Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2012, n. 6772 Donazione e legato

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato B.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi G., F., V. e C.C. nonchè T.M. chiedendo la condanna di C.G. o, in subordine, di tutti i convenuti, quali eredi di Gi.

C., a corrispondere in favore dell’istante l’equivalente monetario del diritto di abitazione sulla casa già appartenuta a Ch.Gi. sita in (OMISSIS), a decorrere dal luglio 1988, da determinarsi in L. 50.000.000 o in quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa;

chiedeva inoltre la condanna della T. al pagamento in proprio favore della somma di L. 4.000.000 oltre interessi, di F. e C.V. al pagamento di L. 1.000.000 oltre interessi, di C.C. al pagamento della somma di L. 4.000.000 oltre interessi, ad alla corresponsione dell’equivalente monetario del vitto consumato dall’apertura della successione fino alla morte di essa beneficiaria.

L’attrice a fondamento della domanda assumeva che Gi.

C., deceduta il (OMISSIS), con testamento olografo del 10.3.1980 aveva istituito eredi i suddetti nipoti, ed aveva onerato C.G. dell’obbligo di consentire all’esponente la permanenza nella abitazione della testatrice a lui attribuita, o di versarle la somma di L. 4.000.000, la T. dell’obbligo di versare alla istante la somma di L. 4.000.000 e circa 30 chili di castagne, V. e C.F. dell’obbligo di corrisponderle la somma di L. 1.000.000 ciascuno, e C. C. dell’obbligo di versarle la somma di L. 4.000.000 e di darle tutto il vitto sufficiente per una persona; tali prestazioni venivano giustificate in segno di gratitudine per l’assistenza che la B. aveva prestato alla testatrice finchè era stata in vita, abitando con lei nell’immobile oggetto del lascito.

L’attrice esponeva che di tali disposizioni avevano avuto esecuzione soltanto quella relativa alla consegna delle castagne e quella relativa al godimento del diritto di abitazione fino al luglio 1988, allorchè le era stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per pericolo di crollo dell’edificio, nel quale non aveva potuto fare ritorno perchè non ristrutturato e quindi non reso abitabile dall’erede.

I convenuti costituendosi in giudizio contestavano il fondamento delle domande attrici di cui chiedevano il rigetto; in particolare eccepivano l’estinzione dell’efficacia obbligatoria delle suddette disposizioni, atteso che il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi con sentenza del 22-10-1991, in totale riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della B. alle dipendenze di Ch.Gi., cosicchè le somme a tale titolo riconosciute alla creditrice dovevano ritenersi comprensive di ogni ragione di credito nei confronti degli eredi della Ch..

Il Tribunale adito con sentenza del 17-5-2004, in parziale accoglimento delle domande attrici, condannava al pagamento in favore di quest’ultima Ch.Gi. della somma di Euro 2.065,83, V. e C.F. della somma di Euro 516,46 ciascuno, C.C. della somma di Euro 7.230,40 di cui Euro 2.065,83 indicata dalla testatrice ed Euro 5.164,57 per equivalente del sostentamento previsto nel testamento, e T.M. della somma di Euro 5.164,57 oltre interessi legali dal 1-1-1984.

Proposta impugnazione da parte della B. cui resistevano G. e C.C. e la T. che formulavano un appello incidentale mentre F. e C.V. restavano contumaci, la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 1- 9-2009, in accoglimento dell’appello incidentale di G. C., ha dichiarato che nulla era dovuto da quest’ultimo alla B., essendo divenuta impossibile la prestazione relativa al diritto di abitazione per perimento della "res" legata, ed ha condannato la B. alla restituzione in favore di G. C. della somma di Euro 3.441,00 dalla stessa incassata in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali, ha dichiarato assorbito il correlativo motivo di appello principale sul "quantum" della prestazione per equivalente pecuniario, ha accolto per quanto di ragione l’appello incidentale di C.C. e, per l’effetto, ha dichiarato che quest’ultimo nulla doveva all’appellante principale a titolo di legato di alimenti, ed ha condannato quest’ultima alla restituzione in favore di C. C. della somma di Euro 5.164,57 a tale titolo corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali, ha dichiarato assorbito il correlativo motivo di appello principale sul "quantum" della prestazione per equivalente monetario, ha rigettato nel resto l’appello incidentale di C.C., ed ha rigettato l’appello incidentale della T..

