T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-09-2011, n. 2185

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti indicati in epigrafe risiedono in uno stabile situato in via della Cascinetta n. 14, in prossimità dell’area oggetto del programma integrato di intervento adottato dal Comune di Agrate Brianza con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29 novembre 2007 ed approvato con deliberazione n. 17 del 27 marzo 2008.

2. I ricorrenti insorgono avverso tali atti ed avverso le delibere della Giunta provinciale di Milano n. 103/2008, di valutazione di compatibilità ai sensi dell’art. 92, l. Regione Lombardia n. 12/2005, e n. 332/06 del 24 maggio 2006, articolando le seguenti doglianze:

I. illegittimità della delibera della Giunta provinciale n. 103/08 del 25 febbraio 2008 di verifica di compatibilità rispetto alle previsioni del p.t.c.p. per violazione dell’art. 92, l. Regione Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 42, c.2, lett. b, d.lgs. n. 267/2000: la competenza non sarebbe della Giunta bensì del Consiglio provinciale; illegittimità del parere provinciale per difetto di istruttoria e di motivazione;

II. violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 87, 88, 9093, l. Regione Lombardia n. 12/2005; violazione del documento di inquadramento comunale; violazione dell’art. 3 del r.e.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18, d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto assoluto dei presupposti ed erroneità della motivazione; sviamento;

III. violazione degli artt. 3 e 10, l. n. 241/1990, 14 della l. Regione Lombardia n. 12/2005; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto assoluto dei presupposti ed erroneità della motivazione in risposta alle osservazioni dei ricorrenti;

IV. – violazione degli artt. 46 e 93, l. Regione Lombardia n. 12/2005 in quanto il p.i.i. non contemplerebbe la realizzazione di alcuna opera di urbanizzazione secondaria;

– l’erronea classificazione delle opere di urbanizzazione primaria come urbanizzazioni secondarie, da realizzare a scomputo dei relativi oneri, favorirebbe indebitamente la Cooperativa che potrà risparmiare 380.000,00 euro, altrimenti dovuti a titolo di urbanizzazione secondaria;

– la pista ciclopedonale verrà realizzata su aree di proprietà della provincia, con la conseguenza che tale opera entrerà a far parte del patrimonio provinciale, nonostante ciò, per tale opera, è previsto lo scomputo di oneri di urbanizzazione;

– tra i costi delle opere di urbanizzazione sono stati inseriti i costi di un impianto di videosorveglianza, di un impianto di irrigazione e per la manutenzione per tre anni dell’area a verde da realizzare: tali costi non potrebbero essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione;

– il p.i.i. prevede la realizzazione diretta da parte della Cooperativa delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, dei parcheggi e della pista ciclopedonale in contrasto con l’art. 32.1, lett. g), d.lgs. n. 163/2006;

– violazione dell’art. 71 del r.e.c. per mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia;

– violazione dell’indice di edificabilità fondiaria imposto dal Comune;

– violazione degli artt. 8 e 9, d.m. 1444/1968;

– violazione della delibera della Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 8/6420 che detta gli indirizzi per la valutazione ambientale dei piani.

3. I ricorrenti chiedono, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.

4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la convenzione attuativa del p.i.i. sottoscritta il 3 luglio 2008, i permessi di costruire (pratiche n. 76/2008 e n. 77/2008) rilasciati dal Comune per la realizzazione di un nuovo edificio ad uso residenziale in edilizia convenzionata e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per i seguenti motivi:

I. illegittimità derivata;

II. violazione degli artt. 91 e 93, l. Regione Lombardia n. 12/2005; violazione e falsa applicazione dell’art. 11, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 35, l. Regione Lombardia n. 12/2005; violazione dell’art. 3 del r.e.c., eccesso di potere per illogicità, travisamento, difetto assoluto dei presupposti ed erroneità della motivazione; sviamento. La convenzione non sarebbe stata sottoscritta dalla Provincia, proprietaria di aree ricomprese nel p.i.i.; illegittimità del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione in quanto la società controinteressata non sarebbe proprietaria delle aree ove verranno realizzate alcune opere e non avrebbe neppure alcun titolo sulle stesse;

III. violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

IV. illegittimità del permesso di costruire per l’inesistenza delle opere di urbanizzazione secondaria, per violazione dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 32.1, lett. g), 53.1 e 122.8, d.lgs. n. 163/2006.

