Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-05-2012, n. 6955 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma P.B. conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui era dipendente, chiedendone la condanna al computo, nell’indennità di anzianità e nel TFR, dei compensi corrisposti per lavoro straordinario continuativo.

La Corte di Appello di Roma, accoglieva la domanda e condannava il Poligrafico al pagamento della differenza tra quanto spettante per indennità di anzianità e TFR con l’inclusione di detti compensi, ivi compresi quelli successivi all’entrata in vigore del CCNL del 1992, e quanto già percepito.

La Corte territoriale poneva a base del decisum il rilievo fondante che la contrattazione collettiva aveva recepito, quanto al TFR, una nozione omnicomprensiva della retribuzione.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione con un motivo, illustrato da memoria.

Il lavoratore è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo l’Istituto in epigrafe, deducendo errata interpretazione del CCNL anche in violazione dell’art. 2120 c.c. in correlazione all’art. 1362 c.c., sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, dopo l’entrata in vigore del CCNL del 1992 è da escludersi la computabilità dello straordinario nel TFR, stante la volontà delle parti espressa in sede di esercizio di autonomia collettiva consentita dall’art. 2120 c.c..

Infatti l’aggiunta nella clausola contrattuale (art. 21, "nomenclatura") del 1992 e del 1996 delle parole "nell’orario normale", rispetto all’identica formulazione della clausola del C.C.N.L. del 1989, che tali parole non conteneva, manifesterebbe l’intento dei contraenti di escludere l’incidenza di quanto percepito fuori dall’orario normale nel calcolo del TFR. Il ricorso merita accoglimento.

E’ stato infatti già deciso (Cass. n. 365 del 13/01/2010) interpretando direttamente il CCNL del 1992 ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 3 che In tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ.. nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette, purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà ai necessari conteggi, detraendo, da quanto già determinato, le differenze per TFR relative al periodo successivo all’entrata in vigore del CCNL del 1992.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-05-2012, n. 8693

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di La Spezia, in accoglimento del ricorso presentato da S.G. nei confronti della società Poste Italiane, dichiarava illegittimo il licenziamento a lui intimato in data 15 novembre 2001 per superamento del periodo di comporto di dodici mesi (367 giorni dal 10 novembre 2000 al 10 novembre 2001), con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Riteneva il Tribunale che l’art. 40 del c.c.n.l. di categoria, pur prevedendo, in via generale, il diritto alla conservazione del posto per 12 mesi, elevava tuttavia tale periodo di comporto a 24 mesi per le "assenze dovute alle patologie di particolare gravita, quali la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare e la sindrome da immunodeficienza acquisita"; che tale elencazione non aveva carattere tassativo, sicchè in essa doveva ricomprendersi anche l’insufficienza renale cronica, da cui lo S. era affetto, patologia paragonabile per gravità a quelle esemplificativamente – e non esaustivamente – previste dalla norma contrattuale collettiva.

L’appello proposto contro tale sentenza veniva respinto dalla Corte di Genova con sentenza del 6 maggio 2005. La Cassazione, con sentenza n. 6366 del 2008, cassava quest’ultima pronuncia, ritenendo che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato i canoni di ermeneutica contrattuale e segnatamente quello del comportamento complessivo delle parti, rinviando alla medesima corte territoriale per un nuovo esame.

Quest’ultima, con sentenza depositata il 22 luglio 2009, respingeva l’appello e condannava la società Poste al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste Italiane, affidato a tre motivi.

Resiste lo S. con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 40 del c.c.n.l. del 1994, nonchè dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. Denuncia, inoltre omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta che l’elencazione delle patologie contenuta nell’art. 40 del c.c.n.l., per le quali le parti sociali previdero un periodo di comporto raddoppiato (da 12 a 24 mesi), aveva evidentemente carattere tassativo, come del resto si evinceva, nel rispetto dei principi enunciati dalla S.C. in sede rescindente, dalla circostanza che in sede di rinnovo del c.c.n.l. (luglio 2003), le parti collettive avevano integrato la disposizione con la seguente espressione:

"potranno inoltre essere valutate ulteriori ipotesi di patologia di particolare gravita", integrazione che non avrebbe avuto senso se l’elencazione prevista nel c.c.n.l. del 1994 avesse avuto carattere esemplificativo. Il motivo è infondato.

