostruzione sulla condotta delittuosa fonte di penale responsabilità. Nelle sintetiche osservazioni presentate nel ricorso si espone una visione alternativa del fatto, traendo una mera non condivisione della ricostruzione prospettata in sentenza. La diversa ricostruzione dei fatti tesa a valorizzare conclusioni nel merito diverse da quelle raggiunte dalla Corte di Appello è come tale insindacabile in questa sede a fronte della coerenza della alternativa ricostruzione oggetto della sentenza impugnata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile, per ripetere una formula giurisprudenziale ricorrente, con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Manifestamente infondata è pure la censura circa la violazione dell’art. 521 c.p.p.. Essa è argomentata sul rilievo che il potere del giudice stabilito dalla norma di mutare la qualificazione giuridica del fatto, non legittima un esercizio dello stesso in violazione del diritto di difesa e del principio di equità del processo. E’ richiamata la giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi al riguardo e consistente nella richiesta di un più alto livello di protezione del diritto di difesa dell’accusato in occasione della riqualificazione del fatto: così da escludersi la compatibilita con il diritto di difesa di una riqualificazione del fatto, nel giudizio di Cassazione, come reato più grave rispetto a quello prospettato nelle precedenti fasi di giudizio (Corte edu 11.12.2007, Drassich c. Italia). Nel caso di specie, tuttavia, non si ravvisa nessuna violazione del diritto di difesa, avendo la Corte territoriale provveduto a riqualificare una ipotesi di furto aggravato come ricettazione: contenendo pertanto in una fattispecie di minore gravità la iniziale e non seguita prospettazione pur riferita a delitto certamente più grave ma nella cui struttura può agevolmente ricomprendersi la figura del delitto meno grave – concentrandosi la sostanza della ricettazione nel possesso del bene di provenienza illecita non a seguito della previa sottrazione dello stesso al legittimo detentore ma della mera ricezione dello stesso da terzi.

La terza censura, relativa all’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 624 c.p., – dovendosi così qualificare il fatto delittuoso secondo il ricorrente – resta assorbita dalla reiezione della prima censura.

La quarta censura è sempre manifestamente infondata risolvendosi nella dichiarazione di non condivisibilità dell’ammontare della pena inflitta (ritenuta eccessiva) e della mancata concessione delle attenuanti generiche (ritenute sussistenti).

In punto di determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale, la decisione infatti rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale (Cass. sez. 4^, sentenza nr.

41702 del 20/09/2004 Ud – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).

Nel caso in esame la Corte di Appello, effettuata una puntuale ricostruzione e valutazione dei fatti di causa e della specifica gravità degli stessi, seguendo un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche, ha dichiarato la pena irrogata in primo grado del tutto adeguata e proporzionata al fatto anche alla luce dei precedenti, in parte specifici, del prevenuto. La valutazione della gravità criminogena intrinseca al reato, ha determinato anche la decisione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, rendendo ultronea ogni valutazione sulla sussistenza di elementi aggiuntivi che hanno valenza meramente integrativa del primo. Poichè, in conclusione, le statuizioni relative alla determinazione della pena e al giudizio sulle circostanze sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione accolta dal giudice, il vizio motivazionale non sussiste.

3. – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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