Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 07-06-2011, n. 22726 Esecuzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 15 ottobre 2010 la Corte di Assise di Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, a richiesta del P.G., determinava a carico di T.S. in mesi due la durata della sanzione dell’isolamento diurno in relazione alla pena di anni sei, mesi cinque e giorni ventiquattro di reclusione, sul presupposto che la pena da espiare da parte del detenuto fosse quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi tre, nonchè della reclusione per anni sei, mesi cinque e giorni ventiquattro e che nel caso di specie trovava applicazione, pertanto, il disposto dell’art. 72 c.p., comma 2, in costanza di condanna alla pena dell’ergastolo e di altra condanna a pena superiore ad anni cinque.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, assistito dal difensore di fiducia, il T., chiedendone l’annullamento perchè inficiato, secondo opinamento difensivo, da violazione di legge in relazione agli artt. 72 e 80 c.p. e art. 657 c.p.p..

Denuncia in primo luogo la difesa ricorrente che l’ordinanza impugnata contiene l’errata indicazione di una pena da espiare in aggiunta all’ergastolo, mentre in realtà, la pena ivi indicata di anni sei, mesi cinque e giorni ventiquattro di reclusione è pena presofferta, scontata dal detenuto in esecuzione di altro e diverso titolo esecutivo.

Spiegava la difesa ricorrente di aver chiesto al G.E. il 23.5.2009 la retrodatazione della disposta pena dell’ergastolo, onde poi conseguire in anticipo eventuali benefici penitenziari, istanza parzialmente accolta. Precisava ancora parte istante di aver per questo chiesto al P.G. di dare esecuzione alla decisione detta a mente dell’art. 657 c.p.p. e che l’autorità adita, nel farlo, aveva erroneamente indicato un residuo pena, quello per cui è causa, che viceversa in premessa aveva esattamente indicato come periodo presofferto in custodia cautelare per altro titolo esecutivo.

L’errore del P.G. avrebbe indotto in errore altresì la Corte distrettuale.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. La doglianza è fondata.

Ed invero, dall’esame dell’ordinanza adottata il 23.4.2009 è agevole dedurre, del tutto coerentemente con le risultanze del certificato penale, che il G.E., aveva considerato il periodo detentivo presofferto, pari appunto ad anni sei mesi cinque e giorni ventiquattro, ai fini della determinazione dell’isolamento diurno, conteggiato infatti, con detto provvedimento, in relazione a tutti i titoli in esecuzione.

Di qui il travisamento dei dati detentivi da parte della Corte di Assise di Appello a quo, che ha deliberato assumendo un presupposto errato rispetto a quello reale (un periodo presofferto e già considerato ai fini della determinazione della sanzione accessoria viceversa considerato come pena aggiuntiva ancora da espiare unitamente a quella dell’ergastolo).

L’ordinanza in esame va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.

la Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22820 Liquidazione delle spese

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Svolgimento del processo

Con decreto del 16 luglio 2007 – 21 marzo 2008 la Corte d’Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore di A.T. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui promosso dinanzi al Giudice del lavoro di Napoli con ricorso depositato il 18 marzo 1994 e concluso in primo grado con sentenza in data 11 luglio 1994 contro la quale era stato proposto appello definito con sentenza del 1 giugno 1998, cassata dal giudice di legittimità con rinvio dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli che aveva definito il processo con sentenza del 22 novembre 2004.

Osservava la Corte che il giudizio, valutato nelle sue varie fasi, si era protratto per circa due anni oltre il termine complessivo di ragionevole durata e che nella specie andava liquidato un indennizzo pari a Euro 2.300,00 oltre interessi legali.

Contro il decreto ricorre per cassazione A.T. con dodici motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Motivi della decisione

Il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deliberato di procedere con motivazione semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6 della Convenzione CEDU e della L. n. 89 del 2001 e sostiene la prevalenza della normativa CEDU con conseguente obbligo per il giudice di disapplicare la normativa nazionale con ossa in contrasto.

Ancor prima che infondata la censura è inammissibile poichè alla sua esposizione segue un quesito di diritto del tutto astratto e privo di concreto riferimento alla fattispecie concreta in esame poichè essa si riduce all’interrogazione rivolta al giudice di legittimità con la quale si chiede se la L. n. 89 del 2001, art. 2 costituisca applicazione dell’art. 6 della Convenzione CEDU e se, in ipotesi di contrasto tra la legge nazionale e la normativa convenzionale, il giudice debba fare diretta applicazione di quest’ultima e disapplicare la legge nazionale.

