Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-12-2010) 27-01-2011, n. 3062

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.M. e F.H., assolte dai reati di ingiuria e minacce in danno di K.B., venivano condannate dal Giudice di pace di Lanciano, con sentenza emessa in data 30 novembre 2009 per il delitto di lesioni volontarie lievi in danno della stessa.

Con due ricorsi per cassazione identici F.M. e F.H. deducevano che la querela era stata rimessa e che la sentenza impugnata era priva di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche.

Effettivamente, come risulta da copia del verbale, allegato al ricorso, redatto dinanzi alla Sezione di polizia giudiziaria della guardia di finanza presso la Procura della Repubblica di Lanciano il 5 febbraio 2010, K.B. ha dichiarato di rimettere la querela sorta contro F.M. e F.H., e queste ultime hanno dichiarato di accettare la remissione. Nulla di specifico hanno stabilito le parti in ordine alle spese del procedimento.

Il reato per cui vi è stata condanna è perseguibile a querela di parte.

La remissione espressa, seguita da rituale accettazione della parte lesa, estingue, pertanto, il reato, ai sensi dell’art. 152 c.p..

Non ricorrono i presupposti per una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tenuto conto di quanto emerge a carico delle due ricorrenti dalla sentenza impugnata.

Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata per essere il reato estinto per remissione della querela.

Le spese vanno poste, come per legge, a carico delle due querelate, non essendovi diverse pattuizioni tra le parti.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione della querela;

Condanna ciascuna ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 260 Carenza di interesse sopravvenuta Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione n. 19 del 22 aprile 1999, con la quale il Dirigente dell’Ispettorato provinciale agricoltura (IPA) di Lecce ha annullato parzialmente la deliberazione n. 4902 del 21 luglio1994, disponendo il recupero del premio (c.d. "di primo insediamento") di Lire 13.354.800, maggiorato degli interessi legali, concesso ai ricorrenti, in qualità di giovani agricoltori, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CEE 797/85.

Dopo aver premesso che il provvedimento impugnato si baserebbe su un presupposto errato (id est, il mancato mantenimento dei requisiti previsti per la concessione del premio per un periodo non inferiore a cinque anni), i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

1. Violazione ed errata applicazione dell”art. 7 Reg. CEE del 12 marzo 1985 n. 797. Violazione ed errata applicazione art. 9 del D.M. 12.09.1985. Violazione del generale principio di legalità. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere;

2. Violazione dell’art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere;

3. Incompetenza del dirigente ad emanare l’atto;

4. Violazione art. 3, comma 4, l. 241/90.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, contestando la fondatezza del proposto gravame e chiedendone pertanto la reiezione.

Con nota depositata in data 19 novembre 2010, il difensore dei ricorrenti ha depositato copia della sentenza n. 403/2009, con la quale la Corte d’Appello di Lecce, nel respingere il gravame, ha confermato la reiezione della domanda di accertamento negativo (dell’obbligo di restituzione) proposta dai ricorrenti nei confronti della Regione Puglia. Il difensore, dichiarando che i suoi assistiti starebbero provvedendo al pagamento rateale delle somme richieste dalla Regione Puglia, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata posta in decisione.

Osserva il Collegio che, nell’ambito del processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere costituisce un’ipotesi tipica di improcedibilità del ricorso, che trova espresso riconoscimento nel diritto positivo agli artt. 23 comma 7 e 27 n. 2 della L. n. 1034/1971 e s.m.i. ed ora all’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo ("Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere").

Per costante giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere è configurabile solo quando, prima della definizione del processo, sia intervenuta una nuova statuizione della p.a. che soddisfi integralmente l’interesse azionato dal ricorrente, attraverso un "atto nuovo a contenuto definitivamente realizzativo di un risultato non inferiore per il ricorrente a quello ritraibile dal giudicato" (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 novembre 2001 n. 5896).

Orbene, nel caso di specie, dal momento che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dal difensore dei ricorrenti si fonda sulla considerazione che questi ultimi starebbero provvedendo alla restituzione alla Regione Puglia di quanto dovuto, sulla base di un provvedimento emesso da un giudice appartenente ad altro plesso giurisdizionale, il Collegio ritiene, a prescindere da ogni valutazione sulla giurisdizione del giudice amministrativo nella fattispecie de qua, che la predetta dichiarazione debba più propriamente essere intesa come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Stante quanto sopra esposto, il ricorso indicato in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In relazione alla natura ed alla peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-02-2011, n. 142

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Serit Sicilia s.p.a.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che:

