Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 01-04-2011, n. 13348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 24.3.2009 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna del 4.1.2007 di condanna del ricorrente alla pena di anni due di reclusione per calunnia per avere incolpato con denuncia presentata dalla Direzione della Casa circondariale di Ravenna gli agenti della locale Questura di averlo malmenato dopo averlo legato con nastro adesivo e manette.

La Corte territoriale riteneva la responsabilità del ricorrente alla luce delle dichiarazioni rese dagli agenti e dalla cartella clinica del carcere che attestava l’inesistenza di percosse o lesioni al momento in cui il ricorrente era entrato in carcere.

Ricorre il P. che con il primo motivo allega la mancata motivazione in ordine all’esclusione del legittimo impedimento dell’imputato, pur attestato da idoneo certificato medico ritualmente prodotto in udienza.

Con il secondo motivo si rileva la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente; le dichiarazioni degli agenti erano generiche e imprecise, così come i certificati medici e gi accertamenti svolti per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’imputato.

Mancava anche una congrua motivazione in ordino, alla pena irrogata, certamente sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, appare inammissibile.

Circa il primo motivo il ricorrente incorre nello stesso vizio di genericità dedotto nella sentenza impugnata: il giudice di prime cure ha valutato come generico il certificato medico prodotto e su tale valutazione non è stata sviluppata alcuna censura nè in grado di appello nè ora in Cassazione.

Circa il secondo motivo la Corte territoriale ha giudicato prove sufficienti della responsabilità del ricorrente non solo le dichiarazioni rese dagli agenti che avevano arrestato il ricorrente, ma anche il riscontro alle stesse rappresentato dalla cartella clinica del carcere dalla quale non emergeva alcuna lesione compatibile con il suo racconto.

La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di mero fatto e già esaminate dai giudici di merito.

Circa il terzo motivo si tratta di censure palesemente di merito: la Corte territoriale ha già osservato che la sanzione è stata irrogata nei suoi minimi e non è stata neppure applicata la recidiva.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15690 Amministrazione straordinaria per le imprese in crisi Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata, depositata il 19.10.2004, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della s.p.a. Cariboni proposta dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.r.l., che lamentava l’esclusione della prelazione ipotecaria del proprio credito di Euro 95.948,74 per somme erogate alla società predetta a titolo di mutuo garantito da ipoteca, ha accolto l’opposizione predetta, ammettendo il credito al passivo in via ipotecaria, disattendendo, da un lato, la tesi -accolta dal tribunale – della "illegittimità complessiva e l’inapplicabilità della normativa di cui alla L. n. 95 del 1979 …" per contrasto con la normativa comunitaria e, dall’altro, le domande dell’a.s. dirette a far dichiarare l’invalidità, l’inopponibilità e comunque l’inefficacia delle garanzie concesse dalla società.

Ha osservato la Corte di merito che ad un primo finanziamento ponte urgente effettuato da Efibanca s.p.a. nel novembre 1994 a Cariboni Paride s.p.a., in relazione allo stato di difficoltà dell’intero gruppo, erano seguiti dei prefinanziamenti nel febbraio e marzo 1995 da parte di un gruppo di banche e il 6.4.1995 era stato stipulato, sotto la veste di contratto di finanziamento fondiario frazionabile, un articolato accordo di ristrutturazione finanziaria, implicante l’erogazione da parte di un ampio gruppo di banche, di. un mutuo (anche) alla Cariboni s.p.a., operazione cui la Banca Popolare dell’Emilia Romagna aveva partecipato con una quota di L. 178.000.000, con garanzia ipotecaria. Una volta acquisita la disponibilità della nuova provvista, la s.p.a. Carboni l’aveva destinata ad estinzione dei precedenti finanziamenti previo trasferimento alla s.p.a. Sofim e da questa, per conto di C., al sovventore "storico": Efibanca s.p.a. Da tali premesse la Corte ha tratto la conclusione che non era ammissibile l’accertamento della strumentalità del mutuo, concesso con contratto 6 aprile 1995, al solo scopo di soddisfare crediti pregressi verso la banca ed acquisire così garanzie reali non previste in precedenza, dal momento che la Banca Popolare dell’Emilia Romagna non aveva contribuito a erogare i finanziamenti pregressi, nè sussisteva ragione per munire di garanzie il debito più antico, che si andava ad estinguere con la provvista così ottenuta.

