Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2013) 28-10-2013, n. 43927

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Svolgimento del processo
1. Con ordinanza 20/12/2012 la Corte di appello di Roma, respingeva l’istanza di restituzione del termine presentata nell’interesse di G.S., per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal Gup presso Tribunale di Palmi in data 6/4/2011, irrevocabile il 15 giugno 2012, con la quale era stata inflitta al G. la pena di anni 3 e mesi sei di reclusione.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessato per mezzo del suo difensore di fiducia deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 162 e 175 cod. proc. pen..
Al riguardo rappresenta che, a causa del decesso del difensore avv. xxx, la notifica del verbale e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non venne effettuata presso il domicilio eletto (studio dell’avv. xxx), bensì presso la residenza dell’imputato che, proprio a seguito di tale notifica, nominò come proprio difensore di fiducia l’avv. xxx. Il nuovo difensore non propose tempestivamente appello, ignorando che la notifica dell’estratto contumaciale era stata effettuata presso lo studio dell’avv. xxx, non essendo stata formalmente revocata l’elezione di domicilio. Eccepisce, pertanto, di aver diritto alla restituzione nel termine per mancata conoscenza effettiva dei provvedimento e per essere stato indotto in errore l’avv. xxx dalle determinazioni del Gup in ordine alle notifiche al contumace.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Nel caso di specie l’imputato era a conoscenza del procedimento a suo carico poichè aveva regolarmente ricevuto la notifica del verbale e dell’avviso dell’udienza preliminare, ed aveva nominato un nuovo difensore di fiducia, procedendo alla revoca del primo presso il quale aveva eletto domicilio.
Va ribadito che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinuncia ad impugnare. Ne consegue che ad impedire l’attivazione del rimedio è sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizioni. (Cass. Sez. 1, 15.6.2010 n. 32984).
3. Nel caso di specie, come emerge dagli atti, l’imputato ebbe a nominare un difensore di fiducia (l’avv. xxx), eleggendo domicilio presso di lui, dimostrando, pertanto, di essere perfettamente a conoscenza del procedimento penale a suo carico. Di conseguenza, a norma dell’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 non sussistono le condizioni di legge per la rimessione nel termine.
5. Resta da esaminare se la restituzione del termine possa essere concessa a norma dell’art. 175, comma 1 che accorda la restituzione del termine alla parte che prova di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini – poichè consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione. Nè può essere escluso, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43277 del 06/07/2011 Cc. (dep. 22/11/2011 ) Rv. 251695; Sez. 4, Sentenza n. 20655 del 14/03/2012 Cc. (dep. 28/05/2012). E’ ben vero che tale indirizzo giurisprudenziale è contrastato da un orientamento minoritario secondo cui è illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l’omesso adempimento dell’incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35149 del 26/06/2009 Ud.
(dep. 10/09/2009 ) Rv. 244871), ma tale orientamento è stato superato dall’evoluzione giurisprudenziale ed il Collegio condivide il successivo approdo a cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.
6. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – SENTENZA 9 novembre 2009, n.42631 Polizia giudiziaria – Art. 570 c.p. Mancato pagamento assegno mantenimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico CIRASOLE

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – mancato pagamento asseno di mantenimento – qualora non determini il venir meno dei mezzi di sussistenza – reato – non sussiste

Fatto

Con sentenza in data 4-7-2003 il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Sorrento, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M. S. in ordine al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della moglie e del figlio minore V., perché estinto per prescrizione.
Con sentenza in data 13-3-2007 la Corte di Appello di Napoli, in riforma di tale sentenza, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato ascrittogli, limitatamente alla condotta in danno del coniuge separato L. R., e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 750,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Il M., anche a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, riproponendo con un primo motivo l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal Procuratore Generale. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, la pronuncia di proscioglimento di primo grado era stata emessa prima della formale apertura del dibattimento e che, pertanto, la stessa, a norma dell’art. 469 c.p.p., era inappellabile.
Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 580, 585 comma 4, 591, 603 c.p.p., in relazione all’ammissione della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale formulata dal P.G. Sostiene che, poiché le censure mosse dall’appellante erano circoscritte alla violazione di legge in cui era incorso il giudice di primo grado nel dichiarare una causa estintiva del reato in presenza di un reato contestato a condotta perdurante, la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, non essendo collegata ad alcun motivo di impugnazione o censura nel merito, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Con un terzo motivo il ricorrente denuncia l’erronea applicazione dell’art. 570 c.p., avendo la Corte di Appello correlato l’affermazione di responsabilità dell’imputato alla mera violazione degli obblighi posti a carico di quest’ultimo in favore della moglie nel giudizio civile, senza tener conto del fatto che la L. godeva di ulteriori mezzi di sussistenza e senza considerare che il M., dopo il suo licenziamento, non era in condizioni di adempiere ai propri obblighi.

Diritto

1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’assunto del ricorrente, secondo cui in primo grado sarebbe stata emessa una sentenza predibattimentale, come tale non appellabile, ai sensi dell’art. 469 c.p.p., risulta smentito dalla lettura della sentenza emessa in pubblica udienza dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Sorrento, nella quale si dà atto che la decisione in questione – con la quale è stata rilevata, ai sensi dell’art. 129 comma 1 c.p.p., l’intervenuta prescrizione del reato -, è stata adottata “costituite le parti”.
Orbene, come è stato puntualizzato da questa Corte, la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, pronunciata – sia pure su conforme richiesta del Pubblico Ministero e della difesa – in udienza pubblica dopo il controllo della costituzione delle parti, deve essere considerata come dibattimentale e, quindi, è soggetta ad appello (Cass. Sez. 4, 28-11-2008 n. 48310; v. anche Cass. Sez. 2, 17-11-2004 n. 48340).
2) Anche il secondo motivo è privo di fondamento, essendo evidente che le censure mosse con i motivi di appello in ordine alla declaratoria di prescrizione non erano fini a se stesse, ma miravano ad ottenere una pronuncia di merito sul reato ascritto all’imputato. E infatti il P.G., nel dedurre che, in considerazione della condotta perdurante ascritta al prevenuto, il Tribunale non poteva dichiarare il reato estinto per prescrizione, ha concluso espressamente per l’affermazione di responsabilità del M., previa “rinnovazione del dibattimento per l’esame dei testi di lista del P.M.”.
La Corte di Appello, pertanto, nell’accogliere l’istanza di rinnovazione del dibattimento, non è affatto incorsa nelle violazioni di legge denunziate dal ricorrente, ma ha fatto, anzi, corretta applicazione del disposto dell’art. 604 n. 6 c.p.p., il quale prevede espressamente che “quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito”. Questa Corte, d’altro canto, ha già avuto modo di rilevare che nel caso in cui il giudice di primo grado, in pubblica udienza e senza procedere ad istruttoria dibattimentale, abbia dichiarato, a norma dell’art. 129 c.p.p., non doversi procedere contro l’imputato, ed il pubblico ministero abbia proposto appello, chiedendo la condanna dell’imputato, previa – se del caso – l’assunzione delle prove ritualmente dedotte e non assunte dal giudice di prime cure, non merita censura l’ordinanza della Corte d’Appello che disponga la rinnovazione del dibattimento per l’assunzione delle prove richieste (Cass. Sez. 3, 4-6-1993 n. 9726).
3) Appare invece meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito precisati, il terzo motivo di ricorso.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570 comma 2 c.p., nell’ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione coniugale, il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto al beneficiario i mezzi di sussistenza; accertamento che è diverso e indipendente da quello compiuto dal giudice civile per la determinazione dell’assegno (Cass. Sez. 6, 2-10-2006 n. 40708). In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, infatti, non vi è interdipendenza tra il reato previsto dal citato art. 570 comma 2 c.p. e l’assegno liquidato dal giudice civile, in quanto l’illecito penale non ha carattere sanzionatorio dell’inadempimento del provvedimento del giudice civile che fissa l’entità dell’obbligazione, ma è rapportato unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere e al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è obbligato (Cass. Sez. 6, 5-2-1998 n. 3450).
Ne consegue che, ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa in esame, è necessario l’accertamento, da parte del giudice penale, dell’effettivo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza, oltre che della concreta capacità economica dell’obbligato a fornirglieli.
Nel caso di specie, la Corte di Appello, nell’affermare la responsabilità penale del M. in ordine alla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza alla moglie separata, ha rilevato che lo stato di bisogno della L. emerge dalla stessa entità dell’assegno di mantenimento, “stabilito dal giudice civile in misura appena sufficiente per le più elementari esigenze vitali, non soddisfabili attraverso fonti di reddito o patrimoniali diverse”. Trattasi, all’evidenza, di motivazione non conforme agli enunciati principi di diritto, avendo la Corte distrettuale basato il suo giudizio sulla sola misura dell’assegno fissato dal giudice della separazione, senza prendere in alcuna considerazione le reali capacità economiche della donna. Ed è chiara la rilevanza del dato trascurato, non potendosi prescindere, ai fini di un rigoroso accertamento dell’effettivo stato di bisogno del beneficiario dell’assegno, dalla valutazione dell’eventuale esistenza, in capo a quest’ultimo, di ulteriori fonti di reddito e mezzi di sostentamento.
S’impone, di conseguenza, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Cass. civ., sez. Unite 13-06-2006, n. 13660 (ord.) GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA

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Rilevato in fatto:

Con atto di citazione notificato l’ 11 febbraio 2003 G. M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone -sezione distaccata di Anagni – il Comune di Anagni ed il dottor D. P., responsabile del settore di polizia municipale dello stesso Comune, esponendo che il 20 ottobre 2001 aveva chiesto il rilascio di una autorizzazione per l’ apertura di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia A e B, ai sensi della legge n. 287 del 1991; che il 23 ottobre 2001 le era stato comunicato con nota del dottor P. che detta domanda era stata respinta limitatamente alla richiesta di tipologìa B, mentre in relazione all’ altra istanza le era stata sollecitata nella stessa nota la prova della disponibilità del locale e della relativa destinazione d’ uso; che l’ esponente non aveva fornito la documentazione richiesta ed aveva contestato il provvedimento; che con successiva nota dell’ 8 febbraio 2002, sempre a firma del dott. P., richiamato il decreto sindacale n. 207 del 20.10.2001 emanato ad integrazione del piano commerciale, erano state ulteriormente indicate le ragioni per le quali, in mancanza di una integrazione, nel termine di venti giorni, della documentazione allegata, l’ istanza sarebbe stata definitivamente respinta; che anche tale nota era stata contestata dall’ interessata. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti ?in conseguenza dell ‘ adozione degli atti amministrativi viziati e nulli.

Il Comune di Anagni ed il P., costituitisi in giudizio, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Nel corso del giudizio interveniva volontariamente Gianfranco P., proprietario dei locali in relazione ai quali era stata presentata la richiesta di autorizzazione, il quale chiedeva la condanna di tutte le parti in solido, ovvero, in subordine, del Comune e del P. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti in conseguenza dell’ adozione dei predetti atti. Il Comune di Anagni proponeva quindi ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato con successiva memoria, deducendo la giurisdizione del giudice amministrativo. Le parti intimate non svolgevano attività difensiva.

Il pubblico ministero chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. Considerato in diritto:

Come risulta dalla esposizione in fatto che precede, il petitum sostanziale dedotto in giudizio si identifica nella pretesa della M. e dell’ interveniente P. di risarcimento del danno subito, nelle rispettive qualità di affittuaria e di proprietario dei locali in relazione ai quali era stata richiesta l’ autorizzazione all’ apertura di un esercizio commerciale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei confronti del Comune di Anagni, a seguito della emissione di atti amministrativi asseritamente illegittimi: la domanda risarcitoria, proposta con citazione notificata successivamente all’ entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, trova quindi ragione nella prospettata lesione di un interesse pretensivo, concretatasi nel diniego di rilascio dell’ autorizzazione in oggetto.

Queste sezioni unite sono pertanto chiamate a pronunciare sulla questione di giurisdizione in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione connessa ad attività provvedimentale.

1. L’ argomento, a partire dal d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha dato origine, come è noto, ad un vasto dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, in particolare dopo le decisioni di parziale incostituzionalità pronunciate dal giudice delle leggi con le sentenze 6 luglio 2004 n. 204 e 28 luglio 2004 n. 281, sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa) : decisioni alle quali si è di recente aggiunta la sentenza 3 maggio 2006 n. 191, con la quale è stato dichiarato in parte illegittimo l’ art. 53, comma 1, del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

Orbene, due sono gli aspetti di questo tema, cui le sezioni unite sono chiamate a dare risposta: come, dopo la legge n. 205 del 2000, è ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo la tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della p.a. da attività provvedimentale illegittima; se la parte si può limitare a chiedere il risarcimento del danno, senza dover anche chiedere l’ annullamento, e quale sia il regime di tale diversa forma di tutela giurisdizionale, una volta che la si ammetta.

Per una corretta impostazione del problema – sia sulle modifiche del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, intervenute negli anni dal 1992 al 2000, sia sugli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell’ art. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come novellati dall’ art. 7 della 1. 21 luglio 2000, n. 205 – è opportuno prendere l’ avvio dalle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 204 del 2004, sui lavori preparatori della Costituzione.

2. In quella sede, come ha osservato la Corte, si ribadì l’ indispensabile riassorbimento nella Costituzione dei principi fondamentali della l. 20 marzo 1865, n. 2248, ali E, ispirati al principio dell’ unità della giurisdizione, ma vi emerse il contrasto tra la tesi – perdente – a favore del giudice unico (l’ esercizio del potere giudiziario in materia civile, penale e amministrativa appartiene esclusivamente ai giudici ordinari) e quella vincente, per il mantenimento di giudici diversi da quelli ordinari, quali il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti (una divisione dei vari ordini di giudici ?..ognuno dei quali fa parte a sé).

La regola tradizionale del riparto della giurisdizione – se si tratta di diritti soggettivi la giurisdizione è del giudice ordinario, se è fatto valere un interesse legittimo la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo – trova il proprio antecedente storico e logico negli artt. 2 e 4 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, tuttora vigenti. Se la legge è uguale per tutti, anche per la p.a., il cittadino che ha subito un pregiudizio ad un suo diritto può rivolgersi al giudice ordinario e detto giudice si limiterà a conoscere gli effetti dannosi dell’ atto amministrativo, senza sindacare le scelte, del tutto autonome, della p.a.

La legge del 1865 realizza così il principio dell’ unità della giurisdizione, ma questa regola si rivelerà non idonea ad assicurare una tutela adeguata al cittadino, sia per la grande quantità di controversie che la legge abolitiva del contenzioso riservava all’ autorità amministrativa, così sottraendola al sindacato giurisdizionale, sia per una certa timidezza del giudice ordinario nel dare applicazione ai principi sanciti dall’ allegato E della legge del 1865. ÿ in questa situazione che, nel 1889, si registra la scelta per l’introduzione del sindacato sugli atti amministrativi da parte di un organo consultivo, il Consiglio di Stato, la cui natura giurisdizionale viene poi esplicitamente affermata con la legge n. 642 del 1907 istitutiva della V Sezione del Consiglio di Stato. L’area delle situazioni tutelabili davanti a un giudice è in tal modo ampliata. L’assetto così realizzato trova conferma nel t.u 26 giugno 1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato. Questo assetto non viene d’altro canto inciso dalla introduzione della giurisdizione esclusiva. La giurisdizione sui diritti è devoluta al Consiglio di Stato in casi tassativamente enumerati, a conferma della regola generale posta alla base del riparto. Si tratta di una giurisdizione esclusiva obiettivamente diversa, allora, da quella voluta dal legislatore in questi ultimi anni. Limitata a pochi casi di confine, la sua introduzione è spiegata con la difficoltà di distinguere nell’aggrovigliato intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi, anche se la sua introduzione stava ad indicare un chiaro recupero della logica propria del contenzioso amministrativo abolito nel 1865. Tale è l’assetto cristallizzato nella Costituzione del 1948, che all’ art. 24 dà riconoscimento sostanziale alla tutela sia del diritto soggettivo che dell’interesse legittimo e mentre all’ art. 103, primo comma, limita la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di diritti soggettivi alle particolari materie indicate dalla legge, nell’art. 113 rimette alla legge di indicare il giudice che può annullare l’atto amministrativo e le conseguenze dell’annullamento.

