Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-10-2013) 24-10-2013, n. 43575

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza pronunciata nell’udienza pubblica del 01/10/2013 la prima sezione penale di questa Corte ha annullato nei confronti di M.A., assolto in primo grado dai reati di omicidio volontario ed altro (R.G. 85/2008), la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli in data 19/12/2011, rinviando ad altra sezione della stessa Corte di Assise di Appello;

rilevato che non si è proceduto alla scarcerazione del ricorrente, in quanto dagli atti risultava che lo stesso era detenuto per altra causa;

rilevato che con istanza presentata in data 10/10/2013 il difensore di fiducia avv. M A ha chiesto la scarcerazione del M. assumendo che lo stesso, oltre ad essere detenuto per altra causa, era detenuto anche per il procedimento (R.G. 85/2008) relativo alla sentenza annullata;

rilevato che, eseguiti gli opportuni accertamenti sulla posizione giuridica dell’istante, risulta che effettivamente lo stesso era detenuto anche per il processo R.G. 85/2008, in quanto, dopo la pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado, la Corte di Assise di Appello di Napoli ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza 13/01/2012;

rilevato che a seguito dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 624 bis c.p.p., si deve disporre la cessazione della misura cautelare applicata con ordinanza 13/01/2012 nei confronti di M.A. in relazione ai reati di cui al processo R.G. 85/2008, ordinando la sua immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di M.A. con ordinanza 13/01/2012 della Corte di Assise di Appello di Napoli, ordinando la sua immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15700 LOCAZIONE DI COSE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

M.E. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Forlì S.L. esponendo che costui, nel gennaio 1995, era subentrato nel contratto di locazione avente ad oggetto un immobile di sua proprietà, stipulato il (OMISSIS) tra esso attore e R.G., destinato dal conduttore all’attività di macelleria.

Precisava che nella suddetta attività commerciale all’originario conduttore era subentrato V.O.; che costui aveva ceduto poi l’azienda al convenuto; che S.L. aveva rilasciato l’immobile nel (OMISSIS) per recesso anticipato dal contratto.

Sosteneva l’attore che il convenuto non aveva provveduto al ripristino dell’immobile nei le condizioni in cui esso si presentava all’atto dell’ingresso del primo conduttore; che il S. non aveva provveduto a liberare la res locata dalle opere in essa realizzate da lui stesso e da coloro a cui era succeduto nel contratto; che l’immobile aveva subito gravi danni e deterioramenti, non riconducibili al normale uso; che il conduttore aveva prelevato numerose attrezzature, presenti noi negozio all’atto del suo subentro, per un valore di L. 29.000.000.

Concludeva, quindi, perchè il tribunale avesse dichiarato che il convenuto era tenuto a ripristinare il locale nello state di fatto in cui si trovava al momento della stipula della locazione, nella quale era subentrato nel 1988 e che lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni, reclamati nella misura di L. 7.030.000.

In via alternativa, chiedeva che il giudice adito avesse dichiarato che, in modo illegittimo, il convenuto aveva asportato arredi ed attrezzature presenti nell’immobile in questione e che lo stesso, di conseguenza, fosse condannato a pagare la somma di Euro 29.000.000 a titolo di risarcimento dei danni.

S.L. si costituiva e deduceva che:

– aveva rilasciato l’immobile nelle stesse condizioni in cui era gli era stato consegnato dal precedente conduttore;

– aveva asportato solo attrezzature di sua proprietà;

– aveva ripulito il negozio e non aveva danneggiato l’immobile, il cui deterioramento era da imputare alla vetustà ed all’usura.

Aggiungeva che il banco di esposizione della carne, le scaffalature, le mensole, l’argano ed il gruppo frigorifero erano tutti beni dell’azienda già di proprietà del suo cedente V.O..

Con sentenza non definitiva il tribunale di Forlì, ritenuto che era a carico di S.L. l’obbligo, inadempiuto, di asportate le opere realizzate nei corso della locazione, lo condannava ai risarcimento dei danni, nella misura da accertare in prosieguo di causa.

Con sentenza definitiva il giudice di primo grado, all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio, condannava il convenuto a corrispondere la somma di Euro 6.353,00, oltre accessori.

Sul gravame ai S.L. provvedeva la Corte d’appello di Bologna, che, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava S.L. tenuto soltanto a rimuovere dal locale le mensole in legno e rigettava ogni altra domanda di M.E., che condannava alle spese del doppio grado.

