T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 9557 Aziende di credito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.La complessa controversia all’esame riguarda le vicende e lo stato di crisi della B.M. S.p.A e l’impugnativa, mossa con ricorso e successivi motivi aggiunti, dei relativi provvedimenti -prima di amministrazione straordinaria, poi di proroga della stessa ed infine di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e di liquidazione coatta amministrativa- assunti dalle competenti autorità ministeriali e di vigilanza nell’arco di tempo che va dal giugno 2009 al maggio 2011.

I ricorrenti, in epigrafe indicati, sono ex amministratori (i primi due) ed azionisti (tutti gli altri) della Banca suddetta.

2.Con il ricorso introduttivo viene contestato prioritariamente il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8.7.2009 con il quale, su proposta della Banca d’Italia in data 18.6.2009 ed a seguito di accertamenti ispettivi eseguiti dall’Istituto di Vigilanza nel periodo dal 16 dicembre 2008 al 13 marzo 2009, sono stati sciolti gli organi di amministrazione e di controllo della B.M. S.p.A. con sede in Milano e la Banca stessa è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli artt. 70, comma 1, lett. a), e 98 TUB (D.Lgs. n. 385/1993).

Sono altresì oggetto di contestazione, in sede di ricorso, gli atti preparatori e conseguenti a quello di cui sopra, ovvero la menzionata proposta della Banca d’Italia (che ha rilevato "gravi irregolarità nell’amministrazione e gravi violazioni normative") e l’atto di costituzione e nomina, in data 10.7.2009, degli organi dell’amministrazione straordinaria.

3.Con il primo motivo gli istanti censurano in particolare la proposta della Banca d’Italia assumendo che la stessa sarebbe affetta da eccesso di potere per contraddittorietà con la precedente nota del 10.6.2009, di avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo ex art. 145 TUB. Assumono i ricorrenti che la separazione delle due fattispecie, quella di amministrazione straordinaria e quella di irrogazione di sanzioni amministrative, presupporrebbe l’accertamento di differenti violazioni, mentre nella specie le medesime irregolarità "a sostegno dell’avvio del procedimento sanzionatorio" sarebbero state "pedissequamente riportate nella proposta di amministrazione straordinaria". Donde l’illegittimità, ad avviso dei ricorrenti, della proposta stessa in relazione ad irregolarità per le quali la legge prevede sanzioni amministrative e non già la procedura in contestazione.

Il motivo è privo di fondamento, atteso che trattasi di procedimenti diversi ed autonomi che possono essere tuttavia avviati in presenza delle medesime violazioni, le quali assumono una rilevanza evidentemente differenziata nell’ambito dei due istituti. E dunque, a fronte di carenze gestionali, autonomamente passibili di sanzione amministrativa a carico degli esponenti aziendali, resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione di proporre anche lo scioglimento degli organi amministrativi e l’amministrazione straordinaria dell’azienda, ove ciò sia necessario, in relazione alla gravità delle carenze (come nella specie) riscontrate, a preservare la funzionalità aziendale a tutela dell’interesse pubblico alla sana e prudente gestione degli intermediari bancari, alla stabilità del sistema creditizio, all’osservanza delle disposizioni in materia. D’altra parte, l’art. 144 del TUB prevede la sanzionabilità degli esponenti aziendali per l’inosservanza di una serie di norme del TUB stesso e delle relative disposizioni attuative, fra le quali rientrano, ad esempio, quelle emanate, in attuazione degli artt. 53 e 67, in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento dei rischi, organizzazione amministrativa e controlli interni. Dal canto suo, l’art. 70 comma 1 lett. a) prevede lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo ove "risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività della banca". Sicchè non vi è nessuna contraddittorietà ma semmai complementarietà tra le determinazioni nella specie assunte da B.I. con l’instaurazione delle due diverse procedure di cui trattasi, fermo restando che quella finalizzata all’irrogazione della sanzione pecuniaria rispetta un iter volto a consentire al soggetto incolpato l’esercizio del diritto di difesa. Esigenza che evidentemente non ricorre per l’adozione del provvedimento ex art. 70 del TUB, stanti il suo carattere obiettivo, la sua finalità gestionale, la sua natura cautelare e d’urgenza.

4.Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità della proposta della Banca d’Italia per violazione degli artt. 70, comma 1, lett. a), e dell’art. 98 del TUB, carenza dei presupposti normativi, difetto di istruttoria, genericità ed indeterminatezza delle contestazioni.

Le censure suddette non sono condivisibili.

Invero, quanto, anzitutto, al rilevo per cui l’Istituto di Vigilanza avrebbe fatto mero riferimento a rischi di liquidità e non già ad una situazione di illiquidità conclamata, rileva il Collegio che le "gravi irregolarità nell’amministrazione" e le "gravi violazioni di disposizioni normative", contemplate dall’art. 70 del D.Lgs. n. 385/93 tra le ipotesi giustificative dell’amministrazione straordinaria, non necessariamente debbono consistere o essere sfociate in "assenza di liquidità". Analogamente, d’altra parte, la lett. b) del primo comma dello stesso articolo individua come ulteriore causa possibile dello scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo delle banche, la semplice "previsione" (non ancora realizzata) di gravi perdite patrimoniali.

Nella specie, ciò che la B.I. ha rilevato, all’esito dei riscontri ispettivi, non è stata una situazione di mancanza conclamata di liquidità che, convertendosi in insolvenza, avrebbe semmai giustificato la diversa misura della liquidazione coatta, ma l’assunzione di eccessivi rischi di liquidità. Ed invero, secondo la non illogica valutazione dell’Organo di vigilanza, le irregolarità ed anomalie riscontrate sono risultate gravi in quanto, tra l’altro, "denotano l’incapacità della banca di combinare l’attuazione degli orientamenti strategici con il mantenimento di una situazione aziendale equilibrata e di un adeguato presidio dei rischi, in violazione del fondamentale canone della sana e prudente gestione". Si tratta di specifici canoni gestionali imposti tra l’altro dalle Istruzioni di Vigilanza per le banche e la cui violazione, con l’assunzione di un rischio eccessivo di illiquidità, giustifica appunto la misura assunta.

Nella proposta di amministrazione straordinaria è stato in effetti rilevato che "MB", benché già precedentemente richiamata da Banca d’Italia, "tenuto conto dell’ingresso della banca in un settore fino ad allora poco presidiato", "ad attuare una politica graduale di espansione degli impieghi, coerentemente con lo sviluppo della propria capacità di selezione del merito creditizio e con l’esigenza di evitare tensioni nella gestione della liquidità", ha "realizzato una rapida crescita dell’erogato, in assenza di un adeguato sviluppo della raccolta da clientela". E’ stato al riguardo evidenziato tra l’altro, nella predetta proposta dell’Istituto di Vigilanza: che gli affidamenti di MB sono cresciuti nel 2008 da 70 a 429 milioni di euro, finanziati da raccolta fortemente concentrata e da provvista sull’interbancario; che non vi è stata gradualità e cautela nel frazionamento delle erogazioni; che lo sviluppo è avvenuto poi "in un contesto gestionale e organizzativo gravemente irregolare, con negative ripercussioni sui profili tecnici della banca". Ciò, secondo il giudizio di B.I., ha determinato l’esposizione di MB "a rischi di liquidità di difficile gestione, per la strutturale dipendenza dalla provvista interbancaria, la concentrazione della raccolta, le difficoltà riscontrate nel reperimento di risorse liquide, l’acquisizione di fondi con modalità non rispettose della disciplina in materia di antiriciclaggio. In particolare, a fine 2008, la raccolta complessiva, pari a euro 395 milioni, risulta provenire solo per il 60% da clientela e, per la restante parte, da banche".

Ed infatti "il mancato rinnovo, a fine 2008, di certificati di deposito per euro 36 milioni ha generato un urgente fabbisogno finanziario che -a seguito dell’insufficiente sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso dalla banca- è stato fronteggiato solo grazie al reperimento di fondi presso banche di San Marino, per un totale complessivo di euro 42 milioni". E l’esigenza di acquisire urgentemente tale provvista è andata a scapito del rispetto delle norme sull’"adeguata verifica" dettate dal D.Lgs. n. 231/2007 per contrastare il riciclaggio, essendo stata avviata solo nel corso degli accertamenti ispettivi la raccolta delle informazioni a tal fine previste dalla legge.

In base a quanto sopra non appare quindi illogico il giudizio dell’Autorità di vigilanza per cui l’espansione incontrollata degli impieghi ha esposto la Banca a notevoli tensioni sul piano della liquidità.

Al riguardo sono poi inconferenti le argomentazioni dei ricorrenti tese a superare detti rilievi con il riferimento ai risultati finanziari conseguiti nel frattempo da MB e alle misure da questa assunte.

Infatti, l’asserito positivo andamento finanziario di MB, quand’anche si assumesse costante -e peraltro la proposta di amministrazione straordinaria rileva al riguardo che "la redditività, nel 2008, è rimasta ampiamente negativa, con una perdita ante imposte di euro 7,4 milioni (euro 16,5 milioni nel 2007), nonostante che consistenti ricavi nel 2008 risultano avere natura straordinaria o essere difficilmente ripetibili"- non varrebbe ad elidere il rischio di liquidità posto che quest’ultimo si pone, in astratto e con specifico riferimento a MB, su un livello differente rispetto ai requisiti reddituali. Ed invero, una banca può al tempo stesso avere una positiva situazione di reddito, attuale e prospettica, e al tempo stesso essere esposta ad un elevato rischio di liquidità, ossia al rischio di inadempimento, che può essere causato da incapacità a reperire fondi ovvero dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività. Nello specifico il rischio di MB è strutturale e deriva, in particolare, dal disallineamento fra impieghi e raccolta, dalla connotazione concentrata degli impieghi, dalla dipendenza della banca dalla provvista interbancaria. A fronte di ciò, il rischio stesso (giudicato dagli stessi Commissari straordinari, in una relazione dell’ottobre 2009, non rimovibile in tempi brevi), non è attenuato dai risultati positivi della prima parte del 2009 né può essere contrastato, stanti le diverse sopra citate cause che lo determinano, dagli accantonamenti per svalutazione crediti.

Quanto alle addotte operazioni compiute dagli organi di MB con riferimento al rischio di liquidità, esse sono risultate inidonee, dato che: il prestito obbligazionario di 30 milioni, stando a quanto precisato da B.I. in sede difensiva, risulta essere stato sottoscritto solo in parte. Inoltre, i Commissari straordinari, nella loro relazione provvisoria (in atti), nel confermare la "strutturale criticità della posizione di liquidità della banca", hanno anche affermato, in riferimento all’ipotizzata operazione di cartolarizzazione dei crediti, che "le anticipazioni ottenute non consentono di ritenere che tale operazione possa costituire la soluzione dei problemi di liquidità della banca", per la particolare natura dei crediti, i tempi e i costi dell’operazione, lo scarto che verrebbe ad essere applicato al valore dei crediti stessi.

Non si è affatto verificato quindi, alcun significativo "sopravvenuto mutamento della situazione di fatto" tale da giustificare, come sostengono i ricorrenti, l’annullamento degli atti impugnati e l’inutilità della prosecuzione della gestione commissariale.

Sostanzialmente, i positivi risultati gestionali del primo quadrimestre 2009, la decisione di limitare il livello degli impieghi ed altre iniziative segnalate da MB nel corso degli accertamenti ispettivi, sono stati tenuti in considerazione da B.I. ma, sulla base di una valutazione discrezionale e non patentemente illogica, giudicati tardivi ed insufficienti, a fronte di una crisi grave, "non superabile in via autonoma", quale quella riscontrata per MB (pienamente confermata, del resto, anche a posteriori, in sede di relazione dei Commissari straordinari). Sulle iniziative assunte da MB stessa, del resto, la proposta della Banca d’Italia precisa, espressamente, argomentandone le ragioni (vedi pag. 7 della proposta di B.I.), che "tali iniziative, peraltro, non modificano il quadro emerso dagli accertamenti ispettivi".

Quanto all’elevata concentrazione del credito che ha caratterizzato lo sviluppo dei volumi erogati da MB, va rilevato che i ricorrenti si limitano a dare spiegazioni del fenomeno e ad evidenziare che lo stesso era all’attenzione degli organi societari. Gli istanti ammettono dunque sostanzialmente detto fenomeno, comunque rilevato all’esito degli accertamenti ispettivi e poi confermato anche dall’esame dei Commissari straordinari.

I rilievi, in definitiva, formulati da B.I., non costituiscono affatto "mere ipotesi" (atteso che l’incontrollata espansione del credito non bilanciata da correlati sviluppi della clientela, costituisce un innegabile dato di fatto messo bene in evidenza dall’Organo di vigilanza), mentre la lamentata genericità del rilievo concernente la violazione per talune posizioni del limite individuale di fido, è insussistente, atteso che nel rapporto ispettivo (le cui risultanze sono alla base degli atti impugnati) si indicano specifiche posizioni, affermandosi che "a fine marzo 2008, è stato superato il limite individuale di fido rispetto al patrimonio di vigilanza (Operae e Dimafin /Immoservice, quest’ultima anche a fine 2007)".

5. Con il terzo motivo i ricorrenti contestano i rilievi circa il ruolo pervasivo ed accentrato assunto dal Presidente, con improprie competenze operative, particolarmente nell’ambito del Comitato crediti, ove non sarebbe stata assicurata sufficiente dialettica. I ricorrenti contestano l’assunto assumendo che mai il Presidente ha esercitato diritto di veto in sede di Comitato, le cui decisioni sono state sempre assunte all’unanimità, e rilevano che la banca si è comunque adeguata, circa il ruolo del Presidente, entro la prescritta data del 30.6.2009, alle Disposizioni della B. I. sulla vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche.

Anche tale ordine di censure va disatteso.

