Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-11-2011, n. 39569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.L., sottoposto alla misura della prevenzione speciale di PS per la durata di anni uno e mesi sei, ricorre per cassazione avverso il decreto 18.2/3.2.2011 della corte di appello di Bologna che confermava la predetta misura, già inflittagli dal tribunale di Bologna con decreto in data 6.4.2010, contestando, la motivazione del provvedimento in punto di ritenuta attualità della pericolosità, da un lato, eccependo l’inapplicabilità della misura di prevenzione in forza del disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c che prescrive l’espulsione amministrativa del cittadino extracomunitario che si trovi nelle condizioni di essere incasellato in una delle categorie di persone pericolose indicate dalle n. 1423/1956 cit..

Inammissibili entrambi i motivi di ricorso.

Invero, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado con cui viene affermata, ed è invece irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino essere oramai lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio (Sez. 6, 13.10/2.11.2010, Barone, Rv 248797). Ove la sentenza di secondo grado intervenga dopo un lungo lasso di tempo, il proposto potrà sempre, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, chiedere la revoca della misura per la distanza cronologica tra il primo decreto e l’istanza per l’appunto di revoca, tale da segnalare il mutamento delle condizioni, tra le quali il tempo trascorso, divenute ostative all’attuale giudizio di pericolosità. Ma nella specie i giudici della prevenzione hanno offerto una congrua motivazione, segnalando la commissione di reati dall’Ottobre 2008 al Febbraio 2009, e collegando in epoca successiva la mancata reiterazione dell’attività delinquenziale per via della carcerazione del prevenuto intervenuta il 5.5.2009. Ne consegue,a fronte di una così convincente giustificazione della misura, l’inammissibilità del ricorso che svolge il tentativo di censurare nel merito le valutazioni giudiziali glissando sul perentorio disposto di legge – la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11 – cit., che limita il ricorso per cassazione soltanto al vizio della violazione di legge, che è possibile registrare solo allorchè la motivazione giudiziale appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza, illogicità ovvero si presenti come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per l’assorbente rilievo, impregiudicata rimanendo la compatibilità o meno tra i presupposti condizionanti l’espulsione amministrativa del cittadino extra – comunitario e la pericolosità sociale a base delle misure di prevenzione, che l’espulsione amministrativa da parte del prefetto non è stata allo stato disposta, onde un problema di compatibilità potrà porsi solo in presenza della attualità e della effettività delle due misure.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-12-2011, n. 10058

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nonché il D.M. n. 42/2009 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consentono l’inserimento del personale docente in tre ulteriori province, rispetto a quella di provenienza, ma sempre "in posizione subordinata (in coda");

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

– che nel riferito contesto e nelle more del giudizio interveniva:

– il comma 4ter, adottato in sede di legge di conversione del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134 che avrebbereso inefficace, in quanto norma (asseritamente) interpretativa, l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa Sezione (Tar lazio Sez.III bis) n. 10809 in data 27 novembre 2008.

– l’ordinanza n. 00230/2010 di questa Sezione sollevante questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione;

– l’accoglimento da parte della Corte costituzionale,con sentenza 09 febbraio 2011, n.41 della sollevata questione di legittimità costituzionale con declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4 ter d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167, per violazione dell’art. 3 cost., " posto che introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto a un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma anche in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione..", evidenziando in via preliminare che il contrasto di giurisprudenza in merito alla giurisdizione in subiecta materia "….preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010)….)…".

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– "la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Pertanto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso non può essere delibata da questo giudice in quanto essa presuppone la sussistenza in capo ad esso della giurisdizione che va invece declinata, come detto a favore dell’A.G.O..

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-01-2012, n. 103 Abilitazione all’insegnamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, rubricato al n. 2384/2000, la signora C.V. impugnava il decreto n. 15370/99 in data 26 gennaio 2000 con il quale il Provveditore agli studi di Brindisi aveva disposto la sua esclusione per mancanza dei necessari titoli dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione per la classe di concorso A017, indetta ai sensi dell’ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153; impugnava inoltre gli atti connessi ed il silenzio rigetto maturato sul ricorso gerarchico proposto.

Ella deduceva i motivi così riassunti nella sentenza di primo grado:

1. violazione e mancata applicazione degli artt. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per errore nei presupposti;

2. violazione e falsa applicazione dell’art. 6 dell’ordinanza ministeriale 15 giugno 1999 n. 153; eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria;

3. violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, e della ordinanza ministeriale n. 153/1999 anche in riferimento alla L. 21 dicembre 1978, n. 845, ed alla L.R. 17 ottobre 1978, n. 54; eccesso di potere per errore nei presupposti; manifesta illogicità;

4. illegittimità dell’art. 2, comma quarto, della L. 3 maggio 1999, n. 124, per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione;

5. illegittimità derivata.

