Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-09-2011, n. 553 Equo indennizzo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. Be.Sa., Appuntato della Polizia di Stato, otteneva con D.M. n. 4461 del 23/9/83 l’equo indennizzo di 6° categoria per l’importo di Euro 921,80 (Lire 1.783.685) mensili per la menomazione dell’integrità fisica derivante dalle seguenti infermità

1) Miocardiosclerosi con iposia miocardica in sede antero laterale;

2) Bronchite cronica;

3) Artrosi lombosacrale e delle ginocchia.

In data 9/2/2000 il sig. Be. decedeva, secondo il certificato necroscopico, per "causa principale cardiopatia ischemica con turbe del ritmo; causa intermedia: infarto intestinale massivo; causa finale: collasso cardio-circolatorio".

Con istanza in data 29/4/2000, la vedova, signora Be.Gi. chiedeva che venisse riconosciuta l’interdipendenza della patologia che aveva determinato il decesso del proprio congiunto con le infermità sofferte in vita, già riconosciute dipendenti da causa di servizio. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, esaminati gli atti, esprimeva parere che il diagnosticato quadro morboso che aveva determinato il decesso del predetto Be. non potesse riconoscersi interdipendente con le affezioni sofferte in vita dal de cuius. Le conclusioni del sopra indicato parere venivano poi recepite nel decreto n. 364/07 del Ministero dell’Interno, di rigetto dell’istanza.

Ciò premesso, i germani Be.Gi. e Pa. (eredi della signora Be.Gi.) proponevano, avverso detto provvedimento di diniego, ricorso al T.A.R. Catania deducendo un unico motivo di gravame: "eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto". Si costituiva con memoria difensiva, per il Ministero dell’Interno, l’Avvocatura dello Stato che eccepiva l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza. Con memoria, depositata in data 15/6/2009, i ricorrenti contestavano le affermazioni della difesa erariale e ribadivano le proprie ragioni. I ricorrenti concludevano chiedendo che venisse nominato un c.t.u al fine di accertare l’interdipendenza della patologia che aveva determinato il decesso del sig. Be.Sa. con le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio. Con sentenza n. 1502/09, il Tribunale adito, ritenuta di nessuna utilità pratica la nomina del consulente tecnico d’ufficio chiesta dai ricorrenti, rigettava il ricorso, evidenziando che lo stesso c.t.p. aveva finito con l’affermare che il rapporto tra la morte del sig. Be. e la miocardiosclerosi con iposia miocardica in sede anterolaterale è solamente probabile, ossia non scientificamente dimostrato come certo.

Con l’appello in epigrafe il sig. Be.Gi. ha impugnato detta decisione, ritenendola erronea sulla base di due pareri formulati da altrettanti consulenti di parte.

Ha conclusivamente chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata, che l’appello venga accolto, previa nomina di un c.t.u.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Ministero intimato, per resistere all’appello, senza spiegare difese scritte. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione. L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

I motivi del contendere sono da ricercarsi nel contrasto palese tra la tesi del ricorrente – che si basa sui pareri sanitari espressi dal dott. Gi.Gu., specialista in medicina legale, e dal dott. An.Ca., consulente medico legale, prodotti agli atti del giudizio, secondo i quali la patologia che condusse al decesso del sig. Be.Sa. avrebbe un nesso di causalità diretta con le patologie precedentemente riconosciute dipendenti da causa di servizio – ed il contrario parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio e dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, con il quale questi hanno concordemente escluso il suddetto nesso di causalità. Il dott. Gu. ha confutato il parere del Comitato sostenendo che le conclusioni cui esso è pervenuto non possono essere ritenute più aderenti al caso in esame rispetto all’ipotesi etiopatogenetica dallo stesso formulata, posto che, non essendo disponibile il dato istopatologico, utile ai fini di una diagnosi differenziale, "non è possibile (…) formulare una ipotesi etiopatogenetica di certezza".

L’odierno ricorrente, inoltre, richiamando la relazione del c.t.p., dott. A. Calì, consulente medico legale, ha sostenuto che "l’infarto intestinale rappresenta l’irreversibile conseguenza dell’ischemia mesenterica acuta evoluta verso la necrosi della parete intestinale, causata nel 50% dei casi dall’embolia arteriosa".