Questo assetto continua a riflettersi nella legislazione successiva, sino al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Invero, come nei nove particolari casi enucleati nell’art. 8 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2840 (ribaditi negli artt. 29 del tu. n. 1054 del 1924 e 7 della 1. n. 1034 del 1971), così in quelli successivamente introdotti (tra gli altri: art. 11 della 1. 1185/1967; art. 16 della 1. 10/1977; art. 35 della 1. 47/1985; art. 11 della 1. 210/1985; artt. 11 e 15 della 1. 241/1990; art. 33.1 della 1. 287/1990; art. 7.11 del d.lgs. 74/1992; art. 4.7 della 1. 109/1994; art. 2.25 della 1. 481/1995; art. 1.26 della 1. 249/1997), sono sempre rimaste riservate al giudice ordinario le questioni attinenti ai diritti patrimoniali conseguenziali, compreso il risarcimento del danno. Ma, vale la pena di notarlo, è in questo assetto normativo che la giurisprudenza ha nel tempo elaborato, e con costanza applicato, i principi dell’irrisarcibilità dell’interesse legittimo, della degradazione del diritto ad interesse e della pregiudizialità amministrativa. Pertanto non sarà senza ragione se questo assetto normativo ed il bagaglio dei concetti che sono valsi a dargli spiegazione appariranno richiedere modifiche, una volta che si affermerà, con il d. lgs. 80 del 1998, la contraria regola della risarcibilità dell’interesse legittimo.

3. Tornando al riparto delle giurisdizioni, va detto che il dibattito restava aperto, non tanto sull’ ubi consistam del riparto, non più contestato, quanto sull’esatta individuazione dei rispettivi territori, dei diritti e degli interessi, che non vivevano in mondi separati, poiché gli uni e gli altri costellavano il rapporto tra privato e p.a., vagando da un rapporto di coesistenza ad uno di successione, in situazioni dal confine incerto, a volte dubbio, di facile trapasso (Cass., sez. un., 5 dicembre 1987 n. 9095 e 9096). II sistema – al di là di qualche decisione provocatoria della Cassazione, rimasta isolata (Cass., sez. I, 3 maggio 1996 n. 4083), o di eccezioni di incostituzionalità, poi disattese (Corte Cost., 8 maggio 1998 n. 165) – è durato dal 1865 fino al 1992 (un periodo lungo ben 127 anni).

A metterlo in crisi sono stati i principi comunitari in tema di appalti pubblici di lavori o forniture. L’introduzione di una fattispecie di risarcibilità degli interessi legittimi lesi, in violazione del diritto comunitario, viene alla luce con l’art. 13 della I. 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria del 1991). In attuazione della direttiva del consiglio Ce n. 665/89 del 21 dicembre 1989, si riconosceva, in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, la possibilità di ottenere, dopo l’annullamento dell’atto lesivo da parte del giudice amministrativo, il risarcimento del danno dal giudice ordinario. Tuttavia, l’ itinerario da percorrere apparve subito particolarmente gravoso, in quanto si obbligava il privato ad adire prima il giudice amministrativo per l’annullamento e, poi, il giudice ordinario per il risarcimento del danno, così mettendo in discussione il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 della Costituzione. Il legislatore italiano, in un primo tempo, estese la norma anche agli appalti dei settori esclusi (art. 11 della 1. 19 dicembre 1992, n. 489) e poi agli appalti di servizi (art. 11, lett. i), della 1. 22 febbraio 1994, n. 146: legge comunitaria per il 1993), ma, per negare la valenza dirompente sul precedente riparto, si preferì considerarla una norma di settore e non di portata generale (Cass., sez. un., 20 aprile 1994 n. 3732). Di qui un deciso cambiamento di rotta con la soppressione del richiamo dell’art. 13 della legge n. 142 del 1992 contenuto nel terzo comma dell’art. 32 della 1. 11 febbraio 1994, n. 109, per effetto della novella introdotta dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modifiche nella 1. 2 giugno 1995, n. 216.

La rivoluzionaria disposizione è stata infine espressamente abrogata dall’ultimo comma dell’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998 (divenuto ultimo comma dell’art. 7 della 1. n. 205 del 2000), insieme con ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi.

Si può dunque dire, per un verso, che la disposizione introdotta con la 1. n. 142 del 1992 ha contribuito a smantellare il precedente sistema orientato ad evitare il risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo; e per altro verso che per il suo mezzo sono state poste le premesse perchè la Corte costituzionale fosse indotta a riconoscere nella concentrazione delle tutele dinanzi allo stesso giudice una piena attuazione dell’ art. 24 della Costituzione.

4. ÿ nel quadro sino ad ora descritto che il legislatore di fine secolo introduce una nuova specie di giurisdizione esclusiva, separata anche dalla giurisdizione di legittimità e ancorata a settori dell’ordinamento pubblico, con rilevante presenza di un pubblico interesse. Il Governo con il d. lgs. n. 80 del 1998 – anche superando i limiti della delega conferita dall’art. 11, comma 4, lett g), della 1. 15 marzo 1997, n. 59 – e, dopo la dichiarazione di incostituzionalità (Corte Cost., 17 luglio 2000, n. 292), il Parlamento con la 1. n. 205 del 2000, attribuiscono i settori particolari degli appalti e servizi pubblici nonché dell’edilizia e urbanistica ad una "nuova" giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa anche ai diritti patrimoniali conseguenziali e al risarcimento del danno. II legislatore, inoltre, estende la nuova giurisdizione non solo alle vecchie ipotesi di servizi pubblici, edilizia ed urbanistica, ma a qualsiasi fattispecie di giurisdizione esclusiva vecchia o nuova. Si porta così a compimento l’indirizzo che vede nella giurisdizione esclusiva il ramo più fertile e cioè più proiettato nel futuro della giurisdizione amministrativa.

Nel contempo, la risarcibilità dell’interesse legittimo, già prevista dal d. lgs. n. 80 del 1998 (ma ricondotta dalle sentenze della Corte costituzionale n. 292 del 2000 e n. 281 del 2004 nei limiti della delega conferita con la 1. n. 59 del 1997) è estesa all’intero ambito delle situazioni giuridiche giustiziabili davanti al giudice amministrativo.

5. In conclusione, l’ordinamento ha ora accolto il principio della risarcibilità della lesione dell’interesse legittimo in conseguenza dell’illegittimità dell’atto amministrativo, prevedendo – in attuazione della regola della concentrazione – che il giudice amministrativo può conoscere di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno e disporlo.

6. II tessuto normativo che è alla base della soluzione da adottare si può così sintetizzare. L’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7, lettera e), della legge n. 205 del 2000, nel comma 1 stabilisce che // giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione informa specifica, il risarcimento del danno ingiusto. II citato articolo, nel comma 4 (sostituendo il primo periodo del terzo comma dell’art. 7 della legge n. 1034 del 1971), prevede che II tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. A sua volta, il comma 2 disciplina le modalità di determinazione della somma dovuta, disponendo che .. // giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali V amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall’art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

1. La dichiarazione di incostituzionalità non ha colpito la normativa appena ricordata; ha invece riguardato l’ art. 7 della 1. n. 205 del 2000 per la mancata esclusione dall’ambito della giurisdizione esclusiva delle controversie nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità, con il ritorno alla dicotomia diritti soggettivi – interessi legittimi, ripudiando il diverso criterio dei blocchi di materie che mirava a trasformare il giudice amministrativo nel giudice dell’amministrazione.

Si afferma in proposito che la giurisdizione esclusiva introdotta dalla 1. n. 205 del 2000 appare confliggere con i parametri costituzionali ed è qualitativamente diversa dalla precedente, che riguardava specifiche controversie connotate non già da una generica rilevanza pubblicistica, bensì dall’intreccio di situazioni soggettive qualificabili come interessi legittimi e come diritti soggettivi. Si precisa che l’adozione, da parte del legislatore del 1998-2000, di un’idea di giurisdizione esclusiva, ancorata alla pura e semplice presenza, in un certo settore dell’ordinamento, di un rilevante pubblico interesse, avrebbe presupposto la modifica dell’art. 103 Cost., mai approvata, nel senso che la giurisdizione amministrativa ha ad oggetto le controversie con la pubblica amministrazione nelle materie indicate dalla legge (Atto Camera 7465, XIII Legislatura). Viceversa, il vigente art. 103, comma 1, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare «particolari materie», nelle quali «la tutela nei confronti della pubblica amministrazione» investe «anche» diritti soggettivi. II collegamento delle materie assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive è espresso dall’art. 103 Cost. laddove statuisce che quelle materie devono essere particolari rispetto a quelle già devolute alla giurisdizione generale di legittimità, in cui la p.a. agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo, In conclusione, il legislatore ordinario ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva, ma con riguardo a materie particolari in cui la giurisdizione naturale sugli interessi attrae la cognizione dei diritti concorrenti e strettamente connessi. Ciò comporta che la mera partecipazione della p.a. al giudizio non è sufficiente per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo – il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice «della» pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost. – e, inoltre, che non è sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perchè questa possa essere devoluta al giudice amministrativo.

