Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28706 Ricongiunzione di posizioni assicurative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata – in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 10 maggio 2005 – rigetta la domanda proposta da D.M.M. e dagli altri undici ricorrenti indicati in epigrafe, volta ad ottenere la condanna dell’INPS (successore ex lege dell’INPDAI) alla riliquidazione delle rispettive pensioni – maturate cumulando periodi di contribuzione versati all’INPDAI con precedenti periodi di contribuzione versati al Fondo di previdenza per il personale delle aziende elettriche private – con esclusione del c.d. limite soggettivo applicato dall’Istituto.

La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) in base alla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5 e al D.M. 7 luglio 1973, art. 3 i dirigenti iscritti all’INPDAI che possono far valere almeno cinque anni di contribuzione presso tale Istituto e che abbiano periodi di contribuzione a carico di forme di previdenza sostitutive dell’AGO possono ottenere a domanda – il riconoscimento di tali ultimi contributi "determinati secondo le aliquote vigenti nelle gestioni di provenienza";

b) bisogna, tuttavia, tenere conto di ciò che è previsto dalla specifica normativa sui trattamenti pensionistici dell’INPDAI;

c) in particolare, il D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, art. 1, comma 2 chiarisce che, in caso di ricongiungimento di periodi contributivi ai sensi della L. n. 44 del 1973, art. 5 cit., la pensione calcolata secondo i criteri enunciati in tale normativa "non può comunque superare la pensione massima erogabile dall’INPDAI", in base allo stesso art. 1, comma 1 cit.;

d) secondo l’INPS tale ultima norma fissa il cd. limite soggettivo, il quale deve essere inteso nel senso che la pensione massima erogabile dall’INPDAI che rappresenta il "tetto invalicabile" – è quella determinata dalla legislazione vigente al momento del pensionamento comprensiva delle "modifiche apportate nel corso degli anni, specificamente dal D.M. n. 422 del 1988 e dal D.Lgs. n. 181 del 1997, che hanno stabilito coefficienti di rendimento per la retribuzione pensionabile, decrescenti in funzione dell’aumento della relativa entità;

e) secondo la difesa dei pensionati, invece, il limite da applicare è solo quello costituito dalla pensione calcolata secondo il D.P.R. n. 58 del 1976 cit., art. 1, comma 1 e cioè in base all’80% della retribuzione pensionabile, senza coefficienti decrescenti di rendimento;

f) la tesi dell’INPS è stata avvallata dalla Corte di cassazione nella sentenza 1 febbraio 2007, n. 2223, nella quale sono anche stati considerati infondati i dubbi di legittimità costituzionale della relativa normativa avanzati dai pensionati, analoghi a quelli prospettati nel presente giudizio;

g) conseguentemente, l’appello dell’INPS deve essere accolto.

2. – Il ricorso di D.M.M. e dagli altri undici pensionati indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per due motivi e prospetta un’eccezione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

L’INPS resiste con controricorso.

3.- Sono sopravvenute rinunce al ricorso da parte di undici ricorrenti, regolarmente depositate in cancelleria. Di tali rinunce l’INPS ha preso atto prima dell’inizio della relazione nel corso della pubblica udienza, rimettendosi alla decisione della Corte per le spese processuali.

Motivi della decisione

1. Rileva, in primo luogo, il Collegio che, come si è detto, in corso di causa sono stati regolarmente depositati gli atti di rinuncia al ricorso di D.M.M., C.F., S.C., B.M., B.B., S.D., B.L.G., N.G., A. P., G.M., G.C.M..

L’INPS ha preso atto delle suddette rinunce, rimettendosi alla decisione della Corte per le spese processuali.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei suddetti ricorrenti.

