T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-01-2011, n. 185

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/





Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che il difensore avv. G C e l’avv.to A.A. hanno congiuntamente dichiarato, con nota del 26/1/2011, che nelle more è venuto meno l’interesse al promosso ricorso;

– che pertanto deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente;

– che le spese possono essere compensate, come da richiesta formulata da parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte di Giustizia, sez. II, 29 gennaio 2009, C-311/06 Professioni, riconoscimento titoli, professioni riservate (2009-07-09)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009 (*)

«Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 89/48/CEE – Omologazione di un titolo di studio – Ingegnere»

Nel procedimento C-311/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con decisione 28 febbraio 2006, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2006, nella causa

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

contro

Ministero della Giustizia,

Marco Tizio,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, K. Schiemann (relatore), J. Makarczyk e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 settembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dall’avv. A. Romei;

– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

– per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente;

– per il governo ceco, inizialmente dal sig. T. Boc(ek, successivamente dal sig. M. Smolek, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità di agente;

– per il governo cipriota, dal sig. C. Lycourgos e dalla sig.ra I. Neofitou, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

– per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk e dal sig. A. Kruse, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H. Støvlbæk e dalla sig.ra E. Montaguti, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il Consiglio Nazionale degli Ingegneri al Ministero della Giustizia in merito al riconoscimento che quest’ultimo ha accordato al sig. Marco Tizio, cittadino italiano, di un titolo spagnolo di ingegnere, ottenuto attraverso l’omologazione di un diploma italiano, ai fini della sua iscrizione all’albo degli ingegneri in Italia.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Il primo ‘considerando’ della direttiva 89/48 è formulato come segue:

«considerando che in virtù dell’articolo 3, lettera c) del Trattato l’eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, essa implica segnatamente la facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali».

4 Il terzo ‘considerando’ di tale direttiva così recita:

«considerando che, onde soddisfare rapidamente le aspettative dei cittadini europei in possesso di diplomi di istruzione superiore che sancisc[o]no formazioni professionali e sono rilasciati in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi desiderano esercitare la loro professione, è opportuno istituire anche un altro metodo di riconoscimento di detti diplomi atto ad agevolare l’esercizio di tutte le attività professionali subordinate in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro».

5 Il quinto ‘considerando’ della suddetta direttiva precisa quanto segue:

«considerando che, relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù dell’articolo 5 del Trattato, imporre ad un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi di solito si limitano a determinare riferendosi ai diplomi rilasciati nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento, quando l’interessato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una professione è regolamentata è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali».

6 L’art. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/48 dispone quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli:

– che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e

– dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un’esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.

È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d’accesso e d’esercizio di una professione regolamentata;

b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione».

7 Unicamente nella sua versione italiana ed ungherese, l’art. 1, lett. b), della direttiva 89/48 prende in considerazione un cittadino «di un altro Stato membro» («egy másik tagállam»), in luogo di un cittadino «di uno Stato membro».

8 L’art. 2, primo comma, della direttiva 89/48 così recita:

«La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante».

9 Unicamente nelle sue versioni in lingua tedesca e ungherese, l’art. 2, primo comma, di tale direttiva riguarda l’esercizio di una professione regolamentata «in un altro Stato membro» («in einem anderen Mitgliedstaat»/«egy másik tagállamban») piuttosto che l’esercizio di una professione regolamentata in uno «Stato membro ospitante».

10 L’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 prevede quanto segue:

«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro (…)».

11 Unicamente nelle sue versioni in lingua italiana, spagnola e slovena, l’art. 3, primo comma, di tale direttiva riguarda un rifiuto ad un cittadino «di un altro Stato membro» («de otro Estado miembro»/«druge države c(lanice») piuttosto che un rifiuto ad un cittadino di uno «Stato membro».

12 Inoltre, unicamente nelle sue versioni in lingua italiana e slovena, l’art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva riguarda un diploma ottenuto «in un altro Stato membro» («drugi državi c(lanici») piuttosto che un diploma ottenuto «in uno Stato membro».

13 Nonostante l’art. 3 della direttiva 89/48, l’art. 4 della medesima consente allo Stato membro ospitante, in presenza di determinati presupposti, di esigere che il richiedente provi di possedere un’esperienza professionale di una durata determinata, compia un tirocinio di adattamento per un periodo massimo di tre anni o si sottoponga a una prova attitudinale. Questo stesso articolo fissa talune regole e condizioni applicabili alle misure compensative che possono essere imposte per ovviare all’inadeguatezza della formazione di cui fa stato il richiedente medesimo.

La normativa nazionale

La disciplina della professione di ingegnere in Spagna e in Italia

14 La professione di ingegnere è una professione regolamentata sia in Spagna sia in Italia.

– I sistemi di formazione e le condizioni di accesso alla professione di ingegnere

15 I sistemi di formazione italiano e spagnolo sono simili per quanto riguarda le qualifiche in ingegneria. In tali due Stati membri, dette qualifiche possono essere conseguite in esito ad un ciclo di studi post-secondari della durata di tre o di cinque anni.

16 In Italia, i diplomi universitari ottenuti dopo tre anni di studio («laurea triennale») sanzionano la formazione degli ingegneri juniores («ingegnere junior»).

17 L’accesso alla professione di ingegnere junior è subordinato al possesso del diploma universitario e al superamento dell’esame di Stato corrispondente alla professione di cui trattasi [art. 4 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Gazzetta ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37)]. Tale esame di Stato comprende, secondo gli artt. 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Supplemento ordinario alla GURI n. 190 del 17 agosto 2001), almeno due prove scritte, una prova orale e una prova pratica. Ai candidati che hanno sostenuto con esito positivo l’esame di Stato viene conferita l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.

18 In Spagna i diplomi universitari ottenuti dopo tre anni di studio danno accesso alla qualifica di ingegnere tecnico («ingeniero técnico»).

19 La normativa spagnola in materia di diplomi universitari opera una distinzione tra due tipi di diplomi, ossia tra i «diplomi ufficiali», che sono validi su tutto il territorio nazionale e che danno accesso alle professioni regolamentate, e i «diplomi propri» che possono rilasciare le diverse università se lo ritengono opportuno, ma che non danno accesso, in particolare, alle professioni regolamentate. Questa materia è disciplinata dalla legge organica 21 dicembre 2001, n. 6/2001, relativa alle università (BOE n. 307 del 24 dicembre 2001, pag. 49400).

20 In Spagna l’accesso alla professione di ingegnere tecnico è, in linea di principio, subordinato al possesso del diploma universitario ufficiale, ai sensi della legge organica n. 6/2001, corrispondente alla professione di cui trattasi.

21 Sia in Italia sia in Spagna, l’esercizio della professione di ingegnere richiede altresì l’iscrizione all’albo di un ordine professionale. In Italia, un albo degli ingegneri è tenuto in ogni provincia dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri. Tale albo si divide in due sezioni, di cui la sezione B è riservata agli ingegneri juniores. In Spagna, a seconda delle specializzazioni e delle regioni, sono competenti diversi «colegios de ingenieros» (ordini degli ingegneri). In questi due Stati membri, l’iscrizione all’albo degli ingegneri costituisce una semplice formalità amministrativa che non attesta, di per sé, alcuna qualifica professionale delle persone interessate, ma che è diretta a garantire che l’esercizio della professione avvenga nel rispetto di talune norme deontologiche.

– La professione di ingegnere meccanico in Italia

22 Coloro che intendano esercitare la professione di ingegnere meccanico in Italia devono generalmente essere titolari del diploma universitario di ingegnere meccanico («laurea in ingegneria meccanica»), che sanziona una formazione triennale, nonché dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, conseguita dopo il superamento dell’esame di Stato. Inoltre, è necessario essere iscritti all’albo degli ingegneri di una provincia, nella sezione B, settore industriale.

– La professione di ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica, in Spagna

23 In Spagna coloro che desiderano esercitare la professione di ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica («ingeniero técnico industrial, especialidad en mecánica»), devono generalmente essere titolari del diploma universitario ufficiale, ai sensi della legge organica n. 6/2001, di ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica. Tale diploma di ingegnere tecnico si consegue dopo tre anni di studio. Inoltre, essi devono essere iscritti all’albo del «Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales» (ordine professionale degli ingegneri tecnici industriali).

