Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 02-11-2011, n. 39363

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza del 5 maggio 2010, ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Verolanuova del 6 aprile 2009 e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S. A., per i reati di lesioni e minacce in danno di R. M., per intervenuta prescrizione; di converso, sono state confermate le statuizioni in favore della parte civile costituita.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone una violazione di legge in ordine alla mancata affermazione dell’intervenuta prescrizione in epoca precedente alla celebrazione del processo, con il consequenziale venir meno anche della domanda avanzata dalla parte civile.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. La questione sottoposta all’esame di questa Corte attiene esclusivamente alla tempestività o meno dell’interruzione della prescrizione, ai fini dell’eventuale accoglimento della domanda avanzata dalla parte civile, in epoca addirittura antecedente la celebrazione del giudizio di prime cure.

L’eccezione, in tal senso avanzata nel giudizio d’impugnazione dall’odierno ricorrente, è stata erroneamente respinta dal Giudicante a cagione della mancata proposizione della stessa con l’atto d’impugnazione e quindi al di fuori dei limiti della cognizione dell’appello e di cui al principio devolutivo.

Tale erroneo convincimento, posto che la questione sulla esistenza o meno di una causa estintiva del reato non soffre limitazioni di sorta ai sensi dell’art. 129 c.p.p., rende pertanto fondata la tesi defensionale ribadita dall’imputato con il presente ricorso.

3. In diritto, sulla scorta dell’art. 160 c.p., può in generale affermarsi come atto idoneo ad interrompere la prescrizione sia la richiesta del PM di emissione del decreto di citazione a giudizio nonchè, con riferimento ai reati di competenza del Giudice di pace, anche la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria ovvero il decreto di convocazione emesso dallo stesso Giudice di pace (v. D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 61).

La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato come momento essenziale ai fini dell’interruzione non sia soltanto la notifica dell’atto al destinatario bensì anche la sua emissione con la firma del segretario dell’Ufficio richiedente che attesti l’effettiva venuta ad esistenza della richiesta del Pubblico ministero (v. a partire da Cass. Sez. Un. 28 ottobre 1998 n. 13390 e da ultimo Sez. 1 26 febbraio 2009 n. 13554).

Tale giurisprudenza non fa che ribadire quanto già affermato in precedenza a proposito dei giudizi pretorili (v. Cass. Sez. 5 16 marzo 1999 n. 5335) nei quali il decreto di citazione interrompeva la prescrizione dalla data della sua emissione che doveva individuarsi in quella in cui l’atto si era perfezionato con la sottoscrizione del Pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assisteva; tuttavia dovendo il p.m., prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio richiedere al pretore l’indicazione della data dell’udienza dibattimentale da indicare sul provvedimento non poteva dirsi che un decreto di citazione esistesse prima dell’indicazione di tale data anche perchè non sarebbe stato concepibile, logicamente prima che giuridicamente, un decreto di citazione privo dell’indicazione del luogo e della data di comparizione intimata al destinatario.

Nella specie, questa volta in fatto, i reati risultano commessi il 19 maggio 2002 per cui la prescrizione si sarebbe maturata il 19 maggio 2007.

Il 29 giugno 2006 il P.M. ebbe a sottoscrivere la richiesta al Giudice di pace di indicazione del giorno e dell’ora dell’udienza (firmando in calce il decreto, secondo una prassi diffusa ma irrituale).

Tale richiesta fu depositata nella segreteria del P.M. il 4 luglio 2006 ed evasa dal Giudice di pace il 24 aprile 2007 senza, però, alcun elemento idoneo ad identificare con precisione il giorno in cui il decreto fu emesso definitivamente (difettando qualsiasi timbro o altra attestazione dell’avvenuto deposito).

Tali atti, però, sebbene precedenti al 19 maggio 2007, non sono interruttivi per quanto dianzi espresso.

Data certa dell’interruzione può attribuirsi, quindi, solo alla ricezione dell’atto da parte dell’UNEP per la successiva notifica, il 24 settembre 2007, ovvero alla data della notifica effettiva del decreto il 2 ottobre 2007: in ogni caso tardivamente rispetto al dianzi indicato termine prescrizionale del 19 maggio 2007.

Ecco, quindi, che il Giudice dell’impugnata decisione nulla poteva affermare in merito alle statuizioni civili sulla base del principio secondo il quale in tema di prescrizione, pur in presenza di più atti internativi, perchè possa ritenersi non verificata la estinzione del reato è necessario non solo che non sia superato il termine massimo, previsto dall’ultima parte dell’art. 160 c.p. ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall’art. 157 c.p. (v. Cass. Sez. 5 3 dicembre 1999 n. 1018).

