Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-12-2010) 27-01-2011, n. 3046

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Quanto segue:

P.F.D. è imputato del delitto ex artt. 110 – 477 – 482 c.p. per aver fornito al fratello latitante P.G. la sua carta di identità, sulla quale G. applicava o faceva applicare la propria fotografia.

La CdA di Milano, con sentenza 6.11.2009, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il P. fu condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del predetto reato.

Ricorre per cassazione personalmente l’imputato e deduce violazione di legge in quanto:

1) erroneamente è stato ritenuto il concorso poichè egli non ha dato alcun contributo – nè materiale, nè psicologico – alla commissione del falso, essendo del tutto irrilevante la condotta eventualmente tenuta dopo la consumazione del reato;

2) erroneamente è stata contestata la fattispecie criminosa ex art. 482 c.p., in luogo di quella ex art. 378 c.p.. Se davvero l’imputato ha "fornito" il suo documento al fratello, allora egli ha semplicemente agevolato la commissione del falso, senza concorrervi.

La falsificazione della carta di identità va addebitata a G. e non al presunto "fornitore". F. avrebbe, al più, aiutato il fratello a sottrarsi alle ricerche della Autorità, ma l’applicazione della foto di G. sul suo documento non può essere a lui attribuita.

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Consegue condanna alle spese del grado.

Il concorso di persone nel reato sussiste quando "più persone concorrono (appunto) nel medesimo reato".

Conseguentemente, in un reato di falso non può certamente dirsi estraneo alla azione delittuosa colui che, consapevolmente, fornisce il documento da falsificare, proprio allo scopo di consentire che su di esso si verifichi la immutatio veri.

E’ noto che proprio il "meccanismo" previsto dall’art. 110 c.p. consente di considerare responsabile di un reato anche colui che non ebbe a compiere l’azione tipica, me che comunque dette un contributo alla sua realizzazione.

Per contributo, ovviamente, deve intendersi quella azione, senza la quale la condotta tipica non si sarebbe verificata, o, il che è lo stesso, si sarebbe verificata con modalità diverse.

P.F.D., per come accertato dai giudici di merito (e non contestato nei motivi di ricorso), fornì al fratello la sua caria di identità perchè costui vi applicasse o vi facesse applicare la sua fotografia. Ciò consentì (o avrebbe potuto consentire, non ha rilievo alcuno) al latitante G. di assumere la identità del fratello F.D..

Che poi tale condotta possa essere inquadrata anche sotto lo schema del delitto di favoreggiamento personale (sia pure inutiliter ex art. 384 c.p.), non cambia i termini della questione in quanto, evidentemente, il favoreggiamento fu consumato attraverso il contestato reato di falso.

Come ha giustamente osservato la CdA si sarebbe potuto contestare il concorso formale tra i due delitti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 10-02-2011, n. 87 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Col presente ricorso l’istante chiede il risarcimento del danno asseritamente subito per i reiterati dinieghi di concessione edilizia opposti dal Comune di Claut, gli ultimi dei quali annullati con sentenza di questo Tribunale n. 543/99 (non appellata).

1.1. – In fatto espone di aver proposto, nel 1986, ricorso avverso i dinieghi di concessione edilizia n. 1594 del 6.7.86 e n. 2671 del 10.9.86, che venivano entrambi annullati con la decisione n. 543/99. Medio tempore, peraltro, il Comune di Claut modificava il P.R.G. "con riferimento al quale l’originario progetto per cui era stata chiesta la concessione diveniva non più realizzabile", per il mutamento degli indici edificatori che avrebbe reso "non conveniente dal punto di vista economico e pressoché impossibile dal punto di vista tecnico realizzare un’abitazione che sarebbe di dimensioni eccessivamente limitate".

