Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 14100 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 5 febbraio 2003, B.A. e L. convenivano in giudizio D.U. e la Winterhur Ass.ni Spa per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) nel corso del quale l’auto, di proprietà di B.A., a bordo della quale viaggiava come trasportata B.L., veniva investita frontalmente da altra auto, di proprietà del D.. In esito al giudizio, in cui si costituivano entrambi i convenuti, il giudice di pace adito rigettava la domanda attrice ritenendo l’esclusiva responsabilità della conducente del veicolo attoreo a causa della manovra di sorpasso eseguita. Avverso tale decisione proponevano appello gli originari attori ed, in esito al giudizio, il Tribunale di Belluno rigettava il gravame con sentenza depositata in data 18 febbraio 2009. Avverso la detta sentenza i B. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in 17 motivi. Resistono con controricorso sia il D. sia la UGF Assicurazioni Spa.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), 2), 3) e 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07).

Qualora invece il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come insegna questa Corte, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Ciò premesso, deve evidenziarsi che, nel ricorso in esame, i ricorrenti hanno proposto diciassette motivi di impugnazione, ed esattamente il primo, il quarto, il quinto, il sesto, l’ottavo, il nono, il decimo, il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo ed il diciassettesimo articolati sotto il profilo della violazione di legge e gli altri articolati, sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Nei casi di violazione di legge, nessuno dei quesiti di diritto risulta formulato in maniera compiuta ed autosufficiente in modo che dalla sua risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr Sez. Un. 28054/08) nè tanto meno contiene l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui si chiede, in relazione al caso concreto, l’applicazione (cfr Sez. Un. n. 23732/07).

Ed invero il primo quesito (con cui i ricorrenti chiedono se il giudicante debba dapprima porsi la questione della, sussistenza del nesso causale tra condotta del conducente e sinistro e solo dopo il problema relativo alla, colpevolezza), l’ottavo (con cui chiedono se il giudicante debba valutare se il conducente abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno), sono nella loro genericità inconferenti rispetto al deciso in quanto la risposta agli stessi pur positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella fattispecie, non conducendo, invero, ad alcuna conseguenza rispetto al caso di specie; il quinto (con cui i ricorrenti chiedono se sussista nesso causale tra il sinistro e la condotta di guida di chi freni in una strada a forte pendenza e ghiacciata), il sesto (con cui si chiedono se sia costituisca caso fortuito la perdita del controllo del veicolo in una strada ghiacciata e in discesa), il nono (con cui chiedono se possa liberarsi dalla presunzione di corresponsabilità il conducente che, dopo essersi posto alla guida su una strada in discesa in forte pendenza e ghiacciata, alleghi di non aver potuto effettuare alcuna manovra di emergenza), il decimo (con cui chiedono se si possa effettuare il sorpasso di un autocarro fermo con le frecce di emergenza su un fondo stradale reso sdrucciolevole dal ghiaccio e dalla neve), il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo, il diciassettesimo (con cui chiedono, rispettivamente, se nella situazione di luogo e di tempo precedentemente illustrata il conducente di un veicolo debba conservare il controllo del mezzo, regolarne la velocità, eventualmente fermarsi, osservare la distanza di sicurezza, accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata) si risolvono, invece, o in domande assolutamente retoriche o consistono in generici inviti, alla Corte, a pronunciarsi sull’esistenza delle violazioni di legge denunziate nel. motivo e tutti i quesiti, in ogni caso, sono stati dedotti senza la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che sarebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e non consentono di comprendere l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice.

Quanto ai vizi motivazionali, occorre evidenziare come i ricorrenti abbiano esaurito il necessario momento di sintesi nella sola indicazione del fatto controverso senza indicare altresì le ragioni di sussistenza del vizio motivazionale. Ora, posto che la norma di cui all’art. 366 bis citato non può essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, ne deriva l’inammissibilità anche delle relative doglianze.

Il ricorso in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-04-2011, n. 3374 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I sig.ri F.B. e A.M., madre e figlio, sono proprietari di un terreno di 1.000 mq., ad essi pervenuto in eredità nel 1995.

Con determinazione dirigenziale 20.5.2002 n. 1103 l’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio XIII del Comune di Roma, nel cui territorio insiste l’area, ha riscontrato che il terreno fa parte di un più ampio appezzamento di 8.000 mq., abusivamente frazionato. Ha pertanto ingiunto a tutti i proprietari dei lotti il divieto di disporre dei suoli e delle opere indicate, con acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune entro novanta giorni dalla notifica.

