Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 06-09-2012, n. 14984

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, D.P. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della xxx a causa della irragionevole durata del giudizio dinanzi al T.A.R. Campania instaurato nel luglio 1999 ed ancora pendente nel luglio 2008. La Corte d’appello, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato la domanda di equa riparazione, ritenendo di poter escludere nella specie il pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, sulla scorta delle circostanze costituite dalla omessa presentazione di istanza di prelievo e dalla contrarietà all’orientamento giurisprudenziale consolidato della pretesa azionata.
2. Avverso tale decreto il D. ha proposto ricorso a questa Corte affidato a due motivi, cui resiste l’Amministrazione con controricorso.
3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
4. Il ricorrente censura, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di norme di diritto (artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.), la statuizione in ordine alla sussistenza nella specie di circostanze idonee ad escludere la presunzione di sofferenza e disagio per la protrazione del processo oltre il limite di durata ragionevole, deducendo, da un lato, l’insufficienza e la genericità del riferimento ad un orientamento giurisprudenziale contrario alla pretesa azionata nel giudizio presupposto e la irrilevanza della mancata proposizione di istanze sollecitatorie, dall’altro la carenza di un’eccezione sollevata al riguardo dalla Amministrazione, che peraltro neppure avrebbe assolto all’onere della prova sul punto.
5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente attesa la connessione, sono fondate nel loro nucleo essenziale. Inidonei, di per sè stessi, a giustificare il rigetto della domanda di equa riparazione del pregiudizio non patrimoniale devono ritenersi, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 12494/11; 9938/10; 9337/08; n. 15064/06; n. 19204/05; n. 3410/03), gli elementi indicati nel provvedimento in esame. La sofferenza morale per l’eccessivo protrarsi del processo, quale conseguenza normale di tale irragionevole durata, non può, senza incorrere in contraddizione, essere disconosciuta alla parte la cui pretesa giudiziale appaia priva di fondamento, salvi i casi nei quali questa abbia posto in essere un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla L. n. 89 del 2001. La ricorrenza nel caso in esame di una siffatta fattispecie di abuso non risulta neppure specificamente evidenziata nel decreto impugnato, nè tantomeno ne risultano indicati gli elementi di riscontro, che non possono per l’appunto consistere nella mera infondatezza della domanda, e neppure nella mancata proposizione di istanze sollecitatorie, che – per consolidato orientamento di questa Suprema Corte a seguito della nota S.U. n. 28507/05 – può assumere rilevanza solo ai fini dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio non patrimoniale, non già per escluderlo (cfr. fra molte: n. 28428/08;
n. 25518/10) atteso che la presenza di strumenti sollecitatori non sospende nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, nè trasferisce sul ricorrente la responsabilità per il superamento del termine ragionevole di definizione. L’accoglimento del ricorso segue dunque di necessità.
6. Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c..
7. A tal fine, deve farsi applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo A dell’indennizzo può essere di Euro 750,00 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000 per ciascun anno di ritardo.
Pertanto, l’Amministrazione intimata deve essere condannata al pagamento di Euro 5.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di circa sei anni di irragionevole durata, quale risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni nove quella, da ritenersi ragionevole, di anni tre. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni.
8. Le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 5.250,00 oltre gli interessi legali dalla domanda e le spese, che liquida, quanto al grado di merito, in complessivi Euro 873,00 – di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 378,00 per diritti – oltre spese generali ed accessori di legge, in favore dell’avv. Paolo Varriale dichiaratosi antistatario; e, quanto al grado di legittimità, in Euro 565,00 per onorari e Euro 100,00 per esborsi – oltre spese generali ed accessori di legge, in favore dell’avv. Biagio Grasso dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 1, della Corte di Cassazione, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma N. 632/2009

composto dai Magistrati:

– ELIA ORCIUOLO Presidente

– ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.

