Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-02-2011) 01-06-2011, n. 22201 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con ricorso depositato il 23.9.2009, il dott. I.C., per mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, ha chiesto alla Corte d’appello di Milano la liquidazione a proprio favore della somma di Euro 516.456,90 a titolo di riparazione della detenzione subita dal 28.10.1993, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Firenze del 26.10.1993, e protrattasi sino al 24.1.1994, data nella quale la misura cautelare era stata revocata dallo stesso Gip. La carcerazione si riferisce ad una imputazione mossa all’attuale ricorrente, all’epoca dirigente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano, di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, per essersi, asseritamente, posto a disposizione della predetta associazione e di altra finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti fornendo copertura per le illecite attività svolte; da tale accusa I. è stato assolto essendo è intervenuta, in data 2 ottobre 2000, sentenza del Gip di Milano di non doversi procedere per non aver commesso il fatto, poi confermata in appello e divenuta definitiva.

Il procedimento si era incardinato originariamente presso l’autorità giudiziaria di Firenze, ma a seguito di dichiarazione di incompetenza, proseguiva presso i giudici di Milano e, nel corso del procedimento presso il Tribunale milanese, il pubblico ministero procedeva alla contestazione suppletiva anche del reato di cui all’art. 319 c.p.; da tale imputazione I. era stato assolto con sentenza del 20 ottobre 2003 del Tribunale di Milano per non aver commesso il fatto; ma la Corte di appello confermava l’assoluzione piena solo relativamente ad alcune delle condotte ascritte, mentre riteneva che alcune altre (acquisti e vendite di autovetture compiute con la intermediazione di tale S. e deposito gratuito di mobili dell’imputato in un locale dell’autoparco gestito dal S.) potevano integrare, sia pure astrattamente, il reato di cui all’art. 323 c.p., (abuso di ufficio) che però doveva ritenersi estinto per prescrizione.

2. La Corte di appello di Milano ha escluso che nella condotta dello I. potesse ravvisarsi dolo o colpa grave che potessero aver dato o concorso a dare causa alla detenzione ed ha riconosciuto all’istante la somma di Euro 45000,00 a titolo di indennizzo per i circa tre mesi di detenzione subita.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e lo I..

4. Il Ministero dell’Economia ha dedotto violazione di legge per avere la Corte milanese escluso la colpa grave dell’istante ritenendo che il medesimo fosse inconsapevole che il S., con il quale aveva intrattenuto frequenti rapporti, era esponente di una associazione criminale. Rappresenta che tale convincimento si pone in contrasto con le risultanze della sentenza della Corte di appello di Milano del 25.6.2005 che, con valutazione poi condivisa in Cassazione, ha individuato proprio nella consapevolezza da parte dello I. della qualità di pericoloso pregiudicato del soggetto (il S.) con cui aveva intrattenuto rapporti, uno degli elementi qualificativi del reato di abuso di ufficio, dichiarato estinto soltanto per effetto della intervenuta prescrizione. Sostiene che il giudice della riparazione non può non tenere conto dell’esito del giudizio di cognizione e non può sovrapporre le proprie valutazioni a quelle con le quali il giudice penale abbia ritenuto di qualificare determinati comportamenti; nè può ritenere insussistenti fatti che il giudice penale abbia invece accertato (o viceversa); e ciò anche se era intervenuta al riguardo una sentenza di prescrizione. Con un secondo motivo lamenta mancanza o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla convinzione della inconsapevolezza dello I. della consistenza criminale del S.; la Corte ha tratto tale convincimento non sulla base del materiale probatorio che era stato esaminato dai giudici del merito, ma dalle deposizioni testimoniali che l’istante aveva ritenuto di estrapolare per appoggiare la propria richiesta e dall’esito favorevole del procedimento disciplinare celebrato dalla amministrazione di appartenenza dello I., procedimento che però ha parametri e finalità del tutto diversi da quello del procedimento penale.

5. I. muove censure relativamente alla determinazione dell’indennizzo. Si duole in particolare che non si sia tenuto conto del fatto che la custodia cautelare in carcere è stata effettuata per sette giorni in regime di isolamento giudiziario, che, come noto, è assai più gravoso del normale regime detentivo. Si duole altresì che non sia stato tenuto conto della lunga durata del procedimento a suo carico, del rilevante eco che ha avuto la notizia della sua detenzione, dei danni subiti sulla carriera, praticamente interrotta tanto che a distanza di ben 18 anni dai fatti egli ha ancora la stessa qualifica, pur trovandosi in condizioni di competenza professionale, dimostrate dal proprio curriculum, tali da poter legittimare l’aspettativa di una ben più brillante carriera. Con un terzo motivo si duole della intervenuta compensazione delle spese, pur avendo egli ottenuto ragione indipendentemente dall’entità dell’ammontare dell’indennizzo in concreto riconosciuto.

