Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 03-11-2011, n. 39707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 15.7.2010 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 17.9.2008, con la quale O.F., riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 9 c.p. dichiarata equivalente alla contestata aggravante, era stato condannato alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione per i reati di cui all’art. 81, comma 2 e art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1) e comma 4 (capo 1), all’art. 81, comma 2 e art. 609 quater c.p., comma 1 n. 1) (capo 2), all’art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2 (capo 3), in danno della figlia I., nata l'(OMISSIS), riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni otto e mesi sei di reclusione, confermando nel resto.

Richiamava la Corte territoriale la ricostruzione della vicenda operata dalla sentenza di primo grado: i figli ( L. ed I.) dell’imputato, separato dalla moglie dal gennaio 1996, trascorrevano il fine-settimana con il padre; nell'(OMISSIS) I. aveva rivelato alla psicologa dr.sa C., alla quale la madre si era rivolta già da tempo per i disturbi della bambina, di aver avuto un rapporto sessuale con il padre. Avendo preso avvio il procedimento penale a seguito di denuncia della dr.ssa C., nel corso dell’audizione protetta I. aveva riferito degli abusi sessuali subiti anche prima della congiunzione carnale verificatasi nell’aprile 2005 e consistiti in toccamenti delle parti intime e tentativi di congiunzione.

Tanto premesso riteneva la Corte territoriale destituiti di fondamento i motivi di appello. Rilevava che l’imputato non aveva contestato i fatti, essendosi limitato a sostenere che essi erano stati commessi in stato di incapacità di intendere e di volere.

Anche per i capi 1 e 2 non potevano, comunque, esservi dubbi sulla riferibilità degli stessi all’imputato, come emergeva dalle dichiarazioni della parte offesa e dalle stesse ammissioni dell’imputato nell’interrogatorio del 20.6.2005 al P.M., acquisito agli atti.

In ordine alla capacità di intendere e di volere ricordava la Corte che il perito d’ufficio, prof. G., all’esame dibattimentale del 17.9.2008, aveva escluso la diagnosi di schizofrenia (assente da tutta la documentazione pregressa), evidenziando invece un persistente stato depressivo accompagnato da povertà intellettiva e da aspetti di devianza sessuale.

In relazione alle attenuanti generiche, rilevava la Corte che non erano state addotte specifiche circostanze a sostegno della richiesta e comunque che esse non erano concedibili per la estrema gravità dei fatti.

Andava, infine, condiviso il giudizio di equivalenza, formulato dal Tribunale, tra attenuante ex art. 89 c.p. ed aggravante contestata.

2) Ricorre per cassazione O.F., denunciando, con il primo motivo, l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle prove ed all’omesso riconoscimento del vizio totale di mente.

La Corte territoriale ha sostanzialmente riportato e fatte proprie le conclusioni del perito senza tener conto delle altre risultanze processuali.

Già prima delle indagini preliminari l’imputato era stato più volte ricoverato in centri di salute mentale ed assumeva potenti farmaci antidepressivi (all’età di 4 anni aveva subito, a seguito di incidente stradale, un grave trauma) ed era stata accertata l’esistenza di una sindrome ansioso-depressiva, caratterizzata da disturbi psicosomatici ed astenia, fin dal 2002-2003. Dalle relazioni, in particolare del dr. B. (dell’1.12.2005) e del dr. A. (dell’1.4.2006) emerge una personalità con struttura psicotica di verosimile natura schizofrenica.

Lo stesso perito di ufficio, pur divergendo in ordine alla diagnosi sullo stato mentale dell’imputato, riconosce l’esistenza del deficit intellettivo e cognitivo eventualmente riconducibile al trauma cranio encefalico subito. Tali elementi, individuati dallo stesso perito, non sembrano collimare con le sue conclusioni.

Il Tribunale avevo chiesto al perito di accertare la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti; la valutazione è invece avvenuta in relazione al momento successivo, facendosi riferimento, in perizia, esclusivamente alla fase processuale (ben 49 pagine riportano i testi degli interrogatori).

Il perito, inoltre, ha omesso di analizzare i rapporti interfamiliari pregressi. La perizia ha quindi esorbitato i limiti posti dal quesito.

