Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 14-01-2014, n. 1217

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Svolgimento del processo
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal giudice monocratico del Tribunale predetto con la quale veniva applicata a G.J., con attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi 4 di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno, dedotto lo scontato, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, lett. c), commi 2 bis e 2 sexies.
Denunzia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della confisca dell’autovettura, di cui, anzi, era stata ordinata la restituzione senza alcuna motivazione.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione della confisca da disporsi.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), stabilisce che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, "salvo che il veicolo stesso appartenga a persona, estranea al reato".
Come noto, la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha apportato modifiche alla disciplina della confisca in relazione al reato contravvenzionale in esame. In particolare, il legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all’art. 240 c.p., comma 2, già previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c, in ciò adeguando il dettato normativo al recente intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 4 giugno 2010 n. 196, aveva dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c proprio in riferimento al citato rinvio all’art. 240 cod. pen.. Questa Suprema Corte, nel l’interpreta re il novellato testo normativo, ha quindi chiarito: che la confisca prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 come modificato dalla L. n. 120 del 2010, ha oggi natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria; e che spetta conseguentemente al giudice penale "delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida" (Cass. pen. Sez. 4, n. 40523 del 4.11.2010, Rv. 248859; si veda anche: Sez. 4, n. 15022 del 25.02.2011, Rv. 250229), "a nulla rilevando che il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro" (Cass. pen. Sez. 4, n. 45365 del 25.11.2010, Rv. 249071).
Si osserva, poi, che il fatto per cui si procede è stato commesso in data (OMISSIS), di talchè la confisca del veicolo era già prevista, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, pure dovendo ritenersi la natura amministrativa della sanzione, per effetto della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, n. 196 del 4 giugno 2010 n. 196, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità parziale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c proprio in riferimento al citato rinvio all’art. 240 cod. pen..
Inoltre, è ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte espressa anche a Sezioni Unite (27.5.1998, n. 8488, xxx, Rv. 210981), che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie e a nulla rileva che la sanzione predetta non abbia formato oggetto dell’accordo, trattandosi di atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti, del quale l’imputato deve tener conto nell’attivare la procedura alternativa in questione (Cass. pen. Sez. 6, 19.12.1997, n. 3228, Rv 210588).
Ciò premesso, considerato che nulla ha osservato il giudice a quo circa l’appartenenza a terzi estranei al reato dell’autovettura della quale ha anzi disposto la restituzione, deve procedersi all’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa della confisca dell’autoveicolo condotto dall’imputato, con rinvio sul punto al Tribunale di Belluno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca e rinvia sul punto al Tribunale di Belluno per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1058/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Angelo Gabbricci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 348/96, proposto da Berti Roberta, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Sartori e Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in Venezia, S. Croce n. 205, come da procura a.l. a margine del ricorso;

CONTRO

Il Comune di Villabartolomea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Biondaro e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso il secondo in Venezia, San Polo, n. 3080/L, come da delibera della G.M. n. 1 del 9.01.96 di autorizzazione a resistere e procura a.l. a margine del ricorso,

per l’annullamento

della delibera della G. M. n. 645 del 6.11.95 recante dispensa dal servizio, con decorrenza 16.11.95, per inidoneità alle mansioni, di Berti Roberta, nonché di ogni altro atto procedimentale presupposto o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 4.01.96 e depositato presso la segreteria l’1.02.96, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Villabartolomea, depositato il 22.02.96;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2009 (relatore il Consigliere Italo Franco) l’avv. Antonio Sartori per la ricorrente e l’avv. Pinello perla P.A. resistente.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

Assunta in qualità di “operatrice scolastica” alle dipendenze del Comune di Villabartolomea nel marzo 1988, la Sig.ra Berti veniva, in prosieguo di tempo, colpita da patologie interessante la colonna vertebrale, tali da provocare stati acuti di malattia per il protrarsi di sforzi prolungati, e assenze per infermità dal 1° ottobre 1992 al 30 giugno 1993. Sottoposta a visita medica per verificarne l’idoneità al servizio (il 17.05.95), la stessa veniva riconosciuta dal collegio medico “Non idonea alla mansione di operatrice scolastica: si ritiene meglio collocabile in mansioni che non prevedano sforzi fisici prolungati nell’arco della giornata”.

