Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 15-01-2014, n. 1448

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 6.2.2013 la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione emessa in primo grado nei confronti di B.V. e L.B. dal Tribunale di Marsala (Sez. dist. di Partanna) il 28.2.2012.

Con detta decisione i due attuali ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ciascuno per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2.

In particolare, dalle due decisioni di merito si evince che B. e L., entrambi sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, durante la notte e nelle prime ore del (OMISSIS) si erano allontanati dalle rispettive abitazioni e si erano introdotti nei locali della cantina "(OMISSIS)" ove si erano impossessati di due oggetti (casse per stereo) commettendo il reato di furto.

In sede di decisione di primo grado si constatava l’assenza di querela per il reato di furto e si riteneva in ogni caso consumata la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, con valutazione confermata in appello.

La Corte confermava altresì la decisione in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendo correttamente commisurata la pena e non concedibili – in virtù dei numerosi precedenti penali a carico dei due – le circostanze attenuanti generiche.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – B.V. e L.B., articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione.

Ad avviso dei ricorrenti non poteva essere affermata la penale responsabilità trattandosi di unica violazione, posto che la norma incriminatrice richiede l’abitualità della condotta violatrice degli obblighi imposti. L’unica violazione è rappresentata dall’aver lasciato le rispettive abitazioni in ore notturne.

Si contesta, altresì, il diniego applicativo delle attenuanti generiche, trattandosi appunto di episodio occasionale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Va infatti osservato che in riferimento alla previsione di legge di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, sono da ritenersi penalmente rilevanti sia la violazione specifica dell’obbligo o del divieto di soggiorno che l’inosservanza degli ulteriori obblighi o prescrizioni imposte (tra le altre, Sez. 1^ n. 8412 del 27.1.2009, rv 242975).

Tra le prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale (con o senza obbligo di soggiorno) vi è in forza di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 5, comma 3) quella relativa al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in ore notturne senza comprovata necessità e comunque senza averne dato tempestiva notizia alla autorità locale di pubblica sicurezza.

Pertanto la constatata violazione di tale prescrizione, anche in un’unica occasione, determina la punibilità della condotta violatrice.