Per la cassazione di tale sentenza la B. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui C.C. e G. C. hanno resistito con controricorso; la T., C.V. e C.F. non hanno svolto attività difensiva in questa sede; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 673 c.c., comma 2 e dell’art. 649 c.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che l’obbligazione dedotta nel legato di cui era stato onerato C.G. era alternativa a scelta della beneficiaria, e che nel momento in cui la prestazione alternativa era divenuta esigibile, ovvero al tempo della morte di Ch.Gi., la scelta operata dall’esponente di rimanere nell’immobile già condiviso con la "de cuius" aveva determinato la concentrazione della prestazione unicamente sul godimento dell’immobile in natura; la B., nel confermare di aver effettuato la scelta di usufruire della suddetta abitazione, nega peraltro che la richiesta della prestazione pecuniaria sostitutiva si ponesse come diversa rispetto alla primitiva manifestazione di volontà, atteso che il suddetto legato costitutivo di un diritto reale di godimento non aveva natura obbligatoria e, in caso di impossibilità di godimento, non poteva che essere monetizzato per equivalente; pertanto non poteva prodursi l’effetto estintivo ex art. 673 c.c., comma 2 per impossibilità della prestazione.

La censura è infondata.

Il giudice di appello, premesso che l’obbligazione dedotta nel legato di cui era stato onerato il C. costituiva una obbligazione alternativa a scelta della beneficiaria (ovvero o il consentire la permanenza della B. nella casa già coabitata con la "de cuius", oppure, in caso di mancato godimento dell’immobile, la dazione dell’importo di L. 4.000.000), ha rilevato che, nel momento in cui l’obbligazione alternativa, con la morte della C., era divenuta esigibile, la scelta operata dalla beneficiaria per la permanenza nel suddetto immobile aveva determinato la concentrazione della prestazione unicamente sul godimento del bene; pertanto, allorchè nel luglio 1988 la permanenza della B. era divenuta impossibile in conseguenza dell’emissione di una ordinanza sindacale di sgombero a causa di un pericolo di crollo, l’unica prestazione alla quale era ormai tenuto C.G. era divenuta impossibile ex art. 673 c.c., comma 2, essendosi resa necessaria la demolizione dell’immobile con conseguente perimento della cosa legata.

Tale convincimento deve essere condiviso.

L’obbligazione alternativa ai sensi dell’art. 1285 c.c. e segg. presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti (nella fattispecie alla volontà della creditrice), e che diviene irrevocabile con la dichiarazione comunicata all’altra parte; una volta poi operata tale concentrazione, l’obbligazione alternativa, avendo ad oggetto esclusivamente la prestazione scelta, diventa semplice, con la conseguenza che, se tale ultima prestazione diviene impossibile dopo la scelta per una causa non imputabile al debitore – come appunto nella specie ritenuto in linea di fatto dalla sentenza impugnata – l’obbligazione stessa si estingue.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 673 c.c., comma 2 e dell’art. 1218 c.c. e segg. nonchè vizio di motivazione, sostiene che, pur ritenendosi applicabile l’art. 673 c.c., comma 2, il giudice di appello non ha tenuto conto che l’ordinanza di sgombero era stata determinata dall’abbattimento di un fabbricato limitrofo di proprietà di C.L., e che la demolizione del fabbricato abitato dalla ricorrente, avvenuta in corso di causa, era da ricondurre alla volontà di C.G., che aveva mutato la richiesta di concessione per riparazione dell’immobile in richiesta di concessione per ricostruzione, e che non aveva completato tali lavori per impedire alla B. di rientrare nell’abitazione.

