Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20514 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

C.P., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di lavoro pubblico instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nell’agosto 1999.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 19 novembre 2008, ritenuta una durata ragionevole di tre anni, liquidava a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole di 5 anni e 8 mesi del giudizio presupposto la somma di Euro 4.316,00 oltre metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto C.P. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi. Il Ministero non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1.- Con i primi cinque motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p. 1 C.E.D.U.) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la C.E.D.U. come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.). Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa C.E.D.U. secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2, che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1000,00-1.500,00 per anno. Nella specie peraltro il decreto non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri, ed inoltre non ha liquidato un bonus di Euro 2.000,00 ratione materiae, trattandosi di controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c. e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo.

1.1.- I motivi sesto e settimo denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) in relazione alla illegittima compensazione per metà delle spese processuali nonostante l’accoglimento della domanda, nonchè vizio di motivazione sul punto ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel p.l, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008). Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principii qui esposti.

2.2- Quanto alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, posto il principio già ricordato secondo cui il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene in misura ragionevole avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, delle quali deve dar conto (Cass. S.U. n. 1340/2004), va osservato come nel caso in esame la Corte di appello abbia puntualmente evidenziato che l’omessa presentazione di istanza di prelievo per il lungo periodo successivo al 2001 faceva presumere uno scarso interesse del ricorrente per la sollecita definizione del procedimento presupposto.

Ha dunque validamente esercitato la sua discrezionalità, esponendo congruamente criterii senz’altro ammissibili (su ciò peraltro il ricorso non espone alcuna censura specifica), la cui concreta incidenza nel caso specifico costituisce peraltro oggetto di apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità.

D’altra parte, la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per 1’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e di Euro 550,00 per anno (cfr. procedimenti 675/03; 688/03 e 691/03;

11965/03), pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore. Non confligge dunque con gli orientamenti della giurisprudenza di Strasburgo la liquidazione, per circa cinque anni e otto mesi di irragionevole durata su otto anni e otto mesi complessivi, di un indennizzo di Euro 4.316,00. 2.3- Quanto al diniego di una somma forfetaria di Euro 2.000,00 (c.d. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore di quello che si verifica nella generalità dei casi, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Sì che, quando il giudice del merito nega tale ulteriore indennizzo forfetario, nella specie peraltro esprimendone le ragioni nella modestia della posta in gioco tale da escludere che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetterebbe ratiene materiae ed era stato richiesto e che la decisione negativa non è motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni – e se del caso alle prove- addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3. Anche i motivi indicati nel p. 1.1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati, in quanto: a) le spese del procedimento non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, bensì compensate per metà; b) la Corte di merito ha legittimamente esercitato tale facoltà discrezionale, rimessa al suo prudente apprezzamento, esponendo specifica motivazione (facente riferimento al notevole ridimensionamento della pretesa di Euro 15.000,00 azionata dal ricorrente) non illogica nè contraddittoria (cfr. Cass. n. 24531/2010).

4. Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3740 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti, eredi del signor F. N., dipendente dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, premesso che il loro congiunto aveva ricevuto in ritardo – con delibera n. 13183 del 4/6/1990 – gli emolumenti retributivi spettanti per il periodo dal 1°/1/1973 al 15/6/1977, con ricorso n. 196/1999 chiedevano al TAR Puglia, Sede di Bari, la condanna dell’Ente medesimo al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme ricevute in esecuzione della delibera suddetta.

1.1 Il TAR adito accoglieva l’eccezione di prescrizione dedotta dall’Amministrazione resistente, ritenendo che nei cinque anni successivi al 4/6/1990, data del riconoscimento del credito principale, non risultava mai richiesto l’adempimento delle prestazioni accessorie degli interessi legali e della rivalutazione, entrambe soggette, ai sensi dell’articolo 2948, n. 4, del codice civile, alla prescrizione quinquennale.

Contro tale decisione proponevano appello i ricorrenti, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 429 c.p.c. e 2948, n. 4, c.c., in particolare deducendo che si applicherebbe la prescrizione decennale, anche perché il pagamento avvenuto nel maggio 1991 sarebbe un pagamento parziale, sicché non rileverebbero le disposizioni sui crediti concernenti somme periodicamente dovute.

