T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 286 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, gli esponenti impugnano la sequenza provvedimentale in epigrafe indicata, con cui le aziende agricole controinteressate sono state autorizzate a realizzare un complesso di stalle per l’allevamento di bovini nel territorio del Comune di Rivarolo Canavese.

Questi i motivi di gravame:

I) Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 12 e 30, d.P.R. 6/6/2001, n. 380; violazione del divieto di frazionamento e del divieto di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza previa autorizzazione comunale; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 49, L.R. piemontese 5/12/1977, n. 56, per mancata preventiva adozione di piano di lottizzazione e/o di piano particolareggiato e/o di altro strumento urbanistico esecutivo ovvero in subordine di permesso di costruire convenzionato; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5.3, N.T.A. del P.R.G.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 7/8/1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti.

II) Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 24, L.R. piemontese 5/12/1977, n. 56; violazione dell’art. 5 N.T.A. del P.R.G.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 7/8/1990, n. 241; eccesso di potere per difetto e/o insufficiente istruttoria e motivazione; erronea valutazione dei presupposti di fatto e travisamento.

III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5.3 delle N.T.A. del P.R.G.; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; violazione di legge in relazione all’art. 3, L. 7/8/1990, n. 241, per difetto e/o insufficienza di motivazione.

IV) Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 22/1/2004, n. 42.

V) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12.6, N.T.A. del P.R.G.

VI) Violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 12.6 e 12.8, N.T.A. del P.R.G; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, comma 7, L.R. piemontese 5/12/1977, n. 56; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 7/8/1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Rivarolo Canavese e le aziende agricole controinteressate, dispiegando eccezioni di rito e di merito.

Con ordinanza della Sezione n. 899 del 20 novembre 2009, è stata respinta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti.

Con dichiarazione depositata agli atti del giudizio in data 25 novembre 2009, i signori G.L.R. e M.B. hanno riferito che era venuto meno il loro interesse alla decisione del ricorso.

Con ricorso notificato il 4 dicembre 2009, gli esponenti hanno introdotto il seguente motivo aggiunto avverso gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo:

VII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 22/1/2004, n. 42, nonché dell’art. 12.6, N.T.A. del P.R.G.; violazione degli artt. 24 e 25, d.lgs. 31/3/1998, n. 112, nonché degli artt. 3, 4, 6 e 7, d.P.R. 20/10/1998, n. 447; eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, dedotti altresì quale violazione degli artt. 3 ss., L. 7/8/1990, n. 241.

In prossimità della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 10 marzo 2011 e ritenuto in decisione.
Motivi della decisione

1) Formano oggetto della presente controversia giurisdizionale i provvedimenti autorizzativi unici e i permessi di costruire, meglio identificati in epigrafe, attraverso i quali le aziende agricole controinteressate sono state legittimate alla realizzazione di un complesso per l’allevamento di bovini, composto da cinque stalle e annessi edifici per il ricovero delle scorte e dei macchinari agricoli, nel territorio del Comune di Rivarolo Canavese.

2) In via preliminare, la difesa del Comune eccepisce la tardività del ricorso, siccome notificato oltre i 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale degli atti con cui è stata data la comunicazione di avvio del procedimento e degli stessi provvedimenti autorizzativi impugnati.

L’eccezione è priva di pregio sotto entrambi i profili.

La pubblicazione degli avvisi di avvio del procedimento non determina, infatti, la decorrenza del termine per l’impugnazione, poiché l’effetto lesivo lamentato dai ricorrenti viene prodotto solo con l’adozione degli atti conclusivi dei rispettivi procedimenti.

Quanto all’impugnazione di questi ultimi provvedimenti, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la pubblicazione dei titoli edilizi costituisce mera forma di pubblicità notizia e il termine per ricorrere decorre dalla piena conoscenza dei titoli medesimi (cfr., fra le ultime, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 16 marzo 2010, n. 1216).

Nella specie, gli esponenti affermano di aver avuto piena conoscenza dei provvedimenti impugnati solo con l’accesso documentale esperito il 7 ottobre 2009 e l’eccepiente non fornisce elementi di prova di segno diverso.

Ne consegue la valutazione di tempestività del ricorso notificato in data 5 novembre 2009.

3) Ancora in via preliminare, la difesa comunale eccepisce, sotto diversi profili, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Anche queste eccezioni sono destituite di fondamento e vanno disattese.

3.1) In primo luogo, l’eccepiente rileva che, controvertendosi circa la legittimità di un intervento per la realizzazione di stalle in zona classificata agricola dallo strumento urbanistico generale, non sarebbe ravvisabile la sussistenza di alcun interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica.

L’argomento è giuridicamente inconsistente, poiché l’astratta assentibilità dell’intervento, determinata dalla conforme destinazione urbanistica dell’area, non esclude che, nel caso concreto, possa essersi verificata (rectius: possa essere denunciata) una violazione della normativa di settore atta a determinare la lesione degli interessi dei soggetti che si pongono in rapporto di stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento medesimo.

3.2) Secondo la difesa comunale, l’interesse a ricorrere farebbe del tutto difetto, comunque, in capo a due aziende agricole, i cui titolari figurano tra i ricorrenti, che esercitano attività di allevamento nella stessa zona in cui si andrebbero a collocare le strutture assentite con i provvedimenti impugnati.

Anche i due soggetti in questione, però, hanno un interesse giuridicamente protetto, al pari degli altri ricorrenti, a pretendere che l’attività edificatoria si svolga nel rispetto della normativa che la regola e tale interesse non può essere escluso dall’identità dell’attività economica svolta dagli interessati.

