Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 574 Interesse a ricorrere Aspettative, congedi e assenze Indennità varie Competenza e giurisdizione Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, Dirigente Medico di I livello del Servizio di Urologia presso l’Azienda Ospedaliera "A. Cardarelli" aveva chiesto al TAR per la Campania, Napoli, l’accertamento del diritto al conseguimento dell’indennità di rischio radiologico di cui alla legge 27.10.1988 n. 460 nella misura piena (lire 200.000 al mese pari ad euro 103,29) e dell’indennizzo equivalente al trattamento economico a titolo di mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali (riposo biologico) di cui al D.P.R. 25.6.1983, maggiorati di interessi e rivalutazione.

Aveva riferito di aver prestato servizio presso strutture ove venivano utilizzate in via continuativa fonti di radiazioni ionizzanti (c.d. amplificatore di brillantezza e apparecchi con IBTV per scopia intraoperatoria), in particolare presso la sala operatoria di urologia che risulta zona controllata con utilizzo continuativo ed abituale della fonte di radiazione, che la Azienda Ospedaliera con disposizione n.189 del 27.4.1999 e con la deliberazione del D.G. dell’Azienda A. Cardarelli in data 12.10.1999 n.755, riconosceva agli urologi della XIV° e XV° Divisione i benefici del rischio pieno, che tuttavia non era mai intervenuta la liquidazione dell’indennità per l’intero dovuto se non a partire dall’1.3.1998, né gli urologi erano stati posti in condizione di fruire ex post del riposo biologico per gli anni dal 1995 al 1997 o di ricevere un compenso a titolo di ristoro per il riposo non fruito.

Da qui il proposto ricorso davanti al Tar Campania, sede di Napoli, inteso ad ottenere le residue somme non corrisposte, nonché l’indennizzo sostitutivo del mancato godimento del riposo biologico.

L’Azienda Ospedaliera Cardarelli si costituiva sostenendo la inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 45 punto 17 parte seconda del d.l.gvo 31 marzo 1998 n.80 atteso che quantunque pacificamente notificato prima del termine del 15.9.2000 il ricorso risultava solo successivamente depositato.

2. Il TAR Campania, Sede di Napoli, Sezione Quinta, con la sentenza appellata ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo accogliendo la eccezione processuale sollevata dalla difesa dell’Azienda Ospedaliera rilevando che i fatti costituitivi del ricorso si collocavano prima del 30 giugno 1998 mentre il ricorso era stato depositato in Segreteria dopo il 15 settembre 2000 e pertanto dopo che si era verificata la decadenza di cui all’art. 45, comma 17, parte seconda del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nel testo sostituito dall’art. 69, comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

3. Nell’atto di appello parte ricorrente, con dovizia di argomentazioni e pluralità di motivi, afferma la erroneità della sentenza del primo giudice atteso che le disposizioni di cui sopra devono essere interpretate nel senso della sufficienza, ai fini della incardinazione della controversia, della data di notificazione della medesima controversia; nel merito reitera motivi già dedotti in primo grado evidenziando tra l’altro che il ricorrente aveva già proposto azione giurisdizionale contro la Gestione Liquidatoria della ex Usl n.40 per gli anni precedenti l’1.1.1995 di competenza di questa ultima e che il Tar Campania aveva accolto il ricorso con la sentenza n.887 del 2007 condannando la Gestione Liquidatoria della ex Usl 40 al pagamento delle somme spettanti agli urologi a titolo di benefici previsti per rischio radiologico.

Non essendo mutate successivamente al 31.12.1994, ossia dalla data di subentro dell’Azienda A. Cardarelli, le condizioni di lavoro e la esposizione degli urologi alle radiazioni ionizzanti che vengono prodotte dall’amplificatore di brillanza nella camera operatoria di Urologia, la istanza del ricorrente deve essere accolta anche per il periodo 1.1.199528.2.1998 e riconosciuto il congedo aggiuntivo per gli anni 1.1.1995/31.12.1997.