Altri specialisti, sulla base dei medesimi presupposti, hanno ritenuto l’imputato incapace anche di intendere. Come sottolineato nell’atto di appello il concetto di infermità mentale non è coincidente con una patologia psichiatrica: tale aspetto è stato completamente disatteso.

E’ mancato, inoltre, un attento esame della condizione pregressa alla fase processuale. Le valutazioni degli altri specialisti, che si pongono in parziale contrasto con quelle del dr. G., possono ritenersi più attendibili proprio perchè effettuate al momento del compimento dei fatti.

Nè la Corte territoriale ha tenuto conto di testimonianze che depongono per uno spaccato ambientale ben diverso da quello ritenuto dal Tribunale in particolare in relazione al ruolo avuto dalla moglie dell’imputato, dei suoi metodi educativi, agli atteggiamenti equivoci della figlia con precocità sessuale anomala.

Con secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al giudizio di mera equivalenza tra la circostanza del vizio parziale di mente e le aggravanti contestate.

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) La Corte territoriale ha correttamente ed adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad escludere che la patologia di cui è affetto l’imputato escluda totalmente la capacità di intendere e di volere Non si è, invero, limitata a recepire acriticamente le conclusioni del perito d’ufficio ed a disattendere immotivatamente quelle del consulente di parte, ma ha effettuato un’analisi puntuale ed approfondita delle due relazioni.

Dopo aver ricordato che, secondo il Perito, all’epoca dei fatti, l’imputato era affetto da "depressione maggiore", con conseguente "distorsione cognitiva" e "ottundimento della volontà" (la prima, che comporta conservazione parziale della capacità di intendere, risultava dal conflitto interiore che lo stesso aveva descritto come presente nella sua coscienza durante i fatti; la capacità di volere era compromessa non riuscendo l’imputato a resistere all’impulso sessuale..", pag. 12), ha evidenziato che il medesimo aveva decisamente escluso la diagnosi di schizofrenia, sia perchè assente da tutta la documentazione sanitaria pregressa, sia perchè tale patologia impedisce il senso di colpa (presente invece nel caso di specie).

Ha rilevato, in proposito, la Corte che il Perito aveva esaminato tutti i contributi forniti dai d.ri F., A., An. e B.. In particolare si era soffermato sulla diagnosi di "schizofrenia" formulata da quest’ultimo. In effetti nella sua relazione il Perito dr. G., dopo aver evidenziato che la diagnosi di schizofrenia compariva solo in epoca successiva ai fatti, sottolineava, comunque, che essa non trovava riscontro nelle stesse valutazioni del dott. B. ("Mancano tutti gli elementi che costituiscono i criteri diagnostici fondamentali di questa malattia, peraltro abbastanza rara …". "Secondo il DSM 4 TR, ultima edizione 2000, cui si rifà la diagnostica psichiatrica ufficiale, almeno due dei seguenti sintomi devono essere presenti per almeno un mese: deliri, allucinazioni, linguaggio disorganizzato, comportamento catatonico o grossolanamente disorganizzato, sintomi negativi (appiattimento affettivo, alogia, abulia etc). Niente di tutto questo si è mai evidenziato in tutti questi anni di malattia").

Non c’è dubbio che "anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadragli nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità" purchè, però, "siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale" (cfr.

Cass. sezioni unite n. 9163 del 25.1.2005-Raso).

Il perito d’ufficio, pur escludendo l’esistenza di una patologia di natura schizofrenica, ha valutato pienamente i disturbi emotivi e comportamentali, ritenendo però, con adeguate ed esaurienti argomentazioni, che essi non escludessero totalmente la capacità di intendere o di volere, ma rendessero grandemente scemata la capacità di volere.

La Corte territoriale ha poi esaminato le vantazioni del consulente di parte, argomentando in modo puntuale in ordine alle ragioni per cui erano da disattendere le sue conclusioni. Tra l’altro la consulenza del dottor A., precedente alla perizia, pur affermando che l’imputato era affetto da psicosi con incidenza sulla capacità di intendere e di volere, si era limitata ad evidenziare, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi di tale compromissione, che essa "non fosse minimale, osservando che sul punto era necessario un approfondimento con perizia" (pag. 11 sent.). Il medesimo consulente poi, pur partecipando all’espletamento della perizia, non aveva formulato osservazioni alle conclusioni del perito.

