Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 30-03-2011, n. 13128 Durata

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.M. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 7 ottobre 2010 con la quale il tribunale di Messina ha confermato quella dei gip presso il tribunale della medesima città che ha rigettato l’istanza con la quale si richiedeva fosse dichiarata, in applicazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3, la perdita di efficacia a partire dall’11 febbraio 2010 dell’ordinanza custodiale emessa dal gip in data 4 dicembre 2009.

Si deduce in questa sede la violazione di legge con riferimento all’art. 297 c.p.p., comma 3, artt. 303 e 12 c.p.p., nonchè la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata.

Al riguardo il ricorrente premette di essere attualmente ristretto per effetto dell’ordinanza emessa in data 4 dicembre 2009 e che in precedenza, alla data dell’11 febbraio 2009 nei confronti dello stesso era stata emessa, sempre dallo stesso gip e nel medesimo procedimento penale, altra ordinanza di custodia cautelare incarcera, in parte per gli stessi reati, di cui era stata dichiarata in data 11 febbraio 2010 la perdita di efficacia per decorrenza dei termini di durata massima previsti dall’art. 303 c.p.p..

In particolare la misura sarebbe stata reiterata per i reati di cui ai capi a), b), c), d) ed e) – induzione alla prostituzione aggravata ed atti sessuali in danno dei minori D.G., D. M. e P.A. -, mentre per i restanti reati capi f), g), h), i), j), k) si rileva che trattasi di fatti comunque sussumibili sotto il vincolo della continuazione in relazione alla tipologia di reato, alla circostanza che le vittime sono sempre e solo soggetti minorenni, alla ricorrenza della condotta criminosa, all’identità del bene tutelato, alle motivazioni trattandosi di fatti determinati dal bisogno di soddisfacimento dei desideri sessuali del ricorrente e che, pertanto, è ravvisabile la connessione qualificata dell’art. 12, comma 1, lett. b) espressamente richiamato dall’art. 297 c.p.p., comma 3.

Si contesta inoltre la motivazione del riesame che ha ritenuto insufficiente la sistematica reiterazione delle modalità della condotta esecutiva, e che per contro, ha valorizzato negativamente il notevole lasso temporale tra gli episodi escludendo l’unicità del disegno criminoso. Da qui la ritenuta illegittimità del diniego di retrodatazione.

Tali considerazioni sono state ribadite con ulteriore memoria difensiva in cui si evidenziava anche che il vincolo della continuazione era stato riconosciuto all’esito del giudizio abbreviato di cui è stata allegata copia conforme del dispositivo.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Va anzitutto rilevato che il tribunale ha evidenziato in premessa che il secondo provvedimento restrittivo aveva ad oggetto fatti diversi da quelli contestati con la prima ordinanza custodiale posto che riguardava o tipologie di reato mai contestate in precedenza o reati commessi in epoca antecedente – e, cioè, fino al 2004 -, rispetto a quella dei fatti contestati con la prima ordinanza, questi ultimi essendo relativi ad accadimenti del 2009 o comunque successivi al 2004 e che ha ritenuto ostare al riconoscimento della continuazione il lasso temporale estremamente ampio che intercorre tra i vari episodi criminosi sottolineando che gli stessi risultano posti in essere nell’arco di un decennio.

Ciò posto ritiene il collegio che l’ordinanza del riesame faccia in realtà corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte per cui in caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e "nomen juris", non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009 Rv.

242537).

Avuto riguardo ai rilievi del ricorrente, vale la pena ricordare che proprio in occasione della pronuncia citata la Corte, richiamando precedenti decisioni, ha rilevato in motivazione come l’identità del movente non è, di per sè, sufficiente a configurare l’unicità del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto.

Ed ha anche aggiunto che non legittimano, pertanto, la presunzione di medesimezza del disegno criminoso nè l’omogeneità delle varie violazioni della legge penale nè la permanenza del proposito criminoso. Tali elementi, infatti, sono indicativi unicamente del movente sotteso ai reati posti in essere, ma non costituiscono di per sè prova della originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell’istituto della continuazione.

Tali motivazioni – che il Collegio condivide – inducono a ritenere correttamente argomentato anche il ragionamento del tribunale che, per i capi f) – art. 600 ter -; g) – artt. 112 e 600 bis e sexies; h) – artt. 112 e 609 quater -; i) – artt. 600 bis e sexies -; j) – art. 609 quater -; k) – art. 609 quater -; rileva che da soli essi legittimano il nuovo provvedimento custodiale.