Si è costituita l’Azienda Ospedaliera Cardarelli chiedendo la conferma della sentenza del primo giudice ed assumendo nel merito che la Azienda ha provveduto ad erogare a favore degli interessati quanto preteso nel ricorso a titolo di indennità nella misura piena (lire 200.000) dalle date indicate dal ricorrente, mentre non spetterebbe la fruizione del riposo biologico per equivalente che non potrebbe essere monetizzato in quanto rappresenta una necessità biologica a tutela del lavoratore.

La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione alla udienza del 30 novembre 2010.

4. Viene appellata la sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, che, accogliendo la eccezione processuale sollevata dalla Amministrazione Ospedaliera, ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo nel ricorso presentato dal ricorrente, medico urologo in servizio presso il medesimo Ospedale, diretto al riconoscimento delle spettanze per esposizione a rischio radiologico, sul presupposto che il ricorso, pur pacificamente notificato prima del 15 settembre 2000, è stato depositato nella Segreteria Sezionale il 27 settembre 2000 e pertanto dopo che si è verificata la decadenza di cui all’art. 45 comma 17 del d.lgs 31 marzo 1998 n. 80 nel testo sostituito dall’art. 69 comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

5. Con un primo gruppo di motivi l’appellante assume la erroneità della sentenza del TAR Campania sottolineando che la questione di diritto posta alla base della pronunzia di inammissibilità del ricorso, relativa al momento in cui nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato è stata risolta da una ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato in maniera difforme da quanto sostenuto dal primo giudice.

6. Il motivo merita accoglimento.

Il Collegio ritiene sufficiente rinviare per relationem alla decisione della Sezione del 18 febbraio 2009 n. 946 che, statuendo su una questione analoga a quella sollevata nell’odierno gravame, ha ritenuto che il ricorso notificato prima del 15 settembre 2000 ma depositato dopo tale data deve considerarsi ammissibile. Così la decisione statuisce testualmente: "Il Collegio ritiene di dover aderire alla giurisprudenza prevalente, in quanto la tesi che, sotto il profilo logicogiuridico, fa discendere dalla scelta del modello processuale c.d. "da ricorso" la conseguenza che il rapporto processuale si costituirebbe soltanto con il deposito del ricorso e non con la sua notificazione, non considera che la chiave di soluzione del problema sta nello stabilire non il momento in cui il giudice viene concretamente investito dell’onere di decidere la controversia, ma il momento in cui, alle stregua delle norme processuali, debba intendersi concretamente esercitato il diritto d’azione. Diritto, che aldilà della sua connotazione formale, si ricollega, sul piano sostanziale alla situazione giuridica soggettiva che costituisce il titolo della domanda giudiziale, secondo la formula solenne contenuta nell’art. 24 della Costituzione, in forza del quale " tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi".

Ora, se l’azione "deve essere intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito" (Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2006, n. 21192), sfuggono le ragioni del perché nel processo civile, sia pur ispirato al modello della " vocatio in ius", l’esercizio di tale potere si manifesta, conformemente al ricordato art. 39, ultimo comma, c.p.c., con la notifica della citazione, dell’atto cioè con cui l’attore formula la domanda giudiziale e chiama il soggetto che egli assume essere legittimato passivamente a comparire davanti al giudice ( art. 163 c.p.c.), nel processo amministrativo, per il solo fatto che questo è ispirato al modello della "vocatio iudicis" debba attendersi, per ciò solo, anche l’ulteriore adempimento del deposito del ricorso.

Dal punto di vista strutturale, infatti, i due modelli, per quel che qui interessa, non divergono in modo significativo, perché sia nel processo amministrativo che in quello civile da citazione il giudice in realtà è concretamente investito della controversia solo successivamente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Il primo con il deposito del ricorso notificato (art. 21, comma 2, legge Tar), il secondo con la costituzione delle parti e la conseguente iscrizione della causa a ruolo (artt. 165. 166 e 168 c.p.c.)."