Non era, inoltre, esatto che non si fosse tenuto conto della fase precedente a quella processuale o che i contesti familiari non fossero stati considerati, avendo il perito raccolto una dettagliata anamnesi e quindi conosciuto la storia personale e familiare dell’imputato con riferimento proprio all’epoca dei fatti (cfr. pag.

13-16 sent.).

3.2) In ordine alle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha ritenuto che esse non potessero essere riconosciute "in considerazione della gravità dei fatti, desumibile dal tempo durante il quale si sono ripetuti e della giovanissima età della persona offesa, motivo di gravi danni a livello psicologico e dell’equilibrio di crescita personale".

Tale motivazione non è certo censurabile per non essersi tenuto conto dei motivi che hanno indotto l’imputato a commettere i fatti "frutto non di una scelta premeditata e consapevole ma viceversa di uno stato di grave deficit patologico.." (pag. 15 ricorso).

E’ pacifico, invero, che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Non è necessario, quindi, scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati.

Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art. 133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr. Cass. pen. sez. 1 n. 6200 del 3.3.1992; Cass. sez. 6 n. 34364 del 16.6.2010). L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 7707 del 4.12.2003).

Peraltro, l’assunto del ricorrente porterebbe ad una sorta di riconoscimento, per così dire, automatico delle circostanze attenuanti generiche in presenza del vizio parziale di mente. Ma è assolutamente pacifico che sussista piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della volontà, e l’intensità del dolo, che riguarda il momento nel quale la volontà si manifesta e persegue l’obiettivo considerato" (cfr. Cass. pen. sez. 1^ (?) 18.1.1995 n. 3633, Mazzoni; Cass. pen. sez. 5, 27.10.1999 n. 14107). Sicchè la diminuente del vizio parziale di mente è pienamente compatibile con una maggiore intensità del dolo, che può giustificare il diniego delle attenuanti generiche. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che "se è vero che la diminuente di cui all’art. 89 cod. pen. ben può coesistere con le attenuanti generiche (sez. 5 n. 7350 del 26.5.1992 Rv.190999), è tuttavia da escludere che la seminfermità mentale possa essere presa in considerazione come attenuante specifica e come attenuante generica; allo stesso tempo valutata, cioè, a favore dell’imputato due volte e in due diverse direzioni (sez. 6 n. 9509 del 13.5.1983 Rv. 161141; sez. 2 n. 1722 del 30.11-1966 Rv.104078). Inoltre….deve essere esclusa l’incompatibilità della maggiore intensità del dolo con la concessa diminuente del vizio parziale di mente, in quanto anche in tal caso, sussistendo la capacità di intendere e di volere, la condotta criminosa dell’imputato può manifestarsi con dolo molto intenso, desumibile anche dalle gravi modalità del fatto; sez. 1 n. 2159 del 6-12.1993 Rv.197476; sez. 2 n. 4739 del 18.11.1982 Rv.159165" (cfr.

Cass. pen. sez. 3 n. 19248 del 7.4.2005).

Immune da vizi e quindi non censurabile in sede di legittimità è anche la formulazione, in termini di equivalenza, del giudizio di comparazione tra circostanza aggravante e vizio parziale di mente, avendo la Corte territoriale evidenziato, da un lato, che era solo la capacità di volere ad essere grandemente scemata e, dall’altro, che la persona offesa aveva iniziato a subire gli abusi all’età di sei anni. Per di più il motivo di appello sul punto era assolutamente generico, essendosi l’appellante limitato a richiedere "la prevalenza di queste attenuanti illustrate e delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, tenuto conto del complesso delle vicende.." (pag. 14 app).

3.3) Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalla costituita parte civile e che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-11-2011) 22-11-2011, n. 42998