Nella proposta dell’organo di Vigilanza si rileva, in effetti, che il Consiglio di Amministrazione si è limitato a prendere atto dello sviluppo del sistema creditizio, demandando l’intera attuazione della strategia al Presidente. Quest’ultimo, poi, si precisa, "ha accentrato le relazioni con gli affidati e le decisioni in materia creditizia, intrattenendo i rapporti direttamente con la clientela" tanto che "solo in minima parte le proposte di fido promanano dalle strutture, fatta eccezione per talune iniziative segnalate dall’unità di Roma". In particolare, si rileva ancora nella menzionata proposta, "il citato esponente presiede il Comitato Crediti, preposto a deliberare gli affidamenti, essendo al Consiglio di Amministrazione demandate essenzialmente le sole erogazioni che coinvolgono interessi degli esponenti aziendali ex art. 136 TUB". E "tale assetto di governo, oltre ad attribuire improprie competenze operative al Presidente, non è in concreto idoneo ad assicurare sufficiente dialettica nel Comitato, atteso che la presenza e il voto favorevole del Presidente risultano essenziali per l’assunzione delle determinazioni".

Al riguardo, rileva anzitutto il Collegio che i rilievi di B.I. non sono semplicemente formali perché essi, anche in riferimento all’aspetto specifico di cui trattasi, si inseriscono nel generale quadro di una situazione di grave rischio di illiquidità cui non può considerarsi estranea la fase di erogazione degli impieghi.

E d’altra parte, nella proposta stessa di B.I., si rimarca, con riferimento al processo del credito, che "l’istruttoria dei fidi, assente in diversi casi, non è corredata da documentazione minimale (bilancio, prima informazione in centrale rischi) ed è spesso limitata a scarne considerazioni in calce alle delibere; sono assenti le valutazioni sui progetti da finanziare e sulle connesse capacità di rimborso degli affidati, nonché sull’adeguatezza delle forme tecniche delle erogazioni".

Viene peraltro segnalato, con riferimento all’andamento delle posizioni, che "nonostante la recente accensione dei rapporti, iniziano a diffondersi segnali di deterioramento del credito (elevate percentuali di utilizzo, ridotta rotazione dei portafogli, sconfinamenti per ritardati pagamenti".

Alla luce di quanto precede, il fatto il Presidente non abbia mai esercitato il potere di veto in seno al Comitato crediti (le cui delibere sarebbero state sempre sottoscritte da tutti i componenti all’unanimità) ben può essere visto ed interpretato, secondo la non illogica ricostruzione di B.I., come conferma che la concentrazione dei poteri del Presidente era tale da determinare il sistematico allineamento degli altri componenti del Comitato alle sue proposte e decisioni, tanto più che egli, come viene fatto notare, era solito intrattenere personalmente le relazioni con la clientela.

Quanto all’adeguamento di MB, entro il 30.6.2009, alle Disposizioni sulla vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, circa la necessità di un ruolo non esecutivo e gestionale per il Presidente, va rilevato che tale data è posta, da dette Disposizioni, come termine ultimo per un adeguamento graduale alla generalità delle Disposizioni stesse. Peraltro, nel caso in esame, tale adeguamento è stato attuato proprio il 30.6.2009, con delibera di rimozione del Presidente dal Comitato Crediti. Per contro, basilari principi di corretta, sana e prudente gestione societaria (particolarmente nel caso, come quello di specie, di un soggetto che nella sua nuova operatività ha perseguito una strategia di incremento dei volumi del credito) avrebbero imposto di intervenire con ben altra tempestività (le disposizioni di cui trattasi sono del resto del marzo 2008 ed esse sono attuative di un DM risalente al 5.8.2004), tenuto anche conto del fatto che già norme preesistenti imponevano sostanzialmente presidi a tutela della dialettica interna tra gli organi sociali e più in generale delle attribuzioni degli organi collegiali (cfr Istruzioni di Vigilanza per le banche, Tit. IV, Cap. 11; Tit. III, Cap. I, All. A).

6.Con il quarto mezzo gli istanti lamentano la genericità e l’indeterminatezza dei rilievi relativi alle criticità riscontrate nel processo del credito nonché l’eccessiva severità dei rilievi stessi riguardanti difetti istruttori.

Anche tali censure non possono essere condivise.

L’Amministrazione, invero, ha ampiamente enucleato e descritto le problematiche e gli aspetti critici del processo del credito, essendosi fatto chiaro ed esaustivo riferimento, al riguardo, ai profili istruttori, di valutazione delle controparti, di controllo mandamentale, di gestione e recupero.

E’stato in particolare rilevato, oltre a quanto già sopra riportato sub 5) con riferimento agli aspetti istruttori, che: "mancano linee guida per le operazioni con parti correlate e non sono rilevate connessioni tra clienti, al fine di gestire adeguatamente i rischi ed effettuare le prescritte segnalazioni; -sono pressoché assenti i controlli mandamentali, nonché le procedure volte a gestire le posizioni connotate da anomalie, determinandosi diffusi fenomeni di sconfinamento e di ritardo nel pagamento delle competenze; -è stato rinnovato il sostegno a soggetti con evidenti sintomi di difficoltà; -la gestione delle garanzie presenta carenze, che hanno determinatori anche la concreta inefficacia dei presidi acquisiti dalla banca".

Non sussiste quindi alcuna genericità motivatoria, né indeterminatezza degli addebiti in pregiudizio del principio del contraddittorio, tenuto anche conto del fatto che nel rapporto ispettivo, in atti, integrante gli atti impugnati sul piano motivatorio, sono indicate nominativamente le posizioni soggettive che hanno registrato le criticità volta per volta evidenziate (vedi al riguardo, in particolare, constatazione n.4, lettere a, d, e, f).

Nemmeno sussiste poi l’asserita eccessiva severità di valutazione, sia perché la stessa, riguardando il riscontro oggettivo di lacune istruttorie "spesso" riscontrate, non può essere messa in discussione con il riferimento a talune posizioni sufficientemente documentate, sia perché le irregolarità emerse appaiono di indubbia gravità e di efficienza causale nel contesto dello stato di crisi della banca di cui trattasi.

Inoltre, la legittimità della proposta di amministrazione straordinaria, in data 18.6.2009, non può essere contestata sulla base del fatto che il CdA di MB abbia successivamente approvato, con delibera del 30.6.2009, il "Regolamento parti correlate", confermando, anzi, il tardivo intervento di detta delibera, che all’epoca della proposta la carenza regolamentare sussisteva, con le mancanze e gli effetti distorsivi che ne sono evidentemente derivati.

7.Con il quinto motivo gli istanti deducono genericità ed indeterminatezza delle contestazioni formulate da B.I.; mancata indicazione delle norme violate; violazione e falsa applicazione degli artt. 58, primo comma, del D.Lgs. n. 385/93 e 2358, primo comma, c.c..

In proposito, contestano l’atto in data 18.6.2009 della B.I. innanzitutto laddove esso afferma che "l’acquisto in blocco di crediti commerciali da un altro intermediario, per un totale di euro 60 milioni circa nell’ultimo trimestre 2008, è avvenuto senza la prescritta autorizzazione di questo Istituto, in assenza di riscontrabili valutazioni circa la rischiosità dei sovvenuti (pur rientrando alcune posizioni tra i grandi rischi), e trascurando le implicazioni gestionali derivanti dalla scarsa affidabilità dei supporti informativi di origine".

L’agevole individuazione da parte dei ricorrenti delle norme applicabili e dell’operazione specifica di cui trattasi (acquisto di crediti di Maple Bank) dimostra che non vi è stata alcuna indeterminatezza della fattispecie contestata nella proposta.

Va poi soggiunto che le Istruzioni di Vigilanza, emanate da B.I. in attuazione dell’art. 58 del TUB, stabiliscono espressamente (Tit. III, Cap. 5, Sez. II, par. 2) che le cessioni a banche di rapporti giuridici individuabili "in blocco", debbono essere autorizzate da B.I, quando la somma delle attività e delle passività oggetto della cessione supera il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria. Le stesse Istruzioni, alla sez. II par. 3, danno una definizione esemplificava di "rapporti giuridici individuabili in blocco", indicandoli come "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti".

Nella specie, l’operazione Mable Bank GmbH, superando il 10% del patrimonio di vigilanza di MB Banca, avrebbe dovuto essere sottoposta ad autorizzazione. Contrariamente a quanto sostenuto dagli istanti, si trattava, in effetti, alla stregua dell’ampia e non tassativa indicazione di cui alle suddette Istruzioni, di un’operazione di cessione in blocco a MB di rapporti giuridici. Difatti i crediti ceduti presentano sicuri elementi distintivi di aggregazione, essendo stata trasferita la quasi totalità del portafoglio crediti commerciali di altro intermediario, senza alcuna forma di selezione dei singoli rapporti da parte della cessionaria, con connesso finanziamento di 60 milioni di euro ricevuto da MB da parte della cedente (il che ha consentito ad MB stessa di regolare la complessiva operazione) e con trasferimento altresì ad MB Banca del team di personale che gestiva presso la cedente i crediti trasferiti. Quanto poi all’attività di accurata ed attenta due diligence che sarebbe stata effettuata, secondo i ricorrenti, ai fini della realizzazione dell’operazione, gli assunti degli istanti stessi sono generici e non sono tali da contrastare i rilievi di mancato riscontro, da parte degli ispettori, di valutazioni circa la rischiosità dei sovvenuti, essendo rimasta peraltro incontestata la ricomprensione di alcune posizioni tra i "grandi rischi".

7.L’esaminata censura va dunque disattesa, così come l’altra doglianza, contenuta anch’essa nel quinto motivo, con la quale gli istanti censurano il seguente rilievo di Banca Italia: "E’ emerso, inoltre, che alcuni clienti di "MB" hanno utilizzato finanziamenti accordati dalla banca, per oltre 10 milioni al 31.12.2008, al fine di acquistare azioni di nuova emissione della banca stessa, nell’ambito del citato aumento di capitale dell’aprile 2008. La sottoscrizione è avvenuta attraverso l’utilizzo di fidi, concessi alcuni mesi prima e mai movimentati in precedenza, ovvero beneficiando di facilitazioni accordate, anche pochi giorni prima, a soggetti terzi collegati. In alcuni casi, l’acquisto delle azioni con le citate modalità è avvenuto per il tramite di una società fiduciaria che aveva ottenuto l’assegnazione di una parte dell’inoptato". Ricostruendo il rilievo in termini di violazione dell’art. 2358, comma primo, del c.c. ("La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo"), i ricorrenti assumono che MB non ha concesso finanziamenti a quel determinato fine e che la diligenza imposta al mutuante si riferisce alla fase istruttoria (dovendo la banca valutare il progetto finanziato) non potendo la banca stessa assumere responsabilità sino al concreto utilizzo del credito da parte del soggetto finanziato, potendo il fine ultimo del mutuo rivelarsi diverso rispetto al progetto finanziato dalla banca. Ed invero, assumono ancora i ricorrenti, proprio questo potrebbe essere accaduto per il cliente, poi divenuto socio, F.S. spa per il quale MB, nella fase istruttoria, aveva acquisito tutti i documenti necessari per un’adeguata valutazione del progetto, verificando tra l’altro i motivi della richiesta ("la cliente chiede una linea di 3,5 milioni di euro finalizzata all’acquisto di novero di crediti ipotecari denominato "Impressionismo" da BNL’), con condotta quindi corretta e conforme alle Istruzioni di Vigilanza.

Gli assunti sopra esposti non sono condivisi dal Collegio.

Anche a prescindere, invero, dalla dubbia verosimiglianza (particolarmente rimarcata da B.I. in sede difensiva) del fatto che la B.M. ignorasse l’effettiva destinazione delle somme messe a disposizione dei propri clienti, sta di fatto che, anche immaginando, in via di mera ipotesi, che al momento della concessione del finanziamento la banca non avesse contezza della destinazione finale delle somme, ciò non la manderebbe comunque esente da rilievi nel caso in cui, nel momento successivo della vendita o della sottoscrizione delle azioni, la banca stessa non tenesse nel dovuto conto il fatto che tali operazioni venivano realizzate utilizzando il precedente finanziamento (al riguardo nel rilievo di B.I. si evidenzia tra l’altro l’utilizzazione di fidi "mai movimentati in precedenza"). E d’altra parte, "l’adeguata valutazione del progetto" e delle sue finalità (diverse dall’acquisto di azioni MB) nella fase istruttoria della concessione del finanziamento, è enunciata dai ricorrenti con esclusivo riferimento ad una operazione riguardante il cliente Fin.Service spa, e non in relazione agli altri soggetti e alle altre operazioni (e relative modalità e circostanze) specificamente indicati nella relazione ispettiva (vedi in particolare punto 6 delle constatazioni).

8.Con il sesto motivo gli istanti deducono l’illegittimità della proposta 18.6.2009 di B.I. per genericità ed indeterminatezza delle contestazioni, travisamenti di fatto e difetto di motivazione, assumendo, in sostanza, che i rilievi mossi in merito all’assetto organizzativo e dei controlli sarebbero generici e comunque privi di fondamento, avuto riguardo ai molteplici interventi adottati al riguardo da MB Banca negli ultimi anni.

In contrario, rileva peraltro il Collegio che i rilievi mossi da B.I., in merito appunto ad organizzazione e controlli, sono analitici (e per larga parte incontestati) stanti le estese disfunzioni ed anomalie specificamente indicate ed oggettivamente riscontrate, d’altra parte, in sede di verifica ispettiva effettuata nel periodo 16.12.2008/13.3.2009. Nella relazione degli ispettori (sulla base della quale è stata formulata la proposta in contestazione) emergono poi nel dettaglio le carenze organizzative rilevate. Non sussiste quindi, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite dalla P.A., alcuna genericità ed indeterminatezza delle contestazioni. Circa il riferimento, operato poi, nell’atto impugnato, alla disapplicazione di normativa interna, a criticità trascurate dalle funzioni di compliance ed audit, alle tematiche formali oggetto di attenzione da parte della revisione interna, si tratta di rilievi che trovano evidentemente sostanza nel generale stato di incontrollata alea nell’espansione creditizia, nel grave rischio assunto di illiquidità, nello squilibrio della struttura finanziaria. Basti considerare, in proposito, che nella parte della relazione ispettiva dedicata ai controlli si conclude assumendo che:"le pur centrali questioni attinenti alla struttura dell’intermediazione, al credito e alla situazione di liquidità non sono state prese in considerazione neppure dal Collegio sindacale". Pur dando atto poi del superamento di alcune criticità rilevate durante la precedente visita ispettiva (del 2007), gli ispettori evidenziano tuttavia, che "il nuovo orientamento strategico ha modificato radicalmente le priorità organizzative" e fatto emergere "nuove problematiche di elevato spessore (ad es., riguardanti il Comitato rischi, il Comitato Crediti, l’Ufficio Crediti, il risk management, i riscontri gerarchici). Rilevano, ancora, gli ispettori, che "la funzione di revisione interna ha iniziato a dotarsi di strumenti per i controlli a distanza" e che "quanto agli accessi in loco nei comparti oggetto della presente ispezione, rileva una verifica (aprile 2008) dedicata all’attività creditizia e ai connessi profili di funding che, malgrado l’ampio spettro dell’incarico, si è di fatto circoscritta ad aspetti procedurali".