Nel caso in esame il ricorso risulta notificato prima del 15 settembre 2000 e pertanto risulta tempestivamente azionato ed ammissibile con conseguente necessità di riforma in parte qua della sentenza del primo giudice.

7. Nel merito l’appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Sul primo capo della domanda relativo alla spettanza ai medici urologi del relativo pagamento dell’indennità di rischio radiologico nella misura "piena" vi è stato riconoscimento da parte della Amministrazione Ospedaliera della indennità di rischio radiologico nella misura di lire 200.000 mensili come attestato dalla stessa difesa della Azienda residuando incertezza solo sul punto se le suddette differenze siano state in concreto tutte già erogate, come sosterrebbe l’Amministrazione, che però non prova il suo assunto oppure se, come sostenuto dal ricorrente, mancherebbero ancora alcuni pagamenti.

Al riguardo la domanda, secondo il principio della prosecuzione del credito, per cui l’attore deve provare solo il titolo, mentre l’adempimento, come fatto estintivo, deve essere provato dal convenuto, è fondata e merita accoglimento con l’effetto che saranno dovuti, ovviamente, i soli pagamenti che non risultino già altrimenti eseguiti.

8. Sul secondo capo della domanda, relativo alla pretesa di parte ricorrente di indennizzo equivalente al trattamento economico a titolo di mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali, l’Amministrazione ospedaliera sostiene che tale congedo non può essere monetizzato in quanto rappresenta una necessità biologica a tutela del lavoratore, sicché solo nel caso di dimostrata insorgenza di patologie o di danni casualmente correlati alla mancata fruizione di detto riposo sarebbe possibile e legittima una tutela di tipo risarcitorio, anche perché già dal 1995 la vigente normativa sulla sorveglianza sanitaria del personale radioesposto non prevede più l’attribuzione del riposo biologico.

Le repliche dell’Amministrazione non paiono meritevoli di accoglimento come la Sezione ha statuito, anche di recente e proprio con riferimento a sanitari dell’Azienda Ospedaliera A. Cardarelli in posizione analoga a quella del ricorrente (da ultimo, Cons. Stato, V, 3 luglio 2009 n. 4271).

È stato al riguardo rilevato che l’incolpevole, mancata, fruizione del predetto riposo biologico ex artt. 120, comma 9, del d.P.R. n. 384/1990, e 5, comma 1, della legge n. 724/1994, è compensabile con un" indennità sostitutiva da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., a condizione che il mancato godimento del riposo sia comprovato dall’interessato (Cons. Stato sez. V, 6 settembre 2000, n. 4699 e sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1819).

Infatti, il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, a favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psicofisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.

Né sussistono gli estremi per differenziare il congedo di cui controverte, dalle ferie ordinarie ai fini della corresponsione dell’indennità sostitutiva, atteso che esula anche dal congedo in parola la finalità di prevenzione del rischio, trattandosi di forma di riposo biologico che opera necessariamente a posteriori, onde assicurare al lavoratore il ripristino delle energie ed il recupero delle forze ulteriormente perse a causa del particolare tipo di impegno professionale (Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6739).

9. In conclusione l’appello merita accoglimento e pertanto, in riforma della sentenza del TAR, va condannata l’Azienda Ospedaliera intimata al pagamento delle somme dovute che non risultino ancora effettivamente corrisposte a titolo di indennità di rischio radiologico nella misura "piena" nonché a titolo di indennizzo equivalente al trattamento economico per mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali.

Sulle somme dovute dovranno essere conteggiati gli accessori come per legge.

10. Spese ed onorari dei due gradi di giudizio per la peculiarità e l’andamento della vicenda contenziosa possono essere compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando accoglie l’appello come in epigrafe proposto, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie come da motivazione il ricorso di primo grado.

