Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-12-2011, n. 28990 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze depositata il 30/12/2006 che ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa n. 613/2003, con la quale è stata dichiarata la nullità de termine apposto al contratto di lavoro stipulato con P.S. per il periodo 2-10-2000/31-1-2001, per "esigenze eccezionali.." ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ, con conscguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, con le pronunce consequenziali.

La P. ha resistito con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 1-12-2008.

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto diletto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n, 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 16-09-2011, n. 34277 Associazione per delinquere Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, sul riesame proposto da C.P., confermava il provvedimento del Giudice per indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1) e di concorso nella commercializzazione di un ingente quantitativo di cocaina (capo 5-bis).

Esponeva il Tribunale che le indagini avevano rivelato l’esistenza di una potente associazione dedita a partire dal 2008 al narcotraffico, operante nel cetrarese, ma con propaggini operative in altre parti d’Italia e all’estero, della quale venivano accusati di far parte esponenti della ‘ngrangheta Muto di Cetraro, della ‘ndrina Chinilo di Paternò Calabro e brokers di stupefacente del vibonese e di San Luca. Tale associazione operava in particolare nel settore delle importazioni dal Sud America, gestite da P.B. in diretto contatto con i narcos colombiani e venezuelani per l’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente; e nell’offerta di stupefacente nell’alto tirreno cosentino, in (OMISSIS) e comuni vicini ed in (OMISSIS).

In tale contesto, le emergenze processuali – costituite prevalentemente dagli esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche, dall’attività di videoregistrazione, dall’acquisizione di tabulati telefonici, da servizi di p.g., da sequestri di stupefacente, da arresti in flagranza e dalle dichiarazioni del collaborante P.G. – avevano evidenziato lo svolgimento di una complessa operazione di importazione di stupefacente dal Sud America, conclusasi con l’arresto del corriere all’aeroporto di (OMISSIS) ed il sequestro di 56 chilogrammi di cocaina.

In particolare, emergeva che S.A. stava pianificando la raccolta di finanziamenti, ritirando il 5 dicembre 2008 in Cetraro la somma di Euro 25.000 dai fratelli S., mentre il padre F. e lo zio P.B. incontravano C.L. E. per discutere dell’importazione di cocaina. Nei giorni successivi si svolgevano vari contatti ed incontri tra i coindagati, tra i quali anche un colonnello dell’Arma, che doveva occuparsi dell’arrivo dello stupefacente a (OMISSIS), ed il C..

Quest’ultimo, in particolare, avvisava il militare del rinvio della consegna di droga, che a suo dire, non sarebbe partita senza il via libera dall’Italia, e si accordava con gli altri coindagati sulle modalità dell’arrivo della droga in Italia.

Il Tribunale riteneva fondata la prognosi di penale responsabilità del C. per entrambi i reati di concorso nella commercializzazione dello stupefacente sequestrato e di partecipazione all’associazione criminale. Quanto a quest’ultima provvisoria incolpazione, il Tribunale evidenziava che il C. aveva fornito un contributo determinante al perfezionamento dell’importazione di droga, escogitando un sistema per eludere i controlli allo scalo di (OMISSIS) e far giungere lo stupefacente prima a (OMISSIS) e poi in (OMISSIS).

Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata riteneva sussistente e perdurante il pericolo di recidiva specifica, sia in considerazione delle modalità e delle circostanze dei fatti che della personalità dell’indagato, desunta dai comportamenti e dagli atti concreti dallo stesso realizzati rivelatori della sua capacità delinquenziale. Le suddette evidenze dimostravano, secondo il Tribunale, la palese inadeguatezza delle invocate forme più tenui di coercizione personale.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, per i seguenti motivi:

– le violazioni di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla dedotta incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro. Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla dedotta incompetenza per il reato associativo. Il ricorrente rileva che la competenza per tale reato era da individuarsi nel Tribunale di Roma, in quanto, in assenza di continuazione con il reato-fine, doveva prendersi in considerazione il luogo in cui era avvenuta parte dell’azione – ovvero il sequestro del carico di cocaina in (OMISSIS) -, non emergendo dagli atti con certezza il luogo in cui era iniziata la consumazione del reato, da identificarsi non nella stipula dell’accordo, ma nel concreto inizio della vita dell’associazione. Quanto alla competenza per il reato di cui al capo 5-bis, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto dirimente la consegna di danaro, avvenuta in (OMISSIS) quattro mesi prima del sequestro del carico e destinata all’acquisto della droga proveniente dall’estero, basandosi tuttavia su deduzioni illogiche, arbitrarie e sfornite di riscontri indiziari. Pertanto, essendo incerto il luogo del finanziamento, la competenza andava determinata, tenendo conto del luogo dove era stato effettuato il sequestro della cocaina (nella specie, (OMISSIS)).