Nè vengono indicati elementi specifici e decisivi in senso contrario a quello sostenuto dal riesame oltre a quelli in precedenza indicati.

Quanto al rilievo del difensore in udienza – secondo cui all’esito del giudizio abbreviato sarebbe stata riconosciuta la continuazione – va in questa sede rilevato che, anche a voler prescindere dalla tardività della produzione e dalla circostanza che, in ogni caso, non è dato sapere se il provvedimento del GUP sia stato oggetto di impugnazione quantomeno sul punto in questione, è stato prodotto in udienza il solo dispositivo di udienza dalla lettura del quale non sono comunque desumibili le ragioni per le quali è stata riconosciuta la continuazione, nè gli elementi di valutazione che ne hanno giustificato il riconoscimento.

Rimane allora la valutazione del riesame che siccome di merito ed adeguatamente motivata, non può essere in alcun modo censurata in questa sede.

Di conseguenza il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-04-2011, n. 2310 Ricorso giurisdizionale

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se parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto che:

a) oggetto del presente giudizio è la sentenza del T.a.r. Campania, sez. VIII, n. 25891, depositata il 25 novembre 2010 e non notificata, che ha respinto l’impugnativa avverso un provvedimento di esclusione da una gara di appalto di lavori pubblici;

b) che il ricorso in appello è stato notificato il giorno venerdì 28 febbraio 2011 e depositato il successivo giorno 11 marzo;

Ritenuto che:

a) a mente del combinato disposto degli artt. 92, co. 3, e 119, co. 2 e 17, c.p.a. il termine lungo per appellare è di tre mesi decorrenti dal deposito della sentenza di primo grado;

b) a mente dell’art. 155, co. 2, c.p.c. i termini espressi in mesi o anni sono computati ex nominatione dierum e non ex numerazione dierum verificandosi la scadenza del termine nel giorno del mese o dell’anno corrispondente a quello del mese o dell’anno iniziale (ancorché bisestile) e fatta salva la proroga in caso di scadenza in giorno festivo e l’aggiunta del periodo feriale (cfr. ex plurimis Cass., sez. trib., n. 15530 del 2004; n. 8850 del 2003; n. 3773 del 2001; sez. un. n. 1547 del 1989);

c) che la disposizione richiamata ( art. 155 c.p.c.) è da sempre ritenuta estensibile al processo amministrativo (sin da Cons. St., ad. plen. 3 dicembre 1980, n. 51, da ultimo, ex plurimis, sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7865), e che tale applicazione è stata confermata dall’art. 39, co.1, c.p.a. applicabile ratione temporis;

c) non sussistono le condizioni per la concessione del beneficio dell’errore scusabile, come richiesto dalla difesa della ricorrente, in base a quanto stabilito dalla norma sancita dall’art. 37 c.p.a. come rigorosamente interpretata dall’adunanza plenaria di questo Consiglio (n. 3 del 2010);

Considerato, pertanto, che l’appello è irricevibile in quanto notificato il 28 febbraio, oltre il termine perentorio individuato nel giorno venerdì 25 febbraio 2011.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:

a) dichiara irricevibile l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-08-2011, n. 17412 Prescrizioni e decadenze

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assorbito l’incidentale.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città, ha ritenuto estinto per prescrizione il diritto di B.R. a percepire dall’INPS accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico a lui spettante.

In particolare, la Corte di merito, premesso che alla fattispecie era applicabile la prescrizione decennale, ha escluso che il relativo termine – decorrente dal 121 giorno dalla domanda amministrativa per il primo rateo e dalle singole scadenze per i ratei successivi – fosse stato interrotto e, in particolare, ha escluso ogni effetto interruttivo di un’istanza di pagamento spedita dal patronato ITAL- UIL di (OMISSIS), in quanto del tutto generica, così come peraltro ritenuto dal primo giudice con statuizione rimasta priva di censura in appello.

2. Avverso tale sentenza il pensionato ha proposto ricorso per cassazione. L’Istituto ha resistito con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato.

3. Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la stesa sentenza.

2. Il ricorso principale comprende due motivi.

2.1. Con il primo motivo, denunciando violazione di lesse, il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano escluso la rilevanza interruttiva dell’istanza di pagamento inviata dal patronato, ritenendone la genericità, malgrado tale documento presentasse tutti gli elementi idonei a identificare la specifica pretesa creditoria.