La sentenza rescindente ha rilevato che la Corte territoriale aveva ritenuto che il significato letterale delle espressioni usate nella clausola all’esame, pur facendo propendere per la non tassatività dell’elencazione delle malattie ivi contenute, non era sufficiente a dirimere la questione interpretativa, così da rendere necessario il ricorso ad altri elementi di giudizio al fine di ricercare la comune intenzione delle parti.

Tuttavia, prosegue la pronuncia rescindente, la corte di merito non ritenne di dover far ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici indicati dall’art. 1362 c.c., comma 2, e segg. – ed in particolare alla valutazione del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. Rilevava questa Corte che, sotto tale profilo, "il giudice di appello aveva completamente omesso di prendere in considerazione gli elementi di possibile riscontro della comune volontà delle parti ritualmente dedotti in causa, in particolare la disamina della condotta tenuta dalla parte datoriale (asseritamente senza opposizione o doglianze da parte delle oo.ss.) nell’applicazione della norma in parola, la possibile valenza interpretativa delle pattuizioni collettive, e segnatamente la normativa sul comporto introdotta con il C.C.N.L. del 2003. 3. Alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte, il giudice del rinvio ha congruamente motivato, anche alla luce della successiva pattuizione collettiva del 2003, il carattere esemplificativo delle patologie elencate nella precedente clausola contrattuale. Ha infatti ritenuto che l’inserzione della espressa possibilità di valutare ulteriori patologie di particolare gravità corroborava l’interpretazione della non tassatività dell’elencazione contenuta nell’art. 40 del precedente c.c.n.l., ove l’espressione "patologie di particolare gravità" risultava certamente ambigua, intendendo le parti sociali meglio chiarire ed esplicitare ciò che era già inserito nella previsione originaria, e cioè consentire l’applicazione del comporto "lungo" in presenza di patologie connotate da particolare gravità, da valutarsi ad opera del datore di lavoro e necessariamente, in caso di contestazione, da parte del giudice.

Trattasi di motivazione congrua, rispettosa del principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente, come tale insindacabile in questa sede.

4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 61-62 e 414 c.p.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lamenta al riguardo che le richieste avversarie (in ordine alla malattia patita) erano sfornite di prova, cui non poteva supplire la richiesta c.t.u., che peraltro era stata contestata dalla società, a differenza di quanto ritenuto dalla corte territoriale. Il motivo è inammissibile, sia per richiedere alla Corte un giudizio di fatto, sia per non considerare che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (nella specie la c.t.u. e le note critiche alla stessa), indicandone la sua esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di causa (Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1375 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 18.

Deduce la ricorrente che in ogni caso il licenziamento dello S., in tesi di sussistenza del periodo di comporto e dunque di temporanea inefficacia del recesso sino alla scadenza dello stesso, sarebbe stato possibile allo scadere dei 24 mesi di assenza, riconducendo il pregiudizio lamentato a causale meramente economica, con la conseguenza che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta reintegrazione.

Si duole inoltre che il giudice d’appello ritenne che non poteva sostenersi ex posi che, trascorsi i 24 mesi di comporto, il lavoratore non sarebbe stato nelle condizioni di riprendere l’attività lavorativa; lamentava che il c.t.u. aveva invece accertato che lo S. rimase nell’impossibilità di riprendere l’attività lavorativa sino al luglio 2003.

Anche tale motivo è inammissibile, sia per richiedere alla Corte un esame diretto delle risultanze di causa, sia perchè la declaratoria di cessazione della materia del contendere risulta domanda nuova, non proposta nella fase di merito (nè la ricorrente, in contrasto col principio dell’autosufficienza, chiarisce in quale sede e quando tale domanda sarebbe stata proposta). La corte territoriale ha peraltro accertato che in base al principio di immutabilità dei motivi di licenziamento (nella specie aver superato lo S. i dodici mesi di comporto), il giudice non avrebbe potuto esaminare l’ulteriore questione della licenziabilità del dipendente per assenze in tesi protrattesi oltre i 24 mesi.

