Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-10-2010) 28-01-2011, n. 3105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Di Bonaventura Massimo, anche in sostituzione dell’Avv. Bellabarba M..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12 novembre 2009 il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, confermando in sede di appello la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto V.M. responsabile del delitto di minaccia in danno di B.E. e M.S., per aver loro rivolto la frase "ve la farò pagare", riferendosi ai lavori da essi intrapresi sulla tettoia sovrastante i posti auto, pertinenze di una palazzina in comproprietà; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

La prova del commesso reato è stata ravvisata nelle concordi dichiarazioni delle persone offese, ivi compreso il non querelante M.G.: dichiarazioni giudicate credibili in relazione al contesto concreto e alla finalità perseguita dal V., di dissuadere gli interlocutori dal proseguire nell’opera intrapresa.

Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso riproduce ampi stralci delle deposizioni testimoniali raccolte in sede dibattimentale, sostenendo conclusivamente che la frase "ve la farò pagare" non costituisce minaccia, in quanto priva di valenza intimidatoria.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Nella parte in cui il ricorrente, attraverso la riproduzione di parti del testimoniale, pretende di indurre la Corte di Cassazione a una rinnovata valutazione del materiale probatorio, il gravame eccede i limiti tracciati dall’art. 606 c.p.p., invadendo la sfera del merito.

Al riguardo non sarà inutile ricordare che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006 n. 10951); e il riferimento ivi contenuto anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. 22 marzo 2006 n. 12634).

Nella parte in cui s’indirizza a contestare il carattere minaccioso della frase "ve la farò pagare", il gravame è manifestamente infondato. Innegabile è, infatti, la portata intimidatoria dell’espressione adottata, nella quale non è dato cogliere alcun riferimento all’intenzione di assumere iniziative sul terreno giudiziario, mentre e di tutta evidenza l’intento di prospettare agli interlocutori la causazione di un male, da essi indubitabilmente inteso come ingiusto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

Spetta alle parti civili la rifusione delle spese di difesa da esse sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in complessivi Euro 2.000,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 11-02-2011, n. 464

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore della provincia di Milano, preso atto della sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata in data 30 dicembre 2004 dal Tribunale di Bolzano per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, primo comma, D.Lgs. n. 286/98, ha disposto il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L’interessato, dopo aver premesso di soggiornare in Italia con regolare permesso dall’11 settembre 2003, di svolgere regolare attività lavorativa e risiedere in abitazione condotta in locazione unitamente alla moglie (incensurata e in attesa di regolare permesso di soggiorno), ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato, per errata motivazione del decreto medesimo, in quanto fondato sulla rilevanza ostativa di un’unica condanna per reato di lieve entità, senza alcuna verifica e valutazione circa la effettiva pericolosità sociale del cittadino straniero e senza considerare i legami affettivi e familiari dell’interessato, nonché la durata del soggiorno in territorio nazionale.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, controdeducendo con memoria e provvedendo al deposito di documenti.

Con ordinanza n. 696/08 è stata respinta la domanda cautelare.

All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2) Il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per la concessione del permesso medesimo (art. 5, quarto comma, T.U. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002); tra le circostanze che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi anche il suo rinnovo) assume portata preclusiva l’esistenza di una sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell’articolo 4, comma 3, terzo periodo, del T.U., come modificato dall’articolo 4 della legge 189/2002.

Tra i reati considerati dalla disposizione è compreso quello (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) per cui è stato condannato con sentenza definitiva il ricorrente, per fatti commessi in epoca successiva all’entrata in vigore della l. 30.7.2002 n. 189.

Il sistema normativo non ha inteso riservare margini di discrezionalità all’amministrazione per la valutazione della pericolosità sociale, della personalità dello straniero o ancora della modesta entità dell’episodio criminoso, ma ha configurato la sussistenza di determinate tipologie di condanne penali quale presupposto ex se ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, il cui diniego assume – in presenza di quel presupposto – carattere rigidamente vincolato (cfr CdS VI, 8 febbraio 2008 n. 415; id., 21 aprile 2008 n. 1803).

