Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 28674 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del dicembre 1985 E. e B.A. convennero al giudizio del Tribunale di Crema A.P., V.F., M.V. e P.C., al fine di sentirsi dichiarare proprietarie,per la quota indivisa di 1/2, degli immobili siti in quel Comune, censiti in catasto con i mappali 317/1 e 325 (ex mappale 603/A) del foglio 13, al riguardo deducendo:

a) che detti immobili, ancorchè formalmente intestati al V. ed alla A., avevano formato oggetto di una convenzione, con scrittura privata del 16.7.1960, tra costoro e R.P., dante causa di esse istanti, in virtù della quale gli stessi, unitamente ad altri beni intestati quest’ultima, sarebbero rimasti indivisi tra gli stipulanti, in misura di un 1/2 per i coniugi A. – V. e di 1/2 per la R.; b) che tuttavia la A. aveva,con due distinti atti dell’11.3.61 e del 27.4.64, di cui deduceva l’inefficacia, tra l’altro e senza il consenso degli altri comproprietari, venduto i due mappali suddetti, di cui era solo comproprietaria, ancorchè formale intestataria, a tale D.P. E.; c) che quest’ultima, con successivo atto del 4.7.79, di cui deduceva la nullità in quanto stipulato a non domina, aveva venduto ai M. – P., un compendio immobiliare comprensivo di tali mappali.

Si costituivano i convenuti, aderendo gli A. – V. alla domanda attrice e contestandola i M. – P., comunque opponendo l’usucapione decennale dei beni. Il contraddittorio veniva esteso, a seguito di chiamata in garanzia da parte dei M. – P., nei confronti di D.P.E., che, costituitasi, contestò le domande attrici, tra l’altro e segnatamente eccependone il difetto di legittimazione attiva e chiedendo, in via riconvenzionale, accertarsi l’usucapione da lei maturata ex artt. 1159 o 1159 bis c.c. sui beni in questione.

Con sentenza del 19.10.90 l’adito tribunale rigettò la domanda attrice per carenza di legittimazione attiva e quella adesiva dei convenuti A. – V., ritenendo assorbite le altre questioni.

Tale decisione venne confermata, rigettandosi l’appello principale delle B. con assorbimento dell’incidentale della D.P., dalla Corte di Brescia con sentenza del 20.4.94, che tuttavia, a seguito del ricorso per cassazione delle prime con sentenza n. 9981/96 di questa S.C. fu cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, ritenendosi fondati il primo e terzo motivo (con assorbimento del secondo e del ricorso incidentale condizionato della D. P.), con i quali era stata censurata l’affermazione della corte di merito, secondo cui le attrici difettavano di legittimazione attiva in ordine alla domanda diretta a far accertare che V. M. e P.C. non erano diventati proprietari degli appezzamenti contesi, a seguito della vendita in loro favore da parte di D.P.E., in quanto tali appezzamenti non erano stati inseriti nella vendita da A.P. ad D.P.E..

Considerava al riguardo questa Corte che "i mappali 317/1 e 325, i quali in base ai registri immobiliari risultavano di proprietà esclusiva di A.P. al momento in cui quest’ultima li trasferì ad D.P.E., non furono poi inseriti nella vendita da quest’ultima a M.V. e P.C., per cui la trascrizione di tale secondo atto poteva servire ai fini della eventuale usucapione abbreviatata non sanare un eventuale acquisto a non domino. In tale situazione concludeva la Corte – "appare evidente l’errore in cui sono incorsi i giudici di secondo grado nel ritenere che le attuali ricorrenti non erano legittimate a far valere il loro asserito diritto di comproprietà sui beni che pacificamente erano stati acquistati a non domino da parte di M.V. e P.C.. Esse ricorrenti, infatti facendo valere il loro diritto di comproprietà sui mappali 317/1 e 325 in base alla scrittura privata 16 luglio 1960, avevano esperito una azione di revindica nei confronti di semplici possessori di immobili, che, in considerazione della inefficacia del loro atto di acquisto non potevano opporre una serie continua di trascrizioni.

Riassunto da B.A. e dagli eredi di B.E. (nelle more defunta), Fo., An., Ro. e P. M.V., costituitisi i M. – P. e la D. P., contumaci i V. – A., dopo due interruzioni e conseguenti riassunzioni (la prima, per il decesso della D.P., i cui eredi, collettivamente ed impersonalmente citati, non si costituivano, la seconda per quello di un difensore dei M. – P., che si ricostituivano), sulle opposte iniziali posizioni, confermate nelle rispettive conclusioni delle parti ancora costituite, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 15.6.04, pubblicata il 17.2.05, in riforma di quella appellata: 1) accoglieva le domande attrici, dichiarando: a) l’inesistenza di un trasferimento della proprietà dei beni in contestazione; b) l’inefficacia del contratto di vendita 4.7.79 intercorso fra la D.P. ed i coniugi M. – P. avente ad oggetto" detti beni; c) " la validità ed efficacia fra le parti attrici in riassunzione ed i coniugi V. – A. del negozio di mero accertamento datato 16.7.1960"; 2) rigettava la domanda di rivendica degli attori; 3) dichiarava inammissibile la domanda di usucapione della D.P.;

