Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1907 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, la s.p.a. S.E.C. impugnava il diniego tacito dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sull’istanza volta ad ottenere l’accesso a tutti i documenti amministrativi del procedimento conclusosi con il verbale di accertamento ispettivo nei confronti di E. s.c. a r.l. e del Consorzio S.A.C., ad essa notificato in quanto obbligata in solido e contenente la diffida al pagamento della sanzione per alcune inadempienze.

L’interessata lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della determinazione del Commissario straordinario dell’INPS n. 1951 in data 16 febbraio 1994, nonché eccesso di potere sotto diversi profili e difetto di motivazione, precisando che l’interesse all’accesso deriva dalla necessità di difendere i propri diritti ed interessi nell’ambito del procedimento sopra richiamato.

La società chiedeva quindi la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente al diniego.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III quater, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto l’appello in esame la s.p.a. S.E.C., chiedendo in sua riforma l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), depositando solo il relativo atto.

La causa è stata assunta in decisione alla camera di consiglio del 22 febbraio 2011.

2. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.

Come ha osservato questo Consiglio di Stato in recenti decisioni riguardanti la medesima ricorrente (cfr. Sezione Sesta, 16 febbraio 2010, n. 9102 e n. 9103), qui espressamente richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 del codice di giustizia amministrativa, deve essere considerato prevalente il diritto di difesa, che la società appellante intende tutelare attraverso la conoscenza della documentazione necessaria a chiedere l’accertamento della legalità dell’operato dell’Amministrazione, rispetto ad esigenze di tutela della riservatezza attinente all’esigenza di preservare l’identità di dipendenti autori delle dichiarazioni che hanno determinato i provvedimenti sanzionatori.

Poiché non emergono, né sono state addotte, ragioni per discostarsi dai propri precedenti, la Sezione dunque ritiene di accogliere l’appello, sicché, in riforma della sentenza impugnata, deve ordinarsi all’Amministrazione appellata di consentire l’accesso alla documentazione richiesta dalla società istante, ovviamente con tutte le cautele necessarie a salvaguardare l’anonimato dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni nel corso del procedimento ispettivo.

3. La domanda risarcitoria riproposta in appello, attesa la sua genericità, va dichiarata inammissibile e comunque risulta infondata, in ragione della complessità della normativa di settore, che induce a non considerare avvenuta una sua violazione chiara e manifesta.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese e onorari dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 10739 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed ordina all’Amministrazione appellata l’esibizione della documentazione richiesta dall’appellante entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, nei modi di cui in motivazione.

Respinge la domanda risarcitoria riproposta in secondo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari dei due gradi del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 20-04-2011, n. 15651

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sala Consilina, con sentenza emessa il 03/06/08, dichiarava I.C. e S.G. colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1, (come contestato in atti) e li condannava alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda ciascuno.

Gli interessati proponevano distinti atti di appello – qualificati ricorsi per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5 – deducendo censure varie in ordine alla sussistenza della responsabilità penale degli stessi; alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; nonchè alla confisca delle condotte sequestrate in danno del S..

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 16/03/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione.

Nella fattispecie I.C. e S.G. sono stati riconosciuti colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1, ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, per avere in concorso tra loro – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuati in atti – effettuato lo scarico degli effluenti provenienti dall’allevamento di bestiame, gestito dall’azienda zootecnica ubicata nella via (OMISSIS); azienda di cui I.C. era la titolare.

Tanto premesso in fatto va rilevato in diritto che – a seguito della modifica di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7 lett. b), (come introdotta dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 8) – lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento di bestiame (essendo stati detti effluenti assimilati alle acque reflue domestiche) non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 2, giurisprudenza di legittimità consolidata:

Cass. Sez. 3 sent. n. 26532 del 02/07/08; Cass. Sez. 3 sent. n. 9488 del 03/03/09; Cass. Sez. 3 sent. n. 28452 del 10/07/09, rv 240552.

Va annullato, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Sala Consilina, in data 03/06/08, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 401 Procedimento

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le;
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1169/10, munita di formula esecutiva il 13.05.2010 e notificata il 20.05.2010, non opposta e, quindi coperta da giudicato, il tribunale di Latina sez. Lavoro ha condannato l’Azienda USL di Latina al pagamento a favore della ricorrente dell’indennità prevista nei servizi di terapia intensiva (per E. 4,13 per giorno di presenza) e, dal 05.11.2004, agli interessi legali dalle singole date di maturazione del credito, oltre alle spese di giudizio liquidate in complessivi E. 850,00.

Ha fatto seguito la notifica di atto di diffida e messa in mora notificato il 06.09.2010.

Risulta agli atti di causa che l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza di cui si chiede l’adempimento, corrispondendo gli importi sulla busta paga della dipendente nel mese di ottobre 2010, nonché le spese legali in data 02.11.2011.

Nella pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto la sentenza di sui si chiede l’esecuzione risulta essere stata spontaneamente adempiuta dall’Amministrazione resistente.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente ricorso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4474 Graduatoria

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el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico a 814 posti per l’accesso alla qualifica di VV.FF. di cui al D.M. n. 88 del 14 luglio 2010. nella parte in cui non lo include tra i destinatari della riserva del 45% dei posti messi a concorso.

In punto di fatto, l’interessato allega il titolo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata (VFP4) e si duole del fatto che l’amministrazione erroneamente non gli ha riconosciuto tale titolo, in sede di compilazione della graduatoria, sul presupposto della mancata sua produzione nei termini previsti dalla normativa vigente in materia (art. 16, c. 1, DPR n. 487/1994).

In punto di diritto, egli deduce le seguenti censure:

a)violazione delle norme sulla semplificazione del procedimento amministrativo (art. 18, L. n. 241/1990), le quali sollevano il privato dall’onere di documentare status, qualità, requisiti, dati e fatti;

b)l’autocertificazione da parte del ricorrente del titolo alla riserva del 45% dei posti messi a concorso (resa nella domanda di partecipazione al concorso) doveva ritenersi sufficiente per la collocazione del candidato nella graduatoria di riferimento;

c)l’art. 16 del DPR 487/1994 non risulta possedere quell’effetto preclusivo e decadenziale che l’amministrazione gli ha inteso riconoscere;

d)la documentazione attestante titoli non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per resistere al ricorso.

La causa proviene da rinvii su richiesta di parte ricorrente che ha prospettato la possibile cessazione della materia del contendere.

Chiamata alla camera di consiglio del 16 febbraio 2011, l’avvocato del sig. T. ha dichiarato a verbale la cessata materia del contendere avendo l’amministrazione inserito il ricorrente nella graduatoria dei riservisti. Il difensore allega documentazione comprovante l’inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito ed insiste per la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.

Il Collegio prende e dà atto che, a seguito dell’inserimento nella graduatoria dei riservisti, il ricorrente ha ottenuto, in via amministrativa, quanto esattamente richiesto con il petitum di ricorso. Sussistono, pertanto, i presupposti per pronunciare la cessata materia del contendere.

Le spese di giudizio, in ragione della soccombenza virtuale, restano a carico del Ministero dell’Interno, mentre se ne può disporre l’irripetibilità nei confronti dei controinteressati non costituitisi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente che liquida in Euro 1.500,00.

Spese irripetibili nei confronti delle restanti parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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