T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 817 Stranieri

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. D.R. presentava alla Prefettura di Pavia, ai sensi dell’art. 1ter della legge 102/2009, istanza di emersione a favore del cittadino extracomunitario H.Y..

La Prefettura invitava entrambi a presentarsi presso i propri uffici il 22.2.2010, per la definizione dell’istanza e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il sig. Riccardi, però, nonostante il rituale ricevimento dell’avviso di convocazione, non si presentava presso gli uffici.

Di conseguenza la Prefettura, previa trasmissione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/1990, disponeva l’archiviazione della domanda di emersione, con provvedimento del 18.5.2010.

Contro tale ultimo era proposto, dal sig. H.Y., il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza cautelare del 24.3.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il gravame è infondato.

Infatti, come già statuito dalla giurisprudenza maggioritaria di questo TAR (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 25.11.2010, n. 7364 e 24.1.2011, n. 165), il procedimento di emersione di cui all’art. 1ter sopra citato è rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, per cui l’inerzia di quest’ultimo nel corso del procedimento – per tacere della sua eventuale esplicita volontà di non dare più corso al procedimento stesso – implica necessariamente l’impossibilità per l’Amministrazione di concludere la procedura mediante l’adozione del provvedimento finale di emersione del cittadino straniero.

Quanto sopra visto anche il carattere eccezionale della procedura di emersione, sicché le norme che la contemplano non possono trovare applicazione oltre ai casi ed ai tempi in esse considerati.

Il diverso precedente giurisprudenziale sulla questione, adottato dalla Sezione IV di questo TAR (sentenza n. 7528/2010), non convince, visto che lo stesso finisce per imporre all’Amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (di cui all’art. 22 del DPR 286/1998), al di fuori dei casi previsti dalla legge, senza contare che tale soluzione finirebbe per consentire evidenti abusi della procedura eccezionale di emersione, al fine di ottenere in maniera irrituale un titolo di permanenza in Italia.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 19-04-2011, n. 15592

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ersona del PG, Dott. D’Angelo Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 2 marzo 2010 il Tribunale di Camerino assolveva I.C., titolare di un’azienda di allevamento zootecnico di bovini, dal reato di deposito incontrollato di rifiuti (letami e liquami) e di danneggiamento di una pubblica via e lo condannava alla pena di Euro 200 d’ammenda per il reato di cui all’art. 674 cod. pen. per avere provocato emissione di odori molesti per i residenti della zona in cui era ubicato l’impianto.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’erronea applicazione dell’art. 674 cod. pen. per aver il giudice omesso di valutare la natura prettamente agricola-zootecnica della zona in cui era ubicata la stalla di allevamento dei bovini costruita nel rispetto della normativa urbanistica e per avere ricondotto gli odori asseritamene molesti alla nozione di gas, vapori e fumo menzionati nella norma incriminatrice.

Deduceva che il reato non è ipotizzabile quando le emissioni non superino i limiti di normale tollerabilità, dato che la norma richiede che le emissioni avvengano in violazione della normativa vigente.

La normale tollerabilità, inoltre, non può essere accertata attraverso dichiarazioni testimoniali che comunque, nella specie, avevano portato a univoci approdi probatori.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è infondato.

Premesso che è stato accertato, in fatto, con puntuale motivazione, che la stalla ove era esercitata l’attività di allevamento dei bovini circa 15 capi si trovava in un centro abitato e che tale attività provocava caratteristici odori che arrecavano molestie a chi, per ragioni di prossimità, vi era esposto, va osservato che il tribunale si è adeguato all’indirizzo espresso da questa Corte nella sentenza n. 2475/2007 secondo cui è configurabile il reato di cui all’art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a offendere o molestare le persone) in presenza di molestie olfattive promananti da impianto produttivo in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della stretta tollerabilità quale parametro di legalità dell’emissione, attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente e alla salute umana di quello della normale tollerabilità, previsto dall’art. 844 cod. civ..

