Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 14197 Amministrazione del condominio

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Svolgimento del processo

G.E., con atto del notificato in data 16.12.93 conveniva in giudizio avanti al tribunale di Torino, il Condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS) e premesso di esserne stato l’amministratore dal 1.7.88 fino al 31.7.91, chiedeva che il condominio convenuto fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di L. 39.750.183 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di anticipazioni da lui sostenute per conto dello stesso condominio. Si costituiva quest’ultimo eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che tenuti al pagamento erano solo i condomini morosi; nel merito sosteneva che l’assemblea condominiale non aveva approvato i rendiconti per i due esercizi decorsi dal 1.7.88 fino al 31.7.91, sottolineando come in sede d’adunanza dell’8.4.1993, i condomini presenti avevano autorizzate solo le spese di proprietà, ma non anche le spese ripetibili o di "utenza", in quanto il rappresentate del Comune di Torino IACP, condominio di maggioranza, aveva segnalato che tali spese, come prevista dalla L.R. n. 33 del 1984, art. 26, comma 3, avrebbero dovuto essere approvate dall’assemblea d’utenza.

Chiedeva pertanto il convenuto il rigetto della domanda attrice, ed in via riconvenzionale che il geom. G. fosse condannato alla restituzione della documentazione condominiale relativa al periodo in cui egli era stato amministratore.

L’adito tribunale di Torino, con sentenza n. 9499/02 depos. il 28.11.2002, rigettava la domanda attorea e la riconvenzionale del convenuto, ritenendo che la Menzionata assemblea condominiale del 8.4.93 aveva approvato le sole spese di proprietà e ma non anche quelle di utenza, per cui non essendoci alcuna valida delibera assunta, non poteva considerarsi sorto alcun credito in favore dell’ex amministratore.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il G., sostenendo che l’approvazione dell’assemblea del rendiconto era del tutto irrilevante e che il suo credito derivava dal solo fatto dell’anticipazione delle somme in parola di competenza dei condomini oltre che dalle norme in tema di mandato.

Si costituiva il condominio chiedendo il rigetto dell’appello.

L’adita corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1148/04 depos. in data 19.7.04, rigettava l’appello confermando interamente la sentenza impugnata. Ribadiva che in mancanza della deliberazione assembleare non esisteva alcun credito dell’amministrare per le somme da lui anticipate, su cui quindi la stessa assemblea esercitava il suo controllo.

L’appellante avrebbe dovuto dimostrare che le spese da lui sostenute erano state erogate in conformità dei poteri propri dell’amministratore ex art. 1135 c.c., da cui peraltro non poteva evincersi che egli avesse un autonomo potere di spesa. Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione il G. sulla base di una 3 mezzi; il condominio intimato non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5. Deduce che la Corte distrettuale aveva asserito che il geom. G. non aveva dimostrato che le spese per cui è causa sarebbero state da lui sostenute in conformità dei propri poteri di amministratore del condominio. In realtà la stessa corte avrebbe omesso di esaminare e valutare Sa documentazione prodotta; si trattava infatti di ricevute per spese vane, ma tutte necessarie per la vita del condominio(bollette Enel, del gas, dell’acqua, ascensore, tributi, ecc.) e tutte da lui effettuate in conformità dei poteri propri dell’amministratore ( art. 1130 c.c.).

Con il 2^ motivo, l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1130 c.c., n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5. Sostiene che l’erogazione delle spese per manutenzione ordinarie e per i servizi comuni rientra tra i poteri dell’amministratore ex art. 1130 c.c. per cui non è necessaria l’approvazione dell’assemblea; la Corte distrettuale avrebbe dunque errato ritenendo che gi esborsi effettuati non sarebbero stati conformi ai poteri dell’amministratore.

Con il 3^ motivo l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1133, 1131 e 1720 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e 5.

