Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3429 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I bis, n. 12873/09 del 14.12.2009 (che non risulta notificata), è stato respinto il ricorso proposto dal signor M. S., appartenente al personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, avverso la propria esclusione dalla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, finalizzata alla copertura di posti tramite stabilizzazione del personale volontario nel predetto Corpo (procedura, nel caso di specie avviata con decreto n. 3747 del 27.8.2007 del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione centrale per gli Affari Generali. Area I).

– La contestata esclusione – disposta con D.M. n. 4311 del 23.9.2008 – risultava effettuata per deficit uditivo, consistente in "ipoacusia bilaterale percettiva…per frequenze medio alte, accertata all’esame audiometrico".

– In rapporto a quanto sopra, nella citata sentenza si forniva riscontro di verificazioni effettuate presso il Dipartimento militare di medicina legale – Commissione Medica Ospedaliera 2^ di Messina (verbale n. 53 del 10.3.2009, in cui l’appellante veniva giudicato idoneo) e presso la Commissione Medica istituita con D.M. 4778/A3/6104Q del 25.10.2007, incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari disposti dai Tribunali Amministrativi Regionali, nei confronti dei candidati ricorrenti avverso l’esclusione per inidoneità psicofisica o attitudinale nelle procedure per l’accesso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (verbale n. 21 del 9.9.2009, in cui veniva confermata la non idoneità).

In base a quest’ultima verifica – effettuata in rapporto ai requisiti attitudinali di cui al D.M. n. 78 in data 11.3.2008 – il ricorso proposto dall’interessato veniva respinto, tenuto conto del fatto che i requisiti prescritti dal citato D.M. n. 78/2008 non sarebbero "ontologicamente e funzionalmente sovrapponibili alla verifica prevista dal D.M. n. 76/2004, per l’iscrizione nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante, da un lato, la diversità dei criteri di selezione/accesso, dall’altro, il maggior rigore con il quale l’Amministrazione è giusto che vagli le caratteristiche del candidato, ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e sicuramente più impegnativo".

Nella medesima sentenza si sottolineava, peraltro, come il sindacato del giudice amministrativo, in ordine a valutazioni scientifiche a carattere medicolegale dovesse arrestarsi, in assenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, emergenti nelle valutazioni stesse. Non infondatamente, inoltre, la medesima Amministrazione avrebbe fatto applicazione del D.M. n. 78/2008, successivo alla pubblicazione del bando di selezione (decreto n. 3747 del 27.8.2007), essendo stata data attuazione col predetto D.M. al D.Lgs. 13.10.2005, n. 217, con intervenuta abrogazione della precedente normativa ( D.M. n. 228 del 3.5.1993, richiamato nel bando, che avrebbe però effettuato sul punto un rinvio di tipo dinamico alla normativa, vigente al momento degli accertamenti sanitari da effettuare).

– Avverso la predetta sentenza, in sede di appello venivano prospettate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con particolare riguardo alle seguenti ravvisate ragioni di illegittimità del giudizio espresso dall’Amministrazione:

a) risultati disomogenei degli accertamenti compiuti dagli organi sanitari, come attestato nei già ricordati verbali n. 53 del 10.3.2009 della Commissione Medica Ospedaliera di Messina e n. 21 del 9.9.2009 della Commissione Medica ex D.M. 4778/2007 di Roma (il primo attestante l’idoneità fisica alla stabilizzazione dell’attuale appellante, anche sul piano audiometrico, il secondo negativo in rapporto al medesimo esame), con ulteriore conferma dell’idoneità come vigile del fuoco volontario, attestata con verbale n. 1237 del 6.11.2008 della Commissione Medica Ospedaliera di Palermo;

b) possibilità che gli esiti negativi di alcuni accertamenti fossero stati determinati da circostanze contingenti e non da patologie dell’interessato (viaggio in aereo e treno per Roma, prolungato utilizzo, nella medesima circostanza, di apparecchio riproduttore di musica MP3);

c) incongruenza insita nella preclusa stabilizzazione di un soggetto, ritenuto idoneo al servizio come volontario per circa 20 anni;

d) illegittima applicazione – in occasione di entrambi gli accertamenti conclusi con esito negativo – del D.M. 11.3.2008, n. 78, mentre il bando rinviava, per la verifica dei requisiti di idoneità fisica, al D.M.3.5.1993, n. 228;

e) omessa pronuncia o difetto di motivazione della sentenza sulle diverse questioni prospettate.

