Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13419 Misure alternative

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hiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 23.2.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto l’istanza con la quale M.M., in atto detenuto presso la casa circondariale di Modena, ha chiesto la detenzione domiciliare (art. 47 ter o.p.) ed ha dichiarato inammissibile l’istanza, con la quale il medesimo ha chiesto l’affidamento al servizio sociale (art. 47 o.p.).

2. Il Tribunale ha da un lato rilevato che il M. aveva rinunciato alla domanda relativa alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociale; ha poi ritenuto che il beneficio della detenzione domiciliare non poteva essergli concesso, in considerazione dei suoi carichi pendenti (violazione legge stupefacenti, ricettazione e falso), tali da non poter garantire il buon esito della chiesta misura alternativa.

3. Avverso detto provvedimento M.M. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione manifestamente Illogica, in quanto il carico pendente in materia di violazione legge stupefacenti, ravvisato a suo carico, non comprendeva l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato; inoltre non era stato tenuto nel debito conto l’ottimo suo comportamento processuale, avendo egli ammesso le proprie responsabilità, in tal modo avendo dato prova della sua piena resipiscenza ed avendo egli altresì preso parte a tutte le attività di risocializzazione, conformandosi sempre alle prescrizione impartitegli.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da M.M. è fondato.

2. Con riferimento al rigetto della sua domanda intesa ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare, è noto che il presupposto normativo per la concessione della detenzione domiciliare è l’idoneità della misura a rieducare il reo ed ad assicurarne la prevenzione dal pericolo della recidiva, si che sono ostative alla concessione del beneficio in esame le connotazioni negative della persona, eventuali debiti verso la giustizia ed una persistente irregolarità comportamentale (cfr. Cass. 1^ 11.3.97 n. 1970; Cass. 1^, 4.3.99 n. 1812).

Nella specie il Tribunale di Sorveglianza nessun doveroso accenno ha fatto al comportamento tenuto dal M. sia nel corso della sua detenzione carceraria, sia nel corso della sua sottoposizione agli arresti domiciliari, essendosi il provvedimento impugnato limitato a riferire, in modo eccessivamente sintetico, in ordine ai carichi pendenti, dai quali il ricorrente era gravato, senza l’indicazione di eventuali e concreti atteggiamenti oppositivi ed antisociali, tali da rendere plausibili eventuali ricadute nel reato.

5. La motivazione addotta dal Tribunale di Sorveglianza per respingere l’istanza di detenzione domiciliare formulata dal ricorrente non è pertanto nè esaustiva, nè adeguata, restando del tutto incomprensibile l’iter logico seguito al riguardo dal giudice di merito.

Parimenti inadeguata è la motivazione addotta dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna per dichiarare inammissibile l’istanza con cui il ricorrente ha chiesto il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

6. Da quanto sopra consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rimessione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna in diversa composizione per nuovo esame, che tenga conto delle carenze motivazionali sopra rilevate.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15474 Competenza arbitrale e competenza ordinaria

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Svolgimento del processo

G.E. esponeva di essere comproprietaria, insieme al fratello G.G., di un appartamento che era stato concesso in locazione a D.P.R.. Questi era receduto dal contratto invocando la pericolosità dell’esposizione alle onde elettromagnetiche emanate da un traliccio dell’alta tensione, senza riconsegnare l’immobile alla scadenza del termine di preavviso e sospendendo il pagamento dei canoni da novembre 2000.

Durante un sopralluogo i proprietari avevano riscontrato numerosi danni ed opere eseguite abusivamente.

La G. chiedeva la condanna di D.P.R. al risarcimento dei danni per la quota a lei spettante e il pagamento dei canoni fino alla data dell’effettivo sgombro.

Nel costituirsi il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attrice, con condanna della stessa ex art. 96 c.c..

Il giudice ordinava la trasformazione del rito e, in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. il convenuto eccepiva anche l’incompetenza del giudice adito in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 12 del contratto di locazione 1 gennaio 1997.

Il Tribunale di Venezia condannava D.P.R. al pagamento pro quota di Euro 23.492,21, a titolo di risarcimento danni e al pagamento dei canoni di locazione da dicembre 2000 a luglio 2001.