I sig.ri B. e M. contestano il provvedimento in giudizio. Deducono la nullità dell’atto, perché non notificato a tutti i responsabili della lottizzazione (in particolare, non è stato notificato a Luca B., comproprietario di uno dei lotti).

Eccepiscono, inoltre, la prescrizione dell’azione amministrativa, giacché l’evento lottizzatorio risale almeno al 1991. Esso sarebbe stato peraltro autorizzato dal Comune, avallando la conciliazione tra gli allora comproprietari e la conseguente divisione del terreno in quote.

Sostengono, comunque, che le opere edilizie realizzate su alcuni dei lotti e lo stesso frazionamento non concretano circostanze inequivoche tali da denotare un intento di lottizzazione illegale, di cui essi si dichiarano peraltro non responsabili in quanto da imputare ai precedenti proprietari.

L’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, si è costituita in giudizio e ha controdedotto rilevando che le circostanze lottizzatorie sono state accertate secondo le evidenze del preambolo provvedi mentale.

I ricorrenti hanno ribadito le loro deduzioni con memoria conclusiva.

La causa è passata in decisione all’udienza del 27 gennaio 2011.
Motivi della decisione

L’art. 18 della legge n. 47/1985 – oggi art. 30 del D.P.R. n. 380/01 – disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva. Ricorre la lottizzazione abusiva c.d. "materiale" con la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione. Si ha invece lottizzazione abusiva "formale" o "cartolare" – secondo l’interpretazione della norma data dalla giurisprudenza amministrativa – quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita – o altri atti equiparati – del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio.

Pertanto, secondo la normativa di riferimento, la lottizzazione cartolare, per essere ricompresa nella lottizzazione abusiva, deve consistere in un illecito frazionamento di lotti, che risulti preordinato in modo non equivoco a fini di edificazione, sia pure sulla base di una serie di indizi (dimensioni dei lotti compravenduti, attività svolta dagli acquirenti, prossimità dei lotti a località residenziali o turistiche.).

Costituiscono quindi lottizzazione abusiva i casi di alienazione e frazionamento di lotti in cui traspaiono elementi di per sé rivelatori della utilizzabilità del terreno – per le oggettive modalità di frazionamento e per la non contestata contiguità ad assi viari di collegamento e ad insediamenti abitativi preesistenti – solo per finalità edificatorie.

In fattispecie l’originario appezzamento di 8.000 mq. risulta essere stato ceduto dagli originari proprietari – sig.ri F. e S.B. e sig.ra A.M. – previo frazionamento catastale in sette piccoli lotti, di 1.000 mq. i primi sei, di 2.000 mq. il settimo. La destinazione della zona è agricola. Orbene, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche relative alle zone agricole, i frazionamenti hanno distribuito il terreno in sub unità troppo esigue per poter essere adibite per scopi di agricoltura, sia per finalità produttive, sia per la realizzazione di annessi agrari.

Su alcuni dei lotti sono state realizzate costruzioni che per caratteristiche intrinseche appaiono destinate a fini residenziali o di soggiorno. Per quanto concerne lo stato dei luoghi, la superficie totale è marcata da pali e rete metallica di recinzione, mentre una strada interpoderale interna permette l’accesso ai singoli lotti, recintati o delimitati.

Nel caso in esame, dunque, l’abuso risulta tanto da intervenuti frazionamenti catastali, quanto dalla semplice esistenza di una lottizzazione inequivocabilmente edificatoria, non richiedendosi alcuna ulteriore attività accertativa da parte del Comune circa la sussistenza – peraltro assai difficilmente dimostrabile – di un intento soggettivo edificatorio sia da parte degli attuali proprietari, che dei loro dante causa alienanti. (Cons. St., IV, 11.10.2006 n. 6060; T.A.R. Lazio, II, 5.3.2009 n. 2306).

Non è esatta, peraltro, la ricostruzione contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, la quale fa risalire il frazionamento alla conciliazione tra comproprietari avvenuta, per poi eccepire la prescrizione dell’azione amministrativa e l’acquiescenza dell’Amministrazione comunale che avallò l’atto conciliativo. L’evento attiene alla composizione conciliativa di una lite in data 21.6.1991, la quale aveva realizzato non un frazionamento, bensì soltanto un regime di comunione "pro diviso" in quattro quote di proprietà, mentre la frammentazione del fondo in sub unità è avvenuta in successivi momenti separati, attraverso le cessioni di singoli lotti. Peraltro la prescrizione non è istituto adattabile alle procedure amministrative.

La legittimità del provvedimento e la sua validità non sono compromesse dalla mancata notifica ad alcuno dei responsabili della lottizzazione.

