Cass. civ. Sez. VI, Sent., 04-05-2012, n. 6830 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Perugia Z.M. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio civile di risarcimento danni per lesioni da incidente stradale iniziato dinanzi al Tribunale di Roma nell’ottobre 1996, proseguito in appello, cassazione e quindi nuovamente in appello, ove era pendente alla data (21 aprile 2008) di proposizione della domanda di equa riparazione. La Corte d’appello, ritenuta ragionevole una durata complessiva di otto anni e determinato in due anni e tre mesi il ritardo ascrivibile alla condotta delle parti (per i ritardi nel proporre le impugnazioni), ha riconosciuto un indennizzo di Euro 2.000 per la residua durata di un anno e tre mesi. Avverso tale decreto Z.M. ha proposto ricorso a questa Corte, cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

2. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

3. Con l’unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ponendo le seguenti questioni: a) la durata complessiva del procedimento è più ampia di quella considerata nel decreto, avendo nel frattempo la causa subito un ulteriore rinvio al 4 marzo 2009; b) la Corte territoriale ha determinato in maniera eccessiva il ritardo ascrivibile alle parti, giacchè non ha detratto dal tempo utilizzato per le impugnazioni e la riassunzione in sede di rinvio il termine di due mesi considerato congruo per ciascuno di tali atti; c) inoltre ha ritenuto ragionevole una durata eccessiva, dovendosi invece considerare ragionevole una durata di sei anni e due mesi.

4. La prima questione è nuova, non risultando essere stata dedotta in sede di merito, quindi non può essere sollevata in questa sede di legittimità. La seconda è priva di fondamento, atteso che il totale detratto dalla Corte di merito coincide con la differenza algebrica tra il totale dei tempi utilizzati dalle parti (per impugnazioni e riassunzione) e il totale (sei mesi) del termine ritenuto dalla stessa ricorrente congruo per tali adempimenti. Quanto alla determinazione della durata ragionevole del processo presupposto, in effetti la ritenuta durata complessiva di otto anni si discosta irragionevolmente di un anno in più dagli standards normalmente applicati dalla Corte di Strasburgo e da questa Corte, secondo i quali è ragionevole una durata di tre anni per il primo grado, di due per l’appello, di uno per la cassazione ed uno per il giudizio di rinvio. Tuttavia, alla cassazione sul punto del decreto impugnato ed alla conseguente nuova liquidazione dell’indennizzo la ricorrente non ha interesse, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, n. 21840/09; n. 22869/2009; n. 1893/2010; n. 19054/2010), condivisa dal collegio, secondo la quale l’importo dell’indennizzo in Euro 750 per anno si giustifica per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il parametro base di Euro 1000 per anno. Orientamento, questo, in base al quale l’indennizzo che risulterebbe liquidabile in caso di nuova valutazione sarebbe di Euro 1687,50 (per due anni e tre mesi di ritardo), inferiore quindi a quello di Euro 2000 già riconosciuto alla ricorrente dal decreto impugnato. La censura sul punto si palesa dunque inammissibile, per difetto di interesse.

5. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8575

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Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 439/2004 il Tribunale di Venezia, pronunciando sulle conseguenze del sinistro avvenuto il (OMISSIS) tra due motocicli, in esito al quale B.M. (collaudatore di motociclette alle dipendenze della S.p.A. Aprilia) decedette, ne attribuì la responsabilità esclusiva a S.L. (dipendente della medesima società) e condannò il predetto, l’Aprilia e la Sai al risarcimento del danno a favore dei prossimi congiunti della vittima.

2.- Con sentenza in data 4 maggio – 16 luglio 2009 la Corte d’Appello di Venezia confermò la sentenza del Tribunale.

La Corte territoriale osservò per quanto interessa: ad Br.

A., madre del B., non poteva essere riconosciuto il danno morale specifico, distinto da quello soggettivo e da quello di rilevanza medico-legale; il danno morale e biologico jure ereditario non potevano essere liquidati non avendo avuto la vittima lucida consapevolezza della propria situazione terminale; l’acconto percepito era stato correttamente imputato; non appariva configurabile la responsabilità contrattuale dell’Aprilia; l’appello incidentale della Fondiaria – Sai prospettava tardivamente questioni nuove.

1.- Avverso la suddetta sentenza B.G., Br.

B.A. e B.L. proposero ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Fondiaria – Sai propose ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Piaggio & C. (già Aprilia) S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A. resistettero con separati controricorsi, mentre S.L. non espletò attività difensiva.

Le parti presentarono memorie.