La procedura di riconoscimento in Italia

24 In Italia, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (GURI n. 40 del 18 febbraio 1992; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 115/1992»), è diretto a recepire la direttiva 89/48 nell’ordinamento giuridico nazionale.

25 L’art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, intitolato «Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea», recita quanto segue:

«1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio di una professione.

2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.

3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l’attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione equivalente».

26 Secondo il giudice del rinvio, il decreto legislativo n. 115/1992 non consente il riconoscimento di un diploma rilasciato in un altro Stato membro in base ad un titolo di studio italiano. Detto giudice precisa che, in forza dell’art. 1, n. 3, di tale decreto legislativo, il diploma estero deve attestare che il richiedente ha seguito un ciclo di studi, il che implica che debba sussistere una relazione immediata tra il titolo e il ciclo di studi e che quest’ultimo debba essere direttamente attestato dal diploma. Del resto, tale disposizione non può trovare applicazione con riguardo a un diploma di un altro Stato membro che attesti, in realtà, l’esistenza di un titolo di studi italiano.

La procedura di omologazione in Spagna

27 Nel diritto spagnolo, la procedura di omologazione dei diplomi universitari deve essere distinta dalla procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali prevista dal regio decreto 25 ottobre 1991, n. 1665/1991, che disciplina il sistema generale di riconoscimento dei titoli d’istruzione superiore degli Stati membri dell’Unione europea che richiedono una formazione di durata almeno triennale (BOE n. 280 del 22 novembre 1991, pag. 37916), diretto a trasporre la direttiva 89/48 nell’ordinamento giuridico spagnolo. L’omologazione costituisce un controllo del contenuto accademico, in termini di conoscenze, degli studi effettuati per ottenere un diploma.

28 Fino al 4 settembre 2004, la procedura di omologazione dei diplomi universitari stranieri era disciplinata, in Spagna, dal regio decreto 16 gennaio 1987, n. 86 (BOE n. 20 del 23 gennaio 1987), nonché dalla normativa adottata in applicazione di tale regio decreto.

29 La nozione di omologazione era definita all’art. 1 del regio decreto n. 86/1987. Secondo tale disposizione, l’omologazione presuppone il riconoscimento in Spagna della validità ufficiale a fini accademici dei diplomi di istruzione superiore conseguiti all’estero.

30 Dall’art. 2 di tale regio decreto risulta che, sebbene l’omologazione dei diplomi stranieri non richieda necessariamente il superamento di esami supplementari qualora il periodo di formazione attestato dal diploma straniero non sia equivalente a quello attestato dal diploma spagnolo corrispondente, l’omologazione può essere subordinata al superamento di prove riguardanti conoscenze richieste in Spagna per il conseguimento del diploma.

31 In forza dell’art. 3 del regio decreto n. 86/1987, la procedura di omologazione si applica soltanto ad insegnamenti aventi carattere ufficiale. Altri insegnamenti dispensati dalle Università, che non possiedono tale carattere, sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione del regio decreto.

32 L’omologazione conferisce al diploma straniero, dal momento in cui è concessa, gli stessi effetti del diploma o grado accademico spagnolo equivalente.

Causa principale e questioni pregiudiziali

33 Il sig. Tizio, cittadino italiano, è titolare di un titolo di studi di ingegnere meccanico rilasciato in data 9 marzo 1999 dall’Università di Torino in esito ad una formazione della durata di tre anni.

34 Il sig. Tizio ha chiesto in Spagna al Ministero dell’Educazione e delle Scienze l’omologazione del suo titolo di studio italiano, affinché quest’ultimo fosse riconosciuto equivalente al titolo universitario spagnolo corrispondente, in applicazione delle disposizioni del regio decreto n. 86/1987. Il 17 ottobre 2001, detto Ministero ha omologato il titolo di studi italiano del sig. Tizio ai fini dell’equivalenza al titolo ufficiale spagnolo di ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica.

35 Di conseguenza, il sig. Tizio è abilitato a esercitare in Spagna la professione regolamentata di ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica. Avvalendosi del certificato attestante l’omologazione del suo diploma italiano, il sig. Tizio si è iscritto all’albo di uno dei «colegios de ingenieros técnicos industriales» di Catalogna.

36 È tuttavia pacifico che il sig. Tizio non ha mai svolto un’attività professionale fuori dall’Italia e non ha seguito una formazione, né superato esami previsti dal sistema di istruzione spagnolo. È altresì pacifico che non ha sostenuto l’esame di Stato previsto dalla normativa italiana per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.

37 Con domanda 6 marzo 2002, il sig. Tizio ha chiesto in Italia, al Ministero della Giustizia, il riconoscimento del titolo spagnolo in applicazione del decreto legislativo n. 115/1992, ai fini dell’iscrizione, in detto Stato membro, all’albo degli ingegneri.

38 Secondo la normativa italiana, la domanda è stata sottoposta al parere di una commissione istruttoria che si è pronunciata a maggioranza in senso favorevole, anche se il rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che fa parte della commissione stessa, aveva espresso voto contrario.

39 Con decreto 23 ottobre 2002, il Ministero della Giustizia ha riconosciuto la validità del titolo spagnolo del sig. Tizio ai fini della sua iscrizione all’albo degli ingegneri (Sezione B, settore industriale). Sulla base di tale decreto il sig. Tizio è stato iscritto nell’albo dell’Ordine degli ingegneri della città di Alessandria, ove risiede.

40 Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha impugnato detto decreto ministeriale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sostenendo che, ai sensi della direttiva 89/48 e della pertinente normativa nazionale, le autorità italiane non potevano riconoscere il titolo spagnolo del sig. Tizio, avendo tale riconoscimento la conseguenza di esonerarlo dall’esame di Stato previsto dalla normativa italiana.

41 Con sentenza 5 ottobre 2004, tale giudice ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ritenendo legittimo l’operato del Ministero della Giustizia. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quindi impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.

42 Il Consiglio di Stato ritiene che la direttiva 89/48 non si applichi al caso del sig. Tizio, il quale non avrebbe ottenuto in Spagna alcun «diploma», ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 e fonda la sua domanda esclusivamente su qualifiche italiane. Il Consiglio di Stato nutre tuttavia dubbi a tale riguardo.

43 In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la Direttiva 89/48/CEE si applica al caso di un cittadino italiano il quale:

– ha conseguito la laurea triennale in ingegneria in Italia;

– ha ottenuto l’omologazione del titolo italiano al corrispondente titolo spagnolo;

– ha ottenuto l’iscrizione all’albo spagnolo degli ingegneri ma non ha mai esercitato quella professione in Spagna, [e]

– ha richiesto in base al titolo di omologazione spagnolo l’iscrizione all’albo degli ingegneri in Italia.

2) In caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia compatibile con la Direttiva 89/48/CEE la norma interna (art. l del Decreto Legislativo n. 115 del 1992) che non consente il riconoscimento in Italia di un titolo di un Paese membro a sua volta frutto esclusivo del riconoscimento di un precedente titolo italiano».

Sulle questioni pregiudiziali

44 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se possano invocarsi le disposizioni della direttiva 89/48 per accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su un esame né su un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.

45 Per poter risolvere tale questione, occorre esaminare se il riconoscimento di un titolo come quello oggetto della causa principale ricada nella sfera di applicazione della direttiva 89/48.

46 Con riserva delle disposizioni di cui all’art. 4 della direttiva 89/48, l’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva medesima conferisce ad ogni richiedente che sia titolare di un «diploma», ai sensi della stessa direttiva, che gli consente di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la medesima professione in ogni altro Stato membro. La nozione di «diploma», definita dall’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48, costituisce pertanto la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore previsti dalla stessa direttiva.

47 Quanto alle qualifiche che fa valere il sig. Tizio, occorre ricordare, anzitutto, che il «diploma», ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48, può essere costituito da un insieme di titoli.

48 Il requisito previsto dall’art. 1, lett. a), primo trattino, della direttiva 89/48, poi, è soddisfatto per quanto riguarda i titoli che fa valere il sig. Tizio, atteso che ciascuno di tali titoli è stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente, italiane e spagnole.

49 Per quanto riguarda il requisito previsto dall’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48, dagli atti trasmessi alla Corte risulta manifesto che il sig. Tizio soddisfaceva la condizione secondo cui il titolare deve aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni in un’università. Tale circostanza, infatti, è espressamente attestata dal titolo di studi rilasciato all’interessato dall’Università di Torino.