Da quanto premesso consegue giudizio d’infondatezza dell’impugnativa, che va respinta.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17721

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello proposto da C.V. e gli altri ventuno attuali ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 728 del 3 ottobre 2003, di rigetto della domanda dagli stessi proposta nei confronti del Consorzio di bonifica del Pollino per ottenere il pagamento della retribuzione, con regolarizzazione della posizione previdenziale, maturata nei periodi non lavorati tra un contratto di lavoro a termine e quello successivo, in seguito alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine e del diritto alla stabilità del posto di lavoro a decorrere dalla prima assunzione.

Secondo la Corte d’appello di Catanzaro, in primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione prospettata dal Consorzio appellato di inammissibilità della domanda per mutamento del petitum e della causa petendi, desumibile dalla mancata indicazione nel ricorso di appello dell’inizio del rapporto e della somma richiesta. Infatti, il mancato riferimento all’iniziale assunzione è giustificato dalla avvenuta dichiarazione della prescrizione della pretesa fino al 9 luglio 1992, ad opera della sentenza di primo grado, cui consegue anche che l’indicazione della somma richiesta da ciascuno dei lavoratori – contenuta nel ricorso introduttivo – non è più corrispondente all’operata riduzione della domanda per effetto della prescrizione, di cui si è detto.

Anche l’eccezione di inammissibilità della domanda per giudicato esterno deve essere respinta, in quanto le sentenze del Pretore di Cosenza n. 645 e n. 646 del 14 giugno 1997 (divenute esecutive per omessa impugnazione) invocate dai ricorrenti si riferiscono a giudizi nei quali i ricorrenti stessi non avevano avanzato alcuna richiesta economica, di tipo retributivo e di altro tipo, sicchè manca una pronuncia che abbia deciso sulla questione oggetto del presente giudizio.

Nel merito, l’appello deve essere respinto in quanto è corretta la decisione del Tribunale di disattendere la domanda di riconoscimento delle retribuzioni per i periodi (non lavorati) di intervallo tra la cessazione di un contratto a termine e la stipulazione di quello successivo a causa della mancanza di offerta della prestazione da parte dei lavoratori.

Tale offerta non poteva certamente presumersi, in considerazione sia della complessiva normativa applicabile pro tempore che poneva limiti molto restrittivi all’assunzione di lavoratori idraulico-forestali da parte della Regione Calabria, dei consorzi e degli enti regionali interessati, sia del comportamento del Consorzio di bonifica del Pollino, che in più occasioni aveva assunto determinazioni nelle quali aveva manifestato la volontà di rifiutare la prestazione lavorativa nei periodi di intervallo tra un contratto a termine e quello successivo.

2 – Il ricorso di C.V. e degli altri ventuno lavoratori indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per due articolati motivi; resiste, con controricorso il Consorzio di bonifica del Pollino.

C.V. e gli altri ricorrenti depositano anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

1.- Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

2.- Il titolo del primo motivo di ricorso è formulato nel seguente modo: "Violazione di legge. Insufficiente e contraddittoria motivazione. Omesso esame di punto decisivo. Violazione artt. 112, 346, 434 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione artt. 2909, 2935, 2946, 2948 cod. civ.".

Il titolo del secondo motivo di ricorso è formulato nel seguente modo: "Violazione di legge. Illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione. Omesso esame di punto decisivo. Violazione artt. 112, 346 cod. proc. civ., art. 2909 cod. civ.; violazione e falsa applicazione art. 2112 cod. civ. e D.L. 15 giugno 1984, n. 233, convertito in L. 4 agosto 1984, n. 442". 3- Quanto al contenuto, tutte le censure, esposte in modo piuttosto confuso e prolisso, si risolvono, nonostante il formale richiamo nella intestazione dei motivi alla violazione di norme di legge, nella denuncia di non ben specificati vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazone del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Peraltro, l’aspetto che riveste carattere assorbente è che la formulazione dei motivi non è conforme all’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile nella specie ratione temporis).

E’ noto, infatti che il suddetto art. 366 bis cod. proc. civ. esige, a pena di inammissibilità, che, nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., numeri 1, 2, 3 e 4, il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5 del citato articolo, che l’illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione.

In particolare, nel primo dei suddetti casi ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (vedi, per tutte: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556).