I ricorsi, originariamente avviati alla trattazione in camera di consiglio, sono stati rimessi alla pubblica udienza.

I ricorrenti e Assicurazioni Generali hanno depositato ulteriori memorie.

Motivi della decisione

Ricorso principale B..

1.1.- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2059 c.c. per mancata personalizzazione del danno di Bo.Ag.. In sostanza si lamenta che a costei è stato riconosciuto il danno morale per la morte del figlio e il danno biologico jure proprio per la patologia riscontrata quale conseguenza della perdita del figlio, ma non il danno morale correlato a tale malattia.

1.2.- La censura è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha correttamente rilevato l’impossibilità di configurare un danno ulteriore e diverso, distinto da quello soggettivo conseguente alla perdita del figlio e da quello della compromissione del benessere psichico. Appare evidente che l’accoglimento della tesi propugnata dalla parte ricorrente comporterebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria.

La soluzione disattesa appare tanto più infondata ove si consideri il carattere unitario ormai riconosciuto al danno non patrimoniale (Cass. Sez. Un. n. 26972 del 2008) e l’orientamento più volte espresso da questa stessa sezione, secondo cui (Cass. sez. 3, n. 2557 del 2011 e n. 28423 del 2008) la morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti sia una sofferenza morale per la perdita del rapporto parentale, sia un danno biologico vero e proprio in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, la quale deve essere specificamente allegata con l’atto introduttivo del giudizio.

Nè può negarsi, proprio in virtù dei riconoscimento del danno morale per la morte del figlio e del danno biologico personale (non riconosciuto all’altro genitore) che la sentenza impugnata abbia personalizzato il danno subito dalla B..

2.1.- Il secondo motivo assume violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2059 c.c. per il mancato riconoscimento del danno jure hereditario. Si assume che esso spettava essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni patite da B.M. e la morte causata dalle medesime.

2.2.- Il motivo è infondato. Premesso che la violazione dell’art. 112 c.p.c. si verifica solo allorchè il giudice di merito ometta di pronunciarsi su una delle domande o dei motivi di gravame prospettati dalla parte e non quando li rigetti, è agevole rilevare che la Corte d’Appello ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e il motivo in esame non offre elementi per mutarlo ( art. 360-bis c.p.c., n. 1). Anche recentemente questa stessa sezione (Cass. Sez. 3, n. 19133 del 2011) ha ribadito che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito il danno biologico "terminale" connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute.

Analogamente, quando all’estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo la morte, il danno morale, ontologicamente distinto dal danno biologico, può essere liquidato solo allorchè la vittima sia rimasta compos sui e consapevole delle condizioni cliniche seguite al sinistro.

La sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto non censurato sotto il profilo del vizio di motivazione, ha accertato che nel brevissimo periodo di sopravvivenza (quattro giorni) la vittima non ebbe neppure la percezione e la lucida consapevolezza della propria situazione terminale.

3.1.- Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. Il tema trattato è la determinazione del tasso di interessi da applicare al capitale rivalutato (stabilito nell’8% e richiesto nel 10%).

3.2.- Il quarto motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 1194 c.c. sull’imputazione a capitale dell’acconto pagato dalla compagnia di assicurazione in corso di causa.

3.3.- Anche queste censure, che per la loro connessione vengono trattate congiuntamente, trovano insormontabile ostacolo nell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, dal momento che la statuizione stigmatizzata è conforme all’orientamento di questa Corte, bene espresso da Cass. Sez. 3, n. 14975 del 2006 (e poi sempre ribadito, confronta la recente Cass. n. 12828 del 2009), secondo cui, qualora, in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del "maggior danno" ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2 si provveda all’integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali, ed è idonea, quale espressione del totale danno sofferto in concreto, a coprire l’intera area dei danni subiti dal creditore stesso, con la conseguenza che solo da tale data spettano, sulla somma rivalutata, gli interessi, verificandosi altrimenti l’effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l’obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta.

4.- Il quinto motivo (erroneamente contrassegnato con il numero 1) lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1283 c.c.. I ricorrenti affermano testualmente :"non si vede per quale motivo non debba essere pronunziato sulla nostra richiesta di applicazione dell’art. 1283 decorrente dalla data di liquidazione del danno e cioè dalla data della sentenza di primo grado". 4.2.- Questa censura è inammissibile poichè non autosufficiente e priva di argomentazioni a sostegno, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

Ricorso incidentale Fondiaria – Sai.