Tale ratio decidendi non risulta censurata, sicchè il motivo deve in definitiva respingersi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 40,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10834 Tassa occupazione suolo pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Roma propone ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, nei confronti della NDP in liquidazione, che resiste con controricorso, e avverso la sentenza con la quale, in data 5 maggio 2008 e in controversia concernente impugnazione di ventotto avvisi di accertamento per TOSAP relativi all’anno 1997, la CTR-Lazio ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente.

La causa perviene all’odierna udienza pubblica a seguito di relazione ex art, 380 bis c.p.c. e di ordinanza camerale del 23 febbraio 2011.

Motivi della decisione

1.-Preliminarmente, la ricorrente deposita in udienza documentazione sull’attivazione della procedura di definizione di lite, secondo il regolamento comunale n. 31 del 2009; indi, chiede rinviarsi la causa a nuovo ruolo per le determinazioni dell’amministrazione ai fini della cessazione della materia del contendere. La richiesta non è meritevole di accoglimento.

A mente dell’art. 13 della legge finanziaria 2003 e con riferimento ai tributi propri, i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonchè l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti (comma 1). Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall’ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dall’ente locale, determina l’estinzione del giudizio (comma 2).

Pertanto, la disciplina attuativa del condono è riconosciuta dalla legge come una competenza di carattere organizzatorio degli enti locali, da esercitare attraverso i regolamenti disciplinati in via generale dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52. Il Comune di Roma ha provveduto con la delibera citata, assegnando agli interessati il termine del 30 giugno 2009 per attivare la procedura di definizione delle liti pendenti (art. 3, comma 3), anche in tema d’imposta comunale sulla pubblicità (art. 2), e fissando diversificati termini di sospensione (a seconda che si tratti definizione in unica soluzione o rateale), l’ultimo dei quali è scaduto 30 giugno 2010 (art. 5, comma 1, art. 6, commi 2 e 3). La parte che ha presentato l’istanza di definizione, al termine della durata della sospensione o nella ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata, è "…tenuta a presentare…l’atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio debitamente sottoscritto dalla controparte per accettazione con compensazione delle spese del giudizio" (art. 5, comma 3).

La documentazione, da ultimo, versata in atti dalle società non rispetta le modalità di presentazione di nuovi documenti dinanzi a questa Corte.

Infatti, si è ritenuto che, nel corso del giudizio di legittimità, possono essere prodotti documenti diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell’ambito di applicazione dell’art. 372 c.p.c., comma 2, riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso (cfr. C. 21122/08 che ha ammesso il deposito di documenti attestanti l’avvenuta definizione con condono di una violazione amministrativa per affissione abusiva).

Del deposito di nuovi documenti, però, deve essere dato avviso all’altra parte mediante notifica del relativo elenco al fine di garantire il contraddittorio (ult.cit; conf. giurisprudenza costante a partire da SU 2921/1988); la mancanza della notifica è sanata solo dalla presenza dell’avversario che accetti il contraddittorio sulla questione cui si riferisce il documento (conf. giurisprudenza costante a partire da SU 5781/1981).

Invece, nella fattispecie non v’è stata notifica dell’elenco, nè presenza del difensore del Comune in udienza; dunque, la produzione della contribuente è inutilizzabile.

Si aggiungano due considerazioni: a) in primo luogo, tralasciando ogni valutazione sull’osservanza o meno del principio di riserva di legge statale in materia processuale, si rileva che 11 termine ultimo di sospensione temporanea dei procedimenti in corso è, comunque, spirato da molto tempo; b) in secondo luogo, si rileva che tra la documentazione addotta dalla contribuente non v’è la rinuncia al giudizio, con l’accettazione dall’altra parte, richiesta sia dalla delibera comunale (art. 5), sia dal codice di rito (art. 390).

2.-Passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori e L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui alla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 63, anche con effetto retroattivo, nonchè determinare criteri e modalità di definizione agevolata.

Il mezzo è inammissibile per non idonea formulazione del quesito di diritto:

"Dica la Suprema Corte di Cassazione se la commissione tributaria regionale abbia o meno violato le disposizioni di cui alle L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, par. 63, nonchè alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, par. 27".