2. La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 19/4/2011.

3. L’appello non risulta fondato e non può, pertanto, essere accolto.

In merito di applicazione dell’articolo 2948 del c.c., il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi più volte relativamente al termine di prescrizione del diritto di percepire somme a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

In tali sentenze (v. da ultimo Consiglio di Stato, Sezione IV, 2/11/2010, n. 7728 e Consiglio di Stato, Sezione V, 18/1/2011, n. 305) si è ritenuto che in materia si applichi il termine di prescrizione quinquennale di cui al citato articolo 2948 del c.c., che per la sua portata generale riguarda anche le prestazioni periodiche dovute dall’Amministrazione per lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito del pubblico impiego, pur quando vi sia stato il pagamento tardivo dell’importo dovuto e dunque un adempimento parziale.

Poiché il provvedimento che ha disposto il pagamento dell’importo originariamente dovuto è del 4/6/1990 (deliberazione del Commissario governativo dell’Ente Irrigazione Puglia n. 13183), e considerato che per la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio il pagamento tardivo non comporta alcuna interruzione o la nuova decorrenza del termine di prescrizione, alla data di notifica del ricorso di primo grado il termine dei cinque anni di cui al citato articolo del c.c. risulta ampiamente scaduto decorso, con riferimento a ciascuno dei ratei rispetto ai quali vi è stato il ritardato pagamento.

3. Non risulta poi – come già sottolineato dal TAR Puglia – che siano stati posti in essere, nei tempi dovuti, atti idonei ad interrompere la prescrizione, quali ad esempio la richiesta di adempimento all’Ente delle obbligazioni in oggetto.

Le parti ricorrenti hanno infatti dichiarato di non aver rinvenuto, tra i documenti in possesso del loro dante causa, richieste all’Ente di pagamento di somme a titolo di interesse e di rivalutazione monetaria.

Trattandosi di pretese creditorie e non essendo stata alcuna prova sulla tempestiva proposizione di atti interruttivi della prescrizione, del tutto correttamente il TAR ha respinto il ricorso di primo grado, in accoglimento della formulata eccezione.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio segue la soccombenza ed è liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, VI Sezione, respinge l’appello n. 4076 del 2006.

Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alle spese del secondo grado di giudizio, quantificate in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 1311 Trasferimenti

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Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 17 dicembre 2002 e depositato il 16 gennaio 2003, il signor A.G., ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Castellammare del Golfo, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese del decreto del 10 ottobre 2002, con il quale il Capo della Polizia lo ha trasferito, ai sensi dell’art. 55, commi 4 e 5, del DPR n. 335/1982, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, alla Questura di Ragusa.

Il provvedimento è stato motivato con riferimento alla circostanza che il ricorrente, già allontanato dal Commissariato di Mazara del Vallo, con provvedimento dell’8 marzo 2000, per motivi di incompatibilità ambientale, aveva continuato a mantenere nella nuova sede di servizio un comportamento lesivo del prestigio dei superiori, avviando, per la seconda volta, ed in assenza di concreti elementi, iniziative, che avevano portato all’apertura di un procedimento penale nei confronti di un funzionario di polizia, conclusosi con un decreto di archiviazione.

Si era, in particolare, verificato che il ricorrente era stato trasferito dal Commissariato di Mazara del Vallo per avere presentato, in data 14 maggio 1999, denuncia, per presunte interferenze nell’attività di polizia giudiziaria, nei confronti del Questore pro tempore di Trapani, il quale era stato successivamente prosciolto in sede di udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste".

Successivamente e, precisamente, in data 7 novembre 2011, aveva presentato un esposto, per asserite irregolarità commesse nel procedimento disciplinare a suo carico, nei confronti del Vice Questore aggiunto pro tempore, che aveva subito un procedimento penale successivamente conclusosi con decreto di archiviazione.

Il gravame è stato affidato alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione di legge.

2) Eccesso di potere e travisamento dei fatti.

3) Irragionevolezza del provvedimento adottato.

Si deduce essenzialmente che il procedimento di trasferimento non sarebbe stato adeguatamente istruito e, conseguentemente, motivato.

Per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Il ricorrente ha presentato una memoria, con la quale ha insistito nelle proprie domande.

Con ordinanza n. 284 del 21 febbraio 2003 l’istanza cautelare è stata rigettata.