50 Per quanto riguarda, peraltro, il requisito previsto dall’art. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva 89/48, dal certificato di omologazione redatto dal Ministero dell’Educazione e delle Scienze risulta che il sig. Tizio è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna. Anche a voler ritenere che tale elemento non risulti espressamente da detto certificato, esso si evince chiaramente dall’iscrizione del sig. Tizio all’albo dell’ordine professionale competente in Spagna.

51 Resta da chiarire se, atteso che il certificato di omologazione di cui fa stato il sig. Tizio non sanziona alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione spagnolo e non si fonda né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in Spagna, l’insieme dei titoli in suo possesso può tuttavia essere considerato come un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 ovvero può essere assimilato a un diploma siffatto in forza dell’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48.

52 In tale contesto, non possono essere accolti gli argomenti dedotti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché dai governi italiano ed austriaco, fondati sul tenore letterale di talune versioni linguistiche della direttiva 89/48, che divergono puntualmente, come si è rilevato ai punti 7, 9, 11 e 12 della presente sentenza, da quelli delle altre versioni linguistiche nel menzionare i termini «altro Stato membro» laddove la maggioranza delle versioni linguistiche contiene semplicemente l’indicazione delle espressioni «Stato membro» o «Stato membro ospitante».

53 A tale riguardo, infatti, risulta da costante giurisprudenza che la necessità di applicare e, quindi, di interpretare il diritto comunitario in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma esige, al contrario, che esso sia interpretato ed applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder, Racc. pag. 419, punto 3; 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I-1605, punto 36, e 9 marzo 2006, causa C-174/05, Zuid-Hollandse Milieufederatie e Natuur en Milieu, Racc. pag. I-2443, punto 20).

54 Peraltro, se è pur vero che si è statuito che la direttiva 89/48 non contiene alcuna limitazione per quanto riguarda lo Stato membro in cui un richiedente deve aver acquisito le sue qualifiche professionali (sentenze 23 ottobre 2008, causa C-274/05, Commissione/Grecia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28, e causa C-286/06, Commissione/Spagna, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62), tale giurisprudenza pone tuttavia una distinzione tra il luogo geografico in cui si svolge una formazione e il sistema di istruzione di cui essa fa parte. Infatti, in tali sentenze, gli interessati avevano seguito formazioni previste da un sistema di istruzione diverso da quello dello Stato membro in cui intendevano avvalersi delle loro qualifiche professionali.

55 La direttiva 89/48 mira a sopprimere gli ostacoli all’esercizio di una professione in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il titolo che attribuisce le qualifiche professionali in oggetto. Dal primo, terzo e quinto ‘considerando’ di detta direttiva risulta che un titolo che sancisca formazioni professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della stessa direttiva in assenza dell’acquisizione, totale o parziale, delle qualifiche nel contesto del sistema dell’istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo. La Corte ha peraltro già avuto modo di sottolineare che un titolo facilita l’accesso ad una professione ovvero il suo esercizio in quanto attesti il possesso di una qualifica supplementare (v., in tal senso, sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punti 18-23, e 9 settembre 2003, causa C-285/01, Burbaud, Racc. pag. I-8219, punti 47-53).

56 Orbene, l’omologazione spagnola non attesta alcuna qualifica supplementare. Al riguardo, né l’omologazione né l’iscrizione all’albo di uno dei «colegios de ingenieros técnicos industriales» di Catalogna si sono fondate sulla verifica delle qualifiche o delle esperienze professionali acquisite dal sig. Tizio.

57 Accettare, in tale contesto, che la direttiva 89/48 possa essere invocata al fine di beneficiare dell’accesso alla professione regolamentata nella causa principale in Italia si risolverebbe nel consentire ad un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un titolo rilasciato da tale Stato membro che, di per sé, non dà accesso a detta professione regolamentata di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito in Spagna attesti una qualifica supplementare o un’esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva 89/48, ed enunciato al suo quinto ‘considerando’, secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio.

58 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’art 1, lett. a), della direttiva 89/48 deve essere interpretato nel senso che la definizione della nozione di «diploma» che esso prevede non include il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.

59 Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che le disposizioni della direttiva 89/48 non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.

60 In considerazione della risposta data alla prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda.

Sulle spese

61 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.

Firme

Corte Costituzionale, SENTENZA N. 154 del 2006 CONCORDATO PREVENTIVO FALLIMENTO Liquidazione coatta amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.− Nel corso di un giudizio di opposizione al piano di riparto finale di una procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, la Corte d’appello di Ancona, con ordinanza del 18 dicembre 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dell’art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui fa decorrere il termine di venti giorni, per la proposizione da parte dei creditori delle contestazioni al piano di riparto finale, dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto presso la cancelleria del tribunale, anziché dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia dell’avvenuto deposito.

1.1.− Premette la Corte rimettente che un dipendente della S. M. O. s.p.a. in amministrazione straordinaria, vantando nei confronti di quest’ultima un credito per differenze di trattamento di fine rapporto, aveva impugnato dinanzi al Tribunale ordinario di Ancona il piano di riparto finale redatto a conclusione della procedura concorsuale.

La società convenuta, costituitasi in persona del commissario straordinario, aveva eccepito in rito la tardività del ricorso, perché proposto oltre il termine di venti giorni dal compimento delle formalità previste dall’art. 213 del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare); nel merito aveva dedotto l’infondatezza della domanda.

Con sentenza del 29 giugno 2000 l’adìto Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, osservando che il decreto-legge n. 26 del 1979, disciplinante la procedura cui era sottoposta la S. M. O. s.p.a., richiama, all’art. 1, sesto comma, le norme del r.d. n. 267 del 1942 relative alla liquidazione coatta amministrativa (artt. 195 e seguenti); sicché la fase di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria è regolata dall’art. 213 della legge fallimentare, il quale stabilisce che il piano di riparto tra i creditori dev’essere depositato, previa autorizzazione dell’autorità vigilante, presso la cancelleria del tribunale; che dell’avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e che nel termine di venti giorni dall’inserzione gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni.

Avverso detta pronuncia aveva proposto appello il B., deducendo, fra l’altro, la incostituzionalità del citato art. 213.

1.2.− Affermata la sicura rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione sul proposto gravame, la Corte d’appello reputa la questione non manifestamente infondata.

La norma impugnata sarebbe discriminatoria e lesiva del diritto di difesa dei creditori ammessi al passivo, laddove impone loro di impugnare il piano di riparto finale nel termine di venti giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità che vigila sulla procedura, dell’avviso dell’avvenuto deposito.

Osserva il giudice a quo che tale forma di pubblicità presuppone un onere di diligenza eccessivo, insostenibile non solo per qualsiasi privato cittadino, ma anche per qualsiasi organizzazione, pubblica o privata. Occorrerebbe, infatti, sobbarcarsi l’onere della consultazione quotidiana della Gazzetta Ufficiale o di imprecisati giornali scelti dall’organo di vigilanza, per tutta la durata della procedura, la quale può protrarsi per vari anni.

Ad avviso della Corte rimettente, invece, i creditori hanno diritto «di ricevere diretta formale comunicazione dall’organo della procedura del deposito dei piani di riparto».

La Corte costituzionale, invero, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge fallimentare, che facevano decorrere termini di impugnazione dalla data di deposito o di pubblicazione, ponendo il principio che il termine per la tutela dei diritti decorre dalla data di notifica o di comunicazione dei provvedimenti.

In conclusione, secondo il giudice a quo, per effetto della disposizione censurata non troverebbero realizzazione il principio costituzionale del giusto processo, l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’art. 15 (recte: 14) del Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici, come pure molte direttive comunitarie.

1.3.- Con atto del 20 gennaio 2004 si sono costituiti nel giudizio incidentale di costituzionalità gli eredi del ricorrente, i quali hanno concluso per l’accoglimento della questione.

Osserva, preliminarmente, la parte privata che il termine di venti giorni per opporsi al piano di riparto decorre esclusivamente dall’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell’avvenuto deposito, nessun effetto essendo, invece, connesso alla pubblicazione sugli altri organi di stampa designati dalla autorità di vigilanza.