– ROBERTO PROIETTI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 632/2009 R.G. proposto da Nicola CASTELLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Segna e dall’Avv. Ada De Marco ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale di quest’ultimo sito in Roma, Piazza della Libertà n. 20;

CONTRO

– il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER OTTENERE

– l’accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione del supplemento giornaliero previsto dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975, nella misura intera, a decorrere dall’1 gennaio 1984, oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate, delle differenze non corrisposte, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;

E PER L’ANNULLAMENTO

– del provvedimento prot. n. 7/4F-1/828/291 del 20 novembre 1997, adottato dal Direttore della 7° Divisione — Direzione Generale per gli Ufficiali dell’Esercito, recante il diniego di corresponsione del supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto nella misura prevista dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975;

– del provvedimento prot. n. 1121/1/TE-2557/1997 del 24 novembre 1997, adottato dal Vicedirettore Generale della 7° Divisione — 1° Sezione TE — Direzione Generale per Sottufficiali e Militari di Truppa dell’Esercito, recante il diniego di corresponsione del supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto nella misura intera prevista dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Fissata la camera di consiglio per la definizione del ricorso con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificati dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;

Udita, alla Camera di Consiglio del 24 aprile 2009, l’Avv. De Marco per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato per l’Amministrazione resistente – Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver prestato servizio presso il Carcere Militare di Torino e di aver ripetutamente sollecitato la corresponsione del supplemento giornaliero previsto dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975, nella misura intera, mediante istanze esitate negativamente dall’Amministrazione della Difesa.

Ha dunque sottoscritto, unitamente ad altri militari versanti nelle medesime condizioni, mandato per la proposizione di ricorso giurisdizionale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto patrimoniale e l’annullamento dei provvedimenti di diniego di tale diritto.

Il ricorso, iscritto al n. 2268/1998 del ruolo generale, è stato definito con sentenza di accoglimento n. 13172/2004, ma il nome del ricorrente non veniva incluso nell’epigrafe della sentenza in quanto, per errore, non riportato nell’epigrafe del ricorso.

Stante il diniego dell’Amministrazione di provvedere all’estensione del giudicato discendente dalla predetta sentenza anche a favore dell’odierno ricorrente, e sul presupposto che non possa esperirsi la procedura di correzione dell’errore materiale della sentenza, non emergendo dalla stessa senza possibilità di equivoci l’identità della parte quale destinatario della pronuncia, il ricorrente ha quindi adito questo Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla percezione della richiesta indennità, con annullamento dei gravati provvedimenti, in senso analogo a quanto stabilito nella sentenza n. 13172/2004.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente e sostenendo, nel merito del ricorso, la sua infondatezza con richiesta di corrispondente pronuncia.

La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificati dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000.

Alla Camera di Consiglio del 24 aprile 2009, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificati dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000, ai sensi del quale: “Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. …La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio previsto dal secondo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni”, stante la completezza dell’istruttoria e la manifesta infondatezza del ricorso, con il quale è proposta azione di accertamento del diritto del ricorrente alla percezione del supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto nella misura prevista dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975, oltre interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo, nonché azione impugnatoria avverso i provvedimenti – meglio indicati in epigrafe nei loro estremi – recanti il diniego di corresponsione delle richieste somme.

Preliminarmente alla delibazione nel merito del ricorso, va precisato in punto di fatto che il ricorrente ha sottoscritto, unitamente ad altri militari versanti nelle medesime condizioni, mandato per la proposizione di ricorso giurisdizionale collettivo al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto patrimoniale e l’annullamento dei provvedimenti di diniego di tale diritto.

Il ricorso, iscritto al n. 2268/1998 del ruolo generale, è stato definito con sentenza di accoglimento n. 13172/2004 ma il nome del ricorrente non è stato incluso nell’epigrafe della sentenza in quanto, per errore, non riportato nell’epigrafe del ricorso.

Ed infatti, il ricorso introduttivo del giudizio definito con la citata sentenza non riporta nella sua epigrafe il nome del ricorrente, il quale è indicato solo nel corpo del ricorso, laddove vengono effettuati i conteggi delle somme asseritamene spettanti a ciascun ricorrente, e ricompreso tra i soggetti che hanno conferito mandato legale, con relativa sottoscrizione.