6. Entrambi i ricorrenti hanno integrato il ricorso, presentando il difensore dello I. in data 10.1.2011 una memoria con controdeduzioni al ricorso avverso e alle conclusione formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte; nonchè, in data 21.2.2011, motivi nuovi con i quali si sostiene che il pur breve periodo di detenzione è stato causa di notevolissimi danni alla propria persona e a quella dei propri familiari protrattisi ben oltre il periodo di detenzione, per tutta la durata del procedimento ed anche oltre, danni derivati dalla risonanza avuta dalla accusa infamante che gli era stata rivolta, e dai pregiudizi di carriera subiti; di tali danni la Corte milanese non avrebbe tenuto conto ed avrebbe altresì confuso l’istituto della riparazione della ingiusta detenzione con quello, introdotto con L. n. 89 del 2001, destinato a risarcire la lunga durata del procedimento.

Il Ministero dell’Economia ha depositato una memoria in data 25.1.2011 per resistere al ricorso avverso.
Motivi della decisione

1. I ricorsi non meritano accoglimento.

2. Prendendo in esame in primo luogo quello proposto dal Ministero dell’Economia, rileva il Collegio che le considerazioni formulate con il primo motivo circa l’esistenza di una condotta dello I. tale da rappresentare colpa grave rilevante ai fini dell’indennizzo richiesto, non possono essere prese in considerazione. Ed invero tutto l’argomentare da cui deriverebbe, secondo la ricorrente amministrazione, la colpa grave dell’istante si incentra sulla motivazione resa dalla Corte di appello nel dichiarare la prescrizione per alcuni episodi di corruzione che erano stati contestati allo I., con contestazione suppletiva, dal pubblico ministero milanese, quando ormai il Gip di Firenze aveva revocato il titolo custodiale emesso per il reato ex art. 416 bis;

sostiene il ministero dell’Economia che la Corte di appello di Milano, nel dichiarare la prescrizione, ha formulato considerazioni che dimostrerebbe una consapevolezza dello I. dei traffici illeciti del S. e della sua qualità di soggetto di spicco della criminalità organizzata milanese, orbitante intorno all’autoparco.

Osserva il Collegio che tali valutazioni non sono pertinenti ai fini di cui trattasi dal momento che, come risulta da un attento esame del complessivo e complesso iter processuale che si è sviluppato intorno alla persona dello I., esse riguardano fatti diversi da quelli ai quali si riferisce la carcerazione poi rivelatasi ingiusta, essendo – come si è già detto – state formulate le accuse di corruzione solo con le contestazioni formulate davanti al Tribunale milanese. Si tratta di accuse successive a quelle che hanno dato vita alla detenzione subita dallo I., che, secondo quando risulta dalla ordinanza qui impugnata, è stato ristretto in carcere solo per imputazione ex art. 416 bis cod. pen., dalla quale poi è stato assolto con formula piena e ampiamente liberatoria rappresentata dalla sentenza 2 ottobre 2000 del Gup di Milano di non luogo a procedere per i reati associativi, essendo risultate inattendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia che aveva formulato accuse nei suoi confronti.

Il procedimento era invece proseguito, con varie vicende che qui non rilevano, per le accuse di corruzione, fino alla sentenza della Corte di appello milanese del 25.6.2005, alla quale fa riferimento la ricorrente amministrazione, sentenza della quale, però, non può tenersi conto dal momento che essa riguarda reati che non hanno dato causa alla detenzione per cui si chiede l’indennizzo .

Anche il secondo motivo è infondato. La Corte milanese ha infatti fornito ampia e congrua motivazione circa l’assenza di dolo o colpa grave da parte del ricorrente, richiamando la ritenuta inattendibilità delle accuse che lo avevano riguardato e facendo riferimento a numerose testimonianze di funzionari della polizia di Stato tutte concordi nell’escludere che, prima dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza che ha dato il via alla carcerazione dello I., vi fosse consapevolezza alcuna od anche semplice sospetto che proprio nell’autoparco di (OMISSIS) e nella persona del S. fosse incentrata una ampia e pericolosa organizzazione malavitosa; peraltro il ricorso del Ministero risulta assai generico nella parte in cui eccepisce la mancata aderenza alla sentenza di assoluzione, e non indica fatti specifici che potessero essere rilevanti nel senso della esclusione del diritto invocato.