Sono, pertanto, sottratte alla funzione unificante della Corte di cassazione le sole pronunce che investano i diritti soggettivi nei confronti dei quali, nel rispetto della particolarità della materia nel senso sopra chiarito, il legislatore ordinario abbia legittimamente previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su diritti e interessi, nonché quelle che riguardano le forme di tutela che il giudice amministrativo ritenga di accordare all’interesse legittimo.

8. Si tornerà sulle conseguenze che, dalle precedenti affermazioni di principio, la Corte ha tratto a proposito del modo in cui il legislatore ha configurato le materie di giurisdizione esclusiva delineate negli artt. 33 e 34 del d. lgs. n. 80 del 1998 modificati dalla l. n. 205 del 2000: punto sul quale la Corte si è ancora soffermata nella sentenza n. 191 del 2006 a proposito del ruolo che, nel campo dell’espropriazione, assumono comportamenti volti alla anticipata realizzazione di opere, pur sempre dichiarate di pubblica utilità.

9. Qui interessa soffermarsi sul punto che la dichiarazione di incostituzionalità non ha investito le disposizioni contenute nell’art. 35 del d. lgs. n. 80 come riformulate dall’art. 7, lett. e), della 1. n. 205 del 2000. La Corte ha osservato che il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova «materia» attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Su questa parte della motivazione della sentenza n. 204, la Corte è tornata nella sentenza n. 191 di quest’ anno. Ha in particolare considerato come sia da escludere che per ciò solo che la domanda proposta dal cittadino abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno, la giurisdizione competa al giudice ordinario, ed ha osservato che dove la legge – come fa l’ art 35 del d. lgs. n. 80 del 1998 -costruisce il risarcimento del danno, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, come strumento di tutela affermandone – come è stato detto – il carattere «rimediale», essa non viola alcun precetto costituzionale e, anzi, costituisce attuazione del precetto dell’art. 24 Cost. laddove questo esige che la tutela giurisdizionale sia effettiva e sia resa in tempi ragionevoli.

In altri termini – ha osservato la Corte – al precedente sistema che, in considerazione della natura intrinseca di diritto soggettivo della situazione giuridica conseguente all’annullamento del provvedimento amministrativo, attribuiva al giudice ordinario «le controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi» (così l’art. 35, comma 5, del d. Igs. n. 80 del 1998, come modificato dell’art. 7, lett. c) della legge n. 205 del 2000) il legislatore ha sostituito (appunto con l’art. 35 cit.) un sistema che riconosce esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente sia in forma specifica, il danno sofferto per l ‘ illegittimo esercizio della funzione.

10. II lungo cammino sin qui percorso nel ricostruire la vicenda normativa è valso a rendere intelligìbile quale si debba oggi considerare il punta d’arrivo nella ricerca della soluzione del primo degli aspetti segnalati all’inizio, ovvero in base a quali criteri si trovi oggi ad essere stabilito il riparto tra le giurisdizioni. Rilevano a questo fine due momenti, ed in particolare la situazione soggettiva del cittadino considerata nel suo aspetto statico e gli effetti che l’ordinamento ricollega all’azione amministrativa una volta che questa sia esercitata. La tutela giurisdizionale contro l’agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l’ azione della pubblica amministrazione non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perchè a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.

A questo fine, si ritiene che vada richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204 del 2000, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo resta in ogni caso delimitata dal collegamento con l’ esercizio in concreto del potere amministrativo secondo le forme tipiche previste dall’ordinamento: ciò sia nella giurisdizione esclusiva che nella giurisdizione di annullamento. Il che non si verifica quando l’amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l’operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, con la consapevolezza che si verte in questo ambito ogni volta che l’ esercizio del potere non sia riconoscibile neppure come indiretto ascendente della vicenda.

Esemplificando, l’amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l’azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili, come la salute (Cass. 7 febbraio 1997 n. 1187; 8 agosto 1995 n. 8681; 29 luglio 1995 n. 8300; 20 novembre 1992 n. 12386; 6 ottobre 1979 n. 5172) o l’integrità personale.

Deve ancora essere convenuta davanti al giudice ordinario, quante volte la lesione del patrimonio del privato sia l’effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (Cass. 29 luglio 2005 n. 15916; 2 maggio 2003 n. 6719): qui si è nell’ambito delle controversie meramente risarcitone già contemplate nell’art. 33, comma 2, del d. lgs. n. 80 del 1998, nel testo anteriore alla riformulazione attuatane con la sentenza n. 204 del 2004, la cui previsione non è più necessaria, nella misura in cui in esse è ravvisabile, più in generale, la reazione a meri comportamenti lesivi dell’amministrazione.

Nel settore delle occupazioni illegittime, sono poi chiaramente ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione usurpativa, caratterizzate dal tratto che la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto. E alla stessa conclusione si deve pervenire nel caso in cui il decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione a un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o sopravvenuta scadenza del suo termine d’efficacia.

Dove per contro la situazione soggettiva, nei termini che si sono indicati, si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo.

Conviene a tale riguardo soffermarsi su alcune fattispecie la cui classificazione ha sin qui dato luogo a discussione ed il cui tratto peculiare si rinviene nella circostanza che oggetto della domanda non è l’annullamento di un atto, ma appunto solo il risarcimento del danno. Riconducibili alla giurisdizione del giudice amministrativo appaiono i casi in cui la lesione di una situazione soggettiva dell’interessato è postulata come conseguenza di un comportamento inerte, si tratti di ritardo nell’emissione di un provvedimento risultato favorevole o di silenzio. Ciò che viene qui in rilievo è bensì un comportamento, ma il comportamento si risolve nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato all’esercizio del potere, e perciò nella lesione di una situazione di interesse legittimo pretensivo (Ad. pl. 15 settembre 2005 n. 7), non di un diritto soggettivo.

Presenta analogie con questa situazione quella valutata dalla Corte costituzionale nella sua più recente decisione, dove parimenti l’accesso al giudice amministrativo non è segnato da una domanda di annullamento, ma si considera che ad attrarre la fattispecie nell’orbita della sua giurisdizione possa valere la presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere: quel potere, in particolare, che si è manifestato nella dichiarazione di pubblica utilità.

11. Resta da affrontare quello che all’inizio si è indicato come il secondo aspetto problematico della tutela del cittadino di fronte all’attività provvedimentale illegittima della pubblica amministrazione, ovvero la possibilità di domandare la sola tutela risarcitoria. Da quando nell’ordinamento si è preso a considerare risarcibile la lesione di un interesse legittimo, è emersa la questione se il privato si possa limitare a rivendicare per il diritto o l’interesse leso la sola tutela risarcitoria e quale possa essere il trattamento processuale di tale domanda.

12. Sino alla più recente sentenza della Corte costituzionale, si erano manifestate sul punto due posizioni ermeneutiche in assoluto contrasto tra loro.

Secondo una prima, più diffusa opinione, tutta amministrativa, il d. lgs. n. 80 del 1998 e la 1. n. 205 del 2000 avrebbero attribuito, in via generale, al giudice amministrativo la cognizione delle pretese di risarcimento del danno da atti illegittimi della p.a., in sede di giurisdizione esclusiva (in virtù del comma 1 dell’art. 35) o di legittimità (in virtù del comma 4), che entrambe hanno ora assunto il connotato di giurisdizione piena.

In tal senso è apparso orientarsi il Consiglio di Stato, secondo cui la ratio della riforma iniziata con il d.lgs. n. 80 del 1998 e completata con la legge n. 205 del 2000 è stata quella di concentrare davanti ad un unico giudice, quello amministrativo, in coerenza con l’art. 24 Cost., ogni forma di tutela, anche risarcitoria, nei confronti della p.a., quando viene in gioco la lesione di interessi legittimi (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002 n. 3338; Ad.Plen. 26 marzo 2003 n. 4; Ad. plen. 30 agosto 2005 n. 8). In particolare, alcune pronunce (Ad. plen. n. 4 del 2003) hanno fatto propria la tesi per cui le norme richiamate avrebbero previsto, come necessaria condizione per l’accesso alla tutela risarcitoria, che nel termine di decadenza per l’impugnazione fosse anche esperita con esito favorevole l’azione di annullamento, ancorché la tutela risarcitoria possa essere richiesta non insieme, ma successivamente. Ciò in ragione del principio della c.d. pregiudiziale amministrativa.