3.3) Osserva ancora l’eccepiente che non tutti i soggetti che risiedono o sono proprietari di immobili posti in prossimità del terreno interessato dall’intervento figurano tra i firmatari del ricorso e tale circostanza denoterebbe lo scarso interesse nonché la mancanza di legittimazione a ricorrere.

La dedotta circostanza è chiaramente irrilevante, essendo sufficiente che il ricorso giurisdizionale sia proposto anche da uno solo dei soggetti potenzialmente lesi dai provvedimenti impugnati.

3.4) Infine, non sussisterebbe, ad avviso della difesa comunale, il requisito della vicinitas.

La medesima eccezione è proposta e più diffusamente argomentata dalla difesa delle controinteressate la quale, in particolare, rileva come alcuno dei ricorrenti abbia fornito elementi concreti in ordine alla collocazione territoriale delle proprie residenze rispetto ai nuovi fabbricati.

Anche quest’ultima eccezione, peraltro, va disattesa, dovendosi ritenere comprovato, alla luce dei documenti prodotti in atti dalla stessa difesa comunale, che i ricorrenti sono proprietari di terreni adiacenti a quello interessato dall’intervento edificatorio e, in due casi, addirittura confinanti con esso.

La legittimazione a ricorrere avverso i titoli abilitativi in materia edilizia non deriva necessariamente, d’altronde, dalla proprietà di immobili residenziali limitrofi, ma anche dalla titolarità di un diritto dominicale sui terreni circostanti l’area della nuova edificazione.

4) Va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso proposto dai signori G.L.R. e M.B. i quali, con dichiarazione prodotta in atti il 25 novembre 2009, hanno riferito che era venuto meno il loro interesse alla decisione.

5) Con il primo motivo di ricorso, gli esponenti deducono che l’intervento autorizzato si configura come lottizzazione abusiva e che, in ogni caso, la complessiva operazione edilizia necessitava di essere regolata mediante strumento urbanistico esecutivo ovvero permesso di costruire convenzionato.

Sotto il primo profilo, essi rilevano che – ai fini della creazione della superficie utile per il calcolo del rapporto di copertura e, quindi, del rilascio dei permessi di costruire – le aziende agricole richiedenti hanno accorpato in tre diversi lotti plurimi terreni agricoli prima distinti e in buona parte appartenenti ad altri soggetti; la suddivisione dei tre "lotti accorpati", mediante intestazione di ciascun lotto a un diverso soggetto giuridico, integra la fattispecie della cosiddetta "lottizzazione di terreni inedificati a scopo di trasformazione edilizia", la cui esecuzione presuppone il rilascio di preventiva autorizzazione ex art. 30, comma 1, t.u. edilizia, nella fattispecie mancante.

Soggiungono gli esponenti che, nel caso in esame, sussisterebbero sia gli estremi della "lottizzazione materiale", attuata con la realizzazione delle opere edilizie intestate a tre soggetti giuridici distinti sui tre "lotti accorpati", sia della "lottizzazione formale", attraverso il frazionamento catastale della maggioranza dei mappali per creare gli stessi "lotti accorpati".

La seconda censura, strettamente connessa alla precedente, muove dalla considerazione dell’aumento del carico antropico che sarebbe determinato dall’intervento, tale da richiedere, anche in relazione alla complessità dell’operazione, che la stessa sia regolata con un piano di lottizzazione ovvero con analogo strumento urbanistico attuativo, al fine di disciplinare adeguatamente sia i rapporti tra le proprietà coinvolte sia i rapporti con il Comune per quanto concerne le opere di urbanizzazione indotte dall’impianto di nuovo insediamento.

La complessa prospettazione difensiva non può trovare accoglimento.

Come esattamente eccepito dalla difesa comunale, infatti, non può configurarsi un intervento di lottizzazione abusiva laddove risulti rispettata, come nella fattispecie, la destinazione urbanistica impressa all’area dallo strumento urbanistico generale.

La lottizzazione abusiva, secondo la definizione contenuta nell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, può essere realizzata mediante attività materiale costituita dalla esecuzione di opere che determinano una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali o regionali, ovvero il compimento di attività negoziale che, attraverso il frazionamento dei terreni, ne modifichi inequivocabilmente la destinazione d’uso a scopo edificatorio.

In entrambi i casi (lottizzazione "materiale" e "formale"), il presupposto dell’abuso è dato dal contrasto con la disciplina urbanistica di riferimento e tale presupposto non è rinvenibile nella fattispecie in esame, trattandosi di intervento agricolo autorizzato in zona agricola, senza intenti edificatori di carattere residenziale o produttivo.

Analoga diagnosi negativa si impone per la connessa censura inerente la mancanza della strumentazione esecutiva intermedia, atteso che la disciplina legislativa di settore (cfr. art. 25 della l.r. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56) e le norme di piano non prevedono l’adozione di alcuno strumento urbanistico attuativo per l’intervento in questione.

Detta necessità, peraltro, non può essere desunta dalle caratteristiche dell’intervento che – contrariamente a quanto allegato, ma non comprovato, da parte ricorrente – non appare idoneo a determinare un effettivo incremento del carico antropico (e, quindi, urbanistico), trattandosi, si ribadisce, di intervento agricolo in zona agricola e non di insediamento residenziale o produttivo.