Anche in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche va affermato che la motivazione contenuta nella decisione impugnata – incentrata sul rilievo dei numerosi precedenti – risulta dotata di piena logicità ed il motivo di ricorso risulta del tutto generico e non si confronta con il reale contenuto della decisione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare, per ciascuno dei ricorrenti, in Euro 1,000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, Sezione II 5 marzo 2010 n. 5421. (In materia di appalto)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato nell’aprile 1997 S. M., C. Z. e il Condominio di Via V. n. X convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, S. P. e la T. Immobiliare srl per sentirli condannare ad eseguire le opere meglio descritte nell’atto di "transazione" stipulato in precedenza tra il S. la T. Immobiliare ed il Condominio istante; riparare i danni causati agli spazi condominiali ed agli appartamenti delle attrici Z. e M. descritti in citazione e/o al pagamento delle somme occorrenti per eliminare i lamentati vizi delle opere edilizie nonchè al risarcimento dei danni sofferti dagli attori derivati dal mancato godimento pieno degli immobili.
Nel corso del giudizio si costituiva la società convenuta respingendo la domanda eccependo la prescrizione e/o la decadenza delle azioni proposte e/o ancora il difetto di legittimazione passiva, mentre il S. rimaneva contumace. Ammessa ed espletata CTU, si costituiva successivamente in giudizio nel dicembre 1993 per la S. M. in sostituzione del precedente difensore l’avv.to G. D.G. il quale eccepiva l’irregolare costituzione in giudizio della T. Immobiliare dal momento che la firma apposta dal legale rappresentante della convenuta in calce al mandato non era stata autenticata dal difensore e per l’effetto deduceva la nullità della costituzione stessa e di tutta l’attività successivamente espletata dalla parte.
Esaurita l’istruttoria con sentenza del 28 marzo 2000 l’adito Tribunale in accoglimento delle domande attoree condannava entrambi i convenuti ad eseguire a regola d’arte le opere indicate dal consulente e ad eliminare le cause delle infiltrazioni d’acqua dedotte e lamentate in atti eseguendo i lavori medesimi individuati anch’essi dal ctu; nonché al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa oltre al rimborso delle spese di causa.
Proposto gravame dalla T. Immobiliare srl, con sentenza del 24 marzo 2004 la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la T. Immobiliare srl sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso il Condominio.
Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 3 stesso codice per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la eccepita mancata indicazione nella decisione di prime cure delle conclusioni rassegnate dalle parti nel primo grado del giudizio non potesse dar luogo a nullità della pronunzia, evincendosi egualmente dalla stessa il contenuto della causa.
La doglianza non può essere accolta giacchè la Corte territoriale, nel disattendere l’eccezione di nullità della decisione di prime cure, si è correttamente uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui (vedi da ultima Cass. n. 4079/2005) l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza importa nullità di quest’ultima soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.
Con il secondo motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 n. 5 cpc, omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in particolare per non aver rilevato il giudice "a quo" dalla scrittura transattiva del 23 aprile 1996 quali fossero i reciproci obblighi assunti dalle parti, con la conseguenza che, non risultando contestato che la T. Immobiliare aveva ottemperato al solo obbligo assunto di fornire al S. maioliche analoghe a quelle esistenti nel lastrico condominiale, la ricorrente doveva esser ritenuta assolutamente carente di legittimazione in merito alle domande giudiziali svolte dal Condominio e dalle condomine M. e Z..
Con il terzo motivo si denunzia, in riferimento all’art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 cc; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo alla esatta interpretazione delle clausole contenute nel contratto di transazione del 24.3.1996 e delle precise obbligazioni assunte dalle parti in causa; omessa motivazione circa l’asserita solidarietà tra la T. Immobiliare e S. P. delle obbligazioni assunte da quest’ultimo. Ribadisce la ricorrente che la Corte romana avrebbe dovuto statuire che essa T. Immobiliare aveva esattamente e completamente ottemperato alla obbligazione transattivamente assunta che era soltanto quella della fornitura all’appaltatore S. delle maioliche per la ripavimentazione dell’androne condominiale di qualità analoga a quelle preesistenti. Tal che nessuna solidarietà esisteva tra venditrice e appaltatore essendo le obbligazioni dai predetti assunte con la richiamata transazione assolutamente autonome e indipendenti come confermato altresì dal fatto che solo il S. si era impegnato a sottoscrivere il capitolato dei lavori descritto nella transazione e solo lui lo aveva di fatto sottoscritto essendosi soltanto lui impegnato alla esecuzione dei lavori richiesti dal Condominio.
Con il quarto motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 n. 5 cpc, omessa e comunque erronea insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’accertamento del fatto che "le opere di intervento riparatorie" erano state "compiute dall’appaltatore (S. P.) a seguito di atto di transazione del 23.4.97" e circa la dichiarata solidarietà dell’obbligo di procedere all’eliminazione dei difetti riscontrati in tali opere, che sarebbe esistito anche a carico della Thema I..
Contesta la ricorrente che il giudice d’appello, nonostante avesse accertato che al S. incombeva l’onere della esecuzione dei lavori, senza alcuna motivazione aveva statuito che l’obbligo di eliminazione dei difetti denunciati nella esecuzione di quelle stesse opere gravasse solidalmente con l’appaltatore, anche a carico di essa T..
L’esame congiunto dei suindicati motivi conduce al loro accoglimento per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi.
Sul punto la Corte territoriale ha ritenuto fondata la deduzione del Condominio secondo cui la scrittura transattiva costituisse prova documentale che la Thema I., proprietaria della palazzina ed il S., costruttore appaltatore, avevano di fatto, con la sottoscrizione del citato documento, riconosciuto l’esistenza dei lamentati difetti di costruzione e la necessità della loro eliminazione. Per cui l’intervenuto riconoscimento dei vizi da parte della venditrice e da parte del costruttore della cosa venduta o costruita ed il contestuale impegno dagli stessi assunto per eliminarli mediante la loro riparazione determinava la costituzione di una obbligazione che,essendo soggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia era sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall’art. 1495 cc essendo invece soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Da tale obbligazione, solidalmente assunta dalla T. e dal S. il cui inesatto adempimento aveva dato luogo alla presente controversia, scaturiva la conferma della condanna solidale dei predetti statuita dal primo giudice.
Senonchè, ad avviso di questo Collegio, non par proprio che la Corte romana abbia adeguatamente valutato le reciproche obbligazioni delle parti nella citata transazione del 23 aprile 1996 ed in particolare se vi fosse la rivendicata autonomia tra quella assunta ed esattamente adempiuta dalla venditrice Thema, obbligatasi semplicemente alla fornitura delle maioliche, e quelle esistenti in capo all’appaltatore S., impegnatosi ad eseguire i lavori di riparazione specificati nella transazione medesima.
Con ogni conseguente riflesso sulla solidarietà tra i due soggetti esclusa da parte ricorrente e statuita invece dai giudici del merito.
La qui gravata sentenza va pertanto sul punto cassata con rinvio della causa per nuovo esame e valutazione dell’atto transattivo ad altra sezione della Corte d’appello di Roma restando assorbito il quinto motivo di ricorso involgente la dedotta erronea valutazione della relazione peritale di prime cure.
Il giudice del rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo, il terzo e il quarto, dichiara assorbito il quinto, cassa, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Roma, 18 novembre 2009.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5 MARZO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 107 del 2005 REGIONE