Ritenendo quindi di aver subito una perdita economica a causa dell’illegittimo operato della P.A. chiede il ristoro dei danni patiti che quantifica in Euro 45.551,00, per il diminuito valore del terreno, ed Euro 155.246.00 "per la differenza di valore della costruzione attualmente edificabile rispetto a quella che si sarebbe potuta costruire con il P.R.G. vigente nel 1986", per un totale di Euro 200.797,00, o altra somma che risulterà dovuta in corso di causa, previo, eventuale, espletamento di C.T.U..

2. – Il Comune, costituito, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per intervenuta prescrizione, dato che è giurisprudenza oramai consolidata che il risarcimento del danno, ove richiesto con azione autonoma, deve essere proposto entro cinque anni dalla data di commissione dell’illecito (nella specie: dall’emanazione dei provvedimenti di diniego) e non più dalla sentenza di annullamento degli stessi.

3. – Il ricorso non è fondato, il che consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune.

Merita, per una miglior intelligenza della fattispecie, ricostruire brevemente il fatto.

3.1. – Il 6.3.86 il ricorrente richiedeva una concessione edilizia al fine di realizzare, nel lotto di sua proprietà, una casa di civile abitazione; con atto del 13.5.86 (non opposto) l’istanza veniva respinta, per violazione delle altezze previste dal P.R.G..

Nel frattempo, altri soggetti, proprietari di un lotto confinante, avevano, a loro volta, richiesto ed ottenuto (il 30.4.86) il rilascio di un titolo edificatorio per la realizzazione di un edificio ad uso abitativo dotato di finestre lungo la linea prospiciente l’area di proprietà del ricorrente, i cui lavori erano iniziati il 7.5.86.

Il 17.5.86, l’istante presentava un nuovo progetto, che veniva nuovamente valutato negativamente (con atto del 9.7.86) poiché si sarebbe venuto a collocare (con la propria parete finestrata) a soli sei metri di distanza da quello che i confinanti stavano realizzando, parimenti dotato di vedute.

Va precisato che, in data 26.2.83, il Comune, prima munito di Programma di Fabbricazione, aveva adottato il nuovo P.R.G. che, in applicazione dell’art. 9 del D.M. 1444/68 prevedeva, per i nuovi edifici da realizzare al di fuori della zona A, la distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. In sede di esame delle osservazioni erano peraltro state accolte le osservazioni n. 4.1 e 37.4 (si vedano i doc. n. 5 e 6 di parte resistente), che prevedevano la riduzione (nelle zone A e B) delle distanze dai confini a m. 3 e tra fabbricati a m. 6. La Regione, peraltro, in sede di "proposta di modifica", invitava il Comune a ripristinare tale distanza a m. 10 (si veda: il punto 4h del doc. n. 12); in tal senso il Comune provvedeva con la successiva delibera n. 133 del 23.8.86 (doc. 13). Infine il P.R.G. veniva definitivamente approvato il dalla Regione il 10.12.86 (e non impugnato, sul punto, dal ricorrente).

Il 23.8.86 l’istante presentava un’ulteriore istanza di concessione edilizia, identica alla precedente (già respinta), che veniva nuovamente rigettata, richiamando il parere espresso dalla Regione sul punto.

L’istante opponeva entrambi i dinieghi, e il suo ricorso veniva accolto con la citata sentenza n. 543/99, avendo il Collegio ritenuto insufficiente la motivazione in quanto i provvedimenti impugnati risultavano "fondati sul richiamo ad un parere sul P.R.G. della Direzione Regionale della Pianificazione Urbana privo degli estremi di riferimento".

La sentenza non veniva appellata e il ricorrente non presentava altre richieste di rilascio di titoli edilizi; chiede invece, in questa sede, il ristoro dei danni asseritamente patiti.

3.2. – L’infondatezza della domanda emerge di tutta evidenza, già dalla descrizione in fatto.