Seguiva la delibera della G.M. n. 645 del 6.11.95 con la quale la Berti veniva dispensata dal servizio per motivi di salute dal 16.11.95, sul presupposto del menzionato esito della visita medica, e sull’assunto che “non esiste la possibilità di destinare la dipendente… con mansioni diverse possibilmente affini a quelle già svolte conservandole la medesima qualifica funzionale e che non è possibile ricorrere al mutamento delle mansioni della dipendente… collocandola nella qualifica funzionale inferiore… e con applicazione ex art. 21.4 CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995”.

Contro tali determinazioni insorge l’interessata con il ricorso in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:

1) incompetenza, dovendosi ritenere che spettasse al Sindaco l’adozione del provvedimento;

2) violazione degli art. 7, 8 e ss. della l. n. 241/90, sul rilievo che non è stato comunicato l’avvio del procedimento di dispensa, impedendosi così l’interlocuzione del privato nell’esercizio del potere discrezionale amministrativo e la partecipazione al procedimento, senza addurre ragioni di celerità del medesimo, con violazione anche di principi costituzionali in tema di diritto al lavoro;

3) violazione dell’art. 233 del r.d. 3.03.34 n. 38, dell’art. 11 d.p.r. 25.06.83 n. 347, dell’art. 56 d.p.r. 13.05.87 n. 268, degli art. 129 e 130 d.p.r. 10.01.57 n. 3, assumendosi che, essendo il procedimento iniziato prima dell’entrata in vigore del CCNL 6.07.95, trova applicazione la normativa anteriore, e che non è stato seguito il procedimento disciplinato negli invocati art. 129 e 130, in quanto non è stato indicato il motivo della visita medica né il termine per proporre osservazioni;

4) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 21 CCNL, sul rilievo che erroneo è il riferimento all’art. 21 CCNL citato, inapplicabile ratione temporis, e che, anche volendolo applicare, occorreva attendere il trascorrere del c.d. periodo di comporto;

5) violazione dell’art. 3 della l. n. 24190, assumendosi che la motivazione del provvedimento di dispensa è soltanto apparente e apodittica, poiché nulla si dice circa la possibilità di adibirla a mansioni diverse, né alle disponibilità nella pianta organica, contro le stesse indicazioni del collegio medico;

6) eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione di legge, rilevandosi la contraddittorietà con il precedente O.S. con il quale era stata adibita alla sorveglianza degli alunni, e poi sostanzialmente proseguendosi nella scia dei rilievi mossi con la precedente censura.

Resiste l’amministrazione, eccependo: che non viene indicata la norma che attribuirebbe al Sindaco la competenza; che non si applicano gli art. 7 ss. essendo il procedimento iniziato su istanza della ricorrente; il CCNL si applica dal l’1.06.94; una volta accertata l’inidoneità, la P.A. ha l’obbligo di procedere; l’unico posto disponibile in pianta organica (aiuto-cuoco) era stato rifiutato dalla ricorrente.

L’efficacia della delibera impugnata è stata a suo tempo sospesa dalla Sezione con ordinanza cautelare.

All’udienza del 19 marzo 2009 i difensori comparsi hanno insistito sulle rispettive tesi, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Come si desume dalla narrativa in fatto che precede, l’odierna ricorrente è stata dispensata dal servizio per motivi di salute sulla scorta dell’esito della visita medica collegiale, vale a dire della accertata inidoneità della stessa allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Peraltro, come pure riportato più addietro, il collegio medico aveva altresì affermato: “si ritiene meglio collocabile in mansioni che non prevedano sforzi fisici prolungati nell’arco della giornata”.

Se ciò è vero, se ne deduce che, al fine di verificare la legittimità del provvedimento di dispensa, determinante si rivela la questione –oggetto di censura- se la P.A. resistente abbia debitamente istruito l’affare, onde accertare se nella pianta organica fosse, in concreto, reperibile un altro posto della stessa qualifica funzionale (o affine, per tipo di mansioni), comunque comportante la non esposizione a sforzi fisici prolungati, dove potere collocare la dipendente risultata inidonea allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Tanto, del resto, prescrive l’art. 129 del T.U. sul pubblico impiego statale, in combinato disposto con l’art. 71 (d.p.r. n. 3/57, da sempre punto di riferimento, specialmente nella materia in questione, per le discipline anche contrattuali degli altri comparti del pubblico impiego).