Compensa spese ed onorari dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7235 Locazioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., Z.C. esponeva che:

a) aveva concesso in locazione a C.M. un’unità immobiliare per la stagione invernale 2004-2005;

b) la clausola n. 8 del relativo contratto prevedeva l’obbligo per il conduttore di far controllare e verificare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento al fine di evitare il congelamento dell’acqua nelle tubature;

c) il 25.2.2006 il conduttore aveva riferito di aver constatato il parziale allagamento dell’immobile a causa del blocco della caldaia e del conseguente rottura dei radiatori per il congelamento dell’acqua nelle tubature;

d) aveva richiesto senza esito al conduttore, da ritenere responsabile del fatto, il risarcimento dei danni derivati all’appartamento.

C.M. contestava la sua responsabilità e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del locatore a risarcirlo del mancato godimento dell’immobile per il tempo occorso per le riparazioni.

Il tribunale di Trento accoglieva la domanda principale, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava il conduttore a pagare la somma di Euro 3.585,50, ritenuto che non era stata superata la presunzione di colpa sancita dall’art. 1588 c.c., a carico del conduttore.

Sul gravame del soccombente decideva la Corte d’appello di Trento con la sentenza quivi denunciata, la quale considerava che:

1) la verifica settimanale della funzionalità dell’impianto avrebbe impedito il blocco della caldaia e consentito il ripristino della funzionalità dell’impianto medesimo, evitando, in tal modo, l’evento di danno;

2) il suddetto obbligo di controllo era stato posto convenzionalmente a carico del locatore, dato che il conduttore non avrebbe occupato continuativamente l’immobile;

3) il conduttore sì era attenuto alle prescrizioni previste a suo carico (quanto alla predisposizione del termostato al fine di mantenere nell’immobile una temperatura intorno ai 10 c^ quando esso rimaneva vuoto), per cui non poteva essere considerato in colpa.

La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda principale del locatore e, accolta la riconvenzionale del conduttore, condannava Z.C. a pagare a titolo di risarcimento dei danni al C. la somma di Euro 480,00.

Condannava, altresì, Z.C. alla restituzione al C. delle somme da questi corrisposte in esecuzione della sentenza appellata.

Per cassazione della sentenza Z.C. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi ed illustrato con memoria.

Ha resistito con controricorso C.M..
Motivi della decisione

Per ragioni di priorità logico giuridica deve essere esaminato il quarto motivo dell’impugnazione, con il quale – deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1588 c.c. – lamenta il ricorrente che sarebbe stato violato l’art. 1588 c.c., per avere il giudice del merito ritenuto che per l’evento dannoso per cui è causa, debba rispondere il locatore anzichè il conduttore, anche se, essendosi esso verificato nel corso della locazione, non era stata offerta dal conduttore la prova liberatoria prevista dal comma 1 della citata disposizione.

Il motivo è infondato.

La presunzione di colpa, sancita dalla suddetta norma a carico del conduttore in ordine alla perdita o al deterioramento della cosa locata, anche se derivati da incendio, può essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che la causa dell’evento dannoso, identificata in modo positivo e concreto, non era a lui imputabile.

Nel caso di specie le parti avevano contrattualmente previsto che l’obbligo di controllo dell’impianto di riscaldamento era a carico del locatore e che nessun dovere di controllo aveva il conduttore, nel tempo in cui l’immobile non era nella sua materiale detenzione e restava affidato al locatore, dovendo esso conduttore predisporre soltanto il termostato affinchè la temperatura nell’ambiente non scendesse al di sotto dei dieci gradi centigradi. Il giudice del merito ha accertato anche che il congelamento del liquido nelle tubature e la conseguente rottura dei radiatori erano avvenute per un c.d. blocco della caldaia, nel periodo di assenza del conduttore dall’appartamento.

Ne consegue che, avendo il conduttore fornito la prova che l’evento di danno non era a lui attribuibile, avendo egli adempiuto esattamente a quanto previsto in contratto circa l’uso dell’impianto di riscaldamento, correttamente è stato ritenuto, in virtù dell’esatta esegesi dell’art. 1588 c.c., che il danno era da far risalire, in via esclusiva, alla condotta omissiva del locatore di un periodico controllo dell’impianto medesimo, in ciò dovendosi ravvisare la dimostrazione del suo esonero da ogni colpa.