Quest’ultima valutazione, infine, non muterebbe neppure nel caso (peraltro non adeguatamente comprovato da parte ricorrente) in cui l’attività da esercitarsi nel nuovo insediamento debba essere configurata, sulla base dei parametri dettati dalla legislazione regionale, come "allevamento industriale", dal momento che, neppure per tale tipologia di allevamento, lo strumento urbanistico generale impone la preventiva redazione di uno strumento esecutivo.

6) Con il secondo motivo di ricorso, gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 5.2 delle vigenti norme tecniche di attuazione (N.T.A.) che pone l’area interessata dall’intervento all’interno di una lottizzazione storica e sottopone a tutela il sistema di irrigazione e di adacquatori ivi esistente.

L’amministrazione procedente non avrebbe considerato tali esigenze di salvaguardia e, in particolare, la presenza di due canali adacquatori nel terreno ove sorgerà il nuovo insediamento, uno dei quali sarebbe interrotto dagli edifici in progetto.

Tali circostanze non sono idonee a rivelare vizi di legittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che l’art. 5.2 delle N.T.A., con cui l’amministrazione ha esercitato il potere previsto dall’art. 24 della l.r. n. 56/1977, sottopone a generica tutela i beni culturaliambientali ivi individuati, non altrimenti vincolati in base alle leggi vigenti, ma non rende detti beni insuscettibili di essere interessati da iniziative edificatorie, nei limiti in cui risultino rispettate le esigenze di salvaguardia.

Nel caso di specie, il progetto assentito prevede la traslazione del canale oggetto di tutela e la parte ricorrente non allega elementi atti a far ritenere che l’operazione comporti la compromissione delle esigenze di tutela poste dalla norma di piano.

Tale spostamento, peraltro, ha formato oggetto di una denuncia di inizio attività successivamente presentata, avverso la quale gli interessati non hanno reagito in sede giurisdizionale.

7) E’ fondato e merita di essere accolto, invece, il terzo motivo di ricorso, riferito alla violazione dell’art. 5.3 delle N.T.A.

Tale disposizione prevede che, nella zona interessata dall’intervento, compresa nelle aree agricole poste sulla destra del torrente Orco, le nuove costruzioni debbano "configurarsi come complementi o articolazioni degli edifici preesistenti ed integrarsi con i caratteri propri di ciascuna tipologia tradizionale".

Essa va interpretata, secondo parte ricorrente, nel senso che non possono essere realizzati insediamenti ex novo che non abbiano rapporto di complementarietà con edifici già esistenti ovvero non costituiscano articolazione degli stessi.

Ciò è quanto si verifica nel caso in esame, considerando che l’area interessata dall’intervento si presentava come un’omogenea distesa di campi coltivati e le aziende controinteressate non erano proprietarie o conduttrici di alcun edificio in zona, bensì di un fabbricato agricolo (cascina "La Provanina") situata a circa 1,5 km di distanza.

Le parti resistenti obiettano che la ratio dell’art. 5.3 sarebbe quella di contrastare l’insediamento di allevamenti "ad alto impatto" che non sono radicati sul territorio e tale disposizione non potrebbe frapporsi, invece, alle aziende agricole che, come le odierne controinteressate, operavano già nella zona.

La norma di piano andrebbe interpretata, pertanto, nel senso di richiedere un collegamento tra le nuove strutture agricole e le realtà aziendali già presenti, volendo solo precludere l’insediamento di nuovi impianti del tutto autonomi: diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione, asseritamente assurda, di ritenere che sia possibile costruire in zona agricola solo nel caso di edifici preesistenti.

Il tenore letterale della norma di piano – che limita le possibilità di edificazione alle nuove costruzioni che siano "complementi" o articolazioni" degli edifici preesistenti – non consente, però, di aderire all’interpretazione che ne propongono le pari resistenti.

Con il sostantivo "complementi", l’amministrazione ricorre, infatti, ad un termine proprio della linguistica con cui si indica ciò che, nella costruzione della frase, completa una cosa: la trasposizione nel campo urbanisticoedilizio conferisce al vocabolo, più propriamente, il significato di "completamento", vale a dire l’integrazione di un manufatto che è già esistente in loco.

Analogamente, il sostantivo "articolazioni" non può che implicare, come nel linguaggio della fisiologia, un rapporto di contiguità tra due o più strutture.

La disposizione di piano va interpretata, perciò, nel senso di prescrivere la necessità di un collegamento di tipo fisico, e non meramente funzionale, tra gli edifici che si intende realizzare e quelli preesistenti, circostanza che nella fattispecie risulta pacificamente assente.

Anche il riferimento alla necessità che i nuovi edifici si integrino "con i caratteri propri di ciascuna tipologia tradizionale" conferma, d’altronde, la correttezza dell’interpretazione fatta propria dal Collegio, poiché una simile prescrizione non avrebbe ragion d’essere nel contesto di una disposizione che consenta di realizzare nuovi edifici agricoli del tutto svincolati da rapporti di contiguità con edifici preesistenti.

In mancanza di edifici preesistenti in loco, si appalesano pertanto illegittimi i titoli abilitativi rilasciati alle controinteressate.

8) Parimenti meritevole di accoglimento è il quarto motivo di ricorso, con cui gli esponenti rilevano come una parte del nuovo insediamento ricada entro la fascia di rispetto di 150 m. dall’adiacente rio di Cardine, acqua pubblica alla quale si applica l’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, senza che nella fattispecie sia stata rilasciata alcuna autorizzazione paesaggistica.