3. Passando ad esaminare il ricorso dello I., occorre in primo luogo ribadire, come peraltro già evidenziato dalla Corte milanese, la natura indennitaria dell’istituto in esame, fatta palese dallo stesso testo normativo, con la conseguente esclusione dei principi che sovrintendono il risarcimento del danno in senso stretto. Ciò risulta particolarmente chiaro dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 13.1.1995 n. 1, Min. del Tesoro in proc. Castellani, secondo la quale "L’equa riparazione per l’ingiusta detenzione è istituto strutturalmente diverso dal risarcimento del danno. Questo può scaturire, come è noto, o da un inadempimento contrattuale, nel qual caso comprende tanto il danno emergente quanto il lucro cessante, oppure da fatti illeciti, che, se integrano gli estremi di reato, oltre ai predetti danni patrimoniali, attribuiscono il diritto al risarcimento dei danni morali. Nell’un caso e nell’altro l’esistenza dei danni patrimoniali deve essere rigorosamente provata, essendo consentita la valutazione equitativa sul loro ammontare ove non se ne possa dare una prova precisa; b – La riparazione, invece, non si riallaccia al rapporto proprio del danno risarcibile e prescinde dalla prevedibilità di esso e dalla colpa del fatto causante; c – E’ un diritto che si costituisce sulla base di un rapporto lecito e di una attività legittima, quale è quella statuale giudiziaria, e si fonda su un danno obiettivamente ingiusto causato da quella attività. Scaturisce, quindi, da un rapporto di solidarietà civile, onde si deve attuare non con rigidi criteri tecnico-giuridici, ma con criteri prettamente equitativi; d – Ed è alla stregua di questi principi che debbono essere valutati i due criteri di proporzionamento della riparazione, che consistono nella durata della custodia cautelare e nelle conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà, criteri indicati nell’art. 643 c.p.p., comma 1, richiamato dall’art. 315 c.p.p., comma 3". Ciò posto, può ricordarsi, quanto alla concreta determinazione dell’indennità come altrettanto pacifico sia il principio secondo il quale "La indennità prevista dall’art. 314 cod. proc. pen. deve essere liquidatagli, equitativamente. Ne consegue che il giudice, benchè abbia l’obbligo di motivare in ordine alla valutata equità dell’indennizzo non è tenuto ad una determinazione dell’importo che tenga dettagliatamente conto delle eventuali varie voci di danno, visto che il legislatore ha costruito l’equa riparazione non come risarcimento del danno, sebbene come indennizzo, come atto dovuto, di solidarietà nei confronti di chi è stato ingiustamente privato della libertà (Cass. 18.12.1996 n. 3176, Avanzato rv. 206650).

Di tali principi ha fatto correttamente uso la sentenza impugnata che ha evidenziato la mancanza di prova specifica di danni, patrimoniali o non patrimoniali, collegati alla detenzione ed ha congruamente stimato in Euro 20000,00 il valore dell’indennizzo "aritmetico" abitualmente ritenuto congruo (quello stimato nel rapporto tra misura massima dell’indennizzo prevista per legge e durata massima della custodia preventiva consentita), aumentandolo di oltre il doppio, fino alla complessiva somma di Euro 45000,00, in considerazione della posizione sociale dello I., del clamore suscitato dalla pesante accusa rivolta nei suoi confronti, nonchè dei pregiudizi di carattere sociale e familiare. In tale contesto non è censurabile che la sentenza impugnata non abbia fatto esplicito riferimento ai sette giorni trascorsi in isolamento diurno, atteso che la somma complessivamente riconosciuta per la carcerazione è apprezzabile e sostanzialmente idonea a ristorare l’interessato per la voce considerata e neppure è corretto invocare l’inadeguatezza della somma stimata in relazione alle sofferenze subite da lui stesso e dalla famiglia. E’ fuor di dubbio infatti, ed è stato riconosciuto dalla Corte di appello di Milano, che l’arresto e la carcerazione dello I., all’epoca vice questore di Milano, con l’accusa di appartenere ad un associazione di stampo mafioso, poi risultata infondata, ha comportato al medesimo ed ai suoi familiari traumi non facilmente dimenticabili e certamente soggettivamente molto elevati, ma la quantificazione dell’indennizzo operata dalla Corte milanese ha tenuto conto di ciò, più che raddoppiando la somma risultante dal semplice computo matematico.

A fronte di ciò le censure del ricorrente circa la inadeguatezza del ristoro consentito appaiono generiche anche laddove insistono, specie con i motivi nuovi a riferire alla detenzione una sofferenza di lunga durata, protrattasi anche dopo l’avvenuto riacquisto della libertà ed anche oltre l’assoluzione, atteso che di una tale sofferenza non vi sono specifici riscontri, come sarebbe stato necessario per ottenere uno specifico indennizzo, senza contare che, come peraltro anche a questo proposito correttamente osservato dalla Corte di appello, l’indennizzo di cui si discute è destinato a riparare il pregiudizio subito per la ingiusta detenzione e non quello derivante dalla instaurazione del procedimento e dal suo protrarsi nel tempo.

Senza che alcuna confusione sia stata fatta dalla Corte milanese tra l’istituto in esame e quello di cui alla L. n. 89 del 2001, cd. Legge Pinto, destinato a introdurre nel nostro ordinamento un rimedio indennitario per la eccessiva durata dei procedimenti al fine di evitare condanne dello Stato italiano da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo; la Corte di appello in nessun modo ha richiamato tale istituto che viene invece impropriamente evocato dal ricorrente, senza alcuna effettiva utilità, trattandosi di un istituto destinato ad operare in un diverso contesto e secondo diversi presupposti.