5.1.- L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 334 e 343 c.p.c. poichè la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo avendolo ritenuto non dipendente sotto il profilo logico-giuridico da quello principale. Detto appello era stato proposto sulla base di tre motivi, con i quali si contestava l’operatività della polizza assicurativa stipulata con l’Aprilia (primo motivo), l’applicabilità alla specie della L. n. 990 del 1969 (secondo motivo) e l’esclusione della solidarietà passiva di Assicurazioni Generali (terzo motivo).

5.2.- La censura è infondata anche se la motivazione della Corte d’Appello deve essere corretta.

I primi due motivi dell’appello incidentale non introducevano una domanda nuova ed erano rivolti anche contro i ricorrenti principali.

Tuttavia essi si rivelano inammissibili nei confronti di costoro poichè omettono di censurare la ratio decidendi – e quindi di rimuovere la statuizione decisiva – del Tribunale, secondo cui l’eventuale inoperatività della polizza (da esso esclusa) non potrebbe essere opposta ai B..

Nè può ravvisarsi l’ammissibilità delle censure nei confronti dell’Aprilia, contro cui, ove accertata l’inoperatività della polizza, sarebbe stata esperibile l’azione di rivalsa, in quanto la relativa domanda non è mai stata proposta.

5.3.- Il terzo motivo era effettivamente volto contro soggetto diverso dall’appellante principale e proponeva una domanda nuova.

Giova precisare che la domanda dei B. era stata inizialmente proposta, nei confronti di S., Aprilia e Sai, avanti al giudice del lavoro ed era stata basata sugli artt. 2087, 2049 e 2054 c.c..

L’Aprilia aveva chiamato in garanzia le Assicurazioni Generali, garante per la responsabilità operai e terzi. Il giudice del lavoro rigettò la domanda svolta ai sensi dell’art. 2087 c.c. e la conseguente domanda di manleva nei confronti delle Generali e dichiarò la propria incompetenza a decidere sulla domanda ex artt. 2054 e 2049 c.c.. Nel giudizio riassunto avanti al Tribunale ordinario vennero riproposte le medesime domande. Il Tribunale ravvisò la causa del sinistro nell’inversione ad "U" effettuata dal S. e condannò al risarcimento del danno, unitamente a costui, l’Aprilia, quale proprietaria del veicolo e ai sensi dell’art. 2049 c.c. sussistendo un nesso di occasione necessaria tra le incombenze affidate al S. e l’evento dannoso e la Sai nella qualità di assicuratore per la responsabilità civile. Inoltre precisò che la domanda di garanzia avanzata dall’Aprilia nei confronti delle Generali andava respinta poichè proposta con esclusivo riferimento alla responsabilità ex art. 2087 c.c., decisa con sentenza ormai definitiva dal giudice del lavoro. Da tale premessa si evince che effettivamente il ricorso principale non era rivolto contro la Assicurazioni Generali e che nei confronti della medesima nessuna domanda era stata proposta in primo grado dall’appellante incidentale.

6.- Pertanto entrambi i ricorsi vanno rigettati. Considerata la natura della controversia, i temi trattati e il loro esito, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi riuniti. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10849 Intermediazione finanziaria

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Svolgimento del processo

Adito a seguito della domanda di nullità e di risoluzione negoziale di alcuni acquisti obbligazionari proposta da S.M. G., il tribunale di Foggia, previa declaratoria di nullità dell’ordine di acquisto del 9.7.2001 di alcuni titoli Parmalat e di risoluzione di ulteriori ordini di acquisto di identici titoli effettuati il 27.7.2001 e il 3.8.2001, condannò la Banca Popolare di Milano a rimborsare all’attrice la somma, rispettivamente, di circa 79 mila Euro e di circa 78 mila Euro.

La corte di appello di Bari, investita del gravame proposto dall’istituto di credito, lo accolse, rigettando, di converso, l’appello incidentale proposta dall’attrice.

La sentenza è stata impugnata da S.M.G. con ricorso per cassazione sorretto da diciotto motivi di doglianza e illustrato da memoria.

Resiste con controricorso, a sua volta illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., la Banca Popolare di Milano.

Motivi della decisione

Va preliminarmente preso atto della rinuncia (contenuta nella memoria illustrativa) all’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla contro-ricorrente, atteso che la data del deposito della sentenza d’appello (alla quale va fatto riferimento per l’applicazione della relativa normativa processuale) esclude la necessità della formulazione dei quesiti di diritto.

Il ricorso è infondato.