Le parti resistenti non contestano il presupposto fattuale indicato dai ricorrenti, ma mettono in discussione la sussistenza del vincolo fluviale, siccome non evidenziato nelle planimetrie allegate al piano regolatore, non impugnato sotto questo profilo; il Piano paesaggistico regionale, d’altronde, non include tra i beni ambientali il rio di Cardine.

Soggiunge la difesa delle controinteressate che l’autorizzazione paesaggistica costituirebbe semplice condizione di efficacia del titolo edilizio, non condizione di legittimità dello stesso, cosicché la sua mancanza preclude eventualmente la sola esecuzione dei lavori autorizzati.

Quanto alla prima eccezione, è sufficiente rilevare che gli strumenti urbanistici non hanno la capacità di far venir meno la natura direttamente impressa ad un’acqua pubblica dalla previsione legislativa e che, nella fattispecie, non risulta adottata alcuna dichiarazione di irrilevanza ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 142, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.

Come si evince dal chiaro tenore letterale dell’art. 146, comma 4, del medesimo d.lgs., inoltre, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8269) e non semplice condizione di legittimità dello stesso.

Ne consegue la valutazione di illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui autorizzano l’edificazione all’interno della fascia di rispetto fluviale.

9) Per completezza, è opportuno esaminare anche gli ulteriori motivi di ricorso.

Con il quinto motivo, gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 12.6 delle N.T.A. che imporrebbe nell’area interessata dall’intervento, inclusa fra quelle indicate come esondabili nella cartografia di piano (carta di sintesi della pericolosità geomorfologica), un vincolo di inedificabilità assoluta.

La censura è infondata, poiché la carta di sintesi inserisce la zona in questione nella classe di pericolosità IIc ("Zone con modesta pericolosità geomorfologica"), dove non è preclusa la realizzazione di nuovi edifici, purché sopraelevati rispetto al piano di campagna e non dotati di locali interrati o seminterrati.

10) Con il sesto e ultimo motivo del ricorso introduttivo, viene nuovamente denunciata, sotto un diverso profilo, la violazione del cit. art. 12.6, atteso che il progetto assentito prevede, in asserito contrasto con il divieto posto da tale disposizione, l’installazione di prevasche interrate.

Anche questa censura è priva di pregio, poiché le "prevasche" in questione non sono vani utili (e non possono farsi rientrare, quindi, nella nozione di "locale"), ma semplici vasche di raccolta delle deiezioni animali che, per evidenti ragioni tecnicofunzionali, devono necessariamente essere poste sotto il piano di calpestio delle stalle.

11) Le censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti riguardano le previsioni del progetto assentito che consentirebbero, in zona sottoposta a vincolo ambientale ed in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, di realizzare una strada interna al compendio e di aprire un accesso carraio sulla strada provinciale.

Le parti resistenti giustificano la circostanza con spiegazioni parzialmente coincidenti: la difesa comunale sostiene che non si tratterebbe di una strada vera e propria, avente le caratteristiche di nuova costruzione, ma di sedime sistemato con riporti di ghiaia per consentire il passaggio dei mezzi di cantiere; la difesa delle controinteressate precisa che la strada all’interno del lotto sarebbe preesistente e fatta oggetto di semplici lavori di consolidamento.

Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover prescindere dal vaglio della censura in questione, richiedendosi a tal fine accertamenti istruttori che non paiono compatibili con l’esigenza di definire celermente la controversia.

12) In conclusione, il ricorso va dichiarato parzialmente improcedibile, limitatamente alla posizione dei signori G.L.R. e M.B., e va accolto per il resto.

Considerando le peculiarità della controversia, le spese del grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo accoglie, come da motivazione.

Annulla, per l’effetto, i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-07-2011, n. 15238 Giurisdizione

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Svolgimento del processo

Il sig. R.P. ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche impugnando il provvedimento della locale giunta regionale che aveva annullato la precedente deliberazione con cui era stato autorizzato il rimborso delle spese sostenute dai medesimo sig. R., allora dipendente della Regione, per difendersi in un giudizio per responsabilità amministrativa intentato nei suoi confronti dalla Procura regionale della Corte dei conti.

Il giudice amministrativo ha declinato la propria giurisdizione ed il Consiglio di Stato, sul gravame proposto dal ricorrente, ha confermato tale pronuncia, con decisione depositata il 10 agosto 2010, affermando che la controversia attiene alla gestione del rapporto di lavoro a suo tempo intercorso tra il sig. R. e la Regione Marche e, come tale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ancorchè l’ente pubblico abbia posto in essere una procedura coattiva di riscossione per realizzare il proprio credito nei confronti dell’ex dipendente.

Il sig. R. ha proposto ricorso per cassazione, insistendo invece nel ravvisare gli estremi della giurisdizione amministrativa.

L’amministrazione intimata si è difesa con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso si basa sul rilievo secondo cui l’azione proposta nel presente caso mirerebbe a contestare la legittimità di un atto autoritativo della pubblica amministrazione, tale essendo quello con il quale la Regione Marche ha annullato in via di autotutela la precedente delibera di rimborso delle spese sostenute dal sig. R. nel procedimento svoltosi a suo carico dinanzi alla Corte dei conti, per poi dar corso ai recupero coattivo delle somme contestate. Verrebbe quindi in discussione il modo di esercizio di una potestà pubblica, suscettibile di esser censurato solo dinanzi al giudice amministrativo.

L’assunto del ricorrente non è però fondato.