L’annullamento avrebbe dovuto essere richiesto in via principale nel termine di decadenza, perché al giudice amministrativo non è consentita la cognizione incidentale della illegittimità degli atti amministrativi, né esso è munito del potere di disapplicazione.

Consegue che, se la tutela di annullamento non è richiesta nel termine per l’impugnazione del provvedimento, questo diviene inoppugnabile, precludendo l’accesso non solo alla tutela risarcitoria erogabile dal giudice amministrativo, ma anche a quella che potesse essere chiesta al giudice ordinario, facendo valere l’atto illegittimo come elemento costitutivo dell’illecito civile (secondo la sent. n. 500 del 1999 delle S.U.).

Il Consiglio di Stato aveva peraltro ammesso che l’azione risarcitoria potesse essere proposta in taluni casi davanti al giudice amministrativo come domanda autonoma (sez. VI, 18 giugno 2002 n. 3338). E ciò, oltre che nei casi di danno da ritardo, in quelli in cui l’annullamento del provvedimento vi sia già stato, ad opera dello stesso giudice amministrativo (ad esempio in epoca in cui la giurisdizione amministrativa non era ancora una giurisdizione piena) od a seguito di annullamento su ricorso amministrativo o straordinario o di annullamento di ufficio.

Nello scenario così delineato, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle pretese risarcitorie del cittadino che si assume leso in una posizione giuridica sostanziale (di diritto o di interesse legittimo) dall’ esercizio illegittimo della funzione amministrativa non dovrebbe concorrere con una, sia pur residuale, giurisdizione del giudice ordinario. Ovvio che il giudice amministrativo, nato come giudice dell’atto e non del rapporto, avrà non poche difficoltà a distinguere il danno, specie sotto il profilo della determinazione del quantum del danno risarcibile: dovrà mutuare le regole civilistiche sul concetto stesso di danno come fatto, sul nesso di causalità, anche ipotetico (si pensi all’art. 1221 c.c.), sui criteri di valutazione ex artt. 1223, 1225, 1226, 1227 co. 1 (concorso di cause) e co. 2 c.c. (danni evitabili con l’ ordinaria diligenza).

Una diversa ricostruzione, tutta civilistica, è stata prospettata da parte della dottrina, muovendo dai principi affermati dalla sent. n. 500 del 1999 delle S.U. Punto di partenza ne è la qualificazione della pretesa risarcitoria come diritto soggettivo, sia nei confronti del privato che della p.a., in una concezione che nega rilevanza ai successivi interventi normativi, i quali non potrebbero scalfire, con il mero collegamento processuale, la tutela sostanziale riconosciuta al diritto soggettivo, nei confronti di chiunque azionato.

Si è mossi dalla considerazione che, secondo la Corte costituzionale, il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova «materia» attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della p.a. II profilo di connessione processuale non avrebbe escluso tuttavia che la tutela sia apprestata ad una posizione sostanziale avente natura di diritto soggettivo: il diritto al risarcimento del danno ingiusto.

II danno ingiusto, determinato dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante (sia esso diritto soggettivo o interesse legittimo: sent. n. 500 del 1999), sarebbe fonte di una obbligazione di risarcimento (ex art. 2043 c.c. o ex art. 1218 c.c., secondo il possibile diverso atteggiarsi della responsabilità della p.a.), mentre la parte che chiede il risarcimento aziona sempre un diritto soggettivo. La sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale avrebbe, quindi, solo negato che il novellato art. 35 abbia istituito una nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo avente ad oggetto il diritto al risarcimento del danno. II punto rilevante, nella decisione della Corte, sarebbe stato là dove si è osservato che l’ attribuzione dell’ulteriore strumento della tutela risarcitoria, venuto ad aggiungersi a quello classico della tutela di annullamento, è valsa a configurare la giurisdizione del giudice amministrativo, in attuazione del precetto dell’art. 24 Cost., come giurisdizione atta a garantire piena ed effettiva tutela alle situazioni soggettive ad essa devolute, per evitare al cittadino di doversi rivolgere a due diversi ordini di giudici, cioè a quello amministrativo per conseguire prima l’ annullamento e poi a quello ordinario per ottenere il risarcimento del danno, come diritto patrimoniale consequenziale.

ÿ stato messo in dubbio che la Corte abbia inteso riferirsi soltanto alla giurisdizione esclusiva (art. 35, comma 1), ovvero anche a quella generale di legittimità (art. 35, comma 4), ma si è considerato corretto attribuire ampia valenza alla ravvisata estensione dei poteri del g.a. in entrambe le giurisdizioni, che risultano quindi connotate da pienezza. La Corte non si sarebbe peraltro in alcun modo espressa sulla natura del risarcimento del danno. Se, quindi, si tiene ferma la qualificazione del diritto al risarcimento del danno ingiusto come diritto soggettivo, resterebbe valido il principio di ordine generale secondo il quale il giudice dei diritti soggettivi è il giudice ordinario (art. 2 della l.a.c.a).

Di qui la conseguenza che il giudice della tutela risarcitoria sarebbe stato, di regola, il giudice ordinario.

A questa regola l’art. 35, commi 1 e 4, avrebbe apportato deroga (secondo il criterio della connessione), con il consentire che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, possa disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto e che nell’esercizio della sua giurisdizione (di legittimità) possa conoscere di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Non sarebbe stato tuttavia corretto sostenere che si tratti di una concentrazione necessaria, con attrazione inscindibile della tutela risarcitoria al seguito di quella di annullamento, in presenza di un atto amministrativo da impugnare. La concentrazione sarebbe infatti funzionale, in termini di pienezza ed effettività della tutela, alle esigenze del cittadino che chiede giustizia nei confronti della p.a., e pertanto non la si potrebbe ritenere doverosa e tale da dover essere praticata come unica via esclusiva. Né, d’altra parte, sarebbe desumibile dal testo normativo – così come interpretato costituzionalmente – che al riconoscimento, in positivo, al giudice amministrativo del potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto (comma 1) e di conoscere delle questioni relative all’eventuale risarcimento del danno (comma 4), si unisca, in negativo, la totale sottrazione di eguale potere al giudice ordinario. II giudice amministrativo avrebbe potuto conoscere di questioni relative al risarcimento del danno e, cioè, di questioni attinenti ad un diritto soggettivo la cui cognizione è di regola attribuita al giudice ordinario, nel caso in cui il cittadino si fosse avvalso della facoltà di richiedere a tale giudice la tutela risarcitoria congiuntamente a quella di annullamento. In questa ipotesi, come è stato osservato, le norme in esame realizzerebbero una deroga alla giurisdizione per ragioni di connessione.

Si è ancora notato che la prevista concentrazione troverebbe giustificazione nel tipo di tutela che, oltre a quella di annullamento, il giudice amministrativo può somministrare: una tutela ulteriore che è di completamento rispetto a quella primaria della quale postula l’esito positivo, nel senso che serve a rimuovere i pregiudizi che l’ annullamento non ha potuto eliminare. ÿ per effetto della dipendenza della tutela ulteriore da quella di annullamento che il giudice amministrativo può prendere in esame questioni relative al risarcimento (ed agli altri diritti patrimoniali consequenziali) solo se gli è richiesto e ritiene di concedere l’ annullamento dell’atto lesivo. Quanto alle conseguenze della omessa richiesta della tutela di annullamento nel termine di decadenza, con conseguente inoppugnabilità dell’ atto, si è rilevato che la decadenza preclude la via della tutela di annullamento e, di conseguenza, della tutela risarcitoria di completamento (da erogare nelle peculiari forme di cui all’art, 35, comma 2).

Non sarebbe invece precluso il ricorso alla sola tutela risarcitoria. Si è rilevato, infatti, che in un sistema in cui al cittadino sono riconosciuti sia la tutela di annullamento, sia quella risarcitoria (e questa nella duplice connotazione di tutela di completamento che al g.a. è dato somministrare ex art. 35, comma 2, e di tutela risarcitoria secondo le regole del diritto civile), non necessariamente le due forme di tutela debbono essere spese entrambe. Se il danneggiato dall’esercizio illegittimo del potere amministrativo non si vuole avvalere, non avendone interesse, della tutela costitutiva di annullamento del provvedimento lesivo della sua posizione giuridica sostanziale, ma ritiene, invece, conforme al suo concreto interesse avvalersi della sola tutela risarcitoria, potrà farlo, in via autonoma, davanti al giudice ordinario. Quest’ultimo non dovrà giudicare in via incidentale della legittimità dell’atto, in funzione della sua disapplicazione (art. 4, comma 1, l.a.c.a.), ma dovrà valutare il provvedimento solo come fatto, come elemento costitutivo dell’illecito.

