Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 14121 Contratto di appalto

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icorso o, in subordine, per il rigetto.
Svolgimento del processo

1 – Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 1993 la S.r.l.

CESI conveniva davanti al Tribunale di Latina il Comune di Gaeta, e, premesso di aver stipulato un contratto di appalto per la costruzione di due strade urbane di collegamento e di aver regolarmente ultimato i lavori, chiedeva la condanna dell’ente convenuto al pagamento della residua somma, pari a L. 82.858.192, della quale era creditrice per lavori non contabilizzati e per interessi di mora sulle fatture n. 6 del (OMISSIS).

Il Tribunale adito rigettava la domanda con sentenza n. 534 depositata in data 11 marzo 2002. 1.1 – Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla società avverso detta decisione, in parziale riforma della stessa condannava l’ente appellato al pagamento in favore della Cesi S.r.l. della complessiva somma di Euro 13.706,00, con gli interessi legali dal 2 giugno 1993, altre alla rifusione, in misura di metà, delle spese processuali, compensate nel resto, relative ad entrambi i gradi del giudizio.

Nella motivazione veniva rilevato, per altro, che l’impugnazione riguardava soltanto la questione inerente agli interessi di mora, specificamente indicati nelle lett. d) ed e) dell’atto introdutti-vo del giudizio di primo grado.

1.2 – Avverso tale decisione propone ricorso, deducendo un solo motivo, la società CESI, in persona del liquidatore.

Il Comune di Gaeta non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

2 – Deduce la società, in maniera assolutamente sintetica, "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", per aver erroneamente la Corte di appello considerato "non riproposte e dunque rinunciate in appello le domande indicate ai punti a), b) e c) dell’originario atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado". 2.1 – Il ricorso è infondato. La stessa ricorrente afferma che nella parte motiva dell’atto di appello si fa esclusivo riferimento "alla questione relativa al riconoscimento degli interessi di mora", ragion per cui la riproposizione di ogni domanda già avanzata in primo grado avrebbe dovuto desumersi unicamente dalla richiesta conclusiva contenuta dell’atto di gravame, essendosi richiesta la riforma "integrale" della sentenza impugnata. Osserva quindi la Corte che, come si desume dalla stessa formulazione del ricorso, mentre con l’atto di appello risulta essersi effettuata una richiesta di riforma, nella sua totalità, della decisione impugnata, i profili di censura avrebbero riguardato unicamente la statuizione, contenuta nella sentenza di primo grado, concernente il rigetto della richiesta degli interessi di mora.

Mancherebbe qualsiasi indicazione, quanto alle questioni non esaminate dalla Corte territoriale, di motivi specifici, i quali sono rivolti, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, non solo a individuare le questioni che delimitano l’oggetto del riesame, ma anche le concrete ragioni della censura (Cass., 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 19 febbraio 12009, n. 4068).

2.2 – Di certo, l’onere di specificazione dei motivi non può considerasi assolto mediante la mera richiesta di riforma della decisione di primo grado, essendo comunque necessario, sia pure senza ricorrere a una formulazione rigorosa e formalistica, che siano indicate le ragioni del gravame (Cass. 27 gennaio 2004, n. 1456;

Cass. 14 luglio 2003 n. 10991; Cass. 6 giugno 2003 n. 9060), sia al fine di consentire alla controparte, affinchè possa efficacemente:

difendersi, di conoscere con precisione e immediatezza l’oggetto dell’appello e le argomentazioni con le quali viene criticata la decisione impugnata, sia per consentire al giudice di secondo grado di apprezzare i limiti della controversia devoluta alla sua cognizione.

Appare quindi evidente l’infondatezza della prospettazione della ricorrente, laddove si duole del mancato esame di questioni che i giudici di secondo grado, in assenza di specifici motivi di appello, non avevano nè il dovere, nè il potere di scrutinare.

2.3 – Per altro verso, deve rilevarsi che, ove si dovesse prescindere dall’interpretazione del ricorso, come sopra evidenziata, la società aveva l’onere di riprodurre in questa sede, nel rispetto del principio di autosufficienza, eventuali censure proposte in sede di appello e non esaminate. Giova in proposito richiamare il principio secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza. Come questa Corte ha costantemente ribadito, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualìtà e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass., 9 ottobre 2008, n. 24791;

Cass., 11 giugno 2008, n. 15462; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361; la citata Cass. Sez. Un., n. 15781 del 2005).

Deve, pertanto, rigettarsi il ricorso in esame, che si rivela assolutamente carente sul piano dell’autosufficienza e della specificità, in quanto non indica quali censure, ed in quali termini, sarebbero state formulate nell’atto di appello in relazione alle questioni non esaminate dai giudici di secondo grado, limitandosi a richiamare, in termini generici, una richiesta di integrale riforma della decisione di primo grado. Non si provvede in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3318 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza depositata il 29.10.2010 il ricorrente ha precisato che, in pendenza della trattazione del merito del ricorso, si sono succeduti provvedimenti della PA aventi ad oggetto le opere per cui è causa, (tra cui il verbale di accertamento del 26.3.2010 di adempienza all’ingiunzione di demolizione ripristino n. 522 del 26.3.2008), che hanno determinato la cessazione della materia del contendere.

