Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-01-2011) 30-03-2011, n. 13276 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. ALLEGRI ENRICO che ne ha chiesto, invece, l’accoglimento.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto del 2 ottobre 2010 il Gip del Tribunale di Como disponeva il sequestro preventivo – finalizzato alla confisca per equivalente – anche di somme di danaro ed altri beni di O.O. indagato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di scritture contabili e, infine, omissione delle dichiarazioni fiscali, utilizzando diverse società alcune anche di nazionalità estera (c.d. cartiere), le quali, dopo aver acquistato componenti per apparecchi elettronici o computer da società dell’U.E. (operazione neutra ai fini Iva), li vendevano ad un prezzo inferiore a quello di costo – assumendosi il relativo debito Iva, con il proposito di non versare l’imposta, perchè si dileguavano subito dopo, senza lasciare traccia contabile – ad altre società nazionali (tra cui anche la Creative Work S.p.A., di cui O. è stato amministratore unico), che potevano così praticare prezzi inferiori a quelli della concorrenza.

Pronunciando sulla richiesta di riesame dell’ O., secondo cui il sequestro non avrebbe potuto essere disposto su beni appartenenti al trust il Girasole, di cui l’ O. era solo trustee, il Tribunale di Como, con l’ordinanza indicata in epigrafe, confermava il disposto sequestro.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicata.

2. – Il primo motivo deduce violazione di legge e, in particolare, dell’art. 321, 322 ter, 11 L. n. 146 e 143 L. n. 244/07, sul rilievo che non sussistevano i presupposti del disposto sequestro per equivalente.

Il secondo motivo deduce violazione di legge, con riferimento all’art. 322 c.p.p., con riferimento all’assunto del giudice del riesame secondo cui l’ O. non aveva legittimazione ad agire a tutela della proprietà altrui, spettando tale legittimazione solo ai nuovi titolari, riguardo ai beni ceduti dal trust a terzi.

3. – Il primo motivo dubita della legittimità del disposto sequestro preventivo, la cui emanazione sarebbe in contrasto con la normativa di settore, specificamente indicata. Al riguardo, giova innanzitutto precisare che la misura cautelare in questione ha riguardato quattro terreni conferiti in trust ed altri due terreni per la quota di proprietà esclusiva e di altra quota, oggetto di comunione con il coniuge dell’indagato.

Parte ricorrente, sostiene, in proposito, che il sequestro sarebbe illegittimo riguardando beni sottratti alla disponibilità dello stesso indagato in quanto da lui conferiti in trust in epoca non sospetta.

La censura è priva di fondamento. Ed infatti, il giudice a quo ha ritenuto, con motivazione pertinente e plausibile, che, in ragione del peculiare regime del trust in questione, la relativa costituzione sarebbe avvenuta in frode ai diritti dei creditori, tra i quali andava ricompreso anche lo Stato. Si sarebbe trattato, in sostanza, di un mero espediente giuridico, posto in essere dall’ O. al fine precipuo di tenere distinti i beni in questione dal proprio patrimonio personale, di fatto però mantenendo la disponibilità dei beni conferiti, in quanto egli stesso era truste, ossia soggetto fiduciario incaricato della gestione (in definitiva, fiduciario di sè stesso), senza vincolo di sorta od obbligo di giustificare i propri poteri, dunque al di là di qualsivoglia controllo da parte dei beneficiari.

In proposito, è appena il caso di osservare che il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzia nell’affidamento ad un terzo di determinati beni perchè questi li amministri e gestisca quale "proprietario " (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodi di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente. Presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio.