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di C.A., nella qualità di legale rappresentante della ditta B.C. s.n.c, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova del 17 maggio 2011, nella parte in cui, decidendo sulla richiesta di riesame proposta avverso tre provvedimenti di sequestro di apparati video da intrattenimento emessi nella stessa data dal pubblico ministero, ha ritenuto ammissibile la richiesta di riesame solo in riferimento al primo di tali provvedimenti, sul rilievo che la impugnazione proposta, "secondo i principi generali", "può avere ad oggetto un solo atto". Deduce al riguardo la ricorrente che nella vicenda in esame il pubblico ministero ha emesso, nell’ambito di una indagine per truffa, vari provvedimenti di sequestro di apparati di intrattenimento in diversi luoghi, e che, nella specie, i decreti di sequestro impugnati, emessi nella stessa data e del tutto conformi fra loro, si differenziavano soltanto per il numero di matricola identificativo degli apparati da sottoporre a vincolo. La declaratoria di inammissibilità, osserva il ricorrente, sarebbe pertanto priva di fondamento, posto che l’atto di impugnazione enunciava i provvedimento oggetto di riesame e ad esso veniva addirittura allegata copia dei provvedimenti impugnati, vista la loro somiglianzà. L’impugnazione sarebbe pertanto ammissibile, non ostandovi alcuna previsione di legge contraria e rimanendo oscuro il richiamo a principi generali ostativi, considerato il regime di tassatività cui sono informate le cause di inammissibilità delle impugnazioni ed avuto riguardo al paradigma del favor impugnationis che presidia la materia. Il tutto, d’altra parte, in linea con una pronuncia di questa Corte, dove si è affermato il principio opposto a quello posto a base della ordinanza impugnata.

Il ricorso è fondato.

Il giudice del riesame, infatti, si limita a dichiarare la inammissibilità della richiesta di riesame riferita a decreti di sequestro diversi dal primo, sul rilievo, del tutto apodittico e non meglio specificato, per il quale "secondo i principi generali, l’impugnazione può avere ad oggetto un solo atto, nel caso di specie, un solo decreto di sequestro". L’assunto è però erroneo, giacchè la possibilità che la impugnazione riguardi più provvedimenti, purchè, ovviamente, gli stessi risultino puntualmente indicati e i motivi proposti si riferiscano analiticamente a ciascuno di essi, risulta non soltanto compatibile con i principi generali, ma financo avvalorata, quale possibilità da ritenersi perfettamente legittima, alla luce di più rilievi. Va anzitutto rilevato, infatti, come l’enunciato normativo che caratterizza l’art. 581 c.p.p., nel designare al singolare l’oggetto della impugnazione con l’espressione "il provvedimento", non intenda affatto circoscrivere numericamente l’atto cui si riferisce la impugnazione, sia perchè il sistema testualmente ammette il caso di una impugnazione congiunta di più decisioni – l’art. 586 c.p.p., infatti, prevede espressamente il caso della impugnazione congiunta delle ordinanze dibattimentali e della sentenza – sia perchè l’uso del singolare è chiaramente di genere e non di carattere "qualificatorio".

Ciò esclude, per il principio di tassatività che caratterizza anche il regime delle inammissibilità delle impugnazioni, la possibilità di "costruire" ermeneuticamente una nuova ipotesi di inammissibilità, non testualmente prevista dalla legge e, per di più, neppure "suggerita" dal sistema. Vale, anzi, a tal proposito, l’esatto contrario, posto che la possibilità di un’unica impugnazione che prenda in considerazione provvedimenti della stessa natura – specie se, come nella specie, di contenuto identico e adottati nel medesimo contesto – appare del tutto in linea con il principio del favor che permea la disciplina dei mezzi di impugnazione, e con le esigenze di concentrazione che possono in concreto agevolare l’esercizio del diritto di difesa. Accanto a tutto ciò, non può, d’altra parte, neppure trascurarsi il paradigma della durata ragionevole del processo, al fondo del quale sta anche l’esigenza di cumulare all’interno di una sola sede processuale le decisioni che riguardino tematiche sostanzialmente unitarie – l’istituto della riunione, è, infatti, un rimedio di carattere generale – ed impedire la proliferazione di impugnazioni autonome quando si tratti di una pluralità di provvedimenti seriali, la introduzione e la trattazione separata delle quali comprometterebbe non poco la speditezza dei relativi giudizi, seppure incidentali.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata in parte qua, limitatamente, dunque, alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame di provvedimenti di sequestro diversi da quello che ha formato oggetto di esame nel merito, e gli atti devono conseguentemente essere trasmessi allo stesso Tribunale di Genova, perchè proceda alla delibazione della richiesta di riesame erroneamente dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45958

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza resa in data 7.7.2009 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Cassino dei 16.4.2007, con la quale M.P., T.G. erano stati condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 perchè, in concorso tra loro, il primo nella qualità di amministratore unico dall’1.9.00 al 17.9.2002, la seconda quale amministratore unico dal 18.9.2002 al 24.5.2003 della società G.P. Motors srl, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi, occultavano o distruggevano le scritture contabili e i documenti relativi all’anno 2002, fino al 26.4.2002, di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.

