Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato B.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi G., F., V. e C.C. nonchè T.M. chiedendo la condanna di C.G. o, in subordine, di tutti i convenuti, quali eredi di Gi.
C., a corrispondere in favore dell’istante l’equivalente monetario del diritto di abitazione sulla casa già appartenuta a Ch.Gi. sita in (OMISSIS), a decorrere dal luglio 1988, da determinarsi in L. 50.000.000 o in quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa;
chiedeva inoltre la condanna della T. al pagamento in proprio favore della somma di L. 4.000.000 oltre interessi, di F. e C.V. al pagamento di L. 1.000.000 oltre interessi, di C.C. al pagamento della somma di L. 4.000.000 oltre interessi, ad alla corresponsione dell’equivalente monetario del vitto consumato dall’apertura della successione fino alla morte di essa beneficiaria.
L’attrice a fondamento della domanda assumeva che Gi.
C., deceduta il (OMISSIS), con testamento olografo del 10.3.1980 aveva istituito eredi i suddetti nipoti, ed aveva onerato C.G. dell’obbligo di consentire all’esponente la permanenza nella abitazione della testatrice a lui attribuita, o di versarle la somma di L. 4.000.000, la T. dell’obbligo di versare alla istante la somma di L. 4.000.000 e circa 30 chili di castagne, V. e C.F. dell’obbligo di corrisponderle la somma di L. 1.000.000 ciascuno, e C. C. dell’obbligo di versarle la somma di L. 4.000.000 e di darle tutto il vitto sufficiente per una persona; tali prestazioni venivano giustificate in segno di gratitudine per l’assistenza che la B. aveva prestato alla testatrice finchè era stata in vita, abitando con lei nell’immobile oggetto del lascito.
L’attrice esponeva che di tali disposizioni avevano avuto esecuzione soltanto quella relativa alla consegna delle castagne e quella relativa al godimento del diritto di abitazione fino al luglio 1988, allorchè le era stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per pericolo di crollo dell’edificio, nel quale non aveva potuto fare ritorno perchè non ristrutturato e quindi non reso abitabile dall’erede.
I convenuti costituendosi in giudizio contestavano il fondamento delle domande attrici di cui chiedevano il rigetto; in particolare eccepivano l’estinzione dell’efficacia obbligatoria delle suddette disposizioni, atteso che il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi con sentenza del 22-10-1991, in totale riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della B. alle dipendenze di Ch.Gi., cosicchè le somme a tale titolo riconosciute alla creditrice dovevano ritenersi comprensive di ogni ragione di credito nei confronti degli eredi della Ch..
Il Tribunale adito con sentenza del 17-5-2004, in parziale accoglimento delle domande attrici, condannava al pagamento in favore di quest’ultima Ch.Gi. della somma di Euro 2.065,83, V. e C.F. della somma di Euro 516,46 ciascuno, C.C. della somma di Euro 7.230,40 di cui Euro 2.065,83 indicata dalla testatrice ed Euro 5.164,57 per equivalente del sostentamento previsto nel testamento, e T.M. della somma di Euro 5.164,57 oltre interessi legali dal 1-1-1984.
Proposta impugnazione da parte della B. cui resistevano G. e C.C. e la T. che formulavano un appello incidentale mentre F. e C.V. restavano contumaci, la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 1- 9-2009, in accoglimento dell’appello incidentale di G. C., ha dichiarato che nulla era dovuto da quest’ultimo alla B., essendo divenuta impossibile la prestazione relativa al diritto di abitazione per perimento della "res" legata, ed ha condannato la B. alla restituzione in favore di G. C. della somma di Euro 3.441,00 dalla stessa incassata in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali, ha dichiarato assorbito il correlativo motivo di appello principale sul "quantum" della prestazione per equivalente pecuniario, ha accolto per quanto di ragione l’appello incidentale di C.C. e, per l’effetto, ha dichiarato che quest’ultimo nulla doveva all’appellante principale a titolo di legato di alimenti, ed ha condannato quest’ultima alla restituzione in favore di C. C. della somma di Euro 5.164,57 a tale titolo corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali, ha dichiarato assorbito il correlativo motivo di appello principale sul "quantum" della prestazione per equivalente monetario, ha rigettato nel resto l’appello incidentale di C.C., ed ha rigettato l’appello incidentale della T..