Anche in precedenza la giurisprudenza di questa Corte (Cassazione 14 gennaio 2000 n. 407) ha ricondotto l’emissione di odori molesti alla fattispecie de qua essendo la percezione di un determinato odore il risultato della liberazione (nel caso in esame le deiezioni animali) di prodotti volatili, come tali percepibili anche all’olfatto e definibili, secondo il linguaggio comune, anche come gas.

Non ha, quindi, pregio alcuno il rilievo difensivo secondo cui, nella specie, non sarebbe stata violata alcuna norma di settore.

Con altri motivi il ricorrente lamenta la mancata motivazione della sentenza impugnata quanto al superamento della normale tollerabilità degli odori e quanto alla valutazione delle prove poste a base dell’affermazione di responsabilità.

Si tratta, però, di doglianze infondate.

Premesso che trattasi di un reato di pericolo, essendo sufficiente per la sua realizzazione l’attitudine dell’emissione a offendere o molestare le persone Cassazione n. 3531/1998, laddove per molestia deve intendersi la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona Cassazione n. 678/1996, va ribadito che, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ. (Cassazione n. 19898/2005), anch’esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l’emissione molesta.

Nel caso in esame, non esistendo disposizioni specifiche e valori – limite in materia di odori è incensurabile il ritenuto superamento della stretta tollerabilità delle emissioni odorose provocate dall’attività esercitata dall’imputato in luogo abitato (ricovero e allevamento di bovini) alla stregua delle acquisite testimonianze, valutate con adeguata motivazione.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 238

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Svolgimento del processo

La ricorrente gestisce il centro di riabilitazione BIER nell’ambito della casa di cura privata "S.R. Sulmona", struttura provvisoriamente accreditata con il S.S.N. per l’erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 L. n.833/1978 nell’ambito della ASL Sulmona – Avezzano – L’Aquila.

Deduce la ricorrente che, a termini del punto 5.2.4.2.1. del Piano Sanitario regionale (L.R. n.5/2008), "a far data da 30 giorni dalla pubblicazione sul BURA della (…) legge, l’autorizzazione all’accesso alle prestazioni residenziali e semiresidenziali è di competenza esclusiva delle Unità di Valutazione Multidimensionale (di seguito UVM). Sono soggette ad analoga autorizzazione le prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale e domiciliare erogate da istituti di riabilitazione ex art. 26"; "l’UVM è tenuta a fornire la risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione della istanza di attivazione delle prestazioni. Definisce il regime assistenziale (residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare) e, qualora previsto, il livello assistenziale più appropriato per il paziente"; inoltre, "nel caso siano trascorsi più di 3 (tre) giorni lavorativi senza parere dell’UVM vale il silenzio assenso, ed il paziente può accedere direttamente alle prestazioni richieste. Tale assenso avrà valore fino alla valutazione da parte dell’UVM che potrà: a) confermare regime e livelli di assistenza individuato dalla equipe della struttura; b) proporre modifiche di regime/livello di assistenza; c) disporre, da quella data, la dimissione del paziente o comunque la sua esclusione dalla copertura da parte del SSN per quella prestazione"; con il decreto impugnato il Commissario ad acta ha disposto la sospensione della surriportata disciplina per il periodo corrispondente alla durata del mandato commissariale o sino all’eventuale abrogazione, ove anteriore, delle disposizioni sopra citate.

Da qui il ricorso che deduce:

1) Violazione PSR 20082010 approvato con legge regionale n.5/08. Violazione principio gerarchia delle fonti. Carenza di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 120 Costituzione: il Commissario ad acta ha inciso su disposizione formalmente e sostanzialmente normativa in dispregio del principio di gerarchia delle fonti;

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento dal fine, illogicità manifesta, motivazione illogica e/o insufficiente: la disposizione sospesa non preclude il controllo delle ASL anche successivamente alla formazione del silenzio, onde il decreto impugnato si palesa anche immotivato ed illogico, in mancanza di adeguata istruttoria.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Si costituiva l’Amministrazione che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile e/o infondato; con successiva memoria evidenziava la intervenuta approvazione della L.R. 10.1.2011, n.11 che, all’art. 20, dispone l’abrogazione delle disposizioni di cui al punto 5.2.4.2.1. (punti 3 e 5) del PSR approvato con L.R. n.5/08, e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.