L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, ribadiva la correttezza degli accertamenti diagnostici seguiti, nonché la ragionevole previsione di una selezione più rigorosa – per quanto riguarda i requisiti fisici e psicoattitudinali – per il personale da immettere nei ruoli dei vigili del fuoco, rispetto al personale volontario, impiegato solo saltuariamente; in base al principio "tempus regit actum", inoltre, i parametri utilizzabili al momento delle visite mediche non avrebbero potuto essere che quelli di cui al D.M. n. 78/2008, dopo l’intervenuta abrogazione, col medesimo, del precedente D.M. n. 228/1993 (mentre per il personale volontario detti parametri risultano contenuti nel D.P.R. 6.2.2004, n. 76).

Premesso quanto sopra, deve essere in primo luogo esclusa la rilevanza delle prospettazioni difensive di cui al precedente punto e), non rilevando in sede di appello censure di omessa pronuncia o difetto di motivazione della sentenza appellata, in quanto l’effetto devolutivo, tipico del secondo grado di giudizio, consente al Giudice di valutare nuovamente ogni domanda riproposta, modificando o integrando la motivazione ove necessario (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, 20.12.2005, n. 7201; Cons. St., sez. V, 13.2.2009, n. 824 e 19.11.2009, n. 7259; Cons. St., sez. VI, 25.9.2009, n. 5797). A diverse conclusioni, invece, il Collegio ritiene di dover pervenire per le altre argomentazioni difensive, con particolare riguardo alla disciplina applicabile al concorso di cui trattasi, in base al relativo bando.

Per quanto riguarda la correttezza degli accertamenti diagnostici, nei termini di cui ai precedenti punti a) e b), si può convenire che gli stessi – censurabili solo per errore di fatto, irragionevolezza o contraddittorietà – presentano elementi di discordanza, essendosi pronunciati in modo opposto gli organi ai quali prima il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia e poi (dopo regolamento di competenza) quello per il Lazio avevano affidato la verifica del giudizio impugnato.

Analoghe perplessità suscita la previsione (contestata al precedente punto c) di requisiti fisici differenziati per il personale volontario rispetto a quello stabilizzato dei vigili del fuoco, quanto meno sotto profili – come quelli auditivi – che sembrano legati a fattori di sicurezza, per il corretto espletamento del servizio o per la salvaguardia dello stesso lavoratore in situazioni di emergenza: fattori, quelli appena indicati, che non possono ricevere tutela differenziata, in rapporto a funzioni diverse solo per il carattere continuo o discontinuo del relativo esercizio, ma non anche per le condizioni di lavoro e per i connessi rischi.

In rapporto alle considerazioni sopra svolte (che potrebbero condurre a nuova C.T.U., ovvero a valutazione di conformità delle normative sopra indicate – e delle relative disposizioni legislative di riferimento – ai principi costituzionali e comunitari), acquistano tuttavia carattere assorbente, ad avviso del Collegio, le considerazioni di cui al precedente punto d), considerazioni che il Collegio stesso ritiene condivisibili.

Nell’art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso, emanato il 27.8.2007, sono infatti prescritti, fra i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, "i requisiti psicofisici e attitudinali di cui al decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni".

Ad avviso del Collegio, attraverso tale dicitura venivano richiamate – con rinvio non dinamico, ma recettizio – le disposizioni vigenti alla data di emanazione del bando stesso, non potendosi ammettere che un bando di concorso non indicasse in modo certo i criteri di ammissione alla procedura selettiva, in base al noto principio secondo cui i requisiti soggettivi prescritti per l’ammissione a qualsiasi procedura concorsuale debbono essere posseduti alla data della domanda. Nel caso, in concreto verificatosi, di ius superveniens al riguardo, a circa sei mesi di distanza dalla pubblicazione del bando (quando erano già abbondantemente scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione), i criteri di riferimento non potevano che essere desunti dal citato D.M. n. 228/93, il cui contenuto – anche dopo l’abrogazione intervenuta col D.M. n. 78/2008 – doveva considerarsi recepito nella disciplina speciale del concorso di cui trattasi, ove l’Amministrazione (come in effetti avvenuto) non avesse ritenuto opportuno rinnovare ab initio la procedura di cui trattasi, annullando il bando del 27.8.2007 ed avviando una nuova procedura di stabilizzazione del personale volontario.