– la Meridiano S.p.A. impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso, promosso in primo grado dall’odierna appellante, onde ottenere l’annullamento:

a) dell’atto di diniego (prot. n. 25035/2010 del 10 maggio 2010) emesso dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Agrigento, in risposta alla istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento n. 29120100001332535, n. 29120070017121663, n. 29120070019643276, n. 29120080038787212, n. 29120080036787207, presentata dalla società ricorrente il 31 marzo 2010 al predetto Ufficio delle Entrate, e b) del silenzio serbato dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale per la Sicilia e dell’Agenzia delle entrate – Ufficio di Agrigento, in relazione all’istanza di riesame in autotutela presentata dalla Meridiano S.p.A. il 24 dicembre 2009 (n. prot. 2009079788, n. progressivo 2009018536) per l’annullamento o la revoca, limitatamente alla contestazione della indetraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto delle auto c.d. "dimostrative", degli avvisi di accertamento n. RJ003AA00785/2006, anno d’imposta 2001 e l’avviso di accertamento n. RJ003AA00852/2006, anno d’imposta 2002;

che l’appello interposto dalla Meridiano S.p.A. è affidato alle seguenti censure:

– sussiste, diversamente da quanto opinato dal T.A.R., la giurisdizione del giudice amministrativo;

– quand’anche fosse corretta la declinatoria, la sentenza meriterebbe comunque di esser riformata nella parte in cui non ha fatto corretta applicazione del comma 2 dell’art. 59 della L. n. 69/2009;

che, inoltre, l’appellante ha riproposto le censure di merito formulate in primo grado;

Considerato che, atteso quanto sopra riferito, le pretese fatte valere in giudizio dalla Meridiano S.p.A. non sono unicamente rivolte a rimuovere un silenzio della pubblica amministrazione, ma vertono anche su differenti questioni di merito;

che, pertanto, non può seguirsi il rito in camera di consiglio di cui all’art. 87 del codice del processo amministrativo;

che, invece, ai sensi dell’art. 32 del predetto codice, qualora le azioni cumulate in un medesimo giudizio siano soggette a riti diversi, allora deve applicarsi quello ordinario;

che, a norma del citato art. 87, comma 1, del codice del processo amministrativo, l’osservanza della regola della pubblicità dell’udienza è prescritta a pena di nullità;

che, pertanto, si impone la trattazione del processo in udienza pubblica.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, dispone che il processo instaurato con il ricorso emarginato sia trattato nell’udienza pubblica del 18 maggio 2011, ore di rito.

La comunicazione della presente ordinanza ha valore di avviso ai sensi dell’art. 71 del Codice del processo amministrativo. Ogni altra decisione sul rito e sul merito del ricorso, nonché sul regolamento delle spese processuali del giudizio, è riservata alla pronuncia definitiva.

Ordina che la segreteria dia esecuzione alla presente ordinanza, comunicandola alle parti costituite.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2011, con l’intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2011.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11318 Vendita forzata

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Svolgimento del processo

1.1. Nel corso dell’espropriazione immobiliare n. 492/02 r.g.e. del Tribunale di Cagliari, in danno di M.L. e ad istanza del Banco di Sardegna spa, uno dei beni staggiti fu aggiudicato per Euro 12.600,00 a O.G. in data 5.10.07 dinanzi al notaio delegato, con successiva pronuncia in data 20.1.08 del decreto di trasferimento, regolarmente trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari;

1.2. l’esecutato – dolendosi dell’omesso esame della sua precedente istanza di sospensione ai sensi dell’art. 586 cod. proc. civ. – impugnò peraltro, con ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato il 10.3.08, detto decreto, chiedendo tra l’altro la sospensione dell’efficacia esecutiva di quello: all’esito della relativa fase sommaria tale ultima richiesta fu accolta (ord. 22.5.08) e fu disposta la prosecuzione della trattazione della causa nel merito, nel cui corso fu rinnovata la perizia di stima del bene;

1.3. a seguito dell’incremento del valore stimato (Euro 137.000, rispetto al prezzo di aggiudicazione di Euro 12.600) e di altre difficoltà connesse all’identificazione catastale del bene, tanto il debitore che il creditore procedente chiesero la revoca del decreto di trasferimento ed il giudice dell’esecuzione accolse, con ordinanza dep. il 9.1.09, tale ultima istanza, al contempo revocando l’aggiudicazione, ma sospendendo l’efficacia del provvedimento stesso fino alla decorrenza dei termini per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi e disponendo per la successiva convocazione del C.T.U. a chiarimenti.