Le parti depositavano memorie illustrative.

All’esito della pubblica udienza del 13 aprile 2011, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione

La ricorrente impugna l’atto con il quale il Commissario dispone la sospensione di una disposizione contenuta nel Piano Sanitario regionale riferita al regime di silenzio assenso applicabile alle autorizzazioni agli accessi alle prestazioni residenziali e semiresidenziali.

La disposizione in questione è, come detto, contenuta nel P.S.R. approvato con legge regionale n.5/2008 (punto 5.2.4.2.1.); il decreto impugnato va dunque sostanzialmente ad incidere su disposizione formalmente e materialmente di rango legislativo.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge con riferimento alla L.R. che testualmente l’atto impugnato intende "sospendere", sul presupposto che il Commissario per la realizzazione del piano di rientro, organo di natura amministrativa, non ha alcun potere di modificare atti di natura legislativa, ovvero di incidere su di essi; l’atto che formalmente sospende l’efficacia di una legge regionale sarebbe, dunque, per ciò stesso, reso in violazione di legge.

In proposito, la difesa erariale ha documentato l’intervenuta (e sopravvenuta) modificazione normativa della disposizione di riferimento; con L.R. 10.1.2011, n.11 ("Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 20112013 della regione Abruzzo", legge finanziaria regionale per il 2011), all’art. 20, è stata disposta l’abrogazione delle disposizioni di cui al punto 5.2.4.2.1. (punto 3 e 5) del PSR approvato con L.R. 5/08; dunque, argomenta la difesa erariale, sarebbe venuto meno l’interesse della ricorrente a coltivare l’impugnativa proprosta, posto che la sopravvenuta legge regionale, facendo venir meno la disposizione di riferimento, ha in sostanza il medesimo contenuto dell’atto impugnato.

Osserva in proposito il Collegio che l’impugnativa è rivolta avverso un atto reso nella vigenza del PSR (L.R. 5/08), solo successivamente modificato.

Alla stregua dei motivi di ricorso, la conformità a legge dell’atto e la sua incidenza effettuale vanno verificate sulla base del quadro normativo evincibile alla data di sua emanazione e per tutta la sua vigenza temporale, non venendo in rilievo eventuali atti successivi emanati nella vigenza di un diverso quadro normativo e sulla base di quello eventualmente fondati e giustificati.

Non è dubbio pertanto che, nel caso di specie, l’atto impugnato non può essere sanato ex post dalla sopravvenienza normativa, né è dubbio che lo stesso sia stato pienamente operante per tutto il tempo intercorrente tra la sua emanazione e la successiva eventuale sostituzione per effetto di atti sopravvenuti conformi al nuovo disposto normativo.

Per tale ragione deve riconoscersi il persistente interesse della ricorrente all’annullamento dello stesso, con conseguente declaratoria di illegittimità in ragione degli eventuali effetti lesivi dallo stesso procurati.

Passando al merito della questione, il ricorso è certamente fondato.

La natura amministrativa della figura del commissario per la realizzazione del piano di rientro per il settore sanità è stata reiteratamente ed autorevolmente ribadita dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n.361/2010; con la pronuncia citata è stato in particolare escluso, con riferimento alla disciplina contenuta nel secondo comma dell’art. 120 Cost., che al commissario del governo possano essere attribuiti poteri di tipo legislativo sul rilievo che "la disciplina contenuta nel secondo comma dell’art. 120 Cost. non può essere interpretata come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un soggetto che sia stato nominato Commissario del Governo", stante il vincolo indissolubile che lega le fonti di primo grado alla rappresentanza politica; invero, posto che, "anche volendosi interpretare la surrichiamata disposizione costituzionale come tale da legittimare il potere del Governo di adottare atti con forza di legge in sostituzione di leggi regionali, e quindi eccezionalmente derogando al riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e regioni, tramite l’esercizio in via temporanea dei propri poteri di cui all’art. 77 Cost., resta evidente il divieto costituzionale di affidare ad un diverso organo gli eccezionali poteri di natura legislativa al Consiglio dei Ministri o – tanto più – di incaricarlo addirittura di adottare una legge regionale, che è invece un potere proprio del solo organo rappresentativo della Regione".