Per la cassazione della sentenza ha proposto – ricorso, illustrato anche con memoria, M.E., che ha affidato l’impugnazione a tre mezzi di doglianza.

S.L. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2558 e 2560 cod. civ..

Sostiene che S.L. sarebbe tenuto, in forza delle disposizioni di legge in materia di trasferimento d’azienda, all’adempimento di tutte le obbligazioni già a carico dell’azienda da lui acquistata, in particolare all’adempimento dell’obbligazione di riconsegnare i locali nello stato in cui si trovavano allorchè ebbe inizio il rapporto di locazione: con l’originario conduttore.

Assume il ricorrente che, in presenza di plurime e successive cessioni della medesima azienda da parte dei precedenti titolari, S.L., ultimo cessionario dell’azienda commerciale esercitata nell’immobile locato, sarebbe tenuto al rispetto di tutte le obbligazioni già a carico dell’azienda da lui acquistata, comprese quelle cui avrebbero dato causa i precedenti titolari.

Il motivo non può essere accolto.

In materia di locazioni, in caso di cessione del contratto di locazione (contestualmente a quella dell’azienda), effettuata ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36, senza il consenso del locatore, tra l’unico cedente e l’unico cessionario intercorre un vincolo di responsabilità sussidiaria, contraddistinta dal c.d. beneficium ordinis, che consente, perciò, al locatore di rivolgersi al cedente, con l’esperimento delle relative azioni giudiziali, per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il suddetto contratto, solo dopo che si sia configurato l’inadempimento del cessionario (ex plurimis: Cass., n. 12896/2009; Cass., n. 26234/2007; Cass., n. 9486/2007).

Nell’ipotesi di verificazione di plurime cessioni a catena sia dell’azienda che del contratto di locazione, caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione del cedente, viene a configurarsi tra tutti i cedenti ed intermedi del contratto stesso (compreso il primo) un vincolo di corresponsabilità, rispetto al quale, in assenza di qualsivoglia limitazione ex lege, deve ritenersi normalmente applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà (prevista dall’art. 1294 cod. civ.), in virtù della quale tutti i cedenti (a loro volta cessionari, non liberati dal locatore, risponderanno, in solido tra loro, dell’obbligazione inadempiuta dall’attuale conduttore (Cass., n. 10435/2004; Cass., n. 17201/2002).

La suddetta disciplina, però, non è quella applicabile al caso in esame, in cui, a favore di S.L., vi è stata la sola cessione dell’azienda, senza la contestuale cessione del contratto di locazione, secondo quello che incontestabilmente ha accertato in fatto il giudice del merito e siccome la medesima parte istante ha implicitamente riconosciuto, non avendo mai prospettato che, contestualmente alla cessione dell’azienda, vi fosse stata anche la cessione della locazione con effetti nei confronti del locatore.

Trattasi, allora, di stabilire se, in detta situazione di esclusivo subingresso nell’azienda commerciale, delle obbligazioni assunte dall’originario conduttore dell’immobile, concesso per l’uso della res locata allo scopo di esercitarvi l’attività commerciale propria dell’azienda, possa essere chiamato a rispondere (secondo la tesi in diritto prospettata dal ricorrente col primo mezzo di doglianza), comunque, il cessionario dell’azienda in virtù della disciplina dettata dalla norma di cui all’art. 2558 cod. civ., a mente della quale l’acquirente dell’azienda, se non è pattuito diversamente, subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.

La tesi della successione automatica nella locazione del cessionario dell’azienda non trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

La quale si ispira al contrario indirizzo esegetico (ex multis:

Cass., n. 5137/2003; Cass., n. 1133/2000) secondo cui, nella disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 36, sull’equo canone, in caso di cessione o di affitto di azienda relativi ad attività svolta in un immobile condotto in locazione, non si produce l’automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell’immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell’azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell’azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, senza necessità, in tale seconda ipotesi, del consenso del locatore, in deroga all’art. 1594 cod. civ., ma salva comunque la facoltà di quest’ultime di proporre opposizione per gravi motivi, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione della cessione del contratto di locazione insieme all’azienda, proveniente dal conduttore.