Nella specie tale disposizione non è stata, all’evidenza, rispettata e tanto basta per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10,00 per esborsi, Euro 2.200,00 per onorario, oltre IVA e CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-04-2011) 24-05-2011, n. 20494

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Nocera Inferiore giudicava con il rito ordinario A.G. imputato del reato di estorsione tentata e continuata in danno di B.R. dal quale, mediate minaccia, tentava di costringere e in parte riusciva a farsi versare somme di denaro;

fatti avvenuti in (OMISSIS);

al termine del giudizio l’imputato veniva condannato con sentenza del 17.12.2001 alla pena ritenuta di giustizia;

La corte di appello di Salerno investita del gravame, confermava la decisione impugnata con decisione del 04.05.2010;

L’imputato ricorre per cassazione a mezzo del difensore, deducendo:

MOTIVI:

ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e).

1)- Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge ed illogicità della motivazione, atteso che:

– a) – la richiesta di giudizio immediato è stata effettuata fuori dei casi consentiti ed in violazione dei termini previsti dall’art. 454 c.p.p., con conseguente nullità del giudizio;

– b) – era stata rigettata la richiesta di rinnovazione dibattimentale per sentire F.A., presente ai fatti e che avrebbe potuto chiarire le contraddizioni esistenti tra i fatti esposti nella denuncia del B. e la deposizione dibattimentale di quest’ultimo;

– c) – era stata illogicamente ritenuta attendibile la testimonianza della parte offesa che, invece, non lo era affatto;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

– Quanto alla violazione dei termini prescritti dall’art. 454 c.p.p. il ricorrente si limita a dedurne l’inosservanza ma non spiega in qual modo si sarebbe consumata la violazione di legge, sicchè il motivo risulta del tutto aspecifico e, come tale, inammissibile.

Ad ogni buon conto, corre l’obbligo di osservare:

– per un verso, che la motivazione impugnata osserva come, in effetti, sia stato indicato in maniera errata il numero dei giorni a disposizione dell’imputato per richiedere il riti alternativi (7 anzichè 15) rilevando, nel contempo ed in maniera del tutto corretta, che tale errore comportava una nullità a regime intermedio, che risultava sanata perchè l’imputato non aveva formulato la richiesta di rito alternativo nei termini di legge;

con tale motivazione la Corte di appello si è uniformata ai principi della suprema Corte, sicchè risulta del tutto incensurabile. (Cass. Pen. Sez. 4, 29.09.2009 n. 41830 – rv.245461).

– per altro verso, la sentenza impugnata affronta l’altro aspetto della questione del rispetto dei termini, disattendendola con l’osservazione che il termine di gg. 90 per la presentazione della richiesta di giudizio immediato, decorre dalla data di iscrizione della notizia di reato come previsto dall’art. 454 c.p.p. e, nella specie era stato pienamente rispettato.

Il ricorrente ripropone nel ricorso il motivo di inosservanza dei termini ma, da un lato solleva l’eccezione in maniera del tutto generica e, dall’altra trascura di confutare la motivazione della Corte di appello ora richiamata, così che il motivo deve ritenersi inammissibile.

Deve, infatti, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità. Cassazione penale, sez. 3, 19 ottobre 2006, n. 41287.

Ugualmente infondata risulta la censura relativa alla mancata rinnovazione dell’istruzione, atteso che il ricorrente si limita a dedurre che l’esame del teste F. "avrebbe potuto chiarire le confusioni e le contraddizioni" riscontrate tra le dichiarazioni rese dal B. in dibattimento rispetto a quelle rese in sede di denuncia ma non indica in quali termini si sostanzierebbero tali contraddizioni.

La precisazione ora formulata risulta tanto più necessaria in quanto nel giudizio d’appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è istituto di carattere eccezionale, in relazione al quale vale la presunzione che l’indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice.

L’art. 603 c.p.p., comma 1, infatti, non riconosce carattere di obbligatorietà all’esercizio del potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesto per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Cassazione penale, sez. 4, 06 novembre 2009, n. 43966).

La sentenza impugnata precisa appieno le ragioni per le quali ha ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, osservando che la penale responsabilità del ricorrente e la sua identificazione risultavano dalle dichiarazioni della parte offesa B., ritenuto del tutto attendibile perchè riscontrato:

– dall’esattezza del numero di targa indicato in sede di denuncia;

– dall’obiettivo rintraccio dell’ A. a bordo di tale auto in successivi controlli di polizia;

– dalla ricognizione di persona effettuata nei confronti dello stesso A.;

– dalle parziali ammissioni dello stesso A., confermative di alcune delle circostanze riferite dal B.;

Si tratta di una motivazione del tutto congrua, che evidenzia il percorso logico-motivazionale seguito dal giudicante, immune da illogicità evidenti e, pertanto, incensurabile in questa sede;

per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni – in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.

Segue il rigetto del ricorso atteso che alcune delle questioni proposte, pur se non manifestamente inammissibili, sono comunque infondate.

Ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6, 03 giugno 1994.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.