T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 25-03-2011, n. 2675 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la direzione V Tronco – Roma di A.P.L. s.p.a. indiceva una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, c.d. Codice degli appalti (in seguito: il Codice), per l’appalto della "Fornitura triennale di gasolio da riscaldamento e da autotrazione presso i siti dislocati sulle competenze della Direzione V Tronco – Roma", da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

Con riferimento specifico alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art. 38 del d.lgs n. 163/06, al punto 3.1.3.a) del disciplinare di gara veniva stabilito l’obbligo per i concorrenti, a pena di esclusione, di presentare con la domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, debitamente compilata e firmata, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente attesti, anche ai sensi dell’art. 38 comma 2 del Codice degli appalti, "l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 38 comma 1 del Codice, come modificato dal d.lgs n. 113/2007, indicando comunque tutte le eventuali condanne, anche quelle per le quali abbia beneficiato delle non menzione".

La stessa disposizione del disciplinare conteneva altresì la seguente Avvertenza per i concorrenti: "il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei propri confronti, competendo esclusivamente all’organo preposto della Stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione alla procedura di gara. In particolare il dichiarante dovrà indicare le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, le sentenze passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., eventuali provvedimenti di riabilitazione, eventuali estinzioni del reato. Al fine di agevolare la predisposizione della dichiarazione relativa ai soli punti b) e c) dell’art. 38 comma 1 del Codice, si fa espresso rimando al facsimile facente parte della documentazione di gara".

Nel facsimile della dichiarazione sostitutiva predisposto da Autostrade si precisava che "in ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono nel casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all’appalto. Più specificamente dovrà indicare: le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione; le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; eventuali provvedimenti di riabilitazione; eventuale estinzione del reato".

La ditta R. s.p.a., azienda operante nel settore, invitata a prendere parte alla gara, provvedeva a presentare la propria offerta economica, unitamente alla ulteriore documentazione amministrativa richiesta. Inoltre, come disposto dall’apposito disciplinare di gara, la R. s.p.a. si impegnava a stipulare apposita polizza fideiussoria (n. 1792878, emessa da COFACE ASS.NI S.P.A. il 15.7.2008) a garanzia dell’offerta presentata.

L’appalto veniva aggiudicato provvisoriamente all’impresa R. s.p.a..

Nell’espletamento degli accertamenti propedeutici all’aggiudicazione definitiva, Autostrade acquisiva d’ufficio il certificato integrale del Casellario giudiziale del sig. F. R., Amministratore delegato dell’impresa risultata aggiudicataria provvisoria della gara.

Dal raffronto del certificato integrale con le affermazioni rese dal dichiarante in sede di autocertificazione, con riguardo a quelle sulla inesistenza di condanne penali passate in giudicato emesse nei suoi confronti, emergevano talune difformità, essendo risultato che il sig. R. aveva riportato una sentenza definitiva di condanna della Pretura di Leonessa per lesioni colpose gravi ai sensi dell’art. 590, secondo comma, c.p.p.

La stazione appaltante, con lettera del 19 giugno 2009, informava quindi la ditta R. che "Dall’acquisizione dei casellari integrali dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) d.lgs 163/2006, sono emerse, relativamente al sig. F. R., nella sua qualità di Amministratore Delegato, evidenti difformità rispetto alle dichiarazioni rese in sede di gara", che "le suddette difformità sono tali da impedire di addivenire all’aggiudicazione definitiva" e la stazione appaltante avrebbe proceduto "agli adempimenti prescritti dalla vigente normativa, ivi comprese le dovute comunicazioni alle competenti Autorità".

Inoltre, con lettera raccomandata in pari data, la Committente richiedeva l’escussione della polizza fideiussoria per l’importo totale di euro 24.000,00.

Successivamente la società Autostrade, con provvedimento del 22 luglio 2009, comunicato in pari data alla ricorrente, provvedeva ad annullare la gara de qua, non essendo addivenuta all’aggiudicazione definitiva nei confronti dei primi tre classificati e non avendo ritenuto conveniente il ribasso offerto dal quarto concorrente classificato.