Deduce che l’amministratore ha diritto alla restituzione delle somme in parola nel momento stesso in cui era avvenuta la loro legittima anticipazione, senza bisogno della successiva approvazione assembleare, proprio in considerazione della natura strettamente necessaria delle suddette spese; d’altra parte, il diritto al rimborso sorge anche in ragione delle norme sul mandato ( art. 1720 c.c.) che lega l’amministratore al condominio.

Le predette doglianze – congiuntamente esaminate stante la loro connessione – sono prive di pregio.

Invero il thema decidendum che permea la decisione impugnata è rinvenibile nell’affermazione della Corte distrettuale secondo cui è sempre e comunque necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale la quale "….è sovrana nello stabilire, preventivamente se una spesa dev’essere affrontata e, successivamente, se le spese sostenute lo sono state perchè regolarmente deliberate oppure, in difetto di motivazione, perchè semplicemente opportune. In mancanza della sanzione assembleare, poichè l’amministratore non ha il potere di decidere se e in che misura il condominio debba sostenere spese, non esiste alcun credito dell’amministratore che abbia effettuato spese di tasca propria".

L’amministratore del condomino dunque non ha un generale potere di spesa (salvo quanto previsto dall’art. 1135 c.c. in tema di lavori urgenti e dall’art. 1130 c.c., n. 3) per cui deve ritenersi che in via generale l’assemblea condominiale abbia il compito specifico non solo di approvare il conte consultivo, al fine di confrontarlo con il preventivo, ma anche valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa dell’amministratore stesso (Cass. n. 5449 del 4.6.1999).

Per quanto riguarda il rapporto di mandato qual è quello configurabile tra amministratore e condomini, si rileva che la norma di cui l’art. 1720 c.c., prevede per il mandante l’obbligo di rimborsare il mandatario delle anticipazione da lui fatte, ma tale norma dev’essere chiaramente correlata con i principi in materia di condominio e di spese condominiali, le quali devono tutte passare al vaglio dell’assemblea per quanto riguardo la loro previsione o ratifica, senza le quali i credito dell’amministratore non può ritenersi nè liquido nè esigibile. tale principio. E’ stato invero statuito che " ….L’amministratore di condominio cessato dall’incarico e attivamente legittimato a proporre l’Azione per il recupero delle somme da lui anticipate nell’interesse del condominio nel corso della sua gestione, che risultino dalla deliberazione di approvazione del rendiconto, nei confronti dei singoli condomini per le quote rispettivamente a loro carico. Tale legittimazione attiva trova il suo fondamento nelle specifiche funzioni dell’amministratore previste dalla legge ( art. 1130 c.c., n 3 e art. 1135 c.c., n. 3) e, più in generale, nella disciplina del rapporto di mandato, quale e quello configurabile tra i condomini e l’amministratore ( art. 1720 c.c.)".(Cass. Sez. 2, n. 4127 del 15/12/1975)." "Nel condominio degli edifici anche le spese di manutenzione ordinaria e quelle fisse relative ai servizi comuni essenziali richiedono la preventiva approvazione dell’assemblea dei condomini essendo questa espressamente richiesta dall’art. 1135 c.c., n. 2. per tutte le spese occorrenti durante l’anno e non solo per le spese di straordinaria manutenzione alle quali si riferisce il citato art. 1135, n. 5. " (Cass. Sez. 2, n. 4831 del 18/05/1994).

In sintesi, il ricorso dev’essere rigettato. Nulla per le spese.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2358 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che l’appello deve essere dichiarato improcedibile alla luce della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dall’appellante in data 17 gennaio 2001;

Considerato che le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate, ricorrendone i presupposti;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-08-2011, n. 17507 Responsabilità civile

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so, rigetto dei motivi 1-2-3.
Svolgimento del processo

1.- Alle (OMISSIS) il sessantanovenne V.G., nel percorrere un tratto autostradale nei pressi di Lesina alla guida di un autoarticolato del peso complessivo di oltre trentasette tonnellate, morì a seguito della uscita di strada del mezzo, che in una curva destrorsa aveva proseguito la marcia senza svoltare, abbattendo il guard-rail e precipitando nella sottostante scarpata.