Tale situazione di mera apparenza, che sul versante civilistico sarebbe causa di radicale nullità, è stata argomentatamente ritenuta dal giudice della cautela, per inferire che, al di là delle forme, l’ O., trastee egli stesso, continuava ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità. Di talchè, la costituzione in trust sarebbe stato mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali. Se tale era la finalità dell’iniziativa, risulta irrilevante, contrariamente a quanto assume la difesa, che il trust sia stato costituito il 2.11.2010, quando l’ O. non sapeva neppure di essere indagato. Ed invero, presupposto per la confisca di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 11, è che la detta misura – e, dunque, anche il sequestro preventivo ad essa direttamente funzionale – riguardi, nella speciale ipotesi della confisca per equivalente, beni od altre utilità di cui il reo (in questo caso l’indagato) ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Anche la seconda censura è priva di fondamento. Ed infatti, non merita critiche di sorta l’assunto motivazionale secondo il quale l’ O. non sarebbe legittimato ad impugnare riguardo a beni ceduti dal trust a terzi. Non ha pregio, per vero, l’obiezione difensiva secondo cui l’ O. sia tenuto, comunque, ad agire nella sua qualità di trustee, sotto il profilo che, diversamente, i soggetti terzi, una volta privati di tali beni, potrebbero agire contro lo stesso trustee per ottenere la caducazione del titolo di acquisto e, dunque, la restituzione del corrispettivo di vendita, previa restituzione dei beni acquistati.

A parte la singolarità del rilievo difensivo, che non sembra molto coerente con l’assunto che i beni già conferiti in trust non sarebbero più nella disponibilità dell’indagato, che, invece, intenderebbe ora, addirittura, agire per la loro tutela, nella sua qualità di trustee, la stessa obiezione trascura di considerare che il terzo interessato, avente diritto alla restituzione, è titolare di autonomo potere di proporre richiesta di riesame, a mente dell’art. 322 c.p.p., o comunque di ragioni da far valere in sede esecutiva, e che l’interesse prospettato dal ricorrente è interesse non attuale, ma meramente ipotetico ed eventuale, inidoneo – come tale – a legittimare l’esercizio di poteri sostitutivi a tutela di beni che, per effetto delle intervenute cessioni, sarebbero definitivamente usciti dalla sfera giuridica del trust.

4. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 363 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso introduttivo sono impugnati gli atti, meglio indicati in epigrafe, con i quali il Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha disposto il rigetto dell’istanza di ricusazione del componente della commissione di concorso prof. L.F., prodotta dal ricorrente in data 22.2.2010, e ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla procedura comparativa per la copertura di 1 posto di professore universitario di prima fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia del predetto Ateneo.

A seguito della reiezione di una nuova istanza di ricusazione prodotta dall’interessato nei confronti del suindicato componente l’interessato proponeva motivi aggiunti nei quali si riproponevano sostanzialmente i motivi di violazione e falsa applicazione dell’art. 51 e 52 c.p.c. e di eccesso di potere per travisamento, ingiustizia ed illogicità, dedotti nell’impugnativa principale

Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati.

Osserva il Collegio che l’istanza di ricusazione di un componente di una commissione di concorso ai sensi dell’art. 51 /1°c n.3 per il caso di "controversia pendente o grave inimicizia" non può essere di applicazione automatica, ma deve necessariamente prefigurare oltre che gravi e concreti elementi nei confronti del ricusato, anche obiettive circostanze di reciproca conflittualità di natura personale tra il predetto componente ed il candidato istante.

In sostanza per assumere rilevanza, l’ipotesi di "lite pendente" deve poggiarsi su contrasti reciproci e soprattutto deve trovare generalmente fondamento in pregressi rapporti personali derivanti da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni pubbliche svolte dal ricusato e nelle quali possa essere stato coinvolto l’istante.

Per le ragioni anzidette non può assumere tale rilevanza la causa pendente connessa, come nella specie, ad una iniziativa unilaterale del ricorrente e cioè ad una domanda di risarcimento del danno conseguente ad un giudizio professionale reso dal ricusato quale componente di commissione giudicatrice in altro precedente concorso e percepito come diffamatorio dall’interessato medesimo.