Anche il Comune di Roma, con memoria del 1.3.2011, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

Pertanto al Collegio non resta che prendere atto dell’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 05-05-2011, n. 17457 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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dott. SPINACI Sante.
Svolgimento del processo

1. Il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza in data 7-4-2009 a seguito di rito abbreviato, dichiarava R.R. colpevole per il reato di cessione ad un terzo di sostanza stupefacente imprecisata e per quello di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 59,2 dosi medie singole e del tipo eroina pari a 895,7 dosi medie singole. Ritenuta la continuazione tra le due fattispecie criminose, lo condannava alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.

2. L’imputato proponeva impugnazione. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 16-2-2010, confermava la responsabilità del R., escludeva la ricorrenza della continuazione tra le varie fattispecie contestate osservando che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 49 del 2006, la detenzione contestuale di droghe di natura e tipo diversi configurava un unico reato e parimenti la contiguità temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente comportava l’assorbimento di una condotta nell’altra. Di conseguenza, il Giudice di Appello riduceva la pena irrogata ad anni quattro mesi cinque giorni dieci di reclusione ed Euro 18.667,00 di multa.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli proponeva ricorso per cassazione. Censurava la disposta esclusione del vincolo della continuazione, invece ravvisabile nel caso in esame. Difatti, le condotte di detenzione della sostanza stupefacente e di cessione a terzo di droga si palesavano, nella fattispecie, ontologicamente distinte e quindi era configurabile un rapporto di continuazione tra loro.

4. R.R. presentava pure ricorso per cassazione. Si doleva per il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonchè per l’eccessività della pena inflitta, fissata senza tenere adeguatamente conto di criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.. Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore Generale è infondato.

Invero, questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato in modo condivisibile che, a seguito della soppressione della distinzione tabellare tra "droghe leggere" e "droghe pesanti" operata dalla L. n. 49 del 2006, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi integra un unico reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro. (v. Cass. 20- 12-2007 n 1735; Cass. 21-4-2008 n 34789; Cass. 17-7-2009 n 42485).

Parimenti, si è rilevato che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ha natura giuridica di norma a più fattispecie tra loro alternative, per cui deve ritenersi che il concorso tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente sia escluso nei caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale le medesime sostanze stupefacenti, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto, poichè, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere ricompresa in quella più grave. In altre parole, il concorso non è configurabile nel caso di unitarietà di condotte sul piano ontologico e cronologico, (v. Cass. 26-6-2008 n 36523; Cass. 26-11-2009 n 8163/2010; Cass. 11-12-2009 n 9477/2010). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha affermato in fatto la sussistenza di contemporaneità nella detenzione di eroina, cocaina ed altro stupefacente da parte dell’imputato e la prossimità temporale a sua volta tra le condotte di detenzione e cessione delle medesime sostanze.

2. Ugualmente infondato è il ricorso dell’imputato.

Correttamente il Giudice di Appello ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi attenuata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5.

Si rileva che il dato quantitativo della sostanza detenuta dal prevenuto e destinata allo spaccio, (è stato sequestrato un quantitativo di eroina e cocaina pari a quasi 1.000,00 dosi medie singole ), si presenta considerevole. Detto elemento quantitativo appare sufficiente ad escludere la ricorrenza dell’attenuante in questione (v. così, S.U. 2-6-2000 – Primavera -; Cass. 21-12-2004 n. 10211/2005; Cass. 24-2-2005 n. 20556). Difatti, nel caso in cui il dato ponderale e quantitativo, come si verifica nella fattispecie, superi una soglia ragionevole di valore economico, risulta priva di rilevanza, al fine di ritenere configurabile il fatto di lieve entità, ogni altra eventuale circostanza favorevole per l’imputato;

mentre, solo in presenza di un dato quantitativo non cospicuo di sostanza assumono valenza gli altri parametri legislativi.

La Corte di Appello ha, altresì, adeguatamente dato atto dei criteri di determinazione della pena, tenendo conto delle circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen. ed in specie della gravita del fatto in sè. 3. La reiezione dei ricorsi comporta la condanna del solo imputato R.R., in quanto non parte pubblica, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale rigetta i ricorsi e condanna ricorrente R. al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19666 Procura alle liti

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Svolgimento del processo

D.R.E. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 6 marzo 2009 che ha dichiarato la nullità del ricorso per equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio in quanto la procura alle liti è stata rilasciata senza data, su foglio separato redatto con caratteri a stampa diversi da quelli del ricorso, privo sia del timbro di congiunzione che di numerazione progressiva, senza indicazione dell’autorità giudiziaria nè del riferimento al procedimento.

Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura, come violazione dell’art. 83 c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata richiede sia che la pagina finale dell’atto introduttivo non consenta materialmente l’inserimento della procura nello stesso foglio e che la procura si scritta nei primi righi utili di quello successivo sul quale sia apposta una numerazione successiva, sia che la procura contenga l’espressa menzione della vertenza e dell’autorità giudiziaria adita.

Il ricorso è fondato.

E’ pacifico e costante orientamento di questa Corte (cass. n. 12332/2009, 7731/2004) che il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non richiede necessariamente la cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi. Ne consegue che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti. (come nella specie, tra la firma del procuratore e la delega). Inoltre è anche pacifico (cass. n. 29785/2008, 46/2000, 2145/2001, 13414/2001, 16907/2006) che la procura è validamente conferita benchè non contenente alcun riferimento al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede. Nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.

Nella specie la procura alle liti è stata rilasciata su foglio che risulta "spillato" al ricorso e contiene il riferimento alla domanda proposta ai sensi dell’art. 6 della CEDU davanti alla corte d’appello.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto con rinvio alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia davanti alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

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