Secondo il ricorrente, anche a voler considerare i reati contestati connessi tra loro, il reato associativo non determinerebbe lo spostamento della competenza dell’altro reato, in quanto la vis attractiva per i reati di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis è limitata ai reati consumati all’interno del medesimo distretto, ed in ogni caso, anche applicando il criterio della gravità del reato, la competenza andrebbe assegnata al Tribunale di Roma.

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in ordine al fumus del delitto associativo, non essendovi alcun riferimento diretto alla posizione dell’indagato all’interno del sodalizio criminoso, ma risolvendosi gli elementi indiziari di appartenenza nella dimostrazione della sola commissione del reato- fine. In particolare, non vi sarebbero elementi comprovanti la consapevolezza dell’indagato di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione criminale. Aggiunge il ricorrente che, dal contenuto delle intercettazioni, poste a base del provvedimento custodiate, nulla emergerebbe circa la presunta associazione ed il programma da essa perseguito, rivelando piuttosto le risultanze investigative rapporti limitati e circoscritti nel tempo tra i coindagati, inquadrabili nella fattispecie concorsuale di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale motivato al riguardo con mere clausole di stile, prive di riferimenti al C. (il Tribunale indicherebbe una reiterazione criminosa in realtà inesistente), omettendo di valutare elementi prospettati dalla difesa per la concessione della misura più gradata. Le affermazioni del Tribunale in ordine al pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, la cui effettiva ed idonea prevenzione futura richiedeva la totale e drastica recisione di ogni legame con il giro dei trafficanti di droga nel quale il C. aveva mostrato di essere inserito, risulterebbero prive di fondamento e smentite dalla stessa Procura, laddove ha affermato nel provvedimento di fermo che costui non era più legato al sodalizio criminoso, oltre che da altre emergenze processuali (intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore Pa.).

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato, risultando privi di fondamento i motivi dedotti.

2. Con riferimento alla questione della competenza, deve ribadirsi che l’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva degli ordinari criteri determinativi della competenza per territorio (anche pertanto dei criteri di cui all’art. 16 c.p.p.), anche fuori dagli ambiti distrettuali, perchè stabilisce una vis attractiva del reato ricompreso nelle attribuzioni dell’ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, nel caso si proceda – come nella specie – per il delitto di associazione per delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e per reati ad essa connessi, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato associativo e, data la sua natura di reato permanente, al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (Sez. 2, n. 6783 del 13/11/2008, dep. 17/02/2009, El Abbouli, Rv. 243300).

Pertanto, deve ritenersi non corretta l’affermazione del Tribunale, secondo cui il connesso reato di cui al capo 5-bis, in quanto aggravato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, non era attratto, in virtù delle regole previste dall’art. 16 c.p.p., nella cognizione del giudice territorialmente competente per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Ciononostante, tale affermazione non ha avuto alcuna conseguenza sulla esatta individuazione del giudice territorialmente competente, nè ha determinato un vizio della motivazione, in relazione alle deduzioni difensive, in quanto è lo stesso Tribunale a dichiarare la coincidenza territoriale tra il luogo in cui veniva documentata la consegna dei Euro 25.000 per finanziare l’acquisto della partita di droga dal Sudamerica e quello in cui era sedente la consorteria criminale.

(OMISSIS) rappresentava invero il luogo in cui si erano concretizzati (cfr. in particolare l’ordinanza genetica, pagg. 56 e 57) i primi segni della operatività del sodalizio criminoso, ragionevolmente utilizzabili – in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità – come "elementi sintomatici" della genesi dell’associazione nello spazio (tra le tante, Sez. F n. 26285 del 03/06/2009, Del Regno, Rv.

244666).

3. Infondato è anche il secondo motivo.

E’ principio più volte affermato che, pur sussistendo assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e reati-fine commessi dagli associati, non può escludersi, sul piano probatorio, che gli elementi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possano essere influenti nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo ed all’inserimento dei soggetti nell’organizzazione, in specie quando tali condotte, per le loro connotazioni, dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le modalità operative, nonchè il ruolo specifico svolto al suo interno dalla persona, funzionale all’associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e quando le stesse condotte siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l’immanente coscienza e volontà dell’autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo (Sez. 6, n. 06867 del 14/01/2008, Palamara, Rv. 239670; Sez. 6, n. 44102 del 21/10/2008, Cannizzo, Rv. 242397).

Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha adeguatamente soddisfatto tale obbligo motivazionale, in quanto non si è limitata – come asserisce il ricorrente – ad esporre esclusivamente gli elementi dimostrativi del coinvolgimento del C. nel singolo reato di commercializzazione della cocaina.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le numerose conversazioni intercettate, dimostrative della fattiva partecipazione del C. all’importazione di cocaina di cui al capo 5-bis) e alla pianificazione di nuovi e ancor più importanti acquisti di droga proveniente dal Sudamerica, non lasciassero dubbi circa la prognosi di penale responsabilità del predetto anche con riferimento al reato associativo.

In particolare, era dimostrativo della intraneità alla associazione criminale il ruolo assunto dal C. (fattivamente presente in tutto l’iter organizzativo dell’importazione del carico e del suo successivo trasporto in Calabria) in una fase – quella dell’approvvigionamento dai paesi produttori di ingenti partite di stupefacente – particolarmente significativa per l’organizzazione e la cui delicatezza comportava la diretta gestione dell’affare da parte del livello "a monte" della consorteria (dai promotori e dirigenti P.B. e F.B. ai finanziatori S.).

L’importazione di un’importantissima partita di stupefacente si presentava invero come un’operazione la cui complessità implicava un adeguato grado di pianificazione, organizzazione e cooperazione plurisoggettiva, sia nelle fasi preliminari sia in quelle susseguenti, una volta che la consorteria fosse entrata materialmente in possesso della droga.

Rivelatore della stabilità del vincolo associativo e della persistente disponibilità a supportare le finalità illecite del gruppo criminale era, in particolare, per il Tribunale del riesame il numero impressionante di contatti e di incontri monitorati tra l’indagato C. e gli altri solidali nell’arco di un lasso di tempo consistente (ben quattro mesi) precedente l’arrivo dello stupefacente.

A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente sì è sostanzialmente limitato ad offrire una lettura alternativa delle risultanze delle indagini, quanto alla portata dimostrativa dei contatti telefonici e delle dichiarazioni del collaborante Pa., dilungandosi in considerazioni apodittiche (in quanto prive della necessaria "autosufficienza") ed in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie.

4. Infondato è anche l’ultimo motivo, riguardante la valutazione di adeguatezza della misura carceraria.

Deve innanzitutto considerarsi che, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), gli elementi di cautela, al riguardo apprezzabili, possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacchè la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi dagli tutti elementi di cui all’art. 133 c.p. e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell’agente.

Ciò posto, nella specie, il provvedimento impugnato ha ritenuto la sussistenza della predetta esigenza cautelare, evidenziando a tal riguardo: l’inserimento del C. nel contesto associativo, implicante di per sè la stabilità e la diuturnità del vincolo; la reiterazione di condotte realizzate in un contesto di tipo organizzato; la gravità dei fatti, in considerazione della considerevole quantità di droga movimentata e della ingente entità delle risorse finanziarie investite nel mercato illecito; la conoscenza dei canali di rifornimento e distribuzione degli stupefacenti.

Tale conclusione non appare illogica, quanto alla reiterazione di condotte criminose, posto che il Tribunale ha posto in evidenza (pagg. 32 e 34 dell’ordinanza) "la fattiva partecipazione dell’indagato alla pianificazione di nuovi ed ancor più importanti acquisti di droga proveniente dal Sudamerica".

Quanto poi alla motivazione sull’adeguatezza della misura carceraria, va ribadito, che, ai fini della scelta delle misure cautelari personali, l’art. 275 c.p.p. non pone a carico del giudice l’obbligo di offrire l’analitica dimostrazione della inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, essendo necessario solo che egli dimostri, sulla base di elementi "specifici", inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto, che l’unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa sia la permanenza in carcere (Sez. 1 n. 45011 del 26/09/2003, Villani, Rv. 227304).