Proponeva appello lo stesso D.P. chiedendo – la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata; la riforma della stessa; la dichiarazione di improponibilità della domanda per la presenza della clausola arbitrale o il suo rigetto perchè infondata; la condanna di G.E. ex art. 96 c.p.c. e la restituzione della somma di Euro 26.309,95 versata in esecuzione della suddetta sentenza.

La Corte d’Appello dichiarava improponibile la domanda proposta da G.E. e condannava quest’ultima a restituire al D.P. la somma di Euro 26.309,395.

Propone ricorso per cassazione D.P.R. con un motivo e presenta memoria.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi G.E..
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia "falsa applicazione di norma di diritto ed omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia della violazione dell’art. 91 C.p.c.: della compensazione delle spese processuali".

Lamenta parte ricorrente che la Corte d’Appello di Venezia, pur accogliendo integralmente le difese di D.P.R., ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio. E sostiene che non sussistono i "giustificati motivi" ritenuti dalla Corte per la compensazione delle spese processuali, attesa la totale soccombenza di parte resistente.

Il motivo è infondato perchè l’unico limite alla discrezionalità del giudice in tema di spese è dato dall’impossibilità di imputare le stesse alla parte interamente vittoriosa e la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese stesse sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria, tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24531 Cass., 2 luglio 2008, n. 18173).

Nel caso in esame sussistono gli elementi per la compensazione delle spese stante la declaratoria di improcedibilità della domanda per le dedotte ragioni di rito, in applicazione del potere discrezionale attribuito al giudice dall’art. 92 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso incidentale parte controricorrente denuncia "erronea declaratoria di decadenza in sede di appello dalla eccezione di nullità della clausola compromissoria in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2), 3) e 5). Violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167, 447 bis, 416, 420 e 426 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

La Corte d’Appello sostiene che non vi è competenza del giudice ordinario in quanto l’art. 12 del contratto de quo contiene una valida clausola compromissoria.

Secondo G.E., d.P.R. non ha formulato alcuna eccezione di incompetenza in relazione alla competenza arbitrale riconducibile alla clausola compromissoria, così accettando la competenza del giudice adito.

Il motivo verte sulla natura di eccezione di natura sostanziale in senso proprio di quella di compromesso, soggetta al regime delle preclusioni.

Il motivo deve essere rigettato.

In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione da luogo ad una questione di merito, riguardante l’interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un’eccezione propria e in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev’essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (Cass., 30 maggio 2007, n. 12684).

Il presente giudizio è stato introdotto prima del 2 marzo 2006, onde non è applicabile il nuovo regime dell’art. 819 c.p.c..

Il nuovo testo dell’art. 819 ter cod. proc. civ., alla stregua del quale costituisce una questione di competenza stabilire se la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario od a quella arbitrale, è applicabile ai soli giudizi introdotti dopo il 2 marzo 2006, data della sua entrata in vigore. Per i giudizi già pendenti a tale data, pertanto, troverà applicazione l’art. 5 cod. proc. civ., con la conseguenza che la questione relativa alla proponibilità della domanda giudiziale in presenza d’una clausola arbitrale resta una questione di merito, e la sentenza che abbia deciso su essa è impugnabile con l’appello e non col regolamento di competenza (Cass., 29 agosto 2008, n. 21926).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale parte ricorrente denuncia "Erroneo rigetto in appello dell’eccezione di nullità della clausola compromissoria in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2), 3) e 5). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1367 e 1341 c.c. nonchè degli artt. 2702 e 215 c.c. sull’efficacia della prova documentale. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio".

Secondo parte ricorrente incidentale la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, interpretando la clausola compromissoria, commette un grave errore nell’applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, sia per quanto riguarda il senso letterale delle parole, con violazione quindi dell’art. 1362 c.c., sia per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 1341 c.c..

Il motivo deve essere rigettato.

La clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontà contraria, essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo.

Nel caso in esame, secondo l’impugnata sentenza, ogni controversia derivante dal contratto di locazione, comprese quelle inerenti il risarcimento danni conseguenti a violazione di obblighi contrattuali, doveva essere demandata al collegio arbitrale.

Le clausole vessatorie richiedono specifica approvazione per iscritto solo ove inserite in contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non è necessaria quando il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola de qua, il risultato dell’incontro delle volontà delle parti, non la regolamentazione precostituita da una sola di esse.