La stessa giurisprudenza ritiene inoltre che tale automatismo si applichi, per espressa disposizione dei summenzionati articoli, anche nel caso di pena applicata su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., senza che ciò comporti violazione di principi e norme di rango costituzionale (cfr. Corte Cost. 16/05/2008 n. 148; TAR Umbria Perugia, 13/02/2007 n. 235).

Ciò premesso, si deve osservare che il provvedimento impugnato dà atto che il ricorrente è stato condannato per un reato riconducibile a quelli previsti dal summenzionato articolo 4, comma 3, del d.lgs. 286/98. In tale quadro, costituisce giustificazione sufficiente del diniego impugnato il solo riferimento alla condanna riportata dal ricorrente per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Con riguardo, infine, ai dubbi di compatibilità del delineato sistema legislativo con i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, la Sezione ha già provveduto a sollevare questione di legittimità costituzionale con le ordinanze nn. 78 e 79 del 2007, senza tuttavia incontrare il consenso della Consulta, che con sentenza n. 148 del 2008 ha giudicato non fondata la questione medesima. In particolare, la Corte costituzionale ha considerato da un lato non irragionevole l’inclusione di determinate condanne tra le cause ostative all’ingresso e alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale e ha dall’altro affermato che l’automatismo espulsivo costituisce applicazione del "principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione".

3) Facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, non può che concludersi per l’infondatezza dei rilievi contenuti nel gravame.

E’ infatti palesemente insussistente il dedotto difetto di motivazione, perché – sostiene il ricorrente – dall’art. 4, comma 3, cit. non deriverebbe alcuna preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno.

Al contrario, come già precisato, è la stessa sentenza di condanna, per la qualità del reato ascritto e sanzionato, ad essere di per sé ostativa ad una valutazione favorevole da parte della P.A. in merito al rilascio o rinnovo del suddetto permesso. Ciò, giacché è stato lo stesso Legislatore, direttamente ed in proprio, ad attribuire una valenza ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato a certi comportamenti penalmente sanzionati, considerati di particolare rilievo sul piano delle relazioni sociali e del mantenimento dell’ordine pubblico. In questo si coglie, anzi, una fondamentale differenza nei confronti della previgente normativa, la quale rimetteva, invece, la valutazione della pericolosità e della minaccia alla P.A. (cfr. CdS, Sez. VI, n. 1803/2008, cit.).

La eventuale cessazione degli effetti penali della condanna per decorso del termine previsto dall’art. 445 c.p.p. successiva al provvedimento impugnato non può essere presa in considerazione, vertendosi qui in un giudizio di legittimità dell’atto sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sussistenti al momento della sua adozione, senza contare che il ricorrente non ha prodotto una formale pronuncia ricognitiva del giudice dell’esecuzione, adottata ai sensi dell’art. 676 c.p.p.

Quanto al grado di inserimento del ricorrente la cui valutazione avrebbe potuto consentire il rinnovo del permesso di soggiorno, si osserva che le circostanze invocate dal ricorrente (occupazione lavorativa, regolare abitazione, legami affettivi e familiari in Italia) sono in parte preesistenti rispetto all’epoca di commissione del reato; il che, contrariamente a quanto l’interessato mostra di ritenere, denota la loro concreta inidoneità a fungere da deterrente e controspinta alla condotta criminosa.

Il reato commesso dal ricorrente è invero particolarmente grave, denota una spiccata pericolosità del soggetto e desta forte allarme sociale. In base a queste premesse è allora agevole osservare come il provvedimento impugnato, facendo riferimento a tali elementi, sia fondato su solide circostanze di fatto, che fanno ragionevolmente ritenere sussistente la pericolosità sociale dell’interessato.

Non è poi invocabile a favore del ricorrente la disciplina relativa ai soggiornanti di lungo periodo. Infatti, l’applicazione della predetta normativa non è automatica ma presuppone il rilascio della carta di soggiorno che, nel caso in esame, non risulta essere stata mai chiesta.

