T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 533 Atti amministrativi diritto di accesso

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el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Riferisce il ricorrente di aver stipulato con l’Istituto scolastico "F. Ciusa" un contratto di prestazione d’opera occasionale per lo "svolgimento dell’attività in qualità di esperto di cinematografia".

In base al contratto riferisce di aver realizzato, in qualità di regista, il medio metraggio dal titolo "Via Meilogu 18", al quale hanno partecipato in qualità di attori alcuni studenti ed alcuni insegnanti.

Con istanza del 9.12.2010 il ricorrente ha chiesto all’Istituto scolastico di poter prendere visione e di estrarre copia "degli atti di consenso, altrimenti detti liberatorie, di tutti coloro che hanno preso parte al film, siano essi insegnanti e alunni".

Con l’atto impugnato il Dirigente dell’Istituto scolastico ha respinto la richiesta ritenendo che il richiedente non vantasse un interesse legittimo ad ottenere le liberatorie richieste.

A sostegno del ricorso l’interessato ha proposto le censure di violazione dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e di violazione degli articoli 2, 6, 7, 8, 12, 17, 44 e 78 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633.

L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della chiamata in causa dell’Università degli Studi di Cagliari, per difetto di legittimazione passiva; ha inoltre chiesto, in rappresentanza dell’Istituto scolastico "F. Ciusa", il rigetto del ricorso perché infondato.

Alla camera di consiglio del 4.5.2011 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Va preliminarmente disposta, in accoglimento dell’eccezione della difesa Erariale, l’estromissione dal giudizio dell’Università degli studi di Cagliari, non avendo la stessa alcuna legittimazione passiva in ordine al rilascio dei documenti richiesti all’Istituto scolastico.

L’ulteriore eccezione dell’Avvocatura dello Stato, con la quale rileva l’inammissibilità del ricorso per non avere la domanda di accesso ad oggetto atti annoverabili tra i documenti amministrativi cui fa riferimento l’art. 22 della legge 241/90, non può essere accolta.

I documenti amministrativi, sui quali può essere esercitato il diritto di accesso ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono indicati all’articolo 22, dove alla lettera d) del comma 1, si precisa che per documento amministrativo deve intendersi "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che la definizione di documenti amministrativi deve intendersi nella sua più ampia accezione, costituendo documenti amministrativi tutti quegli atti formati o utilizzati dall’Amministrazione ai fini dello svolgimento della propria attività. Dovendosi conseguentemente ritenere ammissibile il diritto di accesso anche agli atti formati e provenienti da soggetti privati, purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla p.a. per l’espletamento delle proprie attività istituzionali (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05 maggio 2010, n. 9766).

Nel merito il ricorso è fondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, l’interesse del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta è sufficientemente evidenziato nella domanda di accesso, nella quale il dott. M. precisa di essere autore del film "Via Meilogu 18", avendone firmato la regia.

E’ evidente che tale qualità giustifica la sua richiesta di prendere visione ed estrarre copia delle liberatorie relative agli alunni ed ai docenti che hanno preso parte al film.

Del tutto irrilevanti, nel procedimento di accesso, sono le questioni sulla titolarità del progetto e del diritto ad utilizzare il film, poste a fondamento del diniego dal Dirigente scolastico.

Anche la motivazione, posta anch’essa a fondamento dell’impugnato diniego, sugli inadempimenti contrattuali di cui il dott. M. si sarebbe reso responsabile, per non aver consegnato la relazione ed il materiale filmico, sono estranee alla presente controversia.

Parimenti estranee al procedimento in questione sono le osservazioni, contenute nella domanda di accesso e nel ricorso, sulle attività svolte dal ricorrente e non previste nel progetto, come pure le affermazioni sulla sua contribuzione alle spese per il film.

L’Amministrazione non può respingere la domanda di accesso ai documenti amministrativi, presentata ai sensi dell’articolo 25 della legge 241 del 1990, sulla base di pregresse situazioni contenziose con l’istante, ancorché in qualche modo collegate con il procedimento cui ineriscono i documenti oggetto della domanda, ma deve rilasciare, per il principio di trasparenza, i documenti richiesti ove la domanda di accesso evidenzi l’interesse di cui è portatore il richiedente e non sussista alcuno dei motivi di esclusione del diritto disciplinati dall’articolo 24 della stessa legge.

In conclusione il ricorso va accolto.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

Dichiara il difetto di legittimazione dell’Università degli Studi di Cagliari e, per l’effetto, dispone la sua estromissione dal giudizio.