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1026 c.c. e dell’art. 1014 c.c., n. 3 nonchè vizio di motivazione, assume che non ricorre nella specie il caso fortuito (causa di estinzione del diritto di usufrutto, estesa al diritto di abitazione in base al collegamento disposto con le norme ora richiamate), attesa la richiesta di ristrutturazione dell’immobile per cui è causa da parte di C.G., ristrutturazione poi non completata.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Premesso che, come già esposto in precedenza, la Corte territoriale ha affermato che la permanenza della B. nell’immobile in questione era divenuta impossibile nel luglio 1988 a seguito di una ordinanza sindacale di sgombero a causa di un pericolo di crollo, e che quindi l’indisponibilità del bene da parte dell’attuale ricorrente era da ricondurre ad un "factum principis", si ritiene che si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da sufficiente e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove tra l’altro la B., nel prospettare una diversa ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia a sè più favorevole, ammette comunque che l’inagibilità dell’immobile oggetto del legato era stata determinata non già da un fatto ascrivibile a C.G., ma dall’abbattimento di un fabbricato limitrofo operata da un terzo, ovvero da C.L.; del resto la ricostruzione del suddetto immobile restava estranea all’obbligazione dell’onerato, che era limitata al mettere il bene a disposizione della beneficiaria.

Con il quarto motivo la B., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 660 e 670 c.c. nonchè vizio di motivazione, rileva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto C. C. libero dall’obbligo di corrispondere all’esponente il legato di alimenti in base al mancato riscontro dello stato di bisogno della ricorrente, tenuto anche conto delle attribuzioni patrimoniali conseguite dalla B. all’esito della sopra richiamata sentenza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi del 22-10-1991; invero il rinvio operato dall’art. 660 c.c. all’art. 438 c.c. ha esclusivamente la finalità di individuare la misura dell’obbligazione, e non anche i presupposti della sua esistenza, posto che l’art. 660 c.c. presuppone l’efficacia della disposizione testamentaria; inoltre lo specifico tenore del lascito – in cui si faceva riferimento soltanto al vitto – deponeva per la sussistenza di una implicita volontà della testatrice di voler beneficiare l’attuale ricorrente con un legato non già di alimenti "tout court", ma di prestazioni periodiche ex art. 670 c.c., prescindendo così dallo stato di bisogno.

La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.

Il giudice di appello ha rilevato che C.C. era stato onerato da Ch.Gi. del versamento alla B. della somma di L. 4.000.000 nonchè della dazione di tutto il vitto occorrente per una persona, e che tale disposizione integrava un legato di alimenti; ha quindi ritenuto che, per il richiamo espresso all’art. 438 c.c., tale legato era subordinato, in assenza di una chiara volontà contraria della testatrice, allo stato di bisogno della beneficiaria, nella specie insussistente.

Orbene sotto un primo profilo si rileva che l’art. 660 c.c., che prevede il contenuto e la disciplina del legato di alimenti, stabilendo che tale legato "comprende le somministrazioni indicate dall’art. 438 c.c., salvo che il testatore abbia altrimenti disposto", pone il problema di individuare i termini del richiamo a tale ultima norma, e quindi, per quanto interessa in questa sede, di stabilire la necessità o meno, ai fini della configurabilità del legato di alimenti, del requisito dello stato di bisogno del richiedente previsto dall’art. 438 c.c., comma 1; in proposito si ritiene necessaria la sussistenza di detto requisito, come già sostenuto da questa stessa Corte (Cass. 5-8-1987 n. 6727), considerato che la tesi contraria, sostenuta anche dalla ricorrente, trascura di considerare che ai sensi dell’art. 438 c.c., comma 2 la misura degli alimenti è correlata non soltanto alle "necessità di vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua vita sociale, ma anche al "bisogno" di quest’ultimo, cosicchè, se lo stato di bisogno non sussiste, manca il presupposto stesso per richiedere gli alimenti.

Con riferimento poi alla configurabilità della suddetta disposizione testamentaria come legato di prestazioni periodiche ex art. 670 c.c., si rileva che la questione prospettata, che implica un accertamento di fatto, non risulta trattata dalla sentenza impugnata; pertanto il ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere – in realtà non assolto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 18-11-2011, n. 42665

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, appellata dal P.G., ha affermato la colpevolezza di M.G.A. e di A.R.S. in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 609 bis c.p., loro ascritto per avere costretto W. N., di origine thailandese, a subire atti sessuali, consistiti in palpeggiamenti vari.