Del resto – come pure è stato già affermato secondo un risalente indirizzo (Cass., n. 2482/77) – il vincolo di collegamento strumentale tra locazione di immobile ed azienda in esso esercitata non può ritenersi espresso unicamente, ed in ogni caso, dalla destinazione dell’immobile locato, ma deve essere desunto con li consueto procedimento interpretativo della volontà dei contraenti:

conseguentemente, quando l’esito di tale indagine porti ad escludere che la locazione dell’immobile sia stata dalle parti compresa nel contratto di cessione o di affitto dell’azienda in esso esercitata, non sono applicabili le disposizioni contenute nell’art. 2558 cod. civ., che prevedono la successione automatica del cessionario o dell’affittuario dell’azienda nei contratti stipulati, per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, ma opera la disciplina di cui all’art. 1594 cod. civ., che vieta la cessione del contratto di locazione senza il consenso del locatore.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti.

Premesso che nell’immobile per cui è causa non vi erano mensole in legno, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello, bensì mensole di ferro e rivestimento in legno, il ricorrente critica la decisione di merito nella parte in cui il S. è stato ritenuto obbligato esclusivamente a rimuovere tali mensole.

Esisterebbero, infatti, secondo lo stesso ricorrente, altre opere, il cui ripristino o la cui rimozione dovevano, per vincoli contrattuali, essere posti a carico dell’appellante, per cui la Corte territoriale, ignorando le risultanze di causa, avrebbe errato nell’affermare che tutte le altre opere, ad eccezione delle mensole in legno, dovevano farsi risalire ad epoca anteriore al 1988, assolutamente precedente al subingresso nell’azienda di S.L..

La censura non è fondata.

Il motivo è anzitutto non autosufficiente, perchè il ricorrente espressamente sostiene che "esistono …altre opere il cui ripristino o la cui rimozione gravava, per vincoli contrattuali, sull’appellante", ma non riporta alcun brano di patti negoziali in cui tali vincoli sarebbero stati specificati.

Per il resto, il ricorrente fa soprattutto riferimento a "circostanze di fatto" che, come egli stesso afferma, la Corte d’Appello avrebbe dovuto prendere in considerazione, ma dette circostanze neppure indica, onde – anche a tacere del fatto che in questa sede di legittimità non è possibile procedere ad apprezzamento delle fonti di prova diverso da quello, non illogico nè incongruo, fornito dal giudice di merito – la censura risulta comunque del tutto generica.

Con il terzo ed ultimo motivo, infine, si denuncia il mancato rispetto dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 citato codice, perchè il giudice dell’appello, nonostante abbia condannato S.L. a rimuovere le mensole in legno, ha posto a carico di esso ricorrente, soggetto parzialmente vittorioso e in violazione del principio della soccombenza, le spese di entrambi i gradi del giudizio.

La censura, che è stata prospettata sotto il profilo della pretesa violazione di legge e non invece come vizio di motivazione circa la esclusa situazione di soccombenza, non può essere accolta: la Corte felsinea ha proceduto, infatti, nella corretta applicazione della norma, per un verso affermando esattamente che la soccombenza si determina in relazione all’esito finale della lite; per altro verso ravvisando in M.E. la parte "sostanzialmente soccombente".

Il ricorso, pertanto, è rigettato e la particolarità della fattispecie esaminata costituisce giusto motivo per compensare interamente tra le parti le spose del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interagente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 118 del 2006 CASE POPOLARI ED ECONOMICHE Contributi e agevolazioni creditizie CONTABILITA’ E BILANCIO DELLO STATO REGIONE Competenza della Regione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).

2.— La Regione ha impugnato – tra le altre – le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 111 e 153, deducendo, in particolare, la violazione dell’art. 5, numeri 6 e 18, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, degli articoli 117, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

L’art. 1, comma 111, della legge n. 311 del 2004 prevede che, «allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l’anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma».

Il successivo comma 153 stabilisce che «nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l’anno 2005 per l’istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti».

3.— La ricorrente afferma che l’art. 1, comma 111, della legge n. 311 del 2004, attiene alle politiche sociali e all’edilizia residenziale pubblica, materie nelle quali la Regione ha competenza legislativa residuale. La norma violerebbe, altresì, l’autonomia amministrativa e finanziaria della Regione, nella misura in cui, anziché trasferire a quest’ultima le risorse, prevede un fondo statale settoriale.

Ricorda, quindi, come già l’art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), conferiva alle Regioni nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, pur in presenza di una potestà legislativa concorrente, un ampio spettro di funzioni amministrative; deduce, pertanto, come oggi, in ragione del nuovo Titolo V della Costituzione, la disposizione impugnata debba ritenersi, a maggior ragione, lesiva.