4) rigettava le analoghe domande ex artt. 1159 e 1159 bis c.c. dei convenuti M. – P.; 5) compensava interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del processo. Tale sentenza è stata impugnata dai M. e dalla P. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Hanno resistito B.A. e gli eredi di B.E. con controricorso. Non hanno svolto attività difensiva i rimanenti intimati.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 81 c.p.c.,censurandosi l’omesso rilievo da parte del giudice di rinvio della sopravvenuta carenza d’interesse ad agire dei B. – Pa., in relazione alla seconda domanda volta a far dichiarare l’inefficacia dell’atto notarile di acquisto dei mappali in contestazione intervenuto fra terze persone, D.P.E. ed i M. – P., competendo la relativa azione alla sola A., che tuttavia nulla aveva chiesto per sè ed aveva lasciato passare in giudicato la sentenza di primo grado, che aveva respinto anche la sua domanda.

Il motivo va disatteso per ragioni analoghe a quelle che hanno indotto questa Corte a cassare la precedente decisione di merito, con la quale si era ritenuta la carenza di legittimazione attiva degli attori a far accertare che i M. – P. non erano divenuti proprietari dei mappali in contestazione.

L’affermazione, ormai costituente giudicato intermedi tale legittimazione si riverbera sull’altra condizione preliminare dell’azione, l’interesse ad agire, che va valutato ai sensi dell’art. 100 c.p.c., alla stregua degli effetti favorevoli ai proponenti della pronunzia da loro richiesta, tendente alla negazione della proprietà, in capo ai suddetti convenuti, di beni in relazione ai quali essi attori hanno avanzato a loro volta non solo la pretesa rivendicativa, che i giudici di rinvio hanno ritenuto di non dovere accogliere, ma anche quella di una pronunzia dichiarativa, invece accolta, concernente il negozio di accertamento del 1960 ad oggetto dei diritti sui beni stessi.

Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 in rel. agli artt. 1470 e 1537 c.c., ed all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", censurandosi l’interpretazione sia dell’atto pubblico in data 27.4.1964, sia della scrittura dell’11.7.61, la cui "valutazione frettolosa e superficiale" avrebbe condotto la corte di merito all’erronea dichiarazione di inesistenza di un trasferimento dalla A. alla D.P. dei mappali in contestazione, per effetto, segnatamente, dell’inosservanza dei canoni ermeneutici imponenti la ricerca dell’effettiva intenzione dei contraenti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e valutando il comportamento complessivo delle parti anche posteriore al contratto, indagine che avrebbe consentito di accertare come i due mappali, di complessiva estensione corrispondente a quella indicata nel citato atto pubblico, avrebbero costituito "una cascina con portico materialmente unita ad una palazzina di pregio" e "l’unico accesso all’intera proprietà".

A sostegno di tale assunto vengono esposti alcuni richiami all’asserito contenuto dell’atto, che tuttavia non viene riportato nella sua integrità o, quanto meno, trascrivendone i brani salienti funzionali alla tesi sostenuta, nonchè riferimenti alle risultanze del vecchio e del nuovo catasto, dal quale ultimo si dovrebbe desumere una differenza per difetto della indicata "misura del compravenduto" di mq. 280,inferiore "a quella effettiva e reale dell’area compravenduta" esattamente corrispondente alla complessiva superficie interessata dalla cascina con portico e dai locali rustici.

Si deduce, ancora, che il comportamento delle parti, nessuna delle quali avrebbe contestato che la D.P. avesse ricevuto dalla A. la complessiva superficie di mq. 1385, comprensiva della cascina con portico e dei locali rustici, e poi occupato, ristrutturato ed abitato per oltre 15 anni gli immobili, e la stessa inerzia processuale della cedente, avrebbero confermato la tesi esposta.

Il motivo è inammissibile, poichè si risolve nel tentativo di rimettere in discussione, sulla scorta di palesi censure in fatto, difettanti anche di autosufficienza, una questione, quella dell’insussistenza di tale trasferimento, coperta da giudicato interno, in quanto costituente antecedente di fatto e presupposto logico – giuridico ormai inconfutabile della decisione di legittimità, nella cui motivazione è dato leggere che l’affermata legittimazione delle ricorrenti a far valer il loro asserito diritto di comproprietà atteneva a "beni che pacificamente erano stati acquistati a non domino da parte di M.V. e P. C.", vale a dire nei confronti di "semplici possessori di immobili, che, in considerazione della inefficacia del loro atto di acquisto, non potevano opporre una serie continua di trascrizioni" (v. pag. 9 della sentenza di legittimità).