L’applicabilità, nel caso di specie, dei criteri di cui al ricordato D.M. n. 228/1993 appare d’altra parte decisiva per l’accoglimento delle ragioni dell’appellante, essendo i requisiti richiesti nel predetto D.M. non dissimili – per il settore audiometrico che interessa in questa sede – da quelli prescritti per l’idoneità a vigile del fuoco volontario (idoneità pacificamente posseduta dal medesimo appellante e consistente nella "percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione dell’uso di protesi" e non, come previsto dal D.M. n. 78/2008, "soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 3000 Hz e soglia non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze 4000 – 6000 – 8000 Hz, sempre con esclusione di protesi acustiche: soglia, quest’ultima, di cui era sto segnalato il superamento nel caso di specie).

– Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata, accoglimento del ricorso di primo grado n. 3585 del 2009 ed annullamento degli atti impugnati in primo grado di giudizio; quanto alle spese giudiziali dei due gradi, tuttavia, ne appare equa la compensazione, tenuto conto della complessità del quadro normativo di riferimento e della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe n. 5583 del 2010 e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie altresì il ricorso proposto in primo grado n. 3585 del 2009 ed annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese giudiziali dei due gradi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 20-06-2011, n. 24547 Responsabilità penale

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Svolgimento del processo

C.R. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 30.06.2010, della Corte d’Appello di Roma di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 4.10.2006 dal Tribunale dello stesso capoluogo, in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, in quanto, quale titolare della ditta individuale "Chiarucci Renzo" e, datore di lavoro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, segnatamente del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22 non avendo adottato, per l’esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione della pressa-cesoia, marca "IDRONIEC" mod. T-600…., misure e usato attrezzature e disposto opere provvisionali tali da consentire l’effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza, e non avendo, inoltre, adeguatamente formato i lavoratori e in particolare C.A. circa i rischi connessi alla propria attività e le procedure di. sicurezza da osservare, cagionava al dipendente C.A. lesioni personali gravi……. dalle quali derivava la morte dello stesso.

Secondo la ricostruzione dei fatti, ritenuta dal Tribunale, C.R., mentre era intento, insieme al C. A., ad effettuare la sostituzione della guarnizione del martinetto della pressa-cesoia indicata, dopo avere alzato il carter di protezione e infilato nell’apposita feritoia una barra di acciaio per mantenere fermo il cesoiante, scollegava il martinetto e lo stesso cesoiante togliendo la spina di blocco. Di poi, per mezzo di un radiocomando a distanza, alzava il martinetto, insieme al quale però si sollevava anche il cesoiante che, ricadendo, sbatteva sulla barra di acciaio la quale, a sua volta, spinta repentinamente verso l’alto (facendo leva con il cesoiante) colpiva violentemente il volto del C.A. che si trovava proprio in corrispondenza di essa.

La Corte d’appello, condividendo pienamente la valutazione effettuata dal giudice di primo grado, e nel rigettare i motivi di gravame, afferma che la colpa dell’imputato è consistita nell’avere proseguito le operazioni di riparazione del macchinario mentre il dipendente C.A. si trovava ancora in posizione di pericolo, essendo molto vicino alla sbarra di metallo che, sollecitata in maniera impropria, lo ha colpito violentemente al volto e al torace, producendo le gravi lesioni che ne hanno successivamente cagionato la morte; rilevando anche che il comportamento di C.A. non può certamente essere ritenuto imprevedibile, secondo quanto esposto dall’appellante:

sarebbe stato sufficiente, al fine di scongiurare l’evento letale, che l’imputato avesse arrestato le operazioni di riparazione fintantochè il dipendente fosse rimasto nelle immediate vicinanze della sbarra di ferro.