Nel disattendere i motivi di appello, rinviando anche alla sentenza impugnata, rilevava la Corte che gli imputati, succedendosi nella carica di amministratore, pur avendo la disponibilità della documentazione, non l’avevano consegnata nonostante l’ordine di esibizione della G. d. F. nel corso detta verifica fiscale.

Gli imputati, poi, non erano meritevoli della concessione del beneficio della sospensione della pena.

2) Ricorrono per cassazione M.P. e T.G., a mezzo del difensore, con separati ricorsi ma di contenuto identico, denunciando il travisamento dei fatti, la mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, nonchè l’omesso esame dei motivi di appello. La Corte ha omesso di considerare che la documentazione contabile era deposita presso il commercialista e che non vi era prova agli atti che fosse stata fatta formate richiesta di esibire detta documentazione.

La Corte territoriale ha omesso, inoltre, di motivare in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione, facendo apoditticamente riferimento al comportamento ed all’intensità del dolo.

3) In relazione al primo motivo i Giudici di merito hanno adeguatamente motivato. In particolare il Tribunale, alla cui motivazione rinvia per relationem la Corte di Appello, aveva già, con un esame puntuale delle risultanze processuali ed in particolare della testimonianza del M.llo P., evidenziato che gli operanti si erano portati presso la sede della società, ubicata nello studio del commercialista dott. Ta., e, dopo aver constatato l’assenza delle scritture e dei libri contabili, avevano fatto espressa richiesta di esibizione della documentazione, necessaria agli accertamenti de espletare. Aveva inoltre aggiunto il Tribunale che la documentazione in questione era stata reiteratamente richiesta agli imputati, ma senza sicuri esito. Sicchè, secondo il Tribunale, la stessa successione cronologica degli avvenimenti attestava il preordinato occultamento o distruzione della documentazione contabile. La Corte territoriale, nei far propria tale condivisibile motivazione, argomentava in ordine alla volontaria omessa esibizione detta documentazione richiesta.

E’ pacifico, poi, che, ai fini della configurabilità del reato de quo, non sia necessario il verificarsi di una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d’affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde(cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 11.5.1989 n. 7065). La giurisprudenza di questa Corte è, ormai, orientata nel ritenere che, proprio perchè la norma intende assicurare la trasparenza fiscale del contribuente, è irrilevante che delle operazioni non documentate venga effettuate la ricostruzione ab externo, attraverso riscontri incrociati, presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle operazioni (cfr. Cass. Pen. sez. 3, 3057/2008). La norma infatti, "sarebbe sostanzialmente inutiliter data ove si attribuisse alla solerzia degli accertatori ed alla loro capacità di reperire aliunde elementi di prova una sorta di efficacia sanante dell’illecita condotta dell’imprenditore. Ben difficilmente infatti questa condotta sarebbe sanzionata dal momento che in materia, di regola, in un modo o nell’altro, prima o poi, eventualmente procedendo a controlli incrociati, l’evasione fiscale viene scoperta. Essa per contro, acquista una precisa ragion d’essere anche perchè responsabilizza l’imprenditore – allorchè si interpreta nel senso che la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell’impresa deve poter avvenire con i documenti che il titolare è tenuto a conservare – escluso pertanto qualsiasi riferimento ad un impossibilità assoluta di procedere a tale ricostruzione". (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 40552/2005).

Fondato è, invece, il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione. La Corte territoriale, con motivazione apodittica, ha ritenuto non concedibile detto beneficio "in considerazione del comportamento tenuto e dell’intensità del dolo".

In presenza di una motivazione della sentenza di primo grado che era stata sul punto altrettanto "sintetica" e di motivi di appello nei quali si insisteva nella richiesta facendo riferimento allo stato di incensuratezza ed all’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ben altro avrebbe dovuto essere l’impegno argomentativo.