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Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 (iscritto al n. 33 del registro ricorsi del 2004), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), tra le quali, in particolare, l’art. 4, commi 215, 216 e 217, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché «dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione».

Il primo dei citati commi stabilisce che «al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione di euro per l’anno 2006».

Il successivo comma 216 precisa che detto fondo «è destinato all’assegnazione di contributi, per l’abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca».

Infine, il comma 217 prevede che «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi».

1.1.– La ricorrente osserva che l’intervento finanziario in questione non sembra potersi configurare quale misura a «tutela della concorrenza», secondo l’accezione “dinamica” accolta nella sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 2004, per la quale il titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato, individuato nell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., legittima l’adozione, da parte del legislatore statale, di «misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali».

Infatti, le disposizioni impugnate non rispondono all’esigenza di «unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico»; né l’intervento de quo si giustifica «per la sua rilevanza macroeconomica», alla luce delle indicazioni della richiamata sentenza.

L’esiguità dello stanziamento disposto a carico dei bilanci 2004-2006 (un milione di euro per esercizio) e la limitazione della destinazione dei contributi a favore di imprese operanti nei soli distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che presentino due requisiti molto selettivi, cioè l’insistenza «in aree del demanio fluviale» (con esclusione, quindi, di quelli insistenti in aree del demanio marittimo) e la disponibilità di «almeno cinquecento posti barca» (con esclusione, dunque, degli insediamenti medio-piccoli), dimostrano che l’intervento non rientra affatto in quelle «specifiche misure di rilevante entità», accessibili «a tutti gli operatori», e di «impatto complessivo», atte «ad incidere sull’equilibrio economico generale», secondo i criteri enunciati nella medesima sentenza n. 14 del 2004.

Al contrario, i benefici previsti «costituiscono null’altro che un privilegio per pochi operatori economici» e, dunque, comportano «una alterazione della concorrenza, e non certo una sua tutela».