Ciò precisato, rileva che la mancata diretta comunicazione ai creditori impone a costoro oneri abnormi, tenuto conto della indeterminata durata delle procedure, della inesigibilità del grado di diligenza richiesto per soddisfare l’onere in questione, peraltro, non imposto da alcuna ragione; che, d’altra parte, altre disposizioni della stessa legge fallimentare prevedono che i soggetti interessati ad opposizioni o ad impugnazioni di atti della procedura debbono avere diretta comunicazione di fatti od atti potenzialmente lesivi.

La disposizione impugnata, oltre che irragionevole, sarebbe lesiva sia del diritto alla difesa sia di quello al giusto processo, nonché del principio di buona amministrazione, sotto il profilo del «giusto procedimento», di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avendo la liquidazione coatta amministrativa carattere non giurisdizionale; infine, essa violerebbe il principio di uguaglianza, essendo ingiustificato il diverso trattamento fatto a chi intenda proporre opposizione od impugnazione ex artt. 98 o 100 della legge fallimentare e a chi intenda proporre ricorso ex art. 213 della stessa legge.

1.4.− È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

Ad avviso della difesa erariale, sebbene la tutela dei diritti imponga di far decorrere il termine per l’impugnazione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale dalla data della notificazione o comunicazione nelle forme ordinarie, tuttavia il diritto di difesa può variamente atteggiarsi, in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e delle esigenze di giustizia. In virtù di tale principio, la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo l’eccezionale ricorso a strumenti, quali la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, idonei a creare una presunzione di conoscenza, anziché l’effettiva conoscibilità dell’atto, nei casi in cui sia impossibile o sommamente difficoltosa la notificazione nelle forme ordinarie.

Ipotesi di tale genere sono previste sia nella disciplina delle procedure concorsuali (artt. 126 e 171 della legge fallimentare) sia nel codice di procedura civile (art. 150).

Analogamente è previsto dalla disposizione impugnata, della quale, data la particolarità della fattispecie regolata e l’elevato livello di conoscibilità assicurato dalle forme di pubblicità ivi indicate, può escludersi l’irragionevolezza, nonché il contrasto con il diritto di difesa o con il principio del giusto processo.

Infatti, l’onere imposto agli interessati e la presunzione di conoscenza derivante dal sistema di pubblicità adottato trovano giustificazione nel rilevante numero e nella dislocazione territoriale (anche internazionale) degli interessati; elementi, questi, che renderebbero sommamente difficile, se non impossibile, la comunicazione diretta degli atti ai creditori, tenuto anche conto delle esigenze di celerità e speditezza che caratterizzano le procedure concorsuali, compresa l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

1.5.− La costituita parte privata ha depositato memoria illustrativa, nella quale ribadisce le sue conclusioni.

Nel mettere in evidenza che la procedura di amministrazione straordinaria della S. M. O. s.p.a. è durata circa diciassette anni, osserva che è del tutto inesigibile l’onere di informazione che, ai fini della tempestività dell’impugnazione del piano di riparto, grava sui singoli creditori, ove essi non ricevano comunicazione diretta dell’avvenuto deposito.

La Corte costituzionale ha affermato il diritto del cittadino di essere informato «di ciò che tocca i suoi diritti», di talché le disposizioni che, come quella denunciata, fanno decorrere un termine da un fatto ignoto all’interessato, vanificandone il diritto di difesa, sono in contrasto con i parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente.

Infatti, per un verso, l’onere di conoscenza imposto agli interessati dalla norma impugnata è di impossibile assolvimento e, per altro verso, la dispensa dell’organo gestorio della procedura concorsuale dalla diretta comunicazione dell’avvenuto deposito del piano di riparto (quanto meno) ai «creditori in prededuzione» (fra i quali era annoverabile il ricorrente) costituisce esonero da un incombente di modestisS. entità, quanto a impegno e costo.

La sproporzione fra le due situazioni – l’una di onere, l’altra di agevolazione – è indice della irrazionalità della norma, la quale viola, altresì, il principio di uguaglianza, quello di tutela delle posizioni soggettive in giudizio, quello di buon andamento della pubblica amministrazione, collocata senza ragione su di un piano di supremazia, nonché quello del giusto processo.

Infine, la parte deducente, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 1994, circa la distinzione e il coordinamento fra ordinamento italiano e ordinamento europeo, denuncia il contrasto della norma censurata con diverse disposizioni internazionali pattizie, poste a garanzia dei diritti fondamentali, fra i quali vi è quello di difesa, che per il suo effettivo esercizio esige che sia conosciuto ciò da cui ci si deve difendere.

1.6.− In prossimità dell’udienza l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, con la quale svolge ulteriori argomentazioni, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.

In punto di rilevanza, la difesa erariale osserva che l’art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979 è stato abrogato dall’art. 109 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), il cui art. 75, ora, stabilisce che il bilancio finale della procedura con il conto della gestione sono depositati dal commissario straordinario presso la cancelleria del tribunale, previa autorizzazione del Ministero vigilante; che un avviso dell’avvenuto deposito è, a cura del cancelliere, comunicato all’imprenditore insolvente e affisso; che gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni, decorrente per l’imprenditore dalla comunicazione e per ogni altro interessato dall’affissione; infine, che si osservano le disposizioni dell’art. 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare.

Orbene, non essendo più in vigore la norma denunciata, che faceva decorrere il termine dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, l’ordinanza di rimessione risulta carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione per quanto attiene all’applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo.

Sotto altro profilo ancora, la deducente contesta la rilevanza della questione, per la considerazione che con le osservazioni ex art. 213 della legge fallimentare, per pacifica giurisprudenza, non possono essere fatte valere pretese attinenti alla esistenza, all’ammontare e al rango dei crediti, le quali debbono essere azionate con l’opposizione allo stato passivo.

Nel merito, la difesa erariale osserva che la giurisprudenza costituzionale, nell’accogliere o rigettare eccezioni analoghe a quelle ora in esame, ha costantemente affermato la necessità di contemperare le esigenze, ugualmente degne di tutela, di tutti i protagonisti della vicenda processuale, e così di attuare un bilanciamento tra i contrapposti interessi, affinché il diritto dell’uno non si risolva nella compressione del diritto degli altri. In particolare, poiché alla luce del novellato art. 111 Cost. e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il diritto alla durata ragionevole del processo va considerato di valore equivalente a quello del diritto stesso alla difesa piena e reale, occorre considerare che si tratta, nella specie, di un procedimento assai complesso, con numerosissimi creditori, necessariamente riguardante le «grandi imprese». Premesso che il momento della chiusura di tale procedimento è, per forza di cose, molto distante dal tempo della verifica dei crediti, il cui esito è comunicato direttamente ai singoli interessati, i quali possono far valere con l’opposizione le loro pretese sostanziali, l’Avvocatura dello Stato sostiene che ricorrono le speciali ragioni di deroga al sistema ordinario delle comunicazioni individuali: il numero altissimo degli interessati; il tempo necessariamente lungo che intercorre dall’epoca della formazione dello stato passivo; il non coinvolgimento di situazioni soggettive riguardanti l’esistenza, l’entità e la natura dei crediti, già consolidatesi in sede di formazione e opposizione allo stato passivo; tutti questi elementi giustificano il ricorso al ragionevole sistema di conoscenza alternativo alla notifica individuale e permettono di ricondurre la fattispecie nell’alveo di quelle situazioni analoghe, che la Corte ha già avuto occasione di giudicare compatibili con le norme costituzionali (sentenze n. 273 del 1987 e n. 228 del 1995).

2.− Nel corso di un giudizio di opposizione a un piano di riparto parziale di una procedura di amministrazione straordinaria, il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, con ordinanza del 19 aprile 2005, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 1, quinto (recte: sesto) comma, «secondo inciso», della legge 3 aprile 1979, n. 95 (recte: del decreto-legge n. 26 del 1979, come convertito nella legge n. 95 del 1979), «in relazione al richiamo ivi operato» agli artt. 212 e 213 della legge fallimentare, «nella parte in cui non prevede che del deposito dei piani di riparto parziali se ne debba dare notizia ai creditori con raccomandata con avviso di ricevimento».