Il C.R., con un unico motivo, denuncia vizio di motivazione. Si argomenta che la Corte d’Appello, nel confermare la responsabilità dell’imputato, ha affermato che la parte offesa si trovava nei pressi della macchina e che l’imputato non si è adoperato affinchè si spostasse, pur rilevando che nessuno dei testi esaminati fosse presente all’infortunio e che non vi fosse in atti un interrogatorio reso dal C.R.. L’asserzione del teste F.G.L., dipendente dell’A.S.L. di Roma che ha effettuato il sopralluogo, secondo cui la parte offesa si trovasse al momento dell’infortunio nelle immediate vicinanze della sbarra di ferro, integrano un’opinione priva di riscontro fattuale e come tale inidonea a costituire materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. La prova del fatto ignoto (vicinanza della parte offesa alla sbarra) solo apparentemente risulta raggiunta attraverso la prova dei fatti noti atteso che le affermazioni testimoniali non contengono elementi certi. Si è fatto impropriamente ricorso al criterio della verosimiglianza la cui valenza probatoria, come afferma la S.C., è efficace solo se si possa escludere ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile. Per altro, a proposito del comportamento imprevedibile della vittima, la cui formazione è stata riconosciuta dal Tribunale, è certo che essa fosse consapevole del rischio connesso a quel tipo di intervento e che, pertanto, non si fosse collocato in prossimità della barra al momento dell’attivazione del radiocomando, salvo poi ad avvicinarsi senza possibilità per l’imputato di intervenire.

Dunque, il fatto che la pressa fosse di dimensioni tali da consentire di girarci intorno, contribuisce ad evidenziare l’apoditticità dell’affermazione dell’impugnata sentenza, allorquando si attribuisce la responsabilità di aver omesso di invitare la vittima a spostarsi da una posizione in cui nessun teste ha mai riferito di essersi trovata al momento dell’attivazione del radiocomando da parte dell’imputato.
Motivi della decisione

Il motivo esposto è manifestamente infondato, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il Collegio, chiamato ad esaminare la denunciata contraddittorietà e la carenza motivazionale, da atto della coerenza logica di tutto il percorso argomentativo della impugnata sentenza, emerso in maniera del tutto chiara, anche laddove ha fatto proprie le motivazioni, in fatto ed in diritto, del giudice di primo grado. Sul punto si osserva che, come è stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicchè è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.

Orbene, la censura che si muove all’impugnata sentenza non riguarda la contestazione della posizione di garanzia che è stata attribuita all’imputato, con i consequenziali obblighi di osservanza della normativa antinfortunistica, ed è questo che rende infondato il motivo di gravame di legittimità, in quanto, nel momento in cui si afferma che manca la prova che l’imputato non si sia adoperato affinchè la parte offesa si spostasse dalle vicinanze della macchina, si disancora il nesso causale dal comportamento omissivo dell’imputato facendo ricadere la causazione dell’evento unicamente sul comportamento della persona offesa, dimenticando che essa era la destinataria delle garanzie antinfortunistiche il cui obbligo di attuazione ricadeva proprio in capo al C.R.. Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l’obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell’infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.).

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è più che congrua nel rilevare che il comportamento omissivo posto in essere dal ricorrente di non essersi sincerato, prima di azionare il telecomando, che nessuno fosse presente nei pressi della macchina (per altro tale cautela era necessario che si attuasse proprio perchè egli era ben consapevole che il dipendente stava collaborando con lui nella riparazione della macchina), è strettamente legata da nesso di causalità con l’infortunio occorso al C.A., il cui comportamento, certo, non è da ritenersi abnorme, in quanto inserito in quella attività cui era adibito. D’altronde, l’applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono proprio allo scopo di evitare che l’errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio. Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario impartire disposizioni con regole di condotta e dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione.

Dunque, alla luce di una descrizione fattuale così puntuale da parte della Corte d’Appello non è dato in alcun modo evidenziare l’assunta "abnormità" di un comportamento della vittima tale da elidere il nesso causale tra l’evento lesivo verificatosi ed il comportamento omissivo dell’imputato come contestato.

E’ in questa prospettiva che vanno apprezzate la correttezza e la logicità della decisione impugnata, l’omesso avvertimento, al dipendente di tenersi lontano dalla macchina, rectius, il non essersi sincerato che effettivamente si allontanasse, nel mentre si ultimassero le operazioni di riparazione, consente di ritenere legittimo il giudizio di sussistenza dell’addebito, argomentato dai giudici di merito proprio su di una superficialità comportamentale del titolare della posizione di garanzia.

Data questa premessa, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza della colpa e del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile.