Vero è che, nella delibera in contestazione, si dice che non esiste la possibilità di destinare la dipendente allo svolgimento di mansioni affini a quelle della qualifica rivestita, ecc. Ma, sul punto, non si può non convenire con la ricorrente che si tratta di motivazione, al tempo stesso, apodittica e apparente. In effetti, si tratta di una mera affermazione non confortata da nessun elemento, nessun dato o riferimento a specifici settori di lavoro all’interno della struttura organizzativa dell’ente comunale. Tali espressioni manifestano palesemente che non si è svolta alcuna seria istruttoria al riguardo: quanto meno, non se ne dà conto nel corpo della delibera con la quale è stata disposta la dispensa, né alcun elemento in tal senso è stato addotto in sede giudiziale, con riferimento ai posti esistenti nella pianta organica depositata dalla difesa avversaria.

Né è dato rintracciare alcun elemento, negli atti del procedimento, concernente l’asserita (ma indimostrata) circostanza che la ricorrente avrebbe rifiutato il posto di aiuto-cuoco

In concreto, non è dato comprendere le ragioni del mancato reperimento di un posto tale da essere compatibile con le condizioni fisiche della ricorrente, malgrado che, come la stessa ha evidenziato nel ricorso, essa fosse stata utilizzata nella mansione di sorveglianza degli alunni.

Le succinte considerazioni fin qui svolte mostrano che le censure svolte con il quinto e il sesto mezzo di impugnazione appaiono sorrette da adeguate ragioni. Le stesse si manifestano dunque, fondate e assorbenti di ogni altra censura.

Di conseguenza, per le ragioni su esposte, il ricorso si manifesta fondato e va, pertanto, accolto. Per l’effetto, è annullato il provvedimento di dispensa impugnato.

Possono, tuttavia, compensarsi integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie. Per leffetto, è annullato il provvedimento impugnato.

Compensa fra le parti le spese e onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034

così come modif. art. 9 L. 205/00
Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 348/1996

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale, Sentenza n. 324 del 2006, in tema di previdenza sociale

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Ritenuto in fatto

1.— Nel corso di una controversia in materia di assistenza obbligatoria, promossa da un cittadino egiziano nei confronti del Comune di Milano e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (recte: dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come modificato dall’art. 9 della legge n. 189 del 2002), in relazione all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui tale complesso normativo prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale, affinché gli stranieri inabili civili possano fruire (o, quanto meno, continuare a fruire) della pensione di inabilità.

Espone il giudice a quo che il ricorrente, munito di permesso di soggiorno per lavoro dal 1991, aveva prestato in Italia lavoro subordinato per quasi tre anni ed era stato riconosciuto invalido civile al 100 per cento ai fini del trattamento economico di inabilità di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971, e che, dopo aver percepito la pensione di inabilità dal settembre 1998 all’aprile 2001, si era visto sospendere l’erogazione del beneficio, nonostante la persistenza della inabilità, a causa della mancata presentazione della carta di soggiorno, considerata dall’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 requisito indispensabile per la concessione delle provvidenze economiche sopra indicate.

Osserva il remittente che il cittadino straniero, pur avendo richiesto la carta di soggiorno, non può ottenerla, giacché essa – in base al disposto dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002 – viene attribuita allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari; reddito che il ricorrente, proprio a causa della sua inabilità, non è in grado di produrre.

Il giudice a quo – premesso, in punto di rilevanza, che un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni comporterebbe il ripristino della pensione – ritiene l’impugnata normativa lesiva degli evocati parametri. I benefici economici di cui alla legge n. 118 del 1971, infatti, si inquadrano nell’ambito dell’assistenza sociale, prevista dall’art. 38 Cost. come uno strumento per assicurare tutela ai soggetti sprovvisti di reddito e menomati nella propria integrità psicofisica; simili provvidenze, costituendo diritti soggettivi attinenti a diritti fondamentali della persona, non sono suscettibili di subire diminuzioni nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Il Tribunale di Milano, inoltre, ravvisa un contrasto tra la normativa censurata e l’art. 2 Cost., inteso come principio di solidarietà sociale, e l’art. 38, primo e secondo comma, Cost., specificamente riferito ai lavoratori in generale, a prescindere dal requisito della nazionalità o della cittadinanza.