Pur essendovi stata da parte dell’INPS una mera presa d’atto delle rinunce e non una formale adesione ad esse, si ritiene tuttavia di disporre la compensazione fra le parti delle spese processuali in considerazione del finalità di incentivazione alla rinuncia del ricorso, perseguita dalla nuova formulazione dell’art. 391 c.p.c., comma 2, come posto in rilievo dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. SU 16 luglio 2008, n. 19514; Cass. 28 dicembre 2009, n. 27425).

2.- La suddetta estinzione, ovviamente, non riguarda la parte della controversia che si riferisce alla ricorrente T.G., che non ha effettuato alcuna rinuncia al ricorso.

3.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, commi 1 e 3;

del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, commi 1 e 2, in relazione alla L. n. 44 del 1973, art. 5, commi 1 e 4; del D.M. 7 luglio 1973, art. 2;

del D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, commi 1 e 3; della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 1.

La ricorrente sostiene, in sintesi, che in caso di pensione complessiva risultante dalla sommatoria della quota di pensione prodotta dalla contribuzione versata quale dirigente di impresa industriale iscritto all’INPDAI, e della quota prodotta dalla contribuzione trasferita all’INPDAI dal Fondo Elettrici, maturata in data anteriore al 1988, il relativo trattamento competa nell’intero importo liquidato con l’applicazione dei rispettivi coefficienti di rendimento, nei limiti dell’80% della retribuzione pensionabile, conformemente al disposto del D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 1, da interpretare sistematicamente con: a) i paralleli decreti delegati emanati, in base alla stessa legge di delega, per gli altri Fondi sostitutivi (Fondo Autoferrotramvieri e Fondo Telefonici), aventi il medesimo scopo di coordinarne le discipline con quella prevista per l’AGO; b) il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12, comma 2, e la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 1.

Si sottolinea, altresì, l’erroneità dell’applicazione, ai suddetti fini, del "limite soggettivo" -cui ha fatto ricorso la Corte romana, sulla base della giurisprudenza di legittimità – che risulta essere determinato, caso per caso, attraverso l’applicazione alla contribuzione trasferita dei coefficienti di rendimento introdotti per la sola contribuzione INPDAI con il D.M. n. 422 del 1988. 4 – Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: a) omessa valutazione di un punto decisivo della controversia e conseguente falsa applicazione del D.M. n. 422 del 1988 a periodi contributivi maturati in data anteriore alla sua entrata in vigore;

b) violazione del criterio del pro-rata, di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12, commi 2 e 3, e alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 1; c) violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di successione delle leggi nel tempo, con riferimento ai rapporti di durata e alla tutela delle posizioni in itinere.

Si rileva, in primo luogo, che i suindicati D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12, commi 2 e 3, e alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 1, hanno limitato gli effetti dell’estensione alle gestioni alternative dei coefficienti di rendimento alla contribuzione maturata dal 1 gennaio 1998, viceversa la Corte d’appello di Roma non solo ha esteso l’applicazione del D.M. n. 422 del 1988 anche a quella parte di contribuzione trasferita dal Fondo Elettrici, ma ha addirittura ricompreso nell’estensione la contribuzione trasferita avente collocazione temporale anteriore al gennaio 1988 (data di decorrenza dell’introduzione dei coefficienti di rendimento).

In tal modo la Corte territoriale avrebbe, altresì, violato l’affidamento riposto dagli interessati nella L. n. 44 del 1973, art. 5.

Ciò sarebbe confermato anche dalla sentenza di questa Corte 23 gennaio 2008, n. 1444, ove è stata data un’articolata interpretazione del D.Lgs. n. 562, art. 3 riguardante il Fondo Elettrici, chiarendosi che la determinazione della relativa pensione si effettua attraverso il passaggio di diverse fasi.

La normativa prevista per l’INPDAI è analoga e va interpretata nello stesso modo, diversamente da quel che ha fatto la Corte territoriale sulla base di precedenti sentenze di questa Corte di cassazione.