Nel merito accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, con facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

Condanna l’Istituto Comprensivo "F. Ciusa" al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida nella complessiva somma di Euro 1500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Università degli Studi, che quantifica, tenuto conto della modesta attività difensiva svolta dall’Avvocatura, nella complessiva somma di Euro 500,00 (cinquecento//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 22650

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 dicembre 1997 il Pretore di Forlì – adito da Z.M.L. nei confronti di A.S. e M.F. – respinse le domande dell’attrice, intese ad ottenere: in via principale, l’accertamento dell’avvenuta usucapione, da parte sua, di due "frustoli" di terreno che i convenuti avevano acquistato nel 1992; in subordine, il retratto agrario di quelle stesse aree.

Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Forlì, che con sentenza del 10 agosto 2005 ha rigettato il gravame. A tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: che la particella iscritta in catasto al n. 76 aveva avuto natura demaniale fino al marzo 1990 e pertanto non poteva essere stata usucapita; che per la particella n. 73 il dante causa dell’attrice aveva escluso di averne esercitato il possesso, avendo dichiarato di averla soltanto utilizzata per pascolo, dietro versamento di un corrispettivo in natura al proprietario; che non vi era luogo all’applicazione della prelazione agraria, trattandosi di fondi limitrofi ma non direttamente confinanti con quello di Z. M.L..

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi. A.S. e M.F. si sono costituiti con controricorso e hanno presentato una memoria.
Motivi della decisione

I motivi addotti a sostegno del ricorso – la cui formulazione è del tutto esente dal difetto di "autosufficienza" eccepito dai resistenti attengono tutti, anche se su punti e per aspetti diversi, alla valutazione delle emergenze istruttorie compiuta dal Tribunale:

formano oggetto di censura la mancata audizione di due testimoni che non erano comparsi nell’udienza fissata per la loro deposizione; il giudizio di inattendibilità formulato circa le dichiarazioni rese dai figli della ricorrente; l’inesatta indicazione del nome del testimone al quale invece è stato dato credito; l’erronea individuazione della decorrenza del possesso esercitato sui fondi in questione, della loro ubicazione rispetto a quello appartenente a Z.M.L., dell’epoca della sdemanializzazione di uno dei due "frustoli".

Si verte dunque in tema di accertamenti prettamente di fatto e di apprezzamenti eminentemente di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata è completamente immune, poichè il giudice a quo ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle conclusioni che ha tratto dalle prove acquisite, relativamente sia alla natura e alla durata del potere di fatto esercitato sui terreni oggetto della causa, sia alla loro non diretta contiguità con quello appartenente a Z.M.L., sia al momento in cui una delle due aree aveva perduto il carattere della demanialità.

Con il che è stato anche espresso, pur se implicitamente, un giudizio di superfluità circa l’audizione dei due testimoni non comparsi. Appare d’altra parte irrilevante l’errore, commesso dal Tribunale, nel trascrivere nella sentenza il nome di uno dei testimoni che avevano deposto.

Le doglianze esposte dalla ricorrente si risolvono quindi nella prospettazione – come unicamente o maggiormente plausibile – di una interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente compiuta dal giudice a quo; il che non può costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 06-07-2011, n. Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10.6.2010 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo in data 5 maggio 2009, con la quale P.G. era stato condannato alla pena complessiva di anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i delitti di tentata estorsione aggravata e di danneggiamento, in base al seguente calcolo:

previo giudizio di equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti, pena base per il delitto di tentata estorsione anni 3 mesi 4 ed Euro 600,00;

aumentata ex art. 81 per il reato di danneggiamento di mesi 8 ed Euro 300,00;

ridotta di 1/3 per la scelta del rito.

La Corte di appello riteneva che il giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti avesse tenuto in piena considerazione la collaborazione processuale del P..

Riteneva altresì che la pena base fosse stata determinata in modo equo, tenuto conto della particolare gravita del fatto commesso con la violenza e la minaccia proprie dell’appartenenza a Cosa Nostra.

Anche l’aumento di pena ex art. 81 c.p. per il delitto di danneggiamento, avuto riguardo alla gravita del fatto, appariva del tutto contenuto.