Con sentenza n. 366 di 2003 il tribunale di Piacenza rigettò la domanda risarcitoria proposta dalla vedova ( A.A.) e dai tre figli ( G., L. e V.R.) nei confronti di S.R., A.F. e della s.n.c. Alberti e Santi & C, proprietaria del mezzo, che era stato affidato dai primi due convenuti al dipendente V. benchè quegli, in quanto ultrasessantacinquenne, non avrebbe potuto condurre un mezzo del peso complessivo eccedente le venti tonnellate ex art. 115 nuovo C.d.S., comma 2, lett. "a" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ritenne che l’incidente si fosse verificato per un colpo di sonno del conducente e che fosse stato per questo interrotto il nesso causale tra il fatto ascritto ai convenuti e l’evento mortale. Rigettò anche la domanda riconvenzionale dei convenuti relativa ai danni subiti dal mezzo.

2.- La domanda principale è stata invece accolta dalla corte d’appello di Bologna con sentenza n. 219 del 24.2.2009, che ha condannato solidalmente i convenuti al pagamento di Euro 70.000 alla vedova e di Euro 35.000 a ciascuno dei tre figli, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Ha rilevato la corte d’appello:

a) che la norma prevedente il divieto di guida di un mezzo di quel peso per chi abbia più di 65 anni "mira a salvaguardare la sicurezza della circolazione e quindi, prima di tutto, la sicurezza degli altri utenti e dello stesso conducente ultrasessantacinquenne. Vi è dunque tra tale norma e un qualsiasi fatto dannoso conseguente a inadeguata condotta di guida un rapporto di diretta funzionalità" (pagina 9 della sentenza);

b) che nessuna colpa poteva ravvisarsi nel comportamento del V. e che "andava per ciò solo esclusa ogni sua responsabilità per il danno subito dall’autoarticolato" (a pag. 11).

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti, affidandosi a quattro motivi, cui resistono con controricorso i congiunti del V..
Motivi della decisione

1.- Col primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1123 cod. civ., artt. 40, 41 cod. pen., art. 115 C.d.S., comma 2, e nel quesito di diritto si chiede che la corte affermi che la violazione dell’ultima disposizione citata da parte dei ricorrenti, consistita nell’affidamento ad un ultraseessantacinquenne di un veicolo del peso complessivo di oltre 37 tonnellate, "non è stata causa efficiente dell’incidente stradale … non potendosi collegare l’evento dannoso, in rapporto di causa ad effetto, alla trasgressione della sopra citata norma del codice della strada". 1.1.- Se si potesse o no, posto che in astratto certamente si può, è questione di fatto, non di diritto.

Il quesito di diritto è dunque addirittura inesistente, sicchè il motivo è inammissibile per essere del tutto insoddisfatto il requisito di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

2.- Col secondo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni, nonchè omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, sostenendosi che la sentenza non ha dato spiegazioni in ordine alle ragioni per le quali aveva ravvisato nesso causale fra l’affidamento del veicolo ad un ultra sessantacinquenne e l’evento.

2.1.- Il motivo è infondato.

Pacifico essendo che non la violazione di una norma del codice della strada può essere di per sè fonte di responsabilità in sede risarcitoria, ma il comportamento integrante la violazione, purchè abbia esplicato incidenza causale sull’evento dannoso, la corte d’appello ha ritenuto che l’ovvia inadeguatezza della condotta di guida del conducente rendesse palese la sussistenza di nesso causale fra il vietato affidamento della guida ad un ultrasessantacinquenne (sanzionato dall’art. 115 C.d.S., comma 5, del 1992) e l’evento.

I ricorrenti affidano alla tesi del "colpo di sonno" come causa immediata dell’evento un effetto risolutivo, senza considerare che costituisce un nozione di comune esperienza (di cui il giudice deve tener conto in quanto integrante una regola di giudizio: Cass. 28 ottobre 2010, n. 22022 e 7 giugno 2011, n. 12408), che il colpo di sonno dipende dalla stanchezza o dall’incapacità di rimanere vigili, la stanchezza dall’abbassamento della soglia di resistenza fisica, che tutte sono agevolate dall’avanzare dell’età e che, dunque, la relazione causale di cui si discute non ne sarebbe comunque esclusa.