5.- In subordine – cioè laddove si dovesse ritenere fondata e conforme al diritto positivo la soluzione adottata da questa Corte nelle sentenze 1 febbraio 2007, n. 2223 e n. 2224, seguita dalla Corte territoriale – la ricorrente prospetta questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2 convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160 e delle relative norme di attuazione di cui al D.M. 25 luglio 1988, n. 422, per violazione dei seguenti principi: a) principio di affidamento nella salvezza dei coefficienti di principio di affidamento nella salvezza dei coefficienti di rendimento vigenti nella gestione di provenienza; b) principio del pro rata temporis, in forza del quale le norme che limitano gli effetti della contribuzione operano soltanto per la contribuzione che affluisce successivamente all’entrata in vigore della norma restrittiva, senza intaccare i rendimenti che la contribuzione trasferita aveva in relazione alla sua collocazione temporale nella gestione di provenienza; c) principio di parità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno mantenuto la contribuzione nella gestione originaria, nei cui confronti la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 1, ha fatto salvo il principio del pro-rata temporis.

6.- I due motivi – da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono da respingere.

Questa Corte ha già affrontato molte volte le questioni poste dalla ricorrente ed ha affermato, in un primo tempo (a partire dalle sentenze 1 febbraio 2007, n. 2223 e 2224, richiamate nella sentenza attualmente impugnata), il principio secondo cui ai sensi del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 2 l’importo della pensione da corrispondere a coloro che si siano avvalsi della facoltà di ottenere la valutazione gratuita presso l’INPDAI dei periodi di pregressa contribuzione a forme di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (nel caso di specie, Fondo di previdenza elettrici) non può essere superiore alla pensione che costoro avrebbero conseguito ove, a parità di retribuzione, fossero stati iscritti sempre e solo al l’INPDAI. Questo orientamento è poi stato ribadito più recentemente da Cass. 14 gennaio 2009, n. 724, che ha ulteriormente precisato che, in tema di anzianità contributiva maturata presso l’INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall’INPDAI (nella specie, Fondo Elettrici), in forza della normativa che disciplina la materia – D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1; L. n. 44 del 1973, art. 5; D.M. 7 luglio 1973 – sono previsti due distinti calcoli, operanti su piani diversi ( D.P.R. n. 58, art. 1 cit.), l’uno rilevante per il calcolo della pensione, l’altro introdotto come limite "in ogni caso" all’importo della pensione, per cui questa non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall’INPDAI" "ai sensi del comma precedente", cioè secondo il regime generale dell’INPDAI, il quale non può non essere quello in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, con rinvio necessariamente formale, comprensivo dello ius superveniens, nella specie l’introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale; tale disciplina – nel delineare l’anzidetto procedimento separato di liquidazione della contribuzione trasferita, la cui utilità è evidente ove l’interessato non abbia raggiunto la "massima" anzianità contributiva dei quaranta anni – non pone dubbi di legittimità costituzionale: il limite è paritario per tutti i dirigenti assicurati all’INPDAI, nè sussiste lesione del principio dell’affidamento perchè la riduzione delle aspettative di pensione rispetto al fondo di provenienza dipende da un’opzione espressa in epoca successiva all’introduzione della norma comportante il limite;

infine, il carattere formale del rinvio, confermato dal D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3 in attuazione della delega di cui alla L. n. 335 del 1995, conferita per l’armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, esclude la pretesa abrogazione implicita dell’altro limite D.P.R. n. 58 cit., ex art. 1, comma 2, ad opera del D.Lgs. n. 181 del 1997, suscettibile di nuove disarmonie tra assicurati INPDAI. A questo indirizzo – che ha trovato molte ulteriori conferme (vedi, per tutte: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27801; Cass. 31 dicembre 2009, n. 28285; Cass. 16 aprile 2010, n. 9172; Cass. 8 giugno 2010, n. 13742; Cass. 27 settembre 2010, n. 20333) – il Collegio intende dare continuità, non avendo la ricorrente addotto argomenti nuovi e diversi, idonei a portare ad un differente convincimento.