E’ da precisare in proposito che sia il Tribunale Civile di Roma che il Consiglio di Stato in distinti giudizi hanno escluso il carattere diffamatorio e spregiativo del giudizio espresso nella circostanza dal prof. Fabbri e dalla commissione giudicatrice nel suo complesso.

Ove si andasse in diverso avviso e cioè si consentisse la ricusazione anche nelle particolari ipotesi di cui si discute, potrebbe concretamente ed agevolmente realizzarsi un meccanismo di distorsione del motivo di "lite pendente" – si veda CdS sez II, 12.11.1997 n. 2598 e per alcuni aspetti Trib. Roma 19.7.2000 – in quanto volto ad introdurre surrettiziamente e preventivamente, nell’ambito dell’esercizio di una pubblica funzione, una condizione, in realtà inesistente, d’incompatibilità del soggetto da far da valere fino alla conclusione della lite.

Il che condurrebbe in sostanza ad un’interpretazione della fattispecie normativa – nel senso dell’automatismo del motivo – contraria agli ordinari canoni di logica e di ragionevolezza previsti dal nostro ordinamento con il conseguente rischio di un’apertura generalizzata alla precostituzione di tale specifica causa di ricusazione e quindi di un uso strumentale della disposizione di legge.

A tale specifico riguardo deve anche sottolinearsi che il ricorrente, pur avendo avviato la causa alcuni anni prima, ha proposto appello alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza sfavorevole di 1° grado solo successivamente all’emissione del decreto rettorale di rigetto della prima istanza di ricusazione e in sostanza a pochi giorni di distanza da quest’ultimo per cui, come obiettivamente osserva l’amministrazione, il collegamento tra tali circostanze appare piuttosto evidente.

Ne discende che non appaiono violate, nella specie, gli art. 51 e 52 c.p.c. né appare travisata o illogica la motivazione con la quale l’intimata Università ha respinto l’istanza del ricorrente confermando la composizione della nominata commissione di concorso.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese, considerato l’andamento complessivo del giudizio, possono compensarsi tra le parti
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2011) 05-05-2011, n. 17474 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo in composizione collegiale, con sentenza del 31.03.2009, dichiarava S.S. e B.D. colpevoli, il primo di coltivazione illegale in contrada (OMISSIS), accertata il (OMISSIS), di 1.400.000 di piante di canapa indiana, da cui era ricavabile marijuana e/o hashish; il secondo della medesima imputazione, oltre che dell’ulteriore reato di illegale coltivazione di 300 piante di canapa indiana in contrada da (OMISSIS), accertata il (OMISSIS).

Il Tribunale, quindi, esclusa in relazione ai suddetti reati, la contestata aggravante di cui all’articolo 7 1.2 03/91, e ritenuta invece quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 dichiarata equivalente alle concesse ad entrambi attenuanti generiche, condannava il S. alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, il B., unificati i reati ascrittigli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa. I suddetti venivano inoltre condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Avverso la sopra indicata sentenza proponevano appello gli imputati.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza datata 22.06.2 010, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Avverso tale sentenza proponevano distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, e concludevano chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione

B.D. ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:

violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli art. 546 c.p.p., comma 1), lett. e) e art. 192 c.p.p., comma 2.

Osservava il predetto ricorrente che, sebbene ci fossero conclusioni contrastanti di ben due periti del Tribunale,la Corte di appello aveva ingiustamente rigettato la richiesta di perizia collegiale in relazione alle trascrizioni delle telefonate del (OMISSIS), telefonate che erano state considerate decisive del Tribunale ai fini del giudizio di colpevolezza emesso a suo carico.