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e l’impugnata sentenza annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili che devono essere eliminate.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 23-12-2011, n. 6811

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Svolgimento del processo

Con deliberazione di Giunta 20 dicembre 2002, n.1761, la Regione Lazio ha previsto per l’anno 2003 un budget unico regionale di euro 176.111.000,00 dedicato al finanziamento delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate ai residenti nella Regione dalle strutture private provvisoriamente accreditate.

Al superamento del budget si sarebbe applicata la regressione tariffaria nella misura unica corrispondente alla percentuale di superamento del budget stesso.

Con nota 26 aprile 2004 il Dipartimento sociale della Regione – Direzione regionale S.S.R. ha reso nota la produzione complessiva del comparto nell’anno 2003 che, risultata pari ad euro 190.510.485,00, comportava il superamento del budget programmato, ed ha conseguentemente disposto una regressione tariffaria dell’8,9 % sulle prestazioni ambulatoriali eseguite.

Avverso gli anzidetti provvedimenti gli odierni appellanti hanno proposto impugnazione dinanzi al TAR Lazio.

Con sentenza 4 marzo 2005, n.1668 il TAR Lazio, Sez. III, ha dichiarato il ricorso irricevibile con riferimento a tutte le odierne appellanti, escluso il "Laboratorio di Analisi T. V. s.r.l.", essendo provato che i ricorrenti hanno avuto piena conoscenza della delibera impugnata (delibera G. R. n.1761/2002) nel marzo 2003, mentre il ricorso è stato notificato il 30.6.2004, e tenuto conto che la nota del 26.4.2004 è solo atto applicativo; ha poi respinto il ricorso con riferimento all’anzidetto Laboratorio, avendo ritenuto infondati i motivi di gravame dedotti.

Con l’odierno atto di appello la sentenza del TAR è stata impugnata per i seguenti motivi:

1)il Direttore regionale del Dipartimento sociale della Regione non era competente in ordine alla adozione dell’atto 26.4.2004;

2)il meccanismo della modulazione tariffaria è misura abusivamente introdotta dalla Regione, priva di qualunque supporto legislativo; esso inoltre è stato attuato in violazione del "divieto di retroattività" in quanto la Regione pretende di pagare importi ridotti, per le prestazioni eseguite nell’anno 2003, sulla base di una decisione che reca la data del 26.4.2004, e che è stata notificata agli istanti solo ai primi di maggio 2004;

3)l’autorizzazione per l’accreditamento relativo all’anno 2003, sottoscritta dagli interessati, la quale prevedeva la comunicazione della entità della regressione entro il termine del 30.4.2004, deve considerarsi nulla in quanto "imposta" dalla Regione;

4)è illegittima la Circolare 26.2.2003 che ha previsto tale autorizzazione;

5)la Regione non può pretendere di addossare una parte della spesa sanitaria sugli operatori privati che operano in regime di accreditamento;

67)la regressione operata con i provvedimenti impugnati non riguarda le istituzioni pubbliche, ed è perciò discriminatoria; essa impedisce anche le più elementari previsioni circa la gestione delle proprie aziende, dal momento che rende incerto l’ammontare dei corrispettivi;

8)la regressione avrebbe dovuto essere calcolata in funzione dell’eventuale superamento del tetto assegnato a ciascuna struttura, e non del superamento del complessivo budget di spesa;

9)la Regione non ha dato comunicazione ai soggetti interessati dell’avvio del procedimento;

10)non è dato comprendere in quale misura sia avvenuto il superamento del budget e ad opera di quali Laboratori, né viene offerto alcun elemento che consenta di verificare l’esattezza dei dati finali.

Si è costituita in giudizio la Regione la quale ha opposto la tardività del ricorso introduttivo per tutte le odierne appellanti ad eccezione del Laboratorio di Analisi T. V., e quanto a detto laboratorio ha richiamato le motivazioni addotte nella sentenza di primo grado a fondamento del rigetto.

Con successive memorie difensive le parti appellanti hanno ribadito le tesi difensive dell’atto di appello, insistendo particolarmente sulla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e sulla tardiva fissazione del budget; hanno anche confutato la tesi della irricevibilità del ricorso introduttivo sostenendo che la delibera di Giunta 1761/2002, pur preannunciando la regressione tariffaria, non la determinava concretamente, sì che la nota del 26.4.2004 non può essere considerata meramente applicativa.

Alla pubblica udienza del 28.10.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente rilevato che la sentenza di primo grado ha statuito la tardività del ricorso introduttivo relativamente a taluni dei Laboratori oggi appellanti, per i quali era stata comprovata la acquisita conoscenza della delibera regionale impugnata già nel mese di marzo 2003, sì che l’impugnativa risultava proposta ben oltre il rituale termine di sessanta giorni.