Nel ritenuto presupposto che non possa esperirsi la procedura di correzione dell’errore materiale della sentenza, non emergendo dalla stessa senza possibilità di equivoci l’identità della parte quale destinatario della pronuncia, il ricorrente ha quindi proposto autonomo ricorso al fine di ottenere il riconoscimento del vantato diritto e l’annullamento dei gravati provvedimenti.

Ciò posto il Collegio – alla luce del modificato quadro giurisprudenziale formatosi in materia – non può che negativamente delibare in ordine alle azioni proposte dal ricorrente, il che consente di prescindere dall’esame dell’eccezione, sollevata dalla resistente Amministrazione, di prescrizione del vantato diritto alla corresponsione del supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto nella misura prevista dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975.

Come già statuito dalla Sezione in precedenti pronunce, ed a modifica dell’orientamento precedentemente assunto, la disamina della normativa di riferimento non consente il riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente.

In tale direzione va precisato che con la legge 22 dicembre 1969, n. 967, è stata attribuita alle Forze di pubblica sicurezza, Carabinieri, Guardia di finanza e agenti di custodia, una “indennità mensile” per servizi d’Istituto.

La legge 23 dicembre 1970, n. 1054, contenente “Norme per il riordinamento dell’indennità mensile per servizio d’Istituto dovuta al/e forze di polizia e al persona/e civile dell’Amministrazione penitenziaria”, ha riordinato l’indennità in parola fissandone i relativi importi, in dipendenza del grado rivestito e dell’anzianità di servizio maturata, ferma restando all’epoca la quota pensionabile che la legge precedente aveva determinato in £ 15.000.

Leggi successive (legge n.. 628/21973; legge n. 926/1973), aumentarono la misura dell’indennità in oggetto e la quota pensionabile.

La legge n. 135/1975, peraltro ha istituito un “supplemento giornaliero dell’indennità d’Istituto nella, misura di £. 1300 per ogni giornata di effettivo servizio” (£. 1800 per i turni effettuati tra le h. 22:00 e le ore 6:00 e a £ 3300 per turni continuativi eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore).

Con la legge 10 agosto 1981, n. 475 è stata estesa anche al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica “in servizio presso gli Stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, l’indennità per i servizi d’istituto” che la legge n. 1054/1970 aveva istituito a favore di Carabinieri, Guardia di Finanza, P.S., e Agenti di custodia in servizio presso le Carceri comuni. Tale indennità doveva essere corrisposta “limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta custodia e vigilanza dei detenuti” e non era cumulabile con l’indennità di impiego operativo prevista dalla legge n. 187/1976. Spettava al militare scegliere tra le due indennità quella più favorevole. L’indennità in parola era “pensionabile sino all’importo massimo previsto per l’indennità di impiego operativo”.

La legge 20 marzo 1984, n. 34 ha soppresso l’indennità mensile di istituto, di cui alla legge n. 1054/1970 per il personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia, sostituendola con una speciale indennità pensionabile secondo le misure indicate nella legge, “… fatto salvo il supplemento giornaliero dell’Indennità mensile d’istituto previsto dall’art. 2, L. 28 aprile 1975, n. 135”.

La legge 14 novembre 1987 n. 468, nell’ambito del riordino del trattamento economico del personale militare delle Forze armate, ha istituito, per detto personale, un’indennità militare forfettaria lorda non pensionabile riconoscendo, ai militari prestanti servizio presso le carceri militari, una quota pari al 25% dell’indennità spettante alla forze di polizia ai sensi dell’art. 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, a titolo di indennità pensionabile.

In seguito, il D.P.R. del 31 luglio 1995 n. 395, ha previsto, limitatamente alle Forze di polizia, nell’ambito di un generale riordino del trattamento economico della categoria, l’aumento degli importi relativi all’indennità pensionabile (che questo personale percepiva in virtù della legge n. 69/84) con contestuale soppressione del supplemento giornaliero.

Successivamente il D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360, all’art. 7, disciplinando gli aspetti retributivi del personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena ha stabilito che “.. la quota percentuale dell’indennità pensionabile”(già spettante al predetto personale nella misura del 25% di quella spettante alle forze di polizia) fosse “… rapportata alle misure dell’indennità pensionabile per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare previste dal comma 3 dell’art. 37 del D.P.R. n. 395 del 1995”.