Con il ricorso in epigrafe la ditta R. ha impugnato il provvedimento di esclusione dall’aggiudicazione definitiva nonché tutti gli atti di gara presupposti, connessi e conseguenti, in quanto lesivi della sua posizione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006; violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara; difetto di motivazione; violazione dei principi di buona fede e ragionevolezza; eccesso di potere; irrazionalità manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006.

Si costituiva in giudizio A.P.L. s.p.a. per resistere al ricorso e ne chiedeva il rigetto, siccome infondato nel merito.

Si costituiva altresì C.A., eccependo pregiudizialmente l’estinzione della garanzia emessa dalla Compagnia per decorso del termine e aderendo, nel merito, alle conclusioni della ricorrente.

Con ordinanza collegiale n. 5039/2009 del 29 ottobre 2009, la Sezione respingeva la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

All’udienza del 24 marzo 2011 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

Con il primo motivo l’odierna deducente, argomentando che l’art. 38, comma 2, del Codice, richiamato al punto 3.1.3. del disciplinare di gara, non impone l’esclusione automatica del concorrente che abbia reso false dichiarazioni alla stazione appaltante, ma subordina il provvedimento di esclusione all’accertamento della gravità dei reati commessi dai soggetti che rivestono posizioni di rappresentanza nell’impresa concorrente, lamenta l’illegittimità della propria esclusione dalla aggiudicazione definitiva della gara. E invero, poiché la norma in questione fa esplicito riferimento alla commissione di reati "gravi" in danno dello Stato e della Comunità che incidano sulla moralità professionale, ne consegue che la mancata o incompleta dichiarazione non può determinare ex se l’esclusione della concorrente dalla procedura, altrimenti il riferimento sarebbe superfluo e la disposizione inapplicabile. Pertanto ad integrare la fattispecie che porta alla non partecipazione alla gara della concorrente, non sarebbe sufficiente la sola mancata dichiarazione, essendo necessario indagare se il reato per il quale si è verificata la mancata dichiarazione incida effettivamente sul requisito di affidabilità morale richiesto dal Codice per essere destinatari dell’affidamento di una commessa pubblica.

Nel caso in esame, l’Amministratore delegato della R. s.p.a. era stato condannato nel lontano 1956 per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale e pertanto, a dire della ricorrente, trattandosi di reato non grave e oltretutto risalente nel tempo, ad esso non conseguirebbe automaticamente la mancanza di moralità professionale dell’impresa interessata e dunque l’esclusione. Né l’esclusione dell’impresa dalla gara di appalto potrebbe discendere dal fatto che il legale rappresentante avesse sottaciuto l’esistenza a proprio carico di un precedente penale, in tal modo rendendo una dichiarazione mendace, atteso che la stazione appaltante avrebbe dovuto in ogni caso valutare l’incidenza di quella vicenda sull’affidabilità dell’impresa con riferimento al tempo trascorso, all’elemento psicologico del reato, nonché all’oggetto specifico dell’appalto

L’assunto non può essere condiviso.

L’art. 38 del Codice prevede che i concorrenti, in sede di gara per l’affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, rendano la formale dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. n. 445/2000, comportante piena assunzione di responsabilità del dichiarante, nella quale siano indicate tutte le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, rientrando nella discrezionalità della stazione appaltante la valutazione in ordine all’incidenza del reato sull’affidabilità del concorrente.

Nella specie, parte ricorrente ha completamente trascurato di indicare nella autocertificazione l’esistenza di una sentenza di condanna.

In linea generale, deve ritenersi che la omessa dichiarazione da parte di una impresa concorrente in una gara di appalto per l’affidamento di lavori pubblici, nell’ambito della autocertificazione della esistenza di condanne a carico dei soggetti a ciò tenuti, si manifesta già come dichiarazione non veritiera, cui consegue necessariamente l’esclusione dalla gara (Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2010, n. 7581; id., 13 luglio 2010, n. 4520).

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che ciascuna società concorrente alle pubbliche gare è tenuta a dichiarare qualsiasi condanna a carico dei propri rappresentanti, a nulla rilevando il tipo di reato, la gravità, il tempo o eventuali provvedimenti nel frattempo intervenuti, non potendo il concorrente operare alcun filtro, omettendo alcune condanne sulla base di una selezione compiuta secondo propri criteri personali (Cons. Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5053; 27 giugno 2007, n. 3750; TAR Sardegna, 7 luglio 2006, n. 1433; Cons. Stato, Sez. IV, ordd. nn. 87/2010, 740/2009, 1566/2008).