Nel caso in specie, il Giudice del riesame – andando al di là della mera presunzione di adeguatezza prevista per il titolo di reato – ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che quella della custodia in carcere fosse la misura cautelare più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari e ciò ha fatto con motivazione incensurabile in questa sede – perchè adeguata, corretta e logicamente accettabile – fondata sulla valutazione non solo della natura ed entità dei fatti, ma anche della personalità dell’indagato. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le illustrate doti criminali del prevenuto, l’inserimento dello stesso in una rete organizzata di narcotrafficanti ed il carattere "professionale" dell’attività illecita svolta precludessero l’attenuazione del regime coercitivo, non risultando altresì acquisiti elementi dimostrativi della rescissione dei suoi legami con l’organizzazione criminosa (la difesa aveva infatti soltanto dedotto al riguardo l’assenza di precedenti specifici).

A fronte di queste conclusioni, il ricorrente ha anche in tal caso offerto una lettura alternativa delle risultanze delle indagini, con considerazioni prive della necessaria "autosufficienza" ed in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 30-09-2011, n. 35618

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Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta da C.V. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen..

Secondo l’ipotesi accusatoria, il C. avrebbe partecipato alla consorteria camorristica, denominata De Falco-Di Fiore, operante in Acerra a far data dal 2005, quale diretto collaboratore dei vertici del sodalizio in particolare per le attività estorsive in danno di operatori commerciali, ricevendo anche direttive dal carcere dal detenuto D.F.M., figura apicale del clan. Il Tribunale rilevava preliminarmente che la provvisoria contestazione mossa al C. aveva tenuto conto delle indicazioni date dal G.i.p. nell’ordinanza del 29 giugno 2010, che, nel rigettare una precedente richiesta di misura cautelare – avanzata con riferimento alla sua ritenuta appartenenza ad un diverso sodalizio criminale (il clan De Sena) – aveva sottolineato che il compendio indiziario agli atti non autorizzasse a ritenere avvenuto il "transito" del C., avendo costui mantenuto la perdurante intraneità nel clan De Falco-Di Fiore.

Nel quadro indiziario tracciato dal Tribunale, assumeva particolare spicco una lettera intercettata in carcere scritta da D.F. M. e diretta al C., con la quale il primo veniva ad investire quest’ultimo della reggenza del clan in attesa della sua liberazione ("tieni tutto come era prima", "vedi chi devi mettere al Rione Gescal come responsabile che fa capo a te per le cose nostre").

Le indagini successive avevano dimostrato che il C. aveva effettivamente svolto il compito affidatogli, figurando quale mandante di attività estorsive. Inoltre, il collaboratore S. V. aveva confermato che il C. aveva operato per conto e nell’interesse del clan De Falco-Di Fiore, al quale inviava una parte dei proventi estorsivi.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

– la violazione degli artt. 291 e 310 cod. proc. pen., in quanto il P.M., con l’escamotage di modificare solo formalmente la imputazione provvisoria, avrebbe reiterato una richiesta cautelare respinta dal G.i.p., anzichè ricorrere agli ordinari rimedi di impugnazione.

– la violazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1-bis, per l’inconsistenza degli indizi rivelatori della affiliazione del C. al sodalizio criminale Di Fiore-De Falco. La lettera inviata dal D.F. e mai consegnata al C. potrebbe essere non genuina e artatamente costruita dal D.F. per sopprimere il C. del clan rivale. Quanto alle dichiarazioni del collaborante S., il Tribunale non avrebbe affrontato il vaglio della loro attendibilità, con riscontri esterni.

– la mancanza o mera apparenza della motivazione, in quanto risulterebbe omessa qualsiasi valutazione o esplicitazione delle ragioni circa la sussistenza della gravita indiziaria, rinviando l’ordinanza impugnata acriticamente alla motivazione dell’ordinanza genetica.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto sia l’ordinanza genetica che la stessa ordinanza impugnata avevano evidenziato che con la seconda richiesta cautelare il P.M. aveva operato un "riposizionamento" del C. in una differente associazione camorristica, con conseguente diversità dei fatti per i quali era stato invocato il provvedimento coercitivo. Sul punto è lo stesso ricorrente a riconoscere che nella nuova richiesta cautelare era stato modificato il provvisorio capo di imputazione con la collocazione del C. nel clan De Falco-Di Fiore, anzichè nel clan De Sena.

Trattandosi di "fatto diverso", nel caso in esame non opera, pertanto, la invocata preclusione alla reiterazione della istanza cautelare, che ricorre invece nell’ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia impugnato un’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare personale in ordine allo "stesso fatto". 2. Quanto al secondo ed al terzo motivo, giova premettere che il controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari emesse in sede di riesame è diretto ad accertare che alla base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici, mentre restano escluse da tale controllo le deduzioni che riguardano l’interpretazione e la specifica consistenza dei fatti indizianti, la valutazione comparativa della loro attendibilità, la scelta di quelli determinanti.

