Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 04-08-2011, n. 31159 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo

C.M.R.J. ricorre avverso l’ordinanza, indicata In epigrafe, con la quale la Corte di appello di Brescia ha dichiarato l’inammissibilità per mancato rispetto del termine dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Bergamo in data 25.1.2010.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che l’appellante era stato dichiarato contumace, sicchè il termine di decorrenza non avrebbe dovuto essere quello fissato dal giudice ex art. 544 c.p.p., comma 3, bensì quello previsto dall’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d), con riferimento all’avviso di deposito dell’estratto del provvedimento all’imputato contumace.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Invero dagli atti risulta che il giudice di primo grado aveva indicato per il deposito della sentenza il termine di sessanta giorni, rispettato dal giudice (la sentenza risulta depositata il 25 marzo 2010); tuttavia l’estratto contumaciale risulta inviato il 21 aprile 2010. Decorrendo, pertanto, il termine di 45 giorni da quella data, l’impugnazione, presentata il 4 giugno non è tardiva, scadendo il termine il successivo 5 giugno.

S’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza de qua con trasmissione degli atti alla competente Corte di appello.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 04-10-2011, n. 626 Invalidità dell’atto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Le amministrazioni regionali indicate nelle premesse hanno impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso promosso in primo grado dal comune di Rometta e, per l’effetto, ha annullato, per incompetenza, i seguenti atti:

a) il decreto del direttore dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (d’ora in poi, "ARRA"), Settore 4°, Osservatorio sui Rifiuti n. 335 del 26 agosto 2008, sottoscritto pure dal Presidente dell’ARRA, trasmesso con nota n. 30377 OR, del 27 agosto 2008, con la quale fu disposta la nomina del sig. Di.Fr.Gi. quale Commissario ad acta presso il comune di Rometta;

b) l’atto di diffida, prot. n. 20299 OR, del 13 giugno 2008, con il quale l’ARRA diffidò il comune di Rometta ad intervenire in via sussidiaria nei confronti della propria società d’ambito versando le spettanze dovute, nonché i pregressi atti di diffida all’uopo notificati;

c) gli atti con i quali l’ATO ME 2 S.p.A. richiese al comune di Rometta il pagamento dei relativi debiti in via sussidiaria.

2. – Le controparti evocate in giudizio non si sono costituite.

3. – All’udienza pubblica del 13 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – La controversia si presta ad essere decisa con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 70 del codice del processo amministrativo. Ed invero, si presenta manifestamente fondata la principale censura, con la quale le amministrazioni appellanti hanno dedotto l’insussistenza del vizio di incompetenza ravvisato dal primo Giudice. Sul punto è sufficiente richiamare i recenti precedenti di questo Consiglio, relativi ad analoghe liti, nei quali sono state ampiamente spiegate le ragioni dell’erroneità dell’esegesi normativa seguita dal T.A.R. (tra le altre, si vedano le decisioni n. 435/2011 e n. 414/2011); il Collegio ritiene pertanto di poter rinviare alle motivazioni di detti pronunciati che ben si attagliano anche al caso di specie.

5. – La manifesta fondatezza dell’appello consente di non esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’originario ricorso, formulate in primo grado dalle amministrazioni ricorrenti e riproposte in appello.

6. – La mancata costituzione del comune appellato e la conseguente mancata riproposizione delle altre doglianze dedotte avanti al T.A.R. preclude la possibilità, per il Collegio, di riesaminare le censure, assorbite in prime cure in ragione dell’accoglimento del vizio di incompetenza.

7. – Al lume dei superiori rilievi ritiene, inoltre, il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

8. – In considerazione della natura pubblica dei litiganti, si ravvisano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso promosso in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-10-2011, n. 5748 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame i ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 27 n. 4 del r. d. 26 giugno 1924 n. 1054 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione intimata, scaturente dal giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di, con cui è stato riconosciuto l’indennizzo di cui alla L. n.89/2001, con la condanna al pagamento: – del danno non patrimoniale per Euro 10.000,00; oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, – delle spese di giudizio per Euro 1.238,00 e per Euro 1.100,00 IVA e CPA

La suddetta sentenza, depositata in atti, munita di formula esecutiva e certificazione di passaggio in giudicato, risulta essere stata notificata ritualmente dai ricorrenti il 6.3.2009.