Per ciò che attiene infine alle misure correttive assunte sul piano organizzativo da MB nel 2008 e 2009, e dagli istanti richiamate in ricorso, le stesse, sono risultate evidentemente tardive ed insufficienti, alla stregua delle carenze che sono state comunque oggettivamente rilevate dagli Ispettori e da B.I. nel quadro generale della crisi aziendale ritenuta sussistente. E d’altra parte in riferimento a talune delle misure assunte da MB in via correttiva sul piano organizzatorio, esse non sono state ignorate da B.I, che ne dà infatti espressamente atto nella proposta in impugnativa ("il reperimento di risorse professionali e l’acquisizione di una consulenza per il rafforzamento dell’area crediti e dell’organizzazione e dei controlli") rilevando tuttavia, sulla base di una propria motivata (e incontestata) valutazione, che "tali iniziative non modificano il quadro emerso dagli accertamenti ispettivi e non danno luogo ad alcuna attendibile aspettativa di un effettivo e tempestivo superamento delle rilevanti criticità aziendali……".

Il motivo è quindi privo di fondamento.

9.Il settimo motivo di ricorso (eccesso di potere per difetto di motivazione) è anch’esso infondato.

Il requisito della "gravità" invero, che deve connotare le irregolarità e violazioni normative giustificative dell’Amministrazione straordinaria, ex art. 70 del TUB, nella specie è stato ampiamente motivato, con il riferimento ad esempio ad irregolarità ed anomalie (cfr. punto 5 della proposta di B.I.):

denotanti "l’incapacità della Banca di combinare l’attuazione degli orientamenti strategici con il mantenimento di una situazione aziendale equilibrata e di un adeguato presidio dei rischi, in violazione del fondamentale canone della sana e prudente gestione";

che "indicano estese disfunzioni e carenze nell’assetto di governo e nelle procedure decisionali, specie nel settore creditizio";

che "non hanno formato oggetto di rilevazione e di appropriato intervento correttivo", "hanno riguardato la violazione della normativa antiriciclaggio", "si sono riflesse negativamente sui profili tecnici, esponendo la banca a uno strutturale squilibrio finanziario".

Si tratta di valutazione della "gravità", discrezionale e non illogica, che risulta pertanto, nel caso di specie, immune dai rilievi dedotti dagli istanti.

10.Con l’ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e segg. del D.Lgs. n. 231/2007. Al riguardo, peraltro, gli stessi ricorrenti, sottolineando la circostanza che la B.M. si è adoperata per ottemperare (peraltro in ritardo, ossia dopo l’avvio dell’ispezione) agli obblighi di adeguata verifica ex D.Lgs. n. 231/07, smentiscono di fatto che la normativa epigrafata sia stata violata o falsamente applicata nel provvedimento impugnato. Ed invero, il reperimento di fondi presso Banche di San Marino, per fronteggiare un urgente fabbisogno finanziario causato dal mancato rinnovo di certificati di deposito, è effettivamente avvenuto senza aver posto tempestivamente in essere la procedura di "adeguata verifica" di cui al menzionato D.Lgs. n. 231/2007. La necessaria verifica è stata avviata tardivamente, "solo nel corso degli accertamenti ispettivi", al riguardo soggiungendo oltretutto B.I. che "la raccolta delle informazioni necessarie a tal fine è rimasta peraltro largamente incompleta". Appare dunque evidente la sussistenza e consistenza della violazione normativa contestata, i cui effetti si sono comunque consumati e della cui gravità, nonostante il tardivo avvio della raccolta informativa, l’Amministrazione non poteva non tenere conto (trattandosi di violazione di normativa antiriciclaggio, "posta a diretto presidio dell’integrità della gestione aziendale").

Il motivo esaminato è dunque da disattendere.

11.Con la nona e decima censura, che si esaminano congiuntamente, i ricorrenti contestano, per vizi propri, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, recependo la proposta di B.I., ha disposto la misura in impugnativa.

Al riguardo, premesso che non sussiste alcuna illegittimità derivata di tale decreto (stante l’immunità della proposta di B.I. dalle censure avverso di essa dedotte), nemmeno può ritenersi sussistente il ravvisato difetto di autonome istruttoria e motivazione. Invero, il decreto ministeriale è correttamente motivato per relationem, con riferimento alla proposta dell’Organo di Vigilanza, le cui argomentazioni e conclusioni sono state dunque pienamente e legittimamente recepite. Non necessita, peraltro, in casi come quello di specie, l’onere di un’autonoma motivazione (che sarebbe invece necessaria nel caso opposto, ovvero quando l’Autorità emanante intenda discostarsi dalle conclusioni dell’organo proponente). Né il Ministero, a fronte di una proposta condivisa ed adeguatamente argomentata, era in alcun modo obbligato, pur in presenza di un atto discrezionale, a richiedere o condurre ulteriori istruttorie e a formulare altre autonome motivazioni.

Circa l’ulteriore censura di violazione degli artt. 4 e 70 del d.Lgs. n. 385/93 nonché dei principi di cui agli artt. 1, 3, 7 della legge n. 241/90 e di eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per mancato bilanciamento degli interessi coinvolti, rileva il Collegio che trattasi di profili di illegittimità insussistenti, atteso che:

a)come sostanzialmente riconoscono i ricorrenti (oltre che la giurisprudenza consolidata) l’art. 70 del TUB pone una normativa speciale alla stregua della quale non vi è obbligo di previo avviso del procedimento di amministrazione straordinaria (Cds, VI, n. 2945/2007; n. 4262/2009; IV, n. 8016/2010);

b)sull’insussistenza dell’obbligo indefettibile di una valutazione automa ed aggiuntiva, da parte del Ministero, rispetto a quella contenuta nella proposta di B.I., si è già detto sopra, con argomentazioni cui si rinvia;

c)circa la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non se ne ravvisano i presupposti, in presenza della verificazione, da parte dell’Amministrazione, con valutazione discrezionale e mantenuta nei limiti della non illogicità, degli elementi giustificativi, ex art. 70 del TUB., di gravità delle violazioni normative e delle irregolarità accertate, i quali impongono, a tutela dello stesso interesse pubblico, la misura assunta di sottoposizione ad amministrazione straordinaria;

d)per quanto attiene poi alla circostanza che nella proposta di B.I. si dia atto di alcuni interventi correttivi posti in essere da B.M., va rilevato che ciò, secondo la non illogica valutazione di B.I. stessa, non ha attenuato (in presenza di un quadro di crisi riconosciuto come ormai sussistente e non autonomamente risolvibile) la valutazione di gravità della situazione, essendosi peraltro sul punto motivato, come già sopra cennato, nel senso che: "tali iniziative non modificano, peraltro, il quadro emerso dagli accertamenti ispettivi e non danno luogo ad alcuna attendibile aspettativa di un effettivo e tempestivo superamento delle rilevanti criticità aziendali, tenuto conto che le stesse: sono direttamente ascrivibili a scelte e condotte gravemente imprudenti che la banca ha adottato pur in presenza di puntuali e specifici richiami dell’Organo di vigilanza; denotano l’inadeguatezza degli organi di vertice della banca ad affrontare efficacemente la crisi in atto, come risulta dalla circostanza che le iniziative indicate non mostrano consapevolezza delle anomalie strutturali insite nell’assetto di governo della banca e nel ruolo del Presidente".

Il ricorso introduttivo va conclusivamente respinto.

12. Con i primi motivi aggiunti, depositati il 4.1.2011, gli istanti impugnano poi il decreto 7 luglio 2010 n. 532 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di proroga semestrale della procedura di amministrazione straordinaria di MB Banca spa, emanato su proposta, contestata anch’essa, della Banca d’Italia in data 25.6.2010, prot. n. 0495902/10, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compresi quelli impugnati con il ricorso introduttivo. Dopo aver ripercorso sinteticamente la vicenda in fatto e sul piano processuale, i ricorrenti deducono avverso gli atti impugnati quattro motivi specifici di censura, formulando altresì questione di legittimità costituzionale degli artt. 70, commi 1 e 5, e 98 del TUB, nella lettura datane dalla Banca d’Italia e dal MEF, in relazione al disposto dell’art. 76, per contrasto con i principi di eguaglianza, di libertà di iniziativa economica, nonché di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa (artt. 3, 41, 97 Cost.). Assumono inoltre gli istanti, nelle premesse e nella parte conclusiva dei detti motivi aggiunti, che, a conferma delle considerazioni svolte in ricorso e nella memoria d’udienza, la gestione commissariale, per carenza di concrete iniziative, non ha spiegato la sua funzione risanatoria ma ha aggravato i problemi di liquidità, vanificato i risultati raggiunti e gli sforzi compiuti dai ricorrenti, determinato il licenziamento dei lavoratori, accentuato il clima di sfiducia nei confronti della banca.

Tanto premesso, ritiene il Collegio di poter soprassedere dall’esame dell’eccezione di tardiva presentazione dei motivi aggiunti predetti (in relazione alla data di pubblicazione sulla GURI del 12.8.2010 del provvedimento di proroga), dal momento che l’impugnativa mossa è comunque priva di fondamento. E’ da disattendere anzitutto il primo motivo relativo alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Invero, al provvedimento di proroga dell’amministrazione straordinaria si applica pacificamente, sul piano procedimentale, ai sensi del combinato disposto degli art. 98, commi 1 e 3, e 70, commi 3 e 5, del TUB, il disposto di quest’ultimo articolo, il quale, contiene una disciplina derogatoria a quella dell’art. 7 della legge n. 241/90 (cfr.al riguardo le già citate pronunce e vedi anche in proposito TAR Lazio, Roma, III, n. 6185/2010, richiamata dagli stessi ricorrenti). Tale disciplina è applicabile dunque sia al provvedimento originario di amministrazione straordinaria che a quello di proroga (restando d’altra parte valida anche per l’atto di proroga stessa la ratio legislativa riferita alle cautele di riservatezza giustificative dell’impossibilità di anticipazione dei contenuti del provvedimento), escludendo sostanzialmente che debba essere comunicato l’avviso del procedimento.

13.Anche il secondo e il terzo motivo, che si esaminano congiuntamente, sono privi di fondamento, non sussistendo alcuno dei profili di carenza di motivazione dedotti dagli istanti. Anzitutto, invero, la proposta della Banca d’Italia richiama una serie composita di circostanziati elementi (anche tratti dall’istanza di proroga, del 22.6.2010, degli organi straordinari) che configurano adeguatamente il requisito dell’eccezionalità normativamente previsto(art. 70 TUB) per la proroga dell’Amministrazione straordinaria. Negli atti preordinati alla proroga si fa così tra l’altro riferimento all’attività svolta per il superamento della crisi ed al mancato inveramento di alcune condizioni necessarie a detto superamento. Si riferiscono al riguardo: le iniziative assunte per la regolarizzazione dell’attività aziendale; l’azione volta alla gestione della situazione di "criticità finanziaria"; il ridimensionamento degli impieghi; il finanziamento ponte ottenuto di 110 milioni da parte di un pool di banche per la durata di tre mesi, poi ripetutamente rinnovato per pari periodo (vedi relazione 22.6.2010 dei Commissari straordinari); la ricerca di soluzioni strutturali; l’esplorazione della possibilità di interventi di sostegno da parte di altre banche, nella prospettiva di pervenire a operazioni di combinazione societaria e salvataggio di MB (senza peraltro raccogliere disponibilità in tal senso); la richiesta di intervento al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che ha dato disponibilità a concedere una garanzia sussidiaria a fronte di un finanziamento rilasciato da un pool di banche; i contatti al riguardo attivati, prevalentemente con le principali banche finanziatrici, per pervenire ad una ristrutturazione della complessiva esposizione interbancaria al fine di proseguire l’azione di graduale riequilibrio della banca con l’obiettivo di agevolare l’ulteriore ricerca di controparti interessate ad interventi di acquisizione ovvero, in ogni caso, la realizzazione di soluzioni di carattere liquidatorio. Si rappresenta poi in definitiva, nella proposta della B.I.: che "la situazione finanziaria, nonostante i cennati interventi adottati dai Commissari per la riduzione delle esposizioni e il corrispondente rimborso delle passività, permane connotata da elementi di criticità"; che i Commissari, nel confermare che non sussistono le condizioni per la restituzione della banca alla gestione ordinaria, hanno richiesto, "nelle more dei contatti in corso con i creditori bancari, la proroga dell’amministrazione straordinaria"; che la più recente evoluzione della situazione denota tuttavia l’insorgere di notevoli difficoltà di realizzazione del piano di riequilibrio, essendo emersa l’indisponibilità delle principali banche creditrici a procedere alla ristrutturazione delle proprie esposizioni nei termini prospettati; che una di esse tuttavia ha manifestato disponibilità ad acquisire attivi aziendali, a condizioni ancora da definire. Pertanto, permanendo condizioni di grave tensione si profila, prospetta B.I., una prospettiva di carattere liquidatorio, "accompagnata da misure volte a salvaguardare le ragioni dei depositanti". Sulla base di tali considerazioni, viene proposta la proroga di sei mesi della procedura, "al fine di dare attuazione alle linee operative sopra indicate". Il provvedimento è dunque adeguatamente motivato con riferimento alla detta proposta (ed alla relazione a monte degli organi straordinari). Peraltro, la sussistenza del requisito dell’eccezionalità delle condizioni per la proroga è elemento riservato alla discrezionalità della P.A. e il corredo motivazionale nella specie contenuto negli atti impugnati ben può sorreggere, anche sotto il profilo di cui trattasi, l’adozione della disposta proroga.