Sosteneva sul punto la difesa del B. che erroneamente la Corte di appello aveva affermato che, comunque, anche senza prendere in considerazione le telefonate di cui sopra, emergeva la sua responsabilità in ordine ai reati ascrittigli. Secondo la difesa, infatti, le piante in sequestro, al momento del sopralluogo, avevano un’età stimabile di circa un mese e ciò si poteva desumere dalle affermazioni del consulente del P.M. dott. D. che aveva dichiarato che, in mancanza di idonea irrigazione, come nella fattispecie che ci occupa, il ciclo produttivo si accorcia. Pertanto lo stesso, non potendo essere superiore a 45 giorni, non poteva essere dilatato a partire dalla fine di maggio.

La semina quindi non sarebbe avvenuta prima della fine di giugno 2007 e quindi del tutto irrilevanti sarebbero le telefonate del 24.05.2007 del 21.06.2007 (in quest’ultima si parlerebbe addirittura di raccolta) perchè avvenute in un momento in cui ancora la piantagione non esisteva, non essendo stata effettuata neppure la semina.

Sosteneva poi il B. che il riferimento alla sua persona avveniva sempre in conversazioni telefoniche tra terzi e che la macchina di sua moglie era stata vista dagli agenti operanti nei pressi della piantagione il 28.07.2007, mentre l’ultima irrigazione sarebbe avvenuta nel periodo tra il 18 e il 23 luglio 2007. Quindi non sarebbe stata superata la prova di resistenza, come sostenuto dalla Corte territoriale, emergendo a suo carico prove insufficienti per affermare la sua responsabilità.

Anche per quanto riguarda poi il suo coinvolgimento nella coltivazione della piantagione in c.da (OMISSIS) rilevava che erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto attendibili le dichiarazioni della teste M.S., che il Tribunale aveva invece ritenuto inattendibile, senza indicare peraltro i motivi di tale mutato orientamento.

S.S. ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:

violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Anche la difesa del S. riteneva che, per i motivi sopra indicati a proposito del ricorso del B., essendo la semina nella piantagione in c.da (OMISSIS) avvenuta solo alla fine di giugno 2007, irrilevanti sarebbero le conversazioni telefoniche avvenute in precedenza, in particolare l’intercettazione telefonica del 24 aprile 2007 e quelle ambientali del 24 maggio e del 21 giugno 2007, in quanto si faceva riferimento alla intenzione del ricorrente, soprannominato "(OMISSIS)" di voler estirpare qualcosa, allorquando la piantagione ancora non esisteva. Anche il fatto che il S. avesse la titolarità del fondo sito in contrada (OMISSIS) non avrebbe il rilievo determinante che gli attribuisce la Corte territoriale, atteso che egli non ne aveva più formalmente il possesso per effetto dello spoglio giudiziario avvenuto nell’ottobre del 2006. Nè poteva sostenersi, come ritengono i giudici della Corte di appello, che nonostante l’esistenza di un custode che doveva far visionare il fondo ai possibili acquirenti, la coltivazione di una piantagione di ben 1.400.000 piante di marijuana fosse possibile al S. e ai suoi complici in considerazione del fatto che i possibili accessi erano saltuari, programmati e, comunque, effettuati con preavviso da parte del custode.

Da ultimo rilevava la difesa del ricorrente che nell’intercettazione ambientale del 13 agosto 2007 i fratelli V.D. e V.G.B. avevano affermato che il S. non aveva più la disponibilità del fondo in questione,ma i giudici di merito avevano a torto ritenuto che essi, pensando di essere intercettati, avessero cercato di favorirlo nella gestione della sua posizione processuale, e ciò nonostante che, all’epoca di quel colloquio, i rapporti tra il S. e la famiglia V. fossero entrati in crisi a causa di contrasti dovuti a vicende familiari.