Con riferimento agli anzidetti soggetti deve essere confermata la predetta statuizione di tardività dovendosi condividere l’assunto del primo giudice secondo cui nella fattispecie in esame la lesione degli interessi dei ricorrenti si è concretata con la anzidetta delibera regionale, mentre la nota regionale recante la data del 26.4.2004, anch’essa gravata in primo grado, costituisce mero atto applicativo.

2. L’appello in esame è comunque infondato nel merito.

2.1. Con una serie di motivi che contestano il meccanismo della regressione tariffaria nelle sue linee generali si è sostenuto:

che tale meccanismo sarebbe privo di un supporto legislativo;

che esso ha l’effetto di addossare indebitamente una parte della spesa sanitaria sugli istituti privati che operano in regime di accreditamento;

che, non ponendo limiti alla spesa nei confronti delle strutture pubbliche, realizza una evidente disparità di trattamento a danno delle strutture private.

Siffatti motivi sono privi di pregio.

Come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, e ricordato anche nella sentenza del TAR, costituisce principio cardine della normativa vigente in materia di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale quello del necessario contenimento della spesa entro i limiti del fondo predeterminato, e ciò alla stregua di quanto disposto dall’art.32, comma 8, legge 27 dicembre 1997, n.449, intitolata "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

Il sistema di regressione tariffaria delle prestazioni che eccedono il tetto massimo prefissato è pertanto considerato espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica affidata alla Regione (in tal senso Cons. St., sez.III, 13 aprile 2011, n.2290).

Né può parlarsi di "discriminazione" o "disparità di trattamento" in relazione al fatto che la regressione tariffaria operi nei confronti delle sole strutture private.

Al riguardo non può trascurarsi che, a differenza dei soggetti privati accreditati, i presidi sanitari pubblici hanno l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti anche oltre il tetto di spesa preventivato (nei limiti ovviamente della loro capacità operativa), mentre le strutture private, pur prestando un servizio pubblico del tutto analogo, sono vincolate ad erogare le prestazioni sanitarie richieste unicamente nei limiti stabiliti negozialmente.

Da ciò la conseguenza che esse sono tenute a rispettare il budget assegnato.

Si aggiunga che accettando di operare nell’ambito del S.S.N. l’imprenditore privato opera una libera scelta e non può dunque dolersi dei vincoli che sono coessenziali al vigente ordinamento della sanità.

2.2. Anche le censure che si appuntano sulle determinazioni e sul procedimento della Regione per l’applicazione della regressione tariffaria relative all’anno 2003 non meritano di essere condivise.

Va anzitutto evidenziato che la fissazione del budget da parte della Regione è stata operata prima dell’inizio dell’anno con la delibera 20 dicembre 2002, n.1761, nella quale era detto che il budget fissato nella misura di euro 176.111.000,00 era stato determinato tenendo conto dell’"andamento della produzione del comparto privato accreditato negli anni 20002001 e primo semestre 2002", e corrispondeva esattamente alla produzione dell’anno 2001; ed era altresì specificato che nel caso di un suo superamento "verrà applicata la regressione tariffaria nella misura unica corrispondente alla percentuale di superamento del budget specifico di comparto".

Occorre aggiungere che nel corso del 2003 gli odierni appellanti avevano sottoscritto un apposito impegno con il quale dichiaravano di accettare il sistema di remunerazione e tutte le condizioni stabilite nella delibera regionale n.1761/2002, e dichiaravano altresì di essere a conoscenza e di accettare che "la definizione della remunerazione spettante…avvenga a consuntivo e sia comunicata ai soggetti erogatori entro il 30 aprile 2004".

In relazione a tali atti di impegno si è escluso che potessero essere definiti quali "accordi contrattuali", e ne è stata messa in discussione la validità dal momento che sono stati predisposti interamente dalla Regione, e che i titolari dei Laboratori ricorrenti non sarebbero stati in grado di rifiutare la propria sottoscrizione. Ma al riguardo non può che ribadirsi come gli atti con i quali è stata prevista la regressione tariffaria costituiscano espressione di un potere previsto dalla legge, a fronte del quale l’autonomia delle parti private non poteva essere che quella di accettare o meno le condizioni stabilite dalla Regione.

Ciò posto, gli odierni appellanti non possono certo dolersi della gravità delle condizioni che ben conoscevano e che si erano impegnate ad accettare.