Da ultimo nemmeno l’ultimo motivo di ricorso sollevato dallo I., che contesta la disposta compensazione delle spese, merita accoglimento avendo questa Corte (sez. 3 5.4.2007 n. 19986 rv 236704) già chiarito che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, non contrasta con il disposto dell’art. 91 cod. proc. civ. la decisione del giudice di compensare in tutto od in parte le spese processuali, non precludendo la norma processuale tale facoltà. Ne consegue che il sindacato di legittimità è da intendersi limitato alla sola violazione del principio per cui le spese non possono essere poste interamente a carico della parte vittoriosa, mentre non può riguardare la decisione di compensarle, trattandosi di valutazione di merito.

3..In conclusione, entrambi i ricorsi debbono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del procedimento.

Vanno invece compensate tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione in relazione all’esito dei rispettivi ricorsi.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-10-2011, n. 22553 Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 luglio 2006, la Corte d’Appello di Campobasso accoglieva il gravame svolto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), dall’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e dalla Direzione didattica (OMISSIS), contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, l’intera anzianità maturata presso l’Ente locale di provenienza da G.R. transitata nei ruoli dell’Amministrazione scolastica dello Stato, area professionale ATA, con decorrenza dal 1 gennaio 2000. 2. La Corte territoriale puntualizzava che la difesa erariale lamentava la violazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 per il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio acquisita presso l’ente di provenienza da G.R., laddove il legislatore aveva previsto una riforma a costo zero con rinvio recettizio ad altre fonti che assumevano, pertanto, il rango primario.

3. La Corte territoriale, ricostruita la vicenda applicativa della norma della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, riteneva applicabile, nella specie, lo ius superveniens costituito dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 norma di interpretazione autentica nel senso dell’inquadramento con modalità analoghe a quelle previste dall’accordo collettivo 20.7.2000. 4. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione G. R. (indicata in ricorso come R.), affidato a due motivi e proponendo, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale. L’Amministrazione pubblica non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

5. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al MIUR in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 6. Tale norma, dopo aver premesso, al primo comma, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel comma 2, che: Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

7. La disposizione fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 8. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dall’1 gennaio 2000 il c.c.n.l. 1 aprile 1999 del comparto Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il c.c.n.l. 26 maggio 1999 del comparto Scuola.

9. L’art. 3 dell’accordo disciplinò l’inquadramento professionale e retributivo, nei seguenti termini: i dipendenti trasferiti sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.

10. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in un decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (vedi: Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè Cass. 27 settembre 2005, n. 18829).

11. Intervenne il legislatore, dettando una disposizione, la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria 2006) sopra citata, che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale, stabilendo che la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2 "si interpreta nel senso che" il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello Stato è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Come è evidente, la suindicata Legge Finanziaria, art. 1, comma 218 ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retributivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal D.M. aprile 2001. 13. La tesi, riproposta dalla parte ricorrente, che nega l’efficacia retroattiva della disposizione introdotta dalla Legge Finanziaria 2006 e sostiene, quindi, la sua inapplicabilità ai processi già in corso, non è fondata. Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione "la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, si interpreta nel senso che". Espressione che indica la volontà di far retroagire la norma dettata dal comma 218. Corte di cassazione e Corte costituzionale si sono espresse in modo concorde sul punto. Da ultimo, le Sezioni unite, hanno qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva" perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati del 2000) giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza (Così: Cass. S.U. 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

14. Quanto al motivo di ricorso riguardante la legittimità costituzionale, esso ripropone alcune delle molteplici eccezioni sollevate da vari giudici, compresa questa Corte di cassazione, che, con ordinanza n. 22260 del 2008, ritenne non manifestamente infondata k questione del contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU con riferimento al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso. Le eccezioni di legittimità costituzionale sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunzie: la sentenza n. 234 del 2007, le ordinanze n. 400 del 2007 e n. 212 del 2008, nonchè la sentenza n. 311 del 2009. 15. Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato sono stati respinti da questa Corte (vedi, per tutte:

Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

16. Tuttavia, l’ampio spettro della impugnazione che, più a monte, pone un generale problema di violazione della disciplina dettata dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, e dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, impone di tener conto dei successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

17. Sono, infatti, intervenute sul tema, tanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, che la Corte di giustizia dell’Unione europea.

18. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non ancora definitiva, perchè è oggetto di richiesta di rinvio della causa alla Grande Camera, presentata dallo Stato italiano, ai sensi dell’art. 43 della CEDU. 19. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) si è espressa con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero dalla signora I. S. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

20. Il Tribunale di Venezia aveva sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali.

21. La prima questione consisteva, in sintesi, nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, possa costituire un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.