2.1.− In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che la Banca Intesa – Banca Commerciale Italiana s.p.a. ha proposto opposizione a un piano di riparto parziale dell’amministrazione straordinaria della società Pagana s.r.l., lamentando la mancata inclusione di alcuni suoi crediti, pur ammessi al passivo; che la Pagana s.r.l., costituitasi in persona del commissario straordinario, ha eccepito la tardività del ricorso; che la ricorrente ha dedotto la illegittimità costituzionale degli artt. 212 e 213 della legge fallimentare per contrasto con l’art. 24 Cost.; che la causa, quindi, è passata in decisione.

2.2.− In punto di diritto, il giudice rimettente, richiamata la giurisprudenza di legittimità, che, nell’interpretare l’art. 212 della legge fallimentare, differenzia, nell’ambito della distribuzione dell’attivo della liquidazione coatta amministrativa, gli «acconti» (quali erogazioni provvisorie e revocabili) dalle «ripartizioni parziali» (quali attribuzioni definitive e irretrattabili), osserva che a queste ultime, date le caratteristiche di obbligatorietà, stabilità e concorsualità, è applicabile la disciplina dettata dall’art. 213 della legge fallimentare per il riparto finale.

Di tal ché, ai sensi dell’or citato art. 213, il piano di riparto parziale dev’essere depositato nella cancelleria del tribunale (primo comma, prima proposizione); dell’avvenuto deposito dev’essere data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità che vigila sulla procedura (primo comma, seconda proposizione); dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di venti giorni, entro il quale gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni (secondo comma).

La medeS. disciplina trova applicazione anche nella procedura di amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, posto che l’art. 1, quinto (recte: sesto) comma di tale legge (recte: di tale decreto-legge, come convertito), nel «secondo inciso», stabilisce che la procedura «è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall’art. 237 della legge fallimentare».

2.3.− Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che, avendo la parte resistente eccepito la tardività del ricorso per inosservanza del termine di cui all’art. 213, secondo comma, della legge fallimentare, e risultando effettivamente il ricorso depositato oltre detto termine, la causa non può essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata.

2.4.− Quanto alla non manifesta infondatezza della medeS. questione, il giudice rimettente osserva che l’inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuto deposito, non dando ai creditori la possibilità di effettiva conoscenza di tale deposito, non consente loro di proporre tempestivamente ricorso avverso provvedimenti, che, presentando le ricordate caratteristiche di definitività e irretrattabilità, incidono sul loro «diritto soggettivo al ricavato della procedura».

Il meccanismo di pubblicità, previsto dalla norma denunciata, non attingendo un apprezzabile livello di conoscibilità da parte dei creditori, finisce col non permettere loro di fruire in via di effettività delle idonee garanzie giurisdizionali apprestate dall’ordinamento a tutela dei loro diritti soggettivi; sicché è palese – conclude il giudice a quo – la violazione del diritto di difesa dei creditori e, quindi, del principio sancito dall’art. 24 Cost.

2.5.− È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e la infondatezza della questione.

La difesa erariale rileva, in via preliminare, che la norma della cui costituzionalità si dubita, in realtà non è l’art. 1, comma quinto, della legge n. 95 del 1979, come indicato nell’ordinanza di rimessione, bensì l’art. 1, comma sesto, del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979.

Ancora in via preliminare, l’Avvocatura osserva che la norma impugnata è stata abrogata dal d.lgs. n. 270 del 1999, il quale ha integralmente regolamentato ex novo la materia.

La questione, dunque, appare inammissibile, oltre che per erronea identificazione della norma impugnata, altresì per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, non avendo il giudice rimettente precisato per quale ragione trovi ancora applicazione, nella controversia al suo esame, la norma abrogata.

Nel merito, la difesa erariale afferma che la pubblicità, di cui si discute, è pienamente idonea a soddisfare l’esigenza di conoscenza o conoscibilità del piano di riparto da parte dei creditori.

Ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato la contrarietà a Costituzione di varie norme della legge fallimentare, che facevano decorrere termini di impugnativa dalla data del deposito in cancelleria (sentenze n. 155 del 1980 e n. 102 del 1986) o dalla data del provvedimento (sentenza n. 42 del 1981), osserva che, ben diversamente da quelle norme, la disposizione ora censurata, prevedendo l’inserzione nella Gazzetta Ufficiale, ossia una forma di pubblicità per definizione idonea a consentire una generale conoscibilità, e un termine congruo, fornisce adeguata tutela al diritto di difesa, nel contesto di una scelta discrezionale del legislatore, che, in assenza di manifesta irragionevolezza, non è sindacabile dal giudice delle leggi.

Considerato in diritto

1.− La Corte d’appello di Ancona dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dell’art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui fa decorrere il termine di venti giorni, per la proposizione da parte dei creditori delle contestazioni al piano di riparto finale, dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto presso la cancelleria del tribunale, anziché dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia dell’avvenuto deposito.

Analoga questione, in riferimento all’art. 24 Cost., solleva il Tribunale ordinario di Verona relativamente all’art. 1, quinto (recte: sesto) comma, «secondo inciso», della legge 3 aprile 1979, n. 95 – recte: del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 – per il «richiamo ivi operato» agli artt. 212 e 213 del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), «nella parte in cui non prevede che del deposito dei piani di riparto parziali se ne debba dare notizia ai creditori con raccomandata con avviso di ricevimento».

2.− La sostanziale identità delle questioni poste dalle ordinanze di rimessione impone la riunione dei due giudizi.

2.1.− A tale proposito va chiarito che, ai fini della questione in esame, non rileva la circostanza che, nel giudizio di cui all’ordinanza n. 237 del 2004, si trattava di un credito prededucibile mentre, nel giudizio di cui all’ordinanza n. 500 del 2005, si trattava di un credito concorsuale, come tale già oggetto di valutazione ed accertamento in sede di formazione dello stato passivo.

Il credito prededucibile, infatti, se riconosciuto sia nella sua esistenza sia nella sua entità dal commissario − come nel caso di specie − non necessita di alcuna altra verifica ed è, in tutto, assimilato ed assimilabile ai crediti ammessi allo stato passivo: sicché nella locuzione «crediti ammessi» devono ritenersi compresi, pur se non figurano nello stato passivo, anche i crediti prededucibili riconosciuti esistenti, anche nel loro ammontare, dal commissario.

3.− Le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura dello Stato nei confronti dell’ordinanza n. 500 del 2005 devono essere respinte.

Questa Corte ha ripetutamente escluso (da ultimo, sentenza n. 224 del 2004) che «l’erronea indicazione della norma censurata ridondi in vizio dell’ordinanza quando dal contesto della motivazione sia agevolmente individuabile la norma effettivamente impugnata dal rimettente»: nella specie, è indubbio che entrambi i rimettenti − l’uno (ordinanza n. 237 del 2004) omettendo il riferimento alla norma della legge cosiddetta “Prodi” che la richiama, l’altro (ordinanza n. 500 del 2005) errando nell’indicazione del comma (quinto invece che sesto) dell’art. 1 e riferendo quest’ultimo alla legge di conversione (n. 95 del 1979) invece che al decreto-legge poi convertito (n. 26 del 1979) − hanno appuntato le loro censure nei confronti dell’art. 213 della legge fallimentare quale norma della quale essi erano tenuti a fare applicazione nelle rispettive procedure di amministrazione straordinaria.

Quanto alla circostanza che i rimettenti non si siano dati carico della sopravvenuta abrogazione − ad opera del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274) − della precedente disciplina, è sufficiente rilevare che, poiché l’art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 270 del 1999 dispone che «le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti», non è implausibile la tesi secondo la quale le contestazioni del piano di riparto siano governate, nei giudizi a quibus, dall’art. 213 della legge fallimentare.

4.− Le questioni sono fondate.

4.1.− Preliminarmente, deve chiarirsi che la disciplina di cui all’art. 213 della legge fallimentare ha ad oggetto − come osservato dal Tribunale ordinario di Verona sulla base del costante orientamento della giurisprudenza − non solo il piano di riparto finale, ma anche quelli parziali, in quanto pure questi ultimi consistono in attribuzioni patrimoniali definitive ed irretrattabili (a differenza degli «acconti», caratterizzati dalla provvisorietà e revocabilità dell’erogazione): sicché la disciplina prevista da tale norma (deposito in cancelleria del piano, finale o parziale, di riparto autorizzato dall’autorità di vigilanza; inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuto deposito; decorrenza da tale inserzione del termine perentorio per la proposizione delle contestazioni al tribunale) concerne ogni ipotesi di riparto tra i creditori.

