Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-02-2011, n. 4700 Estinzione del processo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte di Catania con sentenza 11 settembre 2004 ha confermato la decisione 30 settembre 2000 del Tribunale di Catania di condanna del comune di Adrano al risarcimento dei danni in favore della Fondazione "Casa dei bambini Sangiorgio Gualtieri" per l’avvenuta occupazione espropriativa in data 21 dicembre 1989 di un terreno di proprietà di detto ente (in catasto al fg. 59, part. 99 e 101) per sistemarlo a verde attrezzato.

Che ha determinato il relativo indennizzo nella misura di L. 762.874.000 e quello per l’occupazione temporanea dell’immobile con decreto 21 dicembre 1981, in L. 230.587.000, sul presupposto che lo stesso in quest’ultima data avesse destinazione edificatoria posto che i vincoli di in edificabilità erano stati apposti soltanto nel 1988, perciò in epoca successiva alla sua avvenuta occupazione.

Che il comune di Adrano ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi;cui resiste la Fondazione con controricorso.

Ritenuto che il comune ricorrente con atto del 28 giugno 2010 sottoscritto anche dal proprio difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso; ed ha prodotto verbale di transazione che il P.G. ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;

Che detto atto di rinuncia è stato accettato dalla controparte, che ha dichiarato a sua volta di rinunciare al controricorso; per cui il Collegio deve dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia di entrambe le parti rispettivamente al ricorso ed al controricorso e per accettazione della relativa rinuncia;e che in conseguenza di detta accettazione nessuna pronuncia va emessa in merito alle spese processuali.
P.Q.M.

Dichiara estinto per rinuncia ai ricorsi il giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 6980

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Svolgimento del processo

Con atto del 29 dicembre 2001 G.F. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Sora n. 7/01, che aveva dichiarato la propria competenza per valore, rigettato la domanda di condanna di L.B. e R.P. al pagamento della somma di L. 4.488.000, oltre interessi e rivalutazione, quale saldo di lavori edili effettuati nel fabbricato in (OMISSIS), nonchè la riconvenzionale di condanna del G. ai danni per cattiva esecuzione delle opere.

I convenuti chiedevano dichiararsi la nullità della sentenza per gravi irregolarità nella formazione del fascicolo dell’attore, con rimessione in primo grado, la incompetenza del primo giudice, la carenza di legittimazione passiva dell’appellato R. e l’accoglimento dell’appello incidentale.

Il fascicolo di ufficio, sottratto da ignoti, assieme alla maggior parte dei fascicoli della sezione di Sora del tribunale di Cassino, veniva ricostituito e, con sentenza, n. 108/2004, detto Tribunale accoglieva parzialmente l’appello principale condannando L. B. al pagamento di Euro 2317,86, oltre interessi e spese, dichiarava inammissibile l’appello incidentale e compensava le spese tra G. e R..

Il Tribunale deduceva che i documenti contabili non risultavano contestati dai convenuti, i quali avevano ammesso l’esecuzione dei lavori ma non risultava dimostrato il pagamento dell’intero importo di L. 19.488.000, ma solo di L. 15.000.000.

Ricorre L.B. con unico articolato motivo, resiste G..
Motivi della decisione

Si denunziano violazione di norme di diritto riguardanti l’efficacia del contratto, l’onere e valutazione delle prove, degli artt. 1321, 1655, 1664, 2697 c.c. artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. vizi di motivazione, per avere il giudice di appello accolto la domanda sulla base di un ragionamento meramente formalistico.

Il rapporto tra le parti originava da un contratto di appalto per L. 10.000.000 non preso in considerazione e ob torto collo la L. fu costretta a pagare l’ulteriore somma di L. 5.000.000, mentre non erano dovute le pretese somme residue per L. 4.480.000.

La censura, come articolata, non merita accoglimento.

A prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di violazione di norme di diritto sostanziale, processuale e di motivazione, senza rispettare la necessaria specificità del motivo di ricorso (Cass., 25.11.08 n. 28066), la ricorrente fa riferimento ad un contratto di appalto per L. 10.000.000, che nemmeno riporta trascurando l’obbligo di autosufficienza del ricorso.

Ammette che, rispetto alla previsione dell’accordo, ebbe a corrispondere ulteriori L. 5.000.000 ed esclude altri obblighi.

Ma, in questo modo, da una diversa lettura delle risultanze processuali senza impugnare la sintetica ma essenziale motivazione della sentenza che riferisce della mancata contestazione dei documenti contabili, della sostanziale ammissione dei lavori di cui alle fatture per L. 19.488.000 e del pagamento di L. 15.000.000, in particolare osservando che in comparsa di risposta con riconvenzionale si era eccepito che i lavori di cui all’atto di citazione erano stati interamente pagati ma non si era dato prova del fatto estintivo.