Si è costituito il nuovo procuratore del ricorrente, il quale ha ulteriormente illustrato le deduzioni difensive di cui all’atto introduttivo del giudizio.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15 febbraio 2008 e depositato il 4 marzo successivo, è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 333 C/I – sez. 3°/14128 del 31 ottobre 2007, con il quale il Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno aveva rigettato l’istanza di trasferimento al Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo o, in subordine, l’assegnazione a Marsala o a Castelvetrano, presentata dal ricorrente.

Il gravame è stato affidato al seguente unico motivo:

Violazione: dell’art. 97 Cost., della l. n. 121/81, del DPR n. 3/1957, del DPR 335/1982, del DPR 782/1985, del d.lgs.vo 165/2001. Eccesso di potere per: difetto e falsità del presupposto, travisamento dei fatti, sviamento e difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, evidente sproporzione o anomalia della sanzione, ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990.

Si deduce essenzialmente l’illegittimità del pregresso trasferimento sulla base di doglianze analoghe a quelle di cui al ricorso introduttivo.

L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, con la quale, eccepita preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, in quanto avente ad oggetto un provvedimento meramente confermativo di quello di cui alla nota prot. n. 333C/I – Sez. 3°/14128 del 16 maggio 2006, non impugnato nei termini e, pertanto, divenuto inoppugnabile.

Ha, comunque, chiesto il rigetto per infondatezza, evidenziando, in particolare, che: il Questore di Trapani aveva espresso parere negativo sul trasferimento in questione, ritenendo che avrebbe potuto turbare il clima sereno creatosi successivamente al trasferimento; il trasferimento era avvenuto anche su richiesta del Procuratore della Repubblica di Trapani.

Conclusivamente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo, poiché, nelle more del giudizio, il ricorrente era stato trasferito dalla Questura di Ragusa a quella di Agrigento.

Con ordinanza n. 334 del 18 marzo 2008, confermata con ordinanza del CGA n. 796 del 3 settembre 2008, l’istanza cautelare è stata rigettata.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto il decreto (oggetto del ricorso introduttivo), con il quale il Capo della Polizia ha trasferito il ricorrente, ai sensi dell’art. 55, commi 4 e 5, del DPR n. 335/1982, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, dal Commissariato di Castellammare del Golfo alla Questura di Ragusa.

Ha, ad oggetto, altresì, il provvedimento (oggetto di motivi aggiunti), con il quale il Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di trasferimento al Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo o, in subordine, l’assegnazione a Marsala o a Castelvetrano.

2. Il gravame, indipendentemente dalla sua ritualità, è infondato nel merito e va rigettato.

Con i tre motivi del ricorso introduttivo, che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, si deduce, essenzialmente, che il provvedimento di trasferimento non sarebbe stato adeguatamente istruito e, conseguentemente, motivato.

La doglianza è infondata.

L’art. 55, comma 4, del DPR n. 335/1982 dispone che: "Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all’organico dell’ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali".

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato è caratterizzato da un’ampia discrezionalità, ben maggiore di quella di cui l’Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti e consegue ad una valutazione dei fatti, che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, indipendentemente dalla loro rilevanza disciplinare, con la precisazione che le oggettive situazioni di incompatibilità vanno certamente rapportate al tipo di attività, particolarmente delicata, svolta dal dipendente.

Si è pertanto riconosciuto che l’Amministrazione di pubblica sicurezza ha in materia una discrezionalità più ampia a tutela dell’interesse che una funzione delicata come la pubblica sicurezza sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento degli agenti di polizia (per tutte Consiglio di Stato, VI, 26 gennaio 2009, n. 337).

Nella specie, il trasferimento è stato motivato con riferimento alla circostanza che il ricorrente, già allontanato dal Commissariato di Mazara del Vallo, con provvedimento dell’8 marzo 2000, per motivi di incompatibilità ambientale, aveva continuato a mantenere nella nuova sede di servizio un comportamento lesivo del prestigio dei superiori, avviando, per la seconda volta, ed in assenza di concreti elementi, iniziative, che avevano portato all’apertura di un procedimento penale nei confronti di un funzionario di polizia, conclusosi con un decreto di archiviazione.

Si è, in particolare, verificato che il ricorrente era stato trasferito dal Commissariato di Mazara del Vallo per avere presentato, in data 14 maggio 1999, denuncia, per presunte interferenze nell’attività di polizia giudiziaria, nei confronti del Questore pro tempore di Trapani, il quale era stato successivamente prosciolto, in sede di udienza preliminare, con sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste".