Deve, inoltre, osservarsi che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs 268 del 1998, lo straniero che intenda soggiornare in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo deve dimostrare di possedere mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

In base all’art. 5 comma 4 del medesimo testo unico tale requisito non deve essere posseduto solo al momento del rilascio del primo permesso di soggiorno ma durante tutta la permanenza dello straniero in Italia, ben potendo la sua sopravvenuta mancanza dare luogo a diniego del rinnovo del permesso, o alla revoca di quello già rilasciato senza che, a tal fine, si rendano necessarie valutazioni discrezionali che comparino l’interesse pubblico con quello al mantenimento di una situazione residenziale consolidatasi nel tempo.

Nella specie, l’istruttoria disposta in sede cautelare ha consentito di confermare la mancata percezione da parte del ricorrente, negli anni 2005 e 2006 di redditi sufficienti, provenienti da fonti lecite di sostentamento, mentre nessuna evidenza documentale è stata offerta circa il possesso di redditi della moglie del ricorrente. Orbene, era senza dubbio onere dell’istante dimostrare alla pubblica amministrazione di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo lavorativo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (art. 4 d.lgs. 286 del 1998).

E’, infine, infondata in fatto la censura di violazione degli artt. 7 e 10 bis l. n. 241/90, tenuto conto che la questura di Milano ha regolarmente notificato all’interessato (in data 24 maggio 2007) l’avviso di avvio del procedimento con contestuale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno; il che ha consentito all’interessato di presentare osservazioni, come si dà atto nel provvedimento impugnato.

4) In conclusione il ricorso si rivela infondato in tutte le sue censure e deve conseguentemente essere respinto.

Quanto alle spese, ricorrono tuttavia giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, in ragione delle condizioni di disagio sociale in cui versa il ricorrente e le precedenti oscillazioni della giurisprudenza in tema di reati ostativi all’ingresso e permanenza nello Stato Italiano.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-12-2010) 02-03-2011, n. 8345

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.M., per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione contro la decisione della Corte d’appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del 29 marzo 2006 con cui il Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, K.L., e delle figlie di quest’ultima, O. e K.N., conviventi con la coppia.

Il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, il vizio di motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p., mettendo in rilievo come, dalle stesse argomentazioni contenute nella decisione impugnata, non emerga alcuna situazione di soggezione della persona offesa nei confronti dell’imputato, derivante da condotte di maltrattamenti, precisando come i litigi tra i due coniugi, in alcuni casi accompagnati anche da gesti violenti, per quanto frequenti non abbiano mai assunto carattere di abitualità, ma siano da inquadrare nell’ambito di un rapporto con la moglie e con le figlie di lei piuttosto difficile anche a causa della diversità culturale.

Con un altro motivo ha denunciato la mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, sottolineando come dalle stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa venga fuori una descrizione dell’imputato come marito e padre affettuoso, che si preoccupa del benessere della sua famiglia.

Il ricorso è infondato.

I due motivi proposti deducono vizi di motivazione in realtà insussistenti.

La sentenza, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta del tutto attendibile, ha correttamente individuato l’elemento materiale del reato di cui all’art. 572 c.p. nelle "angherie" poste in essere dall’imputato in maniera continuativa e abituale, seppure intervallate da "brevi momenti di quiete", condotta ritenuta idonea a realizzare una situazione di avvilimento e di mortificazione psicologica nei confronti della moglie, che consente di ritenere sussistente il reato di maltrattamenti. I giudici di merito hanno puntualmente indicato gli episodi più gravi riferiti dalla persona offesa, che evidenziano il livello di insostenibilità della convivenza dovuta agli atteggiamenti violenti, autoritari e insultanti dell’imputato, precisando altresì che si tratta di episodi limite ai quali vanno aggiunti molti altri, meno eclatanti, che hanno caratterizzato il contegno del B., aggravato dall’abuso di alcol. Il fatto che la persona offesa abbia talvolta reagito e si sia rivolta alla polizia non fa certo venire meno la situazione di sofferenza e umiliazioni cagionate dalla condotta dell’imputato, così come sembra ritenere quest’ultimo.

La sentenza motiva anche sull’elemento soggettivo, evidenziando la piena consapevolezza del B. nel realizzare un vero stile di vita improntato alla "sopraffazione morale e fisica della compagna".

