Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-05-2012, n. 6971 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti indicati in rubrica hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di due motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Venezia in data 1 giugno 2009, con il quale il Ministero intimato è stato condannato al pagamento in favore di ciascuno di loro della somma di Euro 1.650,00, pari ad Euro 500,00 per ogni anno di durata non ragionevole, oltre agli interessi legali dalla domanda, a titolo di equa riparazione, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti alla Corte dei conti il 7 febbraio 2001 e definito con sentenza del 9 maggio 2007.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, i ricorrenti – denunciando violazione di legge e vizio di motivazione – deducono che l’importo liquidato a titolo di equo indennizzo nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di durata non ragionevole è inferiore ai parametri stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 500,00 per anno di ritardo è irragionevolmente inferiore a quella calcolata in base ai parametri stabiliti dalla CEDU, come interpretati e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Euro 750,000 per i primi tre anni di durata non ragionevole ed Euro 1.000,00 per ogni anno successivo;

cfr. Cass. 2010/17922). Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

In particolare, determinata in tre anni e tre mesi, con statuizione della Corte di merito non censurata dai ricorrenti, la durata non ragionevole del giudizio presupposto, il parametro per indennizzare i ricorrenti del danno non patrimoniale subito va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009.

Secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, "a condizione che le decisioni pertinenti" siano "coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato", e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata.

Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086;

2010/819; 2010/17922). Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere a ciascuno dei ricorrenti, in relazione ad una durata non ragionevole di tre anni e tre mesi, l’indennizzo di Euro 2.450,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di merito in favore del difensore dei ricorrenti, avv. Pietro L. Frisani, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di 2.450,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito che si liquidano in Euro 806,00 di cui Euro 311,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-05-2012, n. 8709

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

Rilevato che:

la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 1 giugno 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con C.C.;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso;

il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacate concernente la controversia in esame;

dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10850

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Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Frattamaggiore ha rigettato la domanda proposta da M.A. nei confronti del Comune di S. Antimo volta a sentir dichiarare non dovute, in relazione al servizio di fornitura idrica, le somme riportate in una fattura avente ad oggetto il recupero di consumi idrici dal gennaio 2000 al giugno 2003.

Con sentenza del 21-12-2006 il Tribunale di Napoli,in parziale accoglimento dell’appello proposto da M.A., ha ritenuto non dovute le somme richieste dal Comune a titolo di cauzione, di spese fisse e per il servizio di fognatura e depurazione per il periodo successivo al 3-10-2000, confermando ne resto la sentenza impugnata.

Propone ricorso M. con quattro motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di S. Antimo.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 1362 e 1560 c.c..

Il ricorrente lamenta la errata interpretazione data dal giudice di merito alla concessione di derivazione di acqua n. 23/988, ed in particolare di quanto stabilito al punto n. 6 della stessa, ed al regolamento comunale introdotto con la D.C.C. 3/2000, ritenuto integrativa della concessione in ordine, in relazione all’erronea affermazione che la concessione di derivazione era riferibile ad un consumo minimo garantito,mentre nella specie andava applicato l’art. 1560 c.c., comma 1.

2. Il motivo è inammissibile in quanto non rispetta il requisito dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.

Si ricorda che, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici riguardo a clausole contrattuali è necessaria, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (Cass. n. 4178 del 2007).

3. Il motivo non riproduce gli atti di cui si lamenta l’erronea interpretazione, riproducendo solo poche righe degli stessi che,slegate dall’insieme degli atti, non consentono a questa Corte di apprezzare la fondatezza o meno delle censure.

4. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 342, 112 e 359 c.p.c. in relazione all’affermata operatività nel rapporto contrattuale di somministrazione dell’art. 6 della D.C.C. n. 3 del 2000.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se è riscontrabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. nel caso di controversia relativa ad un contratto di somministrazione di acqua potabile, dove il giudice di secondo grado, a fronte dei motivo con il quale la decisione di prima istanza era stata impugnata sotto il profilo dell’illegittimo ricorso alla disciplina delle presunzioni di cui agli artt. 2729 e ss c.c. in base al quale il giudice di primo grado aveva affermato la legittimità della pretesa di pagamento dell’ente comunale, abbia invece fondato la decisione di rigetto sulla diversa causa pretendi costituita dall’applicabilità del regolamento comunale in forza del rinvio recettizio contenuto nel contratto.

5. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto. Va osservato che la decisione oggetto dell’odierno ricorso è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e quindi l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto idoneo all’affermazione di un principio di diritto generalmente applicabile. Nella specie, il motivo non contiene la formulazione di un quesito logico-giuridico, la cui soluzione consenta di accogliere o respingere il ricorso, ma il "quesito" ripropone lo svolgimento delle vicende processuali di primo e secondo grado, senza individuare gli errori di diritto asseritamene commessi dal giudice di merito ed indicare i principi ritenuti invece applicabili.

6. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 1373 c.c. in relazione all’affermata integrazione del contratto con il regolamento comunale.

Assume il ricorrente che il Comune avrebbe dovuto fornire la prova che il fruitore del servizio aveva accettato per iscritto la clausola regolamentare che prevede l’introduzione di un criterio presuntivo di determinazione del corrispettivo e che,anche a voler ritenere operativo il richiamo al regolamento comunale, esso doveva essere integrale e riguardare non solo l’art. 38, ma anche l’art. 61.

7. Il motivo è inammissibile perchè non congruente con la decisione adottata,privo di autosufficienza e concluso con un quesito di diritto inadeguato.