La sostanziale omogeneità e la intrinseca connessione di alcuni gruppi di motivi ne consente l’esame congiunto.

Con il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo si denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 348 c.p.c., ovvero, in subordine, la violazione dell’art. 75 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Le censure – che lamentano, nel loro complesso, un vizio di omessa pronuncia circa la pretesa improcedibilità/inammissibilità dell’appello – sono prive di pregio.

Prima ancora che di non agevole comprensione (incomprensibile apparendo, in particolare, il riferimento, di cui al folio 21 del ricorso, alla omessa pronuncia sulla improcedibilità dell’appello da parte "della corte di appello di Bologna") esse risultano destituite di fondamento.

Quanto al denunciato vizio di omessa pronuncia circa la mancata produzione della sentenza di primo grado e del fascicolo di parte (error in procedendo destinato a risolversi in una ipotesi di nullità della sentenza e del procedimento), esso è tale da consentire (come recentemente statuito, in subiecta materia, dalle sezioni unite di questa corte: Cass. ss.uu. 8077/2012) l’accesso e l’esame diretto, da parte del giudice di legittimità, agli atti del processo.

Emerge così che il deposito della sentenza di primo grado risulta dall’annotazione apposta in calce al fascicolo di parte, in data 19 febbraio 2008, dal preposto cancelliere: onde la infondatezza della doglianza.

Quanto ai restanti motivi, inerenti ad un preteso difetto di rappresentanza della Banca Popolare, essi, prima ancora che inammissibili (non essendo stata la relativa eccezione formulata nel corso del giudizio di appello sino alle conclusioni rassegnate, in parte qua, al folio 85 della relativa comparsa) risultano del tutto infondati, avendo l’odierna resistente tempestivamente versato, nel fascicolo di parte, la documentazione idonea a comprovare l’esistenza del necessario potere rappresentativo ex art. 75 c.p.c., senza che tale documentazione fosse mai stata oggetto di contestazione in prime cure, e senza che, dal tenore del mandato alle liti rilasciato in secondo grado, la corte di appello abbia legittimamente ritenuto, ipso facto, di dover dubitare della riconducibilità delle firme apposte al mandato stesso (rilasciato all’avv. Nanna) alle persone del dott. S.S. e L.M..

Con il sesto motivo, si denuncia error in procedendo, violazione dell’art. 345 (per essere stata erroneamente ritenuta una questione nuova), nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il motivo – che lamenta l’erronea valutazione in termini di "questione nuova", da parte del giudice di appello, dell’eccezione di nullità della notificazione della comparsa di risposta in rimo grado effettuata via fax dalla Banca popolare – è infondato.

Del tutto correttamente (e del tutto condivisibilmente) la corte barese ha osservato come, in prime cure, la doglianza de qua fosse stata rappresentata dinanzi al tribunale dauno al solo fine di invocare (peraltro erroneamente, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2007, dichiarativa della illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 13, comma 2 nella parte in cui consentiva di ricondurre a meri vizi di notifica di un atto processuale il grave effetto della ficta confessio, "secondo una regola in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano") l’esistenza di una ficta confessio da parte del convenuto, e non già ad inficiare la validità dell’intero giudizio – eccezione, quest’ultima, formulata soltanto in sede di comparsa conclusionale e perciò solo tardiva.

Il decisum del giudice di appello è dunque conforme a diritto, e si sottrae, pertanto, alla censura in esame – non senza considerare, ancora, che l’atto processuale del quale si lamenta ancor oggi l’invalidità aveva comunque raggiunto i suoi effetti, essendo state puntualmente svolte, da parte del difensore dell’odierna ricorrente, tutte le necessarie difese nel corso del giudizio di primo grado.

Con il settimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. in relazione agli artt. 214, 215, 216 e 211 c.p.c..

Il motivo – al di là dei non lievi profili di inammissibilità che esso presenta, per non essere stato indicato alcun riferimento alle fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. astrattamente riconducibili alla violazione lamentata – non ha giuridico fondamento.

Il giudice territoriale ha fatto buongoverno dei principi affermati, in subiecta materia, da questa corte regolatrice (Cass. 18748/2004), a mente dei quali la parte che abbia, anche tacitamente (oltre che, nella specie, reiteratamente e diacronicamente), riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione.

A tale principio (che si pone in ideale linea di continuità con il più generale dictum di cui a Cass. 25047 del 2009) il collegio intende dare senz’altro continuità.

Con l’ottavo motivo, si denuncia motivazione apparente circa un punto decisivo della controversia attinente il richiesto annullamento per errore del contratto.