E’ infatti giurisprudenza pacifica che per poter addivenire a risarcimento è necessario dimostrare di essere titolari della situazione lesa dall’illegittimo provvedimento o comportamento della P.A.. Ciò significa, innanzi tutto, che l’annullamento di un atto amministrativo per meri vizi di forma (qual è la carenza di motivazione, per di più, nella specie, riferita solo alla omessa menzione dei dati identificativi di un provvedimento), senza che il Giudice si sia pronunciato sulla spettanza del diritto o dell’interesse fatto valere è, per sé solo, inidoneo a fondare una domanda risarcitoria (si vedano sul punto, da ultimo: Tar Piemonte n. 15/111 e Tar Veneto n. 1715/10 e 2518/10; sulla insufficienza del mero annullamento cfr: C.S. n. 248/08 e, sull’esclusione di ogni effetto automatico del mero annullamento di un atto sulla pretesa risarcitoria: C.S. n. 995/07; infine, sull’insufficienza dell’annullamento per carenza di motivazione cfr.: Tar Sicilia – Catania n. 490/09).

Nel caso di specie, nulla essendo contenuto nella sentenza in merito alla spettanza del titolo, era onere del ricorrente fornire la positiva dimostrazione che, se la P.A. avesse correttamente esercitato il suo potere, la concessione edilizia avrebbe dovuto essere rilasciata.

Il ricorrente infatti non può fondare la pretesa risarcitoria sulla sola circostanza che i dinieghi di concessione edilizia sono stati annullati; ma avrebbe dovuto dimostrare che la sua pretesa avrebbe dovuto essere accolta, alla stregua della normativa urbanistica vigente al momento in cui aveva presentato la domanda.

Di ciò il ricorrente non fornisce neppure un principio di prova, limitandosi alla, del tutto generica, affermazione che il P.R.G. – in itinere al momento della domanda e successivamente approvato (peraltro non impugnato) – ha modificato (ma ciò non rileva, come precisa il Comune) gli indice edificatori di zona, privandolo così della possibilità di realizzare l’edificio progettato.

In realtà, ostava in allora (e osta ancora oggi) alla possibilità di realizzare il manufatto non la modifica degli indici di edificabilità, bensì l’intervenuto obbligatorio recepimento (e, ancor prima del suo recepimento, l’obbligatoria osservanza, nulla disponendo sul punto il Programma di Fabbricazione) del D.M. 1444/68 sulle distanze tra edifici, che deve inderogabilmente essere di 10 m., laddove il progettato manufatto veniva a collocarsi a soli 6 m dalla parete finestrata della casa dei confinanti.

Quanto agli indici di edificabilità, il Comune osserva che la doglianza è infondata, dato che è in ragione della conformazione del fondo (e della preesistenza del manufatto dei confinanti dotato di pareti finestrate) che il fabbricato realizzabile sul lotto "verrebbe ad avere una forma tale da privarlo di ogni interesse dal punto di vista edificatorio ad uso residenziale", dato che la cubatura oggi realizzabile è comunque maggiore di quella assentibile al momento della presentazione del progetto.

In definitiva, poiché il ricorrente non poteva pretendere il rilascio del titolo edilizio di cui si controverte, ancorchè il diniego sia stato dichiarato illegittimo in quanto insufficientemente motivato, esso non risulta, nella sostanza, iniuria datun e conseguentemente non ha provocato nella sfera giuridica del ricorrente nessun pregiudizio economicamente apprezzabile.

La domanda va quindi respinta.

4. – Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 239 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente impugna il provvedimento specificato nell’epigrafe stessa, nella parte in cui individua 26 medici convenzionati aventi diritto all’assunzione nei ruoli delle ASL in applicazione dell’art. 8, c. 1 bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 8 dei decreti legislativi nn. 229 del 1999 e 254 del 2000.

Sul ricorso difetta la giurisdizione amministrativa.

Il provvedimento impugnato, infatti, individua i medici, già titolari di un rapporto di incarico a tempo indeterminato, valutati idonei all’instaurazione del rapporto di impiego, in seguito al superamento di una prova di idoneità, non impugnata con il presente ricorso, e previo accertamento del possesso di determinati requisiti.