5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, a seguito dell’accesso alla convenzione attuativa e ai permessi di costruire (pratiche n. 76/2008 e n. 77/2008) impugnati con i primi motivi aggiunti, i ricorrenti sollevano le seguenti, ulteriori censure:

I. illegittimità del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione in quanto la rotonda progettata quale opera viaria insisterebbe su aree di proprietà di terzi, non comprese nel perimetro del p.i.i. né nel perimetro delle aree esterne al p.i.i. destinate ad opere di urbanizzazione; illegittimità del permesso di costruire per violazione degli artt. 11, 12, d.P.R. n. 380/2001, 35 e 36, l. Regione Lombardia n. 12/2005;

II. violazione degli artt. 12, d.P.R. n. 380/2001 e 36, l. Regione Lombardia n. 12/2005: il permesso di costruire prevederebbe l’edificazione di una volumetria notevolmente superiore a quanto imposto dal Comune il quale ha previsto un indice di edificabilità fondiaria pari a 2,00 mc/mq;

III. violazione degli artt. 8 e 9, d.m. n. 1444/1968.

6. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti, a seguito del deposito in giudizio della deliberazione della Giunta provinciale di Milano n. 332/06 del 24.5.2006, propongono la seguente ulteriore censura avverso tale atto: illegittimità derivata; ulteriore violazione dell’art. 42, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000 in relazione all’art. 92, l. Regione Lombardia n. 12/2005; violazione dell’art. 48, d.lgs. n. 267/2000; incompetenza; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto assoluto dei presupposti, carenza ed erroneità della motivazione.

7. Con ordinanza n. 338/2009 del 18 marzo 2009, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti ed ha sospeso l’efficacia del permesso di costruire n. 76/2008 rilasciato il 17 settembre 2008.

8. Con un quarto ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano l’atto prot. n. 13544 del 5.6.2009, recante "variante al permesso di costruire n. 76 del 17.9.2008 per la costruzione nuovo edificio ad uso residenziale in edilizia convenzionata in attuazione del programma integrato di intervento" (pratica edilizia n. 53/2009), articolando le seguenti censure:

I. illegittimità derivata;

II. violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento;

III. violazione dell’ordinanza cautelare del Tar n. 338 del 18 marzo 2009 che ha sospeso il permesso di costruire n.76/2008 del 17 settembre 2008; violazione degli artt. 32 e 38 della l. Regione Lombardia n. 12/2005 per mancata acquisizione del parere dell’asl.

9. A fronte del deposito in giudizio da parte dell’amministrazione comunale della documentazione inerente la pratica edilizia n. 53/2009 e, in particolare, delle tavole di progetto dalla n. 1r alla n. 18r, i ricorrenti propongono un quinto ricorso per motivi aggiunti lamentando:

I. violazione degli artt. 8 e 9, d.m. n. 1444/1968, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti e della carenza di motivazione, sviamento: l’altezza complessiva del corpo di fabbrica in progetto, antistante l’immobile di proprietà dei ricorrenti, è di m. 13,90 mentre la distanza tra i due edifici è di 13,57 m.;

II. il progetto approvato prevede l’edificazione di 18.891,06 mc in violazione del prescritto indice di edificabilità fondiaria;

III. nullità del titolo edilizio in quanto volto ad eludere l’ordinanza del Tar n. 338/2009.

10. Con ordinanza n. 994 del 27 agosto 2009, questo Tribunale ha nuovamente accolto la domanda cautelare, sospendendo il titolo edilizio, limitatamente alla parte in cui viola – con un elemento di "ornamento" – l’altezza massima consentita.

11. L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle censure dedotte.

12. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata cooperativa "Diritto alla casa 1982", deducendo, oltre all’infondatezza nel merito, l’inammissibilità delle censure proposte – con riferimento al quarto motivo di ricorso – con memoria depositata in data 15 ottobre 2010, in quanto tardive ed irrituali.

13. Con sentenza non definitiva n. 329 del 1° febbraio 2011, questo Tribunale in parte ha accolto il ricorso, in parte lo ha dichiarato inammissibile ed in parte improcedibile.