Secondo l’ipotesi dell’accusa il M. titolare di un’autoscuola, cui era iscritta la W., aveva preordinato dolosamente un appuntamento con la persona offesa, dicendole di presentarsi il giorno 21 luglio 2001 alle ore 15 con il pretesto che le avrebbe presentato l’esaminatore, il quale sarebbe stato disposto ad aiutarla per superare le difficoltà legate alla scarsa conoscenza della lingua italiana. Una volta giunta presso l’autoscuola il M. ed un’altra persona, poi identificata per l’ A., avevano chiuso la porta del locale in cui avevano condotto la persona offesa ed avevano iniziato a rivolgerle battute volgari, toccamenti e palpeggiamenti, invitandola a cedere ai desideri dell’ A. se voleva essere aiutata a superare l’esame di scuola guida. La donna era riuscita a divincolarsi, benchè uno dei due tentasse di trattenerla, e ad uscire dalla stanza. La Corte territoriale ha, invece, assolto entrambi gli imputati dai reati di tentata concussione, contestata per la qualità di pubblico ufficiale rivestita dall’ A., ed ha dichiarato estinti per prescrizione gli ulteriori reati di lesioni personali, consistite nello stato di depressione riportato dalla persona offesa a seguito dell’aggressione sessuale, e di tentata violenza privata, configurato per avere gli imputati minacciato la persona offesa di non farle conseguire la patente se avesse denunciato i fatti.

I giudici di primo grado avevano assolto gli imputati, avendo ritenuto inutilizzabili la denuncia presentata dalla W., le ulteriori dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dalla medesima e di quelle dei testi che avevano appreso i fatti dalla persona offesa o la avevano sottoposta a visita psichiatrica, per non essere stato possibile esaminare come teste la W., che nelle more del processo era tornata in Thailandia ed era risultata irreperibile in detto paese. Per completezza deve essere osservato che la sentenza di primo grado aveva indicato anche l’esistenza di elementi che inficiavano la credibilità di quanto riferito dalla persona offesa. Nel giudizio di appello la Corte territoriale, rilevato che era stato possibile rintracciare la W., ha disposto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, procedendo all’esame della medesima.

La sentenza, in accoglimento dell’impugnazione della pubblica accusa, ha fondato l’affermazione di colpevolezza sulla ritenuta piena attendibilità delle dichiarazioni della W.. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto la dinamica dei fatti descritta dalla persona offesa compatibile con la situazione dei luoghi in cui si sono svolti e la presenza di altre persone presso l’autoscuola. La Corte inoltre ha escluso che in favore degli imputati potesse essere riconosciuta la diminuente di cui all’art. 609 bis c.p., u.c..

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con vari mezzi di annullamento, sostanzialmente analoghi, entrambi i ricorrenti denunciano:

1) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa, nonchè violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. con riferimento alla concludenza probatoria delle dichiarazioni della medesima.