La controversia concernente il rimborso delle spese defensionali sostenute da soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (rapporto da cui i diritto al rimborso promana) intercorrente tra la pubblica amministrazione ed il suo dipendente. Essa quindi – come già altre volte statuito da queste sezioni unite (cfr. la sentenza n. 6996 del 2010) – deve ritenersi attribuita, di norma, al giudice ordinario.

La circostanza che la questione venga veicolata attraverso la contestazione della legittimità di un atto col quale la pubblica amministrazione ha annullato in via di autotutela il precedente provvedimento di rimborso non muta i termini della lite, nè incide sul petitum sostanziale da cui dipende la decisione sul riparto di giurisdizione. Non v’è infatti, in quest’ambito, alcun potere discrezionale dell’amministrazione pubblica, del cui corretto esercizio si possa discutere, ma si verte in una situazione connotata da diritti ed obblighi (il diritto al rimborso, se la relativa pretesa è nel merito fondata, ed il correlativo obbligo di farvi luogo), onde anche l’atto amministrativo sta o cade – ed è eventualmente suscettibile di disapplicazione ad opera del giudice ordinario – a seconda dell’accertamento positivo o negativo del diritto in contestazione.

Il ricorso deve perciò essere rigettato.

Il ricorrente, di conseguenza, va condannato al rimborso delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dall’amministrazione intimata, che si liquidano in Euro 3.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.

La corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara che la presente causa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-05-2011, n. 17232 Infortunio sul lavoro

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Be.Al. e B.D. ricorrono, per il tramite del comune difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, del 13 aprile 2010, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, del 30 gennaio 2009, che li ha ritenuti colpevoli del delitto di lesioni colpose commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di C.M. e, riconosciute ad ambedue le circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di 300,00 Euro di multa ciascuno nonchè, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, i due imputati, il Be., quale amministratore delegato della "Porto Industriale di Cagliari s.p.a." (CICT), il B., quale terminal manager della stessa società, per colpa – consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – hanno cagionato al C. – dipendente della "Compagnia Lavoratori Portuali, Servizi Portuali Port Facilities s.r.l." (CLP), che lo aveva avviato al lavoro nell’ambito dell’impegno contrattuale assunto con la CICT – lesioni gravi, dalle quali è residuata una invalidità permanente del 12%.

In fatto, il giorno dell’incidente era accaduto che il C., nello svolgere l’attività di trattorista nell’area portuale del porto di Cagliari, in quanto addetto alla guida di un autoarticolato (composto da un trattore e da un semirimorchio) per il trasporto di un container (sbarcato da una nave e direttamente caricato sul pianale del semirimorchio trainato dal trattore guidato dal C.) dalla banchina del piazzale al deposito, nell’effettuare la manovra di ingresso nella corsia n. (OMISSIS), era rimasto infortunato (avendo riportato lesioni al capo, ad una vertebra lombare e alla spalla destra) in conseguenza del ribaltamento del container. Sotto il peso dell’ingombrante carico, che nella fase di caduta era andato a gravare sul bordo anteriore sinistro del semirimorchio, le ruote anteriori del trattore si erano impennate per poi ricadere a terra.

In tale frangente, il lavoratore aveva subito un violento sobbalzo che lo aveva fatto urtare violentemente, con varie parti del corpo, dapprima, contro la parte superiore della cabina, quindi, nella ricaduta, contro altre parti dell’abitacolo.

La corte territoriale, definite le posizioni di altri due imputati (assolto l’uno, deceduto l’altro nelle more del giudizio) e respinta la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, ha quindi ribadito la penale responsabilità dei due imputati avendo ritenuto – disattendendo, come il primo giudice, le conclusioni rassegnate dal perito, ing. M., che aveva ricondotto l’incidente alla esclusiva responsabilità del C., che aveva tenuto una disattenta condotta di guida, e dal consulente degli imputati, ing. R. – che specifici profili di colpa, alla stregua delle considerazioni svolte dal consulente del PM, ing. Ma., e di quello della parte civile, ing. F., dovessero individuarsi a carico dei due imputati.

In particolare, la corte territoriale ha sostenuto che la responsabilità dell’incidente non poteva essere attribuita alla condotta di guida del conducente del pesante automezzo, essendo frutto di mera congettura la tesi del perito secondo la quale il C. aveva imboccato la corsia assegnatagli in ritardo rispetto alla traiettoria ideale – tanto da essere stato costretto a compiere un altro giro per immettersi nello spazio destinato allo scarico del container – ed aveva poi affrontato la curva a destra, per immettersi in detta corsia, a velocità non adeguata, di circa 24 km orari, a fronte di quella prudenziale di 15 km.

A giudizio della stessa corte, invero, altre sono state le cause del ribaltamento del container e del successivo sobbalzo del trattore che aveva determinato l’infortunio. Cause rinvenute dal giudice del gravame: 1) nella non corretta collocazione del container (lungo circa sei metri) sul pianale del semirimorchio (che aveva una lunghezza di oltre dodici metri), cioè sull’estremità anteriore dello stesso invece che in posizione centrale, che avrebbe consentito una migliore distribuzione del peso, in contrasto con la regola di prudenza descritta nel D.P.R. n. 547 del 1955, art. 169; 2) nel mancato fissaggio del container al pianale mediante il serraggio dei rispettivi twist-locks, in violazione del D.Lgs. n. 272 del 1999, art. 30, lett. b). Se il carico fosse stato correttamente posizionato e convenientemente assicurato al pianale, ha sostenuto il giudice del gravame, lo stesso non si sarebbe ribaltato e l’infortunio sarebbe stato evitato. Ulteriore violazione delle norme prevenzionali è stata rilevata nell’assenza di cinture di sicurezza, la cui presenza ed il cui utilizzo avrebbero, secondo lo stesso giudice, quantomeno reso meno gravi le conseguenze dell’incidente.