Il fatto poi che il Ministero abbia recepito la proposta di proroga senza autonome considerazioni aggiuntive non costituisce affatto vizio di motivazione o di istruttoria, essendosi in presenza di motivazione per relationem pienamente legittima. Né è mancata la valutazione del Ministero, che ben poteva realizzarsi attraverso la piena condivisione dell’iter argomentativo (e dei suoi presupposti istruttori) dell’Autorità proponente. Ciò sostanzialmente si è verificato appunto nella specie, avendo dichiarato espressamente il Ministero, nell’atto impugnato, che in esso le motivazioni di B.I. sono "integralmente richiamate e recepite".

Non sussiste poi genericità ed indeterminatezza degli atti o mancata indicazione delle criticità sofferte da B.M.. Le condizioni per la proroga sono state valutate adeguatamente da B.I. (tenuto anche conto di quanto ad essa prospettato dagli organi dell’amministrazione straordinaria). Né può parlarsi di accertamenti sommari e generici o di rilievi indeterminati. Il perdurare dello stato di crisi, con l’ancora irrisolta definizione e realizzazione delle misure di riequilibrio aziendale (anche attraverso gli auspicati finanziamenti non ancora ottenuti), o comunque preordinate alla migliore possibile chiusura della procedura, è elemento che emerge incontestabilmente dalla proposta di B.I. e dalla relazione a monte degli organi dell’Amministrazione straordinaria. Affermano ad esempio questi ultimi, nella relazione del 22.6.2010, che essi "con il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza- ritengono doverosa la richiesta di proroga della amministrazione straordinaria, al fine di conseguire il richiesto finanziamento e proseguire nella azione di ridimensionamento degli attivi e di conseguente riequilibrio fra attivo e passivo e nella ricerca di un intervento sul capitale". Appare evidente che lo stato di crisi non è stato ancora superato, avendo quindi non illogicamente ritenuto l’Amministrazione di dover prorogare l’Amministrazione straordinaria al fine di addivenire alla attuazione delle linee operative indicate da B.I. nella sua proposta di proroga.

14.Con ulteriore censura gli istanti assumono che, "anziché attivare un’affrettata procedura di amministrazione straordinaria, la Banca d’Italia avrebbe potuto adottare -in una più oculata tutela del settore e dei risparmiatori, ma perseguendo al contempo la finalità di evitare pregiudizi ai soci incolpevoli, ai dipendenti e, tout court, all’intera struttura societaria"- l’altra possibile soluzione della gestione provvisoria ex art. 76 TUB. Soggiungono poi che "se così non fosse -e quindi se la lettura", datane dall’Amministrazione, "e conseguente applicazione alla fattispecie che ne occupa di quanto disposto dagli artt. 70 e 98 TUB dovesse essere ritenuta corretta- si profilerebbe, in alternativa, una questione di legittimità costituzionale delle predette norme per sospetto contrasto con i principi enunziati in epigrafe" (uguaglianza, libertà di iniziativa economica, proporzionalità, ragionevolezza, di cui agli artt. 3, 41, 97 Cost.).

Al riguardo rileva il Collegio che con il motivo di censura all’esame i ricorrenti sostanzialmente tentano di aggirare l’insindacabilità degli apprezzamenti di merito riservati all’Amministrazione. Quest’ultima nella specie ha ravvisato gli elementi giustificativi dell’Amministrazione straordinaria. Si è visto, alla stregua delle considerazioni sopra svolte in ordine al ricorso introduttivo, che si è trattato di determinazione pienamente mantenuta negli ambiti legislativi di attribuzione del potere.

Non si vede come ora possano i ricorrenti sostenere fondatamente che si sarebbe dovuto procedere semmai a disporre una "gestione provvisoria". Si tratta di una valutazione riservata, ripetesi, all’Amministrazione. D’altra parte, i ricorrenti sostengono che tale misura sarebbe stata di più agevole revoca e avrebbe consentito di evitare pregiudizi ai soci, ai lavoratori e alla struttura societaria. Ebbene, mentre il secondo ordine di rilievi è basato su affermazioni indimostrate e indimostrabili, per il primo, relativo alla durata e alla possibilità di revoca, i ricorrenti non considerano che la stessa Amministrazione straordinaria può essere disposta per un periodo più breve del normale anno di durata e può essere anche chiusa anticipatamente su autorizzazione della B.I. (vedi art. 70 comma 5 TUB).

Comunque, deve considerarsi che la gestione provvisoria ex art. 76 del TUB ha stretta analogia di disciplina con l’Amministrazione straordinaria. Essa peraltro, che ha natura eminentemente cautelare (di assoluta urgenza) e spesso prelude alla amministrazione straordinaria, può ben avere una funzione autonoma nei casi di crisi che appaiono superabili in tempi brevi. Circostanza quest’ultima peraltro che nella specie l’Amministrazione evidentemente non ha ravvisato con valutazione che in alcun modo appare affetta da vizi logici, in presenza di una crisi i cui sviluppi si sono poi dimostrati in effetti di non facile e breve soluzione.

Va poi rilevato che mentre la gestione provvisoria appare di improbabile configurazione come provvedimento sostitutivo di una proroga di amministrazione straordinaria già disposta, il rilievo di un suo necessario(o opportuno) intervento in luogo dell’atto di amministrazione straordinaria appare anche tardivo (trattandosi di censura che si sarebbe dovuta semmai proporre nei termini decadenziali decorrenti dalla conoscenza dell’atto originariamente impugnato con il ricorso introduttivo).

15.La prospettata questione di legittimità costituzionale, poi (anche a prescindere dalla sua irrilevanza in relazione alle considerazioni da ultimo sopra esposte), è manifestamente infondata, poiché la normativa del TUB predispone una gamma articolata di misure di rimedio e reazione alle crisi bancarie, con diversificazione di ratio e finalità (sebbene con taluni punti di coincidenza tra gestione provvisoria e amministrazione straordinaria), per cui all’Amministrazione è dato potere di scelta, a seguito di apprezzamento ampiamente discrezionale della situazione concreta, tra i diversi istituti apprestati dalla legge, senza che l’opzione per l’amministrazione straordinaria ex art. 70 e 98 del TUB, quando ne ricorrano i presupposti (come appunto nel caso di cui trattasi), possa in alcun modo determinare vulnus -da parte della normativa di cui viene sospettata l’incostituzionalità (che del resto non attribuisce affatto alla P.A. un potere arbitrario, trattandosi semmai di verificare nelle diverse fattispecie l’esercizio concreto del potere stesso)- dei principi costituzionali invocati dai ricorrenti (risultando peraltro indimostrata ed anzi smentita dai fatti l’affermazione che si trattava nella specie di situazione agevolmente rimediabile).

16.Quanto alle considerazioni dei ricorrenti sui lamentati "pregiudizi recati dalla gestione commissariale" (che avrebbe, come anche rimarcato dagli istanti nelle premesse dei motivi aggiunti, aggravato i problemi di liquidità, vanificato gli sforzi compiuti e i risultati economici ottenuti dai ricorrenti, determinato il licenziamento dei lavoratori, accentuato il clima di sfiducia nei confronti della banca dimostrato dalla fuga dei depositi, assistito passivamente alla perdita di valore dell’istituto senza assumere concrete iniziative), occorre rilevare, anzitutto, che tali considerazioni appaiono inconferenti rispetto all’oggetto del contendere, non essendovi connessione giuridicamente rilevante tra la meritevolezza ed efficacia dell’attività svolta dai commissari e la legittimità dei provvedimenti di cui si tratta. E peraltro, come risulta dalle relazioni degli organi dell’amministrazione straordinaria (i quali peraltro, ai sensi dell’art. 72 comma 1 del TUB, rivestono, nell’esercizio delle loro funzioni, qualifica di "pubblici ufficiali") in data 16.10.2009, 15.12.2009, 16.6.2010, 21.12.2010 (quest’ultima a supporto di richiesta di proroga tecnica di due mesi, poi accordata da B.I.), gli organi stessi risultano essersi adoperati in molteplici iniziative tese al superamento dello stato di crisi dell’azienda (ad esempio: tentativi di attenuare la criticità della posizione di liquidità della banca con sospensione/revoca di affidamenti sull’interbancario, finanziamento ponte da parte di un pool di banche, differimento dell’esecuzione delle richieste di prelevamento, verificazione delle disponibilità di soci e terzi a ricapitalizzare la banca, contatti con altre banche per possibili interventi o coinvolgimenti, valutazione dei crediti potenzialmente da dare in cessione, richiesta di intervento al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, disposizioni ed ordini di servizio alla struttura amministrativa per rimozione di irregolarità riscontrate a seguito dell’ispezione 2008/2009, ecc.).

A fronte delle iniziative intraprese ed analiticamente riportate nelle diffuse relazioni in atti, non sembra potersi in alcun modo condividere la critica mossa dai ricorrenti all’operato dell’amministrazione straordinaria, né lo svolgimento di tale procedura e i suoi esiti possono comunque rifluire sulla legittimità (come sopra già accertata) degli originari atti dispositivi dell’amministrazione straordinaria stessa (dovendosi peraltro incidentalmente rilevare come, una volta appurata la sussistenza degli elementi giustificativi della misura, l’esito che ne sia scaturito di mancato risanamento dell’azienda non dimostra ex se che si sia trattato di misura illegittima, ben essendo possibile che ad una procedura di amministrazione straordinaria faccia seguito, in caso di impossibilità di risanamento, la fattispecie liquidatoria).

17.Con i secondi motivi aggiunti, depositati il 15.7.2011, i ricorrenti impugnano poi il decreto del 5.5.2011 n. 424 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria di Banca M.B. in a.s. e di collocazione della stessa in l.c.a. ai sensi degli artt. 80, commi 1 e 2, e 99 TUB, nonché la disposizione del Direttore Generale della B.I. 5.5.2011 con la quale sono stati nominati il Commissario liquidatore ed i componenti del Comitato di Sorveglianza ed infine la nota della Banca d’Italia del 7 aprile 2011 prot. 0306052/11 con la quale è stata proposta al MEF l’adozione del provvedimento di cui sopra.

Al riguardo il Collegio deve anzitutto rimarcare che le censure di illegittimità derivata degli atti suddetti dall’illegittimità degli atti delle precedenti procedure vanno evidentemente disattese, essendo state respinte (come risulta da quanto sopra) le impugnative mosse contro i provvedimenti di amministrazione straordinaria e di proroga della stessa.

Ciò posto, va considerato che con il primo motivo dei secondi motivi aggiunti (ora in trattazione e per i quali, data la loro infondatezza, si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità mossa dall’Amministrazione) gli istanti reiterano sostanzialmente gli assunti per cui all’epoca l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare semmai un provvedimento di gestione provvisoria (ex art. 76 co. 2 del d.Lgs. n. 385/93) in luogo di quello di amministrazione straordinaria. Si tratta di assunti sulla cui infondatezza (qui ribadita) si è già detto sub 14 e 15 (cui si rinvia anche per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70,commi 1 e 5, e 98 del TUB in relazione agli artt. 75 e 76 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost.). Si rimarca, in proposito, ancora una volta (anche a prescindere dalla tardività dei rilievi) che si tratta di profili di censura con i quali si impinge in aspetti insindacabili dell’attività amministrativa, avendo peraltro l’Amministrazione a suo tempo accertato con valutazioni compiute ed esenti da vizi logici gli elementi (di gravità ed anomalia della situazione in cui si trovava MB) giustificativi per legge del provvedimento di amministrazione straordinaria.

18.All’esame del secondo motivo va premessa la sintetica ricostruzione dei presupposti della disposta liquidazione coatta amministrativa, risultanti dalle relazioni ed istanze degli organi dell’Amministrazione straordinaria in data 28.3.2011 e in data 4.4.2011 e dalla proposta di B.I. in data 7.4.2011. In quest’ultima, in particolare, l’Autorità di vigilanza:

