Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22350 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

fensore dell’indagato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10/9/2010 il GIP del Tribunale di Bassano del Grappa rigettava l’istanza di concessione dell’autorizzazione al lavoro, in favore di F.G., indagato agli arresti domiciliari per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per traffico di eroina e plurimi episodi di cessione (proc. 522/10 G.I.P.).

Con provvedimento del 8/10/2010 il Tribunale di Venezia, in sede di appello cautelare, confermava l’ordinanza del G.I.P. Osserva il Tribunale che:

– il F. non aveva documentato lo stato di indigenza ed anzi risultava figlio di una madre imprenditrice, in grado di fornirgli assistenza ed occasione di un futuro lavoro;

– inoltre dalle investigazioni svolte, il F. risultava avere avuto incontri con P.A., suo correo, proprio presso il luogo di lavoro, per cui l’autorizzazione ad uscire di casa avrebbe vanificato le esigenze cautelari.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, lamentando:

2.1. la illegittimità costituzionale dell’art. 284 c.p.p., comma 3, laddove inibiva la possibilità di esercitare attività di lavoro;

2.2. il difetto di motivazione in ordine alla affermata mancata prova dello stato di indigenza; inoltre, benchè il F. vivesse con la madre dal (OMISSIS), ciò non significava che era inserito nel suo nucleo familiare;

2.3. il difetto di motivazione, laddove il Tribunale aveva ritenuto sussistere le esigenze cautelari ostative all’autorizzazione, benchè l’incontro tra il F. ed il P. fosse stato occasionale e non era stato provato che avesse avuto una finalità illecita.
Motivi della decisione

3. Le censure formulate sono in parte manifestamente infondata e per altra parte fondate su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. La censura di incostituzionalità è manifestamente infondata.

L’art. 13 Cost. consente la privazione della libertà personale nei casi previsti dalla legge ed in base ad un provvedimento motivato della Autorità Giudiziaria.

Il codice di rito, nel disciplinare le misure cautelari informa il criterio di scelta della misura a due principi: di adeguatezza, secondo cui la misura deve essere adeguata alle esigenze cautelari da soddisfare in concreto (art. 275, comma 1), prevedendo una progressione graduata delle misure in base alla quale la custodia cautelare si pone come "extrema ratio", ai sensi dell’art. 275, comma 3;

principio di proporzionalità, secondo cui la misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia già stata irrogata o che si ritiene irrogabile (art. 275, comma 2).

In breve, il sistema previsto dal codice, al fine di garantire la tutela delle esigenze cautelari, consente il minore sacrificio possibile della libertà personale.

In questa ottica, la possibilità che ad un imputato agli arresti domiciliari sia negata l’autorizzazione al lavoro non viola alcuna norma della Costituzione, nè palesa alcuna irragionevolezza in quanto armonizza in modo equilibrato il rispetto per la libertà personale con la tutela delle esigenze cautelari ed in particolare di prevenzione sociale.

3.2. Quanto alle censure relative al difetto di motivazione sulla insussistenza delle condizioni per l’autorizzazione al lavoro e la permanenza delle esigenze cautelari, le censure mosse dalla difesa all’ordinanza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione offerta dal Tribunale ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della ordinanza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-10-2011, n. 22607 Concordato tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che il Comune di Roma Ufficio contenzioso, con lettera del 13 aprile 2011 Prot. Generale n. 26582 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società MPS Media Promotion Service S.r.l., si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tributi comunali aboliti, sulla base della Delib. Consiglio comunale n. 31 del 2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;

ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-11-2011, n. 24866 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.L.C. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli 16 gennaio 2009 che ha rigettato a domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r Campania il 15 gennaio 1992 non ancora definito alla data di presentazione della domanda ex L. n. 89 del 2001, ritenendo che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo e della richiesta di prosecuzione del giudizio dimostrasse la consapevolezza dell’infondatezza della domanda e quindi la mancanza di pregiudizio morale.

