Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2010) 27-01-2011, n. 3000

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. rilevato che, i difensori di entrambi gli imputati, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe lamentando la incompletezza della motivazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p, e che con i motivi aggiunti depositati il 13.04.2010, gli stessi difensori lamentano la carenza di motivazione anche in relazione alla disposta confisca dei beni, dei quali non sarebbe indicata la pertinenzialità con il reato;

1.1 Ritenuto che il suddetto ricorso, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, e art. 611 c.p.p., comma 2, deve essere dichiarato inammissibile: infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la finalità e la struttura del cosiddetto patteggiamento sono incompatibili con la previsione di una legittimazione ad impugnare in Cassazione il provvedimento che abbia accolto totalmente la richiesta di applicazione della pena – così come concordemente indicata dalle parti – e abbia escluso, nel contempo, che allo stato degli atti, sussistessero ipotesi di fatto idonee a giustificare la declaratoria di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p.;

1.2 ritenuto,inoltre, che i motivi aggiunti sono inammissibili ai sensi del combinato disposto dell’art. 585 disp. att. c.p.p., comma 4, art. 581 disp. att. c.p.p., comma 1 e art. 167 disp.att. c.p.p., perchè riguardano parti della sentenza non, in precedenza, impugnate;

1.3 Ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro 1.500,00, alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2011, n. 6900 Rimborso

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Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate impugna, con tre motivi, la sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che ha accolto il gravame di M.B. avverso la sentenza n. 594/29/2003 della CTP di Roma, con cui era stato riconosciuto legittimo il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso dell’imposta Irpef trattenuta sull’indennità di trasferimento del medesimo, sottufficiale della Guardia di finanza.

Il contribuente resiste con controricorso, rilevando la infondatezza dell’impugnazione avversaria, per risultare corrette le valutazioni compiute dalla CTR, e deposita memoria.
Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio rileva che il giudice "a quo" non considerava che il ricorso in appello era tardivo, e perciò inammissibile, dal momento che era stato proposto ben oltre il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza, ex combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, artt. 51 e 327 c.p.c.. Invero la decisione di primo grado era stata pubblicata l’11.12.2003, come riconosciuto dallo stesso giudice, mentre l’appello era stato proposto con atto depositato il 15.7.2005, e quindi oltre il prescritto termine scaduto il 26.1.2005, con la conseguenza che trattandosi di termine perentorio la relativa questione, anche se non proposta, doveva essere rilevata persino anche d’ufficio, con la conseguente pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione. Infatti, come questa Corte ha più volto statuito, l’art. 328 cod. proc. civ., ultimo comma la cui norma è analoga a quella contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40 e che prevede la proroga del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., per impugnare la sentenza qualora dopo sei mesi dalla sua pubblicazione sopravvenga alcuno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., si riferisce solo alla morte (od alla perdita della capacità) della parte (o del suo legale rappresentante) e non anche a quella del procuratore, che è disciplinata dall’art. 301 cod. proc. civ., senza che sia dato ravvisare alcuna ragione, riconducibile alla necessità di consentire l’agevole esercizio del diritto di difesa (obiettivamente suscettibile di pregiudizio nel caso di termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., per quanto evincibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986), che giustifichi in via interpretativa un’estensione del disposto del citato ultimo comma dell’art. 328 anche alla suddetta ipotesi del decesso del procuratore (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7660 del 28/03/2007, n. 18153 del 2005). Nè sarebbe mai invocabile alcuna sospensione del termine ex art. 16 L. n. 289 del 2002, concernente solamente le controversie inerenti ad ipotesi di condono che non possono comprendere la fattispecie in esame. D’altronde è noto che :n tema di impugnazioni civili, la inammissibilità dell’appello per decorso del termine non è soggetta a sanatoria per acquiescenza dell’appellato e, ove non dichiarata dal giudice del gravame, deve essere dichiarata d’ufficio dalla Corte di cassazione tanto nel caso di violazione del termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., quanto nell’ipotesi di inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 325 c.p.c.. Infatti l’inammissibilità dell’impugnazione in tal caso è correlata alla tutela d’interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio (cfr. anche Cass. Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Sez. Un. n. 6983 del 05/04/2005).

In rapporto a tali considerazioni preliminari i motivi addotti a sostegno del ricorso rimangono assorbiti, con conseguente cassazione ella decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa non poteva essere proseguita per intervenuto giudicato.