Inoltre, la garanzia^ sottratta all’azione revocatoria L. Fall., ex art. 67, perchè anteriore al periodo sospetto speciale di 10 giorni di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 39, comma 4, (T.U. bancario).

Contro la sentenza di appello l’amministrazione straordinaria della s.p.a. Carboni ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

2.1.-. Con il primo motivo l’a.s. ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 324 c.p.c. e L. Fall., art. 98.

Deduce, in estrema sintesi, che l’appello della banca doveva essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse avendo il tribunale accolto la domanda preliminare dichiarando interamente non applicabile la L. n. 95 del 1979. 2.1.1.- Il motivo è infondato perchè dalla dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione senza contestuale dichiarazione di nullità o inesistenza o inefficacia dello stato passivo sarebbe derivata la definitività di quest’ultimo. Talchè sussisteva indubbiamente l’interesse della banca a rimuovere la pronuncia di primo grado meramente dichiarativa dell’inammissibilità dell’opposizione e a chiederne la sostituzione con la dichiarazione di inefficacia dello stato passivo, così come in effetti la banca ha chiesto in appello, salvo riproporre in via gradata le censure relative alla negata prelazione.

2.2.- Con il secondo motivo l’a.s. ricorrente denuncia la violazione dell’art. 102 c.p.c. e L. Fall., art. 98, in quanto la corte territoriale ha escluso che potesse pervenirsi ad un accertamento della complessiva operazione di finanziamento bancario del 6 aprile 1995, in relazione al generale piano di ristrutturazione del gruppo Cariboni, in assenza delle altre banche partecipi del finanziamento senza avvedersi che si trattava di mutui distinti, sia pur riuniti in un unico atto, che non davano quindi adito al vincolo di litisconsorzio necessario.

2.3.- Con il terzo motivo l’a.s. ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. fall., art. 67, e degli artt. 1345 e 1418 c.c., nonchè vizio di motivazione per non avere la Corte di merito esaminato i componenti del negozio indiretto dedotto dalla procedura.

Erroneamente sarebbe stata esclusa l’illiceità del negozio indiretto perchè la banca resistente non aveva partecipato al prefinanziamento.

Per converso, evidenzia la ricorrente, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna era esposta per cassa nei confronti del gruppo Carboni per oltre L. 1.000 milioni. La sentenza impugnata ha del tutto omesso l’analisi dell’operazione in concreto posta in essere dal ceto creditorio costituito dalle maggiori banche esposte nei confronti del gruppo per trasformare crediti chirografari in crediti ipotecari.

2.4.- Con il quarto motivo l’a.s. ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 TU. leggi bancarie e degli artt. 1345 1418 c.c., nonchè vizio di motivazione nella distinzione, operata in sentenza, tra finanziamenti garantiti da ipoteca e crediti fondiari, ai fini dell’assoggettamento solo dei primi ai termine brevissimo, di dieci giorni, per la loro revocabilità.

Deduce, ancora, che l’art. 39 T.U. bancario non protegge la banca finanziatrice anche in caso di conclamata frode alla legge e dei creditori. Inoltre deduce che in appello aveva dedotto l’inesistenza dei requisiti del mutuo fondiario (finanziamento superiore al 75% del valore dell’immobile) senza che la sentenza di appello avesse motivato sul punto.

2.5.- Con il quinto motivo l’a.s. ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla L. Fall., art. 67, comma 2. Mancherebbe del tutto la motivazione sulla revocabilità ai sensi della menzionata norma.

3.- Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la parte ricorrente ha, tra l’altro, rinunciato al quinto motivo di ricorso, il quale, dunque, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Quanto alle altre censure, osserva la Corte che il secondo ed il terzo motivo sono fondati e il loro accoglimento comporta l’assorbimento del quarto motivo.