Quanto all’art. 3 Cost., il remittente ravvisa una sua violazione sia in riferimento al principio di uguaglianza che a quello di razionalità. Il primo sarebbe leso per il fatto che agli stranieri verrebbe chiesto l’ulteriore requisito della titolarità della carta di soggiorno, con conseguente disponibilità di un certo livello di reddito; il secondo, invece, risulterebbe vulnerato perché la normativa in esame, anziché limitarsi a regolare per il futuro in modo difforme e più restrittivo per gli stranieri la materia dell’assistenza sociale, introduce senza alcuna graduazione dell’intervento normativo, disposizioni che determinano l’eliminazione di benefici assistenziali già concessi in base a diversi criteri normativi anteriormente vigenti.

Anche il precetto di tutela della salute, sancito all’art. 32 Cost. come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, appare al remittente leso dall’eliminazione di provvidenze nei confronti di stranieri divenuti inabili, senza apparenti ragioni di protezione di beni di pari o superiore livello.

Al Tribunale, infine, appaiono violati gli artt. 10, 35, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., poiché la Repubblica, favorendo accordi internazionali nella regolazione del lavoro e vincolandosi agli obblighi internazionali e alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, si adegua e conforma ai principi espressi da organizzazioni che perseguono fini di giustizia sociale e il riconoscimento dei diritti dell’uomo, quale l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in relazione alla sicurezza sociale. Il giudice a quo richiama in proposito l’art. 6 della convenzione OIL n. 97 del 1949 (ratificata con legge 2 agosto 1952, n. 1305) che, in materia di sicurezza sociale, prescrive che all’immigrato sia assicurato un trattamento non meno favorevole di quello applicato dagli Stati ai propri cittadini, nonché l’art. 10 della convenzione OIL n. 143 del 1975 (ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158) che, per i lavoratori migranti, garantisce parità di opportunità e di trattamento anche in materia di sicurezza sociale.

2.— Si è costituito davanti a questa Corte lo straniero ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo, anche in una memoria depositata in prossimità dell’udienza, l’accoglimento della questione.

3.— Si è altresì costituito il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo che la prospettata questione venga dichiarata non fondata, sul principale rilevo secondo cui, essendo «innegabile che la posizione del cittadino è diversa da quella dello straniero», non appare irragionevole che il legislatore abbia posto come condizione per la fruizione della pensione di inabilità la presenza dello straniero nel territorio italiano, requisito di fatto cui il legislatore fa ricorso anche in altre situazioni. L’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 ha limitato l’accesso ai benefici assistenziali ai soli stranieri titolari di carta di soggiorno e, poiché la pensione di inabilità si protrae nel tempo, è naturale che essa sia soggetta alla disciplina vigente in quel dato momento, tanto più che questa Corte ha già riconosciuto che non è interdetto al legislatore, nei rapporti di durata, la modifica in senso meno favorevole, salvo il limite della materia penale in caso di retroattività.

4.— Si è pure costituito l’INPS che ha concluso nel senso dell’inammissibilità ovvero dell’infondatezza della questione, sottolineando, in particolare, che la scelta del legislatore di restringere le condizioni di accesso a determinate prestazioni assistenziali non appare di per sé incostituzionale, ben potendo questi, nell’ambito della propria discrezionalità, dettare norme che modificano in senso meno favorevole la disciplina dei rapporti di durata, salvo il limite della materia penale in caso di retroattività. D’altra parte, non vi sarebbe alcuna illegittimità nel differenziare le suddette prestazioni assumendo come criterio quello di favorire i soggetti che hanno una maggiore stabilità di residenza nel nostro Paese, tanto più che l’art. 80, comma 19, oggetto di contestazione è stato dettato per evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica.

