T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-03-2011, n. 295

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’atto impugnato, benchè qualificato in termini di semplice decadenza, ha un contenuto complesso poiché il ritiro della concessione si basa su una causa di decadenza (mancato pagamento del canone demaniale relativo al 2010), e su una sopravvenienza (sopravvenuta necessità per l’amministrazione di riacquisire l’area per destinarla a accresciute esigenze logistiche della guardia costiera secondo quanto espressamente previsto dalla condizione 9 della concessione);

Ritenuto, in ordine ai primi due motivi, che essi siano infondati dato che l’area in contestazione – come si legge nelle premesse della concessione demaniale in contestazione e come spiegato nella nota depositata dall’amministrazione – rientra tra quelle espressamente escluse dal trasferimento di competenza in favore della regione Lazio;

Ritenuto in ordine ai motivi restanti che essi vadano disattesi in quanto, benché il comune abbia pagato il canone concessorio relativo al 2010 in data 30 marzo 2010 (come risulta dalla copia del modello F23 allegato al ricorso), con conseguente inesistenza del presupposto della decadenza, nulla è stato dedotto in ordine al presupposto della revoca per sopravvenienza, che è autonomamente idoneo a giustificare il ritiro della concessione; sul punto il comune, infatti, si limita a sostenere, in contrasto con quanto esplicitamente previsto dalla citata condizione 9, l’inidoneità delle sopravvenute esigenze logistiche dell’amministrazione a giustificare la revoca;

Ritenuto quindi che possa applicarsi il principio secondo cui "è da escludere l’illegittimità dell’atto amministrativo, fondato su una pluralità di autonomi motivi, quando ne esista almeno uno idoneo a sostenere l’atto stesso, per cui l’interessato è tenuto a contestare il provvedimento nella sua globalità" (Consiglio di Stato, sez. V, 17 dicembre 2010, n. 6946);
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15372 Danno

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Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata F.S. conveniva in giudizio S.O. e l’Ina Assitalia Spa esponendo che il 22 aprile 1991 in località (OMISSIS), mentre era a bordo del proprio ciclomotore, era stato tamponato dal veicolo (OMISSIS), di proprietà e condotto dal S., e quindi sbalzato di sella rovinando sul selciato. Ciò premesso, chiedeva la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti oltre rivalutazione ed interessi. In esito al giudizio, in cui si costituiva la sola compagnia assicuratrice, il Tribunale di La Spezia condannava i convenuti a corrispondere all’attore la somma di L. 2.250.000 per danno biologico, L. 800.000 per danno patrimoniale oltre interessi e svalutazione. Avverso tale decisione il F. e l’Assitalia proponevano rispettivamente appello principale, il primo, ed appello incidentale, la seconda.

In esito al giudizio, in cui veniva disposta una nuova perizia medico- legale, la Corte di Appello di Genova con sentenza depositata in data 11 marzo 2008 respingeva entrambe le impugnazioni. Avverso la detta sentenza il F. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resiste con controricorso l’Assitalia.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 del cod. proc. civ..
Motivi della decisione

Le ragioni di doglianza, svolte dal ricorrente, sono state articolate, la prima e la terza, sotto il profilo della motivazione illogica e/o insufficiente circa un fatto decisivo del giudizio, la quinta, sotto il profilo della motivazione omessa mentre la seconda e la quarta sono state articolate, entrambe, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Procedendo all’esame delle tre censure articolate sotto il profilo del vizio motivazionale, deve rilevarsi che esse sono assolutamente infondate in quanto la Corte di merito, contrariamente all’assunto del ricorrente, ha saputo spiegare in maniera chiara, bene articolata ed esaustiva le ragioni della propria decisione indicando opportunamente gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e rendendo in tal modo possibile il necessario controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Ed invero, con riferimento all’effettività del verificarsi del trauma cranico, la Corte di merito ha in primo luogo richiamato l’attenzione sulla circostanza che nessun riferimento a trauma cranico era contenuto nè nel referto del Pronto Soccorso redatto subito dopo il fatto nè nel verbale dei Carabinieri; ha quindi evidenziato come, a seguito della visita specialistica eseguita nello stesso nosocomio nel mese successivo, al F. fu riscontrata soltanto una contrattura antalgica post traumatica (trauma contusivo coscia sinistra); ha inoltre sottolineato come, solo nel maggio 1995, a quattro anni dal sinistro, il F. subiva un ricovero psichiatrico e come solo, a sette anni dal sinistro, nel corso della perizia medico-legale, egli attribuiva all’incidente stradale un peggioramento del preesistente stato ansioso depressivo di cui era sofferente aggiungendo che nell’incidente de quo aveva riportato un trauma cranico casco- trasmesso.