-2- Avverso tale decisione ricorrono, dunque, i due imputati che congiuntamente deducono:

A) Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Sostengono i ricorrenti che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici del gravame, le conclusioni alle quali è pervenuto il perito, ing. M., non sono frutto di mere congetture, bensì di una minuziosa ricostruzione dei fatti e si fondano su precisi dati oggettivi, correttamente rilevati, primo tra tutti il raggio di curvatura, correttamente indicato in misura pari a m. 12,60, non di m. 6,30. come erroneamente ha sostenuto il primo giudice. Sul punto, la corte territoriale avrebbe omesso di motivare. Si sostiene, ancora, nel ricorso, che non il posizionamento del container, ma l’inadeguata condotta di guida del veicolo da parte del C. avrebbe causato l’incidente, nel quale avrebbe avuto un ruolo determinante l’eccessiva velocità con la quale è stata affrontata la curva per immettere il veicolo nella corsia di sosta.

Negano, quindi, i ricorrenti che vi sarebbe stata una violazione del D.Lgs. n. 272 del 1999, art. 30 poichè il serraggio dei twist-locks è previsto solo nel caso in cui il pianale sia sfornito di guide laterali e d’angolo di invito e di contenimento; guide delle quali il pianale del semirimorchio oggetto d’esame era certamente fornito. Non sarebbe, inoltre applicabile al trasporto in questione il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 169. B) Mancata assunzione di prova decisiva, in relazione alla mancata audizione del perito, dalle cui conclusioni i giudici hanno ritenuto di discostarsi ovvero al mancato espletamento di perizia tecnica diretta ad accertare le cause dell’incidente, chiesto in via subordinata.

-2- I ricorsi sono infondati.

Deve, in proposito, osservarsi che questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l’iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell’ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.

Orbene, nel caso di specie le censure mosse dai ricorrenti, che in parte ripropongono questioni già poste all’attenzione dei giudici del merito, si rivelano del tutto infondate, inesistenti essendo, in realtà, i pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata che, viceversa, presenta una struttura argomentativa adeguata e coerente sotto il profilo logico.

Riprendendo le linee argomentative tracciate dal primo giudice a sostegno della propria decisione, i giudici del gravame hanno ampiamente esaminato ogni questione sottoposta al loro giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, hanno adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive. Essi hanno dunque ribadito la responsabilità dei due imputati, radicata su un’organica e corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti, in relazione ai quali le osservazioni dei ricorrenti si presentano prive di fondamento, alla stregua delle considerazioni tecniche svolte dal consulente del PM e della parte civile, legittimamente ritenute condivisibili e più convincenti rispetto a quelle svolte dal perito e dal consulente dell’imputato. Nell’analisi e nella ricostruzione dei fatti, la corte territoriale, così come il giudice di primo grado, dopo avere messo a confronto le diverse tesi rassegnate dai tecnici intervenuti, ha legittimamente ritenuto che quelle proposte dai consulenti del PM e della parte civile dovessero ritenersi più affidabili e convincenti, argomentando le ragioni della decisione adottata in termini di assoluta coerenza logica.

In particolare, gli stessi giudici hanno ritenuto di disattendere le valutazioni e le conclusioni cui sono pervenuti il perito ed i consulenti degli imputati, rilevando come esse si fondassero su premesse frutto di mere congetture, cioè che l’autoarticolato condotto dal C. avesse affrontato in ritardo la curva per immettersi sulla corsia n. (OMISSIS) del piazzale e ad una velocità non adeguata (24 km orari, a fronte di quella prudenziale di 15 km orari). Premesse che, in quanto non accompagnate da idonea giustificazione tecnica nè da concreti riscontri, sono state considerate quali manifestazioni di un semplice giudizio personale del perito, e quindi prive di valore in termini di corretta ricostruzione dell’incidente. Proprio l’arbitrarietà di tali premesse ha indotto i giudici del merito a ritenere inattendibili le conseguenti conclusioni rassegnate dal perito.

Più coerenti e tecnicamente più corrette sono state invece giudicate le valutazioni del consulente del PM, alla cui stregua i giudici territoriali hanno individuato le cause dell’incidente, anzitutto, nella collocazione del container all’estremità anteriore del pianale del semirimorchio, cioè in posizione errata in quanto più soggetta ai sobbalzi necessariamente provocati dallo spostamento del pesante automezzo, ed inoltre nel mancato fissaggio del container (pieno di ferramenta), che ne ha accentuato l’instabilità dovuta anche al decentramento del materiale che si trovava all’interno del container.

In proposito, i giudici del merito, riportandosi alle considerazioni svolte dal consulente del PM, hanno ritenuto di condividerne le conclusioni, secondo le quali l’errato posizionamento sul pianale del semirimorchio (lungo più di 12 metri) del container (lungo 6 metri e dal peso quasi corrispondente alla portata massima del semirimorchio), collocato in modo da gravare sulla ralla e sul perno per il traino, cioè sulla parte agganciata al trattore, ed il mancato fissaggio dello stesso, unito al decentramento del materiale posto all’interno del container, hanno causato, nel corso della manovra di svolta intrapresa dall’autoarticolato per accedere alla corsia di pertinenza, il ribaltamento e la fuoriuscita del carico dal semirimorchio, con conseguente modifica dell’assetto del trattore che, libero dal peso del container, ha avuto un violento sussulto che ha provocato la proiezione verso l’alto del C. e la successiva ricaduta verso il basso.