5.— Nel corso di un’analoga controversia, promossa da un cittadino somalo nei confronti dell’INPS, il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, in combinato disposto con l’art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002 (recte: art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 9 della legge n. 189 del 2002), in relazione all’art. 12 della legge n. 118 del 1971, negli stessi termini e con riferimento ai medesimi parametri costituzionali di cui alla precedente ordinanza.

Il giudice a quo riferisce che il ricorrente, dopo aver prestato attività di lavoro subordinato in Italia per dieci anni ed aver ottenuto il riconoscimento della riduzione della sua capacità lavorativa al 67 per cento, era stato poi riconosciuto invalido civile al 100 per cento in data 10 luglio 2000, con conseguente diritto al trattamento economico di inabilità di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971. Egli, tuttavia, non aveva potuto ottenere detto trattamento a causa della mancata presentazione della carta di soggiorno, pur essendo in possesso degli altri requisiti di legge, ivi compreso il permesso di soggiorno.

Ciò posto, il Tribunale di Monza svolge argomenti del tutto analoghi a quelli esposti dal Tribunale di Milano.

6.— In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità e la non fondatezza della questione, con due atti difensivi di identico contenuto nei quali ha posto l’accento sul fatto che l’introdotta differenziazione tra titolari di permesso di soggiorno e titolari di carta di soggiorno non è dovuta a una qualche forma di discriminazione, quanto piuttosto al fatto che, con lo spirare del termine ultimo del permesso di soggiorno, si esaurisce il titolo per rimanere legittimamente nel territorio dello Stato italiano. D’altra parte, le misure di assistenza degli invalidi civili sono peculiari della legislazione italiana e non trovano riscontro nelle legislazioni di tanti altri Paesi, sicché eventuali estensioni dei predetti benefici economici in favore degli stranieri non potrebbero prescindere dal principio di reciprocità. L’interpretazione cui tende il remittente, invece, si risolverebbe nella sostanziale equiparazione del permesso di soggiorno alla carta di soggiorno, superando le motivazioni che hanno indotto il legislatore a prevedere discipline differenziate in ragione della diversità dei due titoli di permanenza nel territorio italiano.

Infondati risulterebbero altresì, secondo l’Avvocatura dello Stato, i presunti profili di lesione degli artt. 2 e 32 Cost., in quanto è appunto in virtù delle disposizioni richiamate dal remittente che anche chi sia irregolarmente presente nel territorio nazionale ha diritto di usufruire di tutte le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili e urgenti. Parimenti, non sussisterebbe la violazione dell’art. 3 Cost., in quanto lo status del possessore di carta di soggiorno è profondamente diverso da quello del titolare del permesso di soggiorno, così come sarebbero infondate le censure di cui all’art. 35 Cost., trattandosi di provvidenze che nulla hanno a che vedere col rapporto di lavoro. Ugualmente non fondato, infine, sarebbe il riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 Cost., peraltro solo genericamente richiamato, in quanto lo straniero, nel caso di specie, verrebbe ammesso a fruire di trattamenti che presuppongono uno status diverso da quello posseduto dal titolare del solo permesso di soggiorno.

Considerato in diritto

1.–– Il Tribunale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), in combinazione con l’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (recte: dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189), perché subordina al possesso della carta di soggiorno il riconoscimento del diritto degli stranieri alla pensione di inabilità.

Il remittente premette che la normativa in questione, in aderenza a quanto ritiene il Comune di Milano con indirizzo sorretto da un parere del Consiglio di Stato, si applica a coloro che avevano i requisiti per ottenere la pensione prima dell’entrata in vigore della legge e anche a coloro cui i ratei di pensione erano stati erogati, perché il legislatore può legittimamente disciplinare i rapporti di durata già esistenti anche con misure peggiorative nei confronti degli aventi diritto.

La normativa sarebbe, però, illegittima perché incide su diritti della personalità (art. 2 Cost.) e crea una disparità di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, irragionevole perché richiede l’esistenza della titolarità di reddito in capo a chi, per la sua inabilità, non è in grado di procurarselo (art. 3 Cost.), oltre che contraria al diritto internazionale (artt. 10 e 117, primo comma, Cost.) e, in particolare, alle convenzioni OIL n. 97 del 1949 (ratificata con legge n. 1305 del 1952) e n. 143 del 1975 (ratificata con legge n. 158 del 1981), nonché alle norme sulla tutela dei lavoratori inabili (artt. 35 e 38 Cost.).