3.1.- Il principio di diritto invocato dal ricorrente è quello per il quale ai fini della revocatoria fallimentare di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l’erogazione di somme poi rifluite, in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, per il tramite di un terzo (nella specie la controllata Sofim), accollante del debito del mutuatario, nelle casse della banca mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile fra i negozi posti in essere – prefinanziamento, mutuo ipotecario e accollo di debito – un collegamento funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un’ipoteca per debiti chirografari preesistenti.

Tale principio, invero, è del tutto conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte che, dal collegamento di più negozi e dall’illiceità del motivo perseguito, fa discendere la revocabilità della garanzia concessa per nuovo credito la cui erogazione sia finalizzata all’estinzione di credito precedente chirografario (cfr.

Sez. 1, n. 12/2004: "Ai fini della revocatoria fallimentare di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3, qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l’acquisto di titoli dati poi in pegno al mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile fra i due negozi – mutuo ipotecario e costituzione di pegno – un collegamento funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un’ipoteca per debiti preesistenti non scaduti"; Sez. 1, n. 12342/1992: "Qualora un mutuo ipotecario venga stipulato a copertura di un’anticipazione in precedenza concessa dalla banca: mutuante, senza che il mutuatario, acquisisca, la disponibilità della somma mutuata, l’ipoteca integra garanzia costituita per un debito preesistente, e, quindi,, in caso di fallimento dell’obbligato, resta soggetta a revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1; Sez. 1, n. 9520/1997: "Quando un mutuo ipotecario venga stipulato a copertura di un’anticipazione in precedenza concessa dalla banca mutuante, senza che il mutuatario acquisisca la disponibilità della somma mutuata, l’ipoteca integra garanzia costituita per un debito preesistente e, quindi, nel caso di fallimento dell’obbligato, resta soggetta a revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1).

Più di recente è stato puntualizzato (Sez. 1, n. 14757/2010) che secondo l’insegnamento di questa corte l’erogazione di un mutuo fondiario ipotecario, non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, può astrattamente integrare le fattispecie del procedimento negoziale indiretto, della simulazione e della novazione: in tutti i casi predetti, è azionabile il meccanismo revocatorio L. Fall., ex art. 67, comma 1 o comma 2 (Cass. 20 marzo 2003 n. 4069). Con la stessa citata pronuncia si è inoltre chiarito che l’ammissione al passivo della somma mutuata deve ritenersi incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poichè, in tal caso, la stessa revoca dell’intera operazione – e, quindi, anche del mutuo – comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, atteso che, all’inefficacia del contratto, conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pur in moneta fallimentare.

D’altra parte, come ha puntualizzato nel corso della discussione il P.G., "affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi, del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici" (Sez. 3, Sentenza n. 11974/2010).

3.2. Le censure.

La fondatezza del secondo motivo di ricorso discende dalla natura solo incidentale dell’accertamento dell’inefficacia della garanzia che viene svolto in sede di formazione dello stato passivo e dalla natura meramente endoconcorsuale del giudicato che si forma su quell’accertamento. Talchè è palese l’inapplicabilità dell’art. 102 c.p.c., all’eccezione del curatore fallimentare di revocatoria o di nullità del negozio costitutivo della prelazione vantata dal creditore.

3.3.- Il vizio di motivazione.

La parte resistente, nel controricorso, eccepisce l’inammissibilità del motivo con il quale è denunciato vizio di motivazione.

L’eccezione è infondata.

Questa Corte (Sez. 1, n. 12306/2010) ha di recente puntualizzato che l’oggetto del controllo di legittimità sulla motivazione concerne la giustificazione della decisione di merito e non la vincenda giudiziale nel suo complesso. Invero, è stato da tempo chiarito dalla giurisprudenza (C, 18.11.2000 n. 14953) che in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell’argomentazione (fatto probatorio – massima di esperienza – fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già quando l’inferenza probatoria non sia da essa "necessitata", ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione.