22. La soluzione della Corte UE è affermativa, nei seguenti termini:

La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro (vedi punto 1 del dispositivo e punto 66 della motivazione).

23. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: a) se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 77/1987 (trasfusa, unitamente alla direttiva 98/50, nella direttiva 2001/23) deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); b) se il suddetto art. 3 della menzionata direttiva debba essere interpretato nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).

24. Con riferimento a tali due questioni il dispositivo della decisione è il seguente: quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.

25. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo sostanziale". 26. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente).

27. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice nazionale (nella attuale controversia: il giudice del rinvio) deve osservare i seguenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75. e al 77 si precisa posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento. Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2) Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: condizioni globalmente meno favorevoli; n. 82: posizione globalmente sfavorevole), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (n. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza).

28. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2, TUE, in combinato disposto con gli artt. 6 CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della sentenza emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che: vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi di cui alle norme su indicate (vedi: punti 27 e 84 della sentenza).

29. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della UE provviste di effetto diretto, con i soli Limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (vedi, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito della procedura di infrazione) ove riguardino norme UE direttamente applicabili (vedi: Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè sull’onere di interpretazione conforme al diritto UE, tra le tante: Corte cost. sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

30. Il caso in esame deve quindi essere deciso, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo costituito dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata dalla parte ricorrente, deve essere verificata sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea.

31. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro Giudice, che, applicando i su indicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-07-2011, n. 4125 Concorsi a cattedre universitarie Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Puglia respingeva i ricorsi (principale e per motivi aggiunti) proposti da V. A. M. avverso gli atti della procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientificodisciplinare IUS21 (diritto pubblico comparato), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, bandita con decreto rettorale n. 514 del 28 febbraio 2008 (pubblicato nella G.U. n. 19 del 7 marzo 2008) per complessivi 19 posti di ricercatore universitario (tra cui n. 1 posto per il menzionato settore scientificodisciplinare). All’esito delle prove scritte era stata ammessa alla prova orale la sola candidata P. M., evocata in giudizio quale controinteressata.

2. Il T.A.R. adito dalla V., non ammessa alla prova orale, in relazione alle singole censure dedotte avverso gli atti della procedura provvedeva come segue:

(i) rilevava che la commissione di concorso era stata regolarmente autorizzata dal rettore a utilizzare, per le proprie riunioni, il mezzo telematico, ai sensi dell’art. 4, comma 12, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;

(ii) alla luce delle risultanze documentali, affermava l’osservanza della sostanziale collegialità delle operazioni e valutazioni della commissione;

(iii) riteneva irrilevanti l’uso di un’utenza telefonica non riferibile al responsabile del procedimento, la presenza del prof. C. a Lecce (presso la sede dell’ateneo Salentino) anziché in Teramo (sua sede di servizio) in occasione dello svolgimento delle operazioni preliminari della commissione, nonché il trasferimento del prof. Coccodoro all’Università del Salento dopo la conclusione dei lavori della commissione;

(iv) escludeva la natura perentoria del termine dilatorio di sette giorni tra pubblicazione dei criteri di massima per la valutazione e prosecuzione delle operazioni della commissione (ex art. 4, comma 1, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117);

(v) escludeva il raggiungimento della prova in ordine ad asserite pressioni esercitate sui candidati per anticipare la data delle prove orali al fine di rispettare il termine di conclusione dei lavori della commissione;

(vi) affermava la correttezza della valutazione delle prove scritte, non espressa solo con giudizi numerici, ritenendo – a fronte dell’esito negativo delle prove scritte sostenute dalla ricorrente – l’irrilevanza di ogni questione attinente la valutazione dei titoli.

Il T.A.R. condannava, infine, la ricorrente a rifondere alle controparti (università e controinteressata) le spese di causa.

3. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, sostanzialmente riproponendo i motivi di ricorso di primo grado, seppur adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza.

4. Si costituivano sia l’appellata Amministrazione universitaria, sia l’appellata controinteressata P. M., contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 10 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato.