Non si porrebbe un problema di pregiudizialità in senso tecnico, poiché tale problema si poneva solo quando, prima della sentenza n. 500 del 1999, era necessario attendere l’ annullamento per poter risarcire il danno arrecato dal sacrifìcio di situazioni di diritto degradato ad interesse. Una volta riconosciuto che la lesione dell’interesse protetto obbliga anche la p.a. al risarcimento del danno, è venuto meno il nesso di dipendenza della risarcibilità dal previo annullamento dell’atto.

Nelle ipotesi in cui l’annullamento non fosse stato chiesto, potrebbe eventualmente porsi un problema attinente al merito della decisione, sotto il profilo se nel danno risarcibile rientri la situazione determinata dal provvedimento di cui non si sia voluto domandare l’annullamento. Nelle ipotesi in cui l’annullamento sia stato già disposto dallo stesso giudice amministrativo (in epoca in cui la giurisdizione amministrativa non era ancora una giurisdizione piena), a seguito di ricorso straordinario, o d’ufficio, ovvero nel caso in cui manchi l’atto, come avviene per il danno da ritardo, si sarebbe potuto egualmente adire per la tutela risarcitoria il giudice ordinario, poiché l’ estensione della cognizione del giudice amministrativo alle questioni relative al risarcimento postula che la relativa tutela sia stata richiesta congiuntamente a quella di annullamento.

13. La sopravvenuta decisione della Corte costituzionale spiana la strada e indirizza la scelta verso la concentrazione della tutela risarcitoria presso il giudice amministrativo, ma lascia impregiudicato il punto del trattamento processuale della tutela risarcitoria.

14. Le Sezioni unite – nell’esercizio della funzione di riparto della giurisdizione (artt. 31,41, 360 n. 1, 362 c.p.c; art. 37, secondo comma, 1. 11 marzo 1953, n. 87) ad esse attribuita dal nuovo codice di rito (dopo la soppressione del Tribunale dei conflitti, istituito con 1. 31 marzo 1877, n. 3761, c.d. legge Mancini-Peruzzi) – ritengono che sia necessario accedere ad una soluzione che, mentre tiene conto dei principi costituzionali che legano la tutela giurisdizionale offerta dai due ordini di giudici alle situazioni soggettive, alla luce del criterio enunciato dall’art. 103 Cost., fa propri i valori di effettività e concentrazione delle tutele sottesi all’art. 111 Cost. – e in particolare al principio della ragionevole durata dei processi – che la Corte costituzionale ha assunto come criterio-guida di interpretazione delle altre norme in materia di giustizia.

15. In questa ottica, va adeguatamente ricordato che alla tutela risarcitoria dell’interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione questa Corte è pervenuta non già estendendo la detta tutela dai diritti soggettivi agli interessi legittimi, bensì affermando che, sul piano della tutela risarcitoria, non si può fare differenza tra interessi che trovano protezione diretta nell’ordinamento e interessi che trovano protezione attraverso l’ intermediazione del potere amministrativo.

Questa svolta – che cancella sul piano sostanziale, con riferimento alla tutela risarcitoria, il divario tra diritti ed interessi altrimenti rilevanti -matura in un momento storico in cui il legislatore ha imboccato la strada che lo porterà a configurare la giurisdizione del giudice amministrativo come una giurisdizione piena ed esige, di conseguenza, che sia data una più coerente lettura al sistema del riparto di giurisdizioni, in particolare una lettura che leghi la potesias iudicandi alla natura della situazione soggettiva. La tesi tutta civilistica non può essere condivisa allorché disattende la svolta voluta dal legislatore di assicurare all’interesse legittimo una tutela piena, concentrata dinanzi a un unico giudice per il principio di effettività che reca in sé la ragionevolezza dei tempi di tutela. La soluzione, fatta propria dal legislatore del 2000 e in linea con la portata di norma di sistema riconosciuta dalla Corte costituzionale all’ari. 24 Cost. con la sentenza n. 204 del 2004, da ultimo ribadita, è coerente con la riaffermazione del criterio tradizionale del riparto fondato non sulla distinzione tra le tecniche di tutela, bensì sulla natura sostanziale delle situazioni soggettive.

D’altra parte, questa ricostruzione è coerente anche con il processo di evoluzione che caratterizza l’interesse legittimo, che va perdendo la sua tradizionale funzione meramente famulativa o ancillare rispetto all’interesse pubblico, per assumere un più marcato connotato sostanziale, coerentemente del resto con l’evoluzione della stessa nozione di interesse pubblico, al cui perseguimento si accompagna un aumento della discrezionalità, ma anche della connessa responsabilità dell’amministrazione.

Deriva da ciò che – in linea di principio e salvo quanto si è già considerato – la giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo non può che spettare al giudice amministrativo, sia nella tecnica della tutela di annullamento, sia nelle tecniche della tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente: tecniche che non possono essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione. 16. Del pari non può essere condivisa la soluzione cd. amministrativa, lì dove, da una parte, pone un nesso inscindibile, non richiesto dalle norme di legge né dal quadro costituzionale, tra tutela di annullamento e tutela risarcitoria (Ad. plen. n. 4 del 2003), dall’ altra, sembra ricomprendere nella giurisdizione amministrativa ogni contesto caratterizzato dalla presenza della funzione pubblica senza esigere che di tale funzione si sia avuto un concreto esercizio, nei modi e nelle forme tipici del potere amministrativo, che soli consentono di riconoscere l’atto come espressione di un potere esistente.

Dal primo punto di vista non è privo di rilievo il considerare che la teoria della pregiudizialità amministrativa, intesa come dipendenza del diritto al risarcimento dal previo annullamento, era maturata in un contesto nel quale da un lato si escludeva la risarcibilità del pregiudizio sofferto per il sacrificio di situazioni di interesse legittimo, dall’altro si era omologata al trattamento di questa situazione quella del diritto soggettivo degradato ad interesse.

Né è senza importanza considerare che la soggezione a termine di decadenza è prevista dalla legge per l’azione di annullamento e, in questo sistema, l’ accertamento incidentale dell’illegittimità viene negato non solo per escludere che vizi prima non rilevati possano esserlo dopo, dando luogo all’annullamento di provvedimenti che presuppongono quello non impugnato, ma anche perchè gli effetti dell’azione di annullamento non si esauriscono nel rapporto tra amministrazione e soggetto leso e, ben spesso, si rifrangono su altri soggetti in conflitto con chi sollecita l’annullamento. Ma non di questo si tratta quando non 1 ‘annullamento dell’atto è preteso, bensì l’ accertamento della illiceità della situazione determinata dalla sua adozione ed esecuzione, accertamento che esaurisce la sua rilevanza nel rapporto tra soggetto leso e pubblica amministrazione.

Queste considerazioni, unitamente ai ricordati processi di cambiamento che caratterizzano l’ interesse legittimo e la sua relazione con l’ interesse pubblico, giustificano ampiamente l’ abbandono di un approccio di tipo tradizionale. Ammettere la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell’atto illegittimo e dannoso, anziché dal solo accertamento della sua illegittimità, significherebbe restringere la tutela che spetta al privato di fronte alla pubblica amministrazione ed assoggettare il suo diritto al risarcimento del danno, anziché alla regola generale della prescrizione, ad una Verwirkung amministrativa, tutta italiana. La conclusione da accogliere è dunque che, dopo l’irruzione nel mondo del diritto della risarcibilità – effettiva e non solo dichiarata -anche dell’interesse legittimo, e dopo i ricordati tentativi dei primi anni novanta della doppia tutela (espressamente abrogata sia dall’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998 sia dall’art. 7, lett c), della 1. n. 205 del 2000), il legislatore di fine secolo non ha inteso ridurre la tutela risarcitoria al solo profilo di completamento di quella demolitoria, ma, mentre l’ha riconosciuta con i caratteri propri del diritto al risarcimento del danno, ha ritenuto di affidare la corrispondente tutela giudiziaria al giudice amministrativo, nell’ intento di rendere il conseguimento di tale tutela più agevole per il cittadino.