2.2. Con il secondo motivo si rileva la validità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente, residente all’estero, e si sottolinea l’infondatezza della relativa eccezione di nullità sollevata in appello dall’Istituto.

2.2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale, l’INPS censura la sentenza della Corte d’appello per non avere esaminato la sua eccezione di nullità della procura alle liti e conseguente inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

1. Il ricorso principale non merita accoglimento.

4.1. Il primo motivo, relativo alla prescrizione del credito per accessori sui ratei di pensione corrisposti in ritardo, è infondato.

4.1.2. Occorre premettere che nella specie non trovano applicazione le disposizioni in materia di decadenza e prescrizione, di cui al D.Lgs. 6 luglio 2011, n. 98, all’art. 38, comma 1, lett. c) e d), e in particolare la disposizione di cui alla lettera d) che ha indotto a cinque anni il termine di prescrizione per i ratei arretrati delle prestazioni previdenziali, posto che il comma 1 di tale articolo, nel prevedere l’applicazione della nuova normativa anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto, si riferisce, esclusivamente, ai giudizi pendenti, a tale data, in primo grado.

1.1.3. Anche in relazione al termine decennale applicabile nella controversia, tuttavia, la statuizione della Corte di merito, che ha ritenuto il compimento di tale termine, si sottrae alle censure del ricorrente, le quali, da un lato, si risolvono, inammissibilmente, nella affermazione di specificità e idoneità interruttiva della istanza di pagamento proveniente dal patronato, in mera contrapposizione alla contraria valutazione operata dai giudici di merito, e, dall’altro, non investono l’accertamento – esplicitato nella sentenza qui impugnata -relativo alla formazione del giudicato interno in ordine alla affermazione del giudice di primo grado di inidoneità e di genericità della predetta istanza di pagamento.

4.2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse poichè la Corte d’appello, pronunciando nel merito, ha disatteso l’eccezione dell’INPS relativa alla nullità della procura alle liti rilasciata all’estero e, pertanto, non v’è alcuna soccombenza che, al riguardo, possa fondare un interesse del ricorrente all’impugnazione.

5. Il ricorso principale è dunque respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall’Istituto.

6. Nulla per le spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.. (nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2008, convertito in L. n. 326 del 2003), avendo il ricorrente formulato nell’atto introduttivo del giudizio la dichiarazione autocertificativa prevista nella prima parte di tale norma.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Nulla per le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 20-05-2011, n. 955 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo

A. – Con ricorso notificato il 18 gennaio 2011 e depositato il successivo 21 gennaio, l’odierna ricorrente espone:

– di essere proprietaria di un’area sita in Mazara del Vallo (TP), contrada San Nicolò Sottano, censita al N.C.T., foglio di mappa n. 211, p.lla n. 499, 683 e 849 – ricadente, secondo le previsioni del P.R.G. approvato con decreto dirigenziale n. 177 del 14.02.2003:

– quanto alla particella n. 499, in parte a zona C/6; in parte in zona F/3 (ville e giardini); per la restante parte, in zona destinata a strada di progetto;

– quanto alla particella n. 683, in parte in zona destinata ad area di parcheggio; per la restante parte, in zona destinata a strada di progetto;

– quanto alla particella n. 849, in parte a zona C/6; per la restante parte, a zona destinata a strada di progetto; con apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;

– che sebbene lo strumento urbanistico avesse conferito all’area tale destinazione, tuttavia, l’Amministrazione Comunale non aveva mai dato attuazione a tali previsioni;

– che, a seguito della decadenza del suddetto vincolo, per decorrenza del quinquennio, la ricorrente, con istanza del 18.06.2010, ha chiesto al Comune di Mazara del Vallo di attribuire all’area in interesse una nuova destinazione urbanistica;

– il Comune di Mazara del Vallo non ha riscontrato la richiesta, né ha posto in essere alcun provvedimento utile a definire la pretesa sostanziale della ricorrente;

– che, stante l’inerzia dell’Amministrazione Comunale, ha proposto il ricorso in epigrafe chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla predetta istanza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001, chiedendo che sia ordinato al Comune di provvedere sull’istanza, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, vinte le spese.

B. – Il Comune di Mazara del Vallo, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

C. – Con memoria depositata il 12.04.2011, parte ricorrente ha ulteriormente esplicitato le argomentazioni a sostegno del ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso.