Giova, altresì, sottolineare che l’emergenza penale riguardante il signor R., essendo relativa al reato di lesioni personali colpose, pur non esprimendo una intrinseca offensività degli interessi del soggetto pubblico che la normativa in materia di procedure di gara intende tutelare, era tuttavia tale da incidere in modo sostanziale quanto meno sul rapporto fiduciario che si doveva instaurare con la stessa P.A. (Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 2194/02); e in ogni caso, è pacifico il principio secondo cui la valutazione di incidenza o meno della fattispecie penale consumata sulla moralità professionale dell’impresa, appartiene esclusivamente all’amministrazione, rientrando nella sua discrezionalità ritenere o meno sussistente siffatta incidenza (Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4520; id., 11 maggio 2010, n. 2822; id., 22 febbraio 2007, n. 945).

Così, nel caso di specie, pur non valorizzando l’incisività di tale precedente penale sulla moralità professionale, l’amministrazione individuava come causa di esclusione, nell’ambito della disposizione del disciplinare di gara che non le lasciava peraltro alcuno spazio discrezionale, la falsità della dichiarazione, e tale falsità ha considerato incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante, sì da determinare l’estromissione dell’impresa dalla gara.

Ad escludere la falsità della dichiarazione resa dal sig. R., peraltro, non poteva valere la circostanza, invocata dalla ricorrente, che, nella specie, l’omessa menzione riguardasse una sentenza di condanna per un reato non grave e oltretutto risalente nel tempo, stante l’oggettiva contrarietà al vero della dichiarazione resa dall’interessato.

Correttamente pertanto la società Autostrade escludeva dalla gara de qua l’impresa R., per avere il suo Amministratore delegato omesso di dichiarare una sentenza di condanna definitiva a suo carico risultante dal certificato integrale del casellario giudiziale.

Alle superiori considerazioni di ordine generale va aggiunto, con specifico riguardo alla lex specialis di gara, che nel caso in esame l’obbligo di dichiarazione in parola era chiaramente previsto e puntualmente segnalato ai concorrenti nel disciplinare di gara, anche sotto forma di "avvertenza" posta nel facsimile della dichiarazione sostituiva (allegato al disciplinare medesimo), con la precisazione che "in ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono nel casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all’appalto…".

Pertanto – come già affermato dalla Sezione nell’ordinanza che definiva il giudizio cautelare, confermata dal Giudice di seconde cure, considerato che ai sensi del punto 3.13, lett. a) del disciplinare di gara – non impugnato dalla ricorrente – il concorrente era tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, "tutte le eventuali condanne, anche quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione", mentre spettava alla stazione appaltante valutarne la gravità con riferimento anche all’oggetto dell’appalto, l’omessa dichiarazione configura un’ipotesi di mendacio, che da sola giustifica il provvedimento di esclusione dalla gara (Cons, Stato, sez. IV, 1 ottobre 2007 n. 5053 e 27 giugno 2007 n. 3750; T.A.R. Lazio, sez. III ter, 17 febbraio 2009 n. 1541); e la stazione appaltante era tenuta a verificare il "rispetto delle clausole del bando che imponevano di indicare l’esistenza di condanne penali. E’ sufficiente appurare che la dichiarazione, per il suo oggettivo contenuto, non risulta conforme al parametro indicato dalla lex specialis di gara" (Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 2010, n. 1795; id., Sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9324) e pertanto a nulla rilevava il tipo di reato commesso, ma solo la violazione di una prescrizione imposta a pena di esclusione. Correttamente, pertanto, la stazione appaltante, una volta accertata la difformità tra la dichiarazione resa dal sig. R. e il certificato integrale del casellario giudiziario, provvedeva a escludere la ricorrente dalla aggiudicazione definitiva, essendo stata resa la dichiarazione mendace in espressa violazione anche della lex specialis di gara, con ciò integrando una autonoma causa di esclusione dalla gara.