Invero, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (C, S.U., 27.12.1997 n. 13045;

(Sez. 1, n. 12306/2010).

Nella concreta fattispecie la fondatezza della censura è desumibile dalla mera lettura del testo della sentenza impugnata.

3.4.- Motivazione insufficiente.

La Corte di merito – peraltro omettendo una puntuale ricostruzione delle operazioni poste in essere dalle parti, come dedotto dalla parte ricorrente – ha escluso la revocabilità dell’ipoteca sul solo rilievo che la banca resistente non aveva erogato il pre- finanziamento, senza tenere conto di ciò, che la domanda era fondata sull’avvenuta costituzione di garanzia – attraverso il collegamento di più atti – per credito (chirografario) preesistente agli stessi pre-finanziamenti.

Circostanza, questa, non contestata nè specificamente nè genericamente, nel controricorso, dalla resistente. D’altra parte, la stessa sentenza impugnata (a pag. 11) da atto di ciò, che "l’odierna appellante (oggi banca resistente: n.d.r.) non ha contestato in causa la diffusa ricostruzione storica … da subito fatta dalla procedura in primo grado circa i rapporti intercorsi fra il gruppo Cariboni nel suo complesso e l’insieme degli enti creditizi che quello avevano a più riprese provvisto di un ampio sostegno, nel tentativo, rivelatosi infruttuoso, di consolidare una situazione aziendale critica (e fattasi nondimeno ingravescente)".

Precisamente, secondo l’assunto dell’amministrazione straordinaria ricorrente (la quale fa specifico riferimento al contenuto di documenti prodotti, indicati specificamente e con precisazione della collocazione in atti) il mutuo fondiario era destinato a garantire "pro quota le banche esposte a breve per cassa con Carboni e con Sofim" e tale finalità era esplicitamente indicata nell’accordo iniziale (v. ricorso pag. 41) intercorso tra Efibanca e s.p.a.

Cariboni (e altri) e che ha preceduto l’erogazione del pre- finanziamento.

Per contro, la Corte di merito ha appuntato la sua attenzione soltanto sul credito sorto a seguito del prefinanziamento, senza accertare l’esistenza di credito chirografario della banca resistente nei confronti della s.p.a. Cariboni, successivamente trasformato in credito ipotecario per mezzo degli atti collegati, prodotti dalla ricorrente.

3.5.- Motivazione illogica.

Come già risulta dalla parte narrativa (supra 1), a fronte di una ricostruzione dei fatti fornita dall’amministrazione ricorrente, non contestata dalla parte resistente e fornita di coerenza narrativa, lo schema della giustificazione offerta dalla Corte di merito si compone di tre proposizioni contraddittorie. Infatti:

a) Con la prima proposizione la Corte di merito ha osservato che ad un primo finanziamento ponte urgente effettuato da Efibanca s.p.a. nel novembre 1994 a Cariboni Paride s.p.a., in relazione allo stato di difficoltà dell’intero gruppo, erano seguiti dei prefinanziamenti nel febbraio e marzo 1995 da parte di un gruppo di banche e il 6.4.1995 era stato stipulato, sotto la veste di contratto di finanziamento fondiario frazionabile, un articolato accordo di ristrutturazione finanziaria, implicante l’erogazione da parte di un ampio gruppo di banche, di un mutuo (anche) alla Cariboni s.p.a., operazione cui la Banca Popolare dell’Emilia Romagna aveva partecipato con una quota di L. 178.000.000, con garanzia ipotecaria. b) Con la seconda proposizione, la Corte ha affermato che, una volta acquisita la disponibilità della nuova provvista, la s.p.a. Carboni l’aveva destinata ad estinzione dei precedenti finanziamenti previo trasferimento alla s.p.a. Sofim e da questa, per conto di Carboni, al sovventore "storico": Efibanca s.p.a. (pag. 11, sentenza impugnata), c) Con la terza proposizione la Corte di appello, dal dato fattuale sub a), ha tratto la conclusione che non era ammissibile l’accertamento della strumentalità del mutuo, concesso con contratto 6 aprile 1995, al solo scopo di soddisfare crediti pregressi verso la banca ed acquisire così garanzie reali non previste in precedenza, dal momento che la Banca Popolare dell’Emilia Romagna non aveva contribuito a erogare i finanziamenti pregressi, nè sussisteva ragione per munire di garanzie il debito più antico, che si andava ad estinguere con la provvista così ottenuta.