Si imporrebbe quindi l’annullamento, su punto, dell’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame. Senonchè nel frattempo è maturata la prescrizione. Essendo stato il reato commesso dal (OMISSIS) (come da contestazione "chiusa"), il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, cui va aggiunto il periodo di sospensione dal 7.6.2006 al 15.11.2006 ed a 16.4.2007 (pari a complessivi mesi 10 e giorni 9), è maturato alla data del 9.10.2010.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio lsa sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 439

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Svolgimento del processo

Espone in fatto l’odierno ricorrente – Consigliere della Corte di Cassazione – di aver presentato istanza volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico quale Presidente della Commissione Carte Federali della Federazione Italiana Rugby, per la durata di un anno, senza compenso.

Nonostante il parere favorevole espresso dal Consiglio della Suprema Corte, il C.S.M., con la gravata delibera, adottata a maggioranza, ha negato l’autorizzazione.

Avverso tale determinazione, deduce parte ricorrente il seguente motivo di censura:

– Violazione e falsa applicazione del Capo 16 della Circolare del C.S.M. n. 15207/1987 e ss.mm. – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed insufficienza della motivazione, perplessità, contraddittorietà, illogicità manifesta.

Avuto riguardo alla motivazione posta a sostegno del diniego all’assunzione dell’incarico di Presidente della Commissione Carte Federali della Federazione Italiana Rugby – basata sulla considerazione che l’incarico, provenendo da una federazione affiliata al CONI, deve essere qualificato come "incarico sportivo’, come tale non autorizzabile ai sensi del Capo 16, nuova formulazione della Circolare, che prevede la non autorizzabilità degli incarichi sportivi conferiti dal CONI e dalle federazioni affiliate – sostiene parte ricorrente l’erronea applicazione del Capo 16 della Circolare del C.S.M. n. 15207/1987 nella nuova formulazione risultante dalla modifica di cui alla delibera del 15 giugno 2006, recante la nuova disciplina della autorizzazione degli incarichi di giustizia sportiva, la cui portata è chiarita dalla relazione introduttiva alla delibera del 24 luglio 2007.

Sulla base di tali delibere, sostiene parte ricorrente che il Capo 16, e quindi la non autorizzabilità degli incarichi, debba intendersi riferito ai soli incarichi di giustizia sportiva, svolti da organi di giustizia sportiva, laddove l’incarico cui si riferisce il gravato provvedimento di diniego consiste in attività di studio e di ricerca, finalizzate alla redazione di schemi di atti normativi federali ed alla elaborazione di relazioni, come tale rientrante tra gli incarichi autorizzabili ai sensi del Capo 13 della Circolare.

Per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi corretta l’interpretazione restrittiva del Capo 16 della Circolare, sottesa alla gravata delibera, propone parte ricorrente azione impugnatoria avverso tale Capo della Circolare per contraddittorietà intrinseca, sostenendo altresì l’illegittimità di un divieto generale di autorizzazione e la carenza di motivazione specifica.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con ordinanza n. 690/2010 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare incidentalmente proposta da parte ricorrente.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla pubblica udienza dell’1 dicembre 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la determinazione assunta dal C.S.M., meglio descritta in epigrafe nei suoi estremi, recante il diniego di autorizzazione all’assunzione da parte del ricorrente, Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione, dell’incarico di Presidente della Commissione Carte Federali della Federazione Italiana Rugby, della durata di un anno, senza compenso, in relazione al quale il Consiglio Direttivo della Corte Suprema di Cassazione aveva espresso parere favorevole.

Il gravato diniego trova le proprie ragioni giustificative nella considerazione che, provenendo l’incarico da una Federazione affiliata al CONI, deve essere qualificato come incarico sportivo, in relazione al quale trova applicazione il Capo 16, nuova formulazione, della Circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche, secondo cui gli incarichi conferiti dal CONI e dalle Federazioni affiliate non sono autorizzabili.

Il ricorso, per considerazioni che si andranno ad illustrare, è fondato e va accolto, non potendosi l’incarico di Presidente della Carte Federali della Federazione Italiana Rugby qualificare quale incarico di giustizia sportiva, al quale solo deve intendersi riferito il regime di non autorizzabilità recato dalla disciplina richiamata dalla gravata determinazione.