Il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito in cui si possano riproporre le questioni già prospettate senza successo nelle precedenti fasi ma deve concretarsi in un procedimento a critica vincolata, mediante la indicazione di vizi specifici della sentenza espressamente individuati, non essendo consentito un mero riesame del fatto.

E’ devoluta a giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato: conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non e tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).

Pertanto, i vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.

Per costante insegnamento di questa Corte, peraltro, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1200,00, di cui 1000,00 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-02-2011) 02-03-2011, n. 8383

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ani Roberto per i ricorrenti, che ha concluso riportandosi al ricorso.
Svolgimento del processo

1. La difesa di G. e R.A. propone ricorso avverso la sentenza del 6/5/2010 della Corte d’appello di Ancona con la quale si conferma la condanna in primo grado per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, maturato nel corso di contrasti insorti tra confinanti circa l’uso, comune o esclusivo, di una corte.

Si lamenta con il primo motivo la mancanza di idonea valutazione di attendibilità del teste di accusa.

2. Con il secondo motivo, richiamata la ricostruzione di fatto, si denuncia l’omessa valutazione da parte del giudice di appello delle specifiche doglianze sollevate nel gravame, in particolare eccependo violazione di legge, in relazione alla norma incriminatrice, e contraddittorietà della motivazione, poichè si era omesso di considerare l’assenza di prova della natura di corte comune dei luoghi in contestazione, circostanza di fatto richiamata nel capo di imputazione e già esclusa da precedente sentenza intercorsa tra le parti. L’effettiva situazione giuridica dei luoghi da un canto impone di escludere la legittimità dell’azione della controparte, volta ad esercitare un diritto di cui non era titolare, dall’altro deve condurre a negare la configurabilità del reato in capo a R. G., il quale, non essendo proprietario del bene, non avrebbe avuto titolo per agire in giudizio per la sua tutela. A riguardo si rileva inoltre che il denunciante all’epoca aveva promosso un giudizio possessorio, che non aveva condotto all’emissione di provvedimenti interinali, situazione che gli impediva di esercitare il diritto rivendicato.

A fondamento di tale ricostruzione si richiamano stralci delle prove assunte nel giudizio di primo grado, concludendo in ordine all’impossibilità nel concreto di superare il ragionevole dubbio, essenziale per l’affermazione di responsabilità. 3. Con il terzo motivo si lamenta la mancata assunzione della prova sollecitata con rinnovazione del dibattimento e valutata decisiva, costituita dal confronto delle fisionomie dei due fratelli rispetto alle foto allegate alla denuncia, istanza che è stata respinta, secondo il ricorrente, con una motivazione non congruente. Si rileva in proposito l’assenza di accertamento in termini di certezza, lamentando che in argomento non fosse stato dato ingresso, nel corso del primo giudizio all’approfondimento ex art. 507 cod. proc. pen. 4. Con il quarto motivo sullo stesso argomento si eccepisce contraddittorietà della motivazione, per travisamento dei fatti, richiamando le allegazioni documentali attestanti l’assenza di A. in quel momento dal luogo ove si svolsero i fatti denunciati.

5. Con il quinto motivo si eccepisce omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, malgrado all’atto della pronuncia della sentenza d’appello fossero già decorsi i termini massimi.

6. Con il sesto e settimo motivo si contesta la legittimità della pronuncia di condanna generica del primo giudice, e la mancata motivazione di tale decisione, malgrado la piena liquidabilità del danno morale, in via equitativa, e la mancanza di prova sull’esistenza dei danni economici; la parte civile non ha adempiuto all’onere della prova sulla stessa gravante, circostanza che impone al giudice di primo grado di limitarsi alla liquidazione del danno morale in via equitativa e non autorizza invece la pronuncia di condanna generica emessa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Deve in via preliminare rilevarsi che la pronuncia impugnata presenta un difetto di motivazione su un elemento rilevante dedotto in atto d’appello, e relativo al richiamato esercizio dell’autotutela da parte dei prevenuti, il cui accertamento in fatto avrebbe potuto escludere la sussistenza del reato (Sez. 6, del 10/02/2010 n. 10602 imp. Costanzo, Rv. 246409) L’accertamento della situazione descritta – relativa alla esclusiva proprietà della corte da parte degli odierni appellanti ed all’esercizio da parte del denunciante di un’azione possessoria avente ad oggetto il diritto rivendicato, nel corso della quale, al momento dei fatti, non erano stati emessi provvedimenti interinali – non può essere svolta in questa sede, per il limite di cognizione che caratterizza il giudizio di legittimità, nè può condurre all’annullamento della pronuncia con rinvio al giudice per nuovo esame, per il doveroso accertamento della causa estintiva del reato della prescrizione.