– ripercorre la vicenda sin dagli accertamenti ispettivi del dic. 2008/marzo 2009 con le "criticità" rilevate "nell’assetto di governance", le "diffuse carenze del processo creditizio", le "estese disfunzioni dell’assetto dei controlli interni";

prospetta che "le verifiche condotte dagli organi straordinari, nel confermare il quadro emerso dagli accertamenti ispettivi, hanno posto in evidenza una situazione aziendale di estrema gravità, che ha determinato una crisi irreversibile della banca sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario";

illustra riassuntivamente gli interventi effettuati e le iniziative intraprese dagli organi straordinari, in particolare per "arginare la crisi di liquidità" -"avente origine nelle scelte dei disciolti organi aziendali" e aggravatasi "nel corso dell’amministrazione straordinaria a seguito della revoca delle linee di fido bancarie e delle richieste di rimborso pervenute dalla clientela"- ottenendo un "finanziamento di euro 110 milioni da un pool di banche" (vedi pag. 2 della proposta);

soggiunge che poi "tenuto conto che l’iniezione di liquidità non ha prodotto l’effetto di un ordinato ripristino delle linee di fido ad opera delle altre controparti bancarie, l’azione degli organi straordinari è stata prevalentemente rivolta alla ricerca di una soluzione definitiva allo strutturale e perdurante squilibrio finanziario della banca", esplorando "senza successo" sia la possibilità di combinazioni societarie o di acquisizione da parte di altre banche, sia la "possibilità di un intervento dei soci sotto forma di aumento di capitale o di finanziamento della banca";

precisa inoltre: che i Commissari hanno ottenuto a febbraio 2010 un intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sotto forma di garanzia a sostegno di un finanziamento a medio lungo termine di 300 milioni di euro, che peraltro non ha trovato la necessaria disponibilità delle banche a supportare l’operazione; che "è stato perseguito, nel contempo, il ridimensionamento degli impieghi con la sollecitazione di un piano di rientro", ma che "tale azione è risultata insufficiente a causa della citata concentrazione dei crediti e dell’inadeguato contributo fornito dai soci affidati"; che "in data 15.11.2010, tenuto conto che la carenza di liquidità era divenuta insostenibile" è stata disposta la sospensione dei pagamenti, ex artt. 74, co. 1, e 98, co. 7, del TUB, previa autorizzazione di B.I.; che tale sospensione è stata in seguito parzialmente revocata e "i Commissari hanno dato avvio alla restituzione dei titoli di pertinenza della clientela"; che poi, "in relazione alla irreversibile crisi della banca" gli organi straordinari hanno risolto i rapporti di lavoro con i dirigenti e "sottoscritto per gli altri dipendenti, in data 9 dicembre 2010, un accordo sindacale che consente al personale di avvalersi del Fondo Emergenziale";

rimarca le irregolarità "di eccezionali gravità accertate nel corso della procedura" che sono state richiamate dai Commissari (vedi pag. 4 della proposta 7.4.2011) ed evidenzia che "in conseguenza del contesto gestionale sopra descritto, gli assetti tecnici di "MB" sono risultati definitivamente compromessi", soggiungendo che "alla data del 28 febbraio 2011", -"per effetto del progressivo deterioramento del portafoglio creditizio (euro 430 milioni), i crediti in sofferenza si ragguagliano ad euro 92,9 milioni e gli incagli a euro 91,2 milioni. Alla stessa data, le previsioni di perdita sono pari complessivamente a euro 89,3 milioni"; "la capacità di reddito della banca risulta strutturalmente negativa. Alle perdite registrate negli esercizi precedenti, si aggiunge quella maturata nel corso dell’esercizio straordinario, pari, fino alla data di riferimento, a euro 72,1 milioni"; -"le predette perdite hanno interamente assorbito il patrimonio della banca, producendo un deficit, al netto di poste considerate nulle, pari a euro 6 milioni circa";

evidenzia quindi che "valutata la situazione di crisi irreversibile dell’intermediario", i Commissari hanno portato avanti trattative con Unicredit resasi disponibile all’acquisto dei crediti della banca e che "l’accordo raggiunto con la controparte acquirente prevede la cessione di tutto il portafoglio creditizio della banca al prezzo di euro 272 milioni a fronte di un valore di bilancio dello stesso pari a euro 341 milioni, al netto delle rettifiche operate dalla gestione commissariale", con "incremento di euro 69 milioni di deficit patrimoniale";

riferisce poi che gli organi dell’amministrazione straordinaria hanno chiesto la sottoposizione dell’azienda a liquidazione coatta amministrativa, e che tali organi hanno tuttavia previsto, nell’ambito del contratto di cessione dei crediti, "al fine di minimizzare gli impatti della gravissima crisi aziendale", che le "ragioni creditorie dei depositanti e degli obbligazionisti vengano soddisfatte direttamente dalla cessionaria, destinando a tal fine una parte del prezzo di cessione" e che inoltre, "al fine di assicurare la copertura di tutte le passività" è stato definito un piano che prevede: "un intervento di sostegno del Fondo di Tutela dei Depositi, pari a euro 40 milioni"; "una transazione" con banca estera "che prevede il versamento da parte di "MB" di euro 35 milioni a saldo e stralcio del debito a fronte della liberazione dei crediti dalle garanzie"; un sacrificio di tutte le altre banche esposte verso MB "nella misura del 5%/10% del proprio credito, oltre alla liberazione di tutti i crediti dalle garanzie, al fine di consentire la cessione del portafoglio creditizio libero da vincoli";

evidenziando infine che il complesso di tali accordi, "tutti formalizzati", "consentirà di soddisfare integralmente i creditori non bancari di MB e di pagare le spese della procedura", B.I. condivide "le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi straordinari", "in quanto le perdite registrate dalla banca risultano di eccezionale gravità, essendo di ammontare tale da produrre un consistente deficit patrimoniale" e, "analogamente, le violazioni normative e le irregolarità riscontrate risultano eccezionalmente gravi e sono ascrivibili alla responsabilità degli ex organi di vertice della banca, che hanno operato in contrasto con i criteri di sana e prudente gestione, nonostante i ripetuti inviti di questo Istituto".

Donde la proposta, recepita dal Ministero, di revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria a MB e di sottoposizione di MB stessa a liquidazione coatta amministrativa.

19.Sulla base di tali considerazioni appare evidente che i presupposti assunti a base del DM di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa sono stati correttamente rilevati. E’ peraltro inconferente ogni riferimento (2° motivo) ad asseriti mutamenti della situazione di fatto ed a travisamenti dei fatti posti a fondamento dell’amministrazione straordinaria e che determinerebbero la stessa illegittimità del provvedimento di liquidazione. Non sussistono né gli uni né gli altri (come si evince dalla riconosciuta immunità del provvedimento di commissariamento dai profili di illegittimità dedotti con il ricorso introduttivo). E d’altra parte, gli elementi giustificativi del provvedimento di liquidazione sono ontologicamente diversi da quelli che hanno determinato il provvedimento di commissariamento della banca, non foss’altro perché le violazioni normative e le perdite assumono, nel primo dei detti provvedimenti, quel carattere di eccezionale gravità che ne giustifica l’assunzione, ex art. 80 del TUB, diversificando la fattispecie rispetto a quella di cui al precedente provvedimento. Tant’è che nella specie l’azione amministrativa ha trovato esplicazione in un procedimento del tutto autonomo, regolato dal citato art. 80 e ss. del TUB, avviato con l’istanza di liquidazione dei commissari straordinari e con il parere del Comitato di sorveglianza, cui hanno fatto seguito la proposta di B.I. e il decreto ministeriale conclusivo.

Quanto al dedotto profilo di "palese assenza di qualsivoglia valutazione critica", da parte della B.I. e del Ministero dell’economia e delle finanze, in ordine alle considerazioni svolte dai Commissari straordinari nella relazione del 28.3.2011 e nell’istanza del 4.4.2011, deve rilevarsi, da un lato, che B.I., nell’articolata proposta di liquidazione, valuta puntualmente le conclusioni degli organi straordinari, ritenendole fondate e condivisibili "in quanto le perdite registrate dalla banca sono di eccezionale gravità" e sono analogamente "eccezionalmente gravi" le violazioni normative e le irregolarità riscontrate" (cfr. sopra per la compiuta ed integrale dicitura utilizzata). Il Ministero da parte sua ha recepito la proposta di B.I con motivazione per relationem pienamente legittima.

20.Quanto ai rilievi relativi alla "relazione conclusiva" dei Commissari, essi coinvolgono anzitutto l’attività di gestione dei crediti da parte dei Commissari stessi, affermando i ricorrenti, nella sostanza, che non sarebbero state assunte sufficienti iniziative per il recupero, anche giudiziale, dei crediti medesimi.

I rilievi non sono condivisibili posto che i Commissari rappresentano comunque, nella relazione 28.3.2011: che è stata "perseguita la riduzione degli impieghi", anche "con la sollecitazione di piani di rientro in tutti i casi in cui ciò si è rivelato possibile: ottenendo per tale via significativi risultati, ma insufficienti a fronteggiare autonomamente lo squilibrio finanziario derivante dalla carente raccolta, stante la sostanziale rigidità della maggior parte degli affidamenti, concentrati nel settore immobiliare" (pag. 8). E peraltro gli organi dell’Amministrazione straordinaria hanno anche evidenziato che "in ragione dell’insufficiente istruttoria degli affidamenti e dell’elevata concentrazione degli stessi per settore economico, i Commissari hanno dovuto operare rettifiche per crediti per ca. Euro 89 min. a motivo dell’appalesarsi di ingente partite a sofferenza" (pag. 5 istanza 4.4.2011 di l.c.a.). Inoltre, appare il portato di una valutazione non patentemente illogica quella per cui "alla revoca e alla gestione delle posizioni anomale" si è proceduto "con la finalità di massimizzare il realizzo, compatibilmente con la tipologia del debitore" tenuto conto della concentrazione per circa due terzi degli affidamenti nel settore immobiliare, "con dimensioni relative assai rilevanti ed idonee a causare l’insolvenza del debitore a seguito di azioni intempestive non correlate alla conclusione delle operazioni immobiliari a suo tempo finanziate" e tenuto conto altresì della "natura giuridica degli affidamenti (in parte erogati nella forma tecnica dell’anticipo in c/c a 18 mesi più un giorno, azionabili solo dopo il decorso della scadenza)" (pag 3 relazione 28.3.2011). E nondimeno i Commissari chiariscono altresì nella medesima relazione che nel periodo 13.7.2009/31.12.2010: "sono stati ottenuti piani di rientro per nr 72 posizioni", "sono stati conseguiti recuperi per circa E 95 m.", "sono stati revocati e avviati al recupero (giudiziale o extragiudiziale) n. 62 posizioni e ristrutturate n. 9 posizioni". Sicchè, da un lato, non vi è stata affatto inattività sul fronte del recupero crediti, dall’altro, appare anche plausibile il rilievo difensivo di B.I. per cui ai fini dell’ottenimento della liquidità necessaria per proseguire nei tentativi di risanamento, l’apporto riveniente dall’esperimento di azioni giudiziarie, dati i tempi lunghi di queste, non poteva rivestire un ruolo decisivo, stante l’urgenza di ripristinare l’equilibrio sottesa alla procedura di amministrazione straordinaria.

21.I ricorrenti sottolineano poi le affermazioni dei Commissari relative all’aggravarsi della crisi a seguito del provvedimento di amministrazione straordinaria, al fine di inferirne una conferma della responsabilità dell’Organo di vigilanza in merito ad un evento dannoso con conseguenze irreversibili sulla sopravvivenza dell’azienda bancaria. Al riguardo, premesso che le cause della l.c.a. sono invece piuttosto imputate nel provvedimento che la dispone ad irregolarità "ascrivibili alla responsabilità degli ex organi di vertice della banca che hanno operato in contrasto con i criteri di sana e prudente gestione", va comunque rilevato che la legittimità (all’esito del ricorso) del provvedimento di amministrazione straordinaria esclude che vi sia, in relazione a tale misura, responsabilità per fatto illecito di B.I..

22.Circa i contatti con i soci per finanziamenti o aumento di capitale i ricorrenti assumono che i Commissari non hanno mai indetto una formale convocazione dei soci avente ad oggetto una proposta di aumento capitale e non spiegano perché le proposte comunque ricevute sono state tutte ritenute inidonee.

Rileva al riguardo il Collegio che tali assunti non possono essere condivisi, dato che nelle relazioni degli organi dell’Amministrazione straordinaria è spiegato: che è stato sollecitato l’intervento dei soci nelle forme dagli stessi ritenute più opportune (aumento di capitale, finanziamento alla banca, garanzie sussidiarie per finanziamenti da reperire sul mercato, rientro degli affidamenti in essere); che al riguardo "sono state convocate tre riunioni (settembre – novembre – dicembre 2009)"; che "a tutti questi interventi fu riservata, in maggiore o minore misura, una generica disponibilità dei soci, che non si però mai tradotta in concreti comportamenti e decisioni operative, pure ripetutamente preannunziati ed altresì formalizzati" (vedi pag 7 relazione). Si soggiunge altresì, sul punto specifico (vedi pag. 10), che "la fattiva collaborazione svolta da alcuni soci a sostegno degli obiettivi della amministrazione straordinaria non ha infatti mai raggiunto dimensioni idonee al superamento della crisi" e che " anche la recente comunicazione del 10/2 u.s. da parte degli stessi soci che a più riprese hanno manifestato appoggio agli obiettivi di risanamento della banca – perseguiti dalla Amministrazione Straordinaria per tutto l’arco della ordinaria durata della procedura ed anche successivamente, in via graduata ed in quanto non incompatibile con l’attività volta a pervenire alla necessaria conclusione della procedura- pure apprezzabile e concretamente valutabile, non si discosta da precedente comunicazione/impegno manifestato in data 23/11/2010, già ritenuto insufficiente all’obiettivo della continuazione della attività ed il cui preannunciato incremento di valore dell’impegno non trovò mai compimento".

In presenza di tali riferimenti (vedi anche sul punto pag. 10 della relazione del Com.to di Sorveglianza 4.4.2011) è evidente che i soci sono stati adeguatamente e anche nella loro totalità coinvolti dalla gestione commissariale; che ora gli stessi soci non spiegano quali loro proposte (e perché) sarebbero state idonee al superamento della crisi, mentre negli stessi motivi aggiunti di cui trattasi sono proprio gli stessi ricorrenti ad affermare (con implicito ma significativo riferimento alle perplessità ad intervenire con finanziamenti) che "si sarebbe preteso dai soci -in una situazione di imminente pericolo per la sopravvivenza di MB banca- una continuata immissione di danaro fresco che sarebbe stato poi gestito dai commissari".

23.Quanto al rilievo relativo alla affermazione degli stessi Commissari che "non sono stati svolti ulteriori accertamenti finalizzati alla valutazione dei crediti in termini di recupero" essa non dimostra certo l’inoperosità degli organi della amministrazione straordinaria, posto che tale frase va letta nel contesto della "situazione al 31/12.2010", con il riferimento operato ad una ormai delineata cessione degli attivi, le cui esigenze conoscitive avrebbero richiesto l’utilizzo delle limitate risorse ancora disponibili. Quanto al personale che (ad avviso dei ricorrenti in numero di oltre cento dipendenti) è stato lasciato inoperoso sino alla fine del 2010 e si sarebbe potuto occupare del recupero crediti, risulta che la situazione di cui si tratta nel cennato passo della suddetta relazione è riferita al 31.12.2010 e dalla relazione stessa risulta che "nell’ultimo trimestre del 2010" sono state avviate – e concluse in data 15.12.2010- le procedure per la cessazione del rapporto di lavori della generalità dei dipendenti. Risulta poi dalla relazione del Comitato di sorveglianza (pagg. 13/14) che "a partire dal 15 dicembre 2010 il numero dei dipendenti (impiegati e quadri) della banca è passato da 86 a 17 unità" e che "al 26 ottobre 2010 è stato altresì disposto il licenziamento di tutti i dirigenti (per 9 con effetto immediato e per gli altri 10 con preavviso lavorato". Per cui appare non incongrua la valutazione dei Commissari di riservare, nelle ultime fasi della procedura, le limitate residue forze lavorative alle prospettive ormai delineate come prioritarie per la chiusura della procedura stessa.