Quanto alle spese del precedente giudizio e di quello presente, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, per intervenuto giudicato e condanna il controricorrente al rimborso delle spese del precedente giudizio e del presente, liquidando, per onorari, le prime in complessivi Euro 800,00 (ottocento/00) e le seconde in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese prenotate a debito per il giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-02-2011, n. 1786

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) che in esito alla discussione svoltasi in camera di consiglio è emerso l’avvenuto soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente, cui è stato riconosciuto l’accesso ai documenti richiesti;

b) che quindi occorre dichiarare cessata la materia del contendere;

c) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, fermo restando il diritto di parte ricorrente alla restituzione del contributo unificato in esito al passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 13, comma 6bis del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in quanto detto criterio si applica anche al caso di specie, attesa la soccombenza virtuale dell’Amministrazione comunale a motivo della riconosciuta sussistenza del diritto di accesso
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il diritto del ricorrente sig. L.C. a ottenere dal Comune di Roma il rimborso del contributo unificato anticipato, pari ad Euro 250,00, in esito al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10690

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25 febbraio 2010, la Corte d’Appello di Trieste, 2A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da T.F.P., K. J. e T.D., assolveva queste ultime due dal delitto di appropriazione indebita aggravata loro ascritto in concorso con il primo per non aver commesso il fatto; dichiarava inammissibile l’appello di T.F.P.; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale quest’ultimo era stato dichiarato colpevole di appropriazione indebita aggravata continuata (artt. 81 cpv. e 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11 per essersi appropriato nella qualità di amministratore unico della s.p.a.

Triestina Calcio della complessiva somma di Euro 4.306.758,10 di proprietà della società e condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, alla pena di un anno otto mesi di reclusione e settecento euro di multa.

La Corte territoriale, rammentate le vicende societarie e quanto accertato e riferito dagli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Trieste per effetto della revoca da amministratore unico di K.J. subentrata al marito dopo che questi era risultato interdetto dall’esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa per effetto della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta pronunciata dal Tribunale di Milano il 19.10.2001 e divenuta irrevocabile il 26.6.2005, riteneva fondati gli appelli proposti nell’interesse di K.J. e T. D.. Dichiarava inammissibile quello di T.F. P. perchè proposto tardivamente il 29 luglio 2007 contro sentenza depositata nel termine stabilito di trenta giorni dalla lettura del dispositivo all’udienza del 14.5.2008, avvenuta alla presenza dell’imputato. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza della legge penale per la mancata applicazione del rimedio indicato dall’art. 175 c.p.p., perchè, non potendosi dubitare della specifica volontà dell’imputato a proporre appello, doveva essere assegnato particolare rilievo alla circostanza che l’atto risulta essere stato sottoscritto tempestivamente il 22 luglio sicchè la tardiva attività di deposito non può essere addebitata alla parte interessata ma a colpa dell’incaricato, sicchè il Giudice dell’appello avrebbe dovuto restituire in termini il soggetto interessato ricorrendo l’ipotesi del caso fortuito. La richiesta di restituzione nel termine deve ritenersi tempestiva perchè solo con il deposito della sentenza di appello è venuto a conoscenza del mancato rispetto dei termini di presentazione del gravame. Peraltro va rammentato il principio di applicazione dell’effetto estensivo a soggetti imputati del medesimo fatto-reato; – inosservanza della legge penale per difetto di interpretazione e mancata applicazione della disposizione regolata dall’art. 587 c.p.p. ricorrendo i presupposti per l’estensione degli effetti favorevoli della decisione al coimputato che aveva tardivamente impugnato in quanto egli versava nell’identica situazione e i motivi addotti dalle difese dei soggetti coimputati avevano natura ed effetto generale ed interessano la posizione dell’odierno ricorrente.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si propone istanza di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 1, è inammissibile per tardività perchè presentato oltre il termine di dieci giorni decorrente "da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore". Anche a voler aderire alla tesi difensiva, secondo la quale esso decorrerebbe dal momento in cui ha avuto conoscenza del "caso fortuito" costituito dalla imprevedibile tardiva presentazione dell’appello da parte del soggetto incaricato, deve osservarsi che la piena conoscenza della circostanza si è avuta con il deposito della motivazione e cioè il 26 maggio 2010 (novantesimo giorno dalla lettura del dispositivo).

Il ricorso, contenente l’istanza di restituzione nel termine, è stato presentato il 15 giugno 2010. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perchè le coimputate sono state assolte per non aver commesso il fatto.

Il ricorrente evidenzia che gli appelli erano stati proposti anche per motivi non esclusivamente personali, sicchè di essi può giovarsi anche l’altro imputato.

Tuttavia l’effetto estensivo si risolve in un "rimedio straordinario condizionato al verificarsi dell’evento di accoglimento dei motivi non esclusivamente personali" (Cass. SS.UU. 24 marzo 1995, Cacciapuoti), sicchè nel caso in esame, essendo state le coimputate assolte per non aver commesso il fatto, con accoglimento cioè dei motivi esclusivamente personali, il ricorrente non può proporre impugnazione al fine di far valere i motivi diversi (estensibili) ma implicitamente rigettati.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.