2.–– Con ordinanza analoga alla precedente, la questione è stata sollevata anche dal Tribunale di Monza, con la differenza di fatto che a favore dello straniero attore nel giudizio a quo non era stato eseguito alcun pagamento di ratei pensionistici, ancorché fosse intervenuto l’accertamento dello stato invalidante.

3.–– I giudizi, aventi ad oggetto la medesima questione, devono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

La questione non è ammissibile.

Occorre premettere che il diritto alla pensione d’inabilità, costituente prestazione assistenziale, è disciplinato direttamente dalla legge e dà luogo a un rapporto di durata, nell’ambito del quale sorgono i diritti alla riscossione dei ratei della prestazione, assoggettati, questi ultimi, appunto al regime delle prestazioni periodiche.

In linea di principio, al legislatore è consentito modificare il regime di un rapporto di durata, quale quello in oggetto, con misure che incidano negativamente – sia riguardo all’an, sia riguardo al quantum – sulla posizione del destinatario delle prestazioni, purché esse non siano in contrasto con principi costituzionali e, quindi, non ledano posizioni aventi fondamento costituzionale.

Tuttavia, il rilievo del suindicato potere del legislatore non implica che, ogniqualvolta sia introdotta una nuova disciplina legale di un rapporto di durata avente tali caratteristiche, essa necessariamente debba essere applicata ai rapporti già costituiti sulla base della previgente normativa.

Se è vero che il principio di irretroattività ha fondamento costituzionale soltanto per quanto concerne le norme penali, è altrettanto vero che esso costituisce un criterio generale cui uniformarsi in carenza di deroghe (art. 11 disposizioni sulla legge in generale).

Nel caso in esame, nessuno dei giudici a quibus svolge una propria, congrua motivazione sulle ragioni per le quali una normativa come quella censurata – che non si autoqualifica interpretativa e non contiene alcuna espressa disposizione derogatoria rispetto al principio generale menzionato che regola l’efficacia della legge nel tempo – debba essere applicata a rapporti di durata già venuti ad esistenza.

I remittenti si limitano a riportarsi a prassi amministrative di un ente locale e ad un atto meramente consultivo, ma trascurano di esaminare la possibilità di adottare una diversa interpretazione delle disposizioni in scrutinio – peraltro seguita dalla giurisprudenza comune – tale da sottrarle ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dai Tribunali di Milano e di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2006.