1.- il ricorso di T.G. va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo nei confronti di D.M. M., C.F., S.C., M. B., B.B., S.D., L.G. B., N.G., P.A., G.M., G.C.M., con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

Rigetta il ricorso di T.G., compensando tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 14-09-2011, n. 34081 Determinazione

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Svolgimento del processo

1. T.I. è stato chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 B e comma 2 sexies; il Tribunale di Tolmezzo ha applicato nei suoi confronti la pena di Euro 2800,00 di ammenda di cui Euro 2250,00 in sostituzione di 9 giorni di arresto;

ha applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente per sei mesi, partendo da una base di nove mesi, ridotti di un terzo ex art. 222 C.d.S., comma 2 bis.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Trento rappresentando che la diminuzione prevista dall’art. 222, comma 2 bis non è applicabile al reato di cui all’art. 189 C.d.S., ma solo al reato di cui all’art. 589 c.p.; e che è stato violato l’art. 186 C.d.S., comma 2 septies, essendo in particolare errato il calcolo della pena in relazione alle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che il giudice ha determinato la pena base tenendo conto delle attenuanti generiche e poi ha operato una diminuzione di pena per le stesse attenuanti, con ciò operando una duplice valutazione di tali circostanze, non consentita nonostante il particolare regime stabilito in tema di valutazione delle circostanze dall’art. 186, comma 2 septies; a norma di tale articolo è infatti imposta una considerazione separata e autonoma delle circostanze, stabilendo la norma che le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e che le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante di cui al comma 2 sexies.

Il giudice ha poi operato una riduzione di un terzo sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, richiamando l’art. 222 C.d.S., comma 2 bis. Tale disposizione non è però applicabile alla contravvenzione in esame, atteso che la previsione di essa all’interno dell’art. 222 C.d.S. ne limita l’applicazione alle ipotesi disciplinate dalla medesima norma, quelle cioè dei reati di lesioni e omicidio colposi commessi con violazione delle norme del codice della strada. Per le altre ipotesi di contravvenzioni previste dal codice della strada, tra cui quello della guida in stato di ebbrezza, deve seguirsi la regola generale secondo cui il "patteggiamento" non si estende alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria.

2.Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Tolmezzo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte:

– annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tolmezzo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 30-09-2011, n. 35674

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa l’11/11/2010 il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato – ex art. 444 c.p.p. – nei confronti di J.S. la pena indicata in atti (con le precisazioni indicate nel provvedimento) in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, accertato il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge in relazione al disposto di cui all’art. 129 c.p.p..

Il Collegio rileva che in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e che, inoltre, è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". Ne consegue che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115" tenendo altresì "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter o quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore, pur quando posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, deve, quindi, considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno.

La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5 citato, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza dei termini di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

Poichè, in virtù del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, "l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria" (cfr. Cass., Sez. 7, n. 21579 del 6 marzo 2008, Boujlaib, Rv.

239960), deve farsi luogo all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 37005

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Venezia, con ordinanza del 28 dicembre del 2010, rigettava l’appello proposto da C.A. avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, con cui si era respinta l’istanza avanzata nell’interesse del predetto al fine di ottenere la sostituzione della misura carceraria con altra meno affittiva.

Il C. era stato arrestato perchè ritenuto il finanziatore di un’attività d’importazione di cocaina dalla Colombia. La prova si desumeva dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche.

L’indagato si era difeso sostenendo che i colloqui intercettati si riferivano ad investimenti immobiliari da effettuare in Colombia. La tesi è stata respinta dal tribunale con una precedenza ordinanza perchè l’asserita attività immobiliare non era stata in alcun modo documentata. Con la nuova istanza l’indagato aveva inteso dimostrare che il finanziamento erogato era diretto ad acquisire un’impresa edile asseritamene gestita in Chioggia dai coindagati. Anche tale nuova versione è stata respinta dal tribunale perchè sfornita di documentazione non essendo sufficiente, secondo il tribunale, la testimonianza di Ca.Gi., il quale aveva parlato di trattative orali a supporto delle quali non era stato prodotto alcun documento.