Trattasi di un giudizio positivo sulla sussistenza della condotta colposa del prevenuto che non si appalesa affatto illogico.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-11-2011, n. 24605 Maternità e relative provvidenze

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 6-10 aprile 2007, I’INPS chiede, con un unico motivo, la cassazione della sentenza pubblicata il 15 febbraio 2007 e notificata il successivo 8 marzo, con la quale la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di C.T. di ricostruzione della pensione di vecchiaia quale lavoratrice domestica in forza della contribuzione figurativa relativa al periodo di astensione obbligatoria per maternità caduto fuori dal rapporto di lavoro in anni in cui non era prevista l’assicurazione obbligatoria per le lavoratrici domestiche, prima del 17 gennaio 1972, di entrata in vigore della L. n. 1204 del 1971. Con la conseguente condanna dell’INPS a corrisponderle gli arretrati di pensione dal 1 maggio 1999.

In proposito, i giudici hanno osservato che il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4, nello stabilire che i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro di cui alla 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4 e 5 e successive modificazioni e integrazioni, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono oggetto di accredito figurativo, richiede solo che il soggetto richiedente: a) sia iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti o a forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O., b) che possa far valere, al momento della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro; senza attribuire alcun rilievo al fatto che all’epoca della maternità sussistesse o meno la relativa tutela in favore delle lavoratrici a domicilio e domestiche.

L’INPS al contrario sostiene col ricorso (con cui deduce la violazione dell’art. 2114 c.c., L. n. 1204 del 1971, artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 9 e D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25) che presupposto imprescindibile per il riconoscimento del beneficio dei contributi figurativi in esame sarebbe costituito dalla vigenza dell’assicurazione obbligatoria nel periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità, pur avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro.

Resiste alle domande C.T. con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. Cass. nn. 23037/10, 17517/10 e 15081/08) il principio di cui al D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 2, comma 4" che consente che i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro siano oggetto di accredito figurativo nell’ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti o di forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O., si applica anche in favore della lavoratrice domestica e di quella a domicilio, sebbene all’epoca della maternità non esistesse ancora la tutela previdenziale in favore di tali categorie di lavoratoci.

Nè alcuna influenza può esercitare nel caso in esame la disciplina di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25, comma 2, così come autenticamente interpretato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504 (dichiarato costituzionalmente corretto, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 Cost., da Corte cost. 22 febbraio 2010 n. 71), che prevede per poter fruire del beneficio, l’iscrizione al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’A.G.O. per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (11 maggio 2001). In proposito, si rileva infatti che la situazione di vantaggio della ricorrente, collocata in pensione di vecchiaia col 1 maggio 1999, era già maturata alla data suddetta, per effetto del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4.

Il ricorso dell’lNPS va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre accessori, per onorari, che distrae all’avv. Domenico Concetti.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1493 Condono Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con il primo ricorso in esame R.G.2924/2000, la ricorrente, n.q. in epigrafe meglio spiegata, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con il quale è stata respinta la domanda di concessione edilizia in sanatoria, ed intimata la demolizione, di un immobile acquisito all’asta nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare. Con lo steso mezzo è altresì impugnato l’ulteriore provvedimento con il quale il Comune di Erice ha rigettato la domanda di riesame presentata ai sensi dell’art.39 L.724/1994 o il rilascio della concessione in sanatoria ex art.40 u.c. L.47/85.

Premette parte ricorrente di aver acquisito all’asta il bene immobile di che trattasi, consapevole della pendenza di una domanda di sanatoria presentata dall’originario proprietario, rappresentando che la documentazione non faceva indurre dubbi circa la sanabilità dell’opera abusiva. Del tutto inattesa sarebbe quindi giunta, nella prospettazione della ricorrente, il diniego di sanatoria impugnato con il primo ricorso (provvedimento n.10 del 06/06/2000): diniego (e intimazione alla riduzione in pristino) motivato dal fatto che l’immobile sarebbe stato realizzato in data successiva al 01/10/1983.

Con successiva istanza era quindi avanzata, questa volta dalla ricorrente medesima, domanda di riesame ex art.39 comma 10 bis L.724/1994, sottolineando che ove il procedimento di sanatoria fosse stato tempestivamente, per quanto negativamente, esitato i proprietari esecutati avrebbero potuto inoltrare domanda si sanatoria ex art.39 L.724/94 cit.. Con provvedimento n.19599 del 28/08/2000 anche tale domanda è stata rigettata.

Nel ricorso si articolano le seguenti censure:

1) Eccesso di potere, errata rappresentazione dei fatti e difetto di presupposti.