3.1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle proprie tesi difensive richiama alcuni principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte. In primo luogo, l’affermazione che «il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poichè ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze» (sentenza n. 320 del 2004). Quindi la ricorrente ripercorre le argomentazioni contenute nella sentenza n. 423 del 2004, rilevando come la Corte ha riaffermato il principio secondo cui «opera, fino all’attuazione dell’art. 119 della Costituzione, un ulteriore limite per il legislatore statale, rappresentato dal divieto imposto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall’art. 119 della Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore, alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo art. 119». Nella sentenza da ultimo richiamata, inoltre, la Corte – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della prevista destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno della natalità – ha ritenuto che la previsione di un preciso vincolo di destinazione nell’utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni si pone in contrasto con i criteri e i limiti che presiedono all’attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo non riconducibili a funzioni di spettanza statale.

3.2.— La ricorrente sospetta di illegittimità costituzionale anche la prevista attribuzione al Ministro di «un potere sostanzialmente regolamentare» per la disciplina della gestione del fondo, in ragione del divieto stabilito dall’art. 117, sesto comma, della Costituzione, in riferimento all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

4.— La difesa regionale assume che alla materia “politiche sociali” attiene anche l’art. 1, comma 153, della legge n. 311 del 2004, la cui formulazione dà adito a dubbi interpretativi. Non è, infatti, chiaro se la disposizione intenda riferirsi ad un fondo vincolato, da ripartire tra le Regioni, o ad un fondo da erogare direttamente ai privati. In entrambi i casi la norma risulta lesiva dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale nella suddetta materia, che rientra nella competenza residuale della Regione, ex art. 117, quarto comma, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Qualora la norma dovesse essere intesa quale istitutiva di un intervento statale diretto sarebbe, altresì, violato il principio di leale collaborazione.

5.— È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto la questione sia dichiarata non infondata.

La difesa erariale premette che l’autonomia delle Regioni a statuto speciale è salvaguardata dall’art. 1, comma 38, della legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

Detta norma, a sua volta, si raccorda con l’art. 1, comma 569, della medesima legge, il quale prevede che le disposizioni in quest’ultima contenute sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, quindi, con il pieno rispetto della autonomia loro riconosciuta.

5.1.— Con specifico riguardo alle censure sollevate dalla Regione in relazione all’art. 1, comma 111, della legge n. 311 del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva, inoltre, che è rimesso ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, la fissazione dei criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici, per cui «ogni questione è prematura». Ciò anche in ragione della possibile concretizzazione del beneficio nella forma di credito a valere sulle imposte di registro e catastali dovute dall’acquirente, rientrante nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

5.2.— In ordine all’art. 1, comma 153, della legge sopra richiamata, l’Avvocatura dello Stato osserva, in particolare, che la previsione di un fondo, nel bilancio statale, attiene al sistema tributario e contabile dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che, pertanto, la Regione potrà far valere le sue ragioni solo quando saranno determinate le modalità di utilizzazione del fondo stesso.

6.— In prossimità dell’udienza, sia la Regione Friuli-Venezia Giulia sia l’Avvocatura dello Stato hanno depositato memorie, con le quali hanno ribadito le difese svolte confermando le conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto

1.— La Regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato diverse disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), per asserito contrasto con l’art. 5, numeri 6 e 18, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con l’art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché con il principio di leale collaborazione.

2.— Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nella citata legge, viene in esame in questa sede quella relativa ai commi 111 e 153 dell’art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004, che presentano taluni profili di analogia, in quanto entrambi prevedono la istituzione di fondi speciali a destinazione vincolata, incidendo illegittimamente – secondo la prospettazione della ricorrente – su sfere di competenza regionale e violando, in particolare, lo statuto di autonomia della medesima.

3.— Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse.

L’eccezione non è fondata.

Le questioni di legittimità costituzionale di leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall’art. 127 della Costituzione, dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente presuppone soltanto l’esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia applicabile, ancorché non immediatamente (sentenza n. 234 del 2005).