6.1. Correttamente il T.A.R. ha disatteso la censura d’invalidità della seduta d’insediamento della commissione (costituita dai professori L. M. e E. C. e dalla ricercatrice dott.ssa M. C.), di cui al verbale n. 1 del 7 ottobre 2009, in quanto la riunione – in virtù di autorizzazione rilasciata dal rettore con nota prot. n. 39372/VII/1 del 2 ottobre 2009 – si è svolta con modalità telematiche con la partecipazione di tutti e tre i commissari, come evincibile dal fax contenente il verbale della seduta, firmata dalla componente dott.ssa C. con allegate dichiarazioni d’insussistenza di situazioni d’incompatibilità ex artt. 51 e 52 c.p.c., inviato tra le ore 12.32 e le ore 12.33 del 7 ottobre 2009 dal dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Torino (sede di servizio della dott.ssa C.) al numero di fax intestato all’Università del Salento e indicato dal componente prof. M. nella email delle ore 11.20 del 7 ottobre 2009 come numero di recapito, mentre gli altri due commissari erano fisicamente riuniti presso l’Università del Salento ivi sottoscrivendo il relativo verbale (v. documentazione in atti). In tal modo il verbale risulta essere stato sottoscritto regolarmente – seppure in tempi sfasati e su supporti documentali separati, attese le modalità telematiche di svolgimento della seduta (con invio tramite posta elettronica e ritrasmissione a mezzo fax), che per definizione impedivano la firma contestuale di un unico originale – da tutti i commissari. La chiusura della riunione alle ore 12.30, attestata nel verbale, è, peraltro, pienamente compatibile con l’orario d’invio del fax da parte della componente dott.ssa C., dovendosi il divario di pochi minuti ricondurre al tempo fisico occorrente per la sottoscrizione e la ritrasmissione del documento dalla sede di servizio in Torino all’Università del Salento.

Ritiene il collegio che con ciò sia stato osservato il disposto dell’art. 4, comma 12, d.P.R. n. 117/2000, secondo cui le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore, richiedendo la norma che sia salvaguardata la collegialità, ma non anche la contestualità, né specificando la stessa la tipologia degli strumenti informatici. Reputa, in particolare il collegio che, per lo svolgimento delle attività preparatorie della commissione, la collegialità non implichi necessariamente contestualità di presenza, fisica oppure a distanza mediante mezzi telematici (ad es., videoconferenza), trattandosi di svolgere compiti in cui non è indispensabile un confronto contestuale, mentre la contestualità dell’attività della commissione deve ritenersi necessaria per l’attività di giudizio in senso stretto, ossia l’attività di esame e valutazione dei singoli candidati (v. in tal senso, in fattispecie analoga, C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708).

Nel caso di specie, nella seduta del 7 ottobre 2010 la commissione si è limitata a verificare l’assenza di situazioni d’incompatibilità in capo ai propri componenti, a determinare i criteri di massima per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, delle prove scritte e orali, a fissare i punteggi massimi conseguibili in relazione ai vari criteri e subcriteri di valutazione, e a stabilire il calendario delle prove scritte e orali, dunque a porre in essere attività preparatorie per le quali non era necessaria la contestualità della delibera collegiale.

La previsione contenuta nel verbale, secondo la quale quest’ultimo sarebbe stato ratificato dai membri della commissione in occasione della seduta successiva, fissata al 12 novembre 2009 (per lo svolgimento della prima prova scritta), non è minimamente idonea a incidere in modo viziante sul verbale medesimo e/o a condizionarne l’efficacia, essendosi lo stesso – per quanto sopra esposto – formato in modo del tutto legittimo, e dovendosi la menzionata previsione ricondurre semplicemente a un eccesso di cautela dei commissari.

Le successive operazioni di valutazione dei candidati risultano invece essere state effettuate presso la sede dell’Università del Salento, con la contemporanea presenza di tutti i commissari.

I correlativi motivi di gravame sono pertanto destituiti di fondamento.

6.2. A ragione il T.A.R. ha, poi, ritenuto irrilevante la circostanza, che il prof. C., anziché dalla sua sede di servizio presso l’Università di Teramo, avesse partecipato alla riunione del 7 ottobre 2009 presso la sede dell’Università del Salento. Infatti, autorizzato regolarmente lo svolgimento telematico della seduta d’insediamento, i commissari, in assenza di prescrizione contraria (di rango regolamentare o normativo), potevano partecipare alla riunione da qualsiasi postazione telematica, a prescindere dal rilievo che la presenza del prof. C. presso la sede dell’Università del Salento (che ha bandito il concorso) garantiva la contestualità fisica del suo operato con quello del commissario prof. M., in tal modo comportando una semplificazione dello svolgimento delle operazioni della commissione (residuando la necessità di un collegamento per via telematica con la sola componente dott.ssa C.), senza inficiarne la trasparenza.

L’avvenuto trasferimento del componente prof. C. all’ateneo del Salento dopo la conclusione della procedura esclude di per sé ogni sua incompatibilità nel corso della stessa, allorché era ancora in servizio presso l’università di Teramo.

Ne deriva che anche le censure al riguardo svolte sono prive di fondamento.

6.3. Alcuna rilevanza viziante può attribuirsi alla trasmissione del verbale del 7 ottobre 2009 (con rispettivi allegati), sottoscritto dalla dott.ssa C., a utenza di fax diversa da quella del responsabile unico del procedimento (nominato nella persona del preposto all’ufficio reclutamento presso l’Università del Salento), essendo unicamente rilevante che la comunicazione sia pervenuta a utenza interna all’ateneo, in tal modo giungendo nella sfera legale di conoscenza sia degli altri commissari ivi riuniti, sia dell’amministrazione universitaria. Considerazioni sostanzialmente identiche valgono a superare la censura relativa all’utilizzazione, da parte dei commissari, di indirizzi di posta elettronica personali, anziché istituzionali, nelle comunicazioni relative alla seduta d’insediamento.