Ciò posto, l’intervento in questione, da un lato, viola il parametro costituzionale dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., il quale pone la «tutela della concorrenza» come limite non solo della competenza legislativa regionale, ma anche della potestà legislativa dello Stato, nel senso – evidenziato in dottrina – che il legislatore statale è vincolato a trattare la concorrenza «come un valore o un bene o un fine da promuovere astenendosi dalle politiche che indebitamente escludono o limitano la concorrenza». Dall’altro lato, esso – conclude la ricorrente – costituisce un’interferenza illegittima in materie di competenza regionale, quali l’industria e il turismo, poiché manca la «congruità dello strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori determinanti dell’equilibrio economico generale» (ancora sentenza n. 14 del 2004).

Peraltro, la medesima misura, seppure dovesse ritenersi conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, risulterebbe nondimeno illegittima, poiché interventi finanziari “speciali” dello Stato in materie di competenza regionale (vuoi residuale, vuoi concorrente) non possono attuarsi senza un coinvolgimento “forte” delle Regioni, come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 370 del 2003, n. 16 e n. 49 del 2004), ed è evidente l’interferenza rispetto alla politica di sostegno al turismo di cui sono responsabili le Regioni.

2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato infondato.

3.– In prossimità dell’udienza pubblica l’Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoria difensiva a sostegno delle sue conclusioni, precisando che il decreto ministeriale previsto dall’art. 4, comma 217, della legge n. 350 del 2003 non è stato ancora emanato e che, nel frattempo, l’Agenzia del demanio ha proceduto ad una ricognizione su tutto il territorio nazionale delle aree del demanio fluviale, in cui operano imprese che potrebbero beneficiare dei contributi in questione: tali aree risultano essere tre nella Regione Lombardia e una nella Regione Lazio.

Nel merito, la difesa erariale sostiene che le disposizioni impugnate, benché parlino di un «apposito fondo» e di «contributi», in realtà prevedono soltanto un «abbattimento» dei canoni di concessione demaniale dovuti da alcune imprese: una misura, dunque, “parafiscale” riconducibile alle materie di competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) («sistema tributario e contabile dello Stato») e lettera g) («organizzazione amministrativa dello Stato»), della Costituzione.

Osserva, infine, che «la modestia dell’importo stanziato e il ristretto novero dei possibili beneficiari inducono a non soffermarsi oltre sul motivo» del ricorso in esame.

Considerato in diritto

1.– Le questioni di legittimità costituzionale indicate in epigrafe devono essere trattate congiuntamente per l’omogeneità della materia, mentre le altre questioni, sollevate dal medesimo ricorso, relative ad altre disposizioni della medesima legge, sono state o saranno oggetto di separate pronunce.

2.– La Regione Emilia-Romagna impugna in via principale, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, l’art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), con i quali a) è prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo (con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione di euro per l’anno 2006), al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto (comma 215); b) si stabilisce che il fondo è «destinato all’assegnazione di contributi, per l’abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca» (comma 216); c) è rimessa a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la individuazione delle aree di cui innanzi e la definizione delle modalità di assegnazione dei contributi (comma 217).

3.– Il ricorso è fondato.

3.1.– La tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale le disposizioni impugnate prevederebbero un abbattimento dei canoni di concessione demaniale e sarebbero, pertanto, di natura “parafiscale”, non merita adesione, se non altro per l’evidente incompatibilità tra l’asserita natura e la peculiarità e selettività dei requisiti richiesti ai potenziali beneficiari delle c.d. misure agevolative.

3.2.– Tale peculiarità dei requisiti e l’eseguità delle somme globalmente stanziate escludono in radice la possibilità di qualificare le disposizioni impugnate come volte a favorire la concorrenza, intesa in senso dinamico, ovvero anche di ricondurle alla facoltà, riconosciuta allo Stato dall’art. 119, comma quinto, Cost., di destinare risorse al fine di promuovere lo sviluppo economico; tanto meno è possibile sostenere che il finanziamento di «imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca» rientri in taluna delle materie di cui all’art. 117, comma secondo, Cost.

