T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 48 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso notificato il 10 giugno 2002 e depositato il successivo giorno 21 con cui i signori T.I., M.I. e N.I. hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, recante ingiunzione di sgombero di un’area demaniale marittima sita in Terracina Strada Prov. Terracina – San Felice Circeo km 10200;

Rilevato che con memoria depositata in data 2 dicembre 2002 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso a seguito dell’alienazione del terreno oggetto dell’impugnato provvedimento;

Spese irripetibili;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 749/02, lo dichiara improcedibile.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2011, n. 7038 Licenziamento per causa di malattia

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, respingeva la domanda proposta da A.G. nei confronta della società Intesa san Paolo avente ad oggetto la condanna di Quest’ultima al risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio occorsole in data 24 novembre 1988 mentre si trovava al lavoro negli uffici di Milano del Banco di Lariano – poi Intesa Sanpaolo – siti in via (OMISSIS).

La predetta Corte poneva a base del decisum il rilevo fondante che le risultanze processuali non fornivano la prova sufficiente atta a dimostrare che l’evento traumatico lamentato dalla A. si era effettivamente verificato con le modalità indicate nell’atto introduttivo e che tale evento era sicuramente imputabile ad una condotta inadempiente della datrice di lavoro. Avverso tale sentenza l’ A. ricorre in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria.

La società Intesa San Paolo resiste con controricorso.

Le altre parti intimate non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo l’ A., denunciando omessa motivazione, assume che la Corte di Appello non procede ad alcuna approfondita disamina logica e giuridica degli elementi da cui trae il proprio convincimento e tanto con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testimoni, alla denuncia al l’INAIL dell’infortunio ed alla CTU. Con la seconda censura la ricorrente, deducendo vizio d’insufficiente motivazione in relazione al disposto dell’art. 2087 c.c., prospetta che spettando ad essa ricorrente solo di provare, in mancanza di norme di sicurezza nominate, esclusivamente la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso di causalità tra quest’ultima ed il danno subito, tanto ha dimostralo. Nè, aggiunge la ricorrente, la Banca ha chiesto di provare l’assenza della propria responsabilità ovvero ha offerto di provare una condotta colpevole della lavoratrice. Su tutto ciò, conclude l’ A., la Corte di Appello non procede ad una approfondita disamina logica e giuridica.

Con il terzo motivo la ricorrente, allega omessa motivazione relativamente alla tardiva denuncia fatta dell’infortunio all’INAIL, alla circostanza dell’esistenza del passaggio che poteva essere utilizzato sia dai dipendenti che dagli operai, alle dichiarazioni dei testi, alla CTU, alla circostanza che si trattava di misura di sicurezza innominata ed alle affermazioni negli scritti difensivi di controparte.

Le censure, in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico e giuridico, vanno trattate congiuntamente. Rileva, innanzitutto, il Collegio che la sentenza impugnata risulta ancorata a due distinte rationes decidendi, autonome l’una dalla altra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum; da un lato, all’affermazione della mancata dimostrazione che l’evento traumatico si era effettivamente verificato secondo le modalità indicate nell’atto introduttivo; dall’altro, al rilievo della mancata prova circa l’imputabilità di tale evento ad una condotta inadempiente della datrice di lavoro. decorre quindi, esaminare separatamente le critiche rivolte all’una e all’altra delle indicate rationes decidendi in quanto la resistenza di una di queste autonome ragioni agli appunti mossi con le richiamate censure comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio censurato infondatamente e priverebbe l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n. 24540).

Tanto precisato e passando all’esame delle critiche rivolte alla sentenza impugnata in ordine all’affermazione che le risultanze processuali non forniscono la prova sufficiente atta a dimostrare che l’evento traumatico lamentato dalla A. si era effettivamente verificato con le modalità indicate nell’atto introduttivo, osserva il Collegio che la Corte del merito, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, da conto in modo adeguato delle risultanze processuali su cui fonda il proprie convincimento e da conto, altresì, delle ragioni in base alle quali ritiene tali prove inidonee a fornire la dimostrazione di quanto asserito nel ricorso introduttivo circa il nesso causale tra l’evento traumatico e la nocivita dell’ambiente.