6.4. La sopra evidenziata legittimità ed efficacia del verbale della seduta d’insediamento del 7 ottobre 2009 – pubblicato online in data 13 ottobre 2009 – toglie ogni fondamento alla doglianza d’inosservanza del termine di sette giorni tra pubblicazione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati e la prosecuzione delle operazioni della commissione (di cui all’art. 4, comma 1, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117), presupponente l’inefficacia del verbale prima della ratifica operata nella seduta del 12 novembre 2009, per la ragioni sopra esposte invece da ritenersi valido ed efficace sin dalla sua adozione, sicché il termine in esame risulta ampiamente osservato.

6.5. Quanto, poi, alla lamentata violazione del termine finale della procedura valutativa – di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione (ex art. 8 del bando in relazione all’art. 4, comma 11, d.P.R. n. 177/2000), nella specie avvenuta il 14 luglio 2009, mentre i lavori della commissione si sono conclusi il 4 dicembre 2009 -, si osserva che costituisce ormai ius receptum di questo Consiglio che non si tratta di termine perentorio inficiante la validità della procedura con sequela di illegittimità dei relativi atti, bensì di semplice termine ordinatorio comportante la mera irregolarità della procedura, in quanto per principio generale l’esercizio dell’azione amministrativa, in difetto di espressa previsione di perentorietà o decadenza, è scandito da termini ordinatori, alla cui violazione possono conseguire effetti di altro genere (ad es., responsabilità disciplinari, penali, contabili, risarcitori per danni da ritardo, in presenza dei relativi presupposti), diversi da quelli di illegittimità e di annullamento degli atti medesimi (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708).

Del pari privo di consistenza è il motivo di eccesso di potere per un’adombrata pressione esercitata sui candidati per la concentrazione della data di svolgimento delle prove orali con quella delle prove scritte, essendo tale assunto sfornito di qualunque elemento di prova e risultando esso per contro smentito dalla circostanza che il calendario delle prove scritte (fissate per i giorni 12 e 13 novembre 2011) e orali (fissate al giorno 4 dicembre 2011) era stato stabilito sin dalla riunione d’insediamento (v. verbale del 7 ottobre 2009) e in seguito, di fatto, osservato.

6.6. Quanto all’attività di valutazione svolta dalla commissione, si premette che secondo la previsione del bando l’ammissione alla prova orale era subordinata al conseguimento da parte dei candidati, in ciascuna delle due prove scritte, di un punteggio di almeno 7/10, nella specie superato dalla sola candidata P. M., mentre l’odierna appellante, non avendo conseguito tale punteggio, non vi era stata ammessa.

Orbene, dalla lettura del verbale n. 5 del 13 novembre 2009 risulta che la commissione, lungi dal limitarsi all’attribuzione di un mero punteggio numerico alle singole prove scritte di ciascun candidato, ha espresso articolati giudizi, individuali e collettivi, sui singoli elaborati, dai quali emerge la chiara, concorde e motivata valutazione univocamente negativa della prima prova scritta della candidata odierna appellante, conducente all’attribuzione di un punteggio di 05/20, inferiore a quello richiesto per l’ammissione alla prova orale.

Pur essendo le valutazioni tecnicodiscrezionali espresse dalle commissioni d’esame nell’ambito delle procedure comparative per l’accesso ai posti di ricercatore e professore universitario in via di principio sindacabili in sede giudiziale – nel senso che il sindacato giurisdizionale può svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, con la precisazione che resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, poiché altrimenti all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694; C.d.S., Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635; Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201) -, nel caso di specie le censure d’incongruità e insufficienza motivazionale dedotte dall’odierna appellante non possono trovare accoglimento alla luce del vaglio concreto dell’operato della commissione. Infatti, dall’esame dei giudizi esternati dalla commissione nel citato verbale n. 5 non emergono vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, né elementi tali da far ritenere che sia stato superato l’ambito di opinabilità secondo i correnti criteri tecnicoscientifici, trattandosi di giudizi analiticamente motivati, espressi in applicazione di criteri congruenti, ciascuno coerente nel proprio interno e rispetto agli altri giudizi individuali, nonché rispetto ai giudizi collegiali e finale, oltreché rispettosi dei margini di opinabilità/plausibilità propri di valutazioni connotate da ampia discrezionalità tecnica, quali quelle in esame.