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 53 del 2012, in tema di possibilità di avvalersi di professionalità esterne per organi regionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 14-3-2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 5 e
dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29
aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio
2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e
contenimento della spesa del personale», promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 4
luglio 2011, depositato in cancelleria l’11 luglio 2011 ed iscritto
al n. 66 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
Udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
Uditi l’avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione
Piemonte.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio
postale il 4 luglio 2011 e depositato in cancelleria l’11 luglio
2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia
dichiarata l’illegittimita’ costituzionale, con riferimento agli
articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
dell’articolo 5 e dell’articolo 14, comma 3, della legge della
Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge
regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il
personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di
organizzazione e contenimento della spesa del personale».
Riferisce il ricorrente che l’art. 5 della legge regionale
impugnata prevede l’inserimento, dopo il comma 3 dell’art. 14 della
l.r. n. 23 del 2008, del comma 3-bis, il quale dispone che «Il
Presidente del Consiglio regionale puo’ avvalersi, per lo svolgimento
delle proprie funzioni, del supporto di una professionalita’ esterna,
scelta sulla base di rapporti fiduciari» e che «Il contenuto
dell’incarico ed i rapporti con le strutture sono disciplinati con
provvedimento deliberativo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio».
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione
censurata, cosi’ disponendo, viola gli artt. 3 e 97 della
Costituzione, in quanto consente alla Regione di avvalersi del
supporto di professionalita’ esterne sulla base di meri "rapporti
fiduciari", indipendentemente, quindi, dal possesso dei requisiti
indicati al comma 6 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive
modificazioni − in base alla quale le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, solamente «ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria» e in presenza di specifici
presupposti −, e senza prevedere, in alternativa, altri criteri
selettivi, ugualmente idonei a garantire la professionalita’ del
collaboratore.
Inoltre, la disposizione dell’art. 5 in esame si porrebbe in
contrasto anche con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la
materia dell’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto
privato regolabili dal codice civile.
2. – Si e’ costituita nel giudizio la Regione Piemonte, con atto
depositato in data 4 agosto 2011, chiedendo che le questioni promosse
siano dichiarate infondate e che, comunque, il secondo motivo di
ricorso sia dichiarato inammissibile.
Quanto alla questione relativa all’art. 5 della legge regionale
censurata, detta disposizione non conterrebbe alcuna deroga al
principio delle «necessarie garanzie di professionalita’ e
competenza», come sarebbe dimostrato dal fatto che l’analoga
previsione di cui all’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 23
del 2008 («Il Presidente della Giunta Regionale puo’ avvalersi, per
lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di
professionalita’ esterne in numero non superiore a tre,scelte sulla
base di rapporti fiduciari»), non e’ stata oggetto, a suo tempo, di
impugnativa governativa.
3. – Con memorie depositate, rispettivamente, in data 31 gennaio
e 1° febbraio 2012, la Regione Piemonte e il Presidente del Consiglio
dei ministri hanno illustrato le proprie conclusioni, insistendo per
l’accoglimento delle stesse.
4. – Con decreto del 14 febbraio 2012, il Presidente della Corte
costituzionale, sentito il Giudice relatore, disponeva lo stralcio e
il rinvio a nuovo ruolo della questione di legittimita’
costituzionale avente ad oggetto l’art. 14, comma 3, della legge
regionale del Piemonte n. 7 del 2011.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con
riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 5 (oltre che dell’articolo 14, comma 3) della legge
della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla
legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il
personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di
organizzazione e contenimento della spesa del personale».
La disposizione censurata (art. 5 cit.) inserisce, nella legge
regionale n. 23 del 2008 – in tema di organizzazione degli uffici
regionali, della dirigenza e del personale – e, in particolare,
nell’art. 14 di tale legge, il comma 3-bis, che autorizza il
Presidente del Consiglio regionale ad avvalersi, per lo svolgimento
delle proprie funzioni, del supporto di una professionalita’ esterna,
scelta sulla base di rapporti fiduciari, e rimette ad un
provvedimento deliberativo della Presidenza del Consiglio il compito
di delineare il contenuto dell’incarico ed i rapporti del soggetto
assunto con le altre strutture.
Essa, pertanto, interviene sulla normativa regionale previgente,
dettata per disciplinare le strutture di vertice dell’organizzazione
regionale, introducendo, per il Presidente del Consiglio regionale –
in aggiunta all’ufficio del Capo di Gabinetto del Consiglio –
un’ulteriore forma di collaborazione fiduciaria.
Secondo il ricorrente, la norma citata, da un lato,
contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, buon andamento e
imparzialita’ della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e
97, Cost., in quanto autorizzerebbe il ricorso al supporto di una
professionalita’ esterna, indipendentemente dal rispetto dei criteri
dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) – che prevede che il ricorso a tali
forme di collaborazione possa avvenire solo in presenza di specifici
presupposti oggettivi, quali l’accertata impossibilita’ di utilizzare
le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione, il