Il Ministero dell’economia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, articolato in quattro motivi che deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., L. n. 89 del 2001, art. 2 e vizio di motivazione, censura l’affermazione dell’inesistenza di pregiudizio non patrimoniale, basata sulla mancata presentazione di istanze sollecitatorie come l’istanza di prelievo o l’istanza di prosecuzione del giudizio ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, ma non è di per sè idonea ad escludere che si possa verificare un pregiudizio non patrimoniale (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010). Tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (sent. 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che possano essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue.

Inoltre, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 54 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr. la sentenza n. 6619 del 2010).

Inoltre la corte territoriale, al fine di argomentare la piena consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla manifesta infondatezza delle loro pretese dinanzi al giudice amministrativo, si è arbitrariamente sostituita a quest’ultimo con l’esprimere un giudizio di merito su dette pretese, senza che si fosse ancora pronunciato il giudice munito di giurisdizione sull’oggetto del giudizio presupposto.

2. Il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, tenendo conto che il processo presupposto è pacificamente iniziato in data 15 gennaio 1992 ed era ancora pendente alla data dell’8 luglio 2007, di deposito del ricorso per equa riparazione, con la conseguenza che esso si è protratto complessivamente per quindici anni e nove mesi circa.

In linea di massima, l’indennizzo equo potrebbe determinarsi in Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, ma, tenendo conto dell’omessa presentazione dell’istanza di prelievo, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, nonchè dei recepiti correttivi consentiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato, per ciascun ricorrente, in Euro 500,00 annui, quindi in Euro 7.650, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.

Stante la parziale soccombenza le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità possono essere compensate fino alla metà.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento della somma di Euro 7.650,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso delle spese del giudizio, che, previa compensazione fino alla metà determina, per il giudizio di merito, nella misura di Euro 925,00 di cui Euro 300,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Silvio Ferrara, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 450,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Silvio Ferrara, dichiaratosene antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 21-07-2011, n. 29268 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 25.11.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di V.D. la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, commessi partecipando ad un’associazione diretta al traffico di eroina diretta da S.G. ed operante nel quartiere Zisa di Palermo, in un settore circoscritto dalle vie Regina Bianca, Cabrera, De Perche e Re Tancredi, agendovi nella cessione dello stupefacente a terzi.

La sussistenza dei gravi indizi era affermata con particolare riferimento al reato associativo in base ad elementi indicativi dello stabile inserimento dell’indagato nell’attività criminosa, desunti dai risultati dei servizi di osservazione e videoregistrazione effettuati dalla polizia giudiziaria.

Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione denunciando il carattere meramente congetturale degli elementi di cui sopra, richiamati con formule di stile dal contenuto dell’ordinanza applicativa della misura, e la mancanza di dati realmente significativi di un fine criminoso unitario a fronte del mancato rinvenimento di stupefacente in possesso del V., della sporadicità dei rapporti con lo S. e della registrazione di una decina di episodi di cessioni di singole dosi stupefacenti nell’arco di quattro mesi, rappresentativa di fatti di mero concorso in uno commercio al minuto di droga.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’ordinanza impugnata fondava le proprie conclusioni in tema di sussistenza di gravi indizi di esistenza dell’ipotizzata associazione su diversi elementi sintomatici e di natura tutt’altro che congetturale, costituiti in particolare dal coordinamento dei venditori di stupefacente nel non operare mai in contemporaneità nei due settori ricompresi l’uno fra le vie Regina Bianca e Cabrera e l’altro fra le vie Re Tancredi e De Perche, dall’identità delle modalità operative delle varie cessioni, dagli spostamenti dei venditori da una zona all’altra in concomitanza con interventi della polizia e dalle dichiarazioni dell’acquirente A.F. in merito all’esistenza sul luogo di un’organizzazione dedita al traffico.

Ciò posto, e quanto in particolare alla responsabilità del V., il provvedimento poneva in rilievo l’essere stato il predetto osservato mentre effettuava su un taccuino annotazioni in concomitanza con conteggi delle dosi di stupefacente e spartizioni di denaro; elemento coerentemente valutato come indicativo di inserimento dell’indagato in una posizione organizzativa nell’ambito dell’associazione criminosa, a prescindere dal numero e dalla consistenza degli episodi di materiale cessione di stupefacente allo stesso specificamente riferibili e dalla frequenza dei contatti con lo S..

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.