Entrambi i suddetti consulenti hanno sottolineato come, nel caso di specie, il Comitato di verifica, tra tutte le possibili ipotesi accettate dalla comunità scientifica, abbia accolto quella statisticamente meno rilevante.

In definitiva, entrambi i suddetti consulenti di parte si sono espressi in termini di probabilità sulla ritenuta dipendenza da causa di servizio della patologia che ha determinato il decesso del sig. Be.Sa. Di contro, deve osservarsi come il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, n. 25562/05, cui si è ispirato per relationem il decreto ministeriale n. 364/07, di rigetto della richiesta di equo indennizzo avanzata dai ricorrenti in prime cure, sia sorretto da adeguata e specifica motivazione e sia esente da vizi logici, avendo puntualmente dato atto che la patologia che ha condotto al decesso del sig. Be.Sa. "non può riconoscersi interdipendente con le affezioni sofferte in vita dal de cuius, in quanto l’infarto intestinale con conseguente collasso cardio-circolatorio seguito da exitus è da mettersi in stretta relazione eziopatogenetica con la vasculopatia tromboembolica agli arti inferiori con immissione in circolo di uno o più emboli fattori inducenti infarto intestinale e determinata da flogosi delle pareti venose, dovuta prevalentemente a fattori infettivi agenti su un sistema venoso già compromesso". Il predetto Comitato ha evidenziato, inoltre, che: "sull’insorgenza e decorso dell’affezione, nel caso in esame, gli invocati eventi di sevizio che non evidenziano fattori eziopatogenetico specifici della stessa, non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali determinanti ed efficienti".

Detto parere, invero, non può ritenersi superato dalle conclusioni dei consulenti di parte, posto che esse, pur poggiando su argomenti di natura scientifica volti a sostenere la tesi del ricorrente, sono assistite da valutazioni di carattere statistico, neppure convincenti circa una elevata probabilità di sussistenza del sostenuto "nesso causale". D’altra parte, a fronte delle suddette conclusioni dei consulenti di parte, connotate da margini di incertezza, il Collegio rileva che il parere del Comitato è assistito da una presunzione di elevata attendibilità derivante dalla composizione eterogenea dell’organo, in cui figurano professionalità di varia provenienza, ciascuna delle quali è in grado di apportare importanti contributi. In definitiva, non può non osservarsi come il Comitato abbia ritenuto che la patologia determinante del decesso sia sostanzialmente legata a caratteri genetici e ad una predisposizione individuale del de cuius, fattori non smentiti dai consulenti del ricorrente se non nei termini della probabile sussistenza di concause legate alle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio del de cuius.

Il Collegio reputa che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Ritenuta superflua la nomina di un c.t.u., l’appello va respinto perché infondato.

Si ritiene che sia equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Le spese del presente grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-01-2012, n. 630 Accertamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Ingersoll Rand Italiana s.p.a. ricorre (successivamente depositando memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpeg e Ilor relativo all’anno di imposta 1996, la C.T.R. Lombardia, accogliendo l’appello dell’Ufficio e rigettando quello della contribuente, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva in parte accolto il ricorso introduttivo, confermava interamente l’avviso opposto anche con riguardo alla ripresa a tassazione concernente gli interessi passivi. A tale proposito i giudici d’appello hanno affermato che la società non aveva fornito, a supporto dell’elevato indebitamento, la prova relativa alla sussistenza dei requisiti espressamente previsti dall’art. 75, comma 1 T.U.I.R., gravando il relativo onere probatorio sul contribuente che invoca la deducibilità di oneri e costi. In particolare i giudici d’appello hanno ritenuto che le argomentazioni svolte dalla parte al riguardo non risultavano confortate da alcun documento allegato alla contabilità e idoneo a dimostrare la certezza del relativo costo per cui escludevano, in mancanza di un contratto scritto di finanziamento, di poter attribuire alcun valore probatorio alle due "loan note" datate 08.07.1992 ed al parere reso dalla società di revisione e richiamato dalla parte.

Con un unico, articolato motivo di censura, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 nonchè artt. 1282, 1284, 1350, 2697 e 2709 c.c. oltre che vizi di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello, affermando che le argomentazioni svolte dalla parte al riguardo non risultano confortate da alcun documento allegato alla contabilità e idoneo a dimostrare la certezza del relativo costo, non abbiano considerato una serie di documenti prodotti in giudizio dalla parte.