Con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo che avrebbe errato il giudice del merito nel ritenere che nessun addebito poteva essere mosso al conduttore circa l’esatto suo adempimento dell’obbligo predisporre l’impianto in modo da mantenere all’interno dell’appartamento una temperatura minima di 10 gradi centigradi.

Con il secondo motivo il ricorrente, ancora deducendo il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, contesta che il contratto prevedesse a carico del locatore l’obbligo di custodia dell’appartamento quanto alla verifica del corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ed assume che le clausole nn. 6 e 8 del contratto non avrebbero imposto al locatore un vero e proprio obbligo esclusivo di verifica nel senso ritenuto dal giudice del merito, ma avrebbero allo stesso riconosciuto una semplice facoltà, che non escludeva un concorrente obbligo di doveroso controllo da parte del conduttore. Nessuno dei tre motivi suddetti può essere accolto.

Non il primo, perchè esso, a fronte del sicuro accertamento in fatto che la causa dell’evento dannoso era da ravvisare in un "blocco" della caldaia in assenza del conduttore, propone in questa sede un inammissibile riesame delle fonti di prove a fronte della logica e convincente ricostruzione dei fatti operata dalla corte territoriale.

Non il secondo ed il terzo, perchè entrambi propongono una diversa interpretazione delle clausole contrattuali rispetto alla lettura datane dal giudice del merito, secondo cui locatore aveva riservato a sè o ai propri incaricati la verifica settimanale dell’impianto stesso (clausola 6) in caso di assenza del conduttore e costui, a sua volta, era tenuto solo a non impedire l’accesso all’immobile agli incaricati del locatore per la verifica dell’impianto di riscaldamento .

Costituisce principio assolutamente indiscusso nella giurisprudenza di legittimità che l’interpretazione del contratto, la quale consiste nell’accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche.

Pertanto non può trovare ingresso in cassazione la critica della ricostruzione della volontà negoziale, operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati.

Senza dire che nell’interpretazione delle clausole contrattuali il giudice del merito, allorchè le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune loro volontà, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare applicazione degli ulteriori criteri ermeneutici sussidiari, il ricorso ai quali (fuori dell’ipotesi dell’ambiguità delle clausole) presuppone la rigorosa dimostrazione dell’insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente l’intenzione dei contraenti.

Il ricorso pertanto è rigettato ed il ricorrente è condannato a pagare le spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 205 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso notificato il 30 dicembre 2010 e depositato il successivo 27 gennaio 2011, con cui il Sindacato Provinciale di Frosinone F.I.A.L.S. – firmatario del C.C.N.L. comparto sanità – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Direttore generale dell’Azienda Usl di Frosinone ha deliberato di assegnare le funzioni di direttore sanitario dell’Azienda Usl di Frosinone al dott. Vicano, direttore del distretto B, per il periodo strettamente necessario a consentire al direttore generale la valutazione dei curricula dei dirigenti medici per la nomina a direttore sanitario aziendale;

Considerato che parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso;

Spese irripetibili;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 104/11 lo dichiara improcedibile.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 11598 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 15 maggio 2005 la Corte di appello di Roma, adita con atto di citazione in riassunzione del 7 aprile-3 maggio 1989 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’interno, affinchè, agli effetti civili, si riconoscesse la responsabilità di G.A. e P.L. per l’uccisione di due agenti di polizia e, quindi, gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, rigettava la domanda delle Amministrazioni, che ora propongono avverso siffatta sentenza ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

Gli intimati non risulta che abbiano svolto attività difensiva.

All’udienza del 13 ottobre 2010 la Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato ad G.A. ne ordinava il rinnovo.

L’ordinanza risulta notificata all’Avvocatura il 19 ottobre 2010, ma l’incombente non risulta essere stato espletato, come da annotazione della cancelleria , precisandosi, ulteriormente che l’avviso per la odierna udienza è stato ritualmente notificato.

Al collegio non resta che prenderne atto e dichiarare la inammissibilità del ricorso. Nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.

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