Si osserva che il Tribunale aveva rilevato l’esistenza di elementi di contrasto tra il narrato della W. e le altre risultanze emerse dal processo. Ciò con riferimento alla dichiarazione di M.D., figlio dell’imputato, il quale era stato presente presso l’autoscuola il giorno del fatto ed aveva riferito di aver visto la W. arrivare, parlare qualche minuto col padre e andare via subito dopo. Sul punto si osserva che non sussistono ragioni per attribuire credibilità alla persona offesa ed escludere quella del teste citato, punto che peraltro non è stato neppure affrontato nella motivazione della sentenza di appello. Vengono poi indicate le deposizioni di testi citati nella sentenza del Tribunale, dalle quali era emerso che quanto accadeva nel locale in cui si sarebbe verificata l’aggressione sessuale era visibile dall’esterno e che presso l’autoscuola erano presenti numerosi candidati che dovevano sostenere o avevano sostenuto l’esame per il conseguimento della patente. Sul punto si denunciano vizi di motivazione della sentenza per essere stato affermato che l’aggressione si sarebbe verificata in un locale adibito ad ufficio, mentre la W. aveva sempre dichiarato che il fatto si era verificato "all’interno dell’aula adibita a lezioni", che è posta lungo la pubblica strada ed è chiusa mediante una vetrata. Si osserva anche che la sentenza, con motivazione contraddittoria, per giustificare il carattere anomalo della condotta degli imputati che si sarebbero accordati per commettere un’aggressione sessuale visibile dall’esterno ed in un momento in cui erano presenti numerose persone, ha affermato che in quella circostanza la condotta di entrambi era prevalentemente finalizzata ad ottenere la promessa di una futura completa disponibilità della donna, piuttosto che a soddisfare in maniera del tutto fuggevole l’impulso del momento. Nel prosieguo del motivo di gravame si richiamano ulteriormente gli elementi di prova che configgono con la valutazione della credibilità della persona offesa e si censura in linea di principio la attribuzione di piena valenza probatoria e di aprioristica credibilità alle dichiarazioni della parte lesa costituitasi anche parte civile.

2) Inosservanza del disposto di cui all’art. 533 c.p.p., nonchè contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione con riferimento all’esistenza di elementi che giustificavano il ragionevole dubbio sulla colpevolezza degli imputati.

Con il mezzo di annullamento vengono indicati elementi che rendono dubbia b versione della vicenda prospettata dalla persona offesa, quali il fatto che la stessa era sostanzialmente scomparsa ed è ricomparsa quando lo ha ritenuto opportuno, peraltro in concomitanza con il giudizio di appello con conseguente compressione del diritto di difesa degli imputati, che non hanno potuto fruire di un’ulteriore grado di merito per la valutazione della sua credibilità; il fatto che la W. non ha gridato per richiamare l’attenzione delle persone che erano presenti presso l’autoscuola; la incompatibilità dello stato dei luoghi con la situazione oggetto della querela; le risultanze delle deposizioni degli psichiatri che avevano rilevato l’esistenza di una situazione di stress nella persona offesa conseguenza di altri fattori, quali la separazione dal marito, una precedente violenza sessuale di gruppo subita quando era bambina nel paese di origine, le preoccupazioni per la salute della madre. Si osserva inoltre che non sussiste la ritenuta contraddittorietà tra le affermazioni dell’imputato e quelle del figlio e nella sostanza si deduce che le risultanze processuali non risultano compatibili con una pronuncia di condanna.

3) Violazione ed errata applicazione dell’art. 609 bis c.p..

In sintesi, si deduce che secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza la condotta degli imputati, in quanto finalizzata ad ottenere una futura disponibilità della persona offesa a prestazioni sessuali, non si è concretata nella commissioni di fatti ai quali possa essere attribuita valenza di abuso sessuale.

4) Errata applicazione dell’art. 609 bis c.p., u.c..

Si osserva che la sentenza impugnata, contraddicendo quanto affermato a proposito della marginalità della condotta posta in essere dagli imputati, ha escluso la diminuente del fatto di minore gravità con una motivazione che contrasta con la precedente affermazione e della quale viene confutata la fondatezza con riferimento ai singoli elementi in base ai quali è stata valutata la gravità del fatto.

5) Contraddittorietà della motivazione nella determinazione della pena da irrogare.

In sintesi, si ribadiscono i precedenti rilievi con riferimento all’eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità del fatto.

Con memoria della difesa del M., pervenuta il 7.11.2011, è stato reso noto che la parte civile ha revocato la costituzione in giudizio ed è stata allegata la relativa dichiarazione di revoca a seguito dell’integrale risarcimento del danno.

Entrambi i ricorsi sono fondati limitatamente al motivo di gravame afferente alla valutazione del fatto di minore gravità.