La sig.ra V. chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe, n. 1922 in data 7 settembre 2010 il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione II, respingeva la questione di procedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 4, comma secondo bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, e lo respingeva nel merito.

2. Avverso la predetta sentenza la sig.ra V. propone l’appello in epigrafe, rubricato al n. 1898/11, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e la declaratoria dell’improcedibilità del ricorso ai sensi del richiamato art. 4, comma secondo bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, Ufficio scolastico provinciale di Brindisi, depositando solo il relativo atto formale.

La causa è stata chiamata in discussione alla pubblica udienza del 22 novembre 2011.

3. L’appellante reitera nel presente grado del giudizio l’argomentazione secondo la quale la sua ammissione con riserva alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione per la classe di concorso alla quale aspira ed il successivo superamento delle prove d’esame comporterebbe l’applicazione dell’art. 4, comma secondo bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ed il conseguente consolidamento della sua ammissione al procedimento, nonché del titolo conseguito.

La tesi, pur se basata su argomenti presi in positiva considerazione da C. di S., VI, 14 ottobre 2010, n. 7500, non può essere condivisa.

L’osservazione del primo giudice – secondo la quale la norma della cui applicazione si discute espressamente espressamente limita la sua applicazione ai candidati in possesso dei titoli di partecipazione al concorso, per cui non è applicabile al caso di cui ora si tratta, nel quale si discute, giustappunto, del possesso, da parte dell’appellante, dei titoli per partecipare alla selezione riservata di cui si discute – deve essere condivisa.

Inoltre, questo Consiglio di Stato con altra sentenza di questa Sesta Sezione 21 settembre 2010, n. 7002, ha affermato che l’art. 4, comma secondo bis, del decreto L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 17 agosto 2005, n. 168, secondo cui conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, è norma circoscritta all’idoneità degli aspiranti ad una professione priva di "numero chiuso" e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti, come negli ordinari concorsi per il pubblico impiego.

Ogni ipotesi di applicazione estensiva a fattispecie di specializzazioni riservate agli insegnanti – anche a prescindere dall’insussistenza, per i medesimi, di Ordini Professionali in senso stretto – non può che apparire infondata, soprattutto in presenza di controinteressati, i quali hanno titolo per ottenere dal giudice una pronuncia definitiva, che accerti se l’ammissione del proprio antagonista sia o meno legittima (e se la propria posizione debba risultare recessiva).

Il Collegio condivide tale orientamento, conforme a quello maggioritario (C. di S., IV, 4 maggio 2010, n. 2557, 21 novembre 2006, n. 6807, 2 ottobre 2006, nn. 5744 e 5743, 5 dicembre 2006, n. 7141; VI, 11 maggio 2007, n. 2309), soggiungendo inoltre che la palese eccezionalità della norma la rende suscettibile esclusivamente di stretta interpretazione.

L’argomentazione deve quindi essere respinta.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese del secondo grado, contenute nella misura indicata in dispositivo in ragione della limitata attività difensiva spiegata dalla parte appellata, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 1898/11, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 100,00 (cento/00) oltre agli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 08-02-2013, n. 6264

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M., già in custodia cautelare per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, nonchè per delitti- fine, quali rapina, e furto, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, datata 22/24.10.2012 del tribunale di Catania che, in sede di appello, confermava la pregressa ordinanza del gip del predetto tribunale di rigetto dell’istanza di costituzione della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione con quella degli arresti presso una comunità terapeutica ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89.

Le ragioni di doglianza sottolineano la disponibilità di una comunità terapeutica al di fuori della Sicilia, del contesto cioè in cui si è svolta la condotta delinquenziale del prevenuto, e censurano in generale la valutazione giudiziale in merito alla sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari come tali ostative alla concessione degli arresti come richiesto.

Il ricorso non è fondato nella misura in cui contrappone al discorso giustificativo giudiziale, tutto calato nel concreto, con riferimento alla evidenziazione delle eccezionali esigenze cautelari, un discorso alternativo che non è in grado di evidenziare aporie ed illogicità manifeste in quel discorso. I giudici della cautela invero hanno fatto riferimento ad una serie di reati commessi dal prevenuto, già condannato in via definitiva,- rapine, furti in abitazione e quant’altro, nonchè alla reiterata violazione della misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno, per sottolineare la particolare spregiudicatezza e pericolosità sociale del prevenuto.

A fronte della esposizione di un tale spaccato criminale, si ritiene appropriato, ai fini della decisione, il richiamo alla regola alla cui stregua la logicità e la plausibilità della motivazione del giudice di merito che rigetti l’istanza dell’imputato tossicodipendente di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso una struttura dove svolgere un programma di recupero, nel contesto valutativo sul piano della legittimità, non può essere depotenziato da un contrario ragionamento, al limite non illogico, ma non in grado di segnalare carenze manifeste sul piano della coerenza e della logicità del ragionamento contrario.

La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille/00 Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Deve disporsi altresì la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter dove il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille/00 Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013



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