T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 07-06-2011, n. 5044 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al suindicato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata.

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con la quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato ( art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da parte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostegno ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzioni in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica;

Rilevata la inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni siccome proposta in via estremamente generica senza cioè un sia pur minimo elemento di ordine petitorio idoneo a sorreggerla;

Ritenuta la sussistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio e onorari di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, ai sensi degli artt. 60 e 74 cod.proc.amm., l’accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e dispone la adozione di tempestivi provvedimenti da parte dell’Amministrazione scolastica negli stessi sensi ed agli stessi effetti.

Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 20-06-2011, n. 24568 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

NELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

T.F. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui è stato rigettato l’appello dal medesimo proposto nei confronti del provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di dissequestro e restituzione del veicolo sequestratogli preventivamente, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1, nell’ambito di procedimento che lo vedeva indagato della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool.

Il tribunale, esclusa qualsivoglia indebita applicazione della normativa sulla confisca "obbligatoria" prevista dal codice della strada, attesa l’epoca di commissione del reato e l’irretroattività della relativa disciplina, evidenziava trattarsi di sequestro preventivo tipico, adottato per eliminare il rischio di recidiva ( art. 321 c.p.p., comma 1), sviluppando le ragioni che fondavano tale rischio (cinque precedenti condanne per il reato di guida in stato di ebbrezza).

Con il ricorso si ripropongono le ragioni già sottoposte al tribunale, sostenendo argomenti che dovrebbero portare ad escludere il prospettato rischio di recidiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame è proponibile, per l’espresso disposto dell’art. 325 c.p.p., comma 1, solo "per violazione di legge". Ciò comporta, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): in particolare, non possono formare oggetto di ricorso le censure dirette a evidenziare l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione. Può essere dedotta, invece, soltanto la "mancanza assoluta", o "materiale", della motivazione perchè solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, che prescrive, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dell’art. 111 Cost., commi 6 e 7; tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può comunque ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela (tra le tante, Sezione 4^, 16 dicembre 2009, Minuti, non massimata).

Qui, a fronte di una motivazione ampiamente esauriente, giusta soprattutto il fatto che trattasi di provvedimento cautelare, le doglianze si risolvono in opinabili censure di merito, che ripropongono argomenti difensivi che vanno addotti piuttosto nella competente sede di merito, ma non possono trovare ingresso davanti al giudice di legittimità.

L’ordinanza è del resto giuridicamente corretta. Infatti, in disparte ogni approfondimento sulla confisca obbligatoria prevista dalla normativa sulla circolazione stradale che qui non opera, in ragione del tempo di commissione del reato, residua per l’autorità giudiziaria la possibilità di disporre il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., comma 1, nell’ottica cioè della prevenzione del rischio di recidiva (cfr., per utili riferimenti, Cassazione, Sezione 4, 28 maggio 2008, Ammazzini ed altro; nonchè, di recente, Sezione 4, 25 marzo 2010, Iozzia). In tale evenienza, però, il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato il veicolo guidato dal trasgressore, consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, esige che il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità, perchè la legge ha inteso contenere il sacrificio dei diritti patrimoniali dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione connesse al processo penale.

Ciò significa che dovrà motivarsi, avendo soprattutto riguardo a precedenti analoghi illeciti commessi dal prevenuto, sul rischio che la disponibilità del veicolo determinerebbe nell’ottica della prevenzione speciale.

Sul punto, come detto, il giudicante ha sviluppato motivazione più che soddisfacente.

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 24777

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Esaminando domanda di equa riparazione proposta da V.N. (vedova di S.G.) per l’eccessiva durata del procedimento proposto è durato, innanzi alla Corte dei Conti, dal 1999 al 2007, la Corte di Napoli con decreto 27.01.2010 ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della procura questa essendo stata rilasciata al difensore su foglio separato (redatto con caratteri di stampa diversi da quelli dell’atto, privo di numerazione di pagina e difettante di alcun riferimento alla Autorità invocata). Per la cassazione di tale decreto V.N. ha proposto ricorso il 15.06.2010, cui l’Amministrazione ha opposto atto di costituzione, nel quale ha censurato la commessa violazione dell’art. 83 c.p.c.. Il Collegio ha autorizzato la motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è meritevole di condivisione, per le ragioni che appresso si espongono sinteticamente.

Va infatti rammentato il principio ribadito da Cass. 29785 del 2008 (alla quale adde 16907 del 2006) dalla quale è stata tratta la massima che recita: "La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o ai giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza, dalla parte, del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede;

nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata".

Il decreto impugnato – come denunziato – si è sottratto alla osservanza di tale principio, al quale il Collegio intende dare pieno seguito anche alla luce della conforme pronunzia di Cass. 21176 del 2011, e pertanto merita di essere cassato. La controversia ben può essere decisa nel merito, non venendo in rilievo nè esigenze valutative nè margini di apprezzamento dei fatti. Escluso, infatti, che abbia alcun fondamento la questione, assorbita dalla Corte di merito, relativa alla eccepita prescrizione (ritenendo il Collegio di dare seguito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte: da Cass. 27719 del 2009 a Cass. 478 del 2011), devesi prendere atto della irragionevole durata del processo – circa 8 anni e sette mesi per un unico grado innanzi alla Corte dei Conti – e quindi ben può procedersi alla liquidazione dell’indennizzo dovuto, alla stregua dei parametri da questa Corte adottati costantemente. Si determina pertanto l’indennizzo in Euro 4.850 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, spettante alla odierna ricorrente. Si regolano le spese secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo nel merito, condanna il Ministero a corrispondere alla ricorrente Euro 4.850 oltre interessi dalla domanda al saldo ed a versare le spese di giudizio che determina per il giudizio di merito in Euro 873 (445+378+50) oltre spese generali ed accessori e per il giudizio di legittimità in Euro 665 (565+100) oltre spese generali ed accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4481 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza n. 12515 del 2006, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso proposto da Telvia S.r.l. avverso l’atto con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 12 aprile 2006, ha autorizzato il lancio da parte di T. I. S.p.a. dell’offerta commerciale denominata "Alice 20 Mega": autorizzazione rilasciata in quanto la stessa T. aveva offerto contestualmente un’offerta "managed IP", destinata agli altri operatori del settore, con le caratteristiche del servizio end to end.

Avverso la sentenza, ha proposto appello T. I. S.p.a., che ha chiesto il rigetto del ricorso di primo grado

La stessa T. I. S.p.a. ha tuttavia successivamente rinunciato al ricorso.

Di ciò prende atto la Sezione.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 9479 del 2006, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.