Non possono dunque dolersi se la regressione tariffaria a carico di ciascun Laboratorio sia stata determinata non già in funzione del superamento del tetto di spesa assegnato individualmente, bensì del superamento del complessivo budget di spesa regionale: il che ha comportato che il superamento di detto budget regionale sia stato redistribuito tra tutte le strutture accreditate, in eguale misura, senza tenere conto dell’effettivo ammontare delle prestazione erogate da ciascuno di essi.

Questo era infatti il meccanismo indicato nella delibera regionale n.1761/2002 e che gli odierni appellanti avevano accettato sottoscrivendo la "dichiarazione di adesione".

2.3. Ugualmente infondato è il motivo di gravame con il quale si deduce la tardività della determinazione regionale con cui è stato stabilito l’abbattimento delle tariffe.

In disparte la considerazione che tali determinazioni sono state adottate nei tempi previsti dalle "dichiarazioni di adesione", va osservato che la fissazione del tetto massimo di spesa per le prestazioni erogate dai privati in regime di accreditamento, per l’anno 2003, era stata effettuata anteriormente a detta annualità, e precisamente nel dicembre 2002, e che il budget stabilito teneva conto dell’"andamento della produzione del comparto privato accreditato negli anni 20002001 e primo semestre 2002", ed era determinato nella stessa misura del budget del 2001.

E’ dunque evidente che non è stato leso alcun affidamento dei titolari dei Laboratori, i quali ben potevano fare affidamento, per programmare la propria attività, ai limiti di spesa applicati nell’anno di riferimento (il 2001).

Né ci si può dolere se la concreta determinazione della percentuale della regressione tariffaria sia avvenuta nel corso dell’anno seguente (ed esattamente nell’aprile 2004) quando le prestazioni erano state già effettuate, essendo del tutto ovvio che la concreta attuazione della regressione non poteva che iniziare quando è emerso lo scarto tra il budget prefissato (176.111.000,00 euro) e la produzione complessiva del comparto (193.510.485,00 euro), ed è stato così possibile determinare la percentuale di abbattimento (dell’8,99%)

2.4. Con altri motivi di gravame gli appellanti ripropongono le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, nell’assunto che non sarebbe dato comprendere il procedimento che ha condotto alla quantificazione della percentuale di abbattimento delle tariffe; e di incompetenza del "direttore regionale" che ha provveduto alla adozione della nota 26.4.2004 recante il prospetto delle remunerazioni spettanti ai soggetti accreditati.

Anche questi motivi sono privi di pregio.

Come ha già rilevato il giudice di prime cure, i dati racchiusi in detta nota non sono altro che il risultato di una mera operazione matematica, data dalla applicazione, alle prestazioni rese dalle strutture private, della percentuale di abbattimento determinata secondo i criteri già fissati nella delibera regionale 1761/2002.

E data la natura di atto meramente applicativo di determinazioni già assunte nella anzidetta delibera regionale, è palesemente infondata la censura di incompetenza con la quale gli appellanti sostengono che il potere di determinare la misura della regressione tariffaria spetterebbe solo al Consiglio o alla Giunta regionale.

2.5. Residua all’esame del Collegio il motivo attinente alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Ma il motivo è palesemente infondato, dal momento che gli odierni appellanti hanno avuto conoscenza del procedimento di regressione tariffaria sin dal momento in cui hanno sottoscritto la dichiarazione con la quale accettavano il sistema di remunerazione e tutte le condizioni stabilite nella delibera regionale n.1761/2002 (ove era prevista la regressione tariffaria).

3. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna tutti gli appellanti, in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Regione, liquidandole nella misura di euro 8.000,00 (ottomila) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 28-06-2012, n. 10903

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che P.E., quale erede di Pa.An. ed in proprio, ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Napoli, in epigrafe indicato, che ha riconosciuto in suo favore, esclusivamente in qualità di erede del Pa., la somma di Euro 555,00 oltre interessi a titolo di equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del giudizio instaurato nel giugno 1995 dal suo dante causa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, che l’ha definito con sentenza del 16 gennaio 2009; che l’intimata non ha depositato difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso si censura il rigetto della domanda di indennizzo ture proprio motivata dal fatto che la costituzione della ricorrente nel giudizio presupposto è avvenuta in data (28 luglio 2008) anteriore di pochi mesi alla emissione della sentenza che l’ha definito: si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p.1 e art. 13 C.E.D.U.), sull’assunto che gli eredi della parte del processo affetto da ritardo, quand’anche dopo la morte del dante causa non si siano costituiti nel processo presupposto, sarebbero comunque legittimati – in quanto effettivi destinatari della sentenza- a far valere in proprio il diritto all’equa riparazione per il periodo successivo alla morte del predetto.; ritenuto che tale doglianza è priva di fondamento;