La ricorrente si duole altresì del fatto che i giudici d’appello abbiano erroneamente affermato che il costo per gli interessi passivi in contestazione doveva necessariamente derivare da un contratto scritto di finanziamento e del fatto che i suddetti giudici non abbiano attribuito alcun valore probatorio alle due "loan note" datate 08.07.1992.

Le censure esposte sono in parte infondate e in parte inammissibili.

In particolare, la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 (consistente nel non aver i giudici d’appello ai fini della prova degli interessi passivi de quibus considerato una serie di documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente) è innanzitutto inammissibile per mancanza della illustrazione richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., posto che non può considerarsi tale quanto riportato dopo la esposizione del motivo, sotto la rubrica "quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., al n. 3), in cui si legge "il fatto controverso e decisivo su cui la motivazione della impugnata sentenza si assume omessa riguarda gli elementi di fatto invocati e documentati dal contribuente (v. retro par. B punti da B1 a B5) al fine di dimostrare l’esistenza del debito da cui sono derivati gli interessi passivi in contestazione". A norma della seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., in caso di denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata, e, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. cass. n. 8897 del 2008). E’ da aggiungere che la suddetta illustrazione bis deve sempre avere ad oggetto (non più un una questione o un "punto", secondo la versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ma) un fatto preciso, inteso sia in senso storico che normativo, ossia un fatto "principale", ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo. E’ pertanto evidente che una illustrazione che (come nella specie) consista nel mero rinvio ad alcuni paragrafi della precedente esposizione del motivo non risponde alla ratio di fornire una indicazione sintetica e riassuntiva della censura che consenta immediatamente al giudice di legittimità, sulla base della sola lettura di tale illustrazione, di valutare l’ammissibilità del ricorso. E’ peraltro da precisare che la censura difetta anche di autosufficienza, posto che vengono indicati i documenti asseritamente non valutati dai giudici d’appello senza riportarne testualmente il contenuto al fine di consentire a questo giudice di legittimità di valutarne la decisività senza necessità di ricorrere ad atti esterni al ricorso.

Anche la censura di violazione di legge presenta diversi profili di inammissibilità.

In proposito è innanzitutto da evidenziare che tale censura non coglie nel segno nel momento in cui la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano erroneamente affermato che il costo per gli interessi passivi in contestazione doveva necessariamente derivare da un contratto scritto di finanziamento, posto che i suddetti giudici, come è facilmente riscontrabile dalla lettura della sentenza impugnata, non hanno mai affermato che il costo per gli interessi passivi in contestazione deve necessariamente derivare da un contratto scritto di finanziamento, ma hanno invece affermato che, in mancanza di un contratto scritto di finanziamento, non potevano attribuire alcun valore probatorio alle due "loan note" datate 08.07.1992.

Non trova pertanto riscontro nella sentenza impugnata l’affermazione in diritto (censurata in questa sede) secondo la quale per la deducibilità degli interessi passivi è in ogni caso necessario che essi discendano da un contratto di finanziamento scritto, essendosi invece in sentenza semplicemente affermato che la prova documentale offerta dal soggetto gravato del relativo onere (le suddette "loan note") non poteva avere alcun valore probatorio in assenza di un contratto scritto di finanziamento. Per valutare se tale ultima affermazione sia o meno conforme a diritto sarebbe stato necessario esaminare attentamente detta prova documentale e quindi che, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, fosse stato riportato in ricorso il contenuto testuale di essa, per consentire a questo giudice di legittimità una valutazione di essa senza necessità di ricorrere ad atti esterni al ricorso medesimo. E’ peraltro da evidenziare che, secondo l’affermazione della medesima parte ricorrente, gli interessi passivi della cui deducibilità si discute erano previsti ad un tasso superiore a quello legale e quindi richiedevano in ogni caso, per la parte eccedente la misura legale, la forma scritta ad substantiam a norma dell’art. 1284 c.c., u.c..