Ora, come segnala la parte ricorrente, anche nella memoria, le tre affermazioni sono in palese contrasto logico perchè, se (b) la stipula del contratto di mutuo fondiario era finalizzata all’estinzione dei crediti nascenti dai finanziamenti, ma (c) la banca resistente non aveva contribuito a erogare i pre-finanziamenti, non si vede la ragione per la quale (a) la stessa banca resistente avrebbe dovuto partecipare all’erogazione del mutuo fondiario "con una quota di L. 178.000.000, con garanzia ipotecaria".

Si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto e inammissibile il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 06-05-2011, n. 3901 Lavoro straordinario Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame i ricorrenti, meglio elencati in epigrafe e tutti militari della Guardia di finanza in servizio presso diversi Reparti, riferiscono di aver eseguito nel decennio che va dal 1.1.1992 al 31.12.2001, nell’esercizio delle attività loro affidate, ore di straordinario autorizzate che non risultano essere mai state liquidate dall’Amministrazione di appartenenza.

Si dolgono, in particolare, del fatto che, nonostante le loro insistenze, l’Amministrazione non abbia mai provveduto a certificare l’effettivo svolgimento di tali ore di straordinario, replicando alle loro istanze di pagamento che esse possono avere valore sono ai fini interruttivi della prescrizione, nulla disponendo, per quel che qui interessa, in merito al diritto dei militari al pagamento delle somme corrispondenti alle ore di straordinario svolte.

2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione finanziaria resistente contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.

3. – Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso ha ad oggetto, per quanto concerne l’azione di annullamento proposta in uno con l’azione di condanna dai ricorrenti, un atto che non assume consistenza di provvedimento amministrativo impugnabile, atteso che dalla lettura di esso non emerge alcuna manifestazione di volontà definitiva e dispositiva da parte dell’Amministrazione in merito alla pretesa avanzata dai ricorrenti medesimi.

Esso, dunque, assume piuttosto la natura di atto interlocutorio ed endoprocedimentale, di talché il ricorso nei confronti di tale atto deve dichiararsi inammissibile non apprezzandosi, allo stato, una sua portata pregiudizievole nei confronti della posizione soggettiva riferibile ai ricorrenti.

4. – Passando all’esame dell’azione di condanna, pure proposta dai ricorrenti, ad avviso del Collegio essa, siccome proposta, non si presta ad una favorevole valutazione in quanto non vi è alcuna prova in atti che possa inequivocabilmente garantire che le ore di straordinario svolte dai militari siano state preventivamente autorizzate, non potendosi ritenere equipollenti, rispetto alla suindicata necessità probatoria, le risposte alle istanze presentate dai militari sol perché l’Amministrazione non ha formalmente contestato ai ridetti militari l’effettivo svolgimento di tali ore di lavoro straordinario.

La controversia qui in esame, peraltro, è nota alla Sezione che si è già pronunciata in merito (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. II, 5 gennaio 2011 n. 29) ribadendo quanto fatto oggetto in materia da consolidata giurisprudenza, (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007 n. 2284, 26 gennaio 2007 n. 280 e 1° marzo 2006 n. 996) da cui non vi è motivo, nella specie, di discostarsi e le cui motivazioni, dunque, per tali ragioni si riproducono.

Occorre innanzitutto ricordare che, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è ex se sufficiente a radicare il diritto alla relativa retribuzione (e il corrispondente obbligo dell’amministrazione di corrisponderla), atteso che, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2004 n. 1532).

La retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della Pubblica amministrazione.