Poiché l’art. 37 richiamato, oltre a riordinare il trattamento economico delle Forze di polizia (comma 3), ha anche soppresso, con riferimento alle stesse, il supplemento giornaliero (comma 2), si pone il problema se, il rinvio all’art 37, comma 3, oltre a individuare la base per il calcolo dell’indennità pensionabile, spettante ai militari, implichi anche l’estensione agli stessi della soppressione del supplemento giornaliero (prevista al comma 2).

A tale quesito occorre dare risposta affermativa per le ragioni di seguito indicate.

L’indennità in parola è stata regolata, in passato, dalla legge 10 agosto 1981, n. 475, che all’articolo l prevedeva a favore del personale delle F.A. in servizio presso gli stabilimenti di pena, l’indennità d’istituto ed all’art. 2 il supplemento giornaliero a favore del personale di truppa di leva destinato presso gli stessi stabilimenti, già attribuito con l’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 al personale dell’Arma dei Carabinieri.

Successivamente, con l’emanazione dell’art. 2, comma 2 bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, l’indennità d’istituto è stata sostituita dall’indennità pensionabile del personale militare in servizio presso gli istituti di pena, pari al 25% di quella spettante al personale dell’Arma ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121. Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, all’articolo 37, ha incrementato l’importo dell’indennità pensionabile (comma 1), fissando gli importi mensili ripartiti per grado (comma 3) e sopprimendo il supplemento giornaliero (comma 2).

Di tali ultime disposizioni, quella indicata al comma 3 dell’art. 37 del D.P.R. 395/95, è stata fissata come nuovo parametro di riferimento dal D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 (recepimento del provvedimento di concertazione, riguardante il biennio 1996-97, per il personale non dirigenziale delle F.A.: art.7) per calcolare la quota percentuale da attribuire al personale militare in servizio presso gli stabilimenti di pena, utilizzando lo stesso criterio normativo già impiegato nei confronti di altro personale.

Ne discende che l’art. 37 del D.P.R. n. 395/95, ha efficacia nei confronti delle forze di polizia e dell’arma dei carabinieri, ma non anche del personale militare. Tale articolo ha previsto, al comma 1, un aumento dell’indennità pensionabile pari al 6% con decorrenza 1 novembre 1995, mentre, al secondo comma, è stato previsto un ulteriore incremento, pari a lire 37.400 mensili lorde, con decorrenza 1 novembre 1995, in sostituzione del supplemento giornaliero dell’indennità di istituto, soppresso con medesima decorrenza; – gli importi, come rideterminati ai sensi delle disposizioni indicate, hanno subito un ulteriore incremento con decorrenza 31 dicembre 1995, in ragione della fissazione del nuovo orario di lavoro (comma 4); – il personale militare, è destinatario del D.P.R. n. 394/95 (e non del D.P.R. n. 395/95) il quale, all’articolo 9 dispone che “a decorrere dal 1° novembre 1995 per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all’art. 2, comma 2 bis, della legge 468/87, la quota percentuale dell’indennità pensionabile prevista nella predetta norma va rapportata alle misure di detta indennità incrementata unicamente del 6%”.

Dal quadro normativo descritto, emerge che il legislatore ha inteso riconoscere un aumento complessivo alla data del 1° novembre del solo 6% cumulativo e non più la maggiorazione di lire 37.400, assorbita dai successivi aumenti di trattamento economico. Ciò appare rispondente alla medesima ratio che ha caratterizzato l’erogazione degli aumenti corrisposti al personale delle forze di polizia ed arma carabinieri (fissazione del nuovo orario di lavoro – art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 395/95), la quale è analoga a quella che ha determinato il riconoscimento, in favore del personale militare, dell’assegno pensionabile (art. 4 del D.P.R. n. 394/95).