4.2.− Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte − e proprio a proposito di disposizioni della legge fallimentare − sulla possibilità che la legge faccia decorrere termini perentori, previsti per impugnare provvedimenti (asseritamente) lesivi di diritti soggettivi, da momenti (emanazione del provvedimento, affissione) diversi da quello della notificazione o comunicazione dei provvedimenti stessi.

Da ultimo, con la sentenza n. 224 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 144, quarto comma, della legge fallimentare – nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull’istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione –, osservando che «questa Corte, scrutinando altre norme della legge fallimentare, ha affermato che la scelta dell’affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione di un atto, può essere giustificata solo dalla difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a proporre l’impugnazione stessa (sentenze n. 273 del 1987 e n. 153 del 1980), risultando priva, invece, di razionale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal legislatore (sentenze n. 211 del 2001, n. 152 e n. 151 del 1980, n. 255 del 1974). Ciò in quanto l’affissione determina una mera presunzione legale, peraltro insuperabile, di conoscenza dell’atto ed è quindi compatibile con il diritto di difesa del destinatario nei soli casi in cui l’individuazione di questi, ed il conseguente ricorso a mezzi di comunicazione diretta dell’atto stesso, risultino impossibili o estremamente difficoltosi».

Tale pronuncia è a sua volta coerente − e così pure le decisioni da essa richiamate − con i principi enunciati nella sentenza n. 881 del 1988, la quale − nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 190, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui faceva decorrere dalla data del decreto, anziché dalla sua rituale comunicazione all’interessato, il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell’amministrazione controllata − ha precisato quanto segue: «Questa Corte ha già ritenuto (sentenze numeri 255 del 1974; 120 del 1986; 156 del 1986) che del diritto di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, in modo da potere utilizzare, nella loro interezza, i termini legali di decadenza, di volta in volta prestabiliti dalla legge per l’esperimento del gravame. Ha anche affermato che alle stesse esigenze, ora assunte e tutelate a livello costituzionale, è informato il codice di procedura civile che contiene il principio di ordine generale (artt. 133 e 136 cod. proc. civ.) per cui i termini previsti per le impugnazioni decorrono dalla notificazione all’interessato del provvedimento da impugnare e, in determinati casi, dalla sua comunicazione. In altri termini, l’effettivo esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) postula che il termine di decadenza previsto per le impugnazioni decorra solo dal momento in cui l’interessato abbia avuto notizia dell’atto da impugnare o, quanto meno, abbia attinto detta notizia ad un livello di conoscibilità».

4.3.− A ciò si aggiunga che, nella procedura fallimentare, l’art. 110 della legge fallimentare dispone che «tutti i creditori […] siano avvisati» del deposito in cancelleria del progetto di ripartizione e che il giudice delegato stabilisce il riparto e lo rende esecutivo con decreto, dalla comunicazione del quale – come statuito dalla sentenza n. 42 del 1981 – decorre il termine per proporre, ex art. 26 della legge fallimentare, reclamo (al quale per la costante, successiva giurisprudenza, si applica l’art. 739, comma secondo, cod. proc. civ.).

4.4.− La modalità della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è stata prescritta − “integrando” le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 98 e 100 della legge fallimentare − dalle sentenze n. 102 del 1986 e n. 538 del 1990 ai fini dell’impugnazione dello stato passivo reso esecutivo e delle ammissioni tardive di crediti, ed è stata estesa al deposito dell’elenco dei crediti ammessi o respinti nella liquidazione coatta amministrativa (sentenze n. 155 del 1980 e n. 201 del 1993) e nell’amministrazione straordinaria (sentenza n. 181 del 1987).

5.− Consegue da quanto esposto che, in materia concorsuale, la legge prevede, attualmente, che sia utilizzata come forma di comunicazione la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (oltre che nell’art. 213, oggetto del presente giudizio) soltanto nell’art. 126 (proposta di concordato fallimentare) e nell’art. 171, comma terzo, della legge fallimentare (proposta di concordato preventivo), e cioè in due casi nei quali non soltanto non è possibile individuare compiutamente i soggetti interessati alla comunicazione delle proposte di concordato, ma anche, e soprattutto, nei quali dalla comunicazione non decorre un termine decadenziale qual è quello per impugnare un provvedimento, altrimenti irretrattabile.

6.– Alla luce dei principi enunciati nella copiosa giurisprudenza, sopra ricordata, di questa Corte, è evidente che la norma censurata sacrifica, tanto gravemente quanto ingiustificatamente, il diritto dei creditori di avere conoscenza del piano di riparto, totale o parziale, per poter proporre tempestivamente le contestazioni del caso avverso di esso: gravemente, in quanto richiede un onere di diligenza inesigibile attesa la necessità di consultare, per tutta la durata (sovente tutt’altro che breve) della procedura, la Gazzetta Ufficiale dalla quale soltanto decorre il termine de quo; ingiustificatamente, perché se l’indeterminatezza dei soggetti interessati può giustificare forme di “informazione” quali quella prevista dalla norma censurata, ciò non può dirsi quando – come nel caso dei creditori ammessi (nel senso chiarito sub 2.1.) – tali soggetti siano non solo individuabili, ma altresì individuati. In tale ipotesi – ricorrente nel caso dei creditori ammessi (e non degli altri, possibili «interessati») – l’onere di diligenza che la norma censurata impone ai creditori è incomparabilmente più gravoso, e gravido di conseguenze pregiudizievoli, di quello cui dovrebbe sottoporsi il commissario ove sia tenuto a dare diretta comunicazione dell’avvenuto deposito del piano di riparto ai creditori (ben individuati, per quanto numerosi essi siano). Peraltro, la sopportabilità da parte del commissario di tale onere è testimoniata inequivocabilmente dalla circostanza che il d.lgs. n. 270 del 1999 prevede espressamente (art. 67, comma 2) – con il richiamo delle norme relative alla procedura fallimentare – che nell’amministrazione straordinaria i creditori ammessi ricevano comunicazione dell’avvenuto deposito del piano di riparto, parziale e finale.

7.− L’art. 213, comma secondo, della legge fallimentare − in parte qua non modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e quindi applicabile anche in futuro alla liquidazione coatta amministrativa − deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi» (nell’accezione di cui al precedente punto 2.1.), il termine perentorio di venti giorni, per le contestazioni del piano di riparto, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell’avvenuto deposito in cancelleria anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altra modalità di comunicazione prevista dalla legge.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi», il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell’avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità prevista dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 33 Trasporto pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Premetteva parte ricorrente di aver partecipato al concorso indetto dal Comune di Roma per il rilascio di n. 300 licenze per taxi.

Pur avendo concorso nella selezione, parte ricorrente lamenta che il Comune non ha provveduto a riconoscere tutti i titoli da lui presentati pregiudicandolo nella graduatoria finale ed in particolare il titolo relativo all’attività svolta quale autista dipendente di impresa di noleggio (nella specie la cooperativa Euronoleggio), per il periodo di tre anni ed un mese, per come previsto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Precisa il ricorrente che sia le legge statale che quella regionale di settore attribuiscono valore all’attività svolta quale autista dipendente di una impresa di noleggio auto al fine dell’ottenimento della licenza taxi nell’ambito delle prescritte selezioni pubbliche. Lamenta che, nonostante il regolamento comunale per la disciplina del servizio di taxi e di noleggio autovetture con conducente faccia espresso rinvio alle disposizioni della legge n. 21 del 1992 circa le modalità e i criteri per il rilascio dei relativi titoli abilitativi all’esercizio di quelle attività, il bando di concorso con riferimento al quale si è svolta la selezione in questione ha limitato l’attribuzione di uno specifico punteggio alla sola attività di sostituto alla guida (di altro soggetto titolare di licenza taxi).

Si duole, quindi, il ricorrente che la commissione nel valutare la sua domanda ha omesso di considerare, in aderenza a quanto indicato nel bando, il periodo svolto quale autista dipendente di una impresa di noleggio, pregiudicandolo inevitabilmente nella graduatoria finale tanto che, se gli fosse stato riconosciuto lo stesso punteggio attribuito dalla commissione a quei concorrenti che hanno dimostrato di aver sostituito alla guida titolari di licenza taxi, si sarebbe collocato in posizione utile per ottenere l’aspirato titolo abilitativo.