D. – All’adunanza camerale del 4 maggio 2011, il ricorso, su richiesta del difensore di parte ricorrente, presente come specificato nel verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

A. – Il ricorso è fondato.

A.1. – I vincoli espropriativi imposti su beni determinati dallo strumento urbanistico hanno per legge durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo preordinato all’esproprio decade (art. 9 del T.U. delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza anche di questo Tribunale – dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi – la decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi o che, comunque, privano la proprietà del suo valore economico, comporta l’obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione. Ne consegue che il proprietario dell’area interessata può presentare un’istanza – così come è avvenuto nel caso in esame – volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, e l’amministrazione è tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione (Consiglio di Stato, IV, 22 giugno 2004, n. 4426; T.A.R. Campania, Salerno, I, 3 giugno 2009, n. 2825; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 6 ottobre 2009, n. 1565; 25 giugno 2009, n. 1167; Catania, I, 13 marzo 2008, n. 467; 18 luglio 2006, n. 1183; 21 giugno 2004, n. 1733); fermo restando, naturalmente, il potere discrezionale dell’Amministrazione comunale in ordine alla verifica e alla scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Consiglio di Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3025).

In ordine all’obbligo di provvedere, è stato evidenziato che l’obbligo gravante sul Comune in caso di decadenza di vincolo preordinato all’esproprio, va assolto mediante l’adozione di una variante specifica o di variante generale, gli unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale, rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (in termini: Consiglio di Stato, IV, 31 maggio 2007, n.2885).

Va, inoltre, evidenziato che i vincoli, cui risultano sottoposte le aree di proprietà della ricorrente, presentano sostanzialmente natura espropriativa.

In generale, al fine di stabilire la natura – conformativa o espropriativa – di un vincolo, va attentamente vagliato se le N.T.A. abbiano previsto la realizzazione dell’opera da parte del privato; e se, una volta indicata tale possibilità, lo stesso possa porre l’opus sul mercato e sfruttarlo economicamente: solo in tale caso, infatti, si può affermare che non vi sia uno svuotamento del diritto di proprietà.

Diversamente, qualora dell’opera realizzata, comunque destinata ad una pubblica utilizzazione, l’unico esclusivo fruitore sia l’ente pubblico (si pensi, appunto, ai parcheggi pubblici), allora si ha un sostanziale svuotamento del contenuto economico del diritto di proprietà, con relativa configurazione del vincolo come di natura sostanzialmente espropriativa.

Nel caso in esame, nessun dubbio può sussistere sulla natura del vincolo in zona destinata a strada di progetto; parimenti, non può dubitarsi della natura espropriativa del vincolo apposto per la zona destinata ad area di parcheggio, atteso che dall’esame delle norme tecniche di attuazione non è dato evincere alcuna indicazione in ordine alla possibilità che l’area a parcheggio possa essere realizzata e/o gestita da soggetti privati.

Quanto alla zona F3 (aree destinate a ville e giardini pubblici), nel caso in esame, per un verso non è stata prevista, accanto all’iniziativa pubblica, anche quella privata; per altro verso la destinazione ad area verde implica una destinazione esclusivamente pubblica (cfr. artt. 52 e 55 NTA); e la eventuale realizzazione di piccoli manufatti, nonché di servizi strettamente connessi alla cura del verde e alla sua fruizione sociale (cfr. art. 55, co.3, N.T.A. cit.), non potrebbe comportare la realizzazione di un opus suscettibile di effettivo sfruttamento in un regime di libero mercato (cfr.: C.g.a., sez. giurisd., 19 dicembre 2008, n. 1113).

Alla stregua di tali principi, non può, quindi, che prendersi atto del comportamento inerte serbato dall’Amministrazione Comunale intimata sull’istanza, presentata dalla ricorrente, tendente ad ottenere la riqualificazione dell’area sottoposta a vincoli di natura espropriativa.

Sussiste, perciò, l’obbligo del Comune intimato, in applicazione dell’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla ricorrente con la suddetta istanza di ridefinizione della situazione urbanistica del proprio terreno a seguito dell’avvenuta scadenza dei vincoli espropriativi di P.R.G..

Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Mazara del Vallo sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo Ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi: al quale fine – tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell’ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio – appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva e su istanza dell’interessata, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.

B. – Le spese del giudizio seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Comune di Mazara del Vallo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva e su istanza dell’interessata, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.

Condanna il Comune di Mazara del Vallo al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.