Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-10-2011) 31-10-2011, n. 39288 Coltivazione Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.P. ricorre, a mezzo del suo difensore avverso la sentenza 31 maggio 2010 della Corte di appello di Roma (la quale ha confermato la sentenza 22 ottobre 2009 del Tribunale di Latina di condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 14 mila di multa per il delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis), deducendo vizi nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Nella specie l’imputato è accusato di aver detenuto 2.223 dosi di canapa indiana coltivata e 59 dosi di hashish. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge, con riferimento all’applicazione della norma dell’art. 81 cpv. c.p., posto che nella specie, attesa l’unitarietà della condotta e nella ricorrenza di detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi, il reato doveva considerarsi unico, senza alcun aumento per la continuazione, nella specie applicato nella misura di mesi 6 di reclusione ed Euro 3 mila di multa (ridotti del terzo per il rito a mesi 4 ed Euro 2 mila).

Il motivo, suggestivo, non ha fondamento e va rigettato.

Invero, non provato che – nella specie – lo stupefacente detenuto fosse un "prodotto" di quella "coltivazione", va ribadita la regola che, pur dopo la L. n. 46 del 2006, che ha soppresso la distinzione tabellare fra droghe "leggere" e droghe "pesanti", tra attività di coltivazione, punita dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 3 e la generica condotta di detenzione di stupefacente, diverso da quello derivato dalla coltivazione, non può esservi "assimilazione", trattandosi di ipotesi delittuose non omogenee, con conseguente corretta affermazione della sussistenza di due reati, suscettibili di considerazione se ed in quanto astretti dal vincolo della continuazione nei termini fatti propri dalla decisione impugnata.

In proposito va considerato:

a) che, anche con riguardo all’ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile sia la fattispecie attenuata prevista dal cit. D.P.R., art. 73, comma 5 (Cass. pen. sez. 3, 12381/2010 Rv.

246463), sia la sussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 30, comma 2, (Cass. pen. sez. 4, 9402/2011 Rv.

249814);

c) che, peraltro, a differenza di quello che avviene per la mera detenzione, la provata destinazione, del "prodotto stupefacente della attività non autorizzata di coltivazione di piante", anche quando sia programmata e realizzata appunto per la fruizione esclusivamente personale del prodotto, integra condotta penalmente rilevante e non scriminabile (Cass. pen. sez. 6, 49528/2009 rv. 245648).

Circostanza quest’ultima che rende ragionevole conto della diversità della mera condotta di detenzione, rispetto alla disomogenea condotta di coltivazione non autorizzata, con conseguente realizzazione di due illeciti, apprezzabili, ricorrendone le condizioni, ex art. 81 cpv. c.p..

Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonchè apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-11-2011) 18-11-2011, n. 42588 Responsabilità del medico e dell’esercente professioni sanitarie

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Svolgimento del processo

1. La Procura della Repubblica di Pescara procedeva nei confronti del dott. L.O. – medico ginecologo – per il reato di cui agli artt. 113-589 cod. pen. perpetrato a danno di D.A.M. F.. In particolare il sanitario veniva accusato di avere provocato colposamente il decesso della paziente attuando le seguenti condotte: decideva di effettuare un tipo di intervento (laparoscopia) in presenza di circostanze che suggerivano l’adozione di altre tecniche chirurgiche; eseguiva in modo gravemente non corretto l’operazione procurando alla paziente molteplici lesioni sia alla vescica che all’intestino; non si preoccupava di trattare dette lesioni iatrogene nonostante egli, nel corso dell’intervento, si fosse reso conto dell’accaduto; non diagnosticava, neppure nei giorni successivi all’intervento, le ragioni del quadro gravemente precario delle condizioni di salute della donna.

2. Il P.M. chiedeva l’applicazione della misura interdirti va della sospensione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale di medicoginecologo. Il GIP dei Tribunale di Pescara rigettava ripetutamente la richiesta del P.M. e, a sua volta, il Tribunale del Riesame dell’Aquila respingeva l’appello proposto dal P.M..

3. Il Tribunale del Riesame, da ultimo, con provvedimento in data 26- 5-2011, respingeva l’ulteriore appello del P.M..

Osservava che allo stato non ricorrevano esigenze di carattere cautelare. Invero, si procedeva per un reato di natura colposa, in relazione ad un soggetto che non risultava avere precedenti per fatti analoghi. Per cui, pur emergendo chiari indizi di reità per i fatti contestati, doveva ritenersi che non emergessero ragioni sufficienti per la configurazione del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. D’altro canto, risultava che la direzione sanitaria del nosocomio dove era in servizio il L. aveva vietato l’esecuzione di interventi del tipo di quello eseguito sulla paziente deceduta.