Tale inefficacia costituiva conseguenza, come correttamente evidenziato nella impugnata sentenza, della circostanza che il precedente il trasferimento A. – D.P., come già affermato dalla Corte di Brescia nella precedente decisione di appello, sul punto non impugnata, non contemplava le due particelle in questionerà anzi implicitamente le escludeva (essendo le stesse indicate quali fondi confinanti con quello compravenduto); dato quest’ultimo che ha poi consentito ai giudici di legittimità di rilevare come la mancanza di una continuità di trascrizioni impedisse ai possessori, odierni ricorrenti, di poter accampare la proprietà sui beni in questione.

In sostanza, dunque, le pur corrette e articolate argomentazioni, sulla scorta delle quali la Corte di Milano è pervenuta alla conclusione che il trasferimento di proprietà A. – P. non contemplasse anche i mappali de quibus, ancorchè materialmente appresi dagli odierni ricorrenti, risultano incensurabili, ancor prima che per la loro natura di accertamento di merito adeguatamente motivato, per la radicale considerazione che le stesse hanno portato all’emersione di un giudicato interno sul punto.

Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1159 c.c. Si censura anzitutto l’affermazione della corte secondo cui la compravendita A. – D.P. non avrebbe integrato un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà dei beni, non essendo gli stessi oggetto del trasferimento, ma venendo soltanto indicati come confini della res compravenduta, con conseguente esclusione della buona fede dell’acquirente. Tale argomentazione viene criticata anche per aver desuntola eventuali errori o imprecisioni contenute nell’atto, la malafede della D.P., atteso che la medesima avrebbe inteso semplicemente comprare tutta la proprietà della A. costituita dalla cascina con portico,dai locali rustici e dai cortili, che di fatto misurava complessivi mq. 1365 e che dopo l’atto aveva ricevuto in consegna; sicchè, avendo quest’ultima o regolarmente acquistato detti beni o, comunque e successivamente, usucapito gli stessi li avrebbe poi validamente trasferiti ai M. – P.. Si soggiunge che comunque questi ultimi, avendo ricevuto a loro volta ed in buona fede i beni in questione, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirli, corredato dalla relativa "piantina" descrittiva, dopo essere stati anche rassicurati dal notaio rogante sulla relativa provenienza, e posseduto gli stessi fino alla data di inizio del giudizio, cumulando il loro possesso con quello della A., ne avrebbero maturato l’usucapione abbreviata. Per di più, non essendovi stata, a seguito della costituzione in giudizio della A., alcuna rivendicazione dei beni medesimi da parte di quest’ultima, sarebbe anche maturata l’usucapione ordinaria, non essendosi verificata alcuna interruzione del possesso. Il mezzo d’impugnazione non merita miglior sorte dei precedenti. Ribadita, per quanto attiene alla tesi dell’inclusione delle due particelle nella vendita A. – D.P., la preclusione, in precedenza evidenziata, derivante dal giudicato interno, è sufficiente osservare, quanto alle censure attinenti alla non accolta domanda riconvenzionale ex art. 1159 c.c., che l’accertamento, altrettanto inconfutabile, secondo cui l’atto in questione non contemplava, ma anzi implicitamente escludeva le stesse dal trasferimento, ostava all’idoneità, sia pur astratta, del titolo, indipendentemente dall’appartenenza o meno dei mappali all’alienante e dall’elemento psicologico dell’acquirente, a dar luogo alla particolare fattispecie acquisitiva invocata, esigente che il non dominus espressamente dichiari di alienare il bene che ne forma oggetto; ne consegue che il solo possesso dello stesso, comunque conseguito dalla D.P. e protrattosi oltre il decennio, non avrebbe potuto comportare l’acquisto della relativa proprietà e la conseguente possibilità di trasferirlo ai M. – P..

Altrettanto correttamente la corte milanese ha escluso che questi ultimi potessero aver acquisito ex art. 1159 c.c. la proprietà dei mappali in questione, non potendo gli stessi (che all’epoca della domanda non li avevano ancora posseduto per oltre un decennio) a tal fine cumulare il proprio possesso con quello precedentemente esercitato dalla D.P., considerato che solo quello esercitato a partire dalla data di trascrizione del titolo astrattamente idoneo al trasferimento è, per espressa previsione normativa, a tali effetti rilevante; sicchè poco o punto o rileva la buona o mala fede al riguardo.

Quanto, infine, all’ultima doglianza, attinente alla non dichiarata usucapione ordinaria, trattasi di censura inammissibile, in quanto attinente a domanda non proposta dagli odierni ricorrenti, ma solo dalla D.P., in sede di giudizio di rinvio, nè comunque proponibile (attesa la natura "chiusa " del giudizio de quo), considerato che nei precedenti gradi di merito le domande riconvenzionali erano state formulate soltanto con riferimento agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.; rilievo che ha correttamente indotto la corte milanese a dichiarare inammissibile la nuova domanda, peraltro rilevandone anche il difetto di legittimazione, della suddetta proponente. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali in favore dei resistenti,che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 15-09-2011, n. 34112Giudizio abbreviato

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Svolgimento del processo

1. La difesa di F.L. propone ricorso avverso la sentenza emessa il 2 dicembre 2009 dalla Corte d’appello di Messina, chiamata a giudicare in sede di rinvio, a seguito di parziale annullamento della pronuncia di merito intervenuta nel corso di precedente giudizio di legittimità.