Va, peraltro, considerato, che la correlazione tra l’importo base dell’indennità pensionabile e l’indennità d’istituto prevista a favore del personale in servizio presso gli stabilimenti di pena (pari al 25% dell’indennità pensionabile delle Forze di polizia) è stata introdotta solo successivamente, con il D.P.R. n. 360/96 (articolo 7), sicché, appare chiara la volontà del legislatore di quantificare diversamente gli importi dell’indennità.

E’ evidente, in tale situazione, che il cumulo degli emolumenti comporterebbe una inammissibile duplicazione di trattamenti economici.

Discende, dalle considerazioni che precedono, l’infondatezza del ricorso che va, pertanto, respinto.

Sussistono validi motivi – connessi alla peculiarità della fattispecie – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima bis-

Pronunciando sul ricorso N. 632/2009 R.G., come in epigrafe proposto – deciso ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificati dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205) – lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2009.

Elia ORCIUOLO Elena STANIZZI

(Presidente) (Giudice Relatore Estensore)

N. 632/2009 R.G.

TAR Lazio –Roma – Sez. I bis- ric. n. 632/2009 r.g.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. pen., sez. III 29-09-2006 (07-06-2006), n. 32539 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONTRAVVENZIONI – INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DELL’ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI – Responsabilità dei genitori

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il GdP di Reggio Emilia dichiarò R. F. e . F. colpevoli del reato di cui all’articolo 731 Cp per avere, senza giustificato motivo, omesso di fare impartire alla figlia minore R. Rossella l’istruzione della scuola media e li condannò alla pena di euro 25,00 di ammenda ciascuno. Il R. propone ricorso per cassazione deducendo:

a) violazione dell’articolo 731 Cp in relazione alla legge 1859/62, perché nella specie vi era un giusto motivo costituito, come risulta dalla deposizione dello stesso direttore della scuola media, dalla grave ostinazione, conseguenza di un grave complesso psicologico, della ragazza, che allora era quindicenne, di frequentare la seconda media, tanto che al momento dell’arrivo a scuola si bloccava e rifiutava di entrare nonostante che i genitori facessero il possibile per portarla a scuola, accompagnandola e minacciandole di passare alle maniere forti;

b) violazione dell’articolo 8 della legge 1859/62, in relazione all’articolo 731 Cp. Deducono che ai sensi dell’articolo 8 cit. ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito la licenza di scuola media e che risulta che la figlia ha ripreso gli studi frequentando un corso speciale e conseguendo il diploma di scuola media. c) violazione degli articoli 514 e 526 c.p.p. perché il GdP ha acquisito documentazione proveniente dal fascicolo del Pm utilizzandola per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato essendo la sentenza impugnata errata sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, infatti, l’articolo 8, comma 3, della legge 1859/62, dispone che l’alunno che non abbia conseguito il diploma di licenza di scuola media, è comunque prosciolto dall’obbligo scolastico «se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico». Nel caso in esame gli imputati sostenevano appunto che la figlia aveva già raggiunto i quindici anni e che aveva già adempiuto all’obbligo scolastico. Il giudice del merito avrebbe quindi dovuto accertare se davvero la ragazza avesse già compiuto i quindici anni e se gli imputati avessero provato che la figlia aveva osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico. Sul punto manca invece qualsiasi accertamento e qualsiasi motivazione.

In secondo luogo, il GdP ha errato nel ritenere irrilevanti le giustificazioni addotte dagli imputati ed in particolare l’eventuale rifiuto della ragazza di andare a scuola, osservando che il rifiuto della minore di frequentare la scuola non potrebbe in nessun caso considerarsi giusto motivo di esclusione di responsabilità dei soggetti preposti alla vigilanza sulla stessa.

Con ciò, invero, il GdP ha disatteso la giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale deve invece ammettersi che la volontà del minore, contraria a ricevere l’istruzione obbligatoria, costituisca «giusto motivo» idoneo ad escludere l’antigiuridicità dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’articolo 731 Cp ascritta al genitore, sempre che si tratti di rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario, dell’obbligato, e che il rifiuto permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio, economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale (cfr. Sezione terza, 23 novembre 1987, Gentilezza, m. 178.226).