Consegue da ciò che va dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, in relazione alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;

dichiara l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dell’art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 11-01-2011, n. 118

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Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento dell’11/08/10 con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;

Rilevato che il diniego dell’amministrazione risulta motivato in ragione dell’accertato inserimento -nel Sistema Informativo Schengen (di seguito S.I.S.) – del nominativo del ricorrente tra i soggetti inammissibili, ai sensi dell’art. 96 della Convenzione di Schengen, nel territorio dei Paesi aderenti alla stessa (tra cui l’Italia);

Motivi della decisione

che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Rilevato che a fondamento del gravame il ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di difetto d’istruttoria e motivazione e violazione dell’art. 25 della Convenzione di Schengen deducendo, in particolare, che l’amministrazione non avrebbe indicato le ragioni poste a fondamento del diniego né avrebbe valutato ulteriori circostanze favorevoli all’istante non potendosi riconoscere alla segnalazione nel S.I.S. l’effetto di precludere automaticamente l’ingresso dello straniero in Italia;

Considerato che le censure in esame sono infondate e debbono essere respinte;

Rilevato, che, contrariamente a quanto deduce il ricorrente con le censure di cui si è dato atto, la segnalazione nel S.I.S. comporta un effetto preclusivo automatico in relazione al rilascio del visto d’ingresso con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalità in capo all’amministrazione come, del resto, già statuito da questo Tribunale in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa (tra le altre Cons. Stato sez. VI n. 4560/10; Cons. Stato sez. VI n. 3559/09; TAR Lazio – Roma n. 12799/09);

Rilevato che l’opzione ermeneutica in esame risulta confermata dagli artt. 5 comma 1° lettera b) della Convenzione di Schengen e 5 comma 1° lettera d) del Regolamento CE n. 562/06 secondo cui l’ingresso nel territorio dei Paesi aderenti è concesso allo straniero a condizione che lo stesso non sia segnalato ai fini della non ammissione;

Rilevato che, ai sensi degli artt. 5 comma 2° della Convenzione di Schengen e 13 comma 1° del Regolamento CE n. 562/06, deve essere obbligatoriamente rifiutato l’ingresso dello straniero che non soddisfi le condizioni richieste dalla Convenzione (tra cui figura l’assenza di segnalazione nel sistema S.I.S.) a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio "per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali";

Considerato che i presupposti per la deroga in esame non ricorrono nella fattispecie oggetto di causa né ciò è stato almeno dedotto dal ricorrente;

Rilevato che le disposizioni del d. lgs. n. 286/98 debbono essere interpretate in conformità alla disciplina della Convenzione di Schengen in quanto quest’ultima, essendo stata ratificata dall’Italia con la l. n. 388/93, costituisce per il nostro Paese un obbligo internazionale al cui rispetto è tenuta la legislazione statale, secondo quanto statuito dall’art. 117 comma 1° Cost. come riformulato dalla legge costituzionale n. 3/01;

Considerata, in ogni caso, l’immediata applicabilità delle citate disposizioni previste dal Regolamento CE n. 562/06;

Considerato, pertanto, che la segnalazione nel sistema S.I.S. – specificamente indicata nel provvedimento impugnato quale presupposto del diniego – costituisce, secondo la Convenzione di Schengen, ragione necessaria e sufficiente per negare il visto d’ingresso allo straniero che sia interessato dalla stessa;

Considerato, per altro, che eventuali diritti dell’interessato all’accertamento della correttezza dell’inserimento del suo nominativo nel S.I.S. possono essere fatti valere nell’ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall’art. 111 della Convenzione di Schengen;

Osservato, ancora, che il ricorrente non è in condizione di godere della tutela già riconosciuta dalla direttiva n. 64/221, in quanto non risulta coniuge o familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea;

Ritenuto, pertanto, non rilevante, ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso, il richiamo – ivi presente – alla sentenza della Corte di Giustizia del 31/01/06 resa nella causa n. C503/03 ed emessa in applicazione della citata direttiva CE;

Rilevato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato, infine, che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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