Con il secondo motivo parte ricorrente censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge della missiva con cui la società Autostrade comunicava l’esclusione dall’appalto, deducendo che il riferimento al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 38 del d.lgs, in essa contenuto, sarebbe errato, mentre dal contesto letterale non si desumerebbe con esattezza quale norma sia stata violata.

L’assunto è infondato.

Nella lettera in questione si comunicava che, nel provvedere "alla verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs n. 163/2006 dichiarati in sede di offerta ex d.p.r. 445/2000. Dall’acquisizione dei casellari integrali dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) d.lgs 163/2006, sono emerse, relativamente al sig. F.R. nella sua qualità di Amministratore delegato, evidenti difformità rispetto alle dichiarazioni rese in sede di gara".

E’ pertanto agevole constatare che la comunicazione contestata, con il riferimento sia alla verifica dei requisiti di cui all’art. 38 cit., sia alle difformità emerse rispetto alle dichiarazioni rese in sede di gara, conteneva precisi elementi idonei a evidenziare la causa ostativa all’aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente.

Infine, con riguardo al provvedimento di escussione della cauzione prestata a garanzia dell’offerta, in difetto di impugnazione dello stesso, ogni questione o domanda in merito ad esso si appalesa inammissibile ed estranea all’oggetto del presente giudizio.

Per le suesposte argomentazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

– respinge il ricorso;

– compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, G.G. impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Milano del 10-01-2007, che aveva rigettato il ricorso, volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento. Resiste con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile per inadeguatezza dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Il ricorrente si limita a chiedere alla Suprema Corte che chiarisca se il Giudice possa negare la sussistenza dell’irragionevole durata del processo, fondandosi su non meglio precisati "carichi medi di lavoro", e se debba computare le fasi della procedura "provocate dall’imputato", nell’esercizio del proprio diritto di difesa. Si tratta dunque di un mero interrogativo circolare, una sorta di tautologia, senza riferimento alcuno alla concreta fattispecie (per tutte Cass. S.u., n. 26020, del 2008).

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-08-2011, n. 17435

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 24-9-1997 G.F. e P.P. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari – Sezione Distaccata di Alghero la STAP s.r.l. e, premesso di essere fin dal 1961 nel possesso "uti domini" dei terreni dell’ex tenuta (OMISSIS), compresi gli insistenti fabbricati siti a monte della strada (OMISSIS), formalmente di proprietà della convenuta, facendovi pascolare il loro gregge di circa 600 – 700 ovini, arandoli tutti gli anni con i loro trattori e seminandovi erbai di orzo, grano, avena ed erba medica, recintandoli in parte con rete metallica e provvedendo alla periodica riparazione della recinzione, chiedevano che tali fondi fossero dichiarati di loro comune proprietà per intervenuta usucapione.

La società convenuta restava contumace.

Il Tribunale adito con sentenza del 23-4-2001 dichiarava gli immobili predetti di proprietà degli attori per intervenuta usucapione.

Proposta impugnazione da parte della società STAP cui resistevano il G. ed il P. la Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari con sentenza del 12-9-2005, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda introdotta da questi ultimi con atto di citazione notificato il 24-9-1997.

Per la cassazione di tale sentenza il G. ed il P. hanno proposto un ricorso affidato a due motivi; la STAP s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 157, 243, 244, 245 e 253 c.p.c. nonchè motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, censurano la sentenza impugnata per aver ampliato la propria indagine valutando l’attendibilità dei testi pur in difetto di espressa censura da parte dell’appellante, che aveva impugnato la sentenza di primo grado sotto il diverso profilo della inammissibilità delle prove testimoniali ammesse con conseguente nullità dell’assunzione di tali prove.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, assumono che il giudice di appello, nella valutazione degli elementi di prova raccolti dal giudice di primo grado, ha formulato un giudizio di inattendibilità dei tre testi escussi in contrasto con la logica e con le leggi ed i canoni della razionalità che presiedono alla forma del ragionamento.