Successivamente, precisamente in data 7 novembre 2011, aveva presentato un esposto, per asserite irregolarità commesse nel procedimento disciplinare a suo carico, nei confronti del Vice Questore aggiunto pro tempore, che aveva subito un procedimento penale successivamente conclusosi con decreto di archiviazione.

Trattasi di vicende indubbiamente incidenti sul prestigio dell’Amministrazione resistente, la cui decisione di allontanare il ricorrente dalla sede di servizio non appare illogica, né inadeguatamente istruita e motivata.

Va, peraltro, rilevato che dalla documentazione versata in atti dall’Avvocatura dello Stato risulta che, con nota n. 78/01/Ris. del 2 novembre 2001, il Procuratore della Repubblica di Trapani aveva rappresentato l’opportunità di allontanare il ricorrente dai servizi di polizia giudiziaria del circondario di Trapani.

Invero, secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale, la combinazione dell’art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982 con l’art. 11 del d.lgs.vo n. 271 del 1989 è tale per cui la richiesta del Procuratore della Repubblica di allontanamento dalla sezione di polizia giudiziaria è vincolante e dunque sufficiente a giustificare il trasferimento per incompatibilità ambientale, il quale diviene, per l’Amministrazione di appartenenza, un atto necessitato, dove della fattispecie dell’art. 55 residua, per un’autonoma applicazione nella discrezionalità dell’Amministrazione di appartenenza, solo la scelta della destinazione e la previsione dell’eventualità del soprannumero (vedi Consiglio di Stato, VI, 2 marzo 2011, n. 1302).

Ne deriva la legittimità, con riferimento alle censure dedotte, del provvedimento di trasferimento impugnato.

3. Per le medesime ragioni ad analoga conclusione deve pervenirsi relativamente ai motivi aggiunti, aventi ad oggetto, come anticipato, il rigetto della richiesta di trasferimento a Mazara del Vallo, Marsala o a Castelvetrano, censurata per motivi analoghi a quelli del ricorso introduttivo.

In relazione a tale atto va richiamata la nota prot. n. 5670 del 6 ottobre 2007, con la quale il Questore di Trapani ha escluso l’opportunità di una riassegnazione ad una sede ricadente nel circondario della Procura di Trapani, in considerazione: del divieto ancora vigente imposto dal Procuratore; della negativa incidenza di una eventuale assegnazione a Mazara del Vallo (o ai viciniori commissariati di Marsala e Castelvetrano); delle possibili ripercussioni sulla serenità e funzionalità dell’ufficio, "lentamente e con non poche difficoltà raggiunte".

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 21-07-2011, n. 29102 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Bologna, 1A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Forlì appellata da P.L. e S.N., li assolveva dal delitto di cui all’art. 605 c.p. perchè il fatto non sussiste; rideterminava la pena inflitta a P. per i residui reati a lui ascritti in tre anni due mesi di reclusione ed Euro 17.000 di multa e quella inflitta a S., tenuto conto della già concessa attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 per il delitto sub C) e della continuazione, in tre anni due mesi di reclusione ed Euro 16.000 di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata, con la quale questi erano stati dichiarati colpevoli di concorso nei delitti di estorsione consumata in danno di F.A.M. (capo B) nonchè di detenzione di 360 grammi di hashish (capo C); la S. inoltre dei delitti di tentata estorsione e di cessione continuata di hashish al minore F.A.M..

La Corte territoriale, esclusa la sussistenza del delitto di cui all’art. 605 c.p. e rilevata l’inammissibilità dell’appello della S. per la parte in cui senza motivazione alcuna chiedeva l’assoluzione da tutti i reati a lei ascritti, riteneva fondata la prova della responsabilità di P. in ordine al delitto di estorsione solo in relazione all’ultimo episodio, quello avvenuto nel bar (unico fatto estorsivo del resto a lui contestato nel capo d’imputazione) e in ordine al concorso nel delitto di detenzione di hashish di cui al capo C), osservava che valevano le sue stesse ammissioni rese in fase di spontanee dichiarazioni, non efficacemente smentite in sede di interrogatorio, nonchè tutta la condotta da lui serbata per costringere F. a pagare la sostanza stupefacente che era stata ceduta dalla S., che usava il bar del P. per svolgere l’attività di spaccio (dove custodiva le relative dosi); non ricorrevano i presupposti dell’attenuante del risarcimento del danno sicchè la pena inflitta dal primo Giudice doveva essere confermata. Quanto alla posizione della S., riaffermata l’esistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. a) per esser nota e comunque evidente la minore età di F., si ribadiva, sempre in relazione al capo A), l’inesistenza dei presupposti dell’ipotesi attenuata di cui al cit.