17. In definitiva, si può affermare che entrambe le tesi suesposte (tutta civilìstica e tutta amministrativistica) conducono ad una possibile diminuzione dell’effettività della tutela del cittadino, in violazione dei principi derivanti dall’art. 24 Cost. Quella civilistica, perchè finisce per frammentare o moltiplicare le sedi e i tempi della tutela giurisdizionale, per giunta secondo una direttrice che si allontana dalla regola del riparto. Quella amministrativistica, perchè rischia di assicurare all’interesse legittimo una protezione che comprime l’ambito della tutela risarcitoria riducendone, per modalità o contenuti, la portata. Essa altresì, secondo alcuni svolgimenti già segnalati, finisce con l’ estendere l’ area della giurisdizione amministrativa al di là della connessione con l’esercizio in concreto del potere pubblico.

In una situazione del genere, l’osservazione secondo la quale il legislatore del 2000 ha opportunamente concentrato le forme di tutela dell’interesse legittimo in una sola sede giudiziaria deve essere accompagnata dalla consapevolezza della perdurante vigenza degli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che configurano comunque a tutela del cittadino la giurisdizione ordinaria come presidio per tutte le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico.

II nostro sistema si basa appunto sull’art. 2907 c.c., cui fa riscontro l’art. 99 c.p.c, ed e un sistema di civil law, in cui il riconoscimento della posizione soggettiva da tutelare, cristallizzata dal riconoscimento costituzionale (artt. 24 e 113 Cost), precede la tutela giurisdizionale. In un sistema del genere, l’ art. 2 della legge del 1865 – secondo una lettura coerente con le disposizioni di cui al Titolo IV della Costituzione – costituisce, in definitiva, una norma di chiusura, che attribuisce al giudice ordinario il potere-dovere di assicurare la pienezza della tutela, quando altri valori di pari rilievo costituzionale non rendono legittimo il ricorso a diversi modelli di tutela.

18. Quante volte si sia in presenza di atti riferibili, oltre che ad una pubblica amministrazione, a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria del destinatario del provvedimento e l’atto sia capace di esplicare i propri effetti perchè il potere non incontra ostacolo in diritti incomprimibili della persona, la tutela giudiziaria deve dunque essere chiesta al giudice amministrativo. Gli potrà essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva. Ma la parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela risarcitoria, senza dover osservare allora il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento.

19. A proposito di questo secondo enunciato, merita da un lato soffermarsi qui sulle considerazioni, già svolte, che hanno condotto a questa interpretazione delle norme attributive della giurisdizione e dall’altro renderne esplicite le conseguenze.

Si è notato che, in rapporto alla tutela risarcitoria, è venuta meno sul piano del diritto sostanziale la differenza tra le situazioni che nell’ordinamento trovano protezione. L’evoluzione dell’ordinamento ha cioè condotto ad omologare gli interessi legittimi ai diritti quanto al bagaglio delle tutele: come era stato per le situazioni di diritto soggettivo, di norma dotate, oltre che di tutela risarcitoria, anche di una tutela ripristinatoria, completata dal diritto al risarcimento del danno, così per gli interessi legittimi una tutela risarcitoria autonoma è stata affiancata alla tutela reale di annullamento, la sola di cui le situazioni di interesse legittimo erano prima dotate, e la tutela di annullamento è stata inoltre conformata in modo da comprendervi il risarcimento del danno, che con l’ annullamento non si può elidere. Se dal piano delle forme di tutela ci si sposta a quello del riparto della funzione di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi nei confronti della pubblica amministrazione, un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che hanno attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sui risarcimento del danno consente di riconoscere loro la portata di avere dato al giudice amministrativo giurisdizione anche solo in rapporto alla tutela risarcitoria autonoma. Ma ciò perchè, nel bilanciamento tra valori rilevanti sui piano costituzionale, è da riconoscere legittimità ad una norma che, mentre concentra la tutela giurisdizionale presso il giudice amministrativo, non reca pregiudizio alla tutela sostanziale delle situazioni soggettive sacrificate dall’agire illegittimo della pubblica amministrazione.

D’altra parte, questa interpretazione è la sola che riesce a rendere operanti insieme, per le situazioni soggettive di cui ora ci si occupa, il valore della giurisdizione piena e quello di una tutela sostanziale degli interessi legittimi non difforme da ogni altra situazione protetta in rapporto alla tutela risarcitoria.

Dalla premessa discende in modo necessario la conseguenza che il giudice amministrativo non possa, allo stato della legislazione, se non esercitare la giurisdizione che le norme gli attribuiscono quanto alla tutela risarcitoria autonoma, prescindendo dalle regole proprie della giurisdizione di annullamento.

Si può obiettare che è nella disponibilità del legislatore disciplinare la tutela delle situazioni soggettive assoggettando a termini di decadenza l’ esercizio dell’azione. Tuttavia, una norma che oggi manca e che in modo esplicito assoggettasse ad un termine di decadenza la domanda di solo risarcimento del danno davanti al giudice amministrativo non potrebbe essere formulata nel senso di rendere il termine sostanzialmente eguale a quello cui è soggetta la domanda di annullamento, perchè ciò varrebbe a porre il diverso problema della legittimità di una disciplina che tornasse a negare la tutela risarcitoria autonoma per le situazioni soggettive sacrificate dall’esercizio illegittimo del potere della pubblica amministrazione.

Resta da esplicitare un altro aspetto che inerisce in modo necessario all’ avere affermato che l’art. 7 della l. 21 luglio 2000 n. 205 ha dato al giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda autonoma di risarcimento del danno. Tutela risarcitoria autonoma delle situazioni di interesse legittimo significa tutela che spetta alla parte per il fatto che la situazione soggettiva è stata sacrificata da un potere esercitato in modo illegittimo e la domanda con cui questa tutela è chiesta richiede al giudice di accertare l’illegittimità di tale agire. Questo accertamento non può perciò risultare precluso dalla inoppugnabilità del provvedimento, né il diritto al risarcimento può essere per sé disconosciuto da ciò che invece concorre a determinare il danno, ovverosia la regolazione che il rapporto ha avuto sulla base del provvedimento e che la pubblica amministrazione ha mantenuto nonostante la sua illegittimità.

Dunque, il rifiuto della tutela risarcitoria autonoma, motivato sotto gli aspetti indicati, si rivelerà sindacabile attraverso il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. II giudice amministrativo avrà infatti rifiutato di esercitare una giurisdizione che gli appartiene.

20. Al termine di questo lungo excursus, i principi di diritto enunciati da queste Sezioni Unite sono i seguenti:

1) la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano;

2) spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l’ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall’esercizio illegittimo del potere, e tra queste forme di tutela rientra il risarcimento del danno;

3) il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione e la sua decisione, a norma dell’art. 362, primo comma, c.p.c, si presta a cassazione da parte delle sezioni unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l’ esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l’ annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.

In applicazione di tali principi, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere delle domande risarcitele promosse nei confronti del Comune di Anagni in conseguenza della adozione di atti amministrativi asseritamente illegittimi. La natura e la complessità delle questioni trattate e le incertezze interpretative determinate dalla nuova disciplina, ancora non sorretta, al momento dell’ inizio della lite, da adeguato approfondimento, giustificano la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 81 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sez. I, con la sentenza n. 277 del 17 maggio 2010, espletata apposita istruttoria, ha respinto il ricorso proposto dai signori F.A., B.P. e B.L. per l’annullamento "degli atti di proclamazione dei risultati e degli eletti dell’ufficio centrale in data 09 giugno 2009, e di tutti gli atti preordinati, connessi e/o consequenziali, relativi alle elezioni del 06 e 07 giugno 2009, svoltesi nel Comune di Pescopagano per l’elezione diretta del Sindaco e dei consiglieri comunali, nella parte in cui è stato proclamato Sindaco il dott. Giuseppe Araneo e nella parte in cui sono stati proclamati consiglieri comunali ed assegnati loro otto seggi, i candidati della lista collegata denominata lista civica -"Pescopagano Futura", e per l’effetto, per la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco del dott. P.B. e l’attribuzione dei seggi previsti ex lege alla lista civica "Solidarietà Lavoro e Sviluppo" collegata al candidato Sindaco dott. P.B., ed all’attribuzione dei seggi previsti ex lege alla lista "Centro – Sinistra (L.S. Civiche) – Per Pescopagano" collegata al Sindaco dott. Crescenzo Schettini" nonché per la correzione del risultato elettorale.

Secondo il Tribunale erano infondate le censure sollevate, imperniate sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28, comma quarto, e 32, comma quarto, del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché sull’eccesso di potere per carente istruttoria e violazione di legge.