Si tratta, in sostanza, di un atto che si inserisce in una sequenza procedimentale finalizzata all’assunzione alle dipendenze del servizio sanitario di personale medico già titolare di un rapporto convenzionale.

Per effetto dell’art. 63, c. 1 del d. lgs n. 165 del 2001, "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2… incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo."

Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 63, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La presente controversia, non avendo ad oggetto una procedura concorsuale, non ravvisandosi la natura concorsuale dell’esame di idoneità il cui superamento costituiva solo uno dei presupposti per l’assunzione e che, in ogni caso, rimane estraneo alla materia del contendere, deve ritenersi, dunque, devoluta alla cognizione dell’Autorità giurisdizionale ordinaria, rientrando nella materia degli atti di assunzione e di inquadramento nei ruoli di personale alle dipendenze di pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro è disciplinato in regime privatistico.

Deve condividersi, dunque, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui "la pretesa all’assunzione in ruolo nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, ai sensi dell’art. 8 comma 1 bis d.lg. n. 502 del 1992, rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, comprensiva, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, anche delle controversie concernenti l’assunzione al lavoro; infatti, nella vicenda in questione non viene in rilievo una procedura concorsuale, non avendo luogo una scelta comparativa tra più aspiranti che sfocia nella predisposizione di una graduatoria, ma una mera valutazione di idoneità, unita al riscontro del solo possesso degli altri requisiti per l’inquadramento in ruolo" (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 17 maggio 2006, n. 4513).

In conclusione, questo TAR deve dichiarare il difetto di giurisdizione.

In applicazione dell’art. 11, c. 2, c. p. a., il processo potrà essere riassunto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

I contrasti giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara il difetto di giurisdizione e indica munito di giurisdizione su di esso il giudice ordinario.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11302 Danno

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 15-3-2000 F.V. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Sanità, oggi Ministero della Salute, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di trasfusioni con sangue infetto effettuate nel maggio 1984 che le avevano procurato l’infezione da epatite HCV. Il Ministero dalla Sanità si costituiva chiedendo il rigetto della domanda perchè prescritta ed infondata.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e la decisione veniva confermata successivamente dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 31-1-2005.

La Corte di Appello,per quello che ancora interessa, ha ritenuto che i diritto al risarcimento non era prescritto in quanto nella specie si applicava il più lungo termine di prescrizione decennale, ravvisando nel comportamento del Ministero della Salute il reato di epidemia colposa, ed individuando il dies a quo da cui fare decorrere la prescrizione dal giorno in cui la F. aveva ottenuto la certificazione della Commissioni Mediche Ospedaliere, con il riconoscimento della sua patologia e soprattutto della rapportabilità causale alle trasfusioni.

Ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Salute anche per l’epoca in cui furono praticate le trasfusioni Ritenendo che già vi erano sufficienti conoscenze scientifiche idonee a contrastare la diffusione del virus.

Avverso detta sentenza presentava ricorso per Cassazione il Ministero della Salute sorretto da quattro motivi.

Resisteva con controricorso F.V., eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività e la infondatezza dello stesso.
Motivi della decisione

Preliminare è l’esame dell’eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente per essere stato il ricorso asseritamene proposto quando era ormai scaduto il termine lungo per l’impugnazione.

L’eccezione è infondata.

Infatti la sentenza impugnata è stata depositata in data 31-1-2005 ed il termine lungo per l’impugnazione(un anno + 46 gg ) scadeva il 18-3-2006.

Poichè il ricorso è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica il 18-3-2006 deve considerarsi tempestivo.

Si ricorda che in tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratta di "termine libero", con esclusione cioè dal computo stesso sia del giorno iniziale che di quello finale, opera il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l’ora iniziali, computandosi invece quelli finali (Cass., civ., 21/01/1984, n. 526; Cass. civ., Sez. 3^, 04/11/1997, n. 10797).