14. Con la stessa pronuncia, ai fini della decisione del quarto motivo del ricorso principale e del secondo motivo del quinto ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha disposto istruttoria, chiedendo all’amministrazione una relazione che chiarisse i criteri e le norme applicate ai fini della determinazione della superficie territoriale (mq. 13.965,00) e della superficie fondiaria (mq. 13.275,00), oltre all’acquisizione di una copia delle norme tecniche attuative del p.r.g., ed, in particolare, dell’art. 3.

15. All’udienza del 23 giugno 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

16. Con il quarto motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano l’illegittimità delle delibere impugnate per violazione dell’indice di edificabilità fondiaria imposto dal Comune e, con il secondo motivo del quinto ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti sostengono che il progetto approvato con il permesso di costruire n. 53/2009 prevederebbe l’edificazione di 18.891,06 mc, in violazione del prescritto indice di edificabilità fondiaria.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico, non possono trovare accoglimento.

Il p.i.i. ha previsto l’edificazione di una volumetria complessiva pari a 19.000 mc., distribuita su una superficie territoriale di 13.965,00 mq. (corrispondente alla superficie totale dell’intervento) e una superficie fondiaria di 13.275,00 mq. (pari alla differenza tra la superficie territoriale e le aree di rispetto stradale).

Entrambe le superfici (e, conseguentemente gli indici di fabbricabilità, territoriale e fondiario) non sono state conteggiate come previsto dall’art. 3 delle n.t.a.

La superficie territoriale è stata misurata al lordo è non al netto delle aree di rispetto stradale; la superficie fondiaria, invece che consistere nella parte residua della superficie territoriale, detratte le aree per l’urbanizzazione, i parcheggi e il verde primario, come previsto dall’art. 3, è stata calcolata detraendo alla superficie totale le aree di rispetto stradale.

Quella che viene indicata come superficie territoriale è, in realtà, la superficie totale dell’intervento mentre quella indicata come superficie fondiaria è, in base alla definizione della n.t.a., la superficie territoriale.

La superficie fondiaria – come definita dall’art. 3 delle n.t.a. – e, quindi l’indice fondiario, inteso quale volume massimo costruibile per ogni unità di superficie fondiaria, non sono stati, quindi, presi in considerazione.

Tutto ciò non può però portare all’annullamento del programma integrato di intervento.

L’art. 3 delle n.t.a. nel definire la superficie territoriale la riferisce a "un’area inserita con destinazione omogenea di zona nel p.r.g. da assoggettare ad intervento urbanistico attuativo" mentre riferisce la superficie fondiaria a "un’area a destinazione omogenea sulla quale il p.r.g. si attua a mezzo di intervento diretto".

In caso di pianificazione attuativa, la norma prende, dunque, a riferimento la sola superficie territoriale, attribuendo rilievo unicamente al carico di edificazione complessivo gravante sull’intera zona, e non considera invece la superficie fondiaria.

Inoltre, la circostanza che il p.i.i. fosse in variante al p.r.g. e che le superfici oggetto dell’intervento, le funzioni insediate, le volumetrie (con l’indicazione della edificabilità massima in termini assoluti) e le attrezzature pubbliche previste siano state comunque chiaramente evidenziate nella relazione tecnica e nelle tavole allegate alla deliberazione di approvazione, così come disposto dall’art. 92, c. 2, l. reg. Lombardia n. 12/2005 (cfr. planimetrie 1/b e 2/b), non consente di ravvisare una illegittimità nell’utilizzo di differenti modalità di calcolo degli indici rispetto a quanto previsto all’art. 3 delle n.t.a.

17. Rimane da esaminare la domanda di risarcimento dei danni.

Poiché all’unica illegittimità accertata all’esito del presente giudizio – concernente le delibere di adozione e di approvazione del p.i.i. nella parte in cui prevedono che l’edificio possa raggiungere un’altezza massima pari a 18 metri, in contrasto con quanto previsto dall’art. 8, d.m. 1444/1968 e per violazione dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968 – hanno ovviato il permesso di costruire n. 53/2009 ed il permesso di costruire in variante rilasciato il 1° ottobre 2010, alcun danno ingiusto è stato cagionato ai ricorrenti: la domanda risarcitoria è, pertanto, infondata e va respinta.