2. Avverso tale ordinanza, notif. il 23.1.09, propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, l’ O., mentre resiste con controricorso, illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. il solo M..
Motivi della decisione

3. Il ricorrente formula due motivi e precisamente:

3.1. con un primo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 586 cod. proc. civ., argomenta per l’intangibilità del decreto di trasferimento e per l’illegittimità ed abnormità della sua revoca, concludendo con il seguente quesito di diritto:

"’emissione del decreto di trasferimento della proprietà in favore dell’aggiudicatario è atto conclusivo del procedimento di esecuzione immobiliare, che prelude sic, quindi, lo spoglio del giudice dalla causa della cui direzione era stato preposto?";

3.2. con un secondo motivo, rubricato "di violazione dell’art. 617 cod. proc. civ.", lamenta la tardività delle doglianze di controparte, per violazione del termine perentorio di cinque giorni (applicabile a suo dire per essere stata disposta per la prima volta la vendita in data 3 luglio 2003) e conclude con il seguente quesito di diritto: "il decreto di trasferimento della proprietà può essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.?". 4. Dal canto suo, il controricorrente argomenta per l’inammissibilità del ricorso, sia per la natura non decisoria del provvedimento impugnato, sia per la violazione del principio di autosufficienza e per vizio di formulazione dei quesiti; ma non manca di contestare anche nel merito le avverse doglianze, sia sostenendo la piena revocabilità del decreto di trasferimento, sia escludendo che l’impugnata ordinanza di revoca, resa in autotutela dal giudice dell’esecuzione, costituisse l’epilogo di una opposizione agli atti esecutivi.

5. Il ricorso è inammissibile:

5.1. è impugnato infatti con ricorso straordinario per cassazione direttamente un provvedimento del giudice dell’esecuzione, con cui è stata disposta la revoca di una precedente aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento, pronunciata in concomitanza della fase di merito di una opposizione agli atti esecutivi ma, con tutta evidenza e stando al tenore letterale del provvedimento, in estrinsecazione del potere di revoca degli atti precedentemente adottati dal giudice, tanto che la stessa opposizione proseguiva con la chiamata del c.t.u. a chiarimenti: si tratta – in definitiva – di un atto della stessa natura di quello cui accede revocandolo e deve pertanto essere soggetto agli stessi rimedi per quest’ultimo previsti;

5.2. infatti, in primo luogo il potere del giudice dell’esecuzione di revoca dei propri provvedimenti concorre sempre con la possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi, pur essendo soggetti entrambi a limiti temporali loro propri (per tutte, v. Cass. 9 agosto 2007, n. 17460): la cui violazione va fatta valere coi rimedi ordinariamente previsti avverso gli atti del processo esecutivo;

5.3. in secondo luogo, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono normalmente privi di natura decisoria e revocabili o modificabili da parte dello stesso giudice, in quanto generalmente assunti, ai sensi dell’art. 487 cod. proc. civ., comma 1, con ordinanza: costituiscono anch’essi espressione del potere di direzione del processo e, in quanto diversamente regolanti quanto già disciplinato dal provvedimento precedentemente adottato, sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi (giurisprudenza consolidata; tra le ultime, v. Cass., ord. 15 maggio 2008, n. 12275 o Cass. 17 luglio 2009, n. 16731);

5.4. del resto, per insegnamento ormai consolidato, il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato indicato dall’art. 586 cod. proc. civ., costituisce un atto del procedimento esecutivo, il quale, assolvendo la funzione di convertire in danaro l’immobile pignorato e venduto, è soggetto alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata dall’art. 617 cod. proc. civ. e non al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 dello stesso codice, nè a quello ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 14 luglio 1993, n. 7755; Cass. 12 novembre 1998, n. 11430; Cass., ord. 11 gennaio 2007, n. 371; Cass. 29 novembre 2010, n. 24142).

6. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, reso sotto forma di ordinanza benchè in concomitanza della fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi, andava reso oggetto di una opposizione agli atti esecutivi e non del ricorso straordinario per cassazione; e tanto esime dal rilievo della manifesta inammissibilità dei quesiti, sia per gli evidenti vizi di formulazione in rapporto all’elaborazione sul punto operata dalla giurisprudenza di questa Corte (per la genericità delle tesi esposte e la conseguente inidoneità delle eventuali risposte a fornire una regula iuris valevole per una serie potenzialmente indeterminata di fattispecie successive), sia per la manifesta infondatezza della tesi dell’intangibilità sic et simpliciter del decreto di trasferimento.

7. In definitiva, il presente ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna G. O. al pagamento, in favore di M.L., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.