2. Il sig. F.A. ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendo l’erroneità alla stregua di un solo motivo di gravame, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 2 in relazione al comma 6 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570. Errore nell’apprezzamento della prova ai sensi dell’art. 2700 e dell’art. 2727 cod. civ. Contraddittorietà", con cui sono stati sostanzialmente riproposte le censure sollevate in primo grado, ingiustamente respinte con motivazione carente ed approssimativa, frutto dell’approssimativo ed erronea apprezzamento della documentazione in atto e delle stesse risultanze dell’attività istruttoria appositamente disposta in primo grado.

Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Comune di Pescopagano ed i signori G.A., G.C., G.C., F.G., G.A.G., P.R., A.R. e C.S..

Si è costituita in giudizio anche la Commissione Elettorale Circondariale di Melfi.

Si è altresì costituito in giudizio in proprio, senza patrocinio di difensore, il dott. Crescenzo Schettini, deducendo con apposita memoria la fondatezza della pretesa dell’appellante.

4. Quest’ultimo, nonché i signori G.A., G.C., G.C., F.G., G.A.G., P.R., A.R. e C.S., nell’imminenza dell’udienza di trattazione della causa, hanno ulteriormente illustrato con apposita memoria difensiva le proprie tesi difensive..

All’udienza del 23 novembre 2010, dopo la rituale discussione, la causa è quindi stata trattenuta in decisione

Motivi della decisione

5. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio del dott. Crescenzo Schettini, avvenuta senza il patrocinio di avvocato abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori, in virtù del combinato disposto degli articoli 95, comma 6, e 131, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Invero l’articolo 131 del codice del processo amministrativo, al secondo comma, stabilisce che al giudizio di appello circa le operazioni elettorali di comuni, province e regioni, si applicano "le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato…", mentre l’articolo 95 (Parti del giudizio di impugnazione), al comma 6, espressamente prevede che "ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma 1", a mente del quale è ammessa la difesa personale delle parti in alcune peculiari materie, tra cui quella elettorale, così che in definitiva la possibilità di difesa personale in materia elettorale deve ritenersi ammessa soltanto nel giudizio di primo grado.

6. Nel merito l’appello è infondato.

6.1. L’appellante, riproponendo sostanzialmente le tesi avanzate in primo grado, sostiene che la presentazione della lista "Pescopagano Futura" sarebbe avvenuta in palese violazione delle disposizioni contenute negli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in quanto le firme dei sottoscrittori sarebbero state apposte sui moduli privi del contrassegno di lista, la mancanza di quest’ultimo non potendo essere sostituita con la sua mera descrizione, con conseguente loro inidoneità a garantire l’effettiva volontà dei presentatori a sottoscrivere proprio quella lista.

Avrebbe pertanto innanzitutto errato la Commissione Elettorale Circondariale di Melfi ad ammettere detta lista alla competizione elettorale del 6 e 7 giugno 2009 per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Pescopagano; inopinatamente, poi, anche i primi giudici avrebbe omesso di riscontrare tale macroscopica illegittimità, peraltro provata inconfutabilmente per tabulas all’esito della disposta istruttoria, consistita nella verifica, in contraddittorio, dell’originale dell’atto di dichiarazione di presentazione della lista "Pescopagano Futura" (custodita dalla Commissione Elettorale Circondariale di Melfi), irrilevante ai fini di causa essendo la dichiarazione/attestazione del segretario comunale relativo al deposito di tale lista.

La tesi non merita favorevole considerazione.

6.2. Occorre premettere che, come più volte affermato anche da questa Sezione (24 agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17 settembre 2008 n. 4373; 7 novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che pur disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. "forme sostanziali", dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di "strumentalità delle forme" nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale.

Le disposizioni contenute negli articoli 28 e 32 del ricordato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, stabilendo fra l’altro che la firma dei sottoscrittori delle liste deve essere apposta su moduli recanti il contrassegno della lista, perseguono pertanto lo scopo di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare (e della sua effettiva composizione).

6.3. Ciò premesso e precisato che, come si evince dall’attestazione in data 21 luglio 2009 del Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Melfi, "il modello di dichiarazione di presentazione del candidato Sindaco Araneo Giuseppe nato a Pescopagano l’01/09/1955 e della lista di candidati alla carica di consigliere comunale per il comune di Pescopagano contraddistinta con la descrizione "Cerchio grigio con all’interno cerchio di dimensioni minori nel quale è ritratto il centro storico dell’abitato con castello e sopra la descritta bianca con fono nero Pescopagano Futura" era composto da un unico foglio, la Sezione osserva che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dai giudici di primo grado dell’originale dell’atto di dichiarazione di presentazione della lista "Pescopagano Futura", non è stato provato ovvero quanto meno non emerge in modo certo ed inequivocabile che all’atto della sua consegna al segretario comunale del Comune di Pescopagano la dichiarazione di presentazione della lista "Pescopagano Futura" fosse priva del relativo contrassegno, evincendosi per contro indizi gravi, precisi e concordanti che fanno propendere per la sua effettiva sussistenza.

In tal senso occorre rilevare che, come sottolineato opportunamente dai primi giudici, la ricevuta della lista rilasciata in data 9 maggio 2009 non contiene soltanto la mera descrizione del contrassegno della lista di cui si discute, ma dà atto letteralmente della presentazione "di una lista recante il contrassegno…", indicando, come documenti allegati all’atto di presentazione della lista, alla lett. f), "il modello del contrassegno di lista in triplice esemplare".

Inoltre dal verbale n. 82 del 9 maggio 2009 della Commissione Elettorale Circondariale di Melfi risulta che la lista di cui si discute, presentata alla segreteria del Comune di Pescopagano in data 9 maggio 2009, era corredata di sei contrassegni di lista, 3 aventi il diametro di cm. 10 e 3 aventi il diametro di cm. 3.

Dalla attenta lettura di tali due atti, ed in particolare dalla circostanza che nel primo si fa menzione dell’allegazione "…del contrassegno di lista in triplice esemplare" e che nel secondo si precisa che la lista è corredata di sei contrassegni di lista, 3 aventi il diametro di 10 cm. e 3 aventi il diametro di 3 cm., risulta non implausibile che proprio questi ultimi costituissero i contrassegni recati dal documento di presentazione della lista, potendo ragionevolmente dedursi che il segretario comunale non abbia avuto necessità di specifica indicazione proprio perché essi costituivano un tutt’uno con la dichiarazione di presentazione della lista.

6.4. Ciò esclude qualsiasi decisivo rilievo alla circostanza che tale contrassegno non sia stato ritrovato, in sede di verifica documentale disposta in primo grado, materialmente incollato alla dichiarazione di presentazione di lista, momento decisivo ai fini della regolarità della presentazione della lista essendo quello della consegna del documento al segretario comunale e non potendo evidentemente addossarsi ai presentatori della lista alcuna responsabilità per fatti successivi: è in questo senso che i primi giudici hanno sottolineato la peculiare efficacia probatoria della ricevuta rilasciata dal segretario comunale, le cui risultanze avrebbero potuto essere inficiate solo attraverso la rituale proposizione della querela di falso.

D’altra parte la Sezione deve osservare che la tesi dell’appellante è fondata in realtà su di una suggestiva ricostruzione delle disposizioni contenute negli articoli 28 e 32 del ricordato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo cui, in particolare, laddove esse prevedono che la firma dei sottoscrittori delle liste deve essere apposta su moduli recanti il contrassegno della lista, sarebbero da intendersi nel senso che il contrassegno di lista deve essere non solo e non tanto riferito all’elencazione dei nomi indicati, quanto piuttosto materialmente incorporato, in modo stabile ed indissolubile con il documento di presentazione: essa per quanto suggestiva, ha un carattere preminente formalistico, non è supportata da alcun elemento testuale ed in ogni caso mal si concilia con il ricordato principio di "strumentalità delle forme" in cui vanno inquadrati, come si è già ricordato, gli adempimenti formali di cui si discute, la cui ratio è quella di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare (e della sua effettiva composizione): sotto tale profilo, peraltro non è stato né provato né messo in dubbio che, nel caso di specie, ciò sia avvenuto o che poteva verificarsi.

7. In conclusione, sulla scorta delle osservazioni svolte, l’appello deve essere respinto.

Tuttavia la peculiarità della controversia giustifica la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal sig. F.A. avverso la sentenza n. 277 del 17 maggio 2010 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sez. I, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parte le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.