Nel caso di specie gli imputati avevano appunto eccepito l’esistenza di un «giusto motivo» costituito dal fatto che la figlia, essendo stata respinta diverse volte e frequentando ancora la seconda media all’età di quindici anni, si trovava a disagio e rifiutava categoricamente di entrare a scuola, nonostante che essi facessero il possibile per condurcela, accompagnarla a scuola e tentare di convincerla, anche minacciandola di ricorrere alle maniere forti. Il GdP avrebbe quindi dovuto accertare se veramente sussisteva un categorico rifiuto della ragazza di frequentare la scuola e se questo rifiuto avesse le caratteristiche delineate dalla giurisprudenza prima ricordata.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al GdP di Reggio Emilia, diverso soggetto giudicante, affinché, uniformandosi ai principi di diritto dianzi indicati, compia gli evidenziati accertamenti di fatto, motivando adeguatamente in proposito.

Il terzo motivo resta di conseguenza assorbito.

Ai sensi dell’articolo 587 c.p.p., poiché il ricorso proposto dal R. non si basa su motivi esclusivamente personali, esso giova anche alla coimputata non ricorrente C. F. . Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà estendere a quest?ultima gli effetti di una eventuale pronuncia di proscioglimento o di estinzione del reato.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al GdP di Reggio Emilia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 07-01-2011, n. 27 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo

La P. S.r.l. è proprietaria di un immobile costituito da una serie di corpi che nel loro insieme rappresentano un complesso industriale adibito alla progettazione e costruzione di stampi nonché alla lavorazione di gronde e canali in pvc. L’impianto occupa una superficie di circa 10.000 mq. ed è individuato catastalmente alle particelle n. 212,213 e 249 del foglio di mappa n. 6 del N.C.T. del Comune di San Gennaro Vesuviano.

Con il ricorso in esame e con i successivi motivi aggiunti la società P. ha impugnato i provvedimenti, specificati in epigrafe, con i quali è stata approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Gennaro Vesuviano ed è stato classificato come zona E (Agricola) il fondo in questione senza tenere conto dell’osservazione presentata dalla società ed accolta dal Comune (in data 11 giugno 2004) che prevedeva la classificazione dei terreni in questione in zona D1 Industriale artigianale.

La società ricorrente ha depositato una relazione di "consulenza tecnica" redatta dal dr. A.B. nel maggio 2008 sullo stato dei luoghi e sul danno subito per destinazione urbanistica impressa all’area di proprietà, quantificato in circa euro 600.000 ed ha sostenuto l’illegittimità di tali atti per i seguenti motivi:

1) violazione degli articoli 42 e 97 della Costituzione, violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione derivante dal sacrificio del diritto della ricorrente a veder classificata la sua zona come industriale artigianale, in relazione alla attività che vi si svolge da circa 20 anni, salvaguardando invece il diritto di tutti i proprietari dei fondi limitrofi;

2) violazione del principio di proporzionalità e legittimo affidamento in quanto la scelta di sacrificare lo jus aedificandi del proprietario non può gravare solo su determinate persone, fra le quali la ricorrente che, fra l’altro, faceva legittimo affidamento sulla precedente vocazione industriale dell’area, ma deve essere debitamente ripartito; inoltre gli enti superiori non avevano il potere di agire in via sussidiaria e nella fattispecie non hanno fatto prevalere alcun altro interesse pubblico rispetto alla legittima scelta territoriale operata dal Comune proposto a tale funzione;

3) eccesso di potere per disparità di trattamento perché inopinatamente l’amministrazione, come emerge anche dalla planimetria allegata, che evidenzia la collocazione del terreno in un’area che risulta ben collegata con gli assi viari di scorrimento veloce (autostrada A30 e strada 268), ha sacrificato il diritto della società ricorrente salvaguardando invece il diritto di tutti i proprietari dei fondi limitrofi;

4) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione che non poteva provvedere prescindendo dalle risultanze istruttorie;

5) eccesso di potere per inopportunità del provvedimento amministrativo che non risponde al canone di congruità e logicità dell’azione amministrativa.

