Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20533

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elega dell’Avv. Gerardo Breglia.
Svolgimento del processo

Gli eredi di Ca.Gi. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza che ha rigettato l’impugnazione proposta dalla loro dante causa avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lagonegro, adito dalla Ca., aveva respinto per l’impossibilità di individuazione del bene, la sua domanda volta ad ottenere da parte di D.M.F., poi fallito, la consegna di un locale da adibire a garage già oggetto, unitamente a locali ad uso abitazione, di una pronuncia ex art. 2932 c.c., dello stesso Tribunale.

A sostegno del ricorso viene proposto un unico motivo con il quale si deduce violazione degli artt. 1472 e 2646 bis c.c., addebitandosi al giudice a quo di avere erroneamente ritenuto non esistente il bene immobile oggetto della sentenza emessa ex art. 2932 c.c..

Resiste con controricorso l’intimata F.P., proprietaria dell’immobile oggetto del giudizio mentre non ha proposto difesa la curatela del fallimento del D.M..
Motivi della decisione

L’unico motivo con il quale si deduce violazione degli artt. 1472 e 2646 bis c.c., addebitandosi al giudice del merito di avere erroneamente ritenuto che il bene di proprietà della F. costituito da locali edificati al di sotto dell’abitazione della Ca. non potesse identificarsi con il garage promesso in vendita dal D.M. e poi trasferito dal Tribunale è inammissibile per l’inidoneità del quesito dal momento che con lo stesso si da per ammesso ciò che invece la Corte d’appello non ha riconosciuto e cioè che fosse possibile procedere all’identificazione dell’immobile promesso in vendita con quello poi realizzato.

In realtà nessuna violazione di legge è ipotizzabile nella fattispecie ma, in ipotesi, un errore di valutazione degli elementi concreti in atti che si assumono tali da consentire l’identificazione richiesta. Tale errore avrebbe dovuto essere allora censurato sotto il profilo dell’incongruità o illogicità della motivazione sul fatto controverso indicato, previa specifica individuazione del medesimo ex art. 366 bis c.p.c., nella specie del tutto carente.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 21-06-2011, n. 24979 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Decidendo in sede di rinvio, dopo l’annullamento di precedente ordinanza 23.12.2009, sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso il 30.11.2009 dal locale GIP in procedimento per reati di frode fiscale, con ordinanza del 7.10.2010 il Tribunale di Bolzano revocava la misura imposta, limitatamente alle violazioni commesse prima del 1.1.2008, mantenendola sui mobili ed immobili degli indagati D.R., S.R., D.L. e P.C. per un ammontare complessivo massimo di Euro 3.200.000. il Tribunale riteneva obbligatoria la successiva confisca, e quindi possibile procedere al sequestro per equivalente del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta dovuta, anche a seguito di condotte che avevano determinato un indebito credito in favore dello Stato, finalizzato alle compensazioni del caso.

Nella sentenza di annullamento, altra Sezione di questa Corte aveva deliberato che il Giudice del rinvio procedesse a nuovo esame, valutando innanzitutto quali fossero le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della norma di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, per le sole quali appariva configurabile un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, e, poi, l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’applicazione nel caso concreto dei principi di diritto contenuti nella sentenza delle Sezioni unite n. 38691/2009. 2. Ricorrono tutti i sottoposti alle indagini.

2.1 D.R., con l’avv. Moccia, deduce che le conclusioni del Tribunale "non possono essere affatto condivise", perchè il calcolo relativo alle violazioni pregresse sarebbe stato approssimativo, mentre dall’insegnamento delle Sezioni unite 38691/2009 si evincerebbe che anche per queste fattispecie di reati la confisca per equivalente sarebbe limitata al solo "prezzo" del reato.

2.2 S.R., con l’avv. Bongiorno, deduce con unico motivo inosservanza della legge penale in materia di confisca per equivalente, ai sensi dell’art. 322 ter c.p., perchè l’insegnamento delle SU richiamate, relativo ai limiti del comma 1 di tale norma, varrebbe non solo per il delitto di peculato – specifico oggetto di quella pronuncia – ma per ogni riferimento alla confisca per equivalente operato mediante richiamo generico all’art. 322 ter c.p., come sarebbe confermato dalle successive pronunce di legittimità, relative anche ad altri reati contro la pubblica amministrazione. In ogni caso, l’ordinanza avrebbe omesso analisi o ricostruzione sul profitto, da intendersi in senso restrittivo ai fini della confisca per equivalente, che sarebbe derivato dai reati contestati.

Con memoria depositata l’8 aprile 2011 il ricorrente svolge deduzioni a sostegno della questione di diritto e sui criteri di quantificazione dell’importo del sequestro.