Per la cassazione di tale sentenza la B. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui C.C. e G. C. hanno resistito con controricorso; la T., C.V. e C.F. non hanno svolto attività difensiva in questa sede; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 673 c.c., comma 2 e dell’art. 649 c.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che l’obbligazione dedotta nel legato di cui era stato onerato C.G. era alternativa a scelta della beneficiaria, e che nel momento in cui la prestazione alternativa era divenuta esigibile, ovvero al tempo della morte di Ch.Gi., la scelta operata dall’esponente di rimanere nell’immobile già condiviso con la "de cuius" aveva determinato la concentrazione della prestazione unicamente sul godimento dell’immobile in natura; la B., nel confermare di aver effettuato la scelta di usufruire della suddetta abitazione, nega peraltro che la richiesta della prestazione pecuniaria sostitutiva si ponesse come diversa rispetto alla primitiva manifestazione di volontà, atteso che il suddetto legato costitutivo di un diritto reale di godimento non aveva natura obbligatoria e, in caso di impossibilità di godimento, non poteva che essere monetizzato per equivalente; pertanto non poteva prodursi l’effetto estintivo ex art. 673 c.c., comma 2 per impossibilità della prestazione.
La censura è infondata.
Il giudice di appello, premesso che l’obbligazione dedotta nel legato di cui era stato onerato il C. costituiva una obbligazione alternativa a scelta della beneficiaria (ovvero o il consentire la permanenza della B. nella casa già coabitata con la "de cuius", oppure, in caso di mancato godimento dell’immobile, la dazione dell’importo di L. 4.000.000), ha rilevato che, nel momento in cui l’obbligazione alternativa, con la morte della C., era divenuta esigibile, la scelta operata dalla beneficiaria per la permanenza nel suddetto immobile aveva determinato la concentrazione della prestazione unicamente sul godimento del bene; pertanto, allorchè nel luglio 1988 la permanenza della B. era divenuta impossibile in conseguenza dell’emissione di una ordinanza sindacale di sgombero a causa di un pericolo di crollo, l’unica prestazione alla quale era ormai tenuto C.G. era divenuta impossibile ex art. 673 c.c., comma 2, essendosi resa necessaria la demolizione dell’immobile con conseguente perimento della cosa legata.
Tale convincimento deve essere condiviso.
L’obbligazione alternativa ai sensi dell’art. 1285 c.c. e segg. presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti (nella fattispecie alla volontà della creditrice), e che diviene irrevocabile con la dichiarazione comunicata all’altra parte; una volta poi operata tale concentrazione, l’obbligazione alternativa, avendo ad oggetto esclusivamente la prestazione scelta, diventa semplice, con la conseguenza che, se tale ultima prestazione diviene impossibile dopo la scelta per una causa non imputabile al debitore – come appunto nella specie ritenuto in linea di fatto dalla sentenza impugnata – l’obbligazione stessa si estingue.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 673 c.c., comma 2 e dell’art. 1218 c.c. e segg. nonchè vizio di motivazione, sostiene che, pur ritenendosi applicabile l’art. 673 c.c., comma 2, il giudice di appello non ha tenuto conto che l’ordinanza di sgombero era stata determinata dall’abbattimento di un fabbricato limitrofo di proprietà di C.L., e che la demolizione del fabbricato abitato dalla ricorrente, avvenuta in corso di causa, era da ricondurre alla volontà di C.G., che aveva mutato la richiesta di concessione per riparazione dell’immobile in richiesta di concessione per ricostruzione, e che non aveva completato tali lavori per impedire alla B. di rientrare nell’abitazione.
Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1026 c.c. e dell’art. 1014 c.c., n. 3 nonchè vizio di motivazione, assume che non ricorre nella specie il caso fortuito (causa di estinzione del diritto di usufrutto, estesa al diritto di abitazione in base al collegamento disposto con le norme ora richiamate), attesa la richiesta di ristrutturazione dell’immobile per cui è causa da parte di C.G., ristrutturazione poi non completata.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.
Premesso che, come già esposto in precedenza, la Corte territoriale ha affermato che la permanenza della B. nell’immobile in questione era divenuta impossibile nel luglio 1988 a seguito di una ordinanza sindacale di sgombero a causa di un pericolo di crollo, e che quindi l’indisponibilità del bene da parte dell’attuale ricorrente era da ricondurre ad un "factum principis", si ritiene che si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da sufficiente e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove tra l’altro la B., nel prospettare una diversa ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia a sè più favorevole, ammette comunque che l’inagibilità dell’immobile oggetto del legato era stata determinata non già da un fatto ascrivibile a C.G., ma dall’abbattimento di un fabbricato limitrofo operata da un terzo, ovvero da C.L.; del resto la ricostruzione del suddetto immobile restava estranea all’obbligazione dell’onerato, che era limitata al mettere il bene a disposizione della beneficiaria.
Con il quarto motivo la B., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 660 e 670 c.c. nonchè vizio di motivazione, rileva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto C. C. libero dall’obbligo di corrispondere all’esponente il legato di alimenti in base al mancato riscontro dello stato di bisogno della ricorrente, tenuto anche conto delle attribuzioni patrimoniali conseguite dalla B. all’esito della sopra richiamata sentenza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi del 22-10-1991; invero il rinvio operato dall’art. 660 c.c. all’art. 438 c.c. ha esclusivamente la finalità di individuare la misura dell’obbligazione, e non anche i presupposti della sua esistenza, posto che l’art. 660 c.c. presuppone l’efficacia della disposizione testamentaria; inoltre lo specifico tenore del lascito – in cui si faceva riferimento soltanto al vitto – deponeva per la sussistenza di una implicita volontà della testatrice di voler beneficiare l’attuale ricorrente con un legato non già di alimenti "tout court", ma di prestazioni periodiche ex art. 670 c.c., prescindendo così dallo stato di bisogno.
La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.
Il giudice di appello ha rilevato che C.C. era stato onerato da Ch.Gi. del versamento alla B. della somma di L. 4.000.000 nonchè della dazione di tutto il vitto occorrente per una persona, e che tale disposizione integrava un legato di alimenti; ha quindi ritenuto che, per il richiamo espresso all’art. 438 c.c., tale legato era subordinato, in assenza di una chiara volontà contraria della testatrice, allo stato di bisogno della beneficiaria, nella specie insussistente.
Orbene sotto un primo profilo si rileva che l’art. 660 c.c., che prevede il contenuto e la disciplina del legato di alimenti, stabilendo che tale legato "comprende le somministrazioni indicate dall’art. 438 c.c., salvo che il testatore abbia altrimenti disposto", pone il problema di individuare i termini del richiamo a tale ultima norma, e quindi, per quanto interessa in questa sede, di stabilire la necessità o meno, ai fini della configurabilità del legato di alimenti, del requisito dello stato di bisogno del richiedente previsto dall’art. 438 c.c., comma 1; in proposito si ritiene necessaria la sussistenza di detto requisito, come già sostenuto da questa stessa Corte (Cass. 5-8-1987 n. 6727), considerato che la tesi contraria, sostenuta anche dalla ricorrente, trascura di considerare che ai sensi dell’art. 438 c.c., comma 2 la misura degli alimenti è correlata non soltanto alle "necessità di vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua vita sociale, ma anche al "bisogno" di quest’ultimo, cosicchè, se lo stato di bisogno non sussiste, manca il presupposto stesso per richiedere gli alimenti.
Con riferimento poi alla configurabilità della suddetta disposizione testamentaria come legato di prestazioni periodiche ex art. 670 c.c., si rileva che la questione prospettata, che implica un accertamento di fatto, non risulta trattata dalla sentenza impugnata; pertanto il ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere – in realtà non assolto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.
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