Osserva la Corte, in relazione ai primi motivi di ricorso, che nel caso in esame non si è in presenza di una diversa lettura delle medesime risultanze probatorie da parte del giudice di appello, che abbia ribaltato la valutazione del giudice di primo grado, in quanto la pronuncia di condanna è fondata sulla acquisizione di un ulteriore, decisivo, elemento di prova costituito dalla deposizione della persona offesa, le cui dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari erano state dichiarate inutilizzabili dal giudice di primo grado.

Sicchè non possono trovare in questo caso integrale applicazione le regole di diritto enunciate da questa Corte per l’ipotesi di sentenza di appello che riformi quella di primo grado, condannando l’imputato (cfr. sez. un. 200533748, Mannino, RV 231679; conf. sez. un. 200345276, Andreotti ed altri, RV 226093), essendo fa pronuncia di appello fondata su un parzialmente diverso e più esaustivo quadro probatorio.

E’ inoltre opportuno osservare in punto di diritto che la valutazione del risultato probatorio in un unico grado di merito, essendo, peraltro, sempre assicurato il contraddittorio tra le parti, si verifica necessariamente, a parte le ipotesi di reato di minore gravità punite con la sola ammenda, ogni qual volta viene disposta la rinnovazione dell’istruzione in appello e che una certa compressione del diritto di difesa è giustificata dal carattere eccezionale dell’istituto e dalle esigenze di accertamento della verità, sia in senso favorevole che sfavorevole per la posizione dell’imputato.

Ciò precisato, osserva la Corte che l’affermazione della credibilità della W. ha formato oggetto di adeguata motivazione, giuridicamente corretta in relazione ai criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, mediante la valutazione della coerenza e logicità del narrato della persona offesa con riferimento alla prospettazione del succedersi degli eventi, della assenza di motivi che potessero giustificare un’accusa calunniosa.

Sono stati poi indicati in sentenza numerosi elementi di riscontro alla veridicità delle accuse, quali il fatto che la donna tornò a casa piangente e riferì l’aggressione subita a brevissima distanza di tempo al marito; le manifestazioni di turbamento che, in prosieguo di tempo, hanno caratterizzato la narrazione dei fatti da parte della donna ad altre persone; le conseguenze psicologiche derivate dall’aggressione sessuale, attestate dai medici che l’hanno esaminata.

La sentenza impugnata inoltre si è fatta carico di esaminare gli elementi valorizzati dalla sentenza di primo grado per affermare la scarsa attendibilità della persona offesa.

I giudici del gravame, infatti, hanno non solo evidenziato la inattendibilità della diversa versione dei fatti riferita dagli imputati, in quanto illogica e contraddittoria, ma rilevato anche la scarsa attendibilità delle dichiarazioni del figlio del M., sentito quale teste, in quanto tali dichiarazioni risultavano in contrasto anche con la versione dei fatti riferita dal padre in relazione alle ragioni per le quali lo stesso M. aveva telefonato alla persona offesa proprio il giorno del fatto.

Quanto alla questione della visibilità dall’esterno di ciò che accadeva nei locali ove si è verificata l’aggressione, la sentenza ha precisato che secondo quanto dichiarato dalla persona offesa il fatto si è verificato in un piccolo ambiente all’interno della scuola guida adibito ad ufficio, i cui vetri erano oscurati da tendine, che impedivano di vedere dall’esterno quanto vi accadeva.

Situazione dei luoghi che è stata verificata dai giudici di merito mediante l’esame della planimetria in atti dei locali della scuola guida.

Sono state infine ritenute irrilevanti le ulteriori deposizioni testimoniali per il loro carattere neutro in ordine alla possibile verificazione dell’aggressione.

Anche il terzo motivo di gravame è infondato.

I palpeggiamenti, sia pure fugaci, denunciati dalla persona offesa rientrano senza ombra di dubbio nella nozione di atti sessuali.

E’, invece, fondato il quarto motivo di gravame.

Il mancato riconoscimento del fatto di minore gravità è fondato su una motivazione contraddittoria, poichè la stessa sentenza ha evidenziato la scarsa consistenza della aggressione sessuale subita dalla W., in quanto finalizzata ad ottenere la promessa di una futura completa disponibilità della persona offesa.