carattere temporaneo ed altamente qualificato della prestazione, ed
altri, e che tali incarichi possano essere conferiti soltanto ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche
universitaria – dall’altro, determinerebbe l’invasione della
competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile,
intervenendo nella disciplina dei rapporti di diritto privato.
2. – La questione, promossa con riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, e’ fondata.
Questa Corte ha piu’ volte affermato, in tema di incarichi
temporanei a soggetti esterni all’amministrazione, il principio in
base al quale la Regione puo’ derogare ai criteri statali di cui al
d.lgs. n. 165 del 2001 citato, a condizione che preveda, in
alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a
garantire la competenza e la professionalita’ dei soggetti di cui si
avvale e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni
avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare
che sia consentito l’accesso a tali uffici di personale esterno del
tutto privo di qualificazione.
Tale principio e’ stato ribadito anche con specifico riferimento
a disposizioni regionali, simili a quella oggi impugnata, che
miravano a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo
determinato con persone esterne in ausilio dell’attivita’ di un
proprio organo di vertice o di altra struttura politica (Presidente e
componenti della Giunta, Presidente del Consiglio regionale e gruppi
consiliari).
Simili forme di diretta collaborazione, per loro natura
temporanee (in quanto strettamente connesse con la permanenza in
carica dell’organo di rappresentanza politica dell’Ente),
presuppongono che l’individuazione dei collaboratori esterni avvenga
anche sulla base di criteri di tipo fiduciario, dato il carattere
politico dell’organo che questi ultimi sono chiamati a coadiuvare.
In ragione della specificita’ degli uffici di diretta
collaborazione, questa Corte ha affermato (sentenze n. 7 del 2011, n.
34 del 2010, n. 293 del 2009, n. 104 del 2007) che le Regioni possono
dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall’art. 7, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei propri, autonomi,
criteri selettivi, che tengano conto della peculiarieta’
dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con
l’organo politico.
Tuttavia, questa Corte ha sempre escluso che la selezione di tale
personale esterno di diretta collaborazione possa avvenire soltanto
in base al predetto rapporto fiduciario e, quindi, in totale assenza
di criteri di valutazione della professionalita’ e competenza.
Questa Corte, in particolare, ha affermato che «la Regione, per
accentuare tale carattere ben puo’ derogare ai criteri statali,
purche’ preveda, pero’, in alternativa, altri criteri di valutazione,
ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalita’ dei
soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso
strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni»
(sentenza n. 252 del 2009). Principi ribaditi, sia pure con
riferimento a diversa censura, dalla sentenza n. 7 del 2011, nella
quale, dichiarando non fondata la questione di legittimita’
costituzionale sollevata in riferimento ad una corrispondente
disposizione regionale della Liguria, e’ stato affermato che la
disposizione in quel caso censurata poteva ritenersi «rispettosa di
tali principi, perche’ essa, nella prospettiva di garantire il
necessario grado di fiduciarieta’ del personale di diretta
collaborazione, prevede, in caso di assunzione di personale in deroga
ai principi dettati dalla citata legislazione statale, alcuni criteri
selettivi che, valorizzando il possesso di esperienze professionali
specifiche (dalla particolare competenza derivante da pregresse
esperienze istituzionali e politiche, alla professionalita’ maturata
in incarichi di responsabilita’ o consulenza, di durata triennale, in
uffici pubblici o, per le segreterie particolari, alla circostanza
che gli aspiranti collaboratori abbiano avuto pregresse esperienze
triennali dello stesso tipo) devono ritenersi idonei a compensare
adeguatamente – in vista dello specifico impegno richiesto – la
deroga a quelli, piu’ rigorosi, dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001».
3. – La norma della Regione Piemonte censurata si pone in palese
contrasto con i suesposti principi.
Essa, invero, dispone che la individuazione della
professionalita’ esterna, di ausilio alle funzioni del Presidente del
Consiglio Regionale, possa avvenire esclusivamente sulla base di
«rapporti fiduciari», in deroga a quanto disposto dall’art. 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non prevede, in
luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che
possa garantire la professionalita’ del collaboratore esterno.
Essa, inoltre, non stabilisce alcun termine di cessazione della
collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa
neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio
regionale, rimettendo la stessa determinazione del contenuto
dell’incarico e quella dei rapporti con le altre strutture ausiliarie
ad una successiva delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale, con notevoli margini di incertezza anche nella definizione
dei rapporti con il preesistente Ufficio di gabinetto, di cui
all’art. 14 della legge regionale n. 23 del 2008.
La forma di collaborazione introdotta dalla disposizione
censurata, pertanto, non risultando ancorata ne’ a precisi limiti
temporali ne’ ad obiettive e predeterminate esigenze funzionali
dell’organo politico, a causa di tale indeterminatezza viola il
principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
4. – Resta assorbita la questione sollevata con riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separata pronuncia la decisione sulla ulteriore
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 14, comma 3, legge
Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7;
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 5 della
legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche
alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del
personale».
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 9 marzo 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.