Quanto alla pretesa sussistenza di nesso causale tra il trauma casco – trasmesso e la patologia psichiatrica insorta, la Corte di merito ha quindi motivato l’esclusione di tale nesso sulla base di svariate considerazioni, riassumibili in primo luogo nel lungo tempo intercorso tra sinistro e insorgenza della malattia, in secondo luogo nel rilievo che l’insorgenza delle patologie connesse alla schizofrenia matura proprio intorno ai 20 anni – e ciò, a conforto della tesi fondata su un’evoluzione naturale della malattia a prescindere da qualsiasi evento scatenante – in terzo luogo, nella condivisa affermazione del perito di ufficio, secondo il quale i rari casi di schizofrenia insorti dopo un trauma cranico attengano esclusivamente a casi di esposizione ad un evento stressante pesantemente continuativo, come quello bellico e come tale non può essere ritenuto una qualsiasi caduta.

Ne risulta pertanto l’assoluta insussistenza del vizio motivazionale lamentato così come è ugualmente infondata la censura di omessa motivazione in ordine all’istanza della rinnovazione della CTU. Ed invero, l’infondatezza della doglianza appare evidente ove si consideri che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice del merito non è tenuto, anche a fronte di un’esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio (Cass. 167/02) nè a disporne l’integrazione (Cass. 19199/04), specialmente quando, come nel caso di specie, sia stata già disposta, in sede di gravame, la rinnovazione della perizia di ufficio già espletata in primo grado. Nè appare necessaria un’espressa pronuncia quando risulti dal complesso della motivazione che il giudice ha ritenuto esaurienti gli accertamenti già svolti (Cass. 1107/01, 16172/01), potendo la mancata rinnovazione della perizia essere ritenuta superflua anche per implicito (Cass. n. 7013/2004).

Passando ora all’esame delle censure, afferenti le violazioni degli artt. 2727 e 2729 c.c., deve premettersi che le due doglianze sono concluse dai seguenti quesiti di diritto: la seconda, "a fronte degli elementi di fatto sottoposti dal sig. F.S. al giudice di merito sopra evidenziati e singolarmente rubricati alle lettere da A ad M ovvero i seguenti .. dica pertanto la Corte Ecc.ma se ai fini dell’accertamento del fatto se il sig. F.S. in occasione del sinistro di cui è causa ha subito un trauma cranico di tipo casco trasmesso dovevasi fare applicazione anche della regola di diritto di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c."; la quarta, "a fronte degli elementi di fatto sottoposti dal sig. F.S. al giudice di merito sopra evidenziati e singolarmente rubricati alle lettere da A ad M ovvero i seguenti … dica pertanto la Corte Ecc.ma se ai fini dell’accertamento del nesso di causa tra il trauma cranico cd. casco trasmesso subito dal F. e la gravissima patologia di carattere psichiatrico insorta nel medesimo successivamente al sinistro di cui è causa dovevasi fare applicazione anche della regola di diritto di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.".

Entrambe le censure sono infondate, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 8023/09, conf. 14306/05).

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, a favore della controricorrente, senza che occorra provvedere sulle spese in favore del S. in quanto tale parte, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 05-05-2011, n. 17308

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Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale della Libertà di Roma rigettava l’appello proposto da D.A. avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 13 settembre 2010, con cui gli era stata negata la sostituzione della misura cautelare massima con quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica; il giudice della libertà ribadiva che il D. non aveva certificato lo stato di tossicodipendente, necessario a sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 per il mutamento di regime restrittivo; per completezza, inoltre, sottolineava che nel caso dell’appellante, condannato ad anni 8 di reclusione ed Euro 40 mila di multa per la importazione di Kg. 21 di cocaina, sussistevano eccezionali esigenze cautelari, stante che costui, grazie alla posizione lavorativa in ambito aeroportuale, aveva rivestito un ruolo essenziale per la introduzione nel paese dello stupefacente.