La medesima inammissibilità vizia il secondo motivo con il quale il ricorrente si limita a chiedere alla Corte di stabilire la ragionevole durata del processo presupposto da lui instaurato.

Con il terzo e il quarto motivo si censura la determinazione dell’indennizzo il quale avrebbe dovuto essere calcolato con riferimento all’intera durata del processo e non solo al termine eccedente la sua durata ragionevole e si eccepisca l’omessa motivazione al riguardo.

La censura è destituita di fondamento poichè la L. n. 89 del 2001, art. 2, impone di correlare l’equa riparazione al solo periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo e tale modalità di calcolo non esclude la compatibilità di tale disciplina con gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione CEDU (Cass. 26 aprile 2005, n. 8603; 14 febbraio 2008, n. 3716).

Con il quinto e il sesto motivo si censura il mancato riconoscimento del bonus di Euro 2000,00 che spetterebbe ratione materiae e sulla cui richiesta manca ogni pronuncia nel decreto impugnato.

Le censure sono inammissibili poichè la concessione di tale integrazione dell’equa riparazione – contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente – è consentita solo nei casi di particolare qravità del danno in relazione alla posta in gioco e:

tali requisiti nella specie non solo non sono stati allegati nè possono evincersi dalla formulazione della censura in esame, ma quand’anche lo fossero stati, essi costituiscono oggetto di una valutazione discrezionale del giudice che non implica alcun obbligo di motivazione specifica essendo sufficiente, in case di diniego, anche solo una motivazione implicita (da ultimo: Cass. 22 gennaio 2010, n. 1101).

Con il settimo motivo il ricorrente si duole che le spese di lite siano state liquidate con riferimento alla tariffa dei procedimenti di volontaria giurisdizione e non a quella dei procedimenti contenziosi applicabile nella specie.

La censura è priva di qualsiasi riscontro in punto di fatto non contenendo il provvedimento impugnato alcun riferimento alla tariffa dei provvedimenti camerali.

Con l’ottavo motivo si lamenta la mancata liquidazione delle spese giudiziali secondo gli standards europei facendo diretta applicazione dell’art. 1 della Convenzione CEDU. La censura è infondata in quanto nel procedimento camerale per il riconoscimento dell’equo indennizzo trovano applicazione le disposizioni degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. senza che nessun ostacolo all’applicazione di detta normativa provenga dalla Convenzione CEDU ovvero dal Protocollo aggiuntivo, poichè resta esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti dinanzi alla Corte di Strasburgo: dal l’approvazione della Convenzione CEDU non discende infatti alcun obbligo a carico del legislatore nazionale di conformare il processo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo negli stessi termini previsti quanto alle spese per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22305).

Inammissibile è il nono motivo con il quale il ricorrente si limita a proporre un astratto quesito interrogando la Corte circa l’applicazione nella specie della tariffa dei procedimenti contenziosi.

Con i motivi successivi, dal decimo al dodicesimo, il ricorrente si duole sotto vari profili del la liquidazione delle spese giudiziali articolando censure dei tutto generiche senza alcun riferimento alla nota spese che si assume depositata nel giudizio di merito; esse non possono trovare accoglimento in forza del costante principio giurisprudenziale; secondo cui la parte, per mettere il giudice di Legittimità nella condizione di valutare la proposta censura, deve trascrivere nel ricorso per cassazione la nota spese depositata nel giudizio di me rito specificando gli errori commessi dal giudice nell’applicazione delle singole voci che si assumono liquidate in difformità delle previsioni di tariffa (Cass. 18 agosto 1999, n. 8721).

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che Liquida in complessivi Euro 800,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-07-2011, n. 6124 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato esclusivamente al Ministero dell’Interno in data 4 febbraio 2010 e depositato il successivo 11 febbraio 2010, il ricorrente impugna:

– il decreto n. 333B/12E.2.08 del 9 dicembre 2009, notificato in data 14 dicembre 2009, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse umane – Ufficio III gli ha comunicato l’esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti (poi elevati a n. 1078), indetto con D.M. 21 novembre 2008, per "aver presentato nell’anno 2008 domanda di partecipazione al concorso pubblico nel Corpo di Polizia Penitenziaria;

– il consequenziale decreto di approvazione della graduatoria di merito, datato 11 dicembre 2009.