2.3 D.B.L. e P.C., con unico atto sottoscritto dal comune difensore, avv. Buccico, e dal P., denunciano erronea applicazione e vizi di motivazione, in ordine all’art. 322 ter c.p., L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 e D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 1 ss., perchè:

– lo stesso annullamento con rinvio presupporrebbe la non accoglibilità della tesi del Riesame sulla limitazione dell’efficacia dell’insegnamento di SU 38691/2009 al delitto di peculato;

– in ogni caso:

– sarebbero stati violati i principi stabiliti dal D.Lgs. n. 241 del 1997, con l’errore concettuale della somma tra quantum compensato e iva accumulata – con la conseguente duplicazione quantomeno dell’importo di 864.423 Euro -, mentre arbitrario e illogico sarebbe il calcolo aritmetico operato, la forfetizzazione sarebbe avvenuta per eccesso, vi sarebbe stata genericità ed illogicità nell’individuazione dei beni.

3.1 I comuni motivi in diritto sono infondati. La L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 dispone che "nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322- ter c.p.".

Questa Corte ha ormai ripetutamente insegnato il principio generale che, quando una norma richiama l’intero art. 322 ter c.p., il sequestro può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo ma anche al profitto del reato considerato da tale norma (SU sent. 41936 del 25.10 – 22.11.2005, Muci; Sez. 6, sent.

37090 del 30.5 – 8.10.2007).

Tale principio è stato da ultimo reiteratamente confermato anche con specifico riferimento ai reati fiscali o tributare (così Sez.3, sent. 25890 del 25.5 – 7.7.2010 e Sez. 3, sent. 35807 del 7.7 – 6.10.2007), con insegnamento che questa Sezione condivide.

Infatti, ed in particolare, già queste sentenze hanno spiegato 1’inconferenza del richiamo al principio di diritto affermato da SU 38691/2009, che non solo risolve un caso di reato contro la pubblica amministrazione in ragione della specifica previsione del primo comma dell’art. 322 ter c.p., ma è supportato da una motivazione che – a smentire la portata generale del principio stesso lì affermato – richiama tra l’altro proprio la precedente sentenza SU Muci, sull’efficacia dei casi di rinvio all’intero art. 322 ter c.p. e, per converso, constata l’assoluta irrazionalità della limitazione – per i reati contro la pubblica amministrazione – al solo prezzo del reato.

Nè la sentenza di annullamento con rinvio conteneva l’affermazione di specifico opposto principio di diritto – quindi comunque vincolante nella fattispecie concreta, ai sensi dell’art. 627 c.p.p. – limitandosi la stessa a segnalare al Giudice del rinvio la necessità di trattare quel punto della decisione.

3.2 Quanto agli altri motivi.

Il primo motivo del ricorso D. è inammissibile per l’assoluta genericità della deduzione.

Il secondo motivo del ricorso S. è anch’esso generico, perchè la doglianza difensiva sul punto è sostanzialmente astratta e priva di riferimenti specifici al caso. Nè il contenuto della memoria, in particolare la deduzione svolta a pag. 8, può integrare quella originaria genericità.

Altrettanto inammissibile è il motivo dei ricorsi D.B. e P. relativo alla censura sulla forfetizzazione: si tratta di deduzione generica, a fronte di motivazione specifica e non incongrua argomentata sul punto dal Tribunale.

3.2.1 E’ invece fondato, allo stato, il motivo dei ricorsi D. B. e P. sulle modalità del computo, prima della forfetizzazione conclusiva.

Va qui precisato che la censura deve essere valutata non come deduzione afferente la logicità della motivazione, inammissibile nei confronti dei provvedimenti in materia di cautela reale, nè tanto meno come altrettanto palesemente inammissibile rilievo di stretto merito, bensì come censura sulla sussistenza di uno dei presupposti di legittimità del sequestro, afferente un contenuto essenziale della misura, quale l’origine stessa della sua quantificazione.

Sul punto, effettivamente da un lato il Tribunale non ha spiegato se la somma indicata per le compensazioni (capi 14 e 20) riguardi o meno iva diversa da quella già compresa nei poi richiamati capi 4, 9, 13, 16, 18, 22, sì da evitare duplicazioni della medesima somma/valore.