La conclusione cui è giunta l’Amministrazione, sulla scorta della aerofotogrammetria del volo del 30/12/1983, è errata. La numerosa presenza di alberi e le ridotte dimensioni dell’opera (mq.60) rendono plausibile che il manufatto non fosse visibile della suddetta aerofotogrammetria in quanto nascosto dall’ombra degli alberi

2) Eccesso di potere, violazione del principio dell’affidamento, ingiustizia.

La ricorrente ha acquistato all’asta l’immobile nella convinzione che fosse sanabile, né l’avviso di vendita all’asta, pur dando notizia della pendenza della domanda di sanatoria, dava atto di ragioni ostative al suo accoglimento.

3) Eccesso di potere per incertezza dei presupposti.

L’aerofotogrammetria non risulta essere stata collaudata, sicché nessuna verifica tecnica è stata compiuta sulla corrispondenza tra il contenuto delle riprese fotografie aeree e la loro rielaborazione grafica. Il ché priverebbe la valenza probatoria della stessa.

4) Eccesso di potere per violazione del procedimento, violazione art.11 L.68/1968 e artt. 5 e 8 R.D.1372/1939, sviamento.

Le riprese sono state realizzate in violazione del R.D.1372/1939. Sul retro è infatti impressa la data (28/03/1984) del provvedimento autorizatorio (n.152) la cui normativa richiamata subordina ed è successiva a quella in cui le stesse riprese sono state eseguite.

5) Violazione art.97 Cost., violazione art.2 L.R.10/1991 in relazione con l’art.5 L.R.9/1993, violazione art.39 co.10 bis L.724/1994 in relazione all’art.38 comma 2 L.662/96.

Ove il Comune avesse tempestivamente esitato la pregressa domanda di sanatoria, la ricorrente ovvero i danti causa avrebbero fatto in tempo a presentare una nuova domanda di sanatoria.

6) Violazione e falsa applicazione dell’art.40 ultimo comma L.47/1985, violazione di legge ex art.6 L.R.10/1991, difetto di motivazione.

La normativa richiamata consente di poter presentare domanda di sanatoria entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento ottenuto a seguito di procedura esecutiva: in specie, considerata la pendenza della precedente domanda, unitamente al fatto della mancanza di elementi che lasciassero prevedere il relativo rigetto, l’art.40 L.47/85 deve ritenersi applicabile non già dalla emanazione del decreto di trasferimento della proprietà, bensì dal momento in cui la ricorrente ha avuto notizia del diniego di sanatoria.

7) Illegittimità costituzionale art.2 comma 38 L.662/1996, come modificato dall’art.10 D.L.669/1996, convertito con L.30/1997.

La norma appare irragionevole laddove consente di poter presentare istanza di "rideterminazione" entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge e non già dalla notifica di un provvedimento di diniego sulla precedente sanatoria.

8) Violazione di legge ed incompetenza

La competenza in ordine al provvedimento di che trattasi appartiene al Sindaco, viepiù che il Comune di Erice non ha personale con qualifica dirigenziale.

Con ulteriore ricorso R.G.4971/2001 è stato in seguito impugnato il provvedimento di acquisizione della costruzione al patrimonio indisponibile del Comune.

In detto gravame sono articolate le censure della: 1) invalidità derivata, 2) violazione di legge ex art.23 u.c. L.R.37/1985, art.17 L.R.26/86, art.7 L.47/1985 e art.49 L.R.71/1978; 3) violazione art.3 L.10/1991 per difetto di motivazione; 4) violazione di legge per difetto di motivazione e ex art.7 L.47/1985 in ordine alla area di sedime rispetto al fabbricato abusivo.

Con ordinanza n.99 del 18/02/2002 la domanda cautelare è stata respinta.

In prossimità della pubblica udienza di trattazione, parte ricorrente ha depositato documenti e memoria insistendo per l’accoglimento di entrambi i ricorsi, previa loro riunione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

1.- Ciò posto, la prima censura deve essere disattesa. Il rilievo aerofotogrammetrico, pure versato in atti, non fa apprezzare la sussistenza un copioso numero di alberi di alto fusto che, sul punto indicato, possano lasciar presumere che con la loro ombreggiatura rendano non facilmente visibile l’immobile di cui si controverte nella consistenza volumetrica oggetto della domanda di sanatoria. Né a differenti conclusioni induce la perizia di parte, siccome non riesce a giustificare la consistenza di quelle labili tracce che, invero senza denotare la presenza di una cubatura, hanno comunque consistenza inferiore ai muri delimitativi delle altre proprietà chiaramente visibili nella stessa aerofotogrammetria.