Ai fini dell’annullamento, il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI PRINCIPIO DI LEGGE IN MATERIA DI IRRETROATTIVITA’. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA ERRONEA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA" MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARI CONDICIO. ERRONEA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE DELL’ART. 2 N. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DATATO 21.11.2008. L’art. 2 del bando di concorso – il quale prescrive che "i candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi…. pena l’esclusione dal concorso" – va inteso, in virtù del principio di irretroattività delle legge, "nel senso che a fare data dalla data di pubblicazione del bando… i candidati, nello stesso anno,… non possono presentare" domande di tal genere. Tale prescrizione – operante "per il futuro" – non può, dunque, trovare applicazione nel caso in esame, il quale è caratterizzato dalla presentazione da parte del ricorrente di domanda per la partecipazione ad altro concorso "in epoca anteriore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando per allievi agenti". In ogni caso, va osservato che il ricorrente non ha mai partecipato al concorso nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

In ultimo, il ricorrente formula istanza di "autorizzazione alla integrazione, mediante pubblico proclama, del contraddittorio nei confronti dei vincitori e candidati dichiarati idonei", inseriti nella graduatoria finale, approvata con decreto dell’11 dicembre 2009.

Con atto depositato in data 16 febbraio 2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 8 marzo 2010 – ha prodotto documenti.

Con ordinanza n. 1217 del 12 marzo 2010 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

In date 23 e 25 maggio 2011 – e, dunque, tardivamente – il ricorrente ha prodotto documenti.

All’udienza pubblica del 26 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In linea con l’avviso dato dal Presidente nel corso dell’udienza pubblica, riportato a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del cod.proc.amm., l’impugnativa proposta avverso la graduatoria finale di merito va dichiarata inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato, mentre l’impugnativa proposta per l’annullamento del provvedimento di esclusione va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente impugna, tra gli altri, la graduatoria stilata in esito al concorso, dolendosi del mancato inserimento del suo nominativo all’interno della stessa.

In ragione di tale premessa, evidente è la posizione di formale controinteresse dei soggetti inclusi nella graduatoria de qua.

Orbene, tale posizione inequivocabilmente imponeva di procedere alla notifica del ricorso ad almeno uno di detti soggetti, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 21, comma 1, l. n. 1034 del 1971 (ora art. 41, comma 2, cod.proc.amm.).

In conformità ai principi elaborati ai fini dell’individuazione delle situazioni soggettive coinvolte in ambito processuale, la giurisprudenza ha, infatti, più volte affermato la posizione di controinteresse – in senso giuridico formale – di tutti i soggetti, utilmente collocati in una graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione a seguito di ricorso giurisdizionale (ovvero, di tutti i soggetti collocati in posizione migliore rispetto alla parte ricorrente, o di tutti coloro che siano comunque inclusi nella graduatoria stessa, ove si prospettino censure che implichino rinnovazione dell’intera procedura di valutazione, o riassegnazione dei punteggi e/o delle posizioni, o ancora, diversi criteri di formazione della graduatoria stessa: cfr., tra le tante, C.d.S., n. 348 del 2009; TAR Lazio, n. 61 del 2009; TAR Calabria, n. 263 del 2008; TAR Campania, n. 16819 del 2005; TAR Marche, Ancona, 10.3.2000, n. 391), riconoscendo la pacifica sussistenza dell’elemento sostanziale, ossia di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso, nonché dell’elemento formale, desunto dall’esplicita menzione nel provvedimento di soggetti determinati.

Atteso che, nel caso di specie, il ricorrente contesta la legittimità della graduatoria nella parte in cui non riporta anche il suo nominativo, rivendicando sostanzialmente un intervento caducatorio idoneo a determinare una modificazione della graduatoria stessa, la necessità di notificare il ricorso ad almeno uno dei soggetti menzionati nella graduatoria, titolare dell’interesse al mantenimento della situazione creatasi per effetto dell’esclusione del ricorrente, non può essere posto in discussione.

Di ciò – del resto – sembra avere piena consapevolezza anche il ricorrente, salvo, poi, notificare il ricorso – del tutto immotivatamente – soltanto al Ministero dell’Interno.

Tenuto conto di quanto rilevato, è doveroso concludere nel senso che – non risultando il ricorso in esame notificato ad almeno un controinteressato e non potendosi, per tale motivo, nemmeno disporre l’integrazione del contraddittorio (la quale – comunque – presuppone che la notifica del ricorso sia stata effettuata nel rispetto del disposto di cui al citato art. 21) – l’impugnazione de qua va dichiarata inammissibile.