Complessivamente, pertanto, la pena inflitta all’imputato appariva del tutto commisurata alla sua personalità, ivi considerata anche la importanza della sua collaborazione processuale, e alla reale gravità dei reati contestati.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di P.G., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

-1) la speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 avrebbe meritato di essere concessa con criterio di prevalenza e nella massima estensione prevista dalla legge, tenuto conto che solo attraverso la confessione dell’imputato e la sua collaborazione si era potuto fare luce su un delitto che la parte lesa non aveva neppure denunciato;

-2) anche le attenuanti generiche meritavano di essere concesse con criterio di prevalenza sulle aggravanti, a fronte di una autentica e ormai duratura collaborazione del P. che aveva totalmente cambiato le sue scelte di vita;

-3) era stata operata una riduzione per il tentativo di estorsione di solo un terzo sulla pena prevista per il reato consumato senza alcuna motivazione, quando la legge prevede una riduzione da un terzo fino a due terzi, e non tenendo conto che P. era stato processato e condannato per un delitto per cui non era stato nemmeno sospettato;

-4) era stato apportato un eccessivo aumento per la continuazione con il delitto di danneggiamento, senza tener conto che questo reato era intimamente collegato e connesso con l’azione estorsiva.

Con memoria in data 4.4.2011 il codifensore ha presentato una memoria nella quale ha denunciato l’erronea applicazione dell’attenuante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 8 che, secondo la più recente giurisprudenza, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti e le aggravanti previsto dall’art. 69 c.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune oscillazioni, ha stabilito, con la sentenza della Sezioni Unite n. 10713 del 25.2.2010, che l’attenuante ad effetto speciale prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze, indicando anche in quale momento detta circostanza debba essere applicata.

Preliminarmente, nel caso in cui sussistano aggravanti ed altre attenuanti, deve essere effettuato il giudizio di comparazione tra le circostanze, escludendo quindi da questo giudizio l’attenuante de qua.

Il giudice, dopo aver espresso il giudizio di comparazione tra le aggravanti e le altre attenuanti riconosciute, alla stregua dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., e aver determinato la pena, dovrà applicare l’attenuante speciale di cui all’art. 8 sulla pena come sopra determinata, riducendola – nel caso di reclusione – da un terzo alla metà.

L’adozione del predetto criterio consente di coniugare premialità, personalizzazione del trattamento sanzionatorio e proporzionalità del medesimo rispetto alla misura di lesività effettiva del fatto costitutivo di reato.

Dovendo essere rivisto il procedimento con il quale è stata determinata la pena, il giudice del rinvio sarà libero di determinarla, ovviamente con il limite imposto dall’art. 597 c.p.p., sia con riferimento al giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti nonchè alla pena conseguente a tale giudizio, sia con riferimento alla riduzione per l’attenuante speciale ed all’aumento di pena per la continuazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 26768 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.S.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Napoli aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 24.000 in suo favore, con riferimento alla durata di un giudizio davanti alla Corte dei Conti protrattosi dal 20.4.1971 al 14.6.2007, la cui durata era stata apprezzata come irragionevole nella misura "all’incirca di anni dodici".

In particolare con i motivi di impugnazione D.S. ha lamentato l’errata quantificazione del periodo di durata irragionevole (primo motivo) e vizio di motivazione sul medesimo punto, oltre che sull’entità dell’indennizzo annualmente riconosciuto (secondo motivo).

Osserva il Collegio che il periodo di durata irragionevole è stato erroneamente apprezzato, poichè il giudizio si è protratto per 36 anni, mentre alla stregua dei parametri CEDU (dai quali, motivando, il giudice nazionale può discostarsi in termini di ragionevolezza, ipotesi non verificatasi nella specie) quello ragionevole va determinato nella misura di tre anni, e quindi in limiti molto distanti da quelli apprezzati dal giudice del merito.

Tuttavia, pur apparendo fondata per le ragioni indicate la censura prospettata con il primo motivo di impugnazione, il ricorso non può trovare accoglimento per l’entità dell’indennizzo liquidato, ammontante a Euro 24.000,00.

Pur considerando infatti irragionevole un periodo di trentatre anni, l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo per ogni anno di eccessiva durata non risulta significativamente inferiore al parametro (non rigidamente vincolante, come detto) di commisurazione indicato dalla Corte di Giustizia Europea, ed è comunque inferiore a quello che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato, in sintonia con il contenuto delle decisioni della Corte di Giustizia, laddove si tratti di giudizi davanti al giudice contabile di durata superiore al decennio, per il quali viene ordinariamente riconosciuto un indennizzo pari ad Euro 500,00 per ogni anno di durata.

L’applicazione dei detti parametri comporterebbe infatti una liquidazione dell’indennizzo inferiore a quella riconosciuta, e ciò comporta che il ricorso non può essere accolto.

Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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