Con successivo atto depositato il 24.11.2008, recante motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i medesimi atti già gravati, una volta riapprovati nella versione organica, quale risultante dalle modifiche e/o integrazioni intervenute nel corso dell’intero iter procedimentale.

Resistono in giudizio la Provincia di Napoli e la Regione Campania.

Con decisione interlocutoria n. 296/2010 del 16.4.2010, assunta all’esito dell’udienza dell’8.2.2010, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, cui gli Enti all’uopo onerati, Provincia di Napoli e Comune di San Gennaro Vesuviano, hanno assicurato puntuale riscontro.

All’udienza del 25.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.

In via preliminare, mette conto osservare come abbiano sostanzialmente trovato riscontro le deduzioni di parte ricorrente circa l’effettiva esistenza sull’area di proprietà attorea di manufatti costituenti un complesso industriale, legittimamente edificati (salvo un ampliamento per il quale pende domanda di condono) e, ciò nondimeno, del tutto obliterati nel procedimento di nuova conformazione urbanistica del territorio di San Gennaro Vesuviano.

Vero è che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa – ribadito anche dopo l’entrata in vigore dell’art.3 della l. 7 agosto 1990 n.241 – le scelte urbanistiche costituiscono apprezzamenti di merito che di regola non necessitano di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano, risultanti dalla relazione illustrativa (cfr. ex plurimis, T.A.R. Campania, Sezione I, 7 giugno 2001 n.2632 e 4 dicembre 2000 n.4471; Sezione II, 25 febbraio 2009 n.1058 e 25 settembre 2008 n.890; Consiglio di Stato, Ad. Pl., 22 dicembre 1999 n.24; Sezione IV, 1 settembre 1999 n.1388 e 20 marzo 2001 n.1679). Allo stesso modo, secondo la costante giurisprudenza, le osservazioni formulate dai proprietari interessati al piano regolatore generale o alle sue varianti costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante (cfr. in termini, per tutte, Consiglio Stato, Sezione IV, 19 marzo 2009 n.1652 e 28 settembre 1998 n.1224).

Tuttavia, la stessa giurisprudenza testé richiamata ha anche individuato i limiti ai suddetti principi generali, affermando che la scelta operata non si sottrae al sindacato di legittimità quando sia inficiata da errori di fatto o da abnormi illogicità e che una puntuale motivazione è necessaria in alcuni casi, come quando la nuova destinazione incida su aspettative che derivino da provvedimenti formalmente assunti dall’amministrazione.

Come può leggersi negli atti del complesso procedimento, la decisione di respingere le osservazioni già accolte dall’amministrazione comunale (delibera consiliare n. 10 dell’11.4.2006) si basa sulla considerazione che non sarebbero stati compiuti approfondimenti istruttori sulla veridicità delle dichiarazioni degli interessati circa la legittima preesistenza di manufatti e/o attività. La motivazione risulta esplicitata in particolare nella relazione istruttoria finale (prot. n.1960 del 25.9.2007 dell’Area assetto del territorio – Direzione urbanistica della Provincia di Napoli), laddove si rileva quanto segue: "In merito alle osservazioni accolte dal comune di San Gennaro Vesuviano con la deliberazione n.10 del 23.03.2006, si conferma il precedente parere di non accoglimento delle stesse. In particolare per le osservazioni relative alla presenza di attività produttive si specifica che non è condivisibile il loro accoglimento sulla base della semplice constatazione della loro esistenza. Infatti la valutazione delle stesse va effettuata sulla base di una documentazione più completa, comprendente anche gli elementi necessari a dimostrare la compatibilità urbanistica ed ambientale" (pagine 1516).

Tanto premesso, ritiene il Collegio (in aderenza ad un orientamento già espresso dalla sezione cfr. sentenza n. 26457 dell’1.12.2010) che la determinazione di rigettare in blocco tutte le osservazioni precedentemente accolte dal Comune di San Gennaro Vesuviano, senza operare una congrua valutazione dei diversi casi concreti, appare affetta da un evidente difetto di istruttoria e di motivazione.