Con un atto di diffida e messa in mora ritualmente notificato la ricorrente ha chiesto la corresponsione delle suddette somme entro 120 gg..

L’amministrazione intimata si è costituita formalmente in giudizio.

Alla camera di consiglio, la causa è stata quindi chiamata e assunta in decisione.

– 1. In linea preliminare si deve osservare che risultano rispettate le formalità di rito, nel regime precedente al c.p.a., l’esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n. 4 del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 delle sentenze di altri giudici, in alternativa all’esecuzione forzata, necessitava che queste fossero ritualmente passate in giudicato ai sensi dell’art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642.

Non risultando essere stato proposti, nei termini di legge, appelli o ricorsi il decreto è ritualmente passato in giudicato.

Di qui la piena ammissibilità del gravame.

– 2. Nel merito la parte ricorrente chiede che venga dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto meglio specificato in epigrafe, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n.89/2001.

Il ricorso è fondato.

Esattamente la parte ricorrente lamenta tuttora la mancata corresponsione delle somme spettategli in base alla sentenza di cui si chiede l’esecuzione. In assenza di contrarie specifiche deduzioni dell’Amministrazione sul caso in esame, ed al cospetto, quindi, di una sentenza di condanna, devono senz’altro essere adottate le misure richieste dall’avente diritto, onde ovviare all’inadempimento.

Va dichiarato, dunque, l’obbligo del Ministero della Giustizia intimata di eseguire il giudicato ed, a tale scopo, di corrispondere alla parte ricorrente gli importi ancora dovuti.

All’uopo si fissa il termine di gg. novanta (90) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza con l’avvertenza che, in difetto di tale adempimento si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato, con onorari e spese a carico del Ministero.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

1. accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di ottemperare il giudicato di cui in epigrafe;

2. condanna in conseguenza il Ministero della Giustizia al pagamento — entro il termine di gg. novanta (90) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza rispettivamente al pagamento: del danno non patrimoniale per Euro 10.000,00; oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, nei confronti del ricorrente; delle spese di giudizio per Euro 1.238,00 e per Euro 1.100,00 IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-11-2011, n. 8851 Interesse a ricorrere

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, la parte in epigrafe indicata agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08 emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08 con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del ricorrente all’inserimento nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08, emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08, con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del predetto all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

La predetta declaratoria giurisdizionale ha ad oggetto diritti che debbono essere, in concreto, portati ad esecuzione dall’amministrazione allorché il dipendente viene collocato in quiescenza e presuppone, pertanto, che l’interessato sia stato collocato in quiescenza o sia in procinto di esserlo, requisito la cui ricorrenza nella fattispecie non è stata nemmeno dedotta nell’atto introduttivo.

Ne consegue che l’azione di ottemperanza, concernendo una statuizione giurisdizionale non suscettibile, allo stato, di esecuzione coatta, si presenta priva dell’interesse ad agire, costituente presupposto di ammissibilità della stessa.

Né, in senso favorevole al ricorrente, risulta significativo il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 11945/90 (citata nella memoria depositata il 3 ottobre 2011) la quale riguarda l’interesse ad agire nel giudizio di cognizione, finalizzato all’accertamento delle voci computabili nella base pensionabile, e non nel giudizio di esecuzione, quale quello in esame.

Nello stesso senso, ai fini del riscontro del necessario interesse ad agire, non appare utile il riferimento agli atti dispositivi previsti dalla legge (ad es. l’anticipazione del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 2120 c.c.) dal momento che, solo al momento dell’erogazione concreta del relativo importo, sarà possibile accertare se l’amministrazione ha eseguito correttamente la sentenza in epigrafe indicata e, in caso contrario, intervenire in sede giurisdizionale in sostituzione dell’ente inadempiente.

Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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