Spetta pertanto alla Corte suprema il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Fatta questa necessaria premessa, appare manifestamente infondata la doglianza con cui ci si deduce il vizio di motivazione apparente, per aver il giudice del riesame omesso qualsiasi valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi. La motivazione apparente è infatti ravvisabile soltanto quando il discorso giustificativo sia del tutto avulso dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999, Menditto, Rv. 214308). Deve inoltre ritenersi mancante la motivazione che, a fronte di specifici ed articolati motivi di gravame, ometta di valutare detti motivi, limitandosi o a riprodurre talune delle argomentazioni del primo giudice ovvero a fare generico riferimento "… alla motivazione della ordinanza impugnata".

Diversamente, ben può il giudice del riesame, qualora ritenga decisivi proprio quegli elementi indicati e valutati dal G.i.p. e non oggetto di precise contestazioni, richiamare e ribadire gli stessi come idonei o legittimare la misura imposta.

Contrariamente alle doglianze contenute nel ricorso, nella specie deve ritenersi che il giudice di merito ha adeguatamente e logicamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato (il ricorrente non lamenta l’omessa considerazione di argomentazioni difensive dirette ed inficiare la valenza dei dati già valutati), deducendoli segnatamente: a) dalla missiva che il capo clan D.F.M., all’indomani degli arresti determinati dall’ordinanza cautelare per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (febbraio 2008), aveva cercato di far recapitare dal carcere ad " E. (OMISSIS)", con la quale quest’ultimo veniva investito della reggenza del clan, così da assicurare al gruppo i profitti spettanti dall’attività di racket;

b) dalle indagini di P.G. (annotazione del 7 agosto 2008), che avevano portato all’emissione di precedenti provvedimenti cautelari nei suoi confronti, dalle quali era emerso lo svolgimento da parte del C. di attività estorsive di concerto con l’emergente D. F.P. (in particolare, la convivente dell’indagato aveva consegnato agli inquirenti un lungo elenco di esercizi estorti, la cui attendibilità era stata confermata dal servizio di osservazione espletato dalle forze dell’ordine); e) dalle propalazioni di S.V., che aveva dichiarato che a metà 2008 il C., detto " E. (OMISSIS)", operava per conto e nell’interesse del gruppo De Falco-Di Fiore, al quale inviava una parte dei proventi estorsivi.

A fronte di tale motivazione, che evidenzia congruamente e logicamente che l’effettiva investitura del C. quale reggente del D.F. aveva trovato preciso riscontro nello svolgimento da parte di costui di un’attività estorsiva riconducibile al clan De Falco-Di Fiore, inammissibili appaiono le censure riguardanti la portata dimostrativa della suddetta missiva, restando preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto.

Manifestamente infondate sono le doglianze relative alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dello S., posto che, come evidenziato dai giudici di merito, esse vengono a saldarsi perfettamente con l’oggetto della missiva sopra citata e con quanto emerso dalle indagini di p.g..

Quanto al rilievo che il C., contrariamente a quanto riportato nell’ordinanza impugnata, non risulterebbe indagato per i fatti di estorsione, la censura appare del tutto generica, in quanto, come rilevato dalle Sezioni unite, per i fatti processuali, ciascuna parte ha l’onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, in motivazione). Nel caso di specie va dato atto che il ricorrente non ha adempiuto agli oneri impostigli con la prospettazione difensiva contenuta nel ricorso, essendosi limitato ad asserire che il C. non risulterebbe indagato per nessuna estorsione.

3. All’inammissibilità del ricorso, per le ragioni esposte, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 14-10-2011, n. 37350

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il PG della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova ricorre avverso la sentenza 9-2-2010 con la quale il GdP di Massa ha riconosciuto C.L. responsabile dei reati di ingiuria, minaccia e lesioni, omettendo di considerare, nella determinazione della pena, la recidiva specifica reiterata e di effettuare l’aumento di un terzo per la continuazione.

Motivi della decisione

Risulta che la sentenza impugnata è stata annullata dal Tribunale di Massa, a seguito di appello dell’imputato, con pronuncia in data 28.9.2010, che ha disposto il rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio.

Il ricorso è quindi inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

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