18. Per le ragioni esposte il ricorso è, in questa residua parte, infondato e va, pertanto, respinto.

19. Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ne dispone la compensazione per un terzo e nella restante parte, in considerazione della soccombenza, le pone a carico dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio per un terzo e nella restante parte condanna i ricorrenti al pagamento di euro 4.000,00 (quattromila/00) – di cui 2.000,00 a favore del Comune di Agrate Brianza e 2.000,00 a favore della Cooperativa D.A.C. – oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-01-2012, n. 590 Velocità

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Svolgimento del processo

Il Comune di Stignano impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al C.d.S., accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) (tratto interno al Comune).

1. – Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva tra l’altro dedotto la violazione dell’art. 200 C.d.S. (obbligo di immediata contestazione) e l’inidoneità tecnica della strumentazione d’accertamento. In appello il Comune deduceva (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..

2. – Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la apparecchiatura utilizzata (velomatic 512) non potesse essere impiegata su strade diverse da quelle indicate dal D.L. n. 121 del 2002 e che l’accertamento operato con l’apparecchiatura in questione dovesse ritenersi inattendibile in mancanza di prova dell’avvenuta omologazione, non avendo l’amministrazione depositato nei due gradi di giudizio il certificato di omologazione del Velomatic 512 matricola 1590 utilizzato. Affermava, altresì, l’incompetenza degli agenti accertatoli sul tratto di strada in questione.

3. – L’amministrazione ricorrente con cinque motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo (1) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., (2) anche in relazione agli artt. 384, 345 reg. esec. C.d.S., e (3) del D.M. Lavori Pubblici n. 2791 del 1989, nonchè (4) contraddittoria e/o insufficiente motivazione ed, infine, (5) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 12, comma 1 (lett. e); violazione della L. n. 65 del 1986, art. 5;

violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14. Deduce l’amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2001, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e 384 relativo reg.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria. Deduce, inoltre, il Comune ricorrente che non sussiste l’onere per l’amministrazione di fornire la prova dell’avvenuta omologazione dell’apparecchiatura in concreto utilizzata per la rilevazione della velocità, essendo sufficiente l’omologazione del relativo modello, omologazione che nel caso in questione risultava anche indicata nel verbale di contestazione, come affermato dalla stessa sentenza impugnata. Deduce, infine, la competenza degli agenti di polizia municipale ad accertare le violazioni alla circolazione avvenute all’interno del Comune, seppure su strada statale, che lo attraversi.

4. – Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

5.. – All’esito della camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria è stato disposto il rinvio all’udienza pubblica, essendosi ravvisata l’esigenza di approfondire la questione della competenza della polizia municipale in ordine alla elevazione del verbale di contestazione su strada extraurbana statale ricadente nel territorio comunale.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., affermando che la disposizione dell’art. 4 citato D.L. non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal prefetto nell’elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 384 relativo reg. esec.;

evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, essendosi dato atto nel verbale di contestazione che non era stato possibile procedere a contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e), e dell’art. 384 reg. att.. Il Comune formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito in L. n. 168 del 2002 (per l’assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono patimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l’obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall’art. 384 suo reg. att.)". 1.1. – Il motivo è fondato, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione dello stesso art. 4, comma 2 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scoramento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del medesimo art. 4, comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1- bis, (Cass., Sez. 2, 10 gennaio 2008, n. 376; Cass., Sez. 2, 29 gennaio 2008, n. 1889).

2. – Con il secondo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., in relazione all’art. 384 reg. esec. e di attuazione del codice stesso, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che l’art. 201 C.d.S. e l’art. 384 reg. att. devono trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 121, art. 4, per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di polizia con l’ausilio di apparecchiature elettroniche su strade non comprese nel decreto prefettizio adottato in applicazione dell’art. 4, comma 2, citato decreto-legge. Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l’apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell’infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall’art. 201, comma 1-bis, (lett. e); e ciò pur con l’obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall’art. 384 reg. att. (lett. e) divengono insindacabili". 2.1. – Anche questo motivo è fondato, in forza del principio per cui in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. e, concernente l’ipotesi in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono "la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari") rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione (v., tra le più recenti, Cass., Sez. 1, 15 novembre 2006, n. 24355; Cass., Sez. 2, 18 aprile 2007, n. 9308; Cass., Sez. 2, 10 luglio 2008, n. 19032).

3. – Con il terzo motivo, il Comune di Stignano denuncia violazione dell’art. 142 C.d.S. e violazione e falsa applicazione dell’art. 345 reg. esec. nonchè del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n. 2971. Ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell’infrazione – osserva il ricorrente – ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata.

Nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell’esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata; e tanto sarebbe stato sufficiente per poter utilizzare come fonte di prova della velocità, le risultanze della rilevazione della quale si dava atto nel verbale. Il Comune formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema che non è necessario che ogni esemplare di strumento elettronico rilevatore della velocità (art. 345 reg. C.d.S., comma 2) – prima dell’uso da parte degli organi di polizia – sia sottoposto ad omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, essendo sufficiente che sia stato preventivamente omologato il tipo di strumento usato". 3.1. – Il motivo è fondato, avendo la Corte di cassazione chiarito:

che la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., Sez. 2, 15 dicembre 2008, n. 29333); che il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima – dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., Sez. 2, 15 dicembre 2008, n. 29333, cit; Cass., Sez. 2, 26 aprile 2007, n. 9950); che in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il C.d.S. (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione ( D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass., Sez. 2, 15 dicembre 2008, n. 29333).

4. – Con il quarto motivo di ricorso, il Comune deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata pur in presenza dell’attestazione, contenuta nel verbale di accertamento, dell’intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata, e ciò nonostante che il Tribunale abbia fatto riferimento a Cass., Sez. 2, 19 novembre 2007, n. 23978, che aveva affermato la piena efficacia probatoria degli strumenti elettronici sino a che non venga dimostrato il malfunzionamento.

4.1. – Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.

5. – Con il quinto motivo, il Comune deduce violazione dell’art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e), della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, e della L. n. 689 del 1981, art. 13. Poichè l’accertamento della violazione, come emergeva dalla stessa sentenza impugnata, era avvenuto nel tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano, sussisteva la competenza della polizia municipale. In proposito, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Suprema di Cassazione che gli agenti di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio". 5.1. – Dalla sentenza impugnata emerge che la violazione è stata accertata sul tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano.

Si tratta di stabilire se la polizia municipale avesse la competenza all’accertamento delle violazioni commesse su detto tratto di strada.

Al quesito deve darsi risposta positiva.

Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del C.d.S. anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.

In proposito va osservato quanto segue.

A norma della L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3, "all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria". L’art. 57 cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria "le guardie dei comuni", con competenza "nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza".

Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il "personale che svolge servizio di polizia municipale", nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lett. b), in correlazione con quanto stabilito dal C.d.S. vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al C.d.S. del 1959.

In base al disposto della L. n. 65 del 1986, art. 3, gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali "nel territorio di competenza".

Questa disciplina generale, che identifica l’ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, e che caratterizza la polizia locale per la dimensione territoriale comunale di esercizio delle funzioni (Corte cost., sentenza n. 740 del 1988), trova un puntuale riscontro nell’art. 12 C.d.S., che al comma 1, lett. e), attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale "ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza", ed è richiamata dall’art. 22 reg. esec. C.d.S. del 1992, il quale dispone, al comma 3, che "i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 12 C.d.S., commi 1 e 2, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse". L’art. 11, comma 3, che in materia di servizi di polizia stradale (inclusi la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.

Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell’ambito dell’intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del C.d.S. da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza.

In questo senso il Collegio, nell’accogliere la censura, intende dare continuità all’indirizzo costante di questa Corte, espresso da Sez. 1, 1 marzo 2002, n. 3019, Sez. 2, 11 luglio 2006, n. 15688, Sez. 1, 19 ottobre 2006, n. 22366, e da ultimo ribadito da Sez. 2, 28 aprile 2011, n. 9497 e n. 9498. 6. – Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione originaria.

Parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna l’opponente al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450, di cui Euro 50 per spese, Euro 150 per diritti ed Euro 250 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550, di cui Euro 50 per spese, Euro 100 per diritti ed Euro 400 per onorari; per il giudizio di legittimità, in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-02-2012, n. 2383 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma dichiarò il fallimento della Florex 2000 s.c.r.l. con sentenza depositata il 4 febbraio 2000, avverso la quale la società, con atto notificato il 18 luglio 2001, propose opposizione per violazione della L. Fall., art. 10, per violazione del diritto di difesa e per difetto delle condizioni oggettive per la declaratoria di fallimento. Il Tribunale di Roma accolse l’opposizione e revocò la declaratoria di fallimento, sul rilievo che tale pronuncia era intervenuta dopo la scadenza del termine annuale dalla cessazione dell’attività dell’impresa, in violazione della L. fall., art. 10.