4.— Deve essere, altresì, respinta la tesi, prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale non vi sarebbe, ab origine, materia del contendere per la non applicabilità alla Regione ricorrente delle disposizioni censurate. In particolare, l’Avvocatura – dopo aver premesso che l’autonomia delle Regioni a statuto speciale, qual è la ricorrente, è salvaguardata dall’art. 1, comma 38, della impugnata legge n. 311 del 2004 (il quale prevede che per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concordino, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica) – afferma che «gli obiettivi di finanza pubblica costituiscono (…) il limite di ordine generale entro il quale il livello delle spese correnti e in conto capitale dovrà essere fissato con il consenso delle Regioni a statuto speciale». La difesa dello Stato argomenta, quindi, che, dovendo la suindicata disposizione raccordarsi con il comma 569 del medesimo art. 1, il quale prevede che le norme della legge stessa sono applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome solo in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti, deve ritenersi pienamente rispettata l’autonomia di tali enti. Di qui la deduzione della infondatezza del gravame nel suo complesso.

In contrario, deve ritenersi che, da un lato, la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 569 è troppo generica per giustificare tale conclusione, mentre, dall’altro, non risulta neppure precisato quali norme della legge finanziaria in questione dovrebbero considerarsi non applicabili alla ricorrente per incompatibilità con lo statuto speciale e quali, invece, dovrebbero ritenersi applicabili. Il richiamo, pertanto, al comma 38 dell’art. 1 non consente di ritenere superata la necessità di procedere alla disamina di merito delle singole questioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso della Regione. Né a diverse conclusioni può pervenirsi in relazione a quanto affermato da questa Corte nelle sentenze n. 287 e n. 263 del 2005, le quali hanno avuto ad oggetto distinte fattispecie e distinte normative.

5.— Quanto alle questioni specifiche, deve essere esaminata, nell’ordine, quella diretta a censurare il comma 111 dell’art. 1 della legge impugnata. Detto comma dispone che, «allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private». La norma prosegue disponendo che, «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma».

6.— La ricorrente, richiamandosi anche a precedenti giurisprudenziali di questa Corte, censura le disposizioni contenute nel citato comma 111, deducendo che esse incidono «su materie che spettano alla competenza regionale piena», vale a dire “politiche sociali” ed “edilizia residenziale pubblica”, con violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e dell’art. 5, numeri 6 e 18, dello statuto speciale della Regione.

Ricordato che già l’art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), aveva attribuito alle Regioni nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, pur in presenza di una potestà legislativa non esclusiva, una ampia gamma di funzioni amministrative, la ricorrente deduce che palese si presenta il contrasto con i citati parametri dopo la novella costituzionale del 2001, sicché le norme impugnate si porrebbero in violazione dell’autonomia amministrativa e finanziaria delle Regioni, in quanto, anziché trasferire le risorse finanziarie pro quota alla ricorrente, ne prevedono l’erogazione attraverso un fondo statale. Inoltre, sarebbe illegittima la parte della norma che attribuisce un potere sostanzialmente regolamentare al Ministro per la gestione del fondo, con violazione del sesto comma dell’art. 117 della Costituzione. In subordine, sussisterebbe – comunque – la violazione del principio di leale collaborazione, non essendo stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni ai fini dell’adozione del decreto ministeriale.

7.— Con specifico riferimento all’impugnato comma 111, l’Avvocatura generale dello Stato, nella memoria di costituzione in giudizio, ha proposto un’ulteriore eccezione.

Si deduce, in particolare, che, essendo stata prospettata in sede interministeriale la possibilità che il beneficio si concretizzi in un «credito a valere sulle imposte di registro e catastali dovute dall’acquirente», si verterebbe in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione).

L’eccezione non è fondata.

Deve, infatti, ritenersi irrilevante – agli effetti dello scrutinio di costituzionalità della norma censurata – la circostanza che sia stata prospettata l’eventualità di concretizzare il beneficio in un credito di imposta. Anche ove tale eventualità si traducesse in concreta iniziativa attuativa, egualmente il contenuto del decreto non potrebbe avere alcuna influenza sulla questione di costituzionalità sollevata con il ricorso. E ciò indipendentemente dalla osservazione, formulata dalla difesa regionale ed in sé condivisibile, secondo cui il beneficio fiscale a favore dell’acquirente dell’immobile necessiterebbe, a monte, di una apposita norma legislativa che non risulta essere stata adottata, non essendo sufficiente, allo scopo, la mera previsione della istituzione di un fondo speciale, destinato a favorire l’accesso di giovani coppie alla prima casa di abitazione.

8.— Nel merito, la questione è fondata.

9.— La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo, ripetutamente, di affrontare la tematica della legittimità costituzionale di norme inserite nelle annuali leggi finanziarie, dirette alla istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni (tra le altre, sentenze n. 231, n. 51 e n. 31 del 2005, n. 423 del 2004).