Richiedendo la delibazione in ordine alla controversia sottoposta all’esame del Collegio la ricognizione della disciplina di riferimento, al fine di ricostruirne l’esatta portata e verificarne la corretta applicazione al caso di specie, occorre, in tale direzione, rilevare che, avuto riguardo agli incarichi extragiudiziari il cui svolgimento è subordinato, ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 12 del 1941, alla previa autorizzazione del C.S.M., è stata adottata la Circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987 il cui Capo 16, intitolato agli "incarichi sportivi’, come risultante dalle modifiche apportate al 16 ottobre 2008, dispone che "Gli incarichi sportivi conferiti dal CONI, dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI non sono autorizzabili".

Nella Relazione Introduttiva alla Delibera del C.S.M. del 24 luglio 2007, di modifica della citata Circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987, viene affermato, con riferimento al Capo 16 di tale Circolare, che lo stesso è tradizionalmente riferito ai soli incarichi di giustizia sportiva, dovendo ritenersi la non autorizzabilità di tutti gli incarichi di giustizia sportiva conferiti dal CONI, dalle società e dalle associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI.

La portata del regime di non autorizzabilità degli incarichi sportivi, recata dalla citata Circolare, è stata, quindi, oggetto di specifica disamina da parte dell’Organo di Autogoverno, il quale ne ha chiarito, nella citata Relazione, l’ambito di estensione, come riferito ai soli incarichi di giustizia sportiva.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa Erariale, la disciplina consiliare non tende, quindi, ad escludere in radice l’assunzione da parte dei magistrati di incarichi extragiudiziari nell’ambito sportivo, ma solo quelli inerenti la giustizia sportiva, come inequivocabilmente chiarito dalla illustrata Relazione, che definisce la portata del divieto recato dalla Circolare n. 15207 del 1987, come successivamente modificata.

Ed infatti, la generica e generale previsione recata da detta Circolare – riferita agli incarichi sportivi – conosce una sorta di interpretazione autentica nella citata Relazione che delimita la portata del divieto, riferendola ai soli incarichi di giustizia sportiva.

Trattasi, peraltro, di interpretazione pienamente rispondente alle esigenze evidenziate dal C.S.M. nella delibera del 15 giugno 2006, inerente la nuova disciplina della autorizzazione degli incarichi di giustizia sportiva, laddove si prende atto della necessità di evitare sovrapposizioni tra attività della giustizia sportiva e della giustizia ordinaria al fine di evitare pericoli di appannamento dell’immagine della magistratura e dei valori di indipendenza ed imparzialità, giungendo a stabilire la non autorizzabilità degli incarichi sportivi conferiti dal CONI e dalle Federazioni affiliate.

Rispetto a tale evidenziata ratio appare, dunque, doversi riferire il previsto regime della non autorizzabilità ai soli incarichi svolti da organi di giustizia sportiva, la cui attività è finalizzata a garantire l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, nonché a valutare la rilevanza disciplinare dei comportamenti irrogando le previste sanzioni disciplinari sportive, solo rispetto ai quali sono riscontrabili le preoccupazioni manifestate dal C.S.M. in occasione della modifica della relativa disciplina.

Non può conseguentemente ritenersi rientrare nel previsto divieto di autorizzazione l’incarico di Presidente delle Carte Federali della Federazione Italiana Rugby trattandosi di organo che, come previsto dai relativi statuto e regolamento, ha il compito di "redigere schemi degli atti normativi federali sulla base delle indicazioni del Consiglio Federale" e di elaborare, su richiesta, relazioni su questioni attinenti l’ordinamento sportivo, cui quindi è estranea qualsivoglia attività riferita alla giustizia sportiva soggetta al regime di non autorizzabilità ai sensi della normativa consiliare.

Il gravato diniego di autorizzazione risulta, pertanto, in contrasto con la portata che deve attribuirsi al divieto di cui al capo 16 della Circolare n. 15207 del 1987, come successivamente modificato, da interpretarsi alla luce della richiamata Relazione Introduttiva alla delibera del 24 luglio 2007, che riferisce il divieto esclusivamente agli incarichi di giustizia sportiva.

Ne consegue che, confermando l’orientamento espresso dalla Sezione in sede cautelare, non potendo l’incarico in questione configurarsi come incarico di giustizia sportiva, cui il divieto di autorizzazione si riferisce, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 504/2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento in solido, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

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