La doglianza è inammissibile, poichè, pur apparentemente volta a censurare un decisivo difetto di motivazione della sentenza impugnata, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. La ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, indugia piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale – nella parte in cui questa ha motivatamente ritenuto che, sul punto, non vi fosse alcuna prova nè della falsa rappresentazione della realtà nè della riconoscibilità dell’errore da parte della scaltra investitrice -, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd.

legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

In particolare, poi, quanto alìinterpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto della convenzione negoziale per la quale è processo, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice va nuovamente riaffermato che, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore agli artt. 1362 ss.

c.c.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

Con il nono e decimo motivo, si denunciano, rispettivamente, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia circa una domanda di nullità ritualmente avanzata e, in subordine, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura è del tutto infondata.

La corte territoriale (ff. 5-6 dell’impugnata sentenza) ha motivatamente e condivisibilmente escluso ogni profilo di nullità delle vicende negoziali ancor oggi oggetto di giudizio, richiamando, in proposito, i principi di cui a Cass. ss.uu. 26724/2007 (che, come è noto, riconduce la nullità in subiecta materia esclusivamente a fatti integranti violazione di norme inderogabili di validità e non anche di diverse regulae iuris di comportamento), mentre la doglianza in ordine all’indeterminatezza e/o indeterminabilità del prezzo dei titoli è smentita per tabulas (come osserva correttamente la contro ricorrente difesa al folio 22 del controricorso) dall’avere l’oggetto della negoziazione un prezzo di mercato agevolmente ricavabile dai listini di borsa – così dovendosi ritenere integrata, in parte qua, la motivazione della sentenza oggi impugnata.

Con l’undicesimo e dodicesimo motivo, si denunciano, rispettivamente, error in procedendo, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia circa una domanda di nullità ritualmente avanzata e, in subordine, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Entrambi i motivi sono privi di pregio.

La domanda di nullità per pretesa "inesistenza o difformità dell’oggetto" conseguente alla violazione dei doveri informativi dell’intermediario è stata correttamente rigettata in sede di merito dal giudice territoriale con puntuale richiamo (come già osservato nel corso dell’esame dei due motivi che prededono) alla sentenza 26724/07 di questa corte regolatrice, non integrando quella violazione alcuna ragione di nullità negoziale.

La sentenza va, pertanto, anche sul punto, integralmente confermata.

Con il tredicesimo e quattordicesimo motivo, si lamenta error in procedendo comportante nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4; violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c..

Le doglianze, perfettamente speculari e come tali suscettibili di congiunta valutazione, lamentano – non del tutto comprensibilmente – la pretesa violazione di un giudicato interno formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado con riguardo alla lamentata nullità della negoziazione per vizi inerenti all’oggetto del contratto.

Esse risultano del tutto prive di pregio.

Nell’appellare la sentenza di prime cure, l’istituto di credito oggi resistente aveva correttamente censurato il relativo decisum nella parte in cui aveva ritenuto nullo l’ordine di acquisto dei titoli da parte della S. per la mancata richiesta di verificazione della scrittura privata.

Avendo la corte territoriale riformato tale statuizione, in accoglimento del gravame, non è dato intendere il procedimento formativo del presunto giudicato interno, posto che, come si è avuto modo di ricordare in precedenza, nessuna nullità per assenza di prezzo era stata predicata nè, a più forte ragione, alcuna nullità si era mai verificata, avendo di converso la Banca Popolare provato la piena validità delle convenzioni d’acquisto quanto ai relativi elementi essenziali del prezzo e dell’oggetto.

Con il quindicesimo e sedicesimo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2691 c.c. in tema di onere della prova di eccezioni in senso stretto con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; motivazione insufficiente circa un punto decisivo della controversia.

I motivi, che lamentano un cattivo uso, da parte della corte territoriale, delle regole dettate in tema di riparto dell’onere probatorio, sono privi di pregio.

La motivazione del giudice di merito, che si svolge alle pagine 7 e ss. dell’impugnata sentenza, appare, difatti, del tutto congrua e sicuramente rispettosa proprio di quei principi di cui si lamenta oggi la violazione, avendo, da un canto, la banca fornito la prova per quanto di sua competenza della insussistenza di una sua responsabilità, e non avendo di converso l’investitrice concretamente dimostrato, sotto il profilo dell’an e del quantum, l’esistenza e l’entità della condotta colpevole generatrice di evento di danno ingiusto (a meno di non voler identificare, in ogni vicenda di investimenti anche ad alto rischio, nell’intermediario finanziario una sorta di assicuratore tout court del rischio stesso, ruolo indennitario al cui riconoscimento, in definitiva, mostra di anelare l’odierna ricorrente).

