Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-02-2011, n. 4633 Atti e contratti

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Svolgimento del processo

Con separati ricorsi alla Commissione tributaria di primo grado di Roma S.M., M.S., in proprio e quale procuratrice generale di S.B. ed S.E., nonchè la società cooperativa Corallo srl impugnavano l’avviso di accertamento che l’ufficio del registro aveva fatto notificare per il recupero delle maggiori imposte di registro ed Invim a seguito della elevazione del valore finale di un terreno, venduto a quest’ultima con atto registrato nel mese di maggio 1988. Con l’opposizione i contribuenti contestavano la validità di quell’atto per difetto di motivazione, nonchè la debenza di quanto preteso dall’amministrazione. Non instauratosi il contraddittorio per la mancata costituzione dell’ufficio, la commissione adita lo accoglieva. Avverso tale pronuncia l’agenzia interponeva appello dinanzi alla commissione tributaria regionale, la quale lo rigettava, osservando che sostanzialmente l’agenzia non aveva fornito adeguata prova del suo assunto.

Contro questa decisione il Ministero e l’agenzia hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui solo S.B., in proprio e nella qualità di erede di M. S., ha resistito con controricorso, mentre gli eredi di S. M., già deceduta, non sono stati evocati in giudizio, ed S. E. nonchè la soc. Corallo non si sono costituiti.

I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

La Corte rileva in via preliminare che l’atto di impugnazione non è stato proposto anche nei confronti degli eredi di M., benchè parti nel processo, sicchè la pronuncia è passata in giudicato nei loro confronti; nè va disposta l’integrazione del contraddittorio, trattandosi di cause scindibili. Inoltre si rileva che il presente ricorso non è stato notificato compiutamente ai due suindicati intimati ai fini della legittimità della notificazione del gravame,, cioè S.E. e società Corallo, posto che la notificante agenzia ha esperito la procedura di notificazione a norma dell’art. 140 cod. proc. civ., e ha omesso di produrre il relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato, come anche verificato all’udienza odierna, con la conseguenza che il gravame proposto nei loro confronti è inammissibile.

Ciò premesso, è noto che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., (o art. 143) è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Tale atto, non allegato al ricorso e non depositato successivamente, ben può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.

In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.. Tuttavia il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184- bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cfr. anche Cass. Sgz. Un. N. 16354 del 2007, N. 13954 del 2006). Tutto ciò rilevato e premesso, il Collegio osserva che tale avviso non risulta prodotto in atti nel caso in esame, sicchè deve dedursene che il rapporto processuale non è stato instaurato con l’intimata (OMISSIS) in questo giudizio, e perciò il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Col motivo addotto a sostegno del ricorso l’agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, senza indicare quali, oltre che insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che gli elementi di prova forniti e costituiti dalla stima dell’Ute erano sufficienti a suffragare la pretesa erariale.

Di contro il richiamo al valore di altri terreni limitrofi si è rivelato argomento insufficiente a superare il dato costituito dal riscontro estimativo dell’amministrazione basato sulla edificabilità dell’area, che aveva subito una variante in aumento già nel 1979, giusta il piano di fabbricazione.

Il motivo è infondato, atteso che la CTR ha basato il giudizio sulle considerazioni svolte dal giudice di prime cure, rilevando in particolare che il prezzo del terreno corrispondeva alla valutazione di altri limitrofi. Peraltro ciò non comportava la necessita che essi venissero specificati. Inoltre gli elementi riportati nella stima dell’Ute, che aveva considerato la edificabilità dell’area, anche se con riferimento al momento della vendita, e cioè un anno prima del rilascio della concessione edilizia, non costituivano risultanze che potessero ritenersi idonee a fare scattare una certa presunzione di fondatezza della pretesa azionata dall’ufficio, con inversione perciò dell’onere della prova a carico dei contribuenti.

Al riguardo questa Corte ha affermato che in rema di accertamenti tributar, qualora la rettifica del valore di immobili si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, il giudice investito dalla relativa impugnazione non può ritenere la suddetta stima "istituzionalmente" inattendibile, limitandosi a considerare l’UTE quale articolazione tecnica dell’Amministrazione, ontologicamente legata all’ente impositore, ma è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando le ragioni del proprio convincimento; il che in realtà è avvenuto nel caso in specie, ancorchè in maniera piuttosto sintetica, mediante il richiamo al valore dei terreni limitrofi e alla posteriorità della costruzione del fabbricato rispetto all’anno d’acquisto (V. pure Cass. Sentenze n. 17702 del 30/07/2009, n. 8890 del 2007). Si tratta di valutazione degli elementi istruttori da parte del giudice di merito, senza che sia possibile in sede di legittimità prospettarne un vaglio alternativo. Al riguardo la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento- Nè poi sarebbe configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, che si concretizza solamente allorquando non è dato desumere l’"iter" logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio (V. Cass. sent. 00322 del 13/01/2003).