Infatti il decorso del tempo massimo previsto dalla legge impone di dichiarare estinto il reato per prescrizione, che risulta maturata il 13/12/2009, potendosi giungere all’applicazione di formule di proscioglimento in fatto, ex art. 129 cod. proc. pen., solo quando la loro applicazione sia consentita sulla base delle emergenze concrete e non sia necessaria una valutazione di merito, come nella specie, ove non risulta fornita risposta alla questione relativa alla proprietà del bene, rilevante per l’accertamento del reato, e compiutamente dedotta nell’atto di gravame.

A ciò deve conseguire l’annullamento della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato, che involge anche le statuizioni civili.

2. Per la prosecuzione dell’azione civile devono rimettersi le parti dinanzi al giudice competente per valore in grado d’appello, a cui è demandato l’accertamento dell’esistenza dell’atto illecito, generatore del diritto al risarcimento azionato (Sez. 6, del 03/06/2009 n. 26299 , imp. Tamborrini Rv. 244533).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione e rimette le parti dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d’appello per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 416 Decisione amministrativa

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Svolgimento del processo

Con istanza 11.12.2008 "R.L. & C. sas" (in prosieguo, "R."), intendendo realizzare uno stabilimento balneare in comune di Rosolina, località A., chiedeva in concessione un’area demaniale marittima di mq 27.450 facente parte del mapp. 480, foglio 29 la quale – oggetto, assieme ad ulteriori aree, della concessione demaniale n. 33/2003 che, in scadenza il 31.12.2008, era stata rilasciata ad "A. spa" (d’ora in avanti, "A.") e di cui quest’ultima, in data 30.9.2008, aveva chiesto il rinnovo – era adibita a spiaggia libera in conformità con le prescrizioni del piano dell’arenile del 2006.

Attesa la compresenza delle due domande, il Comune di Rosolina – che già quand’era pervenuta l’istanza di rinnovo della concessione da parte di "A." aveva provveduto a pubblicare l’istanza stessa all’albo pretorio onde consentire ad eventuali altri interessati di concorrere alla concessione de qua – provvedeva ad istruirle, ma, come si legge nella delibera GM 7.4.2009 n. 63, non concludeva il procedimento in quanto nelle more l’Agenzia delle Entrate aveva informato il Comune di aver avviato una procedura di verifica della legittimità del rinnovo della concessione ad "A.", attesa la pendenza di un contenzioso attinente alla determinazione del canone: peraltro, in considerazione dell’imminente apertura della stagione balneare, il Comune rinnovava ad "A.", fino al 30.10.2009, la concessione demaniale già detenuta.

Tale concessione precaria veniva impugnata dalla ditta "R." con il presente ricorso munito di domanda cautelare, all’esito della quale l’intestato Tribunale, rilevando che al rilascio della predetta concessione temporanea ben poteva concorrere anche la ditta ricorrente, disponeva che le due domande fossero esaminate congiuntamente al predetto fine.

Adempimento, questo, che il Comune espletava in data 3.9.2009 formalizzando il diniego al rilascio: l’area chiesta dalla "R.", infatti, non era prevista come zona per attrezzature balneari dal vigente piano dell’arenile.

Tale diniego veniva impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti contestando, in buona sostanza, l’illegittimità della conferma del rilascio della concessione precaria alla controinteressata e, peraltro, affermando la vocazione a stabilimento balneare dell’area richiesta.

In prosieguo la ricorrente impugnava anche il successivo provvedimento 23.12.2009 con cui il Comune, concludendo il procedimento di valutazione congiunta delle istanze 30.9.2008 con cui"A." aveva chiesto il rinnovo della propria concessione e 11.12.2008 con cui "R." aveva chiesto il rilascio della nuova concessione relativa a quota parte del mapp. 480, accoglieva la prima (rinviando, peraltro, ogni determinazione in proposito ad un successivo provvedimento) e respingeva la seconda (ribadendo, fra l’altro, che il piano dell’arenile non prevedeva la destinazione a stabilimento balneare dell’area richiesta).

Con provvedimento 1.7.2010 – oggetto di ulteriori motivi aggiunti da parte della ditta "R." -, infine, il Comune di Rosolina prorogava la concessione demaniale marittima n. 33/2003 rilasciata ad "A." fino al 31.12.2015, ai sensi dell’art. 5 della LR 16.2.2010 n. 13.