La Corte ha così precisato che non è consentita, nelle suddette materie, l’istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra. E ciò anche nell’ipotesi in cui siano previsti interventi finanziari statali, nelle medesime materie, destinati direttamente a soggetti privati. Diversamente, attraverso l’imposizione di precisi vincoli di destinazione nell’utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni, si violerebbero i «criteri e limiti che presiedono all’attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale» (sentenza n. 423 del 2004).

9.1.— Orbene, nella specie, con il comma 111 dell’art. 1, della legge n. 311 del 2004, sono state introdotte disposizioni che non trovano la loro fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione. Pertanto, poiché si verte in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale, deve ritenersi sussistente la competenza della Regione.

Consegue che la disposizione impugnata è lesiva dell’autonomia finanziaria e amministrativa delle Regioni, alle quali la quota parte del fondo così istituito, a ciascuna spettante, dovrà essere assegnata genericamente per finalità sociali senza il suindicato vincolo di destinazione specifica.

Restano assorbite le ulteriori censure pure prospettate dalla ricorrente.

10.— La seconda disposizione oggetto di impugnazione regionale è contenuta nel comma 153 dell’art. 1 della medesima legge finanziaria.

Tale comma dispone che «nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l’anno 2005 per l’istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti».

Anche per la citata norma la Regione Friuli-Venezia Giulia lamenta la violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, atteso che l’intervento finanziario dello Stato non rientra nelle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello stesso.

Aggiunge, inoltre, la ricorrente che, «nel caso la disposizione preveda un intervento statale diretto e questo fosse ritenuto giustificato da esigenze di esercizio unitario (…), il comma 153 violerebbe comunque il principio di leale collaborazione, per la mancata previsione di un’intesa con le Regioni».

11.— La questione è fondata.

12.— In via preliminare deve rilevarsi l’infondatezza dell’argomentazione dell’Avvocatura generale dello Stato, ad avviso della quale, comunque, la previsione di un fondo nel bilancio dello Stato atterrebbe al sistema tributario e contabile dello Stato, che, in ragione di quanto disposto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, rientra nella competenza legislativa esclusiva statale.

Questa Corte ha già precisato in più occasioni che la istituzione dei fondi a destinazione vincolata, ad opera delle leggi dello Stato, deve essere valutata in relazione alle specifiche materie sulle quali tali fondi vanno ad incidere, restando estranea alla tematica in discussione l’attinenza degli stessi al sistema tributario e contabile dello Stato.

Chiarito ciò, deve ribadirsi quanto si è rilevato per il comma 111 e per il relativo fondo, valendo le medesime considerazioni anche per quello istituito dal comma 153. La norma impugnata, infatti, viola l’autonomia finanziaria ed amministrativa delle Regioni, in quanto destina, in modo vincolato, risorse in una materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione. Nella specie, inoltre, l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata appare vieppiù evidente, qual è considerando che le somme destinate a costituire il nuovo fondo speciale sono tratte dalle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 59, comma 44, delle legge 449 del 1997, vale a dire da un fondo nazionale a prevalente destinazione regionale. Nè è dato individuare un qualsiasi titolo che giustifichi l’intervento finanziario diretto dello Stato, tanto nell’ipotesi in cui il fondo speciale per i giovani debba essere ripartito tra le Regioni, quanto nel caso in cui lo stesso debba essere erogato dallo Stato direttamente a favore di soggetti privati; alternativa questa non sciolta dalle norme, che nulla dispongono a tale riguardo.

Consegue da quanto innanzi rilevato che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 153, della legge impugnata, il quale sottrae, con la destinazione vincolata ivi prevista, dal Fondo per le politiche sociali oggetto di ripartizione tra le Regioni, la somma di euro 500.000 per l’anno 2005. E resta fermo che la quota parte di tale somma reintegrata nel Fondo predetto potrà essere dalle Regioni medesime utilizzata, nella misura spettante a ciascuna di esse, ivi compresa la ricorrente, per finalità sociali con discrezionale apprezzamento degli scopi da perseguire.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti di altre disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 111 e 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2011, n. 2 Distanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I signori La. sono proprietari di un terreno ubicato nel Comune di Acicastello, identificato in catasto al foglio n. 7, part. 230, sul quale i loro danti causa hanno realizzato lo scheletro di un edificio, in virtù del nulla osta rilasciato dal predetto Comune in data 29/9/1965.