I proposti ricorsi sono palesemente infondati in quanto propongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dai giudici di merito, la cui valutazione è preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che i ricorsi proposti per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione selezionano un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza dei vizi denunziati. Viceversa la censura che denunzia la mancanza di motivazione deve far emergere ciò che manca e che esclude il raggiungimento della funzione giustificativa della decisione adottata. Una censura che denunzia mancanza di motivazione deve cioè fornire specifica indicazione delle questioni precedentemente poste, specifica comparazione tra questioni proposte e risposte date, approfondita e specifica misurazione della motivazione impugnata per evidenziare come, nonostante l’apparente esistenza di un compiuto argomentare, si sia viceversa venuta a determinare la totale mancanza di un discorso giustificativo della decisione e deve fornire attenta individuazione dei vuoti specifici che hanno determinato quella mancanza complessiva.

Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorsi di B.D. e di S.S. poichè mancano di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la complessiva mancanza di motivazione, si dolgono del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumulano circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto loro ascritto in chiave per loro favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Palermo infatti valuta attentamente le emergenze istruttorie e analizza dettagliatamente la relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero dott. D. e gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali . Esprime quindi, con logica e congrua motivazione, un giudizio positivo sull’esistenza della piantagione in contrada (OMISSIS) fin dal maggio 2007, sulla base di quanto dichiarato dal dott. D., che aveva descritto il ciclo vitale della pianta da maggio (epoca della semina) ad agosto inoltrato (epoca della raccolta), periodo assolutamente corrispondente all’arco di tempo interessato dalle conversazioni tra i vari imputati. Il consulente tecnico ha inoltre spiegato che il ridotto sviluppo delle piante non poteva essere attribuito ad un ciclo vitale inferiore, in particolare ad una semina in un periodo successivo al maggio, ma soltanto alle non ottimali condizioni di coltura, in particolare alla scarsa irrigazione e alla eccessiva densità di semina e di sviluppo. Le conversazioni intercettate, a partire da quella del 24 maggio 2007 coprivano quindi un periodo di impianto della piantagione e descrivevano una serie di attività correlate alla stessa, quali l’irrigazione preliminare, l’aratura e la fresatura. La sentenza impugnata evidenziava il contenuto di tali telefonate, in particolare di quella risalente ad un periodo ancora anteriore, al 24.04.2007,in cui veniva commissionata al S. della nafta, necessaria per il compimento delle attività prodromiche all’avvio della piantagione e della sua necessaria irrigazione.

Veniva evidenziata poi la conversazione telefonica del 21.06.2007, in cui il S., soprannominato "(OMISSIS)" era accusato di pigrizia e in cui il B. era invitato alla cautela e ad effettuare la raccolta con tale Ba.. La Corte territoriale evidenziava poi con grande chiarezza gli elementi da cui traeva la prova della responsabilità del S. nella coltivazione della piantagione in contrada da (OMISSIS), in particolare, oltre agli esiti delle intercettazioni telefoniche, sottolineava il fatto che egli era l’effettivo titolare del terreno in cui era stata impiantata la piantagione, che egli aveva messo a disposizione dei coimputati per tale fine. Veniva poi correttamente ritenuto non condivisibile l’assunto della difesa del S. secondo cui l’imputato non avrebbe potuto mettere a disposizione dei coimputati tale fondo perchè soggetto alla procedura di pignoramento immobiliare, in quanto proprio tale circostanza, unitamente alla natura incolta dello stesso, condizioni ben note al S., rendevano l’operazione della messa a disposizione del terreno per la coltivazione illecita priva di rischi per il S., in quanto apparentemente egli ne aveva perso il possesso dopo il pignoramento, mentre invece egli continuava a mantenerlo, tanto che proprio lui aveva fornito ragguagli sullo stesso al nuovo custode.

La sentenza impugnata evidenziava poi con grande chiarezza le motivazioni che avevano portato all’affermazione della responsabilità di B.D. anche in relazione alla coltivazione della piantagione in contrada (OMISSIS), la cui conduzione risultava del tutto analoga per modalità e soggetti interessati a quella della piantagione in contrada da (OMISSIS).