2.- Quanto alla seconda doglianza, ritiene il Collegio che l’asserita violazione del principio del legittimo affidamento non può giuridicamente sussistere per mancanza dell’oggetto, ossia l’affidamento stesso. Ed invero, non può la ricorrente imputare al fatto fraudolento del terzo (il dante causa dal quale è stato acquistato l’immobile in pendenza della domanda di sanatoria che ha dichiarato una data diversa in ordine alla effettiva realizzazione degli abusi) un legittimo affidamento della propria posizione rispetto all’esito della pratica della sanatoria. Ed invero, la stessa Amministrazione, fino alla conclusione dell’istruttoria, non poteva che fare riferimento a quanto dichiarato dal dante causa della ricorrente:.. in altri termini, il diniego impugnato non ha violato alcuna dedotta (ma in effetti non configurabile) legittima aspettativa. Per altro, sia nell’avviso pubblico per la procedura concorsuale, sia nel successivo atto di trasferimento, è dato evincere che sul terreno trasferito era presenta una unità immobiliare realizzata in assenza di titolo edilizio e, particolare non trascurabile, "in totale difformità dallo strumento urbanistico vigente".

2.1- A differenti conclusioni non induce il precedente di questo Tribunale Amministrativo, di cui alla sentenza n.865/2001 siccome in quella fattispecie -differentemente dal caso in esame- si è ritenuto che sulla originaria domanda di sanatoria si era formato il silenzio assenso disciplinato dagli artt. 26 e 35 della L. reg. n.37/1985.

3.I motivi n.3) e n.4) del ricorso R.G.2924/00 possono essere congiuntamente scrutinati stante l’indubbia omogeneità.

Entrambe le doglianze risultano infondate.

4.Ed invero l’eventuale violazione delle regole autorizzatorie che presiedono allo svolgimento delle operazioni aerofotogrammetriche disposte dalla p.a. non preclude al Giudice la possibilità di utilizzare le risultanze dei relativi accertamenti, fermo restando l’onere della parte a cui svantaggio i rilievi depongono di provare l’insussistenza della situazione oggettiva ivi rilevata. Nel caso in esame le argomentazioni addotte dalla ricorrente non risultano probanti tali da poter inficiare, in ipotesi, le conclusioni della pubblica amministrazione circa la sussistenza di una situazione oggettiva diversa da quella rappresentata.

5.- Atteso quanto sin qui evidenziato, dal rigetto -asseritamente intempestivo- della domanda di sanatoria, presentata dal dante causa della ricorrente, non può ricavarsi alcuna violazione del principio di buona amministrazione, vieppiù in presenza di una rappresentazione non veritiera da parte dell’istante sul periodo in cui l’abuso è stato realizzato. Elemento questo di non poco rilievo anche sotto il profilo della impossibilità in specie di addivenire -in assenza dei presupposti di legge- ad un accoglimento tacito della domanda di sanatoria.

6.Anche la sesta doglianza è priva di pregio.

Incontestato il fatto che la presentazione dell’istanza di rideterminazione è avvenuta oltre i termini di legge, ciò che è sufficiente a giustificarne la declaratoria di inammissibilità, si osserva altresì quanto segue.

Secondo la giurisprudenza qui condivisa, il termine di centoventi giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 40, l. 28 febbraio 1985 n. 47, l’aggiudicatario di un manufatto abusivo, acquistato a conclusione di procedure esecutive può presentare domanda di sanatoria comincia non può che decorrere, al più tardi (se non dalla adozione del provvedimento di trasferimento) dalla notifica del titolo che dispone il trasferimento del bene (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 29 novembre 2006, n. 13408). A differenti conclusioni non può indurre l’argomentazione della ricorrente tesa a far leva sulla sua buona fede al momento della acquisizione dello stesso immobile, rispetto al quale la stessa acquirente lealmente ammette di conoscere lo stato di pendenza del procedimento per il rilascio della sanatoria edilizia.