Sotto un primo profilo, l’autorizzazione in parola (che di regola deve essere preventiva, ma che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex post) implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2003 n. 8522, Sez. V, 10 febbraio 2004 n. 472, 27 giugno 2001 n. 3503, 8 marzo 2001 n. 1352 e Sez. VI, 14 marzo 2002 n. 1531); essa rappresenta, inoltre, lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’amministrazione e il rispetto delle condizioni psicofisiche del dipendente), possano creare a quest’ultimo nocumento alla sua salute e alla sua dignità di persona.

Sotto altro concorrente profilo, poi (e con particolare riferimento al principio del buon andamento), la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire per l’amministrazione anche lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché alla organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinario costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.

5. – D’altra parte da quanto sopra osservato discende che la preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette. E ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un "credito" in termini di riposo compensativo: in entrambe le ipotesi, invero, l’autorizzazione incide sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione delle risorse umane, facente capo al dirigente.

Peraltro, è bene ricordare che la giurisprudenza ha affermato che il principio della indispensabilità dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario può subire eccezione quando l’attività (eccedente l’ordinario orario di lavoro) sia svolta per obbligo d’ufficio (al riguardo si parla di autorizzazione implicita). Tuttavia, l’imprescindibile rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati, fa sì che, nell’ipotesi, deve rigorosamente trattarsi di esigenze indifferibili ed urgenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 1995, n. 329).

Per tutto quanto sopra, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il contemperamento della pluralità degli interessi (pubblici e privati) in gioco in tale materia (rispetto delle previsioni di bilancio, continuità ed effettività del funzionamento degli uffici pubblici, tutela dell’integrità psicofisica e della dignità del prestatore di lavoro), cui risponde la funzione dell’autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, consente di valutare positivamente quelle misure che, in presenza di accertate, indilazionabili e quotidiane esigenze di servizio, anche per rispettare i ristretti limiti finanziari entro cui è consentito liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, prevedono la possibilità di compensare le predette prestazioni lavorative straordinarie con riposi, in modo da salvaguardare altresì l’integrità psicofisica del lavoratore.

6. – I principi sopra ricordati, è stato riconosciuto, trovano applicazione anche per il rapporto di pubblico impiego dei militari, con la precisazione che, seppur il particolare status di questi ultimi non consente loro in via generale di contestare l’organizzazione degli uffici e dei servizi cui sono addetti e le concrete modalità di svolgimento delle loro prestazione, obbligandoli alla effettiva e completa prestazione lavorativa ordinata, nondimeno gli ordini di servizio, ovvero quei peculiari provvedimenti dell’Amministrazione militare, attraverso i quali viene, anche quotidianamente, organizzato il lavoro d’ufficio, fissando le puntuali modalità di esecuzione, costituiscono autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l’ordinario orario di lavoro. Diversamente opinando, è stato rilevato, verrebbero, da un lato, ad essere frustate le finalità di garanzia del buon andamento dell’Amministrazione sopra delineate, che interessano necessariamente anche l’amministrazione militare, cui indubbiamente presiede il provvedimento di autorizzazione, e, dall’altro, in palese violazione del principio di legalità e di imparzialità, si finirebbe per attribuire di fatto potestà autorizzatorie alla effettuazione di lavoro straordinario (con i conseguenti riflessi sulla spesa e sulla gestione del personale) a soggetti che, in base alla ripartizione di competenze propria della scala gerarchica, tale specifica competenza non hanno (e non possono avere).

7. – Tutto ciò premesso, il ricorso in esame, concernente il mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate nel decennio indicato in ricorso, per le quali non risulta fornita alcuna prova dell’intervenuta autorizzazione preventiva, pur comprendendosi le difficoltà di reperimento della stessa per le ragioni manifestate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e non potendosi, diversamente da quanto invocato dai ricorrenti medesimi, ritenersi raggiunta tale verità probatoria grazie alla mancata specifica contestazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza in ordine all’effettivo svolgimento delle ore di lavoro straordinario in quel periodo (restando l’ineludibile circostanza, per il presente contenzioso, che nessun documento comprovante l’autorizzazione preventiva è stato versato in atti), è infondato.