che l’orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 2752/11; n. 23416/09; n. 2983/08; n. 23939/06), cui il Collegio intende dare continuità, è nel senso che, in caso di morte di una parte, gli eredi, in quanto tali, acquisiscono per successione il diritto all’indennizzo maturato dal de cuius per l’irragionevole protrazione di un processo che lo vide parte anche prima della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, mentre, per il periodo successivo alla morte della parte originaria, il diritto all’indennizzo spetta loro, in proprio, solo dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, hanno assunto la qualità di parte, e solo ove la fase del processo successiva si protragga in misura irragionevole: non assume cioè rilievo, in relazione al diritto all’indennizzo, la continuità, prevista dall’art. 110 c.p.c., della posizione processuale rispetto a quella del dante causa, in quanto il sistema sanzionato rio delineato dalla Convenzione Europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato per la sola oggettiva irragionevolezza della durata del processo presupposto, ma (cfr. L. del 1989, art. 2) sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi, essendo parte di tale processo, dal suo ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema d’animo subito;

che pertanto, poichè, dopo la assunzione da parte della ricorrente della qualità formale di parte, il giudizio presupposto si è protratto per un tempo del tutto ragionevole (pochi mesi), merita condivisione il rigetto, espresso dalla Corte di Napoli, della domanda di indennizzo iureproprio proposta dalla P.;

ritenuto quindi che il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 425,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^-1 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 319

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Svolgimento del processo

Il sig. F.S., dipendente del Comune di San Giovanni in Fiore, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Calabria per il riconoscimento di emolumenti a titolo di premio di incentivazione di produttività per lo svolgimento di programmi e progetti obiettivo, in relazione alla prestazione lavorativa svolta nel periodo 1986/2000 nell’ambito del Progetto gestione di operai assunti dal Comune a carico del "Fondo sollievo disoccupazione".

Il Tar, rilevato che il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2001, ben oltre il termine di decadenza stabilito dall’art. 45, comma 17, d. lgs. 31.3.1998, n. 80, confermato dall’art. 69, c. 7, d. lgs. n. 165 del 2001, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, relativamente alla pretesa per il periodo afferente il rapporto tra il 1986 ed il 30 giugno 1998, per decadenza dall’azione e per il periodo successivo, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

Appella la parte ricorrente sostenendo che, essendo la pretesa patrimoniale soggetta al termine di prescrizione quinquennale – nella specie interrotto attraverso atti idonei – questo dovrebbe prevalere sulla decadenza sancita dal d. lgs. n. 80.

Nel merito, ripropone i motivi a conferma della fondatezza della pretesa.

All’udienza del 19 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

In ordine alla natura del termine stabilito dall’art 45, comma 17, d. lgs. 31.3.1998, n. 80 e confermato dall’art. 69, comma 7, D.Lgs n. 165/2001, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza (ex multis Cass. SS.UU., n.616/2007; n.9101/2005; C.d.S., Sez. VI, n. 1389/2008; n.51/2009), secondo cui la disposizione va interpretata come intesa ad introdurre un termine di decadenza sostanziale (15 settembre 2000) per la proponibilità della domanda giudiziale.

Tale previsione, peraltro, è stata giudicata conforme alla Costituzione, in particolare sotto il profilo della supposta violazione degli articoli 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale (Corte Cost. n. 213/2005, n. 382/2005, n. 197/2006).

Quanto al rapporto tra prescrizione e decadenza, vale la regola per cui non si estende alla decadenza l’effetto interruttivo della prescrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2964 cod. civ, data la non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell’inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale alla certezza di una determinata situazione giuridica (Cass. civ. Sez. II, 18012007, n. 1090).

Non vi è quindi alternatività tra i due termini, ovvero prevalenza di quello di prescrizione rispetto a quello di decadenza, come vorrebbe parte appellante, ma interdipendenza, nel senso che entrambi operano sul piano della possibilità di far valere il diritto.

Pertanto, gli atti interruttivi della prescrizione effettuati da parte del dipendente non spiegano alcuna efficacia impeditiva della decadenza sancita dall’art. 69, c. 7, d. lgs. n. 165 del 2001 che correttamente è stata pronunciata dal Tar per le pretese inerenti il rapporto di lavoro fino al 30 giugno 1998, data la presentazione del ricorso in data posteriore al 15 settembre 2000.

Il rigetto dell’appello in ordine ad una questione di rito esime il Collegio dall’esame dei motivi di merito sulla fondatezza del diritto.

In mancanza di costituzione del Comune, non occorre provvedere sulle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto,conferma la sentenza di primo grado.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore



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