Nè appaiono di per sè sole atte a giustificare la valutazione della gravità del fatto le conseguenze psicologiche subite dalla W., avendo gli stessi giudici di merito rilevato che le stesse erano da ricondursi prevalentemente ad una pregressa situazione di stress della donna a causa della sua situazione familiare e di una aggressione sessuale subita da bambina.

Sicchè va rimesso ai giudici di merito un nuovo esame sul punto.

L’accoglimento del quarto motivo di ricorso è assorbente delle deduzioni in punto di pena contenute nell’ultimo motivo.

Per effetto dalla revoca della costituzione di parte civile vanno eliminate le statuizioni civili della sentenza.

I ricorsi vanno rigettati nel resto.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, che elimina, e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano limitatamente alla attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., per un nuovo giudizio. Rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-10-2011) 07-12-2011, n. 45698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 22/4/2010. dichiarava T.A. colpevole del reato continuato di cui all’art. 609 bis c.p. e artt. 56 e 609 bis c.p,. commesso ai danni della minore V.V., e lo condannava alla pena di anni due di reclusione, al pagamento delle spese processuali con applicazione di misure accessorie.

La Corte di Appello di Torino, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza dell’11/10/2010, in parziale riforma del decisimi di prime cure, ha escluso la pena accessoria di cui all’art. 609 nonies c.p., comma 2, in quanto la previsione di della pena è stata introdotta nell’ordinamento con la L. n. 38 del 2006, in data posteriore ai fatti contestati al prevenuto, verificatisi il 27/8/2005; con conferma nel resto.

Propone ricorso il T. a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi:

– erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 609 bis c.p.. non sussistendo gli elementi concretizzanti la fattispecie del tentativo di violenza sessuale;

-insussistenza del reato di violenza sessuale ed illogicità della motivazione sul punto anche in relazione al verbale dell’esame della V.V..

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il discorso giustificativo, svolto dal decidente a sostegno della sussistenza dei fatti di reato contestati e dell’addebitabilità degli stessi al prevenuto, si palesa logico, corretto ed esaustivo.

Le censure avanzate in ricorso sono sostanzialmente fondate su una diversa prospettazione degli accadimenti. mentre la sentenza è correttamente motivata anche sul dissenso della p.o. rispetto agli abusi sessuali, commessi con gesto repentino (pacca sul sedere e toccamento del seno) a nulla rilevando che la stessa minore ne abbia percepito la natura illecita solo in un secondo momento.

Ad avviso della Corte territoriale la versione dei fatti resa dalla ragazza, da cui ha avuto origine il procedimento penale a carico del convivente della madre, risulta confermata in dibattimento da quanto dichiarato dalle assistenti sociali a cui la R., madre della parte lesa, aveva riferito, nella immediatezza del fatto, l’episodio negli stessi termini della V.V.: segnatamente la donna aveva detto alle assistenti che l’ A. voleva sverginare la ragazza e che lei si era frapposta all’uomo, mentre ubriaco usciva dal bagno nudo, coperto solo con un accappatoio, manifestando a viva voce le sue intenzioni, dirigendosi verso la camera da letto della minore. La R. con il proprio corpo aveva, quindi, fatto scudo alla figlia, impedendo al prevenuto di avanzare, così da permettere a V. di scappare e recarsi dai Carabinieri.

Correttamente il giudice di merito ha evidenziato come la condotta dell’imputato, preceduta dalla frase minacciosa di volere approfittare della V., fosse obiettivamente pericolosa per costei, perchè l’uomo era praticamente nudo, ubriaco, l’ambiente era ristretto e la minore già si trovava a letto, di certo in una posizione di ridotta difesa; è. pertanto, evidente che fu evitata la consumazione del reato da un fatto estraneo alla volontà dell’agente, costituito dal predetto intervento della R..

Osservasi che è configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo della intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.

Del pari esente da vizi è da ritenere la argomentazione sviluppata in sentenza relativamente all’episodio di violenza sessuale consumata, che aveva preceduto di poche ore il tentativo preesaminato: la improvvisità dei toccamenti al seno e al sedere, invasivi della fisicità e della intimità della persona costituisce, di per sè, espressione di condotta violenta subita dalla giovane.