D.P.R., art. 73, comma 5 e della prevalenza dell’attenuante di cui al comma 7 del medesimo articolo. Quanto al delitto di estorsione il risarcimento offerto era del tutto inadeguato. Le attenuanti generiche, in relazione al capo C, erano state già applicate nella massima estensione. La pena andava tuttavia ridotta per non avere il primo Giudice in concreto tenuto conto, per il calcolo della pena del delitto sub C), della pur riconosciuta attenuante di cui al cit.

D.P.R., art. 73, comma 7.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) P.L.: – errata interpretazione della norma penale in relazione all’art. 110 c.p., violazione dell’art. 192 c.p.p., difetto di motivazione per illogicità della stessa, relativamente al supposto concorso nel delitto di cui all’art. 73 c.p.p., perchè la successiva partecipazione all’estorsione non crea automatico concorso nell’attività di detenzione della sostanza stupefacente;

2) S.N.: – manifesta illogicità e carenza della motivazione nella parte in cui ritiene l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. a) per avere desunto la consapevolezza della minore età di F. per il fatto che lo chiamava "ragazzino"; manifesta illogicità e carenza della motivazione nella parte in cui ritiene insussistente l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 in misura prevalente sulla aggravante di cui al capo A, perchè la resipiscenza manifestata dalla ricorrente meritava maggiore indulgenza; – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 62 c.p., n. 6 e manifesta illogicità della motivazione perchè l’offerta del risarcimento del danno non risultava preclusa nella fase del giudizio abbreviato nè era ascrivibile all’imputata l’assenza della persona offesa. Errata ed illogica era inoltre la pretesa inadeguatezza della somma offerta, tenuto anche conto della mancata costituzione di parte civile.

Motivi della decisione

1. Il ricorso di P.L. è infondato, perchè omette di considerare che la sentenza impugnata ha desunto il convincimento del concorso del ricorrente nell’attività di spaccio e detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte della S., delle parole (oggetto di intercettazione) pronunciate da entrambi nella flagranza del delitto di estorsione, con le quali si faceva riferimento alle precedenti cessioni. E’ inammissibile per la parte in cui, al fine di criticare la sentenza impugnata, rinvia "alla lettura attenta degli atti di causa" e ne propone una interpretazione finalizzata a suffragare la tesi difensiva dell’inesistenza di concorso, sollecitando in tal modo una complessiva rivalutazione del materiale probatorio e quindi un ulteriore e non consentito, in questa sede, giudizio di merito.

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

2. Ricorso di S.N..

2.1. Il primo motivo è infondato.

Va ribadito che "ai fini della attribuibilità della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. a), inerente alla consegna delle sostanze stupefacenti a persone di minore età è necessario accertare, ai sensi dell’art. 59 c.p., comma 2, la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa" (Cass. Sez. 6, 29.1-22.5.2008 n. 20663).

La Corte territoriale ha dato congrua giustificazione della consapevolezza da parte della donna che F. fosse minorenne, desumendolo dalla circostanza che lo chiamava "ragazzino" e che aveva iniziato a vendergli hashish fin da quando aveva sedici anni e quindi la sua minore età era evidente.

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali ha mantenuto fermo il giudizio di equivalenza, in relazione al capo A, fra l’aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e l’attenuante dell’art. 73, comma 7. 2.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il terzo motivo di ricorso.

Ed invero "la richiesta da parte dell’imputato del rito abbreviato comporta l’accettazione del giudizio "allo stato degli atti", con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni e con la precisazione che solo in base agli elementi già acquisiti deve formarsi la res iudicanda in essa compresi gli aspetti relativi anche alle circostanze attenuanti, per il riconoscimento delle quali non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie, neppure di tipo documentale. (Cass. Sez. 6, 12.6-15.12.1997 n. 11462).

Comunque la sentenza ha spiegato perchè l’offerta è inadeguata all’entità del danno, avendo valorizzato la gravità della condotta, definita "persecutoria", posta in essere ai danni di un minorenne, motivazione che non è stata oggetto di specifiche critiche e che quindi rimane come valido apparato argomentativo a sostegno della decisione adottata sul punto.

3. I ricorsi debbono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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