Resistevano in giudizio il Comune di Rosolina e la controinteressata "A." rilevando l’infondatezza del proposto gravame, di cui, conseguentemente, chiedevano la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 2 febbraio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

È inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui la ditta "R." contesta sotto diversi profili il rinnovo, prima precario e poi definitivo, della concessione demaniale n. 33/2003 rilasciata ad "A.": dall’eventuale annullamento del predetto rinnovo, infatti, non deriverebbe alla "R." alcun beneficio, in quanto l’area richiesta da quest’ultima è incontestatamente destinata dal vigente piano dell’arenile a "spiaggia libera", sicchè giammai la ricorrente potrebbe (ottenere le necessarie autorizzazioni per) realizzarvi uno stabilimento balneare.

È infondato – per lo stesso motivo, peraltro, per cui è inammissibile laddove la "R." contesta il rinnovo della concessione ad "A." – nella parte in cui censura siccome illegittimo il diniego di rilascio della concessione demaniale relativamente alla richiesta area di 27.450 mq del mappale 480: il piano dell’arenile – strumento urbanistico che individua le destinazioni delle singole zone dell’arenile -, infatti, non consente l’installazione di uno stabilimento balneare nell’area litoranea pretesa in concessione dalla ricorrente.

E ciò è sufficiente per ritenere coerente e, quindi, immune dai denunciati vizi la determinazione negativa di concessione dell’area de qua adottata dall’Amministrazione e, conseguentemente, infondato il ricorso in parte qua, atteso che la ricorrente ha omesso di impugnare il piano dell’arenile laddove, appunto, escludeva la destinazione a stabilimento balneare dell’area di cui è causa.

Né – come si è già anticipato in fase cautelare (cfr. l’ord. 29.4.2010 n. 249) – può prendersi in considerazione la richiesta di disapplicazione del piano per asserito contrasto con la LR n. 33/02, e ciò in quanto il piano dell’arenile non ha natura di atto regolamentare, ma di atto amministrativo generale: la disapplicazione da parte del giudice amministrativo è, infatti, ammessa nei soli riguardi di atti aventi valenza normativa (come i regolamenti) o nelle controversie di giurisdizione esclusiva purché, in concreto, afferenti a posizioni di diritto (cfr., da ultimo, CdS, V, 17.2.2010 n. 934; TAR Milano, III, 4.6.2010 n. 1746), ciò che deve escludersi nel caso di specie ove si controverte della legittimità di un atto di diniego della richiesta di concessione di un’area demaniale marittima. L’orientamento giurisprudenziale che ammette la disapplicazione dei regolamenti non ritualmente impugnati è fondato, infatti, sul rilievo della natura normativa del regolamento e sulla necessità, in caso di contrasto tra norme di rango diverso, di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e di accordare, quindi, prevalenza a quella di rango superiore, e cioè alla legge o ad altro atto di normazione primaria: nel caso, invece, di contrasto di un atto amministrativo particolare con un atto amministrativo generale, il primo soccombe di fronte al secondo qualora quest’ultimo non sia stato ritualmente impugnato e riscontrato illegittimo.

Inammissibile, peraltro, è anche la pretesa della ricorrente di subentrare parzialmente nella concessione demaniale della controinteressata ai sensi dell’art. 46 del cod. nav., norma quest’ultima che conferisce al concessionario la facoltà di farsi sostituire da terzi di proprio gradimento nel godimento della concessione, subordinatamente all’autorizzazione dell’Autorità concedente che la rilascia previa verifica della rispondenza della sostituzione all’interesse pubblico: interesse che, comunque, non può e non deve essere comparato con l’interesse connesso all’eventuale pretesa di terzi al subentro, in quanto non hanno alcun titolo all’assegnazione giacchè l’art. 46, concernente il subingresso nella disponibilità di un’area già concessionata, non prevede alcuna concorrenza, a differenza del precedente art. 37 riguardante un’area non gravata da concessione.

Dall’affermata correttezza, dunque, dell’impugnato provvedimento di diniego di concessione demaniale stante l’impossibilità, per la ricorrente, di conseguire il preteso bene della vita, deriva, come si è precisato innanzi, l’inammissibilità per carenza di interesse di ogni censura con cui si contesta il provvedimento concessorio rilasciato alla controinteressata, atteso che nessun beneficio potrebbe comunque acquisire la ricorrente dal suo eventuale annullamento.

Ciò stante, dunque, il ricorso va respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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