La sentenza impugnata, applicato il principio di diritto stabilito in tale giudizio, ha poi accolto l’istanza della difesa di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del procedimento in corso e quelli già giudicati con le sentenze della Corte d’appello di Reggio Calabria emesse in data 13 dicembre 1993 e 21 maggio 2009; in quest’ultima pronuncia era già intervenuto l’accertamento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quel procedimento, tra i quali era stata identificata quale fattispecie più grave la tentata estorsione, cui era stato parametrato il calcolo della pena base, ed i delitti di associazione per delinquere, tra cui quello giudicato con sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 24 gennaio 1997, in relazione ai quali è stato operato in quella sede l’aumento per la continuazione.

Si eccepisce nel ricorso violazione di legge, ravvisata nella determinazione della misura degli aumenti di pena operati nella sentenza impugnata, con riferimento ai reati di cui alla sentenza del 21 maggio 2009, lamentando violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. b) e c), in quanto la Corte non ha tenuto conto della riduzione prevista dall’art. 442 cod. proc. pen., da calcolarsi sull’aumento di pena, posto che i due giudizi per i quali si era provveduto al riconoscimento del vincolo della continuazione erano stati celebrati con il rito abbreviato; ciò comporta, secondo il ricorrente, che richiama le pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia, che la riduzione debba operare anche ove la parte di pena fissata in quei giudizi venga considerata ai fini dell’aumento per la continuazione.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di norma penale e processuale riguardo all’aumento per la continuazione operato in relazione ai reati di cui alla sentenza del 21 maggio 2009, che attiene ai reati di estorsione tentata, unito in continuazione con il reato di associazione mafiosa di cui alla sentenza 21 aprile 2007.

La Corte di merito, secondo il ricorrente, è incorsa in un errore che ha determinato un aumento indebito della pena di anni due di reclusione e Euro 100 di multa sulla sanzione complessiva. Tale errore risulterebbe evidenziato dal riferimento dell’aumento indicato ad altri reati non meglio precisati, aumento effettuato omettendo l’indicazione di imputazioni diverse da quelle già comprese nella sentenza del 2009, non potendo l’inciso riferirsi ai reati già calcolati in continuazione nella sentenza, cioè quelli indicati con la pronuncia 24 gennaio 1997, sia perchè in tale ultima sentenza è stato giudicato un unico reato di partecipazione all’associazione mafiosa e non una pluralità, sia in quanto, in ogni caso, il reato oggetto di quest’ultima pronuncia non prevede la pena pecuniaria.

3. Si lamenta inoltre violazione di norma penale e difetto di motivazione relative al calcolo della pena nell’individuazione dei criteri per stabilire gli aumenti in relazione alle imputazioni di cui alla sentenza del 1993. In quell’occasione il giudice aveva determinato una pena complessiva finale di anni nove di reclusione lire 5 milioni di multa, senza indicare il percorso di calcolo, carenza cui si era supplito in sede esecutiva, ove era stata sollecitata l’applicazione dell’indulto. In quella sede il reato più grave era stato individuato nell’estorsione consumata aggravata e l’aumento per la continuazione era stato riferito all’art. 416 bis cod. pen..

La sentenza impugnata ha modificato tale determinazione, distribuendo gli aumenti a titolo di continuazione nella misura di quattro anni di reclusione per il reato associativo e di anni uno Euro 2.500 di multa per i rimanenti reati, tra i quali l’estorsione aggravata. Tale scelta non solo appare irrazionale per l’entità della pena determinata, ma risulta ingiustificata alla luce delle precedenti valutazioni del giudice di merito in punto di individuazione del più grave reato.

Inoltre tale scelta penalizza l’interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio dell’indulto, in relazione alla pena di estorsione consumata, la cui incidenza sulla base del nuovo calcolo è drasticamente ridotta.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente, richiamati precedenti di questa Corte che hanno ritenuto applicabile la riduzione per il rito anche all’aumento determinato a titolo di continuazione, assume non essere intervenuta tale riduzione nel concreto, desumendo tale circostanza dalla mancata esplicitazione del calcolo sul punto.