In tali ipotesi, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che l’onere della forma scritta può essere assolto anche da dichiarazione unilaterale del debitore, purchè non meramente ricognitiva (v. cass. n. 3252 del 1984), circostanza che evidenzia maggiormente la necessita di una valutazione (nei suo contenuto integrale e testuale) della documentazione offerta dal contribuente e ritenuta dai giudici della C.T.R. priva di valore probatorio.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 18.100,00 di cui Euro 18.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-02-2012, n. 2554 Opposizione agli atti esecutivi

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 20/2/2009 il Tribunale di Chieti respingeva l’opposizione, qualificata agli atti esecutivi, con la quale la sig. M.F. lamentava la nullità del precetto notificatole il 23/10/2007 in quanto sottoscritto da difensore privo di mandato, osservando essere stata la procura in effetti rilasciata dal sig. L.C., in atto diverso da quello indicato nel precetto (copia notificata della citazione anzichè nella comparsa di risposta), e trattarsi di mera, irrilevante "anomalia".

Avverso la suindicata pronunzia la M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso il L..

L’altro intimato sig. G.D. non ha svolto i attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 83, 125 e 480 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè "vizio di motivazione su punto decisivo della controversia denunciato dalla parte e non rilevato dal giudice in violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5c".

Lamenta risultare "per tabulas che nell’atto di precetto opposto, notificato dall’arch. L.C. in data 23.10.2007, non v’è alcuna procura a favore del difensore, nè a margine, nè in calce allo stesso", e che il giudice ha ritenuto valida la procura rilasciata in atto (citazione della M.) "non … formalmente prodotto dalla parte resistente e comunque non esibito nei modi e nelle forme di legge", invero "avulso dal fascicolo d’ufficio e senza il visto del Cancelliere nell’indice di quello di parte".

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 31, 282 e 474 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice abbia ritenuto la immediata esecutorietà del capo concernente la condanna alle spese di lite, pur essendo stato interposto gravame.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che i motivi recano quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;

Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr.

Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi difensive.

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., alla "comparsa in data 29.2.2008", al "verbale di causa", all’"ordinanza 4.12.2007", all’"interposto appello", alla "copia notificata dell’atto di citazione della M. al L.", e in particolare all’"atto di precetto opposto" limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369, 2 co. n. 4, epe, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a parte il rilievo che esso sembra evocare piuttosto vizio di violazione di norme di diritto nonchè error in procedendo (quest’ultimo invero inconfigurabile allorquando ci si dolga dell’erronea o mancata disamina di uno o più atti processuali), va per altro verso osservato come nell’impugnata sentenza, nel darsi atto che in effetti la "procura … risulti da atto diverso da quello indicato in precetto (copia notificata della citazione invece che comparsa di risposta)", e nel ritenersi ricorrere nella specie una "mera anomalia del precetto, inidonea a farne ritenere la nullità in presenza di procura comunque esistente", si sottolinea altresì come in ogni caso "la parte abbia ratificato l’operato del difensore conferendogli nuova procura per essere rappresentata nel presente giudizio oppositivo, con ciò venendo meno ogni possibile dubbio sulla regolarità dell’opposta intimazione".

Orbene, siffatta ratio decidendi non risulta essere stata invero impugnata dall’odierna ricorrente.

Trova pertanto nel caso applicazione il consolidato principio in base al quale ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr., da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22753).

Quanto al secondo motivo va ulteriormente posto in rilievo che l’impugnata pronunzia risulta in realtà conforme al principio posto da questa Corte secondo cui ai sensi dell’art. 282 c.p.c., così come novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 33, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell’art. 669 septies c.p.c., comma 3, (introdotto dalla stessa L. n. 353 del 1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura – se di condanna, costitutiva o di mero accertamento – e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede (v. Cass., 25/1/2010, n. 1283; Cass., 10/11/2004, n. 21367).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente sig. L., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato sig. G. D., non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del L..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-03-2012, n. 4972 Litisconsorzio necessario

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Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione ritualmente notificato l’avv. B. E., premesso di aver esplicato diverse attività giudiziali ed extragiudiziali nell’interesse di Pi.Ma., deceduto il (OMISSIS), di aver presentato il proprio credito, avendo gli eredi del Pi. accettato con beneficio d’inventario ed optato per la procedura di liquidazione concorsuale, ad un notaio di Rimini per complessive L. 119.903.080, per prestazioni non pagate, e di essere stato ammesso in graduazione per sole L. 25.000.000, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini gli eredi del proprio cliente, M., M.T., Ma. e P.S. nonchè Ba.Gi., deceduta nel corso del giudizio di primo grado, proponendo reclamo ex art. 501 cod.civ., e chiedendo che fosse ammesso, in via privilegiata, l’intero credito dichiarato.