24.Il richiamo poi all’asserzione dei Commissari (che confermerebbe, secondo i ricorrenti, il dato della sostanziale inattività dei Commissari stessi) relativa al fatto che "sarebbe stato sufficiente che i soci, anche ricorrendo ad affidamenti sostitutivi presso altri Istituti di credito, rientrassero dei loro affidamenti per ricondurre a livelli sostenibili lo squilibrio finanziario che caratterizzava la Banca", non pare certamente idoneo a supportare la valutazione di inattività dei Commissari, dimostrando semmai la mancanza di collaborazione da parte dei soci. Infatti subito appresso nella citata relazione (pag. 11) si precisa che "ciò non è avvenuto,….. nonostante le reiterate richieste dei Commissari straordinari, anche nel corso delle riunioni tenutesi con la generalità dei soci".

25.Con ulteriore censura gli istanti assumono che le risultanze (circa lo stato patrimoniale e il rendiconto economico) della relazione dei Commissari dimostrerebbero la volontà di questi ultimi di "cancellare" un’azienda bancaria comunque solida (o quantomeno dimostrerebbero la colpevole inazione dei Commissari stessi).

Gli assunti svolti non sono condivisibili, in base alle seguenti considerazioni:

a)circa l’insufficienza dell’attività di rientro dei crediti, si è già detto sub 20 che tale critica non appare fondata, anche tenuto conto delle caratteristiche dei crediti stessi;

b)sulla "bontà del portafoglio affidati" in relazione agli interessi puntualmente incassati, non considerano i ricorrenti che (stando ai dati aziendali esposti da B.I. nelle premesse della proposta di l.c.a.) vi erano anche "sofferenze" per 92,9 mln Euro. e "incagli" per 91,2 mln., con "rettifiche sui crediti" per 89,3 mln., patrimonio netto rettificato: -5,9 mln, risultato economico: -72,1;

c)circa i "rimborsi di liquidità alla clientela" e il pagamento delle spese ordinarie, in relazione ai quali i ricorrenti sottolineano come la Banca sia stata in grado di farvi fronte con interessi, incassi, linee di credito disponibili, titoli di proprietà a garanzia, risorse proprie (confermando quindi tali dati che non vi era uno stato di gravità irreversibile della Banca stessa), rileva il Collegio che la proposta di B.I. e quindi anche il provvedimento ministeriale di l.c.a. sono stati ampiamente motivati sulla base di uno stato di crisi ormai irreversibile (con perdite di "eccezionale gravità" e irregolarità riscontrate "eccezionalmente gravi"). Del resto non si è mancato di evidenziare nella detta proposta, che: "al fine di arginare la crisi di liquidità" si è ottenuto un finanziamento di 110 milioni di euro; che in data 15.11.2010 "la carenza di liquidità era divenuta insostenibile e che non era più possibile far fronte alle richieste di rimborso della clientela", per cui è stata disposta, ai sensi degli artt. 74 e 98 del TUB "la sospensione delle passività di qualsiasi genere" (cfr. pag. 3 della proposta B.I.); che alla data del 28.2.2011 le "perdite hanno interamente assorbito il patrimonio della banca, producendo un deficit, al netto di poste considerate di valore nullo, pari a euro 6 milioni circa" (pag. 4).

In presenza del coacervo di tali dati, il fatto quindi che si sia riusciti a far fronte a rimborsi alla clientela testimonia piuttosto dell’insussistenza di carenze della gestione commissariale;

d)la gestione commissariale stessa si è orientata nella prospettiva di una gestione liquidatoria solo una volta esauriti i tentativi, risultati vani, di riequilibrio della crisi aziendale ed in considerazione dell’impossibilità di restituzione dell’azienda alla gestione ordinaria. Sulla addotta mancanza, poi, di rassicurazioni alla clientela da parte dei Commissari e sul fatto che costoro avessero apertamente parlato, con colpevole leggerezza, di probabile messa in liquidazione dell’Istituto, va rilevato che di ciò non vi è prova, mentre sono invece pacifici i tentativi (risultanti dalle molteplici relazioni della gestione commissariale, in atti) di salvataggio di MB in vario modo perseguiti e promossi dalla gestione stessa;

e)quanto alla svalutazione dei crediti, di cui i ricorrenti mostrano di non voler tenere conto nel conteggio del deficit patrimoniale, deve rilevarsi come in proposito i Commissari straordinari abbiano chiarito (cfr. pag. 5 della loro istanza di l.c.a.) che "proprio in ragione della insufficiente istruttoria degli affidamenti e della elevata concentrazione degli stessi per settore economico, i Commissari hanno dovuto operare rettifiche su crediti per ca. Euro 89 min. a motivo dell’appalesarsi di ingenti partite a sofferenza" e che "si sono quindi realizzate le previsioni di perdite su crediti già oggetto di previsione in sede di relazione ispettiva";

f)il fatto poi che gli stessi Commissari avessero inizialmente reso, in sede di richiesta di finanziamenti a banche, affermazioni sulla solidità patrimoniale della B.M., non smentisce la gravità della situazione poi determinatasi ed evoluta nel prosieguo della amministrazione straordinaria fino a determinare l’inveramento di presupposti per la l.c.a., testimoniando semmai proprio l’insussistenza di una aprioristica volontà della gestione commissariale indirizzata alla liquidazione dell’azienda;

g)non vi è stata quindi "eccessività" nell’adozione dei provvedimenti in impugnativa", essendosi peraltro già reiteratamente detto sull’inconferenza del riferimento alla misura, ritenuta alternativa, della gestione provvisoria;

h)circa i presupposti per la l.c.a., non è necessario che si tratti, rispetto a quelle poste a base del commissariamento, di "irregolarità" nuove nella gestione o di diverse "violazioni" normative, ma è sufficiente anche soltanto che la situazione già riscontrata ai fini dell’amministrazione straordinaria stessa si sia poi dimostrata tale da concretare l’eccezionale gravità della situazione, l’irreversibilità della crisi e il suo conseguente inesorabile sbocco, appunto, nella l.c.a.. Gli elementi giustificativi di quest’ultima, in relazione all’evoluzione della crisi e all’inutilità dei tentativi esperiti per il risanamento, sono stati, nel caso in esame, adeguatamente posti in luce dai Commissari e da B.I., la cui valutazione al riguardo non appare connotata da manifesta illogicità o da altri vizi logici (non essendo condivisibile e conferente, quindi, la richiesta di una CTU avanzata dagli istanti). Né risultano in atti elementi plausibili da cui possa desumersi l’omessa vigilanza da parte di B.I. (che d’altra parte nel corso della procedura di amm. straord.ria è stata adeguatamente coinvolta con relazioni degli organi della gestione commissariale, con richieste di proroga, sospensione di pagamenti, ecc. (vedi ad esempio quanto risulta in proposito dalla pag. 3 della relazione del Comitato di sorveglianza 4.4.2011);

i)ed ancora: 1)circa il ravvisato contrasto, per l’entità dei recuperi di crediti, tra la relazione dei Commissari e quella del Comitato di Sorveglianza, si deve rilevare che la cifra di 95 milioni sembra immediatamente riferita, nella relazione del Com. di Sorv. a "flussi di rientro del capitale"; 2)gli importi crescenti di interessi, nella bozza di conto economico richiamata, non sono ex se significativi, nei sensi pretesi del possibile riequilibrio della banca, se considerati in maniera avulsa dagli altri dati e da quello negativo finale; 3)circa l’inerzia dei Commissari in ordine al recupero crediti, ne va ribadita, alla stregua di quanto già sopra evidenziato sub 20), l’inesistenza; 4)si rinvia alle precedenti considerazioni anche in ordine ai limiti e all’insufficienza dell’impegno dei soci ai fini di rifinanziamenti e ricapitalizzazioni; 5)le ragioni del deficit patrimoniale sono spiegate dai Commissari nelle loro relazioni del marzo/aprile 2011, da B.I. nella sua proposta di l.c.a. (cfr. pagg 4/5), e dal Com.to di Sorv.za (cfr. pag. 13 della relativa relazione ove si riferisce cha "a partire dal luglio 2010 ha cominciato a profilarsi l’irreversibilità della crisi della banca", in conseguenza, tra l’altro, "del peggioramento progressivo della qualità del portafoglio crediti della banca" stessa, "conseguente al perdurare della congiuntura negativa, e prontamente registrato dai Commissari, con il parere positivo del Comitato di Sorveglianza, attraverso progressive azioni di svalutazione delle posizioni divenute problematiche; tale processo ha avuto l’effetto di erodere gradualmente il patrimonio della banca"; 6)circa la questione dell’indebitamento verso banche, premesso che trattasi di tematica che sarebbe stata piuttosto da riferire, nei termini, al provvedimento di amministrazione straordinaria, va comunque rilevato che B.I., nella proposta di l.c.a., nel riassumere i termini della vicenda, riferisce (senza palesi vizi logici) di un errato (a suo tempo) "modello di intermediazione, imperniato sulla strutturale dipendenza da provvista interbancaria"; 7)si insiste ancora su carenze gestionali dei Commissari, che non sono comprovate, anche in relazione a rettifiche di crediti determinate, per le "gravi carenze nel processo creditizio", dall’"appalesarsi di ingenti partite a sofferenza" (cfr. pag. 5 istanza dei Commissari 4.4.2011);

l)infine, circa le modalità della cessione, e la cifra al riguardo pattuita, del portafoglio crediti residui di MB Banca a Unicredit, si tratta, secondo il Collegio, di un’operazione che, alla stregua di un riscontro effettuato sulla base di canoni di logicità (oltre i quali ogni valutazione, anche riferita alla congruità del prezzo, impingerebbe inammissibilmente in aspetti di merito) non sembra nel suo complesso fondatamente criticabile, posto che si trattava dell’unica offerta di acquisto pervenuta e che essa è conseguita a una serrata trattativa con miglioramenti, per la gestione commissariale, rispetto alle iniziali proposte, risultando peraltro accompagnata tale cessione da un complesso di accordi e condizioni che prevedono tra l’altro il soddisfacimento integrale dei creditori non bancari di MB e il pagamento delle spese della procedura. In proposito nell’istanza di autorizzazione a tale cessione (e alla connessa transazione con la creditrice Mable Bank), avanzata dal Commissario liquidatore a B.I. in data 11.5.2011 si chiariscono bene i presupposti, i termini, le finalità e i vantaggi dell’operazione (precisandosi poi tra l’altro nella autorizzazione dell’Organo di Vigilanza, resa in data 13.5.2011, che "il descritto piano di intervento si presenta nel suo complesso idoneo ad assicurare, nel rispetto delle regole concorsuali e conformemente alle specifiche finalità della disciplina in materia di gestione delle crisi bancarie, la significativa semplificazione degli adempimenti liquidatori, unitamente alla tempestiva e integrale soddisfazione dei depositanti e della generalità della clientela della banca").

Anche l’impugnativa mossa con i secondi motivi aggiunti va pertanto respinta.

26.La domanda poi, contenuta anch’essa nei motivi aggiunti predetti -di accertamento della responsabilità dei Commissari straordinari di MB conseguente all’attività da essi svolta e quella concorrente, anche per omessa vigilanza, di Banca d’Italia, e di condanna dei predetti al risarcimento danni- va evidentemente respinta in dipendenza della avvenuta reiezione, alla stregua delle superiori considerazioni, di tutti i profili di doglianza azionati, oltre che per genericità sugli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria., dovendosi peraltro considerare, che l’art. 72, co. 9, del D.Lgs. n. 385/93 stabilisce che "le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d’Italia", autorizzazione nella specie mancante.

27.Quanto alle spese dei ricorsi e motivi aggiunti di cui in epigrafe, esse possono essere compensate, data la particolarità delle questioni sollevate e trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge gli stessi.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere, Estensore

Giuseppe Sapone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6834

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale della Emilia Romagna, sede di Bologna, 19 giugno 2009 n. 964 che ha accolto, previa riunione, i ricorsi (RG n. 731/2008 e n.1101/2008) proposti rispettivamente dal Comune di Cervia e dalla Regione Emilia Romagna avverso il provvedimento della Capitaneria di Porto di Ravenna prot.n. 27/8728 del 12.5.2008 e della presupposta determinazione ministeriale, nella parte in cui con tali atti è stata rilasciata alla odierna appellante, la s.r.l. M. di Cervia, la proroga di venticinque anni di una concessione demaniale presso il Porto turistico di Cervia, nonché avverso l’atto suppletivo stipulato tra il Ministero e la società concessionaria per la gestione del porto turistico dal 2023 fino al 2048.

2. E’ da premettere che con atto del 28 aprile 1973 la società M. di Cervia aveva ottenuto una concessione demaniale per la durata di 50 anni dell’area necessaria alla costruzione dell’approdo turistico nautico nel porto canale di Cervia, con scadenza della concessione fissata al 28 aprile 2023. Con atto del Consiglio comunale di Cervia n.85 del 19/2/1975 era stata approvata la convenzione fra il Comune di Cervia e la srl M. di Cervia, avente ad oggetto la costruzione e la gestione dell’approdo turistico.

Nella pendenza di più fronti giudiziari di contenzioso tra il Comune e la M. di Cervia, quest’ultima ha proposto un’istanza al Ministero dei Trasporti per l’esecuzione di opere di adeguamento tecnologico e per la contestuale proroga della concessione cinquantennale con scadenza al 27 aprile 2023; nonostante l’opposizione del Comune di Cervia la predetta istanza è stata riscontrata positivamente dall’Autorità ministeriale che ha rilasciato, unitamente all’autorizzazione ai lavori di adeguamento tecnologico, anche la proroga della concessione per ulteriori 25 anni, formalizzata nell’atto suppletivo del 30 aprile 2008.