Richiamati i principi in tema di determinazione della pena, secondo cui nel caso di valutazione svolta integralmente nel corso del giudizio abbreviato l’aumento per la continuazione deve precedere la riduzione finale del terzo, che opera sulla pena determinata in concreto per tutti i reati che hanno formato oggetto del giudizio speciale (Sez. U, Sentenza n. 45583 del 25/10/2007, dep. 06/12/2007, imp. Volpe, Rv. 237692) ritiene la Corte che nel caso di specie, in cui sia diversa la natura dei giudizi che hanno accertato i reati considerati unificati nel vincolo della continuazione, il giudice di merito non sia tenuto, nell’operare il calcolo della pena, ad esplicitare il passaggio relativo all’intervenuta riduzione della stessa per effetto del rito scelto nel giudizio di merito, rilevante essendo, al fine di garantire il riconoscimento del vantaggio spettante all’interessato dal più favorevole trattamento processuale, esclusivamente che nella nuova operazione di calcolo la pena ridotta applicata nel precedente giudizio costituisca il tetto non superabile, rispetto al quale calcolare l’aumento per la continuazione; la presenza di tale limite obiettivo infatti esclude la necessità di un’esplicitazione della riduzione anche sull’aumento apportato, realizzandosi, in caso contrario, una duplicazione del beneficio, per di più ingiustificato in quanto non più connesso sinallagmaticamente alla scelta processuale.

Nella quantificazione della sanzione in aumento, la pena determinata nel giudizio di merito costituisce dunque un limite invalicabile per garantire all’interessato una determinazione della pena più contenuta, connaturata nella ratio dell’istituto della continuazione;

al contrario, accedendo alla chiave interpretativa su cui è fondato il ricorso, ritenendo in tal modo vincolante l’esplicitazione della riduzione del terzo nel calcolo dell’aumento della pena, si creerebbe per l’interessato la possibilità di lucrare la riduzione della pena, sia nell’identificazione del limite massimo invalicabile per l’aumento da apportare, per rispettare il principio di favore dell’istituto, che nella determinazione concreta dell’aumento, con ingiustificata limitazione della potestà decisionale del giudice che provvede alla determinazione della sanzione per il reato continuato, ed effetti irragionevoli.

Conferma dell’infondatezza della rilevata violazione di legge si trae dalla circostanza che un onere di esplicitazione delle modalità di calcolo della pena non si ricava nè dal tenore dell’art. 81 cod. pen. nè dalle sue applicazioni interpretative, risultando del tutto pacifico che tale obbligatoria indicazione, da svolgersi applicando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. riguardi solo la determinazione della pena base, quantificandosi gli aumenti per art. 81 cod. pen. in forza degli stessi criteri determinativi (Sez. 3, Sentenza n. 15098 del 11/03/2010, dep. 20/04/2010, imp. P, Rv. 246615), essendo stato, al più, valutato possibile ravvisare un vizio di motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 6853 del 27/01/2009, dep. 17/02/2009, imp. Maciocco, Rv. 242867), in questa sede non eccepito, nella diversa situazione di fatto in cui il giudice determini la pena senza individuare l’entità della pena base e l’aumento per il reato satellite (Sez. 2, Sentenza n. 33566 del 05/05/2010, dep. 14/09/2010, imp. De Silvio, Rv.

248123), non l’eccepita violazione di legge nella fattispecie oggetto del presente ricorso, relativa alla pretesa mancata riduzione dell’aumento per la continuazione e desumibile, secondo la prospettazione, dalla mancata esplicitazione di tale calcolo.

2. Ciò premesso, nel concreto deve effettivamente ravvisarsi un errore di calcolo sull’aumento per la continuazione operato nella sentenza impugnata con riferimento ai reati satellite oggetto della sentenza del 2009.

L’analisi di tale punto della pronuncia si interseca con il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della quantificazione della pena in aumento per i reati satellite, di cui si esclude la legittimità, per avere questi perso autonomia con la riconosciuta continuazione, circostanza che non consentirebbe un aumento autonomo della pena.

Si assume in proposito che tale aumento sia stato erroneamente apportato, in quanto il reato oggetto della più risalente sentenza era già stato valutato commesso in continuazione con la pronuncia successiva, e con l’aumento computato con richiamo testuale "quanto alla sentenza 2009" non potesse che intendersi compreso anche quello apportato per i reati in precedenza giudicati. In realtà l’ampia possibilità per il giudice che determina l’aumento da eseguire per la continuazione, di operare il calcolo sia complessivamente, che scorporando i reati satellite non permette di condividere tale valutazione, essendo la sua determinazione vincolata solo dalla necessità che il calcolo finale risulti più favorevole per l’interessato, come, per quanto si dirà, avviene nella specie.

Nè si ravvisano elementi rivelatori di un’involontaria erronea determinazione nella pronuncia, che il ricorrente ritiene di poter desumere dal riferimento contenuto nella sentenza "ai reati" in luogo che all’unico "reato" oggetto di quel giudizio, trattandosi, all’evidenza, solo di un’imprecisa interpretazione della sentenza.