1.2. La rilevata inammissibilità dell’impugnativa proposta avverso la graduatoria finale di merito determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnativa proposta avverso il provvedimento di esclusione.

In giurisprudenza è stato, infatti, ripetutamente affermato – in caso di concorsi pubblici – il principio dell’obbligatorietà dell’impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento, ossia della graduatoria finale, in quanto è stata esclusa la sussistenza di un rapporto di consequenzialità immediata e diretta tra provvedimento di esclusione dal concorso e delibera di approvazione della graduatoria finale, attribuendo a quest’ultima una propria autonomia, connessa alla valutazione di dati ed interessi più ampia, ossia degli interessi di tutti i concorrenti e non solo di quelli esclusi (cfr., tra le altre, C.d.S., 23 marzo 2004, n. 1519; C.d.S., 19 marzo 1996, n. 341; TAR Basilicata, Potenza, 19 settembre 2003,, n. 904; TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 5 ottobre 2001, n. 253).

Da ciò consegue che la mancata impugnazione della graduatoria – riscontrabile anche nel caso in cui l’impugnativa sia stata formalmente proposta ma si profili inammissibile – comporta carenza di interesse da parte del ricorrente alla pronuncia avverso il provvedimento di esclusione impugnato, giacché anche l’eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere su un atto (rectius: la graduatoria finale) ormai divenuto inoppugnabile (cfr. C.d.S., n. 1519 del 23 marzo 2004 di cui sopra; C.d.S., n. 4320 del 29 luglio 2003).

2. Per le ragioni illustrate, il ricorso è in parte inammissibile ed in parte improcedibile.

Tenuto conto delle peculiarità del caso, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1280/2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 21-07-2011, n. 29110 Detenzione abusiva e omessa denuncia

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

S.A. e D.P.A. ricorrono avverso la sentenza, in data 23 giugno 2008, del GUP del Tribunale di Perugia, con cui sono stati condannati, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., il primo relativamente ai reati di rapina aggravata continuata, furto e porto di strumenti atti ad offendere e il secondo in ordine ai reati di rapina aggravata continuata, ricettazione, porto di strumenti atti ad offendere, porto e detenzione illegale di armi, e chiedendone l’annullamento, si duole lo S.:

a) dell’illegalità della pena per essere stato praticato l’aumento per la continuazione in misura superiore a quella massima del triplo della pena base contemplata dall’art. 81 c.p., comma 1;

secondo il ricorrente la pena base cui rapportare l’aumento del triplo doveva essere quella risultante in concreto, anche per effetto dell’abbattimento per il rito (nel caso di specie anni due di reclusione suscettibili di aumento per la continuazione non oltre i sei anni di reclusione).

Il D.P. lamenta:

a) la mancata declaratoria di estinzione del reato relativo alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per intervenuta prescrizione;

Nel caso di specie, secondo il ricorrente sarebbero decorsi i quattro anni e mesi sei dalla commissione del fatto (9 dicembre 2003 – 23 giugno 2008);

b) Violazione degli artt. 129 e 649 c.p.p. in relazione al capo g) che consisterebbe nella identica riproduzione del reato contestato al capo e).

Il ricorrente lamenta la duplicazione della pena inflitta per questa fattispecie delittuosa.

Il ricorso dello S. è assolutamente infondato. La giurisprudenza è costante nel ritenere che ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve farsi riferimento alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto (Cass., ss.uu., 26 novembre 1997, n. 15; Cass., Sez. Un., 27 marzo 1992, n. 4901), come correttamente è avvenuto nel caso di specie.

Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso dello S. cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;

Per quanto riguarda il D.P. il ricorso è fondato.

Dall’esame della richiesta di patteggiamento e dal suo raffronto con i capi di imputazione risulta essere stato valutato due volte lo stesso fatto; inoltre il collegio ritiene di aderire, con riferimento all’eccezione di prescrizione per il reato contravvenzionale all’orientamento in base al quale per aversi rinuncia alla prescrizione non è possibile fare riferimento esclusivo alla richiesta di applicazione di una pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ma occorre una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2010, n. 45023, CED cass., n. 249077), anche in considerazione del fatto che, dopo l’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, che ha novellato l’art. 157 c.p., al comma 7 è previsto che la prescrizione sia "espressamente" rinunciabile.

L’accordo consacrato nella sentenza impugnata deve ritenersi pertanto illegittimo e la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza nei confronti di D. P.A. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per il giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso di S.A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

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