2. Ricorre il D. e deduce mancanza e manifesta illogicità della pronunzia, in quanto egli avrebbe attestato il proprio stato di tossicodipendenza mediante la produzione di un elaborato peritale, di valore equivalente alla certificazione richiesta dalla norma;

inoltre, essendo in corso un programma teraupeutico, il Tribunale doveva concedere la misura richiesta, non potendosi ravvisare contrarie eccezionali esigenze per mantenere la custodia in carcere;

contesta ancora che il suo ruolo, nella vicenda, sia stato fondamentale e sottolinea che il coimputato ha già ottenuto una misura gradata. Inoltre sarebbe errata la decisione là dove non ha tenuto conto del lungo periodo di carcerazione subita, valutabile ai fini della attenuazione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. In primo luogo, pur convenendosi con il ricorrente sul principio, affermato da questa sezione, che in materia di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti devono ritenersi sinonime, deve tuttavia osservarsi che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, come sostituito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4-sexies, comma 1, lett. a), nella sua formulazione letterale precisa che la relativa istanza deve essere corredata, tra l’altro, da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza (o di alcooldipendenza) e la procedura con cui è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche. (Sez. 6, Sentenza n. 16037 del 26/03/2009).

3. Esattamente, dunque, il Tribunale della libertà ha escluso che la sola perizia tricologia potesse attestare l’uso abituale e/o la tossicodipenza, trattandosi all’evidenza non di una certificazione, ma di un accertamento, condotto nell’interesse dell’indagato, da un suo consulente.

4. Del tutto assente in atti, è, poi, il secondo presupposto dell’applicabilità dell’invocato istituto, ossia la esistenza di un valido programma di recupero, sulla cui esistenza e correlativa allegazione il D. non ha dedotto alcunchè. 5. Tali osservazioni hanno natura assorbente del motivo di doglianza relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari, che è stato affrontato in maniera generica, senza alcun confronto dialettico con l’iter argomentativo adottato nel provvedimento impugnato.

6. Vale mettere in evidenza che esattamente il giudice distrettuale ha, secondo i principi espressi in tema dalla giurisprudenza di questa Corte, identificato le ragioni per escludere la revoca o la sostituzione della misura nella esposizione al pericolo dell’interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutando al riguardo che costui aveva una posizione centrale nella importazione dell’estero di sostanza stupefacente, per il suo ruolo lavorativo.

7. Avverso tale adeguata motivazione, rimessa al potere discrezionale del giudice, il ricorrente, peraltro, introduce censure concernerti il confronto tra le posizioni dei coimputati, che, in quanto di merito, non sono in questa sede consentite.

8. In conseguenza della ritenuta inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro mille da versare alla cassa delle ammende.

9. A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-09-2011, n. 19260

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Fondiaria – SAI S.p.A. – in relazione a controversia per il risarcimento dei danni causati ad essa locatrice dalla riconsegna, nell’ottobre 1997, di immobile in pessimo stato manutentivo da parte del Liceo, conduttore del medesimo fin dal 1971 – propone ricorso sulla base di sei motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze depositata il 15 maggio 2008 che, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento dei danni, in quanto dalle risultanze processuali era emerso che dal 2004 l’immobile era stato concesso in locazione ad altro conduttore che lo aveva completamente ristrutturato per adibirlo ad albergo; ciò lasciava legittimamente presumere l’insussistenza di un danno patrimoniale per il locatore, che avrebbe, perciò, dovuto dimostrare in giudizio di avere eliminato lo stato di deterioramento prima della ristrutturazione ad opera del nuovo conduttore ed a proprie spese. Resiste l’istituto scolastico con controricorso e chiede il rigetto del ricorso.

2. Nel proprio ricorso, la Fondiaria deduce i seguenti motivi:

2.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1587, 1588, 1590 c.c., artt. 113, 115 e 116 c.p.c., e chiede alla Corte "se in caso di rilascio dell’immobile locato da parte del conduttore, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di restituzione della cosa locata alla scadenza del contratto e dell’insorgenza dell’obbligo risarcitorio per inesatta riconsegna, debba essere valutato lo stato dell’immobile all’atto della restituzione ovvero quello risultante da nuova locazione decorsi sette anni da tale restituzione". 2.2. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo (relativo all’esistenza del grave deterioramento all’immobile nel 1997 ed alle ragioni per cui tali danni non avrebbero comportato una perdita risarcibile).

2.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1590 c.c., artt. 112, 113, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e chiede alla Corte se "il conduttore sia o meno obbligato al risarcimento contrattuale in favore del locatore, se risulti accertato, al momento della consegna dell’immobile, l’esistenza di un deterioramento della cosa locata da lui arrecato superiore a quello corrispondente all’uso del bene in conformità del contratto, ovvero se costituisca una particolare circostanza che lo esima dall’obbligazione risarcitoria il fatto che il locatore abbia posto in essere una nuova locazione decorsi sette anni da tale restituzione". Nella parte finale della trattazione del motivo – e senza che ciò venga espresso nel quesito – deduce che avrebbe dovuto presumersi lo svolgimento dei lavori di ripristino ad opera del locatore, senza specificare se e quando, a parte la conclusionale in appello, la circostanza fosse stata rappresentata nei precedenti gradi ed in quale maniera avrebbe potuto contribuire all’assolvimento dell’onere probatorio.