Infatti nel provvedimento impugnato si opera un chiaro riferimento agli altri reati considerati nella pronuncia del 2009, nell’ambito della quale il calcolo della pena era stato operato sul reato base, provvedendosi poi all’aumento sia per la continuazione interna, che per il reato oggetto della sentenza del 1997 in unico contesto, sicchè il richiamo alla pluralità delle imputazioni non può che riguardare tutti i reati satellite, oggetto sia di quel giudizio, che del procedimento precedente.

Nè risulta indicativo di una erronea determinazione, sulla base di quanto ritenuto dal ricorrente, l’aumento apportato anche sulla pena pecuniaria, non prevista per i delitti di associazione per delinquere considerati reati satellite, in quanto risulta ormai da approdo giurisprudenziale stabile (da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 15986 del 02/04/2009, dep. 16/04/2009, imp. Bellini, Rv. 243174) la riconosciuta necessità di operare l’aumento di pena sull’integrale sanzione prevista per il reato base, a prescindere dalla natura della pena edittale dei reati satellite, che, a seguito del riconoscimento del vincolo perdono la loro autonomia sanzionatoria.

Come si accennava deve però riconoscersi che il computo dell’aumento della pena della reclusione è stato determinato in entità pari a quello apportato nel giudizio di merito prima della riduzione del rito, pari ad anni due per i reati satellite oggetto di giudizio abbreviato. In relazione a tale computo emerge concretamente la presenza dell’errore, ipotizzato sotto altro profilo con il primo motivo di ricorso, che può essere emendato in questa sede effettuando la riduzione del terzo imposta dal rito prescelto, non imponendo tale intervento alcuna valutazione di merito.

L’esecuzione della doverosa riduzione del terzo, deve quindi limitarsi a tale parte della sanzione, in quanto solo in riferimento ad essa l’omessa applicazione è direttamente accettabile dalla motivazione della pronuncia.

In tal senso può essere ricondotta la pena a legalità operando il riconoscimento della riduzione del terzo per il rito, già applicata in sede di giudizio di cognizione in quel procedimento, e quindi determinando l’aumento per il reato considerato satellite nella sentenza 20/5/2099 in anni uno e mesi quattro di reclusione.

Per l’effetto la pena finale dovrà essere proporzionalmente ridotta e quantificata in anni diciannove e mesi dieci di reclusione, ferma la sanzione pecuniaria, sulla cui determinazione non si ravvisano errori, essendo stata ridotta nei termini previsti dalla legge.

3. Il ricorrente lamenta inoltre che nella sentenza impugnata ci sia stata, con riferimento alla pena determinata in relazione al reato giudicato con la sentenza del 1993, un’impropria attribuzione dell’aumento maggiore della sanzione In relazione al reato di cui al capo A), costituito dall’associazione per delinquere, e di un aumento ulteriore, inferiore al precedente, per gli altri reati giudicati in quella sede. Si ritiene così illegittimamente sovvertita non solo la generica individuazione operata sul punto in sede di merito, ove non è stato individuato il reato base, più grave, ma anche la diversa determinazione del giudice dell’esecuzione, che nella sua ordinanza del 27/11/2006, sulla base della misura edittale della pena, aveva individuato il reato più grave nell’estorsione, con conseguente possibilità di applicazione dell’indulto, inibita invece ove la sanzione sia comminata in relazione al delitto associativo.

Il giudice di merito che, riconosciuta l’esistenza del vincolo della continuazione, sia chiamato ad operare la ridetemi inazione della pena è vincolato nell’individuazione del reato più grave alle determinazioni edittali (Sez. 1, Sentenza n. 24838 del 15/06/2010, dep. 01/07/2010, imp. Di Benedetto, Rv. 248047); nella specie il delitto di estorsione, correttamente era stato valutato dal giudice dell’esecuzione quale indicativo della pena base, che ha provveduto ad applicare all’intero suo ammontare l’indulto. Al contrario, la differente ed immotivata indicazione del reato più grave contenuta nella sentenza oggetto del presente ricorso -operata con richiamo alla lettera che individua il capo di imputazione e non con riferimento al titolo del reato- deve considerarsi frutto di mero errore materiale, in quanto tale inidonea a legittimare il mutamento del trattamento già concesso in fase esecutiva e ad incidere sull’attribuzione della pena base al delitto, effettivamente più grave, di estorsione. conseguentemente non risulta fondato neppure il rilievo di incongruità della pena determinata, motivata con il riferimento al diverso reato base Tale lettura della pronuncia, non producendo modificazioni del dispositivo non comporta annullamento parziale della sentenza, che deve essere solo diversamente interpretata.

4. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va quindi rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’aumento della pena deteneva di anni due di reclusione a titolo di continuazione riferita alla sentenza 24/1/1997, aumento che si indica in anni uno e mesi quattro di reclusione, rideterminando conseguentemente la pena detentiva finale in anni diciannove e mesi dieci.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 30-09-2011, n. 35584 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di M.V., indagato:

– per il delitto di cui all’art. 416 c.p., per essersi stabilmente associato con C.D., C.D.M. A. ed altri, al fine di commettere più delitti contro il patrimonio aventi ad oggetto finto e ricettazione di rame ed attrezzature da cantiere e per avere, nella consapevolezza della loro provenienza illecita, acquistato od occultato i medesimi beni, nonchè indagato:

– per il reato fine di ricettazione, ex art. 648 c.p., di vari oggetti provento da furto;

il GIP presso il Tribunale di Palermo, ordina il sequestro preventivo della società "M.P.SW. srl" della quale era amministratore il ricorrente, terzo interessato, M.B.;

successivamente, in data 19.01.2011, rigettava l’istanza di revoca del medesimo sequestro preventivo;

Il Tribunale per il riesame di Palermo respingeva il gravame proposto dal confermando il provvedimento impugnato;

ricorre per cassazione M.B. a mezzo dei Difensori di fiducia, nella qualità di terzo colpito dal sequestro nella sua qualità di amministratore della società:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c).

1) – Con il primo motivo il ricorrente censura l’ordinanza per omessa ed illogica motivazione riguardo al "fumus commissi delicti" ed al "periculum in mora" lamentando la totale inesistenza di un quadro probatorio in ordine al reato associativo;

a suo parere il Tribunale avrebbe illogicamente trascurato di considerare che il socio M.V., parimenti indagato nel procedimento, aveva ormai reciso i rapporti con la società sottoposta a sequestro sicchè mancava il requisito dell’attualità e della concretezza del pericolo di un aggravamento del reato, nè vi era stata adeguata motivazione su come il ricorrente M. B., a cui era pervenuta la gestione della società, potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato;

– al riguardo il Tribunale aveva omesso di considerare che la società M.P.S. srl era operante nel settore dell’autodemolizione da oltre trent’anni, che i fatti contestati riguardavano il periodo 2007- 2008, che non vi era prova che la probabilità dell’aggravamento o prosecuzione del reato fosse ancora attuale nell’anno 2010 in cui era stato disposto il sequestro;

2)- l’ordinanza era da censurare anche per non avere motivato riguardo ai motivi di gravame sulla confiscabilità dei beni in sequestro, per i quali era ipotizzatale solo la confisca facoltativa e non anche quella obbligatoria;

CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto ai motivi relativi al merito del sequestro preventivo va subito evidenziato che lo stesso appare emesso nell’ambito dei criteri dettati dall’art. 321 c.p.p., atteso che il GIP ha motivato in ordine al "fumus" del reato di cui all’art. 416 c.p., richiamando i dati fattuali su cui si fondava l’imputazione e la necessità di assicurare la futura eventuale confisca.

Il Tribunale per il riesame ha ritenuto legittimo tale provvedimento perchè fondato sulla lunga e paziente indagine effettuata dalla Guardia di Finanza a carico della famiglia C. e sull’attività di ricettazione di rame ed altro materiale proveniente da fiuto, indagine da cui era emersa la rete di partecipanti a tale attività, integrante l’ipotesi una associazione finalizzata alla commissione dei reati ex artt. 648 e 648 bis c.p.;

Con riferimento all’indagato M.V. ed agli elementi relativi al "fumus" il Tribunale ha osservato:

– che andavano richiamati gli elementi probatori emersi a carico di M.V. – amministratore di fatto della società MPS srl- per il quale si era ritenuta sussistente l’ipotesi di cui all’art. 416 c.p., nel cui ambito emergeva evidente la strumentalità dell’azienda nell’ambito del sodalizio criminoso con la famiglia C.;

– che il ricorrente M.B., padre di M.V., pur se non indagato, non poteva ritenersi estraneo alla gestione criminosa e strumentale della società atteso che aveva omesso di adottare gli "oneri minimi di diligenza atti ad impedire la gestione illecita, da parte del figlio, dell’impresa, strumentale all’associazione per delinquere de quo" (pag. 3 motivaz.);

Il ricorrente censura tale motivazione osservando che non vi sarebbe la prova dell’attualità del "periculum" trascurando di considerare che il Tribunale motiva riguardo all’elemento dell’attualità, osservando che la funzione di amministratore di fatto riconosciuta a M.V. nell’ordinanza cautelare richiamata non consentiva di ritenere che il "periculum in mora" fosse venuto meno con il recesso del predetto dalla qualità di socio perchè – di natura puramente formale.

Si tratta di una motivazione congrua perchè aderente agli elementi fattuali emersi in atti e, per altro, occorre osservare che le censure del ricorrente non colgono nel segno, posto che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo non c’è nè la fondatezza dell’accusa nè la colpevolezza dell’imputato, ma l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, sicchè l’indagine che il GIP deve compiere sulla "gravità indiziaria" è circoscritta alle cautele rese necessarie allo stato delle indagini, valutabili in termini complessivi all’esito della conclusione dell’attività investigativa. (Cassazione penale, sez. 2^ 15 ottobre 2008, n. 40425).