In particolare, il giudizio negativo espresso dalla commissione sull’elaborato scritto dell’odierna appellante – elaborato, intitolato "Rapporto tra interpretazione e comparazione" – risulta, per quanto qui interessa, motivato dalla mancanza di chiarezza ed efficacia espositiva dei concetti acquisiti "forse non del tutto metabolizzati", dall’uso impreciso e confuso "di taluni elementi fondanti il diritto e la sua teoria", da "errori significativi di storia costituzionale" e dall’uso improprio dello strumentario concettuale proprio del settore scientifico in esame, e trova un suo riscontro oggettivo nella semplice lettura del compito consegnato dalla candidata (acquisito agli atti processuali), sottraendosi, per quanto sopra detto, alle censure di merito al riguardo dedotte dall’odierna appellante.

6.7. Come, infine, condivisibilmente rilevato nell’impugnata sentenza, la riscontrata legittimità della valutazione negativa della prova scritta e della conseguente mancata ammissione alla prova orale (in conformità alle previsioni del bando) assorbe i motivi di censura articolati ad impugnazione della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e il collegato motivo di asserita violazione della raccomandazione della Commissione dell’Unione Europea dell’11 marzo 2005 recante "Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori" (in G.U. UE n. 75/67 del 22 marzo 2005), recepito dalla delibera del senato accademico n. 81 del 19 febbraio 2008.

6.8. Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione versata in giudizio, irrilevante ai fini decisori.

7. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del grado interamente compensate fra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 20-07-2011, n. 29074

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza 25.9.2007, con cui il Tribunale di Scalea aveva condannato V.R.F. alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto di calunnia continuata in danno di M.F. e I.A. e per il delitto di lesioni personali in danno del M.. L’imputato era stato condannato anche al risarcimento dei danni cagionati alle due parti offese, costituite parti civili.

2. Al V. è stato addebitato di avere, il (OMISSIS) – per futili motivi contestando al M. di avere procurato un graffio al proprio autoveicolo – cagionato al predetto, con pugni e calci, lesioni alla gamba destra e allo zigomo sinistro lesioni guarite in trenta giorni; nonchè di avere successivamente, con due denunce-querela, sapendoli innocenti, incolpato il M. di essere l’autore dell’aggressione e di essersi infortunato a causa di una caduta accidentale, e I.A. di averlo diffamato, riportando come articolista de "La provincia cosentina" la versione di fatti in modo difforme dalla realtà. 3. Ricorre per cassazione il V., che deduce:

– violazione degli artt. 65 – 192 – 516 – 521 – 533 c.p.p. e art. 603 c.p.p., comma 2 e vizio di motivazione in relazione alle lesioni personali per essere stato condannato per un fatto diverso da quello contestato, mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello, in relazione in relazione alla perizia medica, e travisamento della realtà processuale;

– violazione dell’art. 521 c.p.p. per mancata derubricazione del reato di lesioni personali in lesioni colpose;

– violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;

– erronea applicazione dell’art. 61 c.p., n. 1, e relativo vizio di motivazione sulla ritenuta futilità dei motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con idonea motivazione la Corte d’appello ha rigettato la censura di violazione dei diritti della difesa per la modifica del capo d’imputazione rispetto all’originaria contestazione di lesioni personali (da frattura della tibia e del perone destro in fratture bimalleolari), affermando che la modificazione non ha comportato diversità del fatto e che l’imputato si è ampiamente difeso, anche a mezzo di consulente tecnico.

La mancata rinnovazione della consulenza tecnica in appello è stata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale con riferimento alla compatibilità delle lesioni riportate con il racconto della parte offesa, valutato come pienamente credibile.

2. Le censure relative all’attribuzione delle lesioni a titolo doloso e ai futili motivi della condotta, nonchè la denuncia di vizio di motivazione sul reato di cui all’art. 582 c.p.p. sono inammissibili, perchè si risolvono in critiche all’apprezzamento probatorio compiuto da giudici di merito, che hanno offerto una compiuta e coerente motivazione in sentenza.

3. Manifestamente infondato, in quanto mero pretesto difensivo, è il quinto motivo, che deduce erronea applicazione dell’art. 368 c.p., e art. 61 c.p., n. 2, limitandosi in sostanza il ricorrente a rivendica come scriminante che le due denunce costituirono "un primo atto di difesa quale indagato sui fatti di cui venne accusato dal M. e dei quali si ritenne diffamato dall’articolo di I. A.".

L’accertamento da parte dei giudici di merito della veridicità delle lesioni dolosamente cagionate al M., costituisce anche la prova del delitto di calunnia consistita nell’avere l’imputato denunciato I., con la consapevolezza della sua innocenza, accusandolo di avere riportato notizie false in quanto conformi alla versione della vittima.

4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte. L’imputato va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado, che si liquidano complessivamente in Euro 1.500, oltre IVA e CPA, per ciascuna delle parti civili.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di Euro 1.500,00 ciascuno, oltre accessori, in favore delle parti civili M.F. e I.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.