Con riferimento al teste M., i ricorrenti censurano la ritenuta inattendibilità delle sue dichiarazioni, motivata sulla base del fatto che questi, nato nel 1955, nel 1961 (anno in cui il G. ed il P. avevano iniziato a possedere "uti domini" i terreni per cui è causa), aveva soltanto sei anni, e dunque non sarebbe stato in grado di ricordare il compimento di semplici azioni quali quelle di coltivare e recintare i terreni e pascolare il gregge; al riguardo i ricorrenti sostengono che in realtà i ricordi presenti nella memoria a lungo termine hanno una durata fortemente superiore rispetto ai ricordi frutto della memoria a breve termine, e sono potenzialmente senza limiti.

Il G. ed il P. poi rilevano che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non "sufficientemente appagante la deposizione del teste P.G. per non aver quest’ultimo precisato le ragioni della conoscenza dei luoghi; in tal modo le dichiarazioni del suddetto teste erano state valutate sotto il profilo della attendibilità, laddove semmai si sarebbero dovute censurare le modalità di assunzione del teste da parte del giudice di primo grado, l’unico che avrebbe potuto e dovuto far precisare al testimone i motivi della conoscenza dei luoghi.

Infine i ricorrenti affermano, quanto al teste Sk., che aveva dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa per essere procuratore e direttore della Porto Conte s.p.a., ovvero la società che aveva rilevato i terreni per cui è causa nel 1967, che inspiegabilmente la sentenza impugnata ha sostenuto che la sua deposizione aveva suscitato perplessità, atteso che, qualora si fosse ritenuto che il teste avesse voluto confermare in pieno l’assunto degli appellati, se ne sarebbe dovuto dedurre che per quasi quindici anni (fino alla vendita), la proprietaria avrebbe consapevolmente tollerato che il G. ed il P. "disponessero dei suoi terreni come padroni"; invero non era dato comprendere in cosa consistessero tali perplessità ed a quale regola di logica rispondessero, considerato che la predetta deposizione era stata rilasciata da un soggetto che, per il ruolo che rivestiva nella menzionata società, era particolarmente qualificato ed assolutamente in grado di capire le conseguenze delle proprie dichiarazioni in sede di prova testimoniale.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Sotto un primo profilo si osserva che la Corte territoriale ha rilevato che la società appellante aveva censurato la sentenza di primo grado anche con riferimento alla inattendibilità dei testi (vedi pag. 8 della sentenza impugnata) e che i ricorrenti non hanno impugnato specificatamente tale statuizione; è comunque agevole osservare che il giudizio sulla attendibilità dei testi, così come la valutazione in genere delle risultanze delle prove, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale quindi, nell’esercitare questa prerogativa, non è certamente vincolato ad alcuna sollecitazione delle parti nell’attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, più attendibili.

Il giudice di appello, poi, nell’esaminare le deposizioni dei testi assunti, ha affermato, quanto al teste M., nato nel (OMISSIS), che costui non solo non aveva precisato le ragioni della conoscenza dei fatti sui quali veniva interrogato, ma aveva confermato, esprimendo comunque valutazioni giuridiche a lui inibite, la veridicità di fatti risalenti ad un tempo (ovvero l’anno 1961) in cui egli aveva appena sei anni, cosicchè era assai difficile ritenere che di essi conservasse il ricordo; fa sentenza impugnata ha aggiunto che ciò comprometteva la credibilità del suddetto teste, la cui frequentazione del luoghi, d’altra parte, non doveva essere stata così assidua, considerato che non era stato in grado di precisare le colture che, nel lungo periodo a cui la deposizione si riferiva, sarebbero state praticate nei terreni.

La Corte territoriale, inoltre, non ha ritenuto sufficientemente appagante la deposizione del teste P., il quale, oltre a non precisare le ragioni della conoscenza dei fatti riferiti, si era limitato a confermarne la veridicità in modo troppo generico e sbrigativo, e che mal si conciliava con il particolare rigore che deve contraddistinguere la prova dell’acquisto della proprietà per usucapione.