In ragione di quanto sopra, ritenendo illegittima la disposizione del bando di concorso che ha dato luogo alla surriferita sperequazione tra concorrenti e, di conseguenza, sostenendo l’illegittimità della graduatoria nella parte in cui non gli è stato attribuito l’ulteriore punteggio, il ricorrente chiede che tali provvedimenti siano annullati in sede giudiziale nella parte di suo interesse.

2. – Nel silenzio processuale dei controinteressati intimati, si è costituito in giudizio il Comune di Roma eccependo preliminarmente la irricevibilità del ricorso proposto e contestando nel merito le avverse prospettazioni in quanto ritenute infondate.

Con ordinanza n. 4099 del 13 luglio 2006 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’odierno ricorrente, di talché l’Amministrazione intimata procedeva, con determinazione dirigenziale n. 1032 del 23 aprile 2007, a rilasciare in favore del ricorrente la licenza di taxi provvisoria n. 51P.

Il Tribunale, ritenuta la doverosità di un approfondimento in merito alle decisioni assunte medio tempore – rispetto alla data fissata per la definizione nel merito del ricorso – dal Comune con riferimento a fattispecie analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, ha emesso ordinanza istruttoria n. 1162 del 23 luglio 2010. Il Comune di Roma, nell’adempiere tempestivamente, ha depositato in data 16 settembre 2010 una relazione con annessa documentazione attraverso la quale ha rammentato che nessun’altra determinazione era stata assunta oltre a quella che aveva condotto al rilascio della licenza di taxi provvisoria n. 51P, peraltro "subordinata all’esito del giudizio di merito e sottoposta a revoca in caso di mancato accoglimento del ricorso" (così, testualmente, a pag. 1 della relazione depositata) e che, comunque, "Il Comune di Roma non ha quindi modificato il proprio orientamento, che si ribadisce essere quello di non riconoscere il punteggio per le sostituzioni alla guida ai partecipanti al Concorso che hanno ritenuto di avere svolto attività di noleggio con conducente" (così, testualmente, a pag. 1 della relazione depositata), aggiungendo che ad alcuni concorrenti era stata comunque rilasciata la licenza di taxi sol perché, nonostante la mancata valutazione dell’attività di sostituto svolta, si erano comunque collocati in posizione utile nella graduatoria finale in seguito alla sopravvenuta estensione della graduatoria stessa.

Entrambe le parti presentavano memorie conclusive confermando le già rassegnate conclusioni.

3. – Preliminarmente il Collegio deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti di quella parte del ricorso proposto con la quale si sostiene la illegittimità del bando di concorso.

Il Comune di Roma sostiene che il ricorrente, ben conscio della impossibilità che gli potessero essere valutati, ai fini della formazione della graduatoria di merito, i periodi di attività quale autista dipendente di una impresa di noleggio in quanto costituenti un titolo non valutabile in ragione delle prescrizioni del bando, avrebbe dovuto impugnare la determinazione dirigenziale n. 1391 del 4 agosto 2005 (con la quale il bando è stato approvato) tempestivamente e non, come effettivamente è avvenuto, solo dopo la conoscenza della determinazione dirigenziale n. 585 del 29 marzo 2006 di approvazione della graduatoria finale, che non lo vede tra i vincitori.

Va rammentato in proposito che, per costante orientamento giurisprudenziale, l’onere della immediata impugnazione degli atti generali contenenti le prescrizioni disciplinanti una procedura selettiva (gara o concorso pubblici) si manifesta esclusivamente quando le prescrizioni della lex specialis che si ritengono illegittime e che pregiudicano la posizione del concorrente (o dell’aspirante tale, per meglio dire) impediscano di fatto la sua partecipazione tanto che, se l’interessato presentasse la relativa domanda, il soggetto procedente non potrebbe che escluderlo dalla selezione.

L’onere di immediata impugnazione delle norme disciplinanti la partecipazione ad una procedura selettiva deve, quindi, essere assolto con riguardo a quelle sole disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e a quelle che integrano un’immediata preclusione alla partecipazione, ossia a quelle clausole che ledano immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale. Ogni diversa questione inerente all’applicazione delle norme regolamentari generali, così come l’impugnazione di norme del bando che, pur potendo considerarsi immediatamente lesive non siano peraltro univocamente chiare e vincolanti, può e deve essere proposta unitamente agli atti che di esse fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della sua situazione soggettiva (cfr., in termini, da ultimo T.A.R. Lazio, Sez. II, 17 settembre 2010 n. 32351).

Deriva da quanto sopra che non sussiste attualità dell’interesse a ricorrere allorché si controverta in ordine a disposizioni di un bando di concorso non immediatamente lesive quali la valutazione di titoli e l’attribuzione di punteggi.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto sopra, se ve ne fosse necessità, può riferirsi proprio della vicenda che ha avuto protagonista il concorso in questione, durante il quale la platea dei vincitori è aumentata grazie alla possibilità, stabilita dal Comune di Roma, di rilasciare non più 300 licenze di taxi (come previsto dal bando) ma ben 1000, consentendo quindi anche a quei concorrenti che erano stati pretermessi in graduatoria, perché in possesso di titoli non valutabili in ragione di quanto prescritto dal bando, di rientrare comunque tra i vincitori della selezione, in ragione del punteggio acquisito per effetto degli altri titoli valutabili ed in loro possesso (cfr. sul punto pag. 2 della relazione depositata dal Comune di Roma in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 1162 del 2010).

L’eccezione di tardività sollevata dal Comune di Roma è quindi non condivisibile nei suoi presupposti giuridici e quindi infondata.

4. – Passando al merito della controversia, appare fondamentale ai fini della decisione esaminare la normativa che regola il settore del rilascio delle licenze per lo svolgimento del servizio di taxi nella parte qui di interesse.

La legge 15 gennaio 1992 n. 21 costituisce la leggequadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed all’art. 1, comma 2, essa precisa che "costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale".

All’art. 5, comma 1, lett. d), la legge affida ai Comuni, tramite la fonte regolamentare, il compito di fissare "i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente". Va detto, per incidens, che con decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono state devolute alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia dei trasporti, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato e alle autorità portuali. Ai privati, invece, sono state affidate le funzioni inerenti all’accertamento medico dell’idoneità alla guida degli autoveicoli, e alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti. Tale assetto è perfettamente compatibile con la Carta costituzionale ed in particolare con il novellato art. 117, in particolare commi 2, 3 e 6 (quest’ultimo, specificamente, per quanto concerne la potestà regolamentare degli Enti locali).

Posto che l’art. 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992 espressamente impone ai Comuni la previa selezione ai fini del conferimento della licenza di taxi ("La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata"), di particolare interesse ai fini dello scrutinio della presente controversia è la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’articolo citato, a mente del quale "L’avere esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente".

La interpretazione corretta della norma surriprodotta, secondo l’assunto giurisprudenziale prevalente (cfr., sul punto, ad es., T.A.R. Veneto, Sez. II, 30 aprile 2004 n. 1280 e T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 11 giugno 2002 n. 353), deve essere quella di attribuire al concorrente che ha svolto attività di sostituto alla guida del titolare di una licenza di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero (nel senso non disgiuntivo) a colui che, per il medesimo periodo, può dimostrare di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente la preferenza a parità di punteggi all’esito della selezione comunale.

In perfetta aderenza con quanto prescritto dalla leggequadro, la legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 31 (recante disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) nulla prescrive di innovativo e cogente in materia di modalità di rilascio dei titoli abilitativi al servizio di taxi o di noleggio con conducente, ribadendo anzi all’art. 14 che tale compito è affidato ai Comuni – "attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata" (così l’art. 7, comma 1, della citata legge regionale) – attraverso la fonte regolamentare che dovrà indicare tra l’altro "i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente" (così la lettera d).

Se è vero dunque che anche la legge regionale riconosce ai Comuni una ampia discrezionalità nel fissare le regole che andranno applicate alle selezioni per il rilascio delle licenze di taxi, non può sottacersi come anche la legge regionale n. 58 del 1993, riproducendo esattamente l’art. 8, comma 4, della legge n. 21 del 1992, ribadisce che "L’avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente" (così l’art. 7, comma 4, della ridetta legge regionale).