A seguito del parere contrario reso dalla Soprintendenza, il Comune ha revocato il predetto nulla osta. I signori La. – divenuti medio tempore proprietari del terreno – hanno presentato un progetto di completamento della struttura, per il quale la C.E.C. ha espresso parere favorevole condizionato alla riduzione del fabbricato ed il Comune ha subordinato il rilascio della concessione edilizia al pagamento degli oneri di urbanizzazione (nota del 27/6/1984). A seguito di una vicenda contenziosa il Comune riesaminava il progetto e negava il rilascio della concessione edilizia, rilevando la violazione della fascia di rispetto del vincolo cimiteriale (nota n. 1649 del 12/6/1991).

Con istanza del 25/7/2002, i ricorrenti presentavano un nuovo progetto di ristrutturazione che, per la medesima ragione (insistenza dell’area interessata dai lavori sulla fascia di rispetto cimiteriale), veniva nuovamente respinto (nota n. 25905 del 11/12/2002).

Chiedevano, quindi, il riesame dell’istanza, rilevando di aver già conseguito parere favorevole da parte dell’Azienda USL n. 3 di Catania e che l’art. 28, comma 1° lett. b), della legge n. 166/2002 consente la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale a fini edificatori.

Con nota n. 21907 del 7/12/2005, il Comune respingeva la predetta istanza rilevando che "… il progetto, in considerazione del fatto che ricade all’interno del vincolo cimiteriale, a tutt’oggi, non può essere assentito in quanto trattasi di intervento che determina variazione significativa all’assetto urbanistico della zona e, quindi, in contrasto sia con le leggi sanitarie vigenti (T.U. norme sanitarie e L. n. 166/2000) sia con le previsioni di cui alle n. T.A. del P.R.G. vigente. In particolare l’istanza non risulta accoglibile né nell’ipotesi di intervento ex novo (aumento di carico urbanistico in vincolo cimiteriale), né nell’ipotesi di completamento della struttura, in quanto la preesistenza edilizia non risulta supportata, sin dall’origine, da alcun valido titolo giuridico, né del resto ricorrono le condizioni di sanabilità ex art. 36 T.U. edilizia che comportano la verifica di conformità, sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione dell’istanza, condizioni che risultano ambedue non verificate…".

Con ricorso al T.A.R. Catania, i signori La. impugnavano il predetto provvedimento deducendo le censure di:

1) violazione di legge (art. 338 del R.D. n. 1565/1934) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e comportamento discriminatorio. La realizzazione dell’edificio rientrerebbe negli interventi urbanistici per i quali il Consiglio comunale, previo parere della competente azienda sanitaria, può consentire la riduzione della fascia di rispetto da 200 a 50 metri, considerato, altresì, che secondo il P.R.G. del Comune di Acicastello, il terreno dei ricorrenti è ubicato in zona B1 di completamento e che l’art. 38 delle n. T.A. prevede la procedura di riduzione del vincolo cimiteriale. Del resto, il Comune di Acicastello avrebbe rilasciato diverse concessioni edilizie per la realizzazione di edifici posti a distanza inferiore a 200 metri dal cimitero;

2) violazione dell’art. 10 bis per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riesame.

Hanno, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese ed il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo operato del Comune intimato.

Il Comune di Acicastello si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, opponendo l’infondatezza del gravame, del quale, pertanto, chiedeva la reiezione.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 1571/09, respingeva il ricorso.

Avverso la suddetta sentenza, gli odierni ricorrenti hanno proposto l’appello in epigrafe, con il quale, sostanzialmente deducendo le medesime censure proposte dinanzi al T.A.R. Catania, hanno chiesto che, in riforma della sentenza appellata, vengano annullati i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado, con la condanna del Comune resistente al risarcimento dei danni in favore degli odierni ricorrenti.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Con il primo motivo di ricorso gli odierni appellanti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, nel testo modificato dall’art. 28 della L. n. 166/2002, che consentirebbe la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 200 a 50 metri, anche ai fini dell’attuazione di un "intervento urbanistico", del tipo di quello relativo al progetto dagli stessi presentato.

Ai fini del decidere, pare opportuno richiamare le norme dell’art. 338, commi quarto, quinto, sesto e settimo, del citato R.D. n. 1265/1934, come modificate dalla legge n. 166/2002, recante modifiche al regime giuridico delle zone di rispetto cimiteriale. Dette norme stabiliscono che:

– "il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile prevedere altrimenti; b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari";

– "per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali e di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".