Il rilievo operato dall’Amministrazione provinciale appare infatti smentito dall’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio, che ha confermato l’esistenza dei titoli puntualmente indicati dall’interessato e la sostanziale conformità delle opere agli stessi, atteso che il dirigente dell’Area tecnica del Comune di San Gennaro Vesuviano ha accertato quanto segue:

"Da una verifica dello stato dei luoghi attualmente il complesso industriale ospita due aziende: la PSC che svolge l’attività di officina meccanica e la Gronda 2000 Sas chesvolge attività di stampaggio materie plastiche e risulta dotata di Autorizzazione Ridotto Inquinamento Atmosferico giusta Decreto Dirigenziale n.2712 del 31/12/2002". D’altro canto, lo stesso Comune di San Gennaro vesuviano ha attestato, con la relazione istruttoria in argomento, il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

– Concessione edilizia ti. 57 del 5/07/1986 avente ad oggetto "Costruzione di un fabbricato industriale, in San Gennaro Vesuviano alla Via Gorga";

– Concessione edilizia n. 106 del 6/11/1987 non riportante l’oggetto;

– Concessione edilizia n. 50 del 24/04/1989 avente ad oggetto "Variante alla Concessione Edilizia n. 57 del 05/07/1986 e n. 106 del 06/11/1987 per l’ampliamento di un capannone e trasformazioni interne, alla via Gorga";

– Concessione edilizia n. 62. del 25/3/1991 avente ad oggetto: "Variante alla Concessione Edilizia n. 50/89, inerente modifiche ad un capannone industriale con annessi uffici, nonché realizzazione di servizi igienici e tettoie";

– Concessione edilizia n. 164 del 02/11/1991 avente ad oggetto la costruzione di una tettoia smontabile in metallo.

Infine, risulta che, in data 30/12 prot 14359, è stata presentata una domanda di condono ai sensi della legge n. 326/03 avente ad oggetto "piccolo ampliamento e pavimentazione opificio industriale", richiesta, ad oggi, non ancora definita.

In definitiva, ritiene il Collegio che il rilascio dei suddetti titoli, la sostanziale conformità delle opere con quelle assentite, il lungo tempo decorso (circa 20 anni dal rilascio della prima concessione) e, da ultimo, il positivo riscontro delle osservazioni proposte sono sicuramente elementi idonei ad ingenerare in capo al privato un legittimo affidamento circa l’assegnazione al proprio fondo della richiesta destinazione urbanistica, maggiormente rispondente all’attività produttiva ivi svolta. Le suddette circostanze avrebbero richiesto quindi una valutazione più approfondita ed una più adeguata motivazione, riferite alla peculiarità della fattispecie concreta e non rapportate alla generalità dei casi e, al termine, una risolutiva definizione delle varie posizioni, evitando il rinvio a future iniziative pianificatorie, tale da perpetuare l’incertezza in ordine al legittimo esercizio dell’attività produttiva e frustrare l’aspirazione ad un più coerente assetto del territorio.

In relazione all’interesse fatto valere in giudizio le censure appena esaminate rivestono carattere assorbente e la loro fondatezza consente di per sé di accogliere il ricorso, con assorbimento dei motivi non scrutinati.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso va accolto entro i limiti di cui in motivazione; per l’effetto, va conseguentemente annullata, in parte qua, la variante impugnata.

Di contro, non può essere accolta la pretesa risarcitoria azionata dalla parte ricorrente anche in ragione del fatto che la portata autoesecutiva della presente decisione elide gli unici profili di danno concretamente prospettati nell’atto di gravame.

Considerato che il vizio di legittimità riscontrato dal Collegio è imputabile alla Provincia di Napoli, le spese di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico della stessa, mentre sussistono giusti motivi per compensarle equamente nei rapporti con gli altri due enti costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie entro i limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnata variante al piano regolatore generale del Comune di San Gennaro Vesuviano.

Condanna la Provincia di Napoli a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 (mille), oltre al contributo unificato, che va anch’esso posto a carico della stessa amministrazione.

Compensa le spese di giudizio con la Regione Campania ed il Comune di San Gennaro Vesuviano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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