2. – Con sentenza depositata il 9 febbraio 2001, il Tribunale adito respinse il reclamo per prescrizione presuntiva del credito vantato dall’attore.

Avverso tale decisione propose appello l’avv. B..

Si costituì solo P.M., che chiese, in via incidentale, la riforma della decisione nel senso della condanna dell’attore al risarcimento dei danni provocati dalla paralisi della procedura di liquidazione per effetto del reclamo.

3. – Con sentenza depositata il 16 novembre 2004, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione impugnata, ammise i crediti del reclamante, con il privilegio ex art. 2751-bis cod. civ., limitatamente a onorari e competenze dell’ultimo biennio, nella misura di L. 33.078.265, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

La Corte di merito ritenne anzitutto infondata la eccezione pregiudiziale di intempestività della impugnazione – fondata sul mancato deposito del ricorso nel termine di trenta giorni, trattandosi di rito camerale – sul rilievo che detto termine attiene alla fase iniziale dell’opposizione, essendo finalizzato ad una sollecita realizzazione della definitività dello stato di graduazione, mentre nessuna norma prevede che il giudizio debba svolgersi con il rito camerale, tesi, anzi, contraddetta dalla previsione, ai sensi dell’art. 778 c.p.c., comma 3, della citazione come mezzo di proposizione del reclamo.

La Corte passò poi all’esame della questione dei rapporti fra azione esercitata dal singolo creditore nel caso in cui si proceda alla liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata e legittimazione dei singoli coeredi che abbiano accettato con beneficio di inventario: ciò in quanto nel giudizio di opposizione alla graduazione si era costituita la sola P.M.. Al riguardo, osservò la Corte che, con l’art. 504 cod. civ. il legislatore ha inteso prescrivere l’unicità della procedura di liquidazione concorsuale, sicchè, nella ipotesi di pluralità di eredi che abbiano accettato con beneficio d’inventario, tutti debbono partecipare al giudizio sul reclamo, i cui effetti sono destinati a riverberarsi nei loro confronti. Ne conseguiva altresì che la costituzione in giudizio della sola P.M. non impedisse di affermare che l’eccezione di prescrizione fosse stata sollevata in relazione alla posizione debitoria dell’intera eredità beneficiata, e non alla quota della sola convenuta costituita.

In relazione a detta eccezione sollevata dalla parte convenuta, non era dato comprendere l’importanza attribuita nell’atto di impugnazione alla valutazione dell’interrogatorio effettuato da P.M. nonchè alla mancata risposta all’interrogatorio da parte degli altri coeredi contumaci. La caratteristica fondamentale della prescrizione presuntiva – osservò il giudice di secondo grado – è costituita proprio dalla natura mista della presunzione, che può essere vinta o avvalendosi dell’ammissione, nel corso del giudizio, della mancata estinzione dell’obbligazione, ovvero con il deferimento del giuramento decisorio. Al riguardo, non era nella specie emersa l’ammissione da parte di P.M. della non estinzione delle obbligazioni, mentre le doglianze dell’appellante circa il tenore del giuramento dell’appellata non coglievano nel segno, avendo la stessa chiarito il significato delle proprie affermazioni. L’esito del deferimento del giuramento non consentiva di ritenere superata la presunzione di prescrizione. Il mancato superamento della presunzione di presunzione non esimeva dal verificare se per alcune delle prestazioni professionali fosse o meno decorso il termine triennale ai sensi dell’art. 2957 cod. civ. e se il creditore avesse fornito la prova, a lui incombente, in merito ad eventuali atti interruttivi. Premesso che per le competenze degli avvocati il termine decorre dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato, e, per gli affari non terminati, dall’ultima prestazione, rilevò la Corte di merito che, nella specie, non era stata dal Tribunale effettuata una disamina analitica delle singole prestazioni.