Se il carico fosse stato correttamente posizionato al centro del pianale – posizione che avrebbe garantito una corretta distribuzione del peso – e se esso fosse stato adeguatamente agganciato, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 272 del 1999, art. 30, l’incidente, sarebbe stato evitato, e comunque meno gravi ne sarebbero state le conseguenze se il sedile del trattore fosse stato dotato di cinture di sicurezza.

Valutazioni e considerazioni caratterizzate da un iter argomentativo del tutto coerente sotto il profilo logico e condivisibile da un punto di vista tecnico, per nulla contraddette dalle considerazioni svolte nei motivi di ricorso, che richiamano presunte erronee valutazioni del consulente del PM circa il calcolo del raggio di curvatura, giustamente trascurate dalla corte territoriale, essendo apparse, ove anche esistenti, non rilevanti ai fini di una corretta ricostruzione dell’incidente. Mentre il mancato aggancio del container al pianale attraverso il serraggio dei twist-locks (previsto dall’art. 30 del richiamato D.Lgs.) è stato giustamente ritenuto dalla stessa corte necessario in considerazione della inidoneità delle guide laterali esistenti sul pianale ad assicurare la stabilità del carico in considerazione della loro limitata altezza (cm. 10, a fronte dei m. 2,5 del container).

In opposizione a tali valutazioni, saldamente ancorate ai giudizi espressi dal consulente del PM, i ricorrenti si limitano a riproporre argomentazioni correttamente già ritenute irrilevanti dai giudici del gravame, i quali hanno correttamente osservato che l’inidoneità di dette guide è stata, in realtà, concretamente acclarata proprio dal ribaltamento del container.

Quanto al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 169, la cui violazione, affermata dai giudici del merito in relazione alla mancanza di stabilità del carico, è ritenuta dai ricorrenti non riferibile al caso di specie (in ragione del fatto che la norma richiama i "mezzi di sollevamento e di trasporto", quali gru ed altri apparecchi che sollevano e trasportano il carico, tra i quali non si potrebbe annoverare l’autoarticolato guidato dal C.), deduce la Corte l’inconsistenza del rilievo.

In realtà, deve osservarsi, da un lato, che, a prescindere dall’applicabilità di detta norma al caso in esame, comunque avrebbe dovuto esser curata la stabilità del carico sul pianale attraverso il corretto posizionamento ed aggancio dello stesso, dall’altro, che il trasporto del container nell’area di sosta del piazzale non è intervento a sè stante, bensì parte di una più complessa operazione che inizia con lo scarico del container dalla nave, prosegue con il caricamento dello stesso sull’autoarticolato e con il trasporto sul piazzale e termina con 1′ ulteriore scarico e posizionamento in terra. Se così è, deve rilevarsi che questa Corte, già con sentenza n. 14429/1990, ha affermato, con riferimento al disposto dell’art. 182, richiamato D.P.R. (inserito nel titolo 5 del citato D.P.R., riguardante i mezzi di sollevamento e di trasporto), che tale norma si riferisce anche ai "mezzi di trasporto", non soltanto ai "mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto" in quanto la congiunzione "e" di tale espressione "non denota necessaria duplicità della funzione del singolo mezzo o apparecchio, ma ha funzione puramente aggiuntiva"; la fattispecie in quella sede esaminata riguardava la costruzione di gallerie, con l’utilizzazione a tal fine di autocarri per il trasporto dei detriti rimossi, del tutto simile alla fattispecie oggetto d’esame, in cui il trasporto è avvenuto all’interno dell’area di carico e scarico delle merci).

Significativa, comunque, in punto di responsabilità, e non contestata, resta l’assenza sul sedile del trattore della cintura di sicurezza.

Insindacabile, infine, deve ritenersi la decisione della corte territoriale di non procedere ad ulteriori accertamenti peritali, avendo la stessa legittimamente ritenuto di essere nelle condizioni di decidere alla stregua degli atti e delle emergenze probatorie in atti.

I ricorsi devono essere, dunque, rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19292 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.P.R. è stato dipendente della s.p.a. Alleanza Assicurazioni, dalla quale era stato assunto nell’ottobre 1997 con la qualifica di ispettore di produzione di primo livello per l’acquisizione di contratti assicurativi.

Con lettera raccomandata del 27 settembre 2001, la società datrice di lavoro ha contestato al D.P. un addebito disciplinare correlato a polizze assicurative dallo stesso "presentate"; in particolare lamentava che 45 contratti erano in arretrato, perchè i contraenti avevano versato solamente una mensilità; e che le polizze n. (OMISSIS), intestata a B.F., n. (OMISSIS), intestata a Bu.Pi., n. (OMISSIS), intestata a R. F., erano state, in realtà, acquisite da tali M. V. e F.V., "soggetti del tutto estranei alla Compagnia". Nonostante egli avesse fornito le dovute giustificazioni, la società datrice di lavoro lo aveva licenziato per giusta causa con lettera del 23 novembre 2001.

Con ricorso depositato il 1 aprile 2002, il D.P. ha convenuto in giudizio, dinanzi il Tribunale del lavoro di Forlì, la s.p.a.