L’appello proposto dalla Curatela del fallimento, cui resisteva la società, veniva accolto dalla Corte d’appello di Roma, che dichiarava inammissibile l’opposizione in quanto notificata tardivamente oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento. Osservava la Corte: a) che erroneamente il tribunale, invece di esaminare prioritariamente l’eccezione, sollevata dalla Curatela, di inammissibilità dell’opposizione per tardività, era entrato nel merito della causa, rilevando la violazione dell’art. 10, e ritenendo quindi assorbite le altre questioni; b) che l’eccezione in ordine alla tardività dell’opposizione era fondata; c) che infatti doveva nella specie considerarsi, per la proposizione dell’opposizione, il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., comma 1, non essendo fondata la eccezione dell’opponente rilevante ai fini della eventuale inoperatività di tale termine alla stregua del disposto del comma secondo dell’art. 327 – circa la invalidità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo provvedimento di convocazione della società a norma della L. Fall., art. 15.

Avverso tale sentenza, depositata il 28 gennaio 2008, la Florex 2000 s.c.r.l. in liq. ha proposto, con atto spedito per la notifica il 16 gennaio 2009, ricorso a questa Corte basato su sei motivi, illustrati anche da memoria. L’intimata Curatela fallimentare non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (l’ordine da seguire nell’esame delle questioni preliminari) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, oltre alla violazione dell’art. 24 Cost.. Con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 10 e delle regole circa l’ordine di esame delle questioni preliminari, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, oltre alla violazione dell’art. 24 Cost.. Sostiene che la violazione del termine previsto dall’art. 10 produce la "nullità-inesistenza", rilevabile anche d’ufficio, della sentenza dichiarativa di fallimento, per mancanza di un presupposto processuale essenziale; e che l’esame di tale questione preliminare (peraltro nella specie fondata, nonostante le contestazioni della Curatela appellante) deve precedere quello di ogni altra questione preliminare – come quella circa la tardività dell’opposizione – e del merito della controversia: diversamente ritenendo, si negherebbe all’imprenditore l’utilizzo dell’unico strumento – cioè l’opposizione – a sua disposizione per far valere la violazione dell’art. 10, in contrasto non solo con il disposto di tale norma ma anche con la sua ratio di garanzia di certezza dei rapporti giuridici (con esposizione alle conseguenze del fallimento a distanza, nella specie, di oltre tre anni dalla cessazione dell’impresa), oltre che dell’art. 24 Cost. e dell’art. 3 Cost.. 1.1 Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente perchè strettamente connessi – sono privi di fondamento. Premesso che il vizio di motivazione attiene al giudizio di fatto e non alla interpretazione delle norme processuali, il Collegio non può che condividere la statuizione in diritto della Corte di merito in ordine alla priorità da attribuirsi all’esame della questione relativa alla tempestività della introduzione dell’opposizione rispetto a quella concernente la violazione del termine stabilito dalla L. Fall., art. 10. Tale priorità non è contraddetta dalla qualificazione di tale violazione in termini di nullità della sentenza dichiarativa (e della successiva sentenza di appello) per difetto di un presupposto processuale: in tanto, invero, tale difetto può essere eccepito dalla parte, o anche rilevato dal giudice, in quanto la sentenza dichiarativa sia tempestivamente impugnata con l’opposizione, non essendo peraltro sotto alcun profilo condivisibile la tesi meramente adombrata dalla ricorrente secondo la quale la violazione del termine di cui alla norma richiamata produrrebbe l’inesistenza della sentenza stessa. Tesi che del resto la stessa ricorrente implicitamente contraddice là dove afferma che anche in tal caso l’opposizione costituisce l’unico strumento a disposizione del fallito.

2. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la statuizione relativa alla validità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione all’udienza L. Fall., ex art. 15, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., nonchè vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di merito avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 143 c.p.c., in assenza dei presupposti che ne legittimavano l’utilizzo. Si duole quindi, con il quarto motivo, che la Corte, avendo giudicato erroneamente valida la notifica anzidetta, non abbia applicato il disposto dell’art. 327 c.p.c., comma 2, in base al quale avrebbe dovuto ritenere tempestiva l’opposizione. 2.1 Anche tali doglianze sono infondate. La sentenza impugnata ha puntualmente evidenziato gli elementi in base ai quali ha ritenuto priva di alcun vizio la notifica in questione, rilevando come, dopo l’accesso senza esito dell’Ufficiale Giudiziario presso la sede sociale ove la società risultò da informazioni assunte in loco trasferita, e dopo il secondo infruttuoso tentativo presso il domicilio del legale rappresentante – che da informazioni assunte presso il portiere dello stabile risultò sconosciuto e che dal certificato anagrafico successivamente richiesto risultava trasferito ad indirizzo sconosciuto, venne infine eseguita nei confronti del suddetto legale rappresentante a norma dell’art. 143 c.p.c.. La ricorrente enuncia, nel quesito di diritto, il principio secondo cui il ricorso alle modalità di notifica stabilite dall’art. 143 c.p.c. presuppone che il notificante abbia svolto tutte le indagini effettive ed adeguate, non essendo sufficiente la mera irreperibilità anagrafica del destinatario. Tale principio, condivisibile, non risulta tuttavia violato o falsamente applicato nel provvedimento impugnato. La Corte d’appello non ha basato la sua decisione sulla irreperibilità anagrafica del legale rappresentante della società, bensì sugli esiti negativi delle ricerche effettuate dall’Ufficiale Giudiziario nei riguardi della società sia presso l’ubicazione della sua sede legale sia presso il domicilio del suo legale rappresentante risultanti dagli atti. Ne può opporsi che la Corte avrebbe dovuto rilevare, quanto alla prima relata negativa, come la società alla data dell’accesso risultasse dai documenti in atti già cancellata dal Registro imprese da circa dieci mesi; e che, quanto alla seconda, le informazioni negative assunte dall’Ufficiale Giudiziario presso il portiere fossero insufficienti. In primo luogo, la denuncia del vizio di motivazione su fatti controversi e decisivi presuppone l’indicazione in ricorso -qui omessa- del luogo del giudizio di merito in cui tali fatti siano stati tempestivamente dedotti dalla parte; in secondo luogo, l’unico fatto il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito, cioè la intervenuta cancellazione della società su domanda, non conduce a conclusioni diverse da quelle esposte nel provvedimento impugnato, giacchè tale cancellazione, se evidentemente non esonerava il notificante dal rispetto del procedimento di notifica delineato dall’art. 145 c.p.c., commi 1 e 3 (nel testo all’epoca vigente) e quindi dal tentare la notifica in primo luogo presso la sede legale, non gli imponeva, in caso negativo, di "approfondire le indagini estendendole alla verifica della esistenza della società", o di tentare la notifica presso la sede operativa in (OMISSIS), come infondatamente (e in contrasto con la allegata cessazione dell’attività) sostiene la ricorrente, prima di ricorrere al criterio suppletivo all’uopo previsto dall’art. 145 c.p.c., comma 3. Quanto poi alla critica in ordine alla ritenuta sufficienza delle informazioni circa il legale rappresentante assunte dall’Ufficiale Giudiziario presso il portiere dello stabile, tale critica, basata sulla omessa indicazione di "indagini ulteriori", si mostra inammissibile, in quanto tendente ad un generico riesame del merito che esula dai limiti del giudizio di legittimità. 3. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce che in ogni caso, anche a voler considerare legittimamente eseguita la notificazione dell’atto introduttivo a del procedimento ai sensi dell’art. 143 c.p.c., la Corte d’appello non avrebbe potuto ignorare che tale notifica era intervenuta quando ormai era scaduto il termine annuale stabilito dalla L. fall., art. 10, con conseguente carenza di un presupposto essenziale di validità ed efficacia della sentenza di fallimento, come eccepito in sede di opposizione e ribadito in appello. Denuncia quindi la ricorrente l’ulteriore violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 10 e delle norme e dei principi che regolano l’esame delle questioni preliminari, nonchè la carenza assoluta di motivazione sul punto. 3.1 Tale doglianza non fa che riproporre l’argomento già trattato sub 1), aggiungendo l’ulteriore prospettazione della violazione di un preteso termine perentorio previsto dall’art. 10 per la notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione. Prospettazione che, in ogni caso, nulla aggiunge a quanto già esposto, là dove (cfr. supra 1.1) si è osservato come l’accertamento in ordine alla tardività della opposizione assorba ogni altra questione introdotta con tale mezzo processuale, ivi compresa quella circa la violazione del termine previsto dall’art. 10 per la declaratoria di fallimento. 4. Con il sesto motivo, infine, la ricorrente censura la sentenza per aver dichiarato valida ed efficace la notificazione della sentenza dichiarativa del fallimento, omettendo l’esame della questione, sollevata con l’atto di opposizione e comunque rilevabile d’ufficio, concernente la nullità di tale notifica, avvenuta ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nonostante il legale rappresentante di essa ricorrente avesse nel frattempo comunicato all’anagrafe il proprio nuovo domicilio in Roma. Denuncia quindi violazione ed erronea applicazione dell’art. 143 c.p.c., e omessa o insufficiente motivazione. 4.1 Osserva tuttavia il Collegio come la sentenza impugnata non abbia affatto dichiarato la validità della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, avendo invece considerato, prescindendo da tale notifica, l’omessa proposizione della opposizione avverso la sentenza stessa entro il termine lungo di un anno dal suo deposito, a norma dell’art. 327 c.p.c.. Ne deriva che il motivo – al pari pervero del relativo quesito di diritto – non intercetta affatto la ratio decidendi e non merita quindi ingresso.