Non spiegano, infatti, quale tipo di inadeguatezza di guida avrebbe, a loro avviso, consentito di porre l’evento in relazione causale con l’inosservanza della norma del codice della strada, che certamente è posta – come correttamente osservato dalla corte d’appello – al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e quindi, prima di tutto, la sicurezza degli altri utenti e dello stesso conducente ultrasessantacinquenne.

3.- Il terzo motivo investe la decisione mediante deduzione di violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni, nonchè dell’art. 45 cod. pen., chiedendosi che la corte di cassazione affermi che l’affidamento non è stato causa efficiente dell’evento e che esso è invece dipeso da un colpo di sonno del conducente.

3.1.- Il motivo – che concerne un apprezzamento di merito insuscettibile di essere effettuato dalla corte di legittimità – è inammissibile per le stesse ragioni esposte sub 1.1. 4.- Col quarto motivo la sentenza è censurata per difetto di motivazione sulla mancata considerazione, nella determinazione delle somme che i ricorrenti erano stati condannati a pagare, dell’avvenuta erogazione da parte della Alberti & Santi s.n.c. di L. 60.000.000, versati ad A.A. con assegno n. (OMISSIS), tratto il 25 luglio 1994 sulla Banca Popolare di Cremona.

4.1.- Il motivo è manifestamente fondato. Alla questione non è fatto alcun cenno in sentenza, benchè essa fosse stata esplicitamente posta in sede di precisazione delle conclusioni, come si legge a pag. 4 della sentenza impugnata, dalla quinta alla settima riga.

La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, e, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-09-2011, n. 19472 Diritti politici e civili

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volgimento del processo

A.G., C.G., F.S., S.A., G.F., R.G. e M.G. ricorrono avverso il decreto della corte d’appello di Firenze del 29 maggio 2009 che ha rigettato a domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r del Lazio il 23 maggio 2001 non ancora definito al 18 giugno 2008, data di presentazione della domanda ex L. n. 89 del 2001, ritenendo generica per mancata allegazione del danno che in concreto avrebbero subito. Il Ministero dell’economia resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso censura l’affermazione secondo la quale il mero richiamo alla giurisprudenza in tema di danno che normalmente segue la violazione della ragionevole durata del giudizio non costituirebbe allegazione di un concreto danno. Il ricorso è fondato.

E’ orientamento costante (ex multis v. Cass. n. 19979/2009) che il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l’amministrazione resistente a dover fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto; pertanto, la circostanza che il ricorso sia proposto da una pluralità di attori e che non siano specificati gli elementi costitutivi del danno non patrimoniale da ciascuno di essi lamentato, non può avere alcun rilievo al fine di escludere l’indennizzabilità del pregiudizio, pur sempre presuntivamente sofferto dai ricorrenti la mancata presentazione dell’istanza di prelievo dimostrerebbe la mancanza di pregiudizio morale da ritardo nella definizione del giudizio.

2. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato poco più di sette anni, detratti tre anni di durata da ritenere ragionevole secondo i parametri normalmente utilizzati dalla corte di Strasburgo, si ritiene equo liquidare per i primi tre anni la somma di Euro 750,00 per anno ed Euro 1.000,00 per l’anno successivo.

Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione, attesa la parziale soccombenza (domanda di condanna al pagamento di Euro 6.000,00) possono essere compensate fino alla metà.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero al pagamento di Euro 3.250,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda in favore di ciascuno dei ricorrenti;

compensa le spese dell’intero giudizio fino alla metà e liquida la restante metà in Euro 570,00 (Euro 245,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari) per il giudizio di merito e in Euro 485,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni. Le spese vanno distratte in favore dell’avv. Massimo Querci che si dichiara antistatario.

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