2.4. Violazione degli artt. 1590, 2697 2727, 2729, 2730 e 113 e 115 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo e chiede alla Corte se "nel caso di specie, il ricorso alla prova presuntiva sia stato effettuato in violazione delle norme di cui in rubrica ovvero se il ragionamento seguito sia viziato per l’assenza della pluralità di elementi caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza". Il vizio di motivazione denunciato riguarderebbe la presunzione di mancata eliminazione, a spese del locatore, dello stato di deterioramento, ritenuta dal ricorrente mancante dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (senza ulteriori specificazioni o deduzioni).

2.5. Violazione degli artt. 99 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., e chiede alla Corte se "nel caso di specie, la Corte di appello avesse dovuto o meno dare corso all’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall’appellante al fine di verificare l’esistenza o meno delle particolari circostanze che esentavano il conduttore dal corrispondere il risarcimento dei danni per l’obbligazione inadempiuta di consegna del bene locato". 2.6. Nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., posta in essere dalla sentenza di appello e chiede alla Corte se "ponga in essere un error in procedendo la sentenza di appello che ometta di pronunciarsi su tutti i capi di appello ritualmente proposti". 3. I motivi sono tutti inammissibili.

3.1. Il secondo motivo è privo del prescritto "momento di sintesi", così come la seconda parte del quarto motivo, con cui viene anche dedotto un vizio motivazionale. Difetta, pertanto, rispetto a dette censure, la "chiara indicazione" del "fatto controverso" e delle "ragioni" che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, indicati dall’art. 366 bis c.p.c., che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte.

3.2. Il sesto motivo si rivela inammissibile per l’assoluta genericità ed assertività del relativo quesito (che chiede se sia viziata la sentenza che ometta di pronunciare su tutti i capi dell’appello ritualmente proposti), dovendosi ribadire l’indirizzo (Cass. S.U. n. 26020/08) che ha ritenuto inammissibili motivi ai cui quesiti sarebbe dovuta seguire una risposta affermativa che si risolveva in un’ovvia asserzione. Nella specie, il mancato riferimento, neanche sintetico, alla fattispecie non mette in grado questa Corte di valutare se sussistesse l’obbligo di pronuncia, da parte del giudice di appello, in relazione all’individuazione delle censure ed all’assorbimento o implicito rigetto delle stesse, specie ove si consideri la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata: nonostante la prova del danno materiale – cui si riferiscono i capi dell’appello asseritamente non considerati – non consta la prova, da parte del locatore, dell’effettiva perdita patrimoniale.

3.3. Inoltre i quesiti, come sopra formulati nei restanti motivi (1^, 3^, 5^ e parte del 4^) che deducono violazione di legge, si rivelano inidonei. Una formulazione del quesito di diritto adeguata alla sua funzione richiede, come noto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v. Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n. 7253). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare. Non si rivelano, pertanto, idonei i quesiti formulati alla fine dei predetti motivi, dato che non contengono adeguati riferimenti alla fattispecie oggetto della sentenza impugnata, nè espongono le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate e, quanto a quelle di cui s’invoca l’applicazione, si limitano ad enunciazioni di carattere generale ed astratto che, che presuppongono tutte una ricostruzione delle risultanze di causa in senso difforme da quella operata dalla Corte territoriale, non riconducibili quindi all’effettiva ratio decidendi adottata dalla sentenza, sicchè non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420).

3.4. Senza contare che, in rapporto al primo, al terzo ed al quinto motivo, si deve ribadire che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 16698 e 7394 del 2010; 4178/07;

10316/06; 15499/04). In detti motivi, infatti, l’assunta violazione di legge si basa sempre e presuppone una diversa ricostruzione delle risultanze di causa, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detti motivi (v. precedente paragrafo 3.1.).

3.5. Nè va tralasciato – quanto al quarto motivo – che spetta, in ogni caso, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato (come nella specie), sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi comunque rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi – come operato nel presente giudizio – a sostenere la grave carenza del ragionamento espresso dal giudice di merito, ma deve indicare e fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. n. 8023/09; 15737/03).

5. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

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