E’ dunque ovvio che un organo amministrativo, per il principio di separazione dei poteri tuttora vigente nel nostro ordinamento, non è legittimato ad incidere su atti aventi natura legislativa primaria, in deroga alle competenze costituzionali esclusivamente riservate al Consiglio regionale ovvero, in via del tutto eccezionale, al Consiglio dei ministri, ed è tenuto per converso al rispetto delle disposizioni di rango primario nell’emanazione degli atti amministrativi di competenza.

Perspicua conseguenza di quanto precede è che l’atto (amministrativo) che sospende una legge regionale è dunque violativo della stessa e pertanto illegittimo.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato.

Considerata la natura della controversia, le spese possono compensarsi con declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo – L’AQUILA,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate e contributo unificato irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 956 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il difensore della società ricorrente che questa è titolare di una industria conserviera e che, essendo emersa difficoltà nel pagamento delle somme dovute ad E. nella qualità di concessionaria per la riscossione di importi e tributi, ha attivato il procedimento finalizzato ad ottenere la relativa rateazione, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 602/1973, depositando anche la documentazione probatoria intesa a dimostrare la titolarità di un cospicuo patrimonio e la temporanea difficoltà di fare fronte ai pagamenti dovuti.

Viene quindi lamentata, con il ricorso in esame, l’illegittimità del provvedimento del 4.3.2009, con il quale è stata respinta l’istanza suindicata in ragione:

– della "presenza in istanza di cartelle non rateizzabili";

– della "mancata presentazione di documentazione attestante la temporanea difficoltà finanziaria".

Le censure formulate, al fine di conseguire l’annullamento dell’atto negativo impugnato, hanno ad oggetto la rappresentazione dei seguenti vizi di illegittimità: 1) esso è stato adottato da organo incompetente, dal momento che, trovando applicazione la disciplina codicistica in tema di amministrazione delle società, avrebbe dovuto essere adottato dall’organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione o amministratore delegato) della società intimata; 2) non sono stati valutati, in violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, i documenti contabili trasmessi dalla società ricorrente ed aggiornati al 30.8.2008, a seguito della comunicazione, con la nota dell’8.10.2008, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rateazione; 3) l’atto impugnato è sfornito di adeguata motivazione, non essendo indicata la documentazione mancante né le ragioni per le quali quella esibita non è stata ritenuta sufficiente, alla luce della Direttiva di gruppo del 13.5.2008 e della circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26.1.2000; 4) quanto all’asserita "presenza in istanza di cartelle non rateizzabili", il rilievo, oltre ad essere affetto dal già dedotto deficit motivazionale, non tiene conto del fatto che l’ente intimato avrebbe potuto, al più, negare la rateazione limitatamente ad esse, non certo respingere integralmente l’istanza de qua.

Il difensore della società intimata ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo l’appartenenza della cognizione sulla domanda in esame alla giurisdizione del giudice tributario.

Nel merito, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, riferendosi l’istanza di rateazione presentata dalla parte ricorrente a carichi che a vario titolo non potevano essere rateizzati e non essendo stata prodotta la documentazione richiesta con la nota dell’8.10.2008, a riscontro della quale la società ricorrente si è limitata ad inviare un fax in data 24.10.2008.

Deduce inoltre che il provvedimento impugnato, mediante il rinvio operato alla nota dell’8.10.2008, è conforme all’obbligo motivazionale di cui viene denunciata la violazione.

Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Deve invero evidenziarsi che le cartelle di pagamento indicate nell’istanza di rateazione cui si riferisce l’impugnata determinazione di diniego hanno ad oggetto debiti aventi molteplice natura, alcuni dei quali di carattere tributario (si veda, ad esempio, la cartella n. 100/2003/00868837/46/000, concernente "tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale").

Ebbene, relativamente a questi ultimi, non può che richiamarsi il costante indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale "la causa contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie" (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., 14 marzo 2011, n. 5928).