Dall’altro, il generico riferimento al calcolo aritmetico ed ai capi 4, 9, 13, 16, 18, 22 (che fanno riferimento pure ad anni precedenti e si riferiscono non tutti ai medesimi indagati), con l’indicazione "secca" di una somma finale (di 2.231.907,80), non consente la ricostruzione del percorso logico argomentativo, risolvendosi, allo stato, in motivazione apparente (e quindi omessa, con conseguente vizio di legittimità e non di mera motivazione), atteso che, come dedotto dai ricorrenti, la somma totale indicata dal Tribunale non pare, con immediata percezione, corrispondere alle somme in quei capì riportate per l’iva successiva al periodo temporale da tenere in considerazione, secondo il vincolo imposto dall’annullamento con rinvio, vincolo al quale pure il Tribunale ha affermato di attenersi.

L’ordinanza va pertanto annullata, per il suo nuovo esame, sul punto della quantificazione dell’iva evasa/compensata, quale base aritmetica della successiva "forfetizzazione", in relazione alla già argomentata impossibilità di determinare in questa fase cautelare l’esatto ammontare del profitto illecito, per il suo nuovo esame.

L’annullamento si estende ovviamente alla posizione di tutti i ricorrenti.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bolzano per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-07-2011, n. 1854 Libertà di circolazione e soggiorno Stranieri

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto prot. 136/2010 del 25.11.2010, la Prefettura di Milano annullava il contratto di soggiorno, concluso a seguito di procedura di emersione ex art. 1ter della legge 102/2009 dal cittadino straniero sig. F.K. M.A.M., avendo l’Amministrazione rilevato che quest’ultimo risultava condannato dal Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/1998.

In particolare, la Prefettura evidenziava, in asserita applicazione del citato art. 1ter, comma 13°, lettera c), come tale reato fosse ostativo all’emersione.

Contro il succitato decreto era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, nel quale era denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 1 ter comma 13 della legge 102/2009.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 7 luglio 2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il presente ricorso è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, occorre evidenziare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con due sentenze del 10.5.2011, rispettivamente n. 7 e n. 8, ha definitivamente chiarito che il delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter, del D.Lgs. 286/1998, non è ostativo all’emersione dei lavoratori stranieri di cui all’art. 1ter della legge 102/2009, visto che il suddetto reato appare incompatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio (di cui alla direttiva 2008/115/CE), come del resto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 28.4.2011, in causa C61/11 PUU.

Di tale ultima pronuncia, preme riportare un passo significativo (punto 58), nel quale si legge che: "Ne consegue che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale".

La scrivente Sezione intende aderire alle conclusioni alle quali è giunta l’Adunanza Plenaria nelle citate decisioni, così come ritiene di richiamare anche il condivisibile precedente della Sezione IV del TAR Lombardia, n. 771 del 22.3.2011, nel quale è stata ancora sostenuta, con dovizia di argomenti, l’impossibilità per l’Amministrazione di negare l’emersione in caso di condanna per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/1998.

Sul punto preme altresì richiamare due precedenti della Sezione II, anch’essi nel senso sopra indicato, vale a dire TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1283 e n. 1284 del 19.5.2011.

A diversa soluzione non induce la lettura del recente decreto legge n. 89/2011, che ha confermato la previsione delittuosa dell’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/1998, visto che il decreto (al di là degli eventuali profili di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione Europea), prevede per la nuova fattispecie di reato la pena pecuniaria (multa), e non più quella detentiva, a conferma del carattere di non particolare allarme sociale della condotta, certamente non riconducibile ai casi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

Per effetto dell’accoglimento del ricorso, deve essere annullato il provvedimento con lo stesso impugnato.

Sussistono giusti motivi, viste anche le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, per compensare interamente fra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29126

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza del 29 marzo 2011, su appello del p.m., ha annullato l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di La Spezia con cui veniva sostituita la misura cautelare della custodia in carcere cui era sottoposto il C. con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Avverso questa ordinanza di inasprimento del regime cautelare, l’imputato propone ricorso, sostenendo l’inadeguatezza della custodia in carcere, in quanto sproporzionata in eccesso rispetto alle effettive esigenze cautelari, avuto riguardo all’inesistenza di un pericolo di fuga, alla sua personalità e ad una serie di circostanze accessorie che varrebbero a colorare di minor disvalore la condotta contestata.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

In particolare, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è censurabile in sede di legittimità solo se non è sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. 30 luglio 1992, n. 2995).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di merito ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche.

Ed infatti il Tribunale del riesame ha posto in evidenza che "si è in presenza di un soggetto avvezzo a risolvere i contrasti interpersonali facendo ricorso all’intimidazione e alla violenza e che presumibilmente dispone di armi, ovvero che agevolmente potrebbe procurarsele, come non ha esitato a fare in passato; si è quindi in presenza di un consistente pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale".

Si deve quindi affermare la completezza e la correttezza logica del ragionamento del giudice di merito.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali ed a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..

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