Aggiungeva che altro fatto addebitato al L., sulla base di una querela per il reato di lesioni personali gravissime a danno di B.M. in relazione ad un intervento di raschiamento uterino e di asportazione dell’utero, era tuttora in fase di indagini tecniche essendo in corso l’accertamento ad opera del consulente nominato dal P.M..

4. Il P.M. presso il Tribunale di Pescara proponeva ricorso per cassazione.

Evidenziava che il dott. L. era incorso in gravissima negligenza ed imperizia nello espletamento dell’attività chirurgica ed alcuni profili della sua condotta apparivano configurare addirittura un’ipotesi di omicidio volontario sotto l’aspetto del dolo eventuale.

Sottolineava che il Tribunale di L’Aquila non aveva tenuto conto e valutato proprio gli elementi più significativi che giustificavano l’adozione della misura cautelare, e cioè la gravità del delitto contestato ed i profili peculiari ed inusitati della colpa professionale ascrivibili all’indagato.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del Riesame.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto perchè fondato.

Si osserva che il Tribunale del Riesame non ha correttamente individuato e preso in considerazione le esigenze cautelari di per sè eventualmente idonee a giustificare l’applicazione della misura interdittiva, ai sensi degli artt.287-290-308 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 274, lett. c) configurante il pericolo di reiterazione da parte dell’imputato di delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Sotto tale profilo, giusta il citato disposto dell’art. 274, devono essere esaminate ed apprezzate compiutamente le concrete modalità di commissione del fatto attribuito costituente reato, e tutti gli altri parametri enunciati nell’art. 133 cod. pen. che possono evidenziare la personalità del soggetto. Al riguardo, appare sicuramente rilevante considerare il grado della colpa, inteso questo concetto nel senso di valutazione del grado di difformità della condotta dell’autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità dell’evento ed al quantum di esigibilità dell’osservanza della condotta doverosa pretermessa. Nella configurazione degli elementi delineanti la personalità dell’indagato potrà tenersi conto di ulteriori emergenze, pure esterne al presente processo, qualificanti le modalità di svolgimento dell’attività professionale da parte del L.. Tanto per pervenire, nell’ambito della materia della colpa professionale in questione, ad un’eventuale prognosi di reiterazione di comportamenti in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista opera ed al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio e l’offesa temuta agli stessi interessi collettivi già colpiti.

2. Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di L’Aquila per un nuovo esame della vicenda sulla base dello schema motivazionale indicato da questa Corte di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45396

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 11/5/10 ex art. 666 c.p.p., comma 2 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l’istanza di P.S. intesa ad ottenere la detenzione domiciliare, rilevando che il detenuto si trovava nella posizione giuridica (incompatibile colla richiesta) di ricorrente per altro reato (e quindi di detenuto anche per altro titolo).

Impugnava dal carcere di Prato (con atto indirizzato al Tribunale di Sorveglianza) il detenuto personalmente, non risultandogli di essere ricorrente per altro reato.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, non essendo lo stesso sufficientemente comprensibile.

Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, in quanto emesso de plano senza specificare gli estremi della posizione di incompatibilità del soggetto con la domanda e senza, quindi, che risulti la manifesta infondatezza per la dichiarazione di inammissibilità della domanda stessa. Gli atti vanno trasmessi per l’ulteriore corso (in contraddittorio) al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il corso ulteriore.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 107

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Mantova ha disposto la revoca della pratica di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse di Y.S. da A.B., entrambi ricorrenti (doc. 1 ricorrenti, copia provvedimento impugnato);

– che Y.S. ha riportato una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, del testo unico dell’immigrazione, quindi per essersi trattenuto illegittimamente in Italia in violazione di un precedente provvedimento di espulsione;

– che il reato in questione, in quanto punibile con la reclusione con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell’art, 381 c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

– che, come rilevato dalla recente C.d.S. sez. VI 18 agosto 2010 n°5890, e dalla conforme 29 settembre 2010 n°7209, nonché da orientamento costante della Sezione, per tutte la sentenza sez. I 8 ottobre 2010 n°3916, nel caso di specie non è applicabile il disposto dell’art. 1ter comma 8 del decreto legge n. 78/2009: tale norma, invero, pur prevedendo la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi in corso per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato, non vale a far considerare irrilevante o inefficace la sentenza di condanna già pronunciata;

– che nella norma appena citata, sempre come rilevato dalla prima delle citate decisioni di appello, non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale, stante la differenza esistente tra l’ipotesi in cui il procedimento penale è ancora in corso quella in cui è già intervenuta una sentenza di condanna;

– che quindi il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

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