Con il diciassettesimo e si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2055 e 1294 c.c. nonchè del principio generale circa la solidarietà delle obbligazioni in tema di onere della prova di eccezioni in senso stretto con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3;

motivazione insufficiente circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo – che lamenta la erronea qualificazione in termini di sussidiarietà della responsabilità dell’intermediario finanziario e dell’emittente – è privo di pregio, mancando, in radice, l’indispensabile presupposto fattuale idoneo a fondarne la eventuale esattezza, e cioè l’esistenza di una (cor)responsabilità (esclusa tout court dalla corte di merito) della banca oggi ricorrente, onde le considerazioni svolte in sentenza sul tema della sussidiarietà/solidarietà del vincolo di responsabilità intercorrente tra intermediario ed emittente devono ritenersi esplicitate ad abundantiam, senza alcuna reale incidenza sulla ratio decidendi.

Al rigetto del motivo ora esaminato consegue l’assorbimento del successivo diciottesimo motivo, che sviluppa il proprio iter argomentativo sul tema della causalità civile in relazione all'(inesistente) presupposto di una corresponsabilità solidale della banca.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 27-02-2013, n. 9284

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 03/08/2012, il Tribunale di Bari confermava l’ordinanza con la quale, in data 09/07/2012, il giudice per le indagini preliminari del tribunale della medesima città aveva applicato a C.G.A. la misura della custodia cautelare in carcere relativamente ai reati di cui ai capi A (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) ed N (art. 73 D.P.R. cit. per avere detenuto quattro Kg di cocaina).

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

2.1. violazione dell’art. 74 cit. D.P.R.: sostiene il ricorrente che l’accusa si fonda solo sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia A..

Infatti, dalla intercettazioni trascritte non emergeva alcun elemento rilevatore della consapevolezza dell’indagato circa l’attività criminosa svolta dall’ A.: invero, esso ricorrente non aveva autorizzato costui ad accedere alla masseria dove era stata rinvenuta la droga.

Il ricorrente, poi, sostiene che non erano emersi elementi dai quali evincere un contributo causale orientato al rafforzamento del vincolo sociale.;

2.2. violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. per avere il tribunale ritenuto l’attualità del pericolo di reiterazione dei reati, non tenendo, però, conto che i fatti risalgono al (OMISSIS), sicchè non vi era alcun pericolo nè di reiterazione, nè di inquinamento probatorio nè di fuga.

Motivi della decisione

1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: il Tribunale, confermando l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto che il ricorrente "assicurava stabilmente all’associazione la disponibilità della sua abitazione (la masseria di famiglia) per occultare i grossi carichi di stupefacente importati dall’estero in attesa dello smistamento sulle varie piazze di spaccio".

La suddetta conclusione è stata motivata con un amplissimo richiamo ad un compendio probatorio univoco, concludente ed individualizzante nei confronti del ricorrente (intercettazioni telefoniche;

rinvenimento nella masseria di famiglia del ricorrente di oltre Kg 5 di cocaina; dichiarazioni dell’ A..

Il tribunale si è fatto anche carico della doglianza secondo la quale il ricorrente non aveva la consapevolezza di far parte di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, ma, con amplissima motivazione, ha confutato la suddetta tesi difensiva (cfr pag. 9-10).

In questa sede, il ricorrente ha nuovamente contestato la sua partecipazione all’associazione.

Al che deve replicarsi che la censura è meramente reiterativa di quella già dedotta davanti al tribunale ma da questo confutata in modo del tutto logico, congruo ed aderente non solo agli elementi fattuali ma anche alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità: il che rende la doglianza manifestamente infondata e, quindi, inammissibile dovendosi ritenerla un modo surrettizio di introdurre in sede di legittimità una nuova ed alternativa questione di merito.

2. violazione dell’art. 274 cod. proc. pen.: il tribunale ha osservato che il tempo trascorso non era dirimente al fine di escludere il pericolo di recidiva, sia alla luce dell’estrema gravità dei fatti sia alla stregua della negativa personalità dell’indagato desumibile dalla sua condotta.

La motivazione è coerente e logica rispetto agli evidenziati elementi fattuali, sicchè – vertendosi nell’ambito di una valutazione prognostica di stretto merito ed essendo congruamente motivata – la doglianza dedotta dal ricorrente va rigettata con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.