Il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis c.p.c. costituisce, infatti, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità. Deriva da quanto precede che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia il principio, differente da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre a una decisione di segno diverso (C. 21184/10). Altrimenti, detti enunciati, mancando di riferimento alla fattispecie concreta (SU 7433/09), non sono tali da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (SU 7258/07). Il quesito, comèè noto, deve invece comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che la parte ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare m sostituzione del primo (SU 6420/08). La mancanza, evidente nella specie, anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (C. 24339/08). In altre parole, il quesito, contrariamente all’odierna formulazione, deve investire in pieno la "ratio decidendi" della sentenza impugnata e proporre un’alternativa di segno opposto (C. 4044/09), altrimenti risolvendosi in una tautologia o in un interrogativo circolare (SU 28536/08).

In conclusione, il quesito di diritto formulato è generico e non è direttamente pertinente rispetto alla fattispecie, risolvendosi in enunciazioni di carattere generale e astratto, prive di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie (C. 25242/11), il tutto senza enucleare i momenti di conflitto rispetto a esse del concreto operato dei giudici di merito (C. 80/2011).

2bis.-Nè rileva il fatto che la parte resistente abbia controdedotto, giacchè l’espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità palesa non solo che l’interesse tutelato dalla norma non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio, ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l’atteggiamento della controparte (C. 16002/07).

3.-Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato, perchè l’unico motivo è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 1.600, di cui Euro 1.500 per onorario, oltre agli oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10222

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21/12/2011 la Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa in data 9/7/2007, ha assolto per insussistenza del fatto S.G. dal reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione a falsa attestazione, in domanda di condono relativa a lavori edilizi abusivi (solaio in lamiera con struttura portante in acciaio), di ultimazione delle opere entro il 30/03/03. La Corte ha infatti osservato come, in particolare dalle dichiarazioni dei testi R. e M., sia emerso che i lavori di ricostruzione del solaio oggetto della domanda fossero iniziati ben prima del 30 marzo anche se, successivamente, lo stesso fu poi demolito e ricostruito.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d’Appello di Genova che deduce travisamento della prova, motivazione illogica e violazione di legge; premesso che con la dichiarazione in oggetto si era dichiarata l’avvenuta ultimazione delle opere entro il 30/03/2003 e che invece il 24/05/2003 il solaio non esisteva ancora, lamenta come irrilevante l’affermazione della Corte circa l’esistenza, alla data del 30/03, di un solaio, già sostitutivo del precedente in legno, rilevando unicamente il solaio definitivo e non invece una porzione di solaio (essendo appunto tale il solaio in lamiera riferito dal teste a difesa R.) successivamente demolito e ricostruito; infatti tale successiva ricostruzione avrebbe dovuto comportare una nuova e diversa istanza di permesso di costruire od almeno un’autorizzazione edilizia.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato. La sentenza da atto del fatto che, secondo la testimonianza di R. e M., nonchè dell’esecutore C., ben prima del 30 (rectius, 31) marzo 2003 erano iniziati i lavori di ricostruzione di un solaio, che però, in aprile, fu demolito per problemi di staticità e di adeguamento delle quote di livello; su tale seconda circostanza, in particolare, farebbe leva il P.G,. ricorrente per ritenere integrato il reato.

Tuttavia, detta demolizione e ricostruzione non esclude ma, anzi, presuppone che alla data del 31 marzo il solaio per il quale era stata fatta richiesta di condono già esistesse; nè rileva che, successivamente, detto solaio sia stato appunto demolito e ricostruito, posto che ciò non poteva certo comportare la caducazione del fatto materialmente esistente alla data del 31 marzo, fatto cui andava strettamente riferita la attestazione indicata in imputazione, ma avrebbe dovuto, semmai, comportare una previa richiesta di permesso di costruire ovvero, se non effettuata, una nuova richiesta di condono.

Ne consegue che la sentenza impugnata appare avere fatto logicamente derivare dal fatto, accertato, che alla data del (OMISSIS), il solaio esistesse, l’impossibilità di ritenere provata con certezza la falsità della attestazione resa circa l’ultimazione dei lavori entro tale stessa data.

Consegue dunque, all’infondatezza dell’impugnazione del P.G., il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.G..

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.