5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, senza provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2012, n. 4686

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 72/06/09, depositata il 8/7/2009, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia accoglieva l’appello proposto dalla Atrai Italia s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva, invece, respinto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 rettificava il modello 770 del 2000 presentato dalla società a seguito del riscontro di irregolarità compiute nella funzione di sostituto d’imposta in merito all’asserito rapporto di lavoro dipendente intercorrente con la signora N.F., non risultando dichiarati redditi corrisposti alla medesima ne operate le ritenute di legge.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che il ricorrente aveva presentato istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 ritenendo che l’ufficio non potesse emettere avviso di accertamento, ma solo liquidare D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo, quale unico motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando come l’avviso di accertamento in esame concerneva le ritenute operate dal sostituto d’imposta sul redditi di lavoro dipendente, non contemplate dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 2, ma dal precedente art. 8, ritenendo che il condono effettuato ai sensi della citata norma non precluda l’esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione in ordine all’omesso versamento di ritenute alla fonte in relazione a un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la società contribuente e una sua dipendente.

La società contribuente presentava controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto due profili: a) carenza e insufficienza del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., 2) giudicato interno in ordine alla qualificazione del rapporto con la signora N. quale contratto di collaborazione esterna, dovendosi escludere un rapporto di lavoro dipendente.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 14.12.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

1) L’onere della formulazione del "quesito di diritto" a conclusione di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-4), nonchè l’analogo onere di formulazione del "momento di sintesi" a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ("chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione"), sono prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)).

Nella specie la sentenza della CTR dell’Emilia oggetto di ricorso per cassazione risulta pubblicata mediante deposito in segreteria in data 8/7/2009, non ricadendo, pertanto, il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nell’ambito di efficacia della norma processuale sopra richiamata.

2) Il motivo di ricorso dell’ufficio si fonda sulla inidoneità del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, concernente le ritenute operate dal sostituto d’imposta sul redditi di lavoro dipendente, non previste dal secondo comma dell’art. nove citato e non essendo prevista da tale norma alcuna quantificazione percentuale delle ritenute stesse il cui versamento possa comportare il perfezionamento del condono.

Le ritenute alla fonte risultano essere, invece, contemplate, dalla L. n. 289 del 2002, art. 8 che prevede un diverso meccanismo di definizione per tali ritenute.

Non risulta, invece, censurato il capo della sentenza che sia pure implicitamente, qualificava il rapporto con la signora N. quale contratto di collaborazione esterna e non di lavoro dipendente.

La sentenza impugnata ha, quindi, fondato il rigetto del ricorso su due ordini di motivi concorrenti e, quindi, autonomi e disgiunti l’uno dall’altro.

Il ricorso dell’Agenzia è inammissibile in quanto non censura tutte le diverse ragioni motivazionali idonee a supportare la decisione impugnata. Ed infatti "qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa" (cfr. Corte cass. SU 20.6.2007 n. 14297; Corte cass. SU 23.12.2009 n. 27210).

Stante la parziale reciproca soccombenza, con riferimento ad una delle eccezioni formulate dalla società intimata, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Dichiara compensate le spese del grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.