Il giudice di merito ha fondato la decisione sul contenuto della concessione di derivazione sottoscritta dalla parte, in base alla quale il fruitore aveva accettato la fornitura la clausola del minimo garantito ed il sistema di pagamento in vigore all’atto della fatturazione, formulazione che rendeva applicabile il regolamento introdotto con a DCC 3/2000 in considerazione del tenore testuale del contratto a cui doveva attribuirsi valore di rinvio recettizio.

8. Di conseguenza la denunzia di mancata sottoscrizione del contratto non è congruente con la decisione,che si fonda proprio sui contenuto della concessione espressamente sottoscritta dalla parte.

9. Il riferimento al contenuto del regolamento comunale è privo di autosufficienza in quanto non riproduce il regolamento comunale, o quanto meno la parte che interessa la presente controversia, in maniera idonea da consentirei a questa Corte di valutare la fondatezza della censura.

In particolare anche l’art. 61 del regolamento comunale,di cui si invoca l’applicazione, è riprodotto in modo incompleto.

10. Il quesito di diritto è formulato in due proposizioni, di cui la seconda presuppone il positivo accoglimento della prima, formulazione già di per sè inidonea, e si riferisce ad accertamenti in fatto, senza alcuna indicazione dei principi di diritto applicabili alla fattispecie.

11. Con il quarto motivo si denunzia l’omessa pronunzia sul quarto motivo di appello in ordine al difetto di legittimazione attiva del Comune e violazione della L. n. 36 del 1994 e della L.R. n. 14 del 1997 in relazione alla legittimazione dell’A.T.O..

12. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Infatti secondo costante giurisprudenza si questa Corte: "Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere – dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi". (Cass. n. 6361 del 2007; in precedenza, ex multis, Cass. sez. un. n. 15781 del 2005).

13. Nella specie dalla sentenza impugnata non risulta che la questione è stata proposta al giudice di appello ed il ricorrente non deduce neanche in quale atto difensivo ed in quale fase processuale ha proposto le dedotte eccezioni.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10238

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23/01/2012 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, sez. dist. di Trinitapoli, di condanna di B.M. per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali operate su retribuzioni corrisposte dal gennaio 1998 all’ottobre 2003.

2. Ha interposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando la mancata prova dell’effettivo pagamento delle retribuzioni quale necessario presupposto del reato, avendo la Corte fatto mero riferimento al verbale dell’Inps il cui contenuto è peraltro oggetto di controversia previdenziale pendente in sede civile. Lamenta inoltre l’incompetenza del Tribunale di Foggia, sez. dist. di Trinitapoli, posto che la sede Inps cui indirizzare i pagamenti ricadrebbe nella giurisdizione della sede centrale di detto Tribunale, nonchè, infine, l’intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione

3. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

Circa il primo, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la Corte barese ha posto in rilievo che dal verbale di accertamento del (OMISSIS) dell’Inps di Foggia, acquisito al fascicolo per il dibattimento nel corso del giudizio di primo grado, è emerso l’avvenuto materiale pagamento delle retribuzioni sino al dicembre del 2003 sulla base, in particolare, della consultazione, da parte dei verbalizzanti, oltre che del libro matricola e del libro paga, anche della dei modelli DM 10, essendosi in tal modo dimostrata la sussistenza del necessario presupposto del reato. Va infatti rammentato che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale e le buste paga rilasciate ai dipendenti ben possono essere valutate, in assenza di elementi contrari, come prova piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse (tra le altre, Sez. 3, n. 26064 del 14/02/2007, Saggese).

Quanto al secondo motivo, va osservato che ogni questione relativa alla incompetenza per territorio del primo giudice è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3, non essendo stata proposta con l’atto d’appello. E’ invece fondata, con riguardo al terzo motivo, la pretesa di maturata prescrizione ancor prima della sentenza di appello. In effetti, considerato come più favorevole il nuovo regime (stante il fatto che, per effetto della modifica operata all’art. 158 c.p., dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251, in caso di continuazione il termine iniziale della prescrizione va individuato, per ciascuna violazione, nella relativa data di consumazione: Sez. fer., n. 34505 del 26/08/2008, P.G. in proc. Giorgi, Rv. 240671) ed attesa la durata del termine prescrizionale pari, relativamente al delitto contestato, ad anni sette e mesi sei cui devono aggiungersi mesi tre per effetto della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 quater, ed ancora, ex art. 159 c.p., complessivi anni due, mesi dieci e giorni tredici di sospensione, il reato si era già prescritto, relativamente alle mensilità da gennaio 1998 sino ad aprile 2001, alla data del 28/12/2011 (e quindi, appunto, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello).

La fondatezza di tale motivo rende inoltre possibile a questa Corte di rilevare, ex art. 129 c.p.p., l’ulteriore prescrizione decorsa, per le ulteriori mensilità da maggio 2001 ad aprile 2002, in data 28/12/2012.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alle omissioni protrattesi sino ad aprile 2002 perchè il reato è estinto per prescrizione, e con rinvio quanto alle restanti mensilità, non prescritte, di maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2002 nonchè di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e ottobre 2003, per la rideterminazione della pena, non potendo la stessa essere operata da questa Corte stante l’indistinto, generale, aumento a titolo di continuazione operato dal Tribunale.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio in relazione alle omissioni protrattesi sino ad aprile 2002 perchè il reato è estinto per prescrizione e rinvia per la determinazione della pena residua ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013

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