3. Il Comune di Cervia e la Regione Emilia Romagna hanno impugnato innanzi al TAR per l’Emilia Romagna l’atto suindicato, facendo valere i seguenti motivi:

1) Incompetenza. Violazione di legge: art. 105, 2° comma lett. e) D.Lgs. n.112/1998 come modificato dall’art. 9 legge 88/2001 con riferimento all’art. 3 legge regionale 9/2002 (la competenza a provvedere in materia è del Comune, come ripetutamente precisato dalla Corte Costituzionale).

2) Violazione del giusto procedimento per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione (la proroga è stata disposta senza alcun accertamento istruttorio sul livello di efficienza ed affidabilità del servizio prestato in questi anni dalla società concessionaria; è inspiegabile come sia stata ritenuta necessaria una proroga di ben venticinque anni per non meglio precisati adeguamenti tecnici).

Il Tar ha accolto i ricorsi, ritenendo fondata la censura afferente l’incompetenza del Ministero a rilasciare la proroga del titolo concessorio, per essere stata la competenza trasferita alla Regione e, da questa (con la legge n.9/2002), al Comune di Cervia ai sensi dell’art. all’art.105, c. 2, lett. l) del D.lgs. 112/1998, scelta peraltro coerente con le disposizioni contenute nella legge costituzionale n.3/2001, che nel riscrivere l’art.117 della Costituzione ha attribuito la materia dei porti ed aeroporti civili alla legislazione concorrente di Stato e Regioni ed all’esercizio della potestà regolamentare delle Regioni.

4. Appella la sentenza la società M. di Cervia, deducendo:

a) la improponibilità del ricorso per assenza di giurisdizione del giudice amministrativo, sotto il profilo che la controversia porrebbe in realtà un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato da devolvere per competenza alla Corte Costituzionale;

b) la inammissibilità dei ricorsi proposti in primo grado dal Comune di Cervia e dalla Regione Emilia Romagna, per la mancata impugnazione del dpcm 21.12.1995, nella parte in cui tale decreto ricomprende il porto di Cervia tra quelli di preminente interesse nazionale, rispetto ai quali non potrebbe operare, per espressa previsione del citato art. 105, lett. L), del d.lgs n. 112/98, il trasferimento di funzioni in favore delle Regioni;

c) la ulteriore inammissibilità dei ricorsi per omessa loro notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la consequenziale impossibilità giuridica di operare una disapplicazione del citato dpcm;

d) la erroneità della sentenza nella parte in cui non avrebbe considerato che non di nuova concessione si sarebbe nella specie trattato, ma semplicemente della proroga del precedente titolo, proroga rilasciata ai sensi dell’art.10 del d.PR 509/97, per consentire, senza nessuna modifica delle superfici già assentite, gli adeguamenti tecnologici delle infrastrutture portuali.

Conclude la società M. di Cervia per l’accoglimento dell’appello e per il rigetto, in riforma della impugnata sentenza, dei ricorsi di primo grado.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Emilia Romagna e il Comune di Cervia, per resistere al ricorso in appello e per chiederne la reiezione.

Le parti hanno depositato memorie difensive, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed ististito nelle già formulate conclusioni.

All’udienza del 18 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. L’appello è infondato e va respinto.

5.1 Anzitutto va disattesa la censura afferente la inammissibilità del ricorso di primo grado perché non sussisterebbe, nella controversia in esame, la giurisdizione amministrativa.

Nella prospettazione della società appellante, sviluppata anche nel corso della discussione orale, la causa integrerebbe un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia Romagna) e come tale rientrerebbe nell’alveo cognitorio della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.

La censura è infondata.

Le Amministrazioni ricorrenti in primo grado hanno gravato provvedimenti aventi pacifica natura di atti amministrativi autoritativi, di guisa che la cognizione dei ricorsi non può che appartenere al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 103 della Costituzione.

Quanto alla specifica posizione della Regione, vero è che viene in considerazione, ai fini del decidere, una questione di competenza tra distinti poteri della Repubblica ed in particolare quella afferente al se (e, soprattutto, a decorrere da quale data) le funzioni amministrative in materia di porti (nonché di rilascio dei titoli concessori agli stessi relativi) siano state devolute dallo Stato alle Regioni; ma tale quesito si risolve affrontando la questione relativa all’eventuale difetto di competenza nell’adozione dell’atto da parte della Autorità appellata e cioè un ambito decisorio in cui, venendo in gioco un tipico vizio di legittimità dell’atto amministrativo (e di incompetenza), non potrebbe essere esclusa la giurisdizione amministrativa.

Tale soluzione non osta evidentemente a che i soggetti legittimati (nel caso di specie, lo Stato o la Regione Emilia Romagna) in presenza dei relativi presupposti possano sollevare, ai sensi della richiamata disposizione costituzionale, un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale..

In altri termini, il soggetto legittimato a impugnare l’atto autoritativo innanzi al giudice amministrativo può valutare se sussistano i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione, ovvero se avvalersi del rimedio di carattere generale della giurisdizione generale di legittimità.

Tale conclusione risulta corroborata dalla considerazione per cui, mentre la Corte Costituzionale può decidere le censure attinenti al riparto delle attribuzioni, il giudice amministrativo – ai sensi dell’art. 113 Cost. – può decidere su ogni profilo di illegittimità dell’atto, anche sui dedotti aspetti di eccesso di potere, sicché – anche per esigenze di concentrazione – la Regione ben può scegliere se, anziché proporre due giudizi e devolvere alla Corte Costituzionale l’esame dei profili sul difetto di attribuzione, sia il caso di proporre un solo ricorso al giudice amministrativo, deducendo tutti i possibili motivi di illegittimità dell’atto.

Quanto al Comune di Cervia, la deduzione dell’appellante va respinta perché palesemente infondata, poiché esso – di certo non legittimato alla proposizione del conflitto di attribuzione – non può che chiedere tutela innanzi al giudice amministrativo.

5.2 Venendo all’esame della seconda censura d’appello, con la quale si è posta un’ulteriore questione di (in)ammissibilità dei ricorsi originari, in considerazione dell’omessa impugnativa, quale atto necessariamente presupposto, del richiamato dpcm del 1995, nella parte in cui ricomprende il porto di Cervia tra quelli di preminente interesse nazionale, il Collegio osserva che anche tale censura non appare meritevole di condivisione.

Come è noto, un significativo trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo, anche qualora collocati in ambito portuale, si è avuto con il d.lgs. n. 112 del 1998 recante il trasferimento di funzioni e di compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni).

L’art. 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo, nel testo originario, stabiliva che venissero conferite alle Regioni le funzioni relative "al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia"; precisandosi, altresì, che "tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995".L’art. 9 della legge n. 88 del 2001 ha, poi, modificato l’ultima parte del richiamato art. 105, comma 2, lettera l), stabilendo che il conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni "non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995".

E il dato testuale prosegue disponendo che "nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002".

La Corte Costituzionale ha tuttavia affermato il principio (sentt. 89/2006, 90/2006, 255/2007, 344/2007), condivisibile e fatto proprio dal collegio, secondo cui è da escludere, dopo l’introduzione del nuovo regime delle competenze da parte della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, che il richiamo effettuato dall’art.105 del d.lgs. 112/1998 al dpcm. del 1995 possa cristallizzare nel tempo l’appartenenza di aree portuali di interesse regionale e interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro preminente interesse nazionale.

Nella incisione delle sfere di competenza dello Stato e dello Regione operata dalla citata legge costituzionale, soltanto una rivalutazione successiva all’entrata in vigore del nuovo art. 117 della Costituzione, compiuta dallo Stato e dalla Regione interessata, in applicazione del principio di leale collaborazione, avrebbe potuto conservare allo Stato, in ragione di particolari esigenze connesse all’importanza strategica di un determinato porto, la competenza in materia di rilascio e revoca delle concessioni demaniali marittime.

5.3 Al contrario, gli sviluppi successivi al nuovo assetto costituzionale hanno evidenziato, con riguardo alla specifica materia dei porti (e del porto di Cervia in particolare), che:

a) la legge regionale dell’Emilia Romagna n.9/2002 (la quale disciplina, sulla base delle competenze legislative regionali di cui all’art. 117 della Costituzione, l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale conferite alle Regioni dalla lettera l) del comma 2 dell’articolo 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni) prevede espressamente art. 2) che spettino alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo generale e all’art.3 – comma 3, lett.c) – attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e sub regionale;

b) la delibera di Giunta regionale n.1461/2003 ha espressamente annoverato il porto comunale di Cervia tra quelli di rilevanza economica regionale e interregionale, secondo la classificazione dei porti in due categorie e tre classi di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (recante il Riordino della legislazione in materia portuale)

c) la stessa circolare 17 aprile 2008 della Direzione generale dei Porti del Ministero ha preso atto delle sopravvenute competenze delle Regioni nei porti di interesse regionale, senza che sia necessario procedere alla previa revisione del dpcm 21 dicembre 1995, occorrendo al contrario indicare eventualmente in positivo i porti di interesse nazionale ed internazionale così come individuati dai protocolli di intesa stipulati con le Regioni.

6. Da tale quadro normativo si evince pertanto in modo chiaro che nella controversia in esame non potrebbe rilevare, sul piano della ammissibilità processuale degli originari ricorsi, la prospettata necessità di una impugnativa previa dellatto presupposto (dpcm 21 dicembre 1995), attesa la non vincolatività – e la caducazione per quanto rileva nel giudizio – delle sue previsioni alla luce dello sviluppo normativo successivo, ed in particolare del nuovo assetto delle competenze tra gli enti in cui si compone la Repubblica per effetto della legge costituzionale n. 18 ottobre 2001, n.3 (in tal senso, recentemente Cons. St, VI, 31 ottobre 2011, n.5816).

7.Alla luce dei rilievi appena svolti deve concludersi per la infondatezza anche del consequenziale rilievo in ordine alla pretesa mancata integrazione del contraddittorio in confronto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attesa la riscontrata non ricorrenza di un obbligo di impugnativa avverso il citato dpcm.

8. Anche sulla questione afferente più propriamente il merito della censura di incompetenza l’appello non appare suscettibile di positiva valutazione.

Come correttamente rilevato dai primi giudici, già alla data della domanda (31.12.2007) l’Amministrazione statale avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere per competenza la richiesta di proroga del titolo concessorio al Comune di Cervia.

Né assume rilievo, ai fini della riscontrata incompetenza della Autorità ministeriale, il fatto che sia stato attivato un procedimento ex art. 10, terzo comma del DPR 509/1997, volto cioè ad ottenere una proroga a fronte dei prospettati adeguamenti tecnologici.

Anche su tale profilo della causa appare assolutamente condivisibile il rilievo dei primi giudici secondo cui la proroga della concessione ne comporta una modifica sostanziale ed una integrazione degli effetti, anche a superficie concessoria ed a opere invariate (pur oggetto dei previsti relativi lavori), di guisa che "l’autorità concedente" che può concedere la proroga tenendo conto dell’entità dell’investimento originario e di quello aggiunto coincide, alla stregua del principio del tempus regit actum, con quella competente in via ordinaria alla modifica della concessione (nel caso di specie, il Comune di Cervia, in applicazione della legge regionale n. 9/2002).

9. In conclusione, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti del Comune di Cervia e della Regione Emilia Romagna; esse possono essere compensate nei confronti del Ministero dei Trasporti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 1083/10), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante al pagamento delle spese e delle competenze di questo grado di giudizio, che liquida in euro 10.000,00 diecimila/00), oltre IVA e CAP come per legge, nei confronti del Comune di Cervia ed in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA e CAP come per legge, nei confronti della Regione Emilia Romagna.

Dichiara compensate le spese e le competenze del grado nei confronti del Ministero dei Trasporti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-01-2012, n. 295 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premettono i ricorrenti, tutti sottufficiali delle Forze Armate (Esercito), l’iter legislativo – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3-12 giugno 1991, n. 277, con cui veniva sancita l’equiparazione del trattamento retributivo fra le qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato ed i corrispondenti gradi dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri – per portare a compimento la detta equiparazione anche nei confronti dei sottufficiali delle FF.AA.

E’ stato dunque emanato il D.L. 7 gennaio 1992, n. 5 la cui legge di conversione (6 marzo 1992, n. 216) ha esteso tale beneficio ai sottufficiali della Guardia di Finanza e previsto per il personale dell’Arma il diritto alla percezione degli arretrati quinquennali derivanti dall’esecuzione della richiamata sentenza del giudice delle leggi, fino al D.L. 4 dicembre 1992, n. 469, adottato dopo diversi decreti legge, con medesimo contenuto, ma non convertiti in legge, la cui legge di conversione ha applicato la perequazione di cui sopra anche ai sottufficiali delle Forze Armate a decorrere dal 1 gennaio 1992.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti introducono azione di accertamento in ordine al diritto al pagamento delle somme a titolo di perequazione con decorrenza non già dalla data indicata dall’art. 1, L. 2 febbraio 1993, n. 23, di conversione del D.L. n. 469 del 1992, ma da quella prevista per il personale corrispondente dell’Arma dei carabinieri e del personale della Polizia di Stato, lamentando, con unico motivo di ricorso, la disparità di trattamento e la violazione delle guarentigie costituzionali di cui agli artt. 3, 36, 97 e 136 della Cost..

Concludono, dunque, per l’accoglimento dell’introdotta domanda, con declaratoria del diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati a tale titolo maturati, fatta salva la prescrizione ordinaria, ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per l’intimata Amministrazione della Difesa.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2011, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la persistente dell’interesse dei propri assistiti alla coltivazione del ricorso.