Nè poi sarebbe configurabile il vizio di insufficiente motivazione, che si concretizza solamente allorquando non è dato desumere l’"iter" logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio.

In proposito invero questa Corte ha più volte statuito che il vizio di omessa o insufficiente (o contraddittoria) motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cfr. pure Sez. U sent. 05802 del 11/06/1998).

Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va rigettato. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, ed Euro 3.000,00(tremila/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 10-02-2011, n. 242 Collocamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorso riguarda straniero cui è stata negata l’emersione perché l’asserito datore di lavoro ha negato di averlo mai conosciuto,

– in ricorso si afferma che il ricorrente ha pagato 4.000 euro per ottenere di trovare una persona disponibile a presentare per lui la domanda di regolarizzazione, e si duole che dopo aver ricevuto i soldi l’asserito datore di lavoro non abbia mantenuto i patti,

– la posizione del ricorrente, che ammette di aver concorso in un reato avendo pagato un soggetto che non conosceva perché questi presentasse la domanda di regolarizzazione, non può essere valutata positivamente dal Tribunale,

– a prescindere da tutti gli altri rilievi che si possono effettuare sulla operazione fraudolenta messa in piedi (e per i quali si trasmettono gli atti alla Procura della Repubblica), occorre infatti considerare che il ricorrente afferma che il primo incontro con l’asserito datore di lavoro sarebbe avvenuto nel settembre del 2009 (pagina 1 del ricorso, prima frase del paragrafo 2), e quindi non può essere stato costituito alcun tipo di rapporto di lavoro utile per ottenere la regolarizzazione, posto che l’art. 1ter l. 102/09 consentiva di regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari che fossero avvenuti tra il 1. 4. 2009 ed il 30. 6. 2009, date in cui il ricorrente ammette di non aver ancora conosciuto colui che poi chiederà di regolarizzarlo come badante o colf,

– la regolarizzazione è stata chiesta quindi senza che ne sussistessero i requisiti attraverso una operazione illecita, non può pertanto essere apprezzata la censura di difetto di istruttoria (secondo motivi di ricorso), né quella di mancanza di comunicazione d’avvio (peraltro, secondo la giurisprudenza, non dovuta nei procedimenti ad istanza di parte), ed il ricorso deve essere respinto,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che quantifica in euro 500, oltre iva e cpa (se dovuti)

DISPONE che copia del ricorso, dei documenti ad esso allegati e di questo provvedimento siano trasmessi alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo perché valuti se procedere nei confronti di A.G., M.J.I. e C.R.L. per il reato previsto e punito dall’art. 1ter, co. 15, l. 102/09.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1795 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il provvedimento impugnato, il quale sanziona ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 15/2008 le seguenti opere:

– in assenza di titolo abilitativo, in zona ricadente in sistema Servizi (verde pubblico) di Piano regolatore generale, realizzazione abusiva di un manufatto delle dimensioni di metri quadrati 105,70, con vincolo ex decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che nessuna delle censure il ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta che il manufatto, realizzato tra il 1967 e il 1977, è stato oggetto di domanda di condono edilizio – inevasa e ignorata dall’impugnato provvedimento – ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47; e che la domanda deve intendersi accolta ai sensi dell’articolo 35, comma 12, della legge citata (secondo il quale la domanda di sanatoria si intende accolta trascorsi 24 mesi dalla sua presentazione se l’interessato ha adempiuto agli oneri del condono e non è stato emesso nessun provvedimento interlocutorio da parte dell’Amministrazione) va respinta perché non risulta coincidenza fra le opere oggetto della domanda di condono (due manufatti per i quali è rispettivamente indicata una superficie di metri quadrati 40,26 e metri quadrati 39,60) e l’opera sanzionata, che l’atto impugnato, non contestato sul punto, indica avere una superficie di metri quadrati 105,70. Né alcun elemento ulteriore è fornito dal ricorrente in proposito;

– la censura secondo cui l’atto impugnato non indica l’epoca di realizzazione dell’opera abusiva va respinta in quanto, a fronte della realizzazione, come nel caso, di opere prive di titolo, l’epoca della commissione dell’abuso non è rilevante, venendo comunque l’illecito assoggettato ai provvedimenti repressivi previsti dalla legge;

– la censura la quale rileva che il vincolo indicato nel provvedimento impugnato è successivo alla realizzazione dell’opera va respinta perché – a prescindere da ogni altra considerazione – resta comunque la realizzazione (e dunque la corretta sanzione) delle opere in esame perché realizzate senza titolo edilizio;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Roma, e le liquida in Euro 1000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 11403 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

M.P., con atto di citazione dell’8 luglio 1993, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Forlì, L. F. chiedendo che venisse riconosciuta la sottoscrizione del convenuto apposta in calce al contratto di compravendita intervenuto tra le parti ed avente ad oggetto la vendita di un immobile sito in (OMISSIS) per il prezzo di L. 450.000.000 di cui 50.000.000 da versarsi alla firma del contratto, L. 50.000.000 al momento della stipula dell’atto pubblico da effettuarsi entro il settembre 1986 ed il resto da pagarsi successivamente a partire dal 30 giugno 1987 in quattordici rate di L. 25.000.000 ciascuna.