Alleanza Assicurazioni, chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento espulsivo, con le conseguenze, previste dall’art. 18 Stat. Lav..Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contrastato le avverse domande, sostenendo, preliminarmente, che il lavoratore con dichiarazione scritta aveva "pienamente" ammesso i fatti addebitatigli; che, in relazione alla relativa eccezione, il codice disciplinare era stato consegnato allo stesso lavoratore insieme con la lettera di nomina e che, comunque, nel caso concreto non poteva essere applicato la L. n. 300 del 1970, art. 7 atteso che le inadempienze contestate "si concretavano in comportamenti manifestamente lesivi dell’interesse dell’impresa e comunque costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali dei lavoratori";

e che, a seguito di accertamenti espletati presso l’Agenzia generale di (OMISSIS), erano risultate alcune irregolarità; in particolare, era stato accertato che "un gran numero di contratti" (73) erano intestati a clienti residenti a (OMISSIS) o in località limitrofe, e che di essi "ben 45 risultavano fermi nei pagamenti alla prima mensilità", mentre altre tre polizze erano state acquisite da soggetti estranei alla Compagnia ed erano intestate a contraenti che non avevano ricevuto alcun documento informativo contrattuale.

Il Tribunale, con sentenza 3 maggio 2004, rigettava la domanda compensando le spese.

Proponeva appello il D.P., resisteva la società.

Con sentenza del 15 settembre 2008, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame, dichiarando l’illegittimità del licenziamento ed ordinando alla società Alleanza Assicurazioni la reintegra dello stesso nel suo posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno e consequenziali statuizioni ex art. 18 Stat. lav..

Propone ricorso per Cassazione la società Alleanza Assicurazioni, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il D.P., poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. per avere escluso la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, senza avere adeguatamente valutato complessivamente i comportamenti del D.P., in contrasto con la norma codicistica invocata, formulando infine il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se la violazione degli obblighi contrattuali di verifica dei contratti presentati e di attività di conservazione degli stessi da parte di un produttore di assicurazioni concreti una mancanza di tale gravità da giustificare il licenziamento per giusta causa dello stesso". Il quesito e con esso il motivo è inammissibile. Deve innanzitutto evidenziarsi che, applicandosi nella specie l’art. 366 bis c.p.c., "la decisione della Corte di cassazione deve essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione" Cass. sez. un. 9 marzo 2009 n. 5624).

Giova dunque rammentare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge" (Cass. 17 luglio 2008 n. 19769), od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile riesame del fatto (Cass. 28 settembre 2007 n. 20360), così come richiesto dalla ricorrente.

2. – Con il secondo motivo quest’ultima denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, e cioè l’ammissione dei fatti, da parte dello stesso D.P., con la lettera di giustificazioni del 30 ottobre 2001, dichiarando di assumersi "la piena responsabilità in qualità di IPA (ispettore Principale dell’Acquisizione)" e "di non aver verificato personalmente i tre contratti" per la fiducia riposta nel collaboratore M.. Lamenta al riguardo che la corte di merito ritenne erroneamente che il D.P., con tale lettera, non avesse ammesso la responsabilità dei fatti contestati, ma solo di non aver verificato direttamente i tre contratti, stante la fiducia riposta nel suo collaboratore. Evidenziava la ricorrente che tra le mansioni del D.P. rientrava anche il controllo sulla documentazione sottoscritta dai clienti, incluse le proposte, e tale attività non poteva essere sostituita dalla fiducia riposta nel collaboratore. Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha adeguatamente e congruamente valutato che il D.P. era responsabile, all’interno dell’agenzia di (OMISSIS), di un ispettorato composto di due settori, dei quali uno coordinato da lui ed uno da altro dipendente. Che dalle testimonianze escusse era emerso che il D.P. aveva sempre rispettato le procedure imposte dalla compagnia di assicurazioni, e cioè che una volta sottoscritta dal cliente la polizza, questa veniva trasmessa all’agenzia generale di (OMISSIS), il cui titolare, verificatane la regolarità, provvedeva alla sua trasmissione alla direzione generale che emetteva la polizza; che il comportamento del M. era risultato sostanzialmente regolare; che per prassi aziendale i procacciatori liberi potevano far sottoscrivere direttamente la polizza assicurativa ai clienti, senza necessità di un intervento diretto di un ispettore di produzione.

La ricorrente non censura specificamente tali logici e congrui accertamenti, rendendo così insindacabile la sentenza impugnata.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, e cioè l’indebita locupletazione da parte del D.P. delle provvigioni su proposte di polizza da lui presentate ma evidentemente non verificate, procurando alla società un danno patrimoniale non trascurabile.

Anche tale motivo risulta inammissibile, non contenendo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. la chiara indicazione del fatto controverso (nella specie le polizze in questione) ed il momento di sintesi che consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, senza necessità di un’attività interpretativa dell’intero motivo da parte della Corte (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603;

Cass. 18 luglio 2007 n. 16002; Cass. 7 aprile 2008 n. 8897).

L’accenno al danno patrimoniale subito, anche a voler prescindere dalle precedenti ed assorbenti considerazioni, reintroduce la questione della sussistenza di una giusta causa di licenziamento che la corte territoriale ha decisivamente escluso in base al criterio della assoluta sproporzione della sanzione rispetto alle infrazioni emerse, motivazione che non viene minimamente censurata dalla ricorrente, laddove l’apprezzamento circa la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da logica ed adeguata motivazione (ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18377, Cass. 11 maggio 2005 n. 9884).

4. -Il ricorso deve pertanto respingersi.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50,00 Euro. 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.