Invero, in ogni caso, il riscontro documentale di tali atti autorizzatori preventivi risulta essere decisivo ai fini del riconoscimento nella sede giudiziale della richiesta avanzata dai ricorrenti, per come sopra precisato, né potrebbero essere utili al diritto patrimoniale voluto dai ricorrenti eventuali ordini di servizio relativi alle attività dispiegate oltre il normale orario di servizio atteso che la particolare natura dell’ordinamento militare, cui appartengono i ricorrenti, fa ragionevolmente ritenere che qualsiasi attività espletata sia sempre direttamente ricollegabile ad un ordine di servizio, senza che perciò quest’ultimo possa automaticamente ed implicitamente valere come provvedimento autorizzativo allo svolgimento di lavoro oltre l’orario d’obbligo.

Del resto, proprio per la peculiarità dello status di militare e per l’esigenza di assicurare l’effettivo svolgimento di funzioni e compiti che non ammettono in alcun modo una interruzione, l’Amministrazione espone di aver provveduto a disciplinare con circolare n. 13000/6212 del 16 gennaio 1991 l’ipotesi di prestazioni orarie aggiuntive rispetto ai limiti massimi di categoria, prevedendo, in particolare, che, per le prestazioni di lavoro straordinario non retribuibili in quanto eccedenti il monte ore finanziato, il dipendente ha diritto a corrispondenti ore di riposo compensativo, di cui può fruire, previa apposita richiesta da formulare all’ufficio di appartenenza, secondo le esigenze di servizio.

Tale soluzione alternativa al pagamento delle ore di lavoro svolto dai militari è stata successivamente confermata dalla circolare n. 288000/6212 del Comando generale della Guardia di finanzaUfficio pianificazione e programmazione finanziaria del 28 settembre 2001, applicabile puntualmente, ratione temporis, alla vicenda contenziosa qui in esame.

8. – In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso siccome proposto non può che essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Ciò non toglie – e la presente decisione non ne impedisce la realizzabilità – che la posizione dei ricorrenti possa essere rivalutata dall’Amministrazione, a richiesta dei militari interessati, al fine di ottenere i riposi compensativi che non fossero stati goduti, dovendosi ritenere che tale facoltà non abbia subito alcuna compressione per il trascorrere del tempo.

Sussistono, nondimeno, in ragione della complessità della questione contenziosa e delle peculiari regole interne che governano l’assetto della materia, motivate ragioni equitative che indicono a compensare tra le parti costituite le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4464 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto l’annullamento, in uno al parere del Comitato di verifica, del decreto n. 576, datato 7 maggio 2007, con il quale l’intimata amministrazione, in adesione al parere del suddetto Comitato, ha respinto l’istanza con la quale l’interessato aveva chiesto il riconoscimento della patologia "Diabete Mellito di I tipo", insorta durante il servizio come dipendente da causa di servizio, nonché l’equo indennizzo.

In punto di fatto, egli espone che:

è stato arruolato come allievo ufficiale pilota di complemento in data 30/9/1996;

nei mesi successivi ha cominciato ad effettuare i primi voli e dopo poco tempo ha iniziato ad accusare uno stato di malessere generalizzato;

ricoverato presso l’ospedale regionale di Brindisi, è stato dimesso con la seguente diagnosi: "cheto acidosi diabetico: diabete di tipo I";

in data 17/6/1997 è stato giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato;

il giorno dopo è stato collocato in congedo assoluto;

in data 6/11/1997 ha presentato istanza per essere sottoposto a visita medicolegale per il riconoscimento della malattia come dipendente da causa di servizio;

il 14/3/2001 la commissione medica ha espresso il seguente giudizio: "Diabete Mellito di 1° tipo"; giudizio medico legale: "L’infermità Diabete mellito di 1° tipo è SI Dipendente da causa di servizio…";

a seguito della visita medicocollegiale, la pratica è stata trasmessa al comitato di verifica per le cause di servizio che nell’adunanza n. 123 del 21/4/2005 ha reso parere negativo con la seguente motivazione: "il diabete mellito di I tipo non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di infermità dovuta ad anomala secrezione dell’insulina da parte delle isole pancreatiche con conseguente alterazione del trasporto e del metabolismo dei glicidi, genesi multifattoriale, che nelle forme giovanili (diabete di I tipo) è indubbiamente ereditaria e necessita di trattamento insulinico… E’ pertanto da escludere qualsiasi influenza nociva degli allegati eventi del servizio prestato nel determinismo e nella successiva evoluzione dell’affezione".