7.- Deve essere disattesa, in quanto infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente in ordine all’art.2 comma 38 della L.662/1996 (come modificato dall’art.10 D.L.669/96, convertito con L.30/1997). Ed invero sul punto di diritto la corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n.174/2002 ritenendo manifestamente infondata analoga questione sottopostale in relazione agli artt. 3 e 97 cost.. In particolare, la corte Costituzionale non ha ritenuto in contrasto con i principi costituzionali la disposizione normativa qui in rilievo nella parte in cui si dispone che la richiesta di riesame delle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria, per le quali vi sia stato un provvedimento di diniego da parte del comune (art. 39, comma 10 bis, l. 23 dicembre 1994, n. 724) debba essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche qualora la notifica del provvedimento di rigetto sia intervenuta successivamente.

8.Quanto al difetto di competenza dell’organo, contestata con l’ottavo motivo di gravame, osserva il Collegio che l.r. n. 23 del 1998, nel richiamare l’art. 6, comma 2, della l. n. 127 del 1997, ha attribuito l’emanazione dei provvedimenti repressivi in materia edilizia all’organo dirigenziale intendendosi per tale non soltanto il dipendente inquadrato nella qualifica dirigenziale ma anche ogni altro "incaricato di funzioni dirigenziali" ai sensi dell’art. 2, comma 13 della l. 16 giugno 1998, n. 191, disposizione, questa, del pari, oggetto di richiamo in ambito regionale con la predetta l.r. n. 23 del 1998. La censura si appalesa quindi priva di pregio.

9.- Può adesso passarsi all’esame del secondo ricorso qui riunito R.G. 4971/2001 con il quale l ricorrente impugna l’ulteriore provvedimento con cui il Comune di Erice ha disposto l’acquisizione al patrimonio dell’ente della costruzione abusiva e dell’intero lotto sul quale la stessa insiste.

10.- Va in primo luogo disattesa la prima doglianza articolata in detto mezzo, non potendosi ravvisare alcuna illegittimità derivata del nuovo provvedimento a fronte del legittimo rigetto della domanda di sanatoria ut supra esaminato.

11.La seconda doglianza articolata nel ricorso R.G.4971/01 è infondata.

La vidimazione e la dichiarazione di esecutorietà del pretore dell’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto abusivo rappresentano adempimenti ulteriori alla perfezione dell’ordinanza di acquisizione, della quale non costituiscono, perciò, presupposti o requisiti di legittimità, ma elementi atti a rendere noto ai terzi il provvedimento amministrativo di acquisizione del bene ed a legittimare l’immissione nel possesso (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 14 aprile 2003, n. 1679; Cass. I, 7 aprile 1994, n. 3293).

12.- priva di pregio si appalesa altresì la terza censura articolata nel suddetto ricorso. La giurisprudenza ormai granitica, quanto al provvedimento di acquisizione, attesa la natura sostanzialmente vincolata dello stesso, non ritiene necessaria una specifica motivazione a sostegno della misura adottata. Invero l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive è atto dovuto, privo di contenuto discrezionale, avente natura meramente dichiarativa, subordinato unicamente all’accertamento dell’inottemperanza e del decorso del termine di legge fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi: provvedimento opera automaticamente con riguardo non solo all’opera abusiva e all’area di sedime, ma anche alle pertinenze. Ne consegue che l’acquisizione è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’abusività e dell’accertata inottemperanza, essendo in re ipsa l’interesse pubblico all’adozione della misura (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 14 febbraio 2011, n. 928).

13.Non può darsi adesione alla quarta censura articolata nel ricorso qui in esame. Osserva il Collegio come il provvedimento impugnato dà l’esatta indicazione sia dell’estensione dell’immobile abusivo, sia dell’area di sedime (mq 454,56) che non supera 10 volte la superficie utile complessiva dell’opera. Sul punto la giurisprudenza recente ha affermato che "Secondo il meccanismo previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l’oggetto dell’acquisizione gratuita da parte del comune è costituito, oltre che dall’opera abusiva e dall’area di sedime, anche dalla ulteriore superficie occorrente secondo le norme urbanistiche vigenti alla realizzazione di opere analoghe a quella realizzata, nel limite massimo di dieci volte la superficie dell’opera abusiva…" (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 15 febbraio 2011, n. 151).

14.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, riuniti i ricorsi in epigrafe, gli stessi vanno respinti in quanto infondati.

15.- Nessuna statuizione è da assumere in ordine alla spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione li respinge entrambi in quanto infondati.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.