5. – Il regolamento del Comune di Roma per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con la deliberazione n. 214 del 12 novembre 1998, nell’affrontare all’art. 11 la tematica dei contenuti del bando di concorso in seguito al quale, a mente dell’art. 10, comma 1, del regolamento, possono essere assegnate le licenze di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C., stabilisce, tra l’altro, che il bando deve stabilire "i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria – oltre a quelli già previsti dall’art. 8 comma 4 della Legge 21/92 – ed il relativo punteggio requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni" (così alla lettera e).

Nel caso di specie il bando relativo alla procedura selettiva in ordine alla quale è qui controversia, approvato con determina dirigenziale n. 1391 del 4 agosto 2005, dopo aver richiamato e fatto proprie (e quindi estendendone l’applicazione alla procedura in esame) le norme della legge n. 21 del 1992, della legge regionale n. 58 del 1993 e del regolamento comunale approvato con la delibera consigliare n. 214 del 1998:

A) non attribuisce alcuna valutazione, neppure quale titolo di preferenza a parità di punteggio, al periodo, superiore a sei mesi, di svolgimento dell’attività di autista dipendente di una impresa di noleggio;

B) attribuisce punteggi, nella misura di punti 0.18 o di 0.03 in ragione dello svolgimento dell’attività tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, nel primo caso e dal 1° gennaio 2002 alla data di pubblicazione del bando, nel secondo caso, all’attività "svolta in qualità di sostituto alla guida, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 21/92, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi" (così, testualmente, il punto 4 della sezione "Titoli di valutazione" del bando).

Pur ribadendo il Collegio che al Comune è affidato, dalla disposizioni normative sopra riprodotte o richiamate, il potere di fissare le regole per lo svolgimento delle procedure selettive di assegnazione delle licenze di taxi e, soprattutto, di individuare i titoli che consentiranno di formare la graduatoria dei concorrenti, esercitando tale potere con ampia discrezionalità in assenza di norme di settore che tale esercizio restringano fortemente, deve riaffermarsi la possibilità per il giudice amministrativo, investito della questione di scrutinare la legittimità o meno delle regole di un bando, di svolgere una delibazione attenta delle regole della selezione al fine di evidenziare se nel concreto siano state predisposte clausole valutative che nella loro applicazione diano luogo ad ingiustificate disparità di trattamento.

D’altronde, se è indubbiamente vero che rientra nel potere discrezionale della Pubblica amministrazione indicente un bando di concorso stabilire le modalità di valutazione dei titoli professionali e culturali, valutazione insindacabile dal giudice amministrativo della legittimità, salvo che dette modalità non trasmodino in ipotesi evidentemente illogiche, incongrue e comunque prive di razionalità (cfr., tra le tante e da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. III, 11 febbraio 2010 n. 1982), è altrettanto vero che il comportamento delle Amministrazioni deve sempre conformarsi ai principi comunitari e nazionali (si veda, ad esempio, il contenuto dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241) di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, tutela della trasparenza che, nel corretto significato della espressione, può tradursi quale garanzia di medesimo trattamento tra tutti i concorrenti di una selezione pubblica ed aspiranti all’ottenimento del beneficio atteso con la partecipazione. Tali regole basilari dell’agire amministrativo possono essere derogate esclusivamente quando sussista uno specifico e grave motivo che giustifichi tale deroga, altrimenti la disposizione derogatoria va tacciata di irragionevolezza e quindi considerata illegittima.

6. – Nel caso di specie difficilmente si comprende come possa resistere alla critica di disparità di trattamento tra soggetti operanti nel medesimo settore, quello del trasporto pubblico non di linea, la disposizione del bando in questione che limita la valutazione e l’attribuzione di punteggi ai soli concorrenti che possano vantare di aver sostituito alla guida un titolare di licenza di taxi, non tenendo in nessuna considerazione (addirittura neppure quale titolo di preferenza a parità di punteggio) l’attività di autista dipendente (verificata nel suo concreto realizzarsi, ovviamente, non essendo sufficiente il mero requisito dell’essere dipendente) di una impresa di noleggio auto con conducente, laddove sia la leggequadro nazionale sia la legge della Regione Lazio n. 58 del 1993 non attribuiscono nessuna distinzione tra le due tipologie di titolo.

Né può sostenersi – perché una tale interpretazione proverebbe troppo e finirebbe per disvelare valutazioni giuridicamente non condivisibili alla stato della legislazione primaria vigente sia nazionale che regionale, seppur nei limiti costituzionali della rispettiva portata prescrittiva consentita a tali fonti primarie nei confronti dell’ordinamento degli Enti locali – che la disposizione in questione del bando sia giustificata dall’obiettivo di voler privilegiare chi ha già operato quale sostituto nell’attività di servizio di taxi, piuttosto che in quella di conducente di auto di proprietà di una impresa di noleggio, attesa la perfetta identità fenomenica tra il trasporto del pubblico attraverso il servizio di taxi e quello svolto con la formula del noleggio auto con conducente.

Né ancora si possono condividere le pur pregevoli deduzioni sviluppate dalla difesa del Comune di Roma con le quali intendeva convincere che tra i due tipi di servizio, in realtà, vi fosse una differenza tale da giustificare la mancata considerazione nel bando di selezione dell’attività svolta dai concorrenti quale autista dipendente di una ditta di noleggio. La difesa comunale, infatti, ha ritenuto che tale dimostrazione discendesse dalla circostanza che sia la legge nazionale che quella regionale prevedono due titoli diversi e distinti per svolgere il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente (cfr. pag. 7 della memoria depositata in vista dell’udienza del 14 aprile 2010). Detta difesa ha anche richiamato a supporto di tali assunti alcune pronunce cautelari del giudice amministrativo (cfr. pag. 8 della memoria depositata in vista dell’udienza del 14 aprile 2010) nelle quali si ribadisce la legittimità della valorizzazione di pregresse esperienze professionali.

Orbene, per un verso, la circostanza che il titolo abilitativo all’esercizio delle due tipologie di servizio di trasporto pubblico non di linea è stato diversificato dalla legislazione di settore non dimostra affatto che le due attività nel concreto non siano assimilabili e, soprattutto, non supera l’innegabile equiparazione che proprio la legislazione di settore, nazionale e regionale, opera espressamente ai fini della valutabilità della pregressa esperienza quale titolo di preferenza nelle selezioni per il rilascio dei relativi titoli (cfr. art. 8, comma 4, della legge n. 21 del 1992 e l’art. 7, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 58 del 1993); sotto altro profilo, non appare ragionevole valorizzare l’esperienza pregressa quale sostituto di titolare di licenza di taxi e non attribuire alcun tipo di valutazione all’analoga attività dipendente di una impresa per la conduzione di autovetture per lo svolgimento del trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente.

Da quanto sopra deriva, dunque, l’irragionevole scelta operata dal Comune di Roma e la conseguente illegittimità del bando nella parte in cui limita la valutazione dell’esperienza pregressa dei concorrenti alla sola attività di sostituzione di titolare di licenza taxi, con altrettanto conseguente illegittimità della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale nella parte che riguarda la posizione dell’odierna parte ricorrente.

7. – Per completezza di motivazione va poi ricordato che, seppure le disposizioni di fonte primaria che attribuiscono rilievo sia all’avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, sia di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, quale titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono chiaramente finalizzate ad assicurare una preferenza a chi abbia già maturato una certa esperienza lavorativa nel settore "a parità di punteggio"; ai fini dell’attribuzione dei punteggi di valutazione, invece, il bando ben avrebbe potuto differenziare in ordine al peso dei punteggi con riferimento al tipo di attività svolta dal concorrente, tra le due sopra descritte, ma non appare ragionevole aver escluso totalmente dal novero degli elementi valutabili ai fini della formazione del punteggio – una volta che era considerata valutabile la sostituzione del titolare di licenza di taxi – l’attività di autista dipendente per una ditta di noleggio auto con conducente.

8. – In ragione delle suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure dedotte, il ricorso va accolto con annullamento degli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Le spese con riferimento a tutte le parti costituite e, comunque, intimate vanno compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato, attesa la peculiarità del caso in esame e l’assenza di precedenti riferimenti interpretativi inerenti alle specifiche norme di settore applicate dall’Amministrazione soccombente nell’adozione degli atti amministrativi qui impugnati.

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.