Ricorre per cassazione l’indagato per mezzo del proprio difensore deducendo:

la violazione dell’art. 274 c.p.p., lettere a), b) e c), mancando i presupposti per l’applicazione della misura cautelare restrittiva per la mancata indicazione di fatti concreti da cui desumere il pericolo di recidiva; a tale fine si precisa che dalle stesse intercettazioni emergerebbe che il coinvolgimento dell’indagato era limitato ad un breve periodo del 2009; inoltre il tribunale aveva errato nel ritenere che sull’applicazione della misura cautelare si fosse verificato il giudicato, posto che l’ordinanza era stata impugnata davanti alla Suprema Corte la quale al momento della presentazione del presente ricorso non si era ancora pronunciata;

violazione dell’art. 391 bis c.p.p. per la mancata valutazione degli atti delle indagini difensive e segnatamente delle dichiarazioni rese da Ca.Sa., T.V. e Ca.Gi., i quali hanno riferito sui rapporti intercorsi tra il C. ed i coindagati riconducendoli in un contesto di assoluta liceità.

IN DIRITTO Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, va comunque respinto perchè infondato.

I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. In proposito va anzitutto rilevato che nel frattempo questa Corte si è pronunciata rigettando il ricorso avanzato dal C. avverso la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare restrittiva. Di conseguenza si è ormai formato il giudicato cautelare per quanto concerne la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari indicate nell’ordinanza applicativa della misura. Da ciò consegue che le questioni di fatto e di diritto già decise e rigettate non sono più proponibili se non sorrette da elementi non dedotti o non esaminati nel precedente giudizio o da nuove acquisizioni probatorie che modifichino sostanzialmente l’originario quadro valutativo.

Nella fattispecie l’indagato si era inizialmente difeso sostenendo che il finanziamento, emergente dalle intercettazioni telefoniche, effettuato ai coindagati non riguardava acquisti di stupefacente, ma attività immobiliare da eseguire in Colombia. Tale assunto è stato disatteso dal tribunale nella precedente ordinanza perchè completamente sfornito di prove e la decisione, come prima accennato, è stata confermata da questa Corte.

In questo processo l’indagato prospetta una nuova interpretazione delle intercettazioni nel senso che precisa che il finanziamento erogato ai coindagati non sarebbe stato destinato nè al commercio di droga nè ad attività edilizia da intraprendere in Colombia, bensì all’acquisizione di un’impresa edile asseritamene gestita dai coindagati in Italia e piùà precisamente in Chioggia. A sostegno del proprio assunto ha allegato le dichiarazioni rilasciate da Ca.Sa., T.V. e Ca.Gi. in sede di indagini difensive.

Anche questa nuova prospettazione è stata respinta dal tribunale perchè sfornita di idonea documentazione non essendo sufficienti le dichiarazioni rese in proposito dalle persone sentite dal difensore a norma dell’art. 391 bis c.p.p., trattandosi di operazioni immobiliari che, per la loro natura, richiedevano la forma scritta.

La valutazione del novum costituisce un giudizio di fatto demandato al giudice del merito, la cui motivazione può essere censurata in sede di legittimità soltanto con il mezzo di annullamento di cui all’art. 606, lett. e). Quella effettuata dai giudici del merito, secondo i quali una prova orale non è sufficiente a dimostrare attività negoziali che, per la loro natura immobiliare, richiedono per la loro stessa validità la forma scritta, non presenta all’evidenza alcun profilo di manifesta incoerenza.

Le indagini difensive compiute dal difensore, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, non sono state ignorate, ma valutate e respinte perchè ritenute inaffidabili.

P.Q.M.

La Corte:

Letto l’art. 616 c.p.p.;

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.