Sul punto il giudicante osserva che la natura scherzosa dei gesti fu solo inizialmente supposta dalla vittima che nel seguito della azione, ebbe modo di avvedersi della reale natura di essi, tanto da manifestare la intenzione di rivolgersi ai Carabinieri per descrivere i patimenti subiti.

Va osservato che è consolidato principio, affermato da questa Corte, quello secondo cui la indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare la esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare la adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Cass. S.U. n. 6402/97).

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000. n, 186. della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l’ A. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso deve, altresì, a norma dell’art. 616 c.p.p., essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000.00.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 17-01-2011, n. 85 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorso si presenta manifestamente infondato e può quindi essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Sentiti i difensori in ordine alla definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

la società ricorrente, proprietaria di un edificio in Via omissis a Milano, ha presentato in data 20.10.2010 una d.i.a. avente ad oggetto la chiusura del perimetro residuale di una pensilina posta sul lastrico, poggiante su volumi tecnici e su tre pilastri a sezione circolare. La chiusura sarebbe effettuata con vetrate, dando luogo ad un appartamento bilocale.

La domanda è stata presentata ai sensi dell’art 2 comma 1 della L.R. 13/2009 (piano casa), che consente il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici, che comporta la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali.

L’Amministrazione ha diffidato dall’eseguire le opere, ritenendo inapplicabile la disposizione mancando il presupposto della "superficie edilizia", dal momento che la pensilina non è, neppure parzialmente, definita dai muri perimetrali.

Questi i motivi di ricorso: violazione dell’art 2 lett. a) L.R. 13/2009; eccesso di potere per irragionevolezza ed arbitrarietà: sostiene parte ricorrente che l’intervento prevede la chiusura di una pensilina esistente; la superficie da utilizzare è proprio corrispondente a quella attualmente coperta dalla pensilina; il concetto di "superficie edilizia" non presuppone l’esistenza di pareti perimetrali.

Detta limitazione è prevista nella circolare del Comune di Milano 1/2010, che viene contestualmente impugnata.

Si costituiva in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione, ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm.

Il ricorso non è fondato.

L’art 2 della L.R. 13/2009 disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, mentre il successivo art 3 quelli di ampliamento.

In forza dell’art 2 può essere realizzato un quid pluris; la successiva disposizione consente invece un quid novi.

Nel caso de quo non si può parlare di semplice recupero, ma di ampliamento, perché viene creato un nuovo vano, prima inesistente, in corrispondenza alla pensilina posta sul lastrico solare.

Il fuoco del problema attiene alla possibilità di considerare come superficie edilizia l’area sottostante la pensilina: il Collegio sul punto condivide l’interpretazione del Comune di Milano, che ha recepito nella circolare interpretativa 1/2010 una definizione conforme allo spirito della L.R. 13/2009 ed in particolare all’art 2, che disciplina il recupero dell’esistente.

Non può considerarsi come "superficie edilizia" l’area solo sormontata da una pensilina, definita solo dalla proiezione della pensilina stessa.

La definizione di superficie edilizia di cui all’art 2 L.R. 13/2009 deve avere confini definiti e quindi deve essere perimetrata, in tutti i lati o in parte, dalle pareti, in modo che si riesca a poter identificare un vano (si pensi a portici con due pareti chiuse e due lati aperti, che non costituiscono né volume né concorrono a determinare s.l.p.).

Ad avviso del Collegio nella definizione non può essere inclusa qualsiasi superficie calpestabile, ma solo quelle superfici già delimitate: per tale delimitazione non può ritenersi sufficiente una pensilina, ma almeno due pareti.

L’interpretazione di parte ricorrente porta ad accogliere una definizione di superficie edilizia eccessivamente lata, senza criteri certi, in contrasto con la ratio della disposizione, che vuole permettere il recupero di ciò che già esiste, rendendolo conforme dal punto di vista urbanistico.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.

La novità della questione giuridica affrontata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.