Quanto alla esistenza di atti interruttivi della prescrizione, il giudice di secondo grado valorizzò la raccomandata inviata il 20 novembre 1986 dall’avv. B. a tutti gli eredi contenente intimazione al pagamento delle proprie spettanze, osservando che a tale data doveva farsi riferimento per l’individuazione delle pratiche concluse nel triennio precedente e, quindi, non interessate dalla eccezione di prescrizione. L’importo complessivo delle relative spettanze del legale sulla base della documentazione prodotta fu valutato in lire 33.078.265. Fondata fu ritenuta anche la doglianza dell’appellante relativa alla mancata inclusione del credito in via privilegiata, trattandosi di prestazione assistita da privilegio ai sensi dell’art. 2752-bis c. c., n. 2, limitatamente agli onorari e competenze dell’ultimo biennio. Non ricorrevano, invece, secondo la Corte di merito, i presupposti per l’accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla P., sia perchè il reclamo era risultato in parte fondato, sia perchè non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dall’art. 96 cod. proc. civ..

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.M. sulla base di cinque motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Resiste con controricorso l’avv. B., che propone altresì ricorso incidentale cui resiste con controricorso e ricorso incidentale la P., che ha anche depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. alla riunione del ricorso principale e di quelli incidentali siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta la violazione degli artt. 737, 738, 739 e 778 cod. proc. civ. nonchè la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si ripropone la eccezione di tardività del gravame, già respinta dalla Corte di merito, rilevandosi che esso, proposto con atto di citazione anzichè con ricorso, come previsto per il rito camerale, fu depositato in cancelleria successivamente alla scadenza di trenta giorni dalla data della notifica della sentenza.

3.1. – La censura è infondata.

3.2. – La Corte territoriale ha correttamente sottolineato che, in tema di accettazione di eredità con beneficio di inventario, dovendo il reclamo contro lo stato di graduazione previsto dall’art. 501 cod. civ. essere proposto, a norma dell’art. 778 c.c., comma 3, con citazione, e dando luogo, dunque, lo stesso ad un ordinario giudizio contenzioso, non v’è ragione di escludere che l’appello debba proporsi nella medesima forma.

4. – Il secondo motivo ha ad oggetto la denuncia di violazione degli artt. 2736 e 2738 cod. civ., nonchè di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Rileva la ricorrente che dopo la corretta assunzione del giuramento decisorio non è più consentita al giudice una diversa indagine o istruttoria. Di conseguenza, nella specie, una volta prestato giuramento dalla P., non si sarebbe dovuta consentire la produzione di ulteriore documentazione, ed, in particolare, di quella effettuata dall’avv. B., appellante, intesa a dimostrare che questi aveva interrotto a suo tempo il corso della prescrizione richiedendo il saldo delle proprie parcelle.

5.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

5.2.- La sentenza impugnata ha chiarito che il giuramento prestato dalla P. non aveva carattere totalmente risolutivo, perchè la relativa formula, cosi come deferita ed ammessa, concerneva le sole spettanze per le quali si doveva intendere operante la prescrizione presuntiva. Ne consegue all’evidenza che, come correttamente rilevato nel controricorso, non essendo il giuramento riferito a tutti i crediti, ma solo a quelli coperti da prescrizione, la denunciata ammissione di ulteriori indagini sub specie di produzione documentale era funzionale alla necessaria individuazione dei crediti, tra quelli dedotti, in relazione ai quali era configurabile la prescrizione.

6. – Infondata è altresì la terza censura, che di seguito di trascrive: Violazione di legge, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 345 c.p.c. ed alla domanda subordinata di revoca dell’ammesso giuramento decisorio e accoglimento della stessa in forza delle prove già assunte, o, in subordine volta ad escludere i soli crediti in relazione ai quali si ritenga operante l’art. 2956 cod. civ. e limitatamente alla sola litisconsorte P.M., accreditando inoltre l’acconto già versato di L. 5.000.0000 ai crediti più antichi (lettera c. delle conclusioni avversarie). Abbiamo già dedotto in comparsa di risposta l’inammissibilità della produzione di documenti nuovi in appello in quanto volta ad introdurre nuove domande sia pure subordinate. La sentenza impugnata quindi è censurabile in quanto, pur accogliendo una delle domande subordinate, lo ha fatto in palese violazione dell’art. 2738 c.c., comma 1. Ciò in quanto la prevalente giurisprudenza afferma che il giuramento sia liberamente apprezzabile dal giudice solo nei confronti di chi non l’ha prestato, ferma restando l’efficacia di prova legale del giuramento nei confronti di colui che l’ha invece prestato (Cass. 72/65).