In particolare veniva evidenziata la conversazione del 6.08.2007, avvenuta in carcere, tra M.S. e il padre M.G., arrestato in seguito alla scoperta e al sequestro di tale coltivazione, in cui il B. veniva indicato quale unico responsabile della individuazione della piantagione ad opera della P.G. per avere colà portato inaffidabili soggetti di (OMISSIS).

Venivano poi evidenziati i frequenti contatti telefonici intervenuti nel periodo tra settembre 2006 e giugno 2007 tra V. S., ucciso nel giugno 2007 e coinvolto nella coltivazione della piantagione in contrada da (OMISSIS), e B.D., nonchè tra quest’ultimo e M.G. e i frequenti incontri degli stessi in c.da (OMISSIS), come era risultato dalle numerose soste dell’autovettura del B., riscontrate grazie alle rilevazioni con il sistema satellitare. A tal proposito i giudici di appello correttamente rilevavano, indicandone i motivi, le ragioni per cui appariva infondata la tesi sostenuta dalla difesa del B. secondo cui i contatti telefonici di quest’ultimo con M.G. erano soltanto finalizzati ad accertarsi che lo stesso non fosse presente sul fondo, dal momento che egli doveva colà incontrarsi con M.S., figlia di M.G., con la quale intratteneva una relazione extraconiugale.

Tanto premesso, in merito alla ritenuta violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale proposta dalla difesa di B. D. avente ad oggetto una perizia collegiale relativa al riascolto e ad una nuova trascrizione di alcune parti delle conversazioni intercettate in data 2.07.2007 e 23.07.2007,correttamente i giudici della Corte territoriale hanno rilevato la solidità dell’impianto accusatorio nei confronti del B. e hanno ritenuto che, comunque, l’esito di una prova di resistenza che postulasse l’ablazione dei brani di conversazione oggetto di controversa trascrizione, condurrebbe comunque ad un compendio probatorio saldo e coerente e alla consequenziale affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine ai due reati ascrittigli.

In conclusione nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata , nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

I ricorsi proposti non vanno in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque essi sono inammissibili con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-09-2011, n. 19255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20/9/2007 la Corte d’Appello di Catania dichiarava inammissibili i gravami interposti, in via principale, dalla società Fondiara Sai s.p.a. (incorporante della società Sai Assicurazioni s.p.a.), quale impresa designata per il F.G.V.S., e, in via incidentale, dai sigg.ri D.P.M.V. ed altri nei confronti della pronunzia Trib. Caltagirone 18/2/2003, di condanna del sig. M.G. e della compagnia assicuratrice Sai Assicurazioni s.p.a. al risarcimento, in solido (nella misura del 75%) con i sigg.ri S.A. e V.C. e della società Sai Assicurazioni s.p.a. (nella misura del restante 25%) dei danni dalla D.P.M. sofferti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) lungo la S.S. (OMISSIS), direzione (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia del giudice della corte di merito la D.P.M. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resistono con separati controricorsi la società Fondiara Sai s.p.a.

(già società Sai Assicurazioni s.p.a.) nonchè il S. e la V., cha spiegano entrambi ricorso incidentale sulla base unico motivo. Il S. e la V. hanno presentato anche memoria.

Già chiamata all’udienza in Camera di consiglio del 1/10/2009, la causa è stata rimessa alla P.U..
Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 286, 325, 326 c.p.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 66 (come modif. dalla sentenza Corte Cost. n. 532 del 2002), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per essere stato proposto oltre trenta giorni dalla relativa notificazione in forma esecutiva alla Fondiara Sai s.p.a., incorporante della società Sai Assicurazioni s.p.a., ravvisandone l’idoneità a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c..

Il ricorso è, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, inammissibile.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e da applicarsi in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), il quesito recato dal ricorso risulta formulato in termini dal medesimo difformi, non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, e si palesano astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 2&/03/2007, n. 7258).

All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia dei ricorsi incidentali tardivi.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficaci gli incidentali. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.