La Corte territoriale, infatti, rileva che i testi nulla hanno precisato circa le modalità del verificarsi dell’evento, ma solo che l’ A. aveva loro riferito, nel terminare la propria giornata lavorativa alle ore 16,53 che si. sarebbe recata presso il Pronto soccorso perchè aveva qualcosa nell’occhio.

Nè la ritenuta mancanza di dimostrazione di. quanto assunto in ricorso -secondo il quale essa A. veniva colpita agli occhi da corpuscoli che filtravano attraverso la protezione maldestramente eretta lungo il corridoio che portava ai servizi – è smentita dalle emergenze istruttorie richiamate nelle censure in esame, almeno per quanto nel ricorso, in adempimento del principio di autosufficienza, trascritto.

E tanto vale in relazione alle dichiarazioni testimoniali che, per la parte trascritta, sono riferibili esclusivamente all’esigenza palesata dall’ A. di recarsi al Pronto Soccorso, alla CTU che depone solo per la compatibilità delle lesioni con quanto denunciato dalla ricorrente, ed agli stessi scritti difensivi di controparte da:

quali non sono affatto desumibili le modalità del verificarsi dell’evento.

Nè, infine, e vale la pena di rilevarlo, è trascritta nel ricorso la richiamata denuncia all’INAIL di detto evento.

Deve, quindi ritenersi che ,sotto il profilo motivazionale, la sentenza impugnata, per quello che riguarda il punto in esame, è formalmente coerente con equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa.

Del resto, è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e Cass. 27 luglio 2008 n. 2049).

D’altro canto al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte e argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (per tutte Cass. 25 maggio 1995 n. 5748).

Resistendo l’autonoma ratio decidendi in parola della sentenza impugnata alle critiche mosse dal ricorrente è del tutto ultroneo lo scrutinio delle censure articolate con riferimento all’altra autonoma indicata ratio decidendi.

Il ricorso in conclusione va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono, nei confronti della parte costituita, la soccomebenza.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità nei confronti delle parto ramaste intimate.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 25,00 per esborsi oltre Euro 2.000,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese. Nulla per le spese del giudizio di legittimità nei confronti delle parti rimaste intimate.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 1831 Ricercatori universitari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame gli odierni ricorrenti, tutti ricercatori confermati e professori aggregati presso l’intimato Ateneo, hanno impugnato la delibera, in epigrafe indicata, nella parte in cui dispone l’applicazione dell’art. 72, comma 11, della L. n.133/2008, così come successivamente modificata, ai ricercatori che abbiano raggiunto 40 anni di contribuzione ai fini pensionistici, anche ove non abbiano raggiunto l’età pensionabile, deducendo i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art.72, c.11, del DL n.112/2008 in relazione a quanto dispongono gli artt.24, 85, 89, 91 della L. n.382/1980 sull’ordinamento universitario. Irragionevolezza e arbitrarietà della decisione impugnata a fronte dell’equiparazione fra le funzioni di docenza dei ricercatori e quelle dei professori ordinari e associati. Eccesso di potere per non aver considerato tale equiparazione;

2) Errata applicazione della norma di cui all’art.72, comma 11, del DL n.112/2008 e successive modificazioni in relazione all’art.34 del DPR 382/1980. Arbitrarietà e irragionevolezza sotto il profilo degli elementi di fatto e di diritto e ingiustificata disparità di trattamento nell’applicare norme difformi in situazioni identiche o quanto meno omogenee e dunque eccesso di potere;

3) Arbitrarietà nell’applicazione dell’art.72, c.11, del DL n.112/08 e smi ai ricercatori ricorrenti senza preventiva istruttoria che sorreggesse la decisione, così come dispongono i principi generali sulla buona amministrazione e in particolare le circolari applicative della norma stessa. Irragionevolezza e carenza dei presupposti;

4) Illegittimità conseguente a riconoscimento dell’illegittimità costituzionale dell’art.72, c.11, del DL n.112/2008 e smi ove lo si supponesse applicabile ai ricercatori confermatiprofessori aggregati per la violazione delle norme di cui agli artt.3, 33, 35, 36 e 97 della Costituzione.

Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

In primis il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso da parte dei dottori R.G., S.M., P.M., G.G. e F.P., così come dimostrato dalla documentazione a tal fine versata agli atti in data 2.2.2011.