Con la motivazione ora richiamata il Tribunale ha sottolineato l’attualità del "periculum" atto a giustificare il sequestro del bene, anche se di pertinenza di un terzo, ove venga disposto per impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato (Cass. Pen. Sez. 3^, 27.10.2010 n. 40480) sicchè risulta irrilevante la censura riguardo alla mancata motivazione sulla possibilità di confisca.

Anche le censure relative alla mancata motivazione sulla pertinenzialità sono infondate perchè trascurano di considerare gli argomenti della motivazione impugnata, laddove viene sottolineato:

– come emerga evidente il rapporto di stretta pertinenzialità tra l’impresa del ricorrente ed il reato associativo contestato, essendo emerso che l’impresa oggi in sequestro sia stata utilizzata strumentalmente per la perpretazione degli illeciti, fornendo una copertura apparentemente lecita alla merce di provenienza illecita, reimmessa sul mercato per la successiva commercializzazione, (pag. 3 motivaz.);

con il che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha formulato un’adeguata prognosi anche sulla circostanza che la disponibilità dell’azienda integri il "periculum" riguardo alla futura commissione di altri reati, motivazione del tutto congrua ove si consideri la natura permanente del reato associativo contestato.

Del tutto infondate le censure sul sequestro di un’intera azienda, atteso che oggetto di sequestro preventivo può essere anche un’intera azienda ove sussistano indizi che taluno dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato (Cass. Pen. Sez. 3^, 21.01.2009 n. 8082) mancando, comunque sul punto altri idonei motivi e deduzioni da parte del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 13-10-2011, n. 36966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte d’appello di L’Aquila confermava quella emessa in data 12 gennaio 2006 dal GUP del tribunale di Teramo che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui all’art. 605 c.p., comma 1, artt. 609 bis, 582, 585, 576, 612, 56 e 610 c.p..

Rispondendo ai motivi di appello, la corte di merito aveva rilevato come il racconto della p.o. avesse trovato numerosi riscontri che ne confermavano la piena attendibilità, al riguardo citando le testimonianze rese dal direttore e del cameriere del locale in cui la donna lavorava, entrambe a conferma della privazione della libertà della vittima da parte del convivente M..

In ordine alle minacce, alle lesioni ed alle violenze sessuali, il giudice di merito ha ritenuto costituire conferma il certificato medico attestante la presenza di un livido all’interno della coscia destra e di una contusione alla regione laterale della gamba sinistra della donna, sottoposta a visita medica non appena liberata dai carabinieri nell’abitazione in cui si trovava ancora rinchiusa.

In questa sede deduce il ricorrente la violazione dell’art. 192 c.p.p. e la mancanza, manifesta illogicità della motivazione. Quanto alla violenza sessuale, contesta in particolare che la presenza del livido all’interno della coscia destra e la contusione alla regione laterale della gamba sinistra siano necessariamente riferibili a un’ipotesi di violenza sessuale e, d’altra parte, si fa rilevare come la contusione alla regione laterale della gamba destra non era riportata nel primo referto medico del 27 settembre 2004 e che la stessa persona offesa aveva dichiarato che le descritte lesioni le erano state prodotte con calci in circostanze diverse dal rapporto sessuale.

Si rileva inoltre che il racconto della parte offesa sia pieno di contraddizioni ed illogicità, come ad esempio la privazione del telefono e del passaporto contraddette dalla libertà di movimento della donna di telefonare e di uscire, nonchè sulle circostanze relative ai contatti con la madre e la sorella dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile sostanziandosi in censure di merito.

In motivazione si sottolinea come sia il racconto della donna – dettagliato ed oggettivamente riscontrato – a rappresentare l’elemento di prova decisivo nei confronti dell’imputato.

Sul punto nessuna censura può essere mossa nei confronti della motivazione essendo stati correttamente valorizzati in chiave di riscontro i risultati degli accertamenti dei carabinieri intervenuti per liberare la donna, la certificazione medica cui in precedenza si è fatto riferimento e le testimonianze del datore di lavoro e del cameriere del locale in cui la donna lavorava.

La prova della credibilità della donna correttamente è stata desunta anche dalla certificazione medica in atti.

Nè rileva che la stessa sia direttamente riferibile o meno alla violenza sessuale in quanto rappresenta comunque riscontro alla credibilità del narrato avendo la vittima riferito l’esistenza di violenze da parte dell’imputato anche al di fuori del rapporto sessuale.

Le obiezioni del ricorrente in apparenza rivolte a censurare la decisività degli indicati riscontri, finiscono, dunque, in realtà, per accentrarsi sul merito della valutazione, il cui esame resta in questa sede precluso in presenza di adeguata e corretta indicazione delle ragioni della condanna da parte del giudice.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.