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 204 Direttori didattici

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derato in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con ricorso n. 1559/2006, proposto innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, la prof.ssa Ma.An.Cu. chiedeva l’annullamento della valutazione operata dalla Commissione giudicatrice sulle prove sostenute del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola prima ria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, con svolgimento della procedura concorsuale a livello regionale, indetta con decreto dirigenziale del 22/11/2004, nonché di tutti gli atti del concorso e, in particolare, del verbale della Commissione giudicatrice del 15.2.2006 e del provvedimento di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice per la sua integrazione a seguito dello sdoppiamento in due sottocommissioni.

Il T.A.R. dichiarava il ricorso inammissibile.

La ricorrente proponeva appello.

Con sentenza n. 477 del 25 maggio 2009, questo Consiglio accoglieva l’appello, ritenendo fondato il motivo di censura con il quale era stato lamentato che le due Commissioni giudicatrici avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una composizione incompleta in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente.

Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla suddetta decisione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza che era accolto da questo C.G.A. con sentenza n. 1064 del 10 novembre 2009.

Con la summenzionata decisione si dichiarava l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, ponendo in essere l’attività necessaria alla rinnovazione della procedura concorsuale.

L’Amministrazione disponeva la rinnovazione della procedura concorsuale e la nomina della nuova Commissione esaminatrice.

Da ultimo, il Direttore scolastico regionale emanava, in data 4 giugno 2010, il decreto n. 13091 con il quale fissava l’elenco delle prove scritte per i giorni 13 e 14 ottobre 2010.

2) – Con atto notificato il 18 giugno 2010, la ricorrente ha proposto incidente di esecuzione, lamentando che il termine per l’effettuazione delle prove era stato illegittimamente differito nel tempo, e ha concluso, chiedendo che si desse incarico al Commissario ad acta, già nominato, di stabilire le date per lo svolgimento delle prove concorsuali.

La ricorrente ha osservato che, con il decreto n. 13091/2010, l’Amministrazione non ha dato esecuzione né alla decisione n. 1064/2009 né alle proprie ordinanze con le quali era stato sempre ribadito l’obbligo di fissare le date delle prove nei termini già fissati precedentemente, prevedendo che tra la data dell’ultima notifica e la data delle prove scritte deve intercorrere lo stesso lasso di tempo che intercorse a suo tempo tra la pubblicazione delle graduatorie di coloro che avevano superato le selezioni per titoli e le prime prove scritte. La ricorrente ha, altresì, chiesto che l’Amministrazione provveda al pagamento delle somme liquidate in sentenza, con interessi fino all’effettivo soddisfo.

3) – Resistono al ricorso l’Amministrazione e i docenti scolastici indicati in epigrafe.

L’Avvocatura erariale ha sostenuto che non è possibile anticipare la data delle prove scritte, posto che il compito di vigilare nell’effettuazione di tali prove compete al personale docente.

4) – Il ricorso è infondato.

Il decreto impugnato ha indicato le ragioni per le quali non è possibile rinnovare la procedura concorsuale nel mese di luglio 2010 e nel successivo periodo feriale, consistenti nella difficoltà di avere a disposizione il personale docente necessario per garantire un adeguato servizio di sorveglianza e nell’opportunità che il personale in servizio di dirigente scolastico, che, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 190/2009 di conversione del D.L. n. 170/2009, garantisca, senza soluzione di continuità, l’attività diretta a garantire il corretto avvio dell’anno scolastico.

Ad avviso del Collegio, le suesposte ragioni di carattere organizzativo, siccome aventi natura oggettiva, rendono il decreto impugnato immune dalle censure proposte dalla ricorrente.

5) – Residua la richiesta concernente il pagamento delle spese del giudizio relative alla sentenza di questo Consiglio n. 477 del 2009, che, tuttavia, allo stato, non può essere accolta, non risultando che la ricorrente abbia chiesto o sollecitato il pagamento di tali somme.

Va, comunque, affermato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al pagamento di tali somme nel più breve tempo possibile, onde evitare la corresponsione di ulteriori somme a titolo di interessi.

6) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Si ravvisano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 14 luglio 2010 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo; Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

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