Quanto infine al teste Sc., che aveva dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto procuratore e direttore della società Porto Conte s.p.a. che aveva rilevato i terreni nel 1967, il giudice di appello ha evidenziato le perplessità che suscitava la sua deposizione, considerato che, se il teste avesse voluto confermare l’assunto del G. e del P., se ne sarebbe dovuto dedurre che per quasi quindici anni la proprietaria avrebbe consapevolmente tollerato, nella più totale indifferenza, che gli appellati disponessero dei suoi terreni come padroni; ha quindi ritenuto assai dubbio che il teste, dichiarando che il G. ed il P. vi facevano pascolare le loro greggi, che aravano i campi e vi coltivavano il foraggio, tutte attività neutre e compatibili anche con una mera detenzione dei fondi, avesse riconosciuto che i medesimi se ne servissero come se fosse propri, assoggettandoli ad un potere di fatto che si manifestasse in attività inequivocabilmente corrispondenti all’esercizio della proprietà; la sentenza impugnata ha quindi concluso che non era stata raggiunta la prova convincente e rigorosa del fatto che tali attività fossero state esercitate "animo domini" e non per concessione, anche precaria, del proprietario (disinteressato ad un uso diretto dei terreni per uso agricolo) e, dunque, nella consapevolezza e nell’accettazione dell’altrui dominio.

Orbene è agevole rilevare, alla luce di tali argomentazioni, che la Corte territoriale, nella valutazione della prova testimoniale assunta e nel giudizio sulla attendibilità dei testi, ha esercitato correttamente i poteri discrezionali devoluti al riguardo al giudice di merito, offrendo una adeguata e logica motivazione in proposito (anche con riferimento alla carenza in ogni caso del requisito soggettivo per l’acquisto della proprietà per usucapione costituito dall’"animus domini"), come tale incensurabile in questa sede, dove i ricorrenti invero tendono inammissibilmente a prospettare una valutazione delle risultanze della suddetta prova testimoniale ad essi più favorevole.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19308 Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, C.A. conveniva in giudizio Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, premesso di essere stato assunto dall’allora Ferrovie dello Stato con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi trasformato alla scadenza in rapporto a tempo indeterminato, chiedeva fosse accertato il proprio diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di formazione e lavoro, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali collettive che escludevano il periodo di formazione e lavoro nel computo nell’anzianità di servizio ai fini degli scatti di anzianità.

Si costituiva Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della pretesa avanzata in quanto infondata.

L’adito Giudice dichiarava la nullità delle richiamate clausole e, per l’effetto, condannava RFI S.p.A. al computo anzidetto ed alla corresponsione al ricorrente delle differenze retributive da ciò derivanti con gli accessori. La Corte d’appello di Genova, su impugnazione della soccombente società, in riforma della contestata decisione, rigettava le domande proposte con il ricorso introduttivo, ritenendo valide le clausole in questione in considerazione della sussistenza di una differenza sul piano fattuale e storico rilevante giuridicamente che giustificava una diversità di trattamento del periodo di formazione e lavoro rispetto a quello caratterizzante un rapporto lavorativo vero e proprio. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il lavoratore soccombente con un unico motivo.

Resiste R.F.I. S.p.A. con controricorso. Il Collegio autorizza la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Premesso che – contrariamente all’assunto della società – il ricorso risulta rispettoso delle previsioni dell’art 366 bis c.p.c. in ordine alla formulazione dei quesito di diritto (oag. 11 del ricorso) nonchè dell’art. 366 c.p.c., n. 4, essendo in esso esposte le ragioni per le quali si chiede la cassazione unitamente all’indicazione delle norme di diritto su cui esse si fondano, con l’unico motivo si denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito nella L. 863 del 1984 e dell’art. 12 disp. gen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe, a torto, negato la computabilità dell’anzianità derivante dal contratto di formazione e lavoro in quella utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di stipendio.

Così decidendo, infatti – secondo parte ricorrente – il Giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto validi gli Accordi Interconfederali e Collettivi, i quali, in aperto contrasto con quanto espressamente previsto dalla L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, prevedono che, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro non sia computato nell’anzianità di servizio al fine della maturazione degli scatti di anzianità.

La questione, oggetto in passato di decisioni contrastanti, ha trovato definitiva soluzione con la pronuncia n. 20074/2010 di questa Corte a S.U., la quale ha chiarito che "Il principio contenuto nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3 convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 1 secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione".

Applicando detto principio – da cui il Collegio non intende discostarsi- alla fattispecie concreta, il ricorso va accolto.

Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata e, non accorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversi va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda parte, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Il recente intervento della richiamata pronuncia delle S.U. in materia, induce a compensare interamente le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta con il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.