Nella fattispecie in esame il contratto non risulta essere stato predisposto da una sola delle parti. La suddetta clausola deve quindi considerarsi valida.

In conclusione i ricorsi devono essere riuniti e rigettati entrambi con compensazione delle spese del giudizio di, cassazione in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensando interamente le spese del giudizio di cassazione.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17462 Circolazione stradale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.D.R. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 16.04.2010, del Tribunale di Avellino di condanna alla pena di Euro 1000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver tenuto conto il giudice di primo grado che l’imputato versava in stato di necessità.

Si denuncia vizio di motivazione in ordine alla misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. invero, all’esito dell’entrata in vigore della L. 20 luglio 2010, n. 20 (successiva alla proposizione del ricorso) il fatto contestato all’imputato previsto e punito originariamente dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) è stato depenalizzato, d conseguenza va applicata la disposizione di cui all’art. 2 c.p., comma 2.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato ascritto all’imputato non più previsto dalla legge come reato.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 23-05-2011, n. 20289 Giudizio d’appello sentenza d’appello

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Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato prescritti i reati di lesioni e minacce, ridotto di conseguenza la pena e confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V., di condanna di G.F. per talune ipotesi di ricettazione di assegni, ricorre la difesa del G. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

a) con il primo motivo la violazione dell’art. 195 c.p.p., commi 4 e 6 e artt. 648 e 62 c.p. art. 530 c.p.p. perchè l’affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni testimoniali di M. M., maresciallo di P.G., che ha riferito quanto appreso nel corso delle indagini dai testi e dalla stessa coimputata S.:

tali dichiarazioni pertanto dovevano essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell’art. 195 c.p.p., come richiesto con i motivi di appello sotto altro profilo la sentenza impugnata non esamina gli argomenti indicati in appello con i quali si lamentava l’inesistenza di prove a carico dell’imputato per il reato di ricettazione perchè i testi sentiti in primo grado avevano deposto solo sulle minacce e lesioni, reati poi dichiarati prescritti. Lamenta il ricorrente l’assenza grafica di motivazione in relazione agli specifici motivi di appello b) con il secondo motivo lamenta che nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte di merito non si è espressa sulla doglianza relativa alla inutilizzabilità della testimonianza del teste M., che riferiva quanto appreso da S.I., coimputata, ai sensi dell’art. 62 c.p.p.. I giudici dell’appello si sono limitati a fare mero rinvio alla sentenza di primo grado;

c) con il terzo motivo lamenta che la Corte di merito ha disatteso la disposizione dell’art. 133 c.p. non puntualizzando in riferimento a quale dei parametri ivi indicati la pena si manifesta congrua.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato.

2.1 I tre motivi di ricorso lamentano tutti la carenza di motivazione in ordine a specifici e puntuali rilievi su punti specifici della sentenza di prime cure.

2.2 La Corte di Appello, a proposito della testimonianza " M." dopo un richiamo generico al dovere potere della PG di rendere conto delle investigazioni compiute, ha fatto rinvio alla sentenza di prime cure, ritenendosi così esonerata dal rispondere compiutamente ai motivi di impugnazione: infatti non ha preso in esame tali doglianze, ritenendo di non dover rispondere ai motivi di impugnazione che erano già stati risolti dal primo Giudice con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.

2.3 Questa Corte di legittimità, tuttavia, ha già ritenuto che nel caso (come quello in esame), in cui l’imputato con precise considerazioni svolga specifiche censure su uno o più punti della prima pronuncia, il Giudice di Appello non può limitarsi a richiamare la sentenza di prime cure, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale. (cfr. Cass. Sez. 6, n. 6221/2005, Rv. 233082, Aglieri; id n 12540/2000, Rv. 2i8172, Prescia). La motivazione per relationem infatti è ammissibile nello ambito della mera ricostruzione del fatto, per le parti della sentenza non impugnate o in presenza di manifesta infondatezza o non specificità del motivo di appello, sicchè sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quando il giudice del gravame si limita a respingere i motivi d’impugnazione specificamente proposti dall’appellante e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado m termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull’inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure Rv. 241188.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per il giudizio, ad altra sezione della corte d’appello di Napoli, che provvedere a rendere una compiuta motivazione sui motivi d’appello, sia quelli relativi alla testimonianza del maresciallo M. ed sia quelli relativi alla dosimetria della pena.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

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