Per quanto concerne la posizione degli altri ricorrenti il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile.

Al riguardo deve essere fatto presente che la contestata delibera del Senato Accademico si limita solamente a stabilire in via generale l’applicazione della normativa di cui all’art.72 della L. n.133/2008 ai ricercatori universitari, e, conseguentemente, non risulta di per sè essere immediatamente lesiva in assenza della successiva adozione del provvedimento attuativo della stessa con il quale viene definita la posizione di ciascun ricercatore.

Tale interpretazione risulta suffragata dalla circostanza che successivamente alla contestata delibera sono stati adottati i decreti rettorali, impugnati con ricorso straordinario, che hanno disposto il collocamento a riposo degli odierni ricorrenti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6556 del 2010, come in epigrafe proposto, prende atto della rinuncia di alcuni degli attuali istanti e dichiara inammissibile il proposto gravame per quanto concerne gli altri ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10770 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. D.G. e D.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della condanna pronunciata nei loro confronti in primo grado, è stata rideterminata la pena per il secondo in anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro quattordicimila di multa (con interdizione per anni cinque dai pubblici uffici) ed è stata confermata la pena già inflitta al primo pari a anni due e mesi otto di reclusione ed Euro settemila di multa.

Entrambi gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per avere, in concorso tra loro, acquistato, ricevuto, trasportato, procurato illecitamente ad altri e comunque detenuto, al fine di commercializzarli, kg. 69,859 di hashish (in (OMISSIS)).

D.A. deduce in primo luogo la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e il vizio di motivazione sul punto, per non avere la Corte di merito tenuto conto del comprensorio territoriale al quale la droga era destinata, e, in secondo luogo denuncia gli stessi vizi in riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena inflitta, ritenuta eccessiva.

D.G. eccepisce in primo luogo la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, con argomentazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso precedente. Lamenta poi la violazione dell’art. 133 c.p., sostenendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere ad un più favorevole giudizio di bilanciamento delle concesse attenuanti generiche con le aggravanti contestate.

In prossimità della odierna pubblica udienza la difesa di D. G. ha depositato una memoria, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.

2.-. I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito, pur adeguatamente motivato, nonchè carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.

Inoltre la determinazione della pena entro i limiti edittali è facoltà discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di giudizio di legittimità quando fonda su congrua e non manifestamente illogica motivazione. Nel caso di specie esse è stata motivata con riferimento ai molteplici e gravi precedenti penali per D.A. ed alla entità del fatto e all’assenza di effettivo ravvedimento per D.G.; e tali argomentazioni non vengono contestate degli imputati con alcuna censura pertinente.

3.-. Va, invece, accolto il motivo, dedotto da entrambi gli imputati, sulla ingente quantità di hashish, ritenuta sussistente con riferimento all’acquisto, trasporto e illecita detenzione di circa 69,859 chilogrammi, contenenti principio attivo pari a 6636,624 grammi, da cui erano ricavabili 132.732 dosi medie giornaliere.

Il riferimento operato dalla sentenza all’agevolazione dei consumi nei riguardi di un elevato numero di tossicodipendenti è troppo generico e indeterminato per dar conto dall’esistenza dell’aggravante, che punisce in modo severo il commercio di quantità ingenti. Prescindendo dal superato collegamento della c.d. saturazione del mercato, la circostanza aggravante della quantità "ingente", di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, deve ritenersi sussistente quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, che rimane stanzialmente indeterminabile, sia oggettivamente di quantità straordinaria e comunque tale da superare, con accento d’eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale opera il giudice del fatto, tenendo conto ovviamente anche della qualità della sostanza, determinata dalla quantità di principio attivo della sostanza commerciata (v., da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 19085 del 16/03/2010, Rv. 247377, Giannusa).

Su tale specifico punto, la sentenza va, pertanto annullata, anche per omologare la decisione a quella nel frattempo intervenuta nei confronti dei coimputati M.F. e G.G., per i quali i Giudici di merito hanno già escluso la aggravante della ingente quantità.

Esclusa la aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, si impone il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuova determinazione della pena nei confronti di entrambi gli imputati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, che esclude. Rinvia per nuova determinazione della pena ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. rigetto nel resto i ricorsi.

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