Il quadro normativo di riferimento, sopra riportato, afferma la sussistenza di una fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro del cimitero, entro la quale sussiste un vicolo assoluto di svolgere qualsiasi attività di tipo edilizio.

Le disposizioni introdotte con la legge n. 166/2002 consentono all’ente locale di ridurre detta fascia di rispetto – che, comunque, non può essere inferiore a 50 metri dal perimetro cimiteriale – per la costruzione di nuovi cimiteri ovvero l’ampliamento di quelli esistenti.

Il Comune può, altresì, consentire la costruzione di nuovi edifici o l’ampliamento di quelli esistenti, con l’osservanza delle condizioni prescritte.

Orbene, nel caso di specie, vige il vincolo della fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro cimiteriale ed il Comune ha manifestato l’interesse a rispettare detto limite.

Va osservato che, al riguardo, si è affermato un orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, in base al quale l’area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 comporta un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare, e che la deroga all’estensione del limite è consentita ai soli fini della realizzazione di "opere pubbliche e di interesse pubblico" (Cons. St., V, 29.3.2006, n. 1593).

Detto vincolo, secondo consolidata giurisprudenza, comporta, in definitiva, una limitazione legale a carattere assoluto del diritto di proprietà, che preclude il rilascio della concessione per opere incompatibili col vincolo medesimo.

D’altra parte, come si evince dal testo delle norme di cui alla legge n. 166/2002, sopra richiamata, la natura assoluta del vincolo non si pone in contraddizione con la possibilità che nella medesima area insistano degli edifici preesistenti e/o che ad esse vengano assegnate destinazioni compatibili con l’esistenza del vincolo (Cass. Civ., sez. I, n. 6510/1997), ma mira essenzialmente ad impedire l’ulteriore addensamento edilizio dell’area giudicato ex lege, incompatibile con le prioritarie esigenze pubblicistiche sottese alla imposizione del vincolo.

Neppure può essere condiviso l’ulteriore motivo di censura dedotto da parte appellante circa l’asserita "disparità di trattamento" compiuta ai danni della stessa a causa dell’avvenuto rilascio, in anni passati, in favore di altri privati richiedenti di concessioni edilizie che hanno consentito di edificare nell’ambito della fascia di rispetto cimiteriale.

In merito, va rilevato, alla stregua di quanto ha condivisibilmente osservato il Giudice di prime cure, che "un comportamento illegittimo eventualmente tenuto dalla P.A. nei confronti di altri soggetti non può in alcun modo costituire utile paradigma ai fini della configurabilità della figura sintomatica dell’eccesso di potere per disparità di trattamento".

Va respinta, infine, la censura con la quale gli odierni ricorrenti hanno ribadito l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità ed efficienza, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, d’istruttoria e di motivazione.

Invero, il Comune, già con nota n. 1649 del 12/6/1991, aveva negato il rilascio della concessione edilizia, rilevando la violazione della fascia di rispetto del vincolo cimiteriale. Successivamente, con nota n. 25905 dell’11/12/2002, il Comune respingeva con la medesima motivazione, ossia "insistenza dell’area interessata dai lavori sulla fascia di rispetto cimiteriale", l’ulteriore istanza in data 25/7/2002, con cui i ricorrenti avevano presentato un nuovo progetto di ristrutturazione.

Infine, con nota n. 21907 del 7/12/2005, il Comune respingeva la richiesta di riesame della superiore istanza del 25/7/2002, nuovamente rilevando che "(…) il progetto, in considerazione del fatto che ricade all’interno del vincolo cimiteriale, a tutt’oggi, non può essere assentito (…)".

Tanto considerato, non pare che, nella vicenda de qua, gli odierni ricorrenti possano legittimamente dedurre la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, atteso che già in occasione del precedente provvedimento di diniego, i ricorrenti avevano avuto occasione di formulare le proprie osservazioni avverso le ragioni ostative e chiedere il riesame del provvedimento di rigetto.

Un’ulteriore comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis citato non avrebbe comportato, pertanto, alcuna utilità per i ricorrenti e, d’altra parte, l’eventuale preavviso di rigetto non avrebbe potuto indurre l’Amministrazione ad una diversa decisione, attesa la legittimità del provvedimento impugnato, per le ragioni esposte.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito, possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

In conclusione, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Appare equo al Collegio, data la natura della controversia, disporre la compensazione tra le parti del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 9 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.