Motivi della decisione

Con il gravame odierno introducono i ricorrenti, sottufficiali delle Forze Armate (Esercito), azione di accertamento in ordine al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di perequazione economica con il trattamento in godimento da parte del personale delle Forze di Polizia, non già secondo la decorrenza fissata dal legislatore con il decreto L. 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in L. 2 febbraio 1993, n. 23, e cioè 1 gennaio 1992, bensì dalla più antica data corrispondente a quella da cui hanno beneficiato del detto trattamento i parigrado dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Sostengono, in sostanza, i ricorrenti che la conclusiva L. n. 23 del 1993, sopra richiamata, pur avendo risolto anche in favore del personale appartenente alle Forze Armate il problema dell’adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi, non avrebbe, per altrettanto, definito quello relativo alla decorrenza di tale trattamento, creando sotto questo profilo disparità di trattamento, invece di garantire la piena equiparazione, tra i sottufficiali delle FF.AA. e quelli appartenenti all’Arma ed al Corpo di G. di F., in violazione dei principi di rango costituzionale di cui agli articoli 3, 36, 97 e 136 della Cost..

Come è noto, la questione dell’equiparazione giuridica ed economica, di cui alla "Tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i gradi degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli del personale delle altre Forze di polizia", allegata alla L. n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza") ed ivi richiamata dall’art. 43, 17 comma, è stata oggetto di successivi interventi legislativi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991.

Con la richiamata sentenza la Corte ha ritenuto che l’equiparazione, ai fini del trattamento retributivo, dei sottufficiali dei Carabinieri al personale della Polizia di Stato andava compiuta, in mancanza di indicazione di un diverso criterio da parte della legge, in base alle funzioni esercitate, non potendo non corrispondere a parità di funzioni un identico trattamento economico, ed ha, conseguentemente, dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 43, comma 17, e la Tabella all. C della L. 1 aprile 1981, n. 121, nella parte in cui le predette disposizioni non includevano la qualifica di Ispettore di Polizia fra quelle equiparabili alle qualifiche dei sottufficiali dei Carabinieri, così omettendo l’individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate dai sottufficiali dei Carabinieri con quelle attribuite al personale di polizia.

I principi formulati dalla Corte sono stati poi applicati in sede giurisdizionale con le decisioni del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 986 del 26 novembre 1991 e del T.A.R. del Lazio, n. 1219 del 9 luglio 1991.

Successivamente è intervenuto il D.L. 7 gennaio 1992, n. 5 convertito, con modificazioni, in L. 6 marzo 1992, n. 216.

Ai sensi del primo comma, art. 2 del citato decreto legge, a decorrere dal 1 gennaio 1992, ai sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all’art. 1, primo comma. (Sezione IV del Consiglio di Stato n. 986 del 26 novembre 1991 e T.A.R. del Lazio, sez. I, n. 1219 del 9 luglio 1991).

Il successivo secondo comma ha disposto che al pagamento delle competenze arretrate, derivanti dall’esecuzione delle citate sentenze di cui all’art. 1, si sarebbe provveduto, nell’anno 1993, mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell’importo spettante; nell’anno 1994, mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35% dell’importo spettante; nell’anno 1995, mediante la corresponsione del rimanente 30%.

La questione controversa è stata già esaminata dalla Sezione con pronunce di rigetto della pretesa azionata dai ricorrenti e dalle quali il Collegio non ravvede motivi per discostarsene (cfr. per tutte Tar Lazio, I bis, n. 8103/2004.

Ribadisce il Collegio che, con le richiamate disposizioni, il legislatore ha inteso disciplinare, con norma primaria, gli effetti scaturenti dalle decisioni puntualmente citate nell’art. 1, primo comma, del D.L. n. 5 del 1992, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza agli Ispettori della Polizia di Stato, avendo posto, al riguardo, sia una previsione a regime, in ordine al trattamento spettante ai predetti sottufficiali, a decorrere dal 1 gennaio 1992, sia una norma transitoria per la corresponsione delle competenze arretrate, con esplicito ed esclusivo riferimento a quelle derivanti dall’esecuzione delle sentenze citate nel primo comma dell’art. 1 dello stesso decreto legge (Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991 e TAR Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991).

Quanto all’equiparazione dei trattamenti a regime, la Corte Costituzionale ha ritenuto che è frutto di una legittima scelta del legislatore l’unificazione completa, dal 1 gennaio 1992, con compattamento verso l’alto del trattamento economico (allineato sui livelli VI, VI bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia, ad ordinamento civile e militare, compresi quelli appartenenti a Forze di Polizia (diverse dai Carabinieri) che erano stati mantenuti al di fuori sia dalla suddetta pronuncia della Corte, sia dalle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi. (Corte Cost., 17 marzo 1998, n. 63).

Prevedendo un regime transitorio, il legislatore ha, invece, assicurato la spettanza degli arretrati solo ai destinatari delle citate sentenze, escludendo quindi dallo stesso diritto i possibili destinatari di altre sentenze favorevoli e comunque successive alla data d’entrata in vigore del D.L. n. 5 del 1992. (Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 1997 n. 743 e 24 febbraio 1997 n. 137).

Si è osservato, al riguardo, che, con una diversa interpretazione, si giungerebbe all’assurda conclusione che coloro, che già avevano ottenuto una sentenza favorevole, percepirebbero gli arretrati, nei limiti e con gli scaglionamenti appositamente stabiliti nel decreto legge, mentre tutti gli altri, pur avendo una posizione giuridicamente meno qualificata, li percepirebbero illimitatamente e immediatamente (Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 1994 n. 809).

Peraltro, la stessa Corte Costituzionale (23 dicembre 1993 n. 455), ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni recate con gli artt. 1 e 2 del citato D.L. n. 5 del 1992, nella parte in cui assicurano l’effetto retroattivo a quanti hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, al momento dell’entrata in vigore del decreto legge, rispetto ad altri che non l’hanno ottenuta ancorché ricorrenti.

In detta occasione, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il legislatore ha compiuto una scelta, differenziando la posizione dei destinatari delle sentenze citate nell’art. 1, primo comma, dello stesso decreto legge, per quanto attiene al diritto alle competenze arretrate, e che la scelta stessa non è affetta da censure di arbitrarietà o irragionevolezza.

Il giudice delle leggi ha ancora ritenuto che non può assumersi sminuita, nel periodo fino all’entrata in vigore del D.L. n. 5 del 1992, l’equiparazione economica in questione, in quanto la tendenziale omogeneità dei trattamenti non comporta, nel periodo transitorio, una continua identità di posizioni economiche, in considerazione delle residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di livelli funzionali. (Corte cost., 14-20 luglio 1999, ord.. n. 331).

Gli enunciati principi sono stati ribaditi, sotto il profilo della disciplina temporale di attuazione dei provvedimenti di perequazione retributiva in discussione, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, anche successiva rispetto a quella precedentemente citata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2000 n. 973).

Tanto precisato in punto di diritto, ritiene il Collegio, con riferimento specifico alla controversia in esame, che analoghe considerazioni a quelle sopra esposte inducono ad escludere la fondatezza, con riferimento agli art. 3, 36, 97 e 136 della Cost., della, sia pure indirettamente introdotta, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma e 2, primo comma della L. n. 216 del 1992 nonché della L. 2 febbraio 1993, n. 23 – veicolata dai ricorrenti con la domanda giudiziale di accertamento e condanna – nella parte in cui la decorrenza dei previsti benefici economici per i sottufficiali delle Forze Armate viene fissata dal 1 gennaio 1992, e non dall’entrata in vigore della L. 1 aprile 1981, n. 121, in quanto la disciplina differenziata del trattamento economico del personale appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze di Polizia, rispetto a quanto previsto per gli appartenenti alle altre Forze Armate, è riconducibile alla discrezionalità del legislatore, che ben può disciplinare in modo differenziato situazioni in concreto disuguali, posto che nessuna assimilazione o equiparazione deve ritenersi necessariamente sussistente tra gli appartenenti alle Forze di Polizia e gli appartenenti alle altre Forze Armate, anche alla luce dei principi in proposito affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 4-12 aprile 1990 n. 191 (cfr. Cons. di Stato, IV Sez., 15 dicembre 2000, n. 6665).

A tanto segue che la pretesa dei ricorrenti dedotta in giudizio è destituita di fondamento giuridico, attesa la incondivisibilità della prospettazione con cui viene in sostanza rivendicata la spettanza del differenziale retributivo arretrato (sia pure nei limiti della prescrizione) rispetto alla data di entrata in vigore della perequazione stipendiale in parola, e cioè il 1 gennaio 1992.

Conclusivamente, all’infondatezza della dedotta azione consegue la reiezione del gravame sussistendo, peraltro, giusti ed eccezionali motivi, stante la Cost. solo formale dell’amministrazione, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12907 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.G. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, il Condominio (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni da lui sofferti a causa di una caduta avvenuta lungo le scale del condominio a causa di una certa quantità d’acqua presente sui gradini.

Il Tribunale, dopo aver autorizzato la chiamata in causa della società di assicurazione del convenuto, rigettava la domanda.

Interposto appello da parte del V., la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 12 ottobre 2006, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata, con l’ulteriore carico delle spese.

Osservava in proposito la Corte territoriale che l’appellante non aveva provato il fatto così come dedotto, nè la sussistenza del nesso causale, mentre il condominio appellato aveva dimostrato che l’evento si era verificato per caso fortuito. Le deposizioni testimoniali, inoltre, avevano evidenziato che le pulizie delle scale venivano svolte in giorni diversi da quello in cui il sinistro era accaduto, che la macchia d’acqua era visibile e che il V., nel momento della caduta, era intento a chiacchierare.

Il V. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno con atto affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente non risulta aver eletto domicilio in Roma; pertanto – in conformità a quanto stabilito da questa Corte con due diverse pronunce a Sezioni Unite, l’ordinanza 24 luglio 2003, n. 11526, e la sentenza 25 gennaio 2007, n. 1614, cui si sono conformate altre pronunce delle Sezioni semplici (v. l’ordinanza 16 luglio 2010, n. 16615) – mancando tale elezione, la comunicazione dell’avviso di udienza al difensore, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., va effettuata e si perfeziona con il deposito dell’avviso stesso presso la cancelleria di questa Corte, così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, mentre l’invio di copia dell’avviso stesso al difensore, ai sensi dell’art. 135 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59, art. 4, svolge una funzione meramente informativa.

Nella specie, quindi, la comunicazione di avviso dell’udienza è regolarmente avvenuta col deposito presso la cancelleria, a nulla rilevando che il successivo avviso a mezzo fax, sollecitato dal difensore del ricorrente in occasione del deposito del ricorso, non risulti, andato a buon fine.

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5).

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata cade in contraddizione là dove da un lato afferma che il fatto dedotto non è stato provato dall’appellante e dall’altro ritiene che il condominio abbia dimostrato il caso fortuito; in realtà, nessun dubbio può aversi circa la dinamica del fatto, riconosciuta dalla stessa Corte d’appello. Ciò premesso, il V. evidenzia alcuni motivi di illogicità della motivazione: la sentenza non avrebbe considerato che dalle deposizione testimoniali si desume che l’acqua che aveva determinato la caduta non era, in realtà, visibile prima dell’infortunio, ma soltanto dopo; è irrilevante che la struttura delle scale fosse nota alla vittima della caduta, così com’è irrilevante il fatto che egli stesse chiacchierando con altri condomini nel momento della caduta; non avrebbe alcuna importanza il fatto che la stessa si sia verificata in un giorno della settimana non utilizzato per la pulizia delle scale.

In adempimento dell’onere di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., il motivo trascrive la parte della motivazione della sentenza in cui sono contenuti gli elementi posti a fondamento del percorso logico seguito dalla sentenza stessa.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Rileva al riguardo il ricorrente che, in considerazione della natura oggettiva della responsabilità per cose in custodia, la sentenza non avrebbe indicato alcun elemento "ad esplicazione dell’apodittica affermazione che il condominio avrebbe provato il verificarsi dell’evento per caso fortuito". Il caso fortuito, infatti, va inteso come fatto idoneo a interrompere il nesso causale, ma non può certamente essere costituito dal fatto colposo del danneggiato, che può al massimo valere come motivo di diminuzione del danno risarcibile, ai sensi dell’art. 1227 c.p.c., comma 1.

Il secondo motivo è concluso dal seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se il caso fortuito previsto dall’art. 2051 cod. civ., come esimente dalla responsabilità custodiale – possa identificarsi in un preteso comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso della cosa (uso della stessa senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo)".

3. Rileva il Collegio che il presente ricorso si colloca, ratione temporis, nel periodo di vigenza dell’art. 366-bis cod. proc. civ., il quale imponeva che ciascun motivo di ricorso fosse concluso dalla formulazione di un quesito di diritto e che, in relazione alla censura di vizio di motivazione, venisse fornita chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si assumeva che la motivazione fosse mancante, insufficiente o contraddittoria.

Alla luce dei criteri enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine al quesito di diritto, i due motivi sopra riportati, che possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi inammissibili.

Il primo, infatti, pur censurando un complessivo vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si riporta uno stralcio, non contiene un adeguato momento di sintesi tale da far ritenere rispettato il precetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

Come questa Corte ha recentemente rilevato, infatti, è inammissibile il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, in ossequio alla ratio che sottende la disposizione indicata, secondo cui la Corte di legittimità deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (sentenza 18 novembre 2011, n. 24255).

In altre parole, il motivo di ricorso per cassazione contenente una censura sulla motivazione deve contenere un momento di sintesi omologo al quesito di diritto, costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., 18 giugno 2008, n. 16528, seguita, fra le altre, da Cass., 16 febbraio 2012, n. 2226).

Nella specie, al contrario, tale momento di sintesi manca del tutto nel ricorso, poichè la parte ricorrente si è limitata a trascrivere alcuni passaggi della motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone genericamente la lacunosità e contraddittorietà.

Quanto al secondo motivo – che formula, invece, la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. – il relativo quesito è, da un lato, del tutto astratto, in quanto non contiene alcun riferimento alla vicenda in esame; dall’altro, esso formula una domanda la cui risposta è scontata e priva di utilità ai fini del caso concreto. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha in più occasioni insegnato che, in ordine all’esimente di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere costituito anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato (sentenze 8 maggio 2008, n. 11227, e 24 febbraio 2011, n. 4476).

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.