7. Ebbene, a prescindere dalla difficile comprensibilità di tale doglianza, deve osservarsi: a) la semplice produzione di documenti in appello non equivale alla proposizione di una nuova domanda, sia pure subordinata, nè la ricorrente in via principale chiarisce perchè, invece, ciò sarebbe avvenuto; b) in ordine alla ritenuta rilevanza probatoria di tali documenti, in asserito contrasto con il disposto dell’art. 2738 c.c., comma 1, la ricorrente in via principale non censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale con riferimento al giuramento prestato non poteva essere invocata tale disposizione, trattandosi di giuramento de scientia.

8. – Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge, e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda di risarcimento del danno in relazione all’art. 96 cod. proc. civ. Si sarebbe dovuto sanzionare, secondo la ricorrente, l’atteggiamento defatigatorio assunto in primo grado dall’avv. B., che aveva deferito il giuramento decisorio solo in sede di precisazione delle conclusioni, tentando poi di vanificarlo.

9.1. – Anche tale censura è priva di pregio.

9.2. – La Corte di merito ha non solo ritenuto insussistente, nella specie, alcuna delle ipotesi di cui all’art. 96 cod. proc. civ., ma altresì rilevato che il reclamo che ha dato luogo alla vicenda processuale in esame era risultato parzialmente fondato.

10. – Con la quinta censura si denuncia la violazione di legge e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento all’art. 91 cod. proc. civ. per la ingiusta decurtazione della nota spese liquidata alla convenuta in primo grado e per il regolamento delle spese processuali nei due gradi del giudizio. In particolare, si lamenta la mancata liquidazione in favore della attuale ricorrente della somma di Euro 12.034,04, risultante dalla nota della stessa dopo la correzione del refuso relativo alla voce procuratoria riguardante la prima conclusionale. In ogni caso, sarebbe conseguente alla decisione di rigetto della domanda attrice la condanna al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio quale conseguenza del giuramento decisorio prestato.

11. – Il motivo non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità. Al riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi (pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v., ex plurimis, Cass. 20457/2011, 624531/2010).

Nella specie, la Corte di merito ha adeguatamente motivato la compensazione tra le parti delle spese relative a entrambi i gradi del giudizio con riferimento al parziale accoglimento del reclamo e alla difficoltà delle questioni che la singolarità del caso poneva.

12. – Passando all’esame del ricorso incidentale, dell’avv. B., con il primo motivo dello stesso si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 2736 e 2738 nonchè 2956 e 2959 cod. civ., e l’omesso esame di un punto decisivo prospettato dalla parte. Si lamenta la mancata considerazione delle eccezioni sollevate dall’appellante, oggi ricorrente incidentale, di inammissibilità della prescrizione presuntiva quando l’obbligazione sia fondata su atto scritto, e di decadenza dell’attuale ricorrente dalla eccezione di prescrizione per aver ammesso la mancata estinzione del credito.

13.1. – Il motivo è infondato.

13.2. – Invero non risulta esatto che nell’atto di appello l’attuale ricorrente in via incidentale avesse dedotto due profili di inammissibilità della eccezione di decadenza dalla eccezione di prescrizione presuntiva, nessuno dei quali sarebbe stato preso in esame.

14. – Con il secondo motivo si lamenta la violazione o errata interpretazione degli artt. 752, 1295, 501 e 504 cod. civ. nonchè art. 778 cod. proc. civ. contestandosi la sentenza del giudice di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto che la posizione dei coeredi fosse di litisconsorti necessari, laddove essi sarebbero, invece, portatori di interessi autonomi correlati alle quote di loro singola spettanza. Avrebbe, conseguentemente, errato la Corte di merito nel ritenere che l’eccezione di prescrizione valesse in relazione alla posizione debitoria della intera eredità beneficiata in virtù della unicità della posizione dei coeredi in quanto litisconsorti necessari.

15.1. – Il motivo è infondato.

15.2. – Il giudice di secondo grado ha correttamente preso le mosse dall’esame dell’art. 504 cod. civ., interpretata esattamente nel senso che, con tale disposizione, il legislatore ha inteso prescrivere l’unicità della procedura di liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l’iniziativa in relazione alla liquidazione concorsuale, gli altri coeredi che abbiano accettato con beneficio d’inventario non possono non partecipare a tale liquidazione, e, in caso di reclamo ex art. 501 cod. civ., debbono partecipare al giudizio, i cui effetti, stante la obbligatoria unicità del procedimento, sono destinati a riverberarsi anche nei loro confronti.

16. – Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un punto decisivo prospettato dalla parte, nonchè la insufficienza e il vizio logico della motivazione, mancata applicazione dell’art. 2959 cod. civ., la violazione e/o errata interpretazione dell’art. 2733 c.c., u.c.. Pur concedendo che nella specie si tratti di litisconsorzio necessario, sarebbero errate le conseguenze tratte dalla Corte di merito in ordine alla valenza dell’interrogatorio e del giuramento, sotto il duplice profilo degli effetti nel rapporto tra le parti costituite e degli effetti rispetto agli eredi.

17.1. – Anche tale motivo è infondato.

17.2. – Il giudice di secondo grado ha motivato in modo articolato e non illogico il proprio convincimento che nè l’esito dell’interrogatorio, nè il comportamento processuale di M. P. consentivano di ritenere vinta l’eccezione di prescrizione sollevata.

18. – Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame di un punto decisivo prospettato dalla parte, la insufficienza e il vizio logico della motivazione, la mancata applicazione dell’art. 2959 cod. civ., la violazione e/o errata interpretazione dell’art. 2736 c.c. e segg., in particolare art. 2738 c.c., u.c. nonchè artt. 233 e 238 cod. proc. civ. Si contesta, da un lato, la contraddittorietà delle formule del giuramento della P.; dall’altro, si sostiene che esso avrebbe dovuto essere liberamente valutato nei confronti della P. e considerato inefficace rispetto agli altri coeredi.

19. – Il motivo non può trovare spazio nel presente giudizio di legittimità.

A fronte della individuazione, ad opera della Corte territoriale, della portata del giuramento, il ricorrente pretende in sostanza in ammissibilmente di sovrapporre una propria valutazione a quella del giudice del merito.

Peraltro, va sottolineato che lo stesso giudice di secondo grado ha concluso che l’esito della prova, così come da esso plausibilmente valutata, non consentiva di ritenere vinta la eccezione di prescrizione presuntiva. Ne consegue la irrilevanza delle deduzioni in esame.

20. – Con il quinto motivo, si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1193 cod. civ. nonchè l’omesso esame di un punto decisivo. Si lamenta che, avendo il creditore eccepito che l’acconto versato di L. 4.744.250 doveva essere accreditato ai debiti più antichi, la Corte di merito avrebbe confuso detto acconto con il credito di L. 25 milioni ammesso al passivo dell’eredità, ritenendo che l’art. 1193 cod. civ. non potesse operare.

21. – La censura è inammissibile.

Avendo il ricorrente invocato l’art. 112 cod. proc. civ., a lui incombeva l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, di riportare la propria domanda, richiamando l’atto con il quale essa risultava proposta.

22. – Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 2934, 2946 e 2956 cod. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione per mancato esame di documenti decisivi, prodotti dall’appellante. Si ripropone la tesi secondo la quale il termine di prescrizione sarebbe unico, trattandosi di rapporto continuativo.

23.1. – La censura è infondata.

23.2. – La Corte di merito, dopo aver richiamato la raccomandata, recante la data del 20 novembre 1986, ed inviata dall’avv. B. a tutti gli eredi, contenente intimazione al pagamento delle proprie spettanze, facendo, pertanto, riferimento a tale data per la individuazione delle parcelle non interessate alla eccezione di prescrizione, ha dato conto, con una dettagliata ricostruzione, della copiosa documentazione prodotta dal legale, concernente l’attività dallo stesso prestata in relazione alla quale egli aveva chiesto le spettanze, ed ha, infine, proceduto alla valutazione dell’importo complessivo dovutogli per le parcelle non ricadenti nel triennio anteriore alla predetta data del 20 novembre 1986.

Nessun addebito può essere mosso alla sentenza impugnata in relazione al risultato del descritto percorso.

24. – Il ricorso incidentale della P. risulta, infine, assorbito, siccome proposto in via condizionata.

25. – In definitiva, vanno rigettati il ricorso principale e quello incidentale del B., assorbito quello della P.. Nella reciproca soccombenza le ragioni della compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e quello incidentale del B., assorbito quello incidentale della P.. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.