Il ricorso pertanto, nella parte in cui si rivolge avverso l’atto di diniego della invocata rateazione (anche) con riferimento alle cartelle di pagamento concernenti debiti tributari, deve essere dichiarato inammissibile, appartenendo la relativa giurisdizione al giudice tributario.

Il ricorso, come anticipato, deve invece essere respinto nella parte in cui viene lamentata la mancata rateazione dei debiti non aventi natura tributaria (come, ad esempio, quelli oggetto della cartella n. 100/2008/00530019/35/00, concernente "rate premio", e della cartella n. 100/2009/00122734/73/000, concernente "contravv. cod. strada").

Deve al riguardo affermarsi la giurisdizione del giudice adito, dal momento che, alla stregua della Direttiva di gruppo del 27.3.2008, avente ad oggetto "Istruzioni applicative in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo" (pag. 5), la presentazione dell’istanza di rateazione "determina l’avvio di un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 8 agosto 1990, n. 241, le cui disposizioni, per esplicita previsione dell’art. 1, comma 1 ter, si applicano anche ai soggetti privati che, come avviene per le società del Gruppo, sono preposti all’esercizio di attività amministrative".

Ebbene, deve in primo luogo respingersi la censura intesa a dedurre il vizio di incompetenza inficiante il provvedimento impugnato, dal momento che esso presuppone il carattere pubblicistico delle norme regolatrici del sistema di riparto delle attribuzioni operative e decisionali all’interno dell’ente intimato, nella specie insussistente in considerazione della connotazione privatistica dell’assetto organizzativo della resistente società per azioni (pur riconducibile, per quanto in precedenza osservato, al novero delle pubbliche amministrazioni, ex art. 7, comma 2, cod. proc. amm.).

Quanto alle ulteriori doglianze, deve evidenziarsi che, con nota dell’8.10.2008, l’ente intimato ha comunicato alla società ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rateazione dalla stessa presentata, rappresentando che:

– "mancano i seguenti documenti: visura camerale aggiornata, copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese oppure relazione economicopatrimoniale";

– "le cartelle di seguito indicate risultano emesse in più rate già scadute: pertanto, bisogna provvedere al pagamento integrale delle stesse".

La società ricorrente deduce che, in riscontro alla comunicazione predetta, ha trasmesso, in data imprecisata, documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà finanziaria in cui si è trovata.

L’ente intimato ha in sede difensiva replicato che la parte ricorrente si è limitata a trasmettere un fax, in data 24.10.2008, che si trova allegato alla sua produzione documentale e che non contiene indicazioni idonee a soddisfare le richieste di integrazione documentale contenute nella comunicazione citata.

Ebbene, deve in primo luogo rilevarsi che la carenza documentale evidenziata dall’ente intimato con la citata nota dell’8.10.2008, funzionale a comunicare al soggetto interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis l. n. 241/1990, è idonea a prestare de relato all’atto impugnato l’adeguata illustrazione delle ragioni sottese alla determinazione negativa con esso formalizzata, ad integrazione della sintetica formula incentrata sulla "mancata presentazione di documentazione attestante la temporanea difficoltà finanziaria".

Deve altresì evidenziarsi che la deduzione attorea, secondo cui la società ricorrente avrebbe provveduto ad integrare la documentazione originariamente presentata e che quest’ultima non sarebbe stata esaminata dall’ente intimato, non può essere condivisa, perché essa non solo non ha comprovato la circostanza allegata (pur avendo astrattamente la disponibilità della relativa prova, avendo essa provveduto, come affermato, alla trasmissione della documentazione integrativa), ma non ha nemmeno fornito in proposito alcun serio elemento di prova (non avendo indicato la data in cui sarebbe avvenuta l’asserita integrazione documentale).

Ne consegue che, essendo il rilievo concernente la carenza documentale dell’istanza di rateazione sufficiente a sorreggere, sul piano giustificativo, il provvedimento impugnato, la domanda di annullamento – nella parte in cui è conoscibile, per quanto detto, dal giudice amministrativo – deve essere respinta.

La parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall’ente intimato, nella misura di Euro 2.000.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 829/2009:

– in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge;

– condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall’ente intimato, nella misura di Euro 2.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.