Il ricorrente deduce un unico, articolato motivo di gravame per violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del DPR n. 686/2007 e dell’art. 11 del DPR n. 461/2001 nonché eccesso di potere sotto vari profili.

In punto di censure, l’interessato denuncia:

insufficienza e genericità del parere formulato dal Comitato per le verifiche delle cause di servizio;

l’eziologia del diabete è complessa e coinvolge vari fattori; il diabete di tipo 1 è una malattia eterogenea e nessuna sequenza di eventi patogenetici da sola è in grado di spiegare ogni singolo caso, esiste quasi sempre un elemento scatenante che innesca una reazione a catena capace di coinvolgere gli altri elementi interessati potenzialmente in agguato;

l’insorgenza del diabete mellito è di regola dovuta all’azione scatenante di fattori ambientali in soggetti geneticamente predisposti; tra i più importanti di questi fattori è da ritenere lo stress inteso nei suoi vari aspetti, quali la vita disordinata, alimentazione alterata nei ritmi, lavoro stressante per responsabilità emotiva;

nel caso di specie, il ricorrente godeva di un perfetto stato di salute all’inizio del corso pratico di volo; la navigazione aerea comporta, però, elevati rischi, marcata tensione emotiva, ritmi stressanti;

le tensione emotiva ed i ritmi stressanti di lavoro sono da considerare causa o meglio concausa specifica della malattia.

Si è costituita l’Avvocatura di Stato per resistere al ricorso.

Il ricorso è infondato.

Il decreto è motivato per relationem al parere del Comitato per le verifiche delle cause di servizio. Il parere del Comitato, a sua volta, illustra chiaramente le ragioni per le quali la malattia non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizi ovvero causalmente imputabile all’attività lavorativa svolta dal ricorrente.

Risultano pertanto, del tutto infondate, per tabulas, le censure di genericità ed insufficienza della motivazione.

Lo stesso ricorrente riconosce, peraltro, che l’eziologia del diabete è complessa e coinvolge vari fattori scatenandosi in soggetti geneticamente predisposti; ed è ciò che esattamente si legge nel parere laddove il Comitato motiva la "genesi multifattoriale" della malattia e la sua natura "indubbiamente ereditaria".

L’interessato sostiene che illogicamente l’amministrazione ha escluso (anche) la concausalità nel determinismo della malattia senza tenere conto del carattere stressante dell’attività lavorativa svolta come allievo ufficiale pilota.

Il Collegio ritiene, in proposito, che il ricorrente non abbia fornito alcuna prova specifica in ordine a vissute vicende di particolare rilievo stressante. Ed invero, lo S. si è limitato ad imputare, genericamente ed apoditticamente, l’insorgenza della malattia alla normale attività di volo. Sennonché, tale attività costituiva l’ordinaria modalità di svolgimento del servizio, il contenuto proprio, essenziale e minimo delle prestazioni lavorative alle quali egli era stato riconosciuto abile ed idoneo. Proprio l’idoneità attitudinale implica, e porta a ritenere, che nel ricorrente sussistevano le capacità psicofisiche richieste per l’attività di volo ed induce ad escludere, in applicazione delle presunzioni semplici, che tale attività abbia potuto influire, con ragionevole approssimazione causale o concausale, sull’insorgenza della malattia come fattore scatenante.

Diversamente sarebbe stato se il ricorrente avesse allegato elementi di fatto concreti, riferiti a particolari situazioni e/o accadimenti, in grado di confutare siffatta presunzione.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alle refusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.