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2934, 2935, 2946, 2947 c.c., e art. 112 c.p.c., omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione, non tenendo conto che i comportamenti asseritamene lesivi posti in essere dall’amministrazione ed il conseguente danno si erano verificati nel 1984 e che l’atto di citazione era stato notificato nel 2000, quando il diritto al risarcimento era ormai prescritto, erroneamente individuando il termine a quo in quello del rilascio delle certificazioni mediche ai fini dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992.

Inoltre la Corte di Appello aveva ritenuto applicabile termine di prescrizione decennale, affermando che ricorreva nella specie il reato di epidemia colposa, senza il concreto accertamento degli elementi costitutivi concretandosi così anche il vizio di omessa motivazione. 1.1.Il motivo è parzialmente fondato.

In ordine al dies a quo la Corte di Appello ha affermato che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto al risarcimento si prescrive nel termine previsto dalla legge che inizia a decorrere da quando il diritto stesso può essere fatto valere , cioè dal momento in cui la condotta illecita abbia inciso nella sfera giuridica del danneggiato con effetti esteriorizzanti e conoscibili dal medesimo; con la conseguenza che nella fattispecie l’attrice, avendo conosciuto della rapportabilità eziologia della sua affezione alle emotrasfusioni soltanto quando, approvata la L 25-2-92 n. 210, ha ottenuto le certificazione della Commissioni Mediche Ospedaliere con il riconoscimento della sua patologia e soprattutto della rapportabilità causale alle trasfusioni,da tale momento doveva calcolarsi il decorso della prescrizione.

1.2.Questa Corte ritiene che: "Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche" Sez. U, Sentenza n. 576, del 11/01/2008.

Di conseguenza è infondato il motivo di ricorso con cui si chiede di individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nel giorno in cui è stata praticata la trasfusione , causa della successiva malattia , poichè in tale momento la malattia non si era ancora manifestata all’esterno, con la conseguente impossibilità per il danneggiato di percepirla come danno ingiusto a seguito di comportamento doloso o colposo del terzo.

1.3.Il motivo è invece fondato in relazione alla ritenuta coincidenza del termine di inizio della prescrizione con il momento del rilascio delle certificazioni da parte della Commissione Medica Ospedaliera ai fini del riconoscimento dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992.

Tale soluzione porterebbe il creditore a dilatare a suo piacere il corso "-" della prescrizione; potrebbe portare ad affermare che il dies a quo inizi anche a decorrere a causa già iniziata, negando l’effetto interattivo connaturato alla proposizione dell’azione;

rischierebbe di enfatizzare il ruolo della consulenza medico – legale, avrebbe la illogica conseguenza di ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, essendo ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose. Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008.

Di conseguenza è da tale momento che deve farsi iniziare il decorso della prescrizione.

1.4.In ordine alla ritenuta applicabilità della prescrizione decennale configurando la fattispecie, secondo i giudici di merito , il reato di epidemia colposa, si osserva che nel caso di specie è da escludere il reato di epidemia colposa , in quanto tale fattispecie presupponente la volontaria diffusione di germi patogeni, sia pure per negligenza, imprudenza o imperizia, con conseguente incontrollabilità dell’eventuale patologia in un dato territorio e su un numero indeterminabile di soggetti, non appare conciliarsi con l’addebito di responsabilità a carico del Ministero, prospettato in termini di omessa sorveglianza sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati.

Mancano gli elementi connotanti tale reato: a) la sua diffusività incontrollabile all’interno di un numero rilevante di soggetti, mentre nel caso dell’HCV e dell’HBV non si è al cospetto di malattie a sviluppo rapido ed autonomo verso un numero indeterminato di soggetti; b) l’assenza di un fattore umano imputabile per il trasferimento da soggetto a soggetto, mentre nella fattispecie è necessaria l’attività di emotrasfusione con sangue infetto; c) il carattere contagioso e diffuso del morbo, la durata cronologicamente limitata del fenomeno Sez. U, Sentenza n. 581 dei 2008 1.5.Di conseguenza nel caso di specie deve ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947, n. 1,non essendo possibile godere del termine più lungo di cui all’art. 2947, n. 3, previsto quando il – fatto è considerato dalla legge come reato con una più lunga prescrizione, (nella specie si tratta di reato di lesione colposa con preserzione quinquennale).