Chiedeva, altresì che venisse dichiarato l’avvenuto trasferimento di proprietà.

Si costituiva L.F. che chiedeva il rigetto della domanda e in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attore.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 242 del 1999, dichiarava valide le sottoscrizioni del contratto di compravendita e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.

Proponeva appello T., C. e L.F., eredi del defunto L.F.. Resisteva M.P..

Successivamente, il processo veniva riassunto nei confronti di M.A., M., S., R. e R. P.. Nessuno si costituiva nel giudizio riassunto.

La Corte di appello di Bologna con sentenza n. 1313/2004 accoglieva i l’appello e dichiarava risolto il contratto di compravendita concluso fra L. e M.. A sostegno di questa decisione la Corte Bolognese osservava: a) che le parti avevano stabilito dei tempi per il versamento a rate dell’importo della vendita, b) che i tempi non erano stati rispettati dall’attore. c) che il ritardo nel pagamento da parte dell’attore era grave sia per quanto riguardava il tempo sia con riferimento all’ammontare della prestazione dovuta. d) che M. risultava ancora debitore di L. 138.005.000, cioè di un terzo dell’intero prezzo della vendita.

La cassazione della sentenza n. 1313 del 2004 della Corte di appello di Bologna è stata chiesta dagli eredi di M.: Me., A., S.R.A. con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. Gli eredi di L.: T., C. e F. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentano La Nullità del procedimento di appello e della sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna. L’atto di riassunzione del procedimento di appello non è stato, secondo il ricorrente, notificato ritualmente ad uno degli eredi di M. ed esattamente a M.A.. Specifica il ricorrente che l’atto di riassunzione a M.A. è stato notificato in un luogo nel quale il M. non era più residente da molto tempo. Sicchè, conclude il resistente, da tale circostanza discende la nullità della notifica dell’atto di riassunzione. Dalla nullità della notifica dell’atto di riassunzione discenderebbe, sempre secondo i ricorrenti, l’estinzione del procedimento di appello ex artt. 305-307 c.p.c..

1.1.= Il motivo è fondato.

1.2.= Occorre rilevare che dalla documentazione in atti, risulta: a) che l’atto di riassunzione è stato notificato, nell’ottobre del 2002, a ciascun erede presso il luogo di residenza anzichè impersonalmente agli eredi presso l’ultimo domicilio eletto, b) che la notifica dell’atto di riassunzione a M.A. è stata eseguita secondo le formalità di cui all’art. 140 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8, cioè, per compiuta giacenza, presso la via (OMISSIS) di (OMISSIS). c) che dal certificato storico di residenza risulta che M.A. già dal 9 marzo 2002 era trasferito in altro Comune della provincia di Forlì – Cesena e, cioè, nel Comune di Mendola.

1.3,= Pertanto, non può ritenersi che la notificazione dell’atto di riassunzione sia stata effettuata atteso che il cambiamento di residenza di M.A. risale ad un tempo notevolmente anteriore rispetto alla notifica de qua.

1.4.= Nella specie il vizio della notificazione era sanabile con la rinnovazione dell’atto che, non essendosi costituito A. M., doveva essere disposta, eventualmente, dal giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.: la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione ha comportato la conseguente nullità del giudizio di riassunzione e del provvedimento impugnato.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Questo 1 motivo è articolato in due profili: a) e b). a) La Corte di appello di Bologna, secondo i ricorrenti non avrebbe indicato chiaramente quale somma avrebbe corrisposto M. a L., ante causam. Epperò, ritengono ancora i ricorrenti, la determinazione di tale somma era necessaria per la valutazione del comportamento del M. e, in particolare, per stabilire la "non scarsa importanza" dell’adempimento che, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., legittimerebbe la risoluzione del contratto. Non solo, ma la, determinazione della somme versate era necessario anche al fine di stabilire quale somma dovrebbe essere restituita in conseguenza della risoluzione. b) La Corte bolognese, secondo i ricorrenti avrebbe omesso di valutare anche il comportamento del L. e di verificare quale incidenza tale comportamento aveva avuto in ordine all’inadempimento contrattuale. In particolare, la Corte non avrebbe preso in considerazione che il M. avesse versato importi superiori a quelli che avrebbe dovuto versare anteriormente alla stipula del contratto mentre il L. pur accettando le somme che gli venivano corrisposte, non si è presentato agli inviti per la stipula del contratto notarile.

2.1.= Questo motivo rimane assorbito dal primo.

In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso, va dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata e il processo va rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame alla luce dei principi innanzi esposti. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna anche per le spese.

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