Pertanto il primo motivo deve essere parzialmente accolto nei sensi di cui in motivazione ed il giudice del rinvio dovrà liberamente valutare la fattispecie alla luce dei principi sopra espressi, ricordando anche che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danno resta a carico di chi eccepisce la prescrizione l’onere di provarne la decorrenza Sez. Un. n. 2249 del 1988. 2. Come secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., e omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in quanto erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto sussistente la responsabilità del Ministero della Salute per il periodo antecedente 1988, non tenendo conto che all’epoca era difficile individuare la malattia ,conoscere le modalità di trasmissione ed i metodi per prevenirla ; sia per il periodo successivo, con la conseguente mancanza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa; vizio di motivazione si ravvisava secondo il Ministero ricorrente, anche il relazione all’accertamento del nesso di causalità tra il comportamento dell’Amministrazione e l’evento , stante l’impossibilità di controllare ex ante le conseguenza dannose delle trasfusioni.

2.1. Il secondo motivo è infondato. La Corte di Appello sul punto ha affermato che la gravità delle omissioni e dei ritardi dei Ministero nella prevenzione delle infezioni conosciute nei diversi tempi, l’utilità che i mezzi di contrasto conosciuti con riferimento ai virus già noti avrebbero avuto nella prevenzione dei virus identificati solo successivamente, ed il principio civilistico dell’estensione della responsabilità aquiliana ai danni non prevedibili, erano tutti elementi che concorrevano a giustificare la responsabilità del Ministero della Sanità. Il contagio era avvenuto in un periodo in cui l’Amministrazione avrebbe potuto identificare gli agenti patogeni e porre in atto le misure già note per evitare il verificarsi del danno, con conseguente affermazione di responsabilità dell’Amministrazione che, omettendo di controllare l’origine del sangue destinato a trasfusione, aveva cagionato alla parte attrice il grave danno alla salute consistente nell’epatopatia cronica attiva HCV. 2.2.Il riconoscimento in capo al Ministero dalla Salute della responsabilità per omessa vigilanza e controllo è conforme ai principi affermati da questa giurisprudenza di legittimità in base ai quali "Premesso che sul Ministero gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinchè fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standars di esclusione di rischi, il giudice, accertata l’omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicoiazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine – l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la versificazione dell’evento". 3.Come terzo motivo di ricorso il Ministero deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in quanto era stato disposto il risarcimento del danno non patrimoniale senza il concreto accertamento della commissione di un fatto reato da parte dell’amministrazione.

3.1. Il motivo è infondato in quanto secondo il nuovo orientamento interpretativo dell’art. 2059 c.c., adottato da questa Corte con le sentenze 31.5.2003 n. 8827 ed 8828, ed ormai consolidato (cfr. Cass. 27.6.2007, n. 14846), il danno non patrimoniale conseguente all’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, ai limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacchè il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove siconsideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale. Sez. U, Sentenza n. 581 del 2008. 4. Con il quarto motivo di ricorso viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223 e 2041 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver applicato il principio della compensatio lucri cum danno e disposto il cumulo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992 conseguito dall’attrice e risarcimento.

4.1.Tale motivo è fondato in quanto il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992;

tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

Cass. S. Unite, 11/01/2008, n. 584.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per un nuovo giudizio anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo parzialmente, nonchè il quarto motivo di ricorso e rigetta i